CONTRATTO

Polizza sanitaria per il personale della scuola: dal 30 settembre 2026 parte la nuova copertura. FENSIR: «Una tutela in più, ma è importante conoscere bene prestazioni e limiti»

Oltre 1,2 milioni di lavoratori interessati. La copertura riguarda docenti, compresi gli insegnanti di religione cattolica, personale ATA ed educativo, dirigenti scolastici e personale del Ministero. Previsti grandi interventi chirurgici, gravi eventi morbosi, prevenzione, odontoiatria, implantologia, parto e non autosufficienza. FENSIR mette a disposizione una prima guida alle prestazioni.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato l’avvio della nuova polizza sanitaria integrativa destinata al personale della scuola, una misura di welfare che coinvolgerà oltre 1,2 milioni di dipendenti.

La gara, del valore complessivo di 320 milioni di euro per 48 mesi, è stata aggiudicata da Consip alla coassicurazione costituita da UniSalute S.p.A., Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. e Poste Assicura S.p.A.

La Guida al Piano sanitario per il Personale della Scuola e del Ministero – Edizione 2026 è già disponibile e consente finalmente di conoscere nel dettaglio le prestazioni effettivamente garantite.

Quando parte la polizza

Un elemento importante va chiarito subito: la copertura non decorre dalla data dell’annuncio ministeriale.

La documentazione contrattuale stabilisce che la polizza avrà efficacia dalle ore 00.00 del 30 settembre 2026 alle ore 24.00 del 29 settembre 2030. Il Piano opera sul territorio italiano e prevede, per gli assicurati in servizio, un limite di età di 71 anni.

Per le assunzioni o cessazioni intervenute durante l’anno, il Ministero comunicherà mensilmente le variazioni a UniSalute; la copertura decorrerà o terminerà, secondo le condizioni previste, dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione.

Chi è coperto

La platea è particolarmente ampia e comprende:

  • dirigenti scolastici;
  • personale docente a tempo indeterminato;
  • docenti a tempo determinato con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche;
  • personale ATA a tempo indeterminato;
  • personale ATA a tempo determinato annuale o fino al termine delle attività didattiche;
  • personale educativo a tempo indeterminato e determinato;
  • personale dipendente e dirigente del MIM in servizio negli uffici centrali e periferici;
  • personale utilizzato, distaccato o comandato.

FENSIR sottolinea in particolare l’inclusione degli insegnanti di religione cattolica. La normativa ha espressamente chiarito che nella nozione di personale docente rientrano anche gli IdRC, superando ogni possibile dubbio interpretativo.

È inoltre significativo che siano ricompresi i precari con contratto al 30 giugno, e non soltanto il personale di ruolo o con contratto fino al 31 agosto.

Cosa copre realmente la polizza

Il massimale complessivo previsto dal Piano arriva a 600.000 euro per ogni annualità assicurativa e per ciascun assistito, ferma restando l’applicazione dei diversi sottomassimali stabiliti per le singole prestazioni.

Il Piano opera anche in presenza di malattie croniche, recidivanti o pregresse alla data di attivazione della polizza e comprende, tra le principali garanzie, grandi interventi chirurgici, ricoveri per gravi eventi morbosi, day hospital e day surgery, interventi chirurgici ambulatoriali, indennità da ricovero, parto, prevenzione odontoiatrica, implantologia, non autosufficienza permanente, prevenzione secondaria, tariffe agevolate e servizi di consulenza.

Per i grandi interventi chirurgici sono inoltre comprese, nei limiti previsti dal Piano, le prestazioni collegate effettuate nei 90 giorni precedenti e nei 90 giorni successivi al ricovero.

Alcune delle prestazioni più interessanti

Ricoveri e grandi interventi. Nelle strutture convenzionate il pagamento viene effettuato direttamente da UniSalute, con le franchigie o gli scoperti eventualmente previsti. Per i grandi interventi e i gravi eventi morbosi è previsto generalmente uno scoperto del 10%, con un massimo non indennizzabile di 4.000 euro per evento.

Indennità per ricovero nel SSN. In caso di ricovero con intervento chirurgico interamente a carico del Servizio sanitario nazionale, e qualora non vengano richiesti altri rimborsi collegati allo stesso ricovero, è prevista un’indennità di 50 euro al giorno, con franchigia di 5 giorni e per un massimo di 40 giorni per annualità assicurativa.

Parto. Il Piano prevede una copertura massima di 2.500 euro per il parto naturale e 4.000 euro per il parto cesareo, senza scoperto o franchigia entro il limite della fattura sanitaria.

Prevenzione odontoiatrica. È prevista annualmente una visita specialistica odontoiatrica e una seduta di igiene orale professionale, da effettuare contestualmente, con un massimale di 100 euro.

Implantologia. La copertura arriva a 2.400 euro per assistito per annualità, con un massimo di 600 euro per impianto e fino a quattro impianti all’anno.

Non autosufficienza permanente. In presenza dei requisiti previsti dal Piano è riconosciuto un rimborso delle spese sanitarie e socioassistenziali fino a 500 euro mensili per un massimo di quattro anni.

Sono previsti inoltre specifici programmi annuali di prevenzione cardiovascolare e, per gli over 40, programmi di prevenzione oncologica femminile e maschile, comprendenti, a seconda dei casi, visita ginecologica e Pap test, visita senologica con ecografia o mammografia, oppure visita urologica e PSA.

Come utilizzare la copertura

FENSIR richiama l’attenzione su un aspetto essenziale: prima di sostenere una spesa sanitaria è necessario verificare le condizioni previste dal Piano.

Per le prestazioni presso strutture convenzionate occorre normalmente ottenere la preventiva autorizzazione di UniSalute. Il pagamento viene quindi effettuato direttamente alla struttura, fatta salva l’eventuale quota a carico dell’assicurato.

Il ricorso a strutture non convenzionate non dà automaticamente diritto al rimborso. Per diverse garanzie è consentito soltanto quando nella provincia di residenza non siano disponibili strutture convenzionate e dopo averne ottenuto preventiva conferma dalla Centrale Operativa. In tali casi, inoltre, il Piano precisa che i ticket del Servizio sanitario nazionale non sono rimborsati.

Le pratiche potranno essere gestite attraverso l’Area clienti UniSalute e l’app UniSalute Up, dalle quali sarà possibile consultare le strutture convenzionate, effettuare le prenotazioni previste, verificare le prestazioni comprese nel Piano e trasmettere le richieste di rimborso.

FENSIR: «Un risultato importante, ma non va confuso con una copertura sanitaria senza limiti»

FENSIR – Federazione Nuovi Sindacati Istruzione e Ricerca valuta positivamente l’introduzione, per la prima volta su una platea così estesa, di uno strumento di assistenza sanitaria integrativa per il personale scolastico.

Occorre però dare ai lavoratori un’informazione corretta e trasparente.

Non siamo di fronte a una polizza che rimborsa indistintamente qualsiasi visita, esame diagnostico o spesa sanitaria privata. Le prestazioni sono quelle espressamente individuate dal Piano e sono soggette, a seconda dei casi, a massimali, sottomassimali, scoperti, franchigie, preventiva autorizzazione e utilizzo della rete convenzionata.

Per questo FENSIR ritiene indispensabile che, prima dell’effettiva entrata in vigore del 30 settembre 2026, tutto il personale riceva indicazioni operative semplici e uniformi sulle modalità di accesso, sull’attivazione della posizione assicurativa e sull’utilizzo delle singole garanzie.

«L’introduzione della polizza sanitaria rappresenta certamente un ampliamento delle tutele per chi lavora nella scuola. Come FENSIR vigileremo però sulla sua concreta applicazione, perché un diritto è realmente tale soltanto quando il lavoratore sa di averlo e può utilizzarlo senza ostacoli burocratici o informazioni poco chiare. Particolare attenzione dovrà essere garantita anche al personale precario, agli insegnanti di religione e a tutte le categorie espressamente ricomprese nella copertura.»

FENSIR – Federazione Nuovi Sindacati Istruzione e Ricerca
Unità nella specificità

ACCESSO ALLA REGISTRAZIONE: Questo è il link diretto: https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/sso/login

Riunioni collegiali e limite delle “40+40 ore”: raggiunto il tetto, cessa l’obbligo di partecipazione

Collegio dei docenti, dipartimenti, Consigli di classe, GLO e riunioni di settembre devono essere inseriti nel Piano annuale delle attività. Anche i Consigli straordinari rientrano nel computo, pur non potendo essere preventivamente calendarizzati

Gli impegni collegiali dei docenti non costituiscono una prestazione generica, indeterminata e priva di limiti. Il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021 distingue chiaramente le attività di insegnamento dalle attività funzionali all’insegnamento e, per queste ultime, individua obblighi, modalità di programmazione e precisi limiti annuali.

Collegi dei docenti, dipartimenti, Consigli di classe, interclasse e intersezione, GLO e altre attività collegiali non possono essere convocati senza tenere conto del monte ore già svolto dal docente.

La formula secondo la quale tali riunioni sarebbero genericamente “comprese nella funzione docente” non può essere utilizzata per superare i limiti stabiliti dal contratto.

Le riunioni sono attività funzionali all’insegnamento e, proprio per questo, devono essere programmate e conteggiate nei due distinti contingenti previsti dall’articolo 44, comma 3, lettere a) e b): fino a 40 ore per il primo gruppo di attività e fino a 40 ore per il secondo.

Hai dubbi su come si applicano queste regole nel tuo caso?

La segreteria FeNSIR può aiutarti a chiarire la tua situazione.

Attività di insegnamento e attività funzionali

L’articolo 43, comma 4, del CCNL stabilisce che gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in:

  • attività di insegnamento;
  • attività funzionali alla prestazione di insegnamento.

Le riunioni degli organi collegiali non costituiscono attività di insegnamento frontale. Sono attività funzionali all’insegnamento, disciplinate specificamente dall’articolo 44.

Il comma 1 dell’articolo 44 comprende tra queste attività gli impegni collegiali di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, nonché la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle deliberazioni adottate.

Il collegamento con la funzione docente non rende, però, queste prestazioni illimitate. Il successivo comma 3 distingue le attività in tre categorie e stabilisce per le lettere a) e b) due autonomi contingenti massimi di 40 ore.

Le prime 40 ore: attività della lettera a)

L’articolo 44, comma 3, lettera a), comprende:

  • la partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti;
  • le attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno;
  • i dipartimenti e le altre articolazioni del Collegio dei docenti;
  • l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali;
  • l’informazione sull’andamento delle attività educative nelle scuole dell’infanzia e nelle istituzioni educative.

Per il complesso di queste attività il contratto stabilisce un impegno fino a 40 ore annue.

Nel conteggio devono rientrare anche il Collegio dei docenti, i dipartimenti, le riunioni per aree disciplinari e le attività generali di programmazione svolte nei primi giorni di settembre, prima dell’inizio delle lezioni.

Il fatto che le lezioni non siano ancora iniziate non colloca tali incontri fuori dal monte ore contrattuale.

Anche le riunioni straordinarie del Collegio dei docenti devono essere conteggiate nella lettera a). La qualificazione di una seduta come urgente o straordinaria non determina la nascita di un ulteriore monte ore.

Una volta raggiunte le 40 ore della lettera a), il docente non è più obbligato a partecipare ad altre attività appartenenti alla stessa categoria, anche quando queste risultino inserite nel calendario annuale.

Le seconde 40 ore: attività della lettera b)

La lettera b) comprende:

  • i Consigli di classe;
  • i Consigli di interclasse;
  • i Consigli di intersezione;
  • i Gruppi di lavoro operativo per l’inclusione – GLO.

Per queste attività è previsto un secondo e distinto impegno fino a 40 ore annue.

Il CCNL dispone che tali obblighi siano programmati secondo criteri stabiliti dal Collegio dei docenti. La programmazione deve inoltre tenere conto degli oneri di servizio degli insegnanti che lavorano in più di sei classi, in modo da prevedere un impegno complessivo non superiore alle 40 ore.

Il limite riguarda complessivamente tutte le attività riconducibili alla lettera b). Devono quindi essere sommate:

  • le ore dei Consigli ordinari;
  • le ore dei Consigli straordinari;
  • le ore dei Consigli con i rappresentanti dei genitori o degli studenti;
  • le ore dei Consigli convocati nei primi giorni di settembre;
  • le ore dei GLO;
  • le ore delle eventuali riunioni collegiali aggiuntive riconducibili al Consiglio di classe, interclasse o intersezione.

I GLO non costituiscono un terzo contenitore e non possono essere aggiunti alle 40+40 ore. Il contratto li colloca espressamente nella lettera b), all’interno delle seconde 40 ore.

I Consigli dei primi giorni di settembre devono essere conteggiati

Una particolare attenzione deve essere riservata alle riunioni convocate nei primi giorni di settembre.

Non è la data a determinare il contingente nel quale inserire l’attività, ma la natura dell’organo convocato.

Pertanto:

  • il Collegio dei docenti di settembre rientra nella lettera a);
  • i dipartimenti e le articolazioni del Collegio rientrano nella lettera a);
  • le attività generali di programmazione e verifica di inizio anno rientrano nella lettera a);
  • i Consigli di classe convocati a settembre rientrano nella lettera b);
  • i Consigli di interclasse e intersezione convocati a settembre rientrano nella lettera b);
  • gli eventuali GLO convocati a settembre rientrano nella lettera b).

Un Consiglio di classe resta tale anche se viene convocato prima dell’inizio delle lezioni. La relativa durata deve essere conteggiata nelle seconde 40 ore.

Non è corretto collocare indistintamente tutti gli impegni di settembre nelle prime 40 ore o, ancora peggio, considerarli attività dovute al di fuori di entrambi i contingenti.

I Consigli straordinari non possono essere previsti in anticipo

I Consigli straordinari vengono convocati per affrontare situazioni sopravvenute: problematiche disciplinari, particolari esigenze didattiche, urgenze organizzative o altre circostanze che richiedano una decisione collegiale.

Proprio perché dipendono da eventi futuri e imprevedibili, non possono essere preventivamente calendarizzati nel dettaglio.

Il Piano annuale delle attività può opportunamente lasciare un margine prudenziale all’interno delle seconde 40 ore, ma non può indicare anticipatamente il numero e le date di riunioni che, per loro stessa natura, non sono ancora prevedibili.

Quando un Consiglio straordinario viene effettivamente convocato, la sua durata rientra integralmente nel monte ore della lettera b).

La natura straordinaria della riunione non consente di collocarla fuori dal limite contrattuale e non determina un obbligo aggiuntivo.

Se, ad esempio, un docente ha già svolto 36 ore tra Consigli di classe e GLO e partecipa a un Consiglio straordinario della durata di due ore, il suo monte ore sale a 38. Restano soltanto altre due ore obbligatorie nell’ambito della lettera b).

Le 40+40 ore sono due contingenti distinti

L’espressione “40+40 ore” non indica un unico contenitore di 80 ore da utilizzare liberamente.

I due contingenti sono autonomi e hanno destinazioni differenti:

ContingenteAttività comprese
Lettera a) – fino a 40 oreCollegio dei docenti, dipartimenti, articolazioni del Collegio, programmazione e verifica di inizio e fine anno, incontri generali di informazione alle famiglie previsti dal contratto
Lettera b) – fino a 40 oreConsigli di classe, interclasse e intersezione, ordinari e straordinari, Consigli di settembre e GLO

Le ore non utilizzate nella lettera a) non possono essere trasferite alla lettera b) per aumentare il numero dei Consigli di classe o dei GLO. Allo stesso modo, le ore residue della lettera b) non consentono di superare il limite previsto per i Collegi e le attività della lettera a).

L’articolo 44, comma 4, dispone che le ore non utilizzate per le attività collegiali delle lettere a) e b) siano destinate, nei rispettivi limiti, alle attività di formazione programmate annualmente dal Collegio dei docenti nel PTOF.

Scrutini ed esami non rientrano nelle 40+40 ore

Scrutini ed esami appartengono a una categoria diversa.

L’articolo 44, comma 3, lettera c), comprende:

  • lo svolgimento degli scrutini;
  • gli esami;
  • la compilazione degli atti relativi alla valutazione.

Queste attività non devono essere conteggiate né nelle prime né nelle seconde 40 ore.

Occorre quindi distinguere la riunione del Consiglio di classe dallo scrutinio. Anche quando la composizione dell’organo è la stessa, cambia la natura dell’attività:

  • il Consiglio di classe ordinario o straordinario rientra nella lettera b);
  • lo scrutinio rientra nella lettera c) ed è escluso dalle 40+40 ore.

Il Piano annuale delle attività non è un semplice calendario

L’articolo 43, comma 4, stabilisce che, prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predisponga il Piano annuale delle attività sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali.

Il Piano, comprensivo degli impegni del personale docente, deve essere deliberato dal Collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa.

Gli impegni devono essere conferiti in forma scritta e del Piano deve essere data informazione alle organizzazioni sindacali.

La procedura prevede quindi che:

  1. il dirigente scolastico predisponga la proposta;
  2. il Collegio dei docenti esamini e deliberi il Piano;
  3. gli impegni siano conferiti ai docenti in forma scritta;
  4. sia data informazione alle organizzazioni sindacali;
  5. le eventuali modifiche in corso d’anno siano adottate seguendo la stessa procedura.

Il Piano non può essere modificato unilateralmente dal dirigente scolastico. Se durante l’anno emergono nuove esigenze, il calendario può essere aggiornato, ma la modifica deve essere sottoposta al Collegio con la medesima procedura utilizzata per l’approvazione iniziale.

Il Piano deve riportare gli impegni prevedibili

Il Piano annuale deve contenere una programmazione sufficientemente precisa delle attività prevedibili, indicando:

  • la tipologia delle riunioni;
  • il calendario;
  • la durata stimata;
  • la classificazione tra lettera a) e lettera b);
  • gli impegni previsti nei primi giorni di settembre;
  • il monte ore complessivamente programmato;
  • i criteri di partecipazione;
  • le misure previste per i docenti che insegnano in più di sei classi;
  • i criteri applicabili ai docenti in servizio su più scuole o a tempo parziale;
  • un eventuale margine prudenziale per le esigenze straordinarie.

La presenza nel calendario non consente, tuttavia, di superare i limiti contrattuali.

Il Piano contiene una previsione della durata delle riunioni, mentre il conteggio individuale deve essere effettuato sulla base del tempo effettivamente svolto.

Se una riunione programmata per un’ora si protrae per due ore, devono essere conteggiate due ore. Il prolungamento delle riunioni può quindi determinare il raggiungimento delle 40 ore prima della conclusione del calendario programmato.

Raggiunte le 40 ore, cessa l’obbligo

Il limite delle 40 ore della lettera a) e quello delle 40 ore della lettera b) costituiscono due tetti massimi annuali.

Una volta raggiunto il limite della specifica categoria, il docente non è più obbligato a partecipare ad altre riunioni appartenenti allo stesso contingente.

Il principio vale anche se gli incontri successivi risultano già inseriti nel Piano annuale.

La calendarizzazione non può derogare al CCNL né trasformare in obbligatorie attività che, a causa della durata effettiva delle riunioni precedenti o delle convocazioni straordinarie intervenute durante l’anno, determinerebbero il superamento del tetto massimo.

Raggiunte le 40 ore della lettera b), il docente non è più obbligato a partecipare ad altri:

  • Consigli di classe;
  • Consigli di interclasse;
  • Consigli di intersezione;
  • Consigli straordinari;
  • GLO.

Questo vale anche per le riunioni già calendarizzate.

Allo stesso modo, raggiunte le 40 ore della lettera a), il docente non è più obbligato a partecipare a ulteriori Collegi, dipartimenti o altre attività appartenenti a quel contingente.

Il docente non deve presentare una richiesta di concessione o di esonero. Deve comunicare formalmente al dirigente scolastico di avere raggiunto il limite contrattuale, allegando il riepilogo delle attività e delle ore effettivamente svolte.

L’amministrazione deve prendere atto dell’esaurimento del monte ore. La responsabilità di programmare gli impegni entro i limiti contrattuali ricade sulla scuola e sugli organi competenti, non sul singolo docente.

Le attività ulteriori non diventano automaticamente obbligatorie

Una convocazione non può rendere obbligatoria una prestazione che supera i limiti fissati dal CCNL.

Eventuali attività ulteriori devono essere espressamente qualificate e trattate come attività aggiuntive, con preventiva autorizzazione, disponibilità del docente e relativa retribuzione secondo la disciplina contrattuale e le risorse disponibili.

Non è sufficiente affermare che la riunione è importante, urgente, straordinaria o già calendarizzata.

L’urgenza può giustificare la convocazione dell’organo, ma non può cancellare il tetto massimo delle 40 ore e non può trasformare la funzione docente in un obbligo di disponibilità illimitata.

La posizione FeNSIR

FeNSIR richiama le istituzioni scolastiche a una corretta applicazione degli articoli 43 e 44 del CCNL.

La partecipazione agli organi collegiali è parte essenziale della vita democratica della scuola e della professionalità docente. Proprio per questa ragione deve essere organizzata nel rispetto delle disposizioni contrattuali.

Collegi dei docenti, dipartimenti, Consigli di classe, interclasse e intersezione e GLO devono essere:

  • programmati;
  • deliberati;
  • formalizzati per iscritto;
  • correttamente classificati tra lettera a) e lettera b);
  • conteggiati secondo la durata effettiva;
  • organizzati nel rispetto dei due distinti tetti delle 40 ore.

I Consigli convocati nei primi giorni di settembre rientrano nelle seconde 40 ore, mentre i Collegi dei docenti, i dipartimenti e le attività generali di programmazione rientrano nelle prime 40.

I Consigli straordinari non possono essere previsti e calendarizzati anticipatamente, ma, quando vengono convocati, devono essere conteggiati nella lettera b).

Una volta raggiunte le 40 ore, il docente non è più obbligato a partecipare ad altre riunioni della stessa categoria, anche se risultano già inserite nel calendario.

La formula “rientra nella funzione docente” non può essere utilizzata per cancellare i limiti stabiliti dal contratto.

Il rispetto delle 40+40 ore rappresenta l’applicazione puntuale del CCNL e costituisce una garanzia di trasparenza, corretta organizzazione del lavoro e tutela della professionalità docente.

Organi collegiali a distanza: la Nota MIM n. 3803/2026 non autorizza scorciatoie. Ecco gli adempimenti delle scuole

Collegio dei docenti, Consigli di classe e GLO potranno svolgersi online anche quando deliberano, ma soltanto dopo l’adeguamento del Regolamento d’Istituto e la verifica tecnica, organizzativa e contrattuale delle procedure utilizzate

Con la Nota prot. n. 3803 del 30 giugno 2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha comunicato la conclusione del confronto con le organizzazioni sindacali previsto dall’art. 44, comma 6, del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021.

La Nota definisce i criteri e le condizioni per lo svolgimento a distanza delle attività collegiali indicate dall’art. 44, comma 3, lettere a) e b), del CCNL, quando tali attività rivestano carattere deliberativo. Si tratta, in particolare, delle riunioni del Collegio dei docenti, delle attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno, dei Consigli di classe, interclasse e intersezione e dei Gruppi di lavoro operativo per l’inclusione – GLO.

La possibilità di riunire gli organi collegiali online non costituisce, tuttavia, un’autorizzazione generalizzata. La modalità telematica non può essere introdotta mediante una semplice circolare del dirigente scolastico né attraverso l’utilizzo occasionale di una piattaforma di videoconferenza.

Le istituzioni scolastiche che intendano avvalersene devono preventivamente adeguare il proprio Regolamento d’Istituto e verificare che gli strumenti adottati rispettino integralmente i requisiti fissati dal Ministero.

Hai dubbi su come si applicano queste regole nel tuo caso?

La segreteria FeNSIR può aiutarti a chiarire la tua situazione.

Scrutini ed esami restano esclusi

Il primo chiarimento riguarda il perimetro di applicazione.

La Nota ministeriale richiama esclusivamente le attività previste dalle lettere a) e b) dell’art. 44, comma 3, del CCNL. Restano pertanto esclusi gli scrutini, gli esami e la compilazione degli atti relativi alla valutazione, ricompresi nella successiva lettera c).

Non è quindi possibile estendere automaticamente la modalità telematica agli scrutini o agli esami attraverso un regolamento d’istituto. Un’eventuale previsione in tal senso esporrebbe la scuola al rischio di contestazioni sulla regolarità e sulla validità degli atti adottati.

Lo stesso principio vale per altri organi, commissioni o riunioni non espressamente ricompresi nel campo di applicazione della Nota: ogni estensione deve trovare fondamento in una specifica disposizione normativa o contrattuale.

Il regolamento deve essere preciso

Il Ministero stabilisce che i Regolamenti d’Istituto possono essere integrati prevedendo lo svolgimento, in tutto o in parte a distanza, delle attività collegiali deliberative ammesse. La formulazione utilizzata conferma che si tratta di una possibilità organizzativa e non di un obbligo imposto alle scuole.

L’adeguamento regolamentare non può, però, limitarsi a una dichiarazione generale secondo la quale gli organi collegiali possono riunirsi online.

Il regolamento deve disciplinare puntualmente:

  • gli organi e le attività che possono svolgersi a distanza;
  • i criteri per scegliere tra presenza, modalità telematica e modalità mista;
  • le procedure di convocazione;
  • l’identificazione dei partecipanti;
  • la verifica delle presenze e del numero legale;
  • le modalità di intervento nella discussione;
  • le procedure di voto palese e segreto;
  • la gestione delle disconnessioni e dei malfunzionamenti;
  • la verbalizzazione e la conservazione delle evidenze digitali;
  • la tutela della riservatezza e dei dati personali;
  • i ruoli e le responsabilità del presidente, del segretario verbalizzante e dell’amministratore tecnico.

La scelta della modalità di svolgimento non può essere lasciata a una discrezionalità priva di criteri. Deve essere coerente con il piano annuale delle attività, con le competenze del Collegio dei docenti, con il funzionamento della scuola e con le disposizioni contrattuali.

La piattaforma deve essere verificata prima dell’utilizzo

Uno degli adempimenti più importanti riguarda la preventiva verifica della piattaforma.

L’Allegato tecnico alla Nota n. 3803/2026 stabilisce che le scuole devono accertare la conformità degli strumenti utilizzati e acquisire idonea documentazione tecnica, oltre a una dichiarazione di conformità del fornitore o del partner tecnologico.

Non è sufficiente, quindi, utilizzare una comune piattaforma di videoconferenza soltanto perché già disponibile nell’istituto.

La scuola deve verificare almeno:

  • l’identificazione certa degli utenti;
  • l’utilizzo di credenziali personali e non condivise;
  • la distinzione dei ruoli e delle autorizzazioni;
  • l’univocità del voto;
  • l’integrità e l’immodificabilità dei risultati;
  • la tracciabilità delle operazioni;
  • la sicurezza degli accessi;
  • la cifratura e la protezione dei dati;
  • la possibilità di esportare e conservare le evidenze delle votazioni;
  • le misure di backup, ripristino e gestione degli incidenti;
  • la localizzazione e le modalità di trattamento dei dati.

In assenza di una verifica positiva e documentata, la piattaforma non può essere utilizzata per adottare deliberazioni con effetti giuridici.

Il voto segreto rappresenta il punto più delicato

Particolare attenzione deve essere riservata alle deliberazioni che riguardano persone o per le quali sia previsto lo scrutinio segreto.

Il sistema deve garantire una separazione effettiva tra la fase di autenticazione del partecipante e quella di espressione del voto. L’anonimato deve essere reale, non reversibile e tecnicamente dimostrabile.

Neppure gli amministratori della piattaforma, il fornitore o altri soggetti devono poter ricostruire il voto individuale. Anche log, orari e metadati devono essere gestiti in modo da impedire la re-identificazione del votante.

Non sono quindi sufficienti moduli online o funzioni di sondaggio che si limitino a nascondere il nome del partecipante, continuando però a conservare dati tecnici che consentano di associarlo alla risposta.

Se la scuola non dispone di uno strumento in grado di documentare tali garanzie, la votazione segreta non può svolgersi a distanza. Il relativo punto dovrà essere trattato in presenza oppure rinviato.

Nelle sedute miste, inoltre, tutti i componenti, compresi quelli fisicamente presenti nei locali scolastici, devono utilizzare il medesimo sistema digitale, evitando che la diversa modalità di partecipazione renda identificabile anche indirettamente il voto espresso.

Quorum, disconnessioni e verbalizzazione

Il regolamento deve stabilire come accertare e mantenere il numero legale.

Non è sufficiente registrare i partecipanti all’inizio della riunione. Entrate, uscite e disconnessioni rilevanti devono essere annotate e il quorum deve essere verificato nuovamente prima di ogni votazione.

Quando un malfunzionamento impedisce a uno o più componenti di partecipare alla discussione o di votare, il presidente deve sospendere l’operazione. Se la regolarità della votazione risulta compromessa, il voto deve essere annullato e ripetuto integralmente.

Il verbale dovrà riportare:

  • la modalità di svolgimento;
  • i presenti in sede e quelli collegati a distanza;
  • gli orari di ingresso e uscita;
  • le verifiche del numero legale;
  • le deliberazioni adottate;
  • il numero dei votanti e l’esito delle votazioni;
  • le disconnessioni e gli incidenti tecnici;
  • le decisioni assunte dal presidente per garantire la regolarità della seduta.

I verbali, i risultati delle votazioni e le altre evidenze necessarie devono essere formati e conservati nel rispetto del Codice dell’Amministrazione Digitale e delle Linee guida AgID, assicurandone autenticità, integrità, leggibilità e reperibilità nel tempo.

Privacy e responsabilità della scuola

La partecipazione a distanza comporta un trattamento di dati personali che deve rispettare il Regolamento europeo 2016/679.

La scuola deve:

  • individuare chiaramente i ruoli privacy;
  • aggiornare le informative;
  • verificare le condizioni contrattuali del fornitore;
  • nominare, quando necessario, il responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR;
  • adottare adeguate misure tecniche e organizzative;
  • valutare l’eventuale necessità di una valutazione d’impatto – DPIA, soprattutto per i sistemi di voto digitale;
  • definire tempi di conservazione e soggetti autorizzati all’accesso.

Deve essere vietata ai partecipanti qualsiasi registrazione audio o video, fotografia, schermata o diffusione di documenti, collegamenti e contenuti della seduta.

Anche un’eventuale registrazione effettuata dalla scuola deve essere sorretta da una specifica base giuridica, risultare necessaria e proporzionata e prevedere finalità e tempi di cancellazione chiaramente determinati. La semplice autorizzazione dell’organo collegiale non è sufficiente a risolvere ogni problema relativo al trattamento dei dati.

Il collegamento da remoto e la disciplina del lavoro agile

La Nota richiama anche l’orientamento applicativo ARAN del 12 giugno 2024 e precisa che le attività collegiali a distanza possono essere svolte mediante una delle modalità di lavoro a distanza disciplinate dal Titolo III del CCNL.

Nel confronto tra Ministero e organizzazioni sindacali, il lavoro agile è stato individuato come lo strumento maggiormente compatibile con lo svolgimento delle attività collegiali online.

La questione non può quindi essere gestita come una semplice concessione informale a collegarsi dalla propria abitazione. Devono essere rispettate la disciplina contrattuale, le relazioni sindacali applicabili, la sicurezza del luogo di collegamento, la riservatezza e gli impegni connessi alla prestazione.

La modalità a distanza non deve inoltre comportare nuovi costi a carico del personale per l’acquisto di dispositivi, licenze o servizi digitali.

Gli adempimenti prima della prima seduta online

Prima di convocare un organo collegiale deliberativo a distanza, la scuola dovrà pertanto:

  1. adeguare e approvare il Regolamento d’Istituto;
  2. definire criteri trasparenti per la scelta della modalità di svolgimento;
  3. coordinare il regolamento con il piano annuale delle attività;
  4. disciplinare il lavoro a distanza e rispettare le relazioni sindacali previste;
  5. individuare la piattaforma e verificarne formalmente la conformità;
  6. acquisire la documentazione tecnica e la dichiarazione del fornitore;
  7. verificare separatamente le procedure di voto palese e segreto;
  8. definire presidente, segretario verbalizzante, amministratore tecnico e relativi profili di accesso;
  9. aggiornare gli adempimenti privacy e valutare l’eventuale DPIA;
  10. definire le procedure di verbalizzazione, protocollazione e conservazione;
  11. adottare una procedura per disconnessioni, incidenti e ripetizione delle votazioni;
  12. assicurare assistenza tecnica, accessibilità e adeguata informazione al personale.

La posizione FeNSIR

FeNSIR ritiene positiva la possibilità di utilizzare le tecnologie per ridurre gli spostamenti, agevolare il personale pendolare e rendere più sostenibile l’organizzazione delle attività collegiali.

Questa opportunità, tuttavia, non può tradursi in una gestione semplificata o unilaterale delle riunioni. La modalità telematica deve garantire gli stessi diritti di partecipazione, intervento e voto assicurati nelle sedute in presenza.

Non è sufficiente inserire nel Regolamento d’Istituto una generica autorizzazione alle riunioni online. Prima dell’avvio delle sedute deliberative devono essere concretamente verificati tutti i requisiti tecnici, contrattuali, organizzativi, documentali e di protezione dei dati.

La digitalizzazione può rappresentare uno strumento di semplificazione soltanto quando non comprometta la libertà del voto, la partecipazione dei componenti e la validità giuridica delle deliberazioni. Prima di ogni intervento di modifica e regolamentazione è bene che il DS si confronti ai sensi dell’art. 30 del CCNL con la RSU di Istituto e il RLS al fine di rendere il processo di passaggio alla nuova modalità il più rispettoso dei diritti dei lavoratori.

BOZZA DI UN POSSIBILE REGOLAMENTO

Stipendi di febbraio: importi più elevati per alcuni, più bassi per altri. Tra una tantum, conguagli ed errori NoiPA

Gli stipendi di febbraio del personale della scuola risultano visibili su NoiPA con importi che, rispetto ai mesi precedenti, appaiono più elevati per alcuni lavoratori ma sensibilmente più bassi per altri, nonostante la presenza della una tantum prevista per docenti e personale ATA.

Una situazione che sta generando confusione e malcontento, soprattutto perché non riconducibile a veri aumenti strutturali delle retribuzioni, ma a una combinazione di voci straordinarie, ricalcoli fiscali e correzioni tecniche.


Una tantum: l’unico elemento che incide realmente sul cedolino

Nel cedolino di febbraio è confluita la una tantum prevista:

  • per i docenti, pari a circa 111 euro lordi
  • per il personale ATA, pari a circa 270 euro lordi

Si tratta però di somme una tantum, non strutturali, che non entrano stabilmente nello stipendio e che possono essere ridimensionate o assorbite da altre voci, in particolare fiscali.


Conguaglio fiscale: perché lo stipendio può risultare più basso

Febbraio è il mese in cui NoiPA effettua il conguaglio fiscale relativo all’anno precedente.
Questo significa che:

  • eventuali imposte non trattenute correttamente nel 2025 vengono recuperate ora
  • il ricalcolo può avvenire a credito o a debito
  • in caso di conguaglio negativo, lo stipendio risulta più basso, anche in presenza della una tantum

Il risultato è che alcuni lavoratori percepiscono importi inferiori rispetto a gennaio, non per una riduzione dello stipendio base, ma per recuperi fiscali concentrati in un unico mese.


Errori NoiPA di gennaio: le correzioni non sono solo positive

Un ulteriore elemento di disomogeneità deriva dagli errori tecnici già evidenziati dalla stessa NoiPA nel mese di gennaio.

Tali errori, corretti nel cedolino di febbraio, possono corrispondere:

  • in positivo, con somme aggiuntive
  • ma anche in negativo, con trattenute e ricalcoli a sfavore del dipendente

Questo spiega perché, a fronte di situazioni lavorative simili, i cedolini presentino importi molto diversi, alimentando la percezione di scarsa trasparenza del sistema.


Il nodo strutturale: stipendi insufficienti

Al di là delle dinamiche tecniche del cedolino, resta il problema di fondo: le retribuzioni del personale della scuola continuano a essere inadeguate.

Un tema più volte ribadito da Giuseppe Favilla, Segretario generale della FENSIR, che sottolinea come i bassi salari influenzino ormai anche le scelte quotidiane di chi lavora nella scuola.

In particolare:

  • il personale ATA, con stipendi tra i più bassi del pubblico impiego
  • senza un secondo reddito familiare
  • difficilmente riesce a garantire una vita dignitosa a una famiglia con figli piccoli o in età scolare

Non si tratta più solo di una questione contrattuale, ma di tenuta sociale: affitti, bollette, trasporti, istruzione e spese essenziali rendono sempre più complesso vivere del solo stipendio scolastico.


Febbraio non è un mese “di aumento”, ma di assestamento

È importante chiarire un punto:
febbraio non rappresenta un vero mese di aumento salariale, ma un mese di assestamento contabile, in cui si sommano:

  • una tantum
  • conguagli fiscali
  • correzioni di errori pregressi

Elementi che alterano temporaneamente il netto, senza modificare in modo significativo la condizione economica del personale.


Conclusione

Gli stipendi di febbraio mostrano importi altalenanti non per reali miglioramenti retributivi, ma per meccanismi tecnici e fiscali.
Il problema resta strutturale: stipendi bassi, potere d’acquisto ridotto e crescente difficoltà nel sostenere una vita familiare dignitosa, soprattutto per il personale ATA.

Una situazione che continua a porre interrogativi seri sul futuro della scuola pubblica e sulla capacità del sistema di valorizzare davvero chi vi lavora ogni giorno.

Stipendi medi in Italia e retribuzioni nella scuola: un divario che il CCNL non colma

(alla luce del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2022-2024)

Il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca 2022–2024 ha riacceso il dibattito sulle retribuzioni del personale scolastico. Al centro della discussione non c’è soltanto l’entità degli aumenti, ma il persistente divario tra gli stipendi di docenti e personale ATA e quelli medi percepiti nel resto del mondo del lavoro.

Per comprendere la portata del problema è necessario mettere a confronto dati omogenei, distinguendo tra orari contrattuali, tipologie di mansioni e struttura salariale.

Lo stipendio medio in Italia: il riferimento

In Italia, lo stipendio medio lordo annuo di un lavoratore a tempo pieno si colloca oggi indicativamente tra 32.000 e 42.000 euro, con una retribuzione netta mensile che oscilla mediamente tra 1.700 e 2.700 euro, su un orario standard di circa 40 ore settimanali.

Si tratta di una media che comprende settori molto diversi tra loro, ma che rappresenta comunque un parametro di confronto significativo per valutare il posizionamento economico del lavoro nella scuola pubblica.

Quanto si guadagna nella scuola secondo il CCNL 2022–2024

Il CCNL 2022–2024 ha rideterminato gli stipendi tabellari di docenti e personale ATA con decorrenza dal 1° gennaio 2024 2025_12_23_CCNL_CIR_2022-2024. Tuttavia, l’analisi delle tabelle contrattuali mostra come il recupero salariale resti limitato.

Un docente a inizio carriera percepisce una retribuzione lorda annua che si colloca intorno ai 23–24 mila euro, mentre solo nelle fasce più alte di anzianità si arriva a superare di poco i 30–32 mila euro lordi annui. Lo stipendio è composto dallo stipendio tabellare e dalla retribuzione professionale docente, con compensi accessori non strutturali.

L’orario contrattuale varia in base all’ordine di scuola:

  • 18 ore settimanali nella scuola secondaria,
  • 24 ore nella primaria,
  • 25 ore nella scuola dell’infanzia.

A queste ore vanno aggiunte tutte le attività funzionali all’insegnamento – programmazione, consigli di classe, collegi docenti, valutazioni – che non sono retribuite come lavoro aggiuntivo, ma rientrano negli obblighi professionali.

Ancora più critica è la situazione del personale ATA, che lavora 36 ore settimanali. Le retribuzioni lorde annue, secondo il contratto, partono da circa 18.000 euro e raramente superano i 25–26 mila euro, fatta eccezione per i profili apicali. Anche considerando il compenso individuale accessorio, l’impatto sul netto mensile resta contenuto 2025_12_23_CCNL_CIR_2022-2024.


Uno schema di confronto essenziale

CategoriaOre settimanaliRetribuzione lorda annua
Lavoratore medio italiano~4032.000–42.000 €
Docente (inizio carriera)18–25*23.000–24.000 €
Docente (fine carriera)18–25*30.000–32.000 €
Personale ATA3618.000–26.000 €

* alle ore di lezione vanno aggiunte le attività funzionali non retribuite separatamente.

Il dato che emerge è evidente: docenti e ATA restano collocati al di sotto della media salariale nazionale, soprattutto nella prima parte della carriera e, in modo strutturale, per il personale non docente.

Il commento del Segretario Generale FENSIR, Giuseppe Favilla

Su questi aspetti è intervenuto più volte Giuseppe Favilla, Segretario Generale della FENSIR, sottolineando come il rinnovo contrattuale non rappresenti una vera svolta sul piano salariale.

Secondo Favilla, gli aumenti previsti dal CCNL «non consentono un reale recupero del potere d’acquisto perso negli ultimi anni» e non tengono conto dell’inflazione reale che ha colpito in modo significativo i lavoratori della scuola. In diverse prese di posizione pubbliche, il Segretario Generale ha evidenziato come gli incrementi netti mensili risultino spesso modesti, soprattutto se rapportati ai carichi di lavoro e alle responsabilità crescenti.

Particolarmente critica, secondo Favilla, è la condizione del personale ATA, che continua a rappresentare «una delle categorie meno retribuite dell’intera pubblica amministrazione», pur garantendo il funzionamento quotidiano delle istituzioni scolastiche. Il problema, sottolinea la FENSIR, non è episodico ma strutturale, e non può essere risolto con interventi una tantum o aumenti marginali.

Un problema che va oltre il contratto

Il confronto con lo stipendio medio italiano dimostra che la questione salariale nella scuola non riguarda solo l’entità degli aumenti, ma il modello retributivo complessivo.
Un modello basato quasi esclusivamente sull’anzianità, con scarse possibilità di valorizzare competenze, responsabilità e carichi di lavoro aggiuntivi, finisce per penalizzare l’intero comparto.

Il rischio concreto è quello di una scuola sempre meno attrattiva dal punto di vista professionale, con difficoltà crescenti nel reclutamento e nella permanenza del personale.

Conclusione

Alla luce dei dati del CCNL 2022–2024, il divario tra stipendi medi in Italia e retribuzioni del personale scolastico resta ampio. Gli aumenti contrattuali rappresentano un passo avanti, ma non colmano la distanza con il resto del mercato del lavoro, né restituiscono pienamente dignità salariale a chi opera ogni giorno nella scuola pubblica.

Come ribadito dalla FENSIR, serve un cambio di paradigma: non più contratti di semplice contenimento, ma politiche salariali strutturali che riconoscano il valore educativo, sociale e professionale del lavoro nella scuola.

Culpa in Vigilando e Culpa in Educando: responsabilità a scuola

Intervista all’Avv. Attilio Piacente, penalista del Foro di Tivoli, membro dell’Ufficio Legale Fensir

Quando si parla di responsabilità nella scuola, il confine tra ciò che spetta ai docenti e ciò che compete alle famiglie diventa spesso labile. Per chiarire questi temi — troppo spesso affrontati con superficialità o, peggio, affidati al “sentito dire” — abbiamo intervistato l’Avv. Attilio Piacente, penalista del Foro di Tivoli, che da anni si occupa di responsabilità scolastica, vigilanza sugli alunni e tutela del personale.

Hai dubbi su come si applicano queste regole nel tuo caso?

La segreteria FeNSIR può aiutarti a chiarire la tua situazione.

Avvocato, partiamo dalle basi: che cosa significa davvero “culpa in vigilando”?

«Letteralmente vuol dire “colpa durante la vigilanza”. È un concetto semplice, ma in ambito scolastico viene spesso travisato.
La culpa in vigilando riguarda tutti quei soggetti — genitori, tutori, docenti, maestri d’arte — che hanno l’obbligo giuridico di sorvegliare qualcuno, in particolare i minori. Se l’obbligo viene violato e accade un danno, nasce una responsabilità sia civile che penale. Ma attenzione: non ogni evento è attribuibile automaticamente al docente. La legge non ragiona per automatismi.»

In che modo la legge disciplina questo dovere di vigilanza?

«Il riferimento è l’articolo 2048 del Codice Civile, che è molto chiaro.
Dice che chi ha un dovere di vigilanza risponde dei danni provocati dal minore salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
Questo significa che il docente deve dimostrare di essere stato presente, attento e nelle condizioni di intervenire.
E se l’episodio è davvero imprevedibile, improvviso, inevitabile — tre parole che la giurisprudenza usa moltissimo — allora il docente non è responsabile.»

Lei insiste molto su un concetto: la presenza fisica. Perché?

«Perché la vigilanza non è un concetto astratto. Non si vigila “a distanza”, né si può vigilare stando sulla soglia mentre gli studenti sono in aula.
La presenza fisica è il primo requisito perché la vigilanza sia effettiva.
Un docente che si trova fuori dall’aula, o che è impegnato altrove, non può sostenere di aver vigilato. E questo vale anche per i genitori: essere a trenta metri di distanza al parco non è vigilanza, è speranza che non accada nulla.»

Uno dei punti più problematici nelle scuole sono i cambi d’ora. Perché proprio lì si concentra la maggior parte degli incidenti?

«Perché è un momento in cui la vigilanza si interrompe.
Il docente entrante ritarda, quello uscente non può lasciare la classe, e in quei cinque minuti succede di tutto.
Le statistiche parlano chiaro: gli incidenti, i danni e le richieste di risarcimento nascono soprattutto in quei momenti. E non è giusto attribuire tutta la responsabilità agli insegnanti.»

Qui entra in gioco anche la FENSIR con i suoi SAF, giusto?

«Assolutamente sì.
La FENSIR — con i suoi SAF, Sindacati Autonomi Federati (SADOC per i docenti, SAIR per l’IRC, SAATA per i collaboratori scolastici) — auspica che gli istituti scolastici regolamentino in modo preciso questi momenti critici.
Non si può lasciare tutto all’improvvisazione.
Servono collaboratori scolastici di piano, procedure chiare per i ritardi, indicazioni operative. I regolamenti d’istituto devono dire esattamente chi fa cosa.
Perché se l’organizzazione non funziona, il primo a essere travolto è sempre il docente. E questo è profondamente ingiusto.»

Veniamo alla “culpa in educando”: spesso dimenticata, ma fondamentale.

«Esatto.
La culpa in educando riguarda i genitori, non la scuola.
È la responsabilità educativa: trasmettere valori, rispetto delle regole, autocontrollo, capacità di convivere con gli altri.
Quando un ragazzo ha comportamenti abitualmente aggressivi, irrispettosi o pericolosi, non è pensabile attribuire tutto all’insegnante.
La scuola vigila, ma non può sostituirsi alla famiglia nel formare un carattere.»

Come si traduce questa distinzione nei viaggi d’istruzione?

«Nei viaggi di più giorni è impossibile pretendere che i docenti facciano vigilanza notturna continua. Sarebbe contrario alla normativa sul lavoro e persino alla ragionevolezza.
E infatti molti istituti — anche grazie agli interventi dei SAF della FENSIR — stanno inserendo nei regolamenti una clausola molto sensata: la vigilanza docente termina al rientro nelle camere, di solito a mezzanotte, e dalle 24 alle 7 la responsabilità torna ai genitori.
In quelle ore può scattare la culpa in educando.
Ed è una distinzione corretta: i docenti non sono sorveglianti 24 ore su 24.»

Dunque non si può sempre scaricare la colpa sui docenti.

«Esatto.
La scuola ha un dovere di vigilanza, ma non può essere il parafulmine di tutto ciò che accade.
I docenti non possono essere ritenuti responsabili di comportamenti che derivano da mancanze educative, da assenze familiari o da un’organizzazione scolastica lacunosa.
Ogni anello della catena deve rispondere per ciò che gli compete:
la scuola per la vigilanza,
la famiglia per l’educazione.
Confondere i due piani è un errore che crea contenziosi inutili e alimenta conflitti che non servono a nessuno.»

In conclusione, Avvocato, cosa serve davvero per evitare conflitti e responsabilità improprie?

«Serve equilibrio.
Serve un’organizzazione scolastica solida, regolamenti chiari, vigilanza distribuita e non improvvisata.
Serve che le famiglie recuperino il proprio ruolo educativo.
E serve riconoscere ai docenti ciò che è loro: un dovere di vigilanza ragionevole, non una responsabilità infinita.»

Rinnovo CCNL Scuola: prosegue il negoziato, ma anche la FENSIR dice la sua — “Tanto rumore per aumenti ridicoli”

Roma, 31 ottobre 2025 – Incontro ARAN sul rinnovo del CCNL “Istruzione e Ricerca” 2022/2024

Si è svolto nella mattinata del 31 ottobre 2025 il previsto incontro tra ARAN e le organizzazioni sindacali per la prosecuzione del negoziato sul rinnovo del contratto 2022/2024 del comparto “Istruzione e Ricerca”.
La prossima convocazione è fissata per mercoledì 5 novembre, quando la trattativa entrerà nella fase conclusiva.

L’Agenzia ha illustrato i valori stipendiali ipotizzabili per i settori scuola, università, ricerca e AFAM.
Per la scuola, l’Aran ha confermato che nel futuro CCNL 2025/2027 gli aumenti medi a regime potrebbero attestarsi intorno ai 135 euro lordi mensili (142 per i docenti e 104 per il personale ATA).
Per l’attuale triennio 2022/24, tuttavia, gli incrementi effettivi restano molto più contenuti: tra 25 e 53 euro lordi mensili, considerando che oltre il 60% degli aumenti è già confluito in busta paga con il DL “Anticipi” n.145/2023.


CISL Scuola: “Chiudere subito l’intesa”

La segretaria generale Ivana Barbacci ha ribadito l’urgenza di chiudere la trattativa nel più breve tempo possibile:

“Arrivare rapidamente alla firma dell’intesa è indispensabile non solo per aprire la tornata successiva, ma anche per garantire subito ai lavoratori il saldo e gli arretrati spettanti.”


SNALS-CONFSAL: “Equità nell’una tantum e valorizzazione delle funzioni aggiuntive”

Il sindacato guidato da Elvira Serafini ha espresso la disponibilità a chiudere subito la parte economica, chiedendo però equità nella distribuzione dell’una tantum da 240 milioni di euro prevista dal Governo.
Lo SNALS ha inoltre sollecitato la chiusura delle sequenze contrattuali ancora aperte, il riconoscimento delle funzioni aggiuntive del personale docente e ATA, l’introduzione di indennità specifiche (sedi disagiate, bilinguismo, turni, responsabilità) e criteri più chiari per la mobilità verticale e le posizioni economiche ATA.


Federazione Gilda-Unams: “Serve un contratto autonomo per la docenza”

Il coordinatore nazionale Vito Carlo Castellana ha sottolineato la difficoltà di gestire in modo unitario un comparto che riunisce scuola, università, AFAM e ricerca:

“Il maxi-comparto è ingestibile, perché raccoglie realtà troppo diverse. Serve una contrattazione separata per la docenza, che riconosca la specificità del ruolo e delle responsabilità educative.”

La Federazione Gilda-Unams ha inoltre denunciato la forte discrepanza tra inflazione reale e risorse contrattuali: mentre l’aumento dei prezzi nel triennio ha superato il 16%, le risorse stanziate per il rinnovo coprono appena il 6%, aggravando il distacco retributivo rispetto al resto del pubblico impiego.


ANIEF: “Maggiori risorse al trattamento fondamentale”

Il sindacato ha chiesto di privilegiare gli incrementi tabellari, mantenendo la proporzione tra stipendio base e indennità già adottata nei precedenti contratti, e di destinare tutte le risorse disponibili al trattamento fondamentale.
Ha inoltre sollecitato la definizione delle somme accantonate nel CCNL 2019/2021 e il richiamo ai fondi di valorizzazione previsti dalle Leggi di Bilancio 2022 e 2024.
Per il triennio successivo 2025/2027, l’Aran stima un aumento medio del 5,4%, pari a circa 167 euro per il personale tecnico-amministrativo e 229 euro per ricercatori e tecnologi.


UIL Scuola

Al momento nessuna nota ufficiale è stata diffusa dalla UIL Scuola sull’incontro del 31 ottobre.


Gli aumenti reali in busta paga (fonte: ARAN / FLC CGIL)

Secondo le tabelle fornite dall’Aran, gli incrementi effettivi lordi che si concretizzeranno alla firma del contratto 2022/24 sono:

  • Collaboratori scolastici: 25–47 € lordi (≈ 17–30 € netti)
  • Assistenti ATA: 43–54 € lordi (≈ 28–36 € netti)
  • Docenti: 51–76 € lordi (≈ 34–50 € netti)
  • Funzionari e DSGA: 60–84 € lordi (≈ 40–55 € netti)

FENSIR – Giuseppe Favilla: “Tanto rumore per aumenti ridicoli”

Pur non partecipando alla contrattazione in quanto non rappresentativo, il sindacato FENSIR interviene con una posizione fortemente critica.

Il segretario generale Giuseppe Favilla dichiara:

“Siamo di fronte a tanto rumore per nulla. Dopo mesi di incontri e comunicati, gli aumenti reali in busta paga saranno tra i 17 euro netti del personale ATA e i 50 dei docenti.
In un contesto di inflazione che nel triennio ha superato il 15%, questi numeri sono del tutto insufficienti. Non si può parlare di valorizzazione della scuola con incrementi così modesti.”

Favilla aggiunge che l’attuale architettura del contratto, unica per tutto il comparto, non riflette la complessità e la varietà delle funzioni professionali presenti nella scuola.
A suo avviso, occorre avviare una riflessione strutturale sulle aree professionali, a partire dalle Elevate Qualificazioni (EQ):

“La figura delle Elevate Qualificazioni (EQ), introdotta con l’ultimo rinnovo e riservata oggi al solo personale ATA, avrebbe dovuto rappresentare un primo passo verso un middle management scolastico capace di integrare competenze gestionali e organizzative.
Tuttavia – osserva Favilla – la sua attuazione è ancora parziale, in attesa di indicazioni operative chiare e di un reale riconoscimento economico che valorizzi chi assume maggiori responsabilità.”

Favilla sottolinea infine la necessità di una nuova strutturazione collegiale delle funzioni quadro, appunto del middle management, che possa coinvolgere figure diverse – amministrative, tecniche e didattiche – in un modello di governance più partecipato e coerente con le esigenze delle scuole autonome.

“Senza una revisione dell’ordinamento e un riconoscimento chiaro delle responsabilità intermedie – conclude Favilla – il contratto continuerà a restare un documento formale, senza reale impatto sul lavoro quotidiano del personale scolastico.”

I comunicati diffusi tra il 30 e il 31 ottobre 2025 fotografano un negoziato ancora aperto, che proseguirà domani, 5 novembre, con l’obiettivo di chiudere la parte economica del contratto.
Tutte le sigle condividono l’urgenza di arrivare alla firma, ma divergono sulla valutazione dei risultati: gli aumenti previsti sono giudicati modesti e inadeguati a fronte dell’inflazione e della perdita di potere d’acquisto.

La FENSIR insiste sulla necessità di riconoscere la specificità del lavoro docente e di valorizzare le funzioni intermedie, come le Elevate Qualificazioni (EQ), all’interno di un sistema più coerente ed equilibrato di professionalità scolastiche, capace di distinguere con chiarezza le diverse responsabilità e competenze, per i docenti in un’ottica di partecipazione collegiale nell’individuare le funzioni quadro appartenenti al middle management.

Al tempo stesso, la FENSIR critica con forza l’operato delle sei sigle rappresentative, accusandole di aver ormai assunto un ruolo subalterno e compiacente nei confronti dell’amministrazione.
Secondo il segretario generale Giuseppe Favilla, queste organizzazioni «non rappresentano più i veri interessi dei lavoratori, ma piuttosto le logiche di gestione del sistema, accettando compromessi al ribasso e rinunciando a difendere con coraggio le condizioni retributive e professionali del personale della scuola».

Favilla avverte inoltre che, senza un cambio di rotta nella politica contrattuale, la scuola pubblica italiana rischia di rimanere imbrigliata in logiche burocratiche, dove a pagare il prezzo dell’immobilismo sono sempre coloro che operano quotidianamente nelle aule, negli uffici e tra i corridoi della scuola con funzioni di vigilanza e decoro.

Per la FENSIR, dunque, la priorità non è solo chiudere il contratto, ma cambiare metodo e prospettiva, restituendo alla contrattazione collettiva la sua funzione originaria: rappresentare i lavoratori!

Incontro tra ARAN e sindacati rappresentativi: primo confronto dopo la pausa estiva.

Lo scorso 4 settembre 2025, ARAN ha convocato i sindacati rappresentativi della scuola per il primo incontro contrattuale dopo la pausa estiva. In apertura della sessione, il Presidente Antonio Naddeo ha ribadito la necessità di dar seguito ai rinnovi del triennio 2022–2024 e, allo stesso tempo, di avviare quelli per il periodo 2025–2027, per i quali sono già previste risorse nella legge di bilancio.

Prossimo appuntamento fissato

Il confronto ripartirà il 24 settembre, a partire dalle ore 11:00.

Le risorse sul tavolo: 240 milioni, ma “una tantum”

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato che 240 milioni di euro saranno messi a disposizione “una tantum” per il rinnovo del contratto del personale scolastico — docenti, ATA e altri.

La bozza del decreto indica che queste risorse derivano da anticipazioni sul nuovo ordinamento professionale del personale ATA e dai fondi residui destinati al miglioramento dell’offerta formativa, oltre a stanziamenti già previsti nel fondo per la valorizzazione.

Non si tratta però solo di spinta economica immediata: dal 2026 al 2029 è previsto un incremento strutturale di 15 milioni di euro annui, esteso dal 2030 in avanti, per consolidare il finanziamento destinato alla retribuzione e alla qualità dell’istruzione.

Zangrillo: “Possibile chiusura entro 10 giorni”

A contribuire al clima di attesa, il Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo ha assicurato che entro dieci giorni è previsto un incontro con le organizzazioni sindacali sul rinnovo dei contratti dell’istruzione e degli enti locali, esprimendo ottimismo sulla possibilità di una chiusura in tempi rapidi.


Il commento della Fensir: rassegnazione e provocazione

Durissimo il giudizio del Segretario Generale della Fensir, Giuseppe Favilla, che ha commentato così l’esito dell’incontro:

“Ennesima dimostrazione che i cosiddetti sindacati rappresentativi non abbiano forza contrattuale. Pronti ad inserire nuove norme e sicuramente ne vedremo delle belle, a fronte di pochi spiccioli. Forse non saranno 240 milioni, ma anche se fossero 300 milioni, con un aumento di 10/15 euro in più ai 40 annunciati, non si copre nemmeno lontanamente il gap tra salario e caro vita. La casta dei rappresentativi, chiusa al dialogo con gli altri sindacati e con le associazioni di categoria, continua ormai da 55 anni imperterrita la sua corsa non agli interessi dei lavoratori della scuola, ma a mantenere i loro privilegi.”

ASSEGNAZIONI E UTILIZZI: AL VIA LE DOMANDE DAL 14 FINO AL 25 LUGLIO

Dal 14 al 25 luglio 2025, il personale DOCENTE E ATA potrà presentare domanda di assegnazione provvisoria per l’anno scolastico 2025/26 attraverso la piattaforma ministeriale Istanze Online. Tuttavia, mentre la procedura ufficiale si avvia, il personale scolastico è ancora una volta lasciato nell’incertezza più assoluta: non è stato ancora reso pubblico il contratto integrativo nazionale che regola l’intera operazione, né è stata diffusa l’ordinanza ministeriale di riferimento.

La FENSIR condanna con fermezza questa grave mancanza di trasparenza, che si somma a un sistema sindacale chiuso, autoreferenziale e poco democratico. In un contesto in cui i lavoratori dovrebbero avere accesso chiaro e tempestivo a tutte le norme che li riguardano, si continua invece a procedere con logiche di riservatezza e filtraggio delle informazioni.

Novità e categorie ammesse: aumentano le deroghe e si amplia la platea degli aventi diritto

Dalle informazioni frammentarie e non ancora supportate dall’ordinanza ministeriale, apprendiamo che una delle principali novità di quest’anno consisterebbe nell’ampliamento delle deroghe e dei destinatari delle assegnazioni provvisorie. Se confermato, ciò consentirebbe anche a categorie di personale che negli anni precedenti risultavano escluse di presentare domanda.

Tuttavia, la FENSIR invita alla massima cautela, in quanto l’assenza di fonti ufficiali e la mancata pubblicazione dei documenti impedisce ad oggi una lettura chiara e certa dei criteri applicabili, fiduciosi comunque che non ci saranno ulteriori e nuove interpretazioni. Il sindacato chiede con urgenza la diffusione integrale e immediata del contratto integrativo e dell’ordinanza ministeriale, per restituire ai lavoratori il diritto alla conoscenza e alla trasparenza.

Chi può presentare domanda: requisiti e categorie coinvolte

L’assegnazione provvisoria è rivolta al personale a tempo indeterminato che intenda richiederla per uno dei seguenti motivi:

  • Ricongiungimento ai figli o affidatari;
  • Ricongiungimento al coniuge, parte dell’unione civile o convivente di fatto (Legge 76/2016);
  • Ricongiungimento a parenti o affini con stabile convivenza anagrafica;
  • Assistenza a soggetto con disabilità (Legge 104/92), anche se non convivente;
  • Gravi esigenze di salute del richiedente;
  • Ricongiungimento al genitore.

L’assegnazione provvisoria può avvenire solo verso un comune diverso da quello di titolarità, salvo suddivisione in distretti sub-comunali.

Categorie di personale che, secondo le anticipazioni, potrebbero essere ammesse

Docenti

  • Assunti a tempo indeterminato fino all’a.s. 2022/23;
  • Neoassunti dal 2023/24 anche con sola nomina giuridica (a.s. 2024/25), se rientranti nelle deroghe (allegato G);
  • Docenti da GPS I fascia sostegno, se hanno superato l’anno di formazione e prova e risultano in deroga;
  • Assunti da procedura straordinaria ex art. 59, DL 73/2021, in deroga;
  • Assunti dal concorso PNRR 1 (a.s. 2024/25), se abilitati e rientranti nelle deroghe.

Personale ATA

  • Tutti gli assunti a tempo indeterminato, anche se coinvolti in precedenti mobilità;
  • Personale dell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, anche se neo-assunto;
  • Personale ex LSU ed ex co.co.co. con contratto part-time (su spezzone corrispondente all’orario di servizio in essere).

FENSIR: serve una svolta nella trasparenza e nella rappresentanza

La FENSIR ribadisce con forza la necessità di riformare radicalmente l’attuale sistema della rappresentanza sindacale, che oggi si rivela inefficace e opaco. I lavoratori meritano di essere informati in modo diretto, completo e tempestivo. La segretezza che circonda le trattative sindacali e la pubblicazione del CCNI solo a ridossi degli eventi è un’offesa alla partecipazione e alla dignità professionale del personale scolastico.

Supporto FENSIR: assistenza alla compilazione dal 14 al 25 luglio

La FENSIR comunica che, dal 14 al 25 luglio, sarà a completa disposizione dei propri iscritti e di coloro che intendano iscriversi per fornire assistenza nella compilazione delle domande di assegnazione provvisoria. Un supporto competente, professionale e sempre trasparente.

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO

DOMANDE DOCENTI TRAMITE ISTANZE ON-LINE

IL RESTANTE PERSONALE IN MODALITA’ CARTACEA (ATA – IRC – PERS. ED)

Perché i diritti non si delegano: si conoscono, si esercitano e si difendono.


DOCUMENTI MOBILITA’ DI FATTO

Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni 2025‑2026: novità e tempistiche.

Dopo la conclusione della mobilità territoriale e professionale (esiti pubblicati il 23 maggio), si guarda già alla mobilità annuale: assegnazioni provvisorie e utilizzazioni per il prossimo triennio 2025–2028. La fase operativa è attesa a breve.

Rinnovo del CCNI mobilità annuale

Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) sulla mobilità annuale – che regola le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie – sarà rinnovato in coerenza con il contratto triennale per la mobilità territoriale e professionale 2025‑2028. Nei prossimi giorni si terranno incontri tra il Ministero dell’Istruzione e le organizzazioni sindacali per definire le regole operative del nuovo triennio.


Deroghe per docenti vincolati

Anche i docenti soggetti al vincolo triennale potranno partecipare alla mobilità annuale grazie ad alcune deroghe. Le casistiche che consentiranno la deroga includono:

  • Genitori con figli minori (fino a 16 anni);
  • Docenti con disabilità o con familiari disabili (art. 21 e 33 della legge 104/1992);
  • Chi assiste soggetti disabili o familiari anziani;
  • Coniugi o figli di persone invalide o mutilate;
  • Figli di genitori con più di 65 anni.

Queste condizioni saranno meglio definite nel nuovo CCNI, ma è attesa una conferma dell’impostazione già vista per l’anno scolastico 2025/26.


Requisiti per le assegnazioni provvisorie

Per presentare domanda di assegnazione provvisoria sarà necessario indicare motivazioni precise, tra cui:

  1. Ricongiungimento al nucleo familiare;
  2. Gravi motivi di salute documentabili.

Si prevede inoltre un aggiornamento della tabella dei punteggi: ad esempio, per ogni figlio di età inferiore a 6 anni potrebbero essere riconosciuti 5 punti.


Tempistiche: domanda tra fine giugno e inizio luglio

L’apertura delle domande è attesa tra l’ultima settimana di giugno e la prima di luglio 2025, subito dopo la pubblicazione del bando ministeriale.


Riepilogo dei punti principali

TemaDettagli principali
Data bandoFine giugno – inizi luglio 2025
Rinnovo CCNIModifiche per triennio 2025‑2028
Deroghe ai vincoli triennaliFigli, disabili, genitori anziani, invalidi civili
Punteggio famiglia+5 pt per figli < 6 anni (previsione)
Motivi per la domandaRicongiungimento familiare o gravi problemi di salute

Assistenza sindacale con Fensir

Il sindacato Fensir, insieme alle sigle federate SADOC e SAATA, accompagnerà il personale scolastico nella procedura di mobilità annuale, offrendo supporto per la compilazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria.

Una volta pubblicate le date ufficiali dal Ministero, sarà possibile prenotare uno slot di assistenza personalizzata con i consulenti sindacali.

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