FORMAZIONE

DALLA DITTATURA DELLO SCHERMO ALLA PAURA DELLO SCHERMO

Sei anni dopo la pandemia, la scuola tra libertà di insegnamento, smartphone e intelligenza artificiale

di Giuseppe Favilla

Nel marzo del 2020 la scuola italiana visse uno dei momenti più drammatici e complessi della sua storia repubblicana. Nel giro di pochi giorni milioni di studenti furono costretti ad abbandonare le aule e centinaia di migliaia di docenti si trovarono a reinventare il proprio lavoro all’interno di una realtà completamente nuova.

La didattica a distanza divenne improvvisamente l’unico strumento disponibile per garantire la continuità educativa e il diritto all’istruzione sancito dall’articolo 34 della Costituzione. In quelle settimane il dibattito pubblico si concentrò quasi esclusivamente sulla necessità di non interrompere il rapporto tra scuola e studenti. Una preoccupazione legittima e condivisibile.

Tuttavia, già allora, appariva evidente il rischio di dimenticare un altro principio costituzionale fondamentale: quello sancito dall’articolo 33 della Costituzione, secondo cui «l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento».

A distanza di sei anni, superata l’emergenza sanitaria e archiviate molte delle polemiche di quel periodo, possiamo finalmente guardare a quell’esperienza con maggiore lucidità.

La didattica a distanza ha certamente rappresentato una risposta necessaria ad una situazione eccezionale. Migliaia di docenti hanno dimostrato professionalità, spirito di servizio e capacità di adattamento, spesso supplendo con il proprio impegno personale alle carenze organizzative e infrastrutturali del sistema. Sarebbe ingiusto e intellettualmente disonesto non riconoscerlo.

Allo stesso tempo, quella stagione ci ha lasciato insegnamenti che non dovrebbero essere dimenticati.

Abbiamo scoperto che la tecnologia può facilitare l’accesso alle informazioni, ma non può sostituire la relazione educativa.

Abbiamo compreso che l’apprendimento non coincide con la semplice trasmissione di contenuti.

Abbiamo verificato che la presenza fisica, il dialogo diretto, la costruzione quotidiana delle relazioni e della comunità scolastica rappresentano elementi essenziali del processo formativo.

Abbiamo inoltre constatato come l’innovazione tecnologica, lungi dall’eliminare le disuguaglianze, possa talvolta accentuarle. Non tutti gli studenti disponevano degli stessi strumenti, degli stessi spazi, delle stesse opportunità. La pandemia rese visibili fragilità sociali che per anni erano rimaste ai margini del dibattito educativo.

Eppure, proprio mentre maturavano queste consapevolezze, il dibattito pubblico ha progressivamente imboccato una direzione opposta.

Se nel 2020 sembrava che la tecnologia dovesse salvare la scuola, oggi sembra che la scuola debba essere salvata dalla tecnologia.

Lo smartphone è diventato il simbolo di ogni disagio educativo.

I social network vengono frequentemente indicati come la causa della crisi dell’attenzione.

L’intelligenza artificiale è spesso descritta come una minaccia per il pensiero umano e per il valore stesso dello studio.

La discussione si è trasformata in una contrapposizione tra favorevoli e contrari alla tecnologia, tra innovatori e conservatori, tra sostenitori dei divieti e difensori della libertà digitale.

Si tratta, tuttavia, di una rappresentazione semplicistica di una realtà molto più complessa.

La crisi dell’attenzione non nasce con lo smartphone.

La povertà lessicale non nasce con i social network.

La difficoltà di leggere un testo complesso non nasce con l’intelligenza artificiale.

La fragilità delle relazioni educative non nasce con Internet.

Attribuire agli strumenti la responsabilità di fenomeni che hanno radici culturali, sociali e pedagogiche molto più profonde rischia di trasformare il dibattito educativo in una ricerca permanente di capri espiatori.

Gli strumenti cambiano.

Le sfide educative restano.

Per questa ragione sarebbe opportuno affrontare il tema dell’uso degli smartphone nelle scuole con maggiore equilibrio e con minore enfasi ideologica.

Nessuno può negare che esistano problemi reali legati all’abuso dei dispositivi digitali.

Nessuno può ignorare i danni prodotti da una fruizione incontrollata dei social media.

Nessuno può sottovalutare il rischio di una dipendenza tecnologica sempre più precoce.

Ma proprio perché tali problemi esistono, la risposta non può essere semplicemente proibitiva.

La scuola non è il luogo del divieto.

La scuola è il luogo dell’educazione.

Educare significa accompagnare gli studenti alla comprensione critica della realtà.

Significa insegnare a distinguere tra informazione e manipolazione.

Significa sviluppare autonomia di giudizio.

Significa fornire strumenti culturali per utilizzare consapevolmente le tecnologie senza diventarne schiavi.

La storia dell’educazione dimostra che ogni innovazione significativa ha generato timori e resistenze.

Accadde con la stampa.

Accadde con il libro scolastico.

Accadde con la televisione.

Accadde con Internet.

Accade oggi con l’intelligenza artificiale.

La vera domanda non è se tali strumenti debbano essere accolti o respinti.

La vera domanda è se la scuola sia in grado di governarli e di trasformarli in occasioni di crescita culturale.

Ed è proprio qui che torna centrale il tema della libertà di insegnamento.

L’articolo 33 della Costituzione rappresenta uno dei pilastri meno citati e al tempo stesso più importanti dell’intero sistema educativo italiano.

I Padri Costituenti non inserirono quel principio per tutelare una categoria professionale.

Lo inserirono per garantire la libertà della cultura e impedire che l’istruzione potesse essere ridotta ad uno strumento di conformismo ideologico o di controllo amministrativo.

La libertà di insegnamento costituisce una garanzia democratica.

Essa tutela il pluralismo culturale.

Tutela la ricerca metodologica.

Tutela l’autonomia professionale del docente.

Tutela, soprattutto, il diritto degli studenti ad essere formati attraverso il confronto delle idee e non mediante l’applicazione meccanica di procedure standardizzate.

Oggi questo principio appare nuovamente sotto pressione.

Non per effetto di ideologie totalitarie o di forme esplicite di censura, ma attraverso una crescente tendenza alla burocratizzazione dell’azione educativa.

Da anni assistiamo ad una progressiva proliferazione di linee guida, protocolli, adempimenti, piattaforme, monitoraggi, rendicontazioni e prescrizioni che rischiano di restringere gli spazi dell’autonomia professionale.

Talvolta si ha l’impressione che la scuola venga considerata come una struttura amministrativa da governare attraverso procedure uniformi piuttosto che come una comunità educante fondata sulla responsabilità e sulla competenza dei propri docenti.

La questione degli smartphone e quella dell’intelligenza artificiale si inseriscono esattamente in questo scenario.

Il rischio non è rappresentato dalla tecnologia in sé.

Il rischio consiste nel ritenere che problemi educativi complessi possano essere risolti attraverso disposizioni generali valide per ogni contesto, ogni scuola, ogni classe e ogni studente.

La scuola reale è molto diversa.

Ogni comunità scolastica presenta caratteristiche proprie.

Ogni disciplina richiede metodologie differenti.

Ogni classe manifesta bisogni educativi specifici.

Ogni docente sviluppa nel tempo competenze professionali che gli consentono di scegliere gli strumenti più efficaci per raggiungere determinati obiettivi formativi.

È questa la ragione per cui il legislatore costituente ha voluto tutelare la libertà di insegnamento.

Non per affermare l’arbitrio individuale.

Non per sottrarre il docente alle proprie responsabilità.

Ma perché l’educazione è un’attività complessa che non può essere integralmente disciplinata attraverso prescrizioni centralizzate.

Oggi, mentre il dibattito continua a concentrarsi sugli smartphone, la scuola si trova già di fronte ad una sfida ancora più impegnativa.

L’intelligenza artificiale generativa sta modificando profondamente il modo di studiare, scrivere, tradurre, ricercare informazioni e produrre conoscenza.

Per la prima volta nella storia gli studenti hanno accesso a strumenti capaci di generare testi complessi, elaborare immagini, sintetizzare documenti e fornire risposte articolate in pochi secondi.

Ignorare questa realtà sarebbe impossibile.

Proibirla integralmente sarebbe illusorio.

Accettarla acriticamente sarebbe irresponsabile.

La scuola è chiamata a fare ciò che ha sempre fatto nei momenti di cambiamento: comprendere, interpretare, educare.

La sfida non consiste nel decidere se l’intelligenza artificiale debba entrare o meno nelle scuole.

La sfida consiste nel formare cittadini capaci di utilizzarla senza rinunciare al proprio pensiero critico.

Perché nessun algoritmo può sostituire il giudizio.

Nessuna piattaforma può sostituire la coscienza.

Nessuna macchina può sostituire la responsabilità morale.

Nessuna tecnologia può sostituire la relazione educativa.

Se il 2020 ci ha insegnato che la tecnologia non può sostituire la scuola, il 2026 dovrebbe insegnarci che la scuola non può limitarsi a proibire la tecnologia.

Tra l’entusiasmo acritico per il digitale e il proibizionismo tecnologico esiste una terza via.

È la via dell’educazione.

È la via della responsabilità.

È la via della libertà di insegnamento.

È la via indicata dalla Costituzione della Repubblica.

Perché il futuro della scuola italiana non dipenderà dagli strumenti che utilizzeremo.

Dipenderà dalla capacità di continuare a credere nella cultura, nella professionalità dei docenti, nell’autonomia del sapere e nella formazione di cittadini liberi.

Ed è proprio in questa prospettiva che la libertà di insegnamento non rappresenta un ostacolo al cambiamento.

Rappresenta, oggi come ieri, la condizione indispensabile perché il cambiamento possa trasformarsi in autentica crescita educativa e democratica.

PER UNA LETTURA NEL TEMPO

Anno di prova e formazione docenti neoassunti: colloquio e test finale

Cosa viene richiesto ai docenti neoassunti e come avviene la valutazione al termine dell’anno di prova e formazione?

Al termine del percorso, il docente è chiamato a sostenere un colloquio davanti al Comitato di valutazione. Il colloquio prende avvio dalla presentazione delle attività di insegnamento e formazione svolte, insieme alla documentazione raccolta nel portfolio professionale. Tale portfolio deve essere consegnato al dirigente scolastico, che lo trasmette al Comitato almeno cinque giorni prima della data fissata.

Colloquio e test finale: cosa bisogna sapere

Durante il colloquio, il Comitato procede anche alla verifica delle competenze didattiche acquisite dal docente. In questo contesto si colloca il cosiddetto “test finale”, su cui è importante fare chiarezza.

Il test finale non è un esame scritto. Non sono previste prove su carta, quiz, domande a risposta multipla o tracce uguali per tutti. Non si tratta nemmeno di una prova strutturata in senso tradizionale.

Il “test” coincide, di fatto, con la seconda parte del colloquio orale. Dopo la presentazione del portfolio, il Comitato analizza la documentazione disponibile — in particolare la relazione del tutor, la relazione del dirigente scolastico e gli allegati relativi alle osservazioni in classe — e avvia una discussione con il docente.

Questa fase si configura come un confronto professionale: il Comitato pone domande mirate per approfondire le scelte didattiche, le metodologie utilizzate, la gestione della classe, le modalità di valutazione degli studenti e la capacità di riflessione sul proprio operato. Le domande non sono standardizzate, ma nascono dal percorso effettivamente svolto dal docente e dai materiali presentati.

L’obiettivo non è verificare conoscenze teoriche in modo nozionistico, ma valutare la capacità di tradurre tali conoscenze in pratica didattica, la coerenza delle attività svolte, la consapevolezza professionale e il miglioramento maturato nel corso dell’anno.

In questo senso, il “test finale” rappresenta una valutazione complessiva integrata nel colloquio e basata sull’esperienza concreta del docente.

Il ruolo dell’allegato A

Una delle novità più rilevanti del percorso è rappresentata dall’allegato A, che struttura le osservazioni in classe svolte dal dirigente scolastico e dal tutor. Questo strumento consente di rilevare in modo più oggettivo le caratteristiche dell’attività didattica del docente neoassunto. Le schede compilate entrano a far parte della documentazione esaminata dal Comitato di valutazione.


Chi deve svolgere l’anno di prova

Sono tenuti a svolgere l’anno di formazione e prova:

  • i docenti al primo anno di servizio con contratto a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito;
  • i docenti che hanno ottenuto una proroga o che non hanno completato il percorso negli anni precedenti;
  • i docenti che devono ripetere il periodo a seguito di valutazione negativa;
  • i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo;
  • i docenti assunti con procedure straordinarie o con contratto a tempo determinato finalizzato all’immissione in ruolo.

Chi non deve svolgere l’anno di prova

Non sono tenuti a svolgere nuovamente il periodo di formazione e prova i docenti che:

  • hanno già svolto e superato il periodo nello stesso grado di istruzione;
  • rientrano in un ruolo precedente in cui avevano già completato positivamente il percorso;
  • sono stati immessi in ruolo con riserva e hanno già superato l’anno di prova;
  • hanno ottenuto trasferimenti tra posto comune e sostegno nello stesso grado;
  • hanno effettuato un passaggio di cattedra all’interno dello stesso grado di scuola.

Il percorso di formazione e prova si conclude quindi non con un esame formale, ma con una valutazione complessiva fondata sul lavoro svolto durante l’anno e sulla capacità del docente di riflettere in modo consapevole sulla propria pratica professionale.

Culpa in Vigilando e Culpa in Educando: responsabilità a scuola

Intervista all’Avv. Attilio Piacente, penalista del Foro di Tivoli, membro dell’Ufficio Legale Fensir

Quando si parla di responsabilità nella scuola, il confine tra ciò che spetta ai docenti e ciò che compete alle famiglie diventa spesso labile. Per chiarire questi temi — troppo spesso affrontati con superficialità o, peggio, affidati al “sentito dire” — abbiamo intervistato l’Avv. Attilio Piacente, penalista del Foro di Tivoli, che da anni si occupa di responsabilità scolastica, vigilanza sugli alunni e tutela del personale.

Avvocato, partiamo dalle basi: che cosa significa davvero “culpa in vigilando”?

«Letteralmente vuol dire “colpa durante la vigilanza”. È un concetto semplice, ma in ambito scolastico viene spesso travisato.
La culpa in vigilando riguarda tutti quei soggetti — genitori, tutori, docenti, maestri d’arte — che hanno l’obbligo giuridico di sorvegliare qualcuno, in particolare i minori. Se l’obbligo viene violato e accade un danno, nasce una responsabilità sia civile che penale. Ma attenzione: non ogni evento è attribuibile automaticamente al docente. La legge non ragiona per automatismi.»

In che modo la legge disciplina questo dovere di vigilanza?

«Il riferimento è l’articolo 2048 del Codice Civile, che è molto chiaro.
Dice che chi ha un dovere di vigilanza risponde dei danni provocati dal minore salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
Questo significa che il docente deve dimostrare di essere stato presente, attento e nelle condizioni di intervenire.
E se l’episodio è davvero imprevedibile, improvviso, inevitabile — tre parole che la giurisprudenza usa moltissimo — allora il docente non è responsabile.»

Lei insiste molto su un concetto: la presenza fisica. Perché?

«Perché la vigilanza non è un concetto astratto. Non si vigila “a distanza”, né si può vigilare stando sulla soglia mentre gli studenti sono in aula.
La presenza fisica è il primo requisito perché la vigilanza sia effettiva.
Un docente che si trova fuori dall’aula, o che è impegnato altrove, non può sostenere di aver vigilato. E questo vale anche per i genitori: essere a trenta metri di distanza al parco non è vigilanza, è speranza che non accada nulla.»

Uno dei punti più problematici nelle scuole sono i cambi d’ora. Perché proprio lì si concentra la maggior parte degli incidenti?

«Perché è un momento in cui la vigilanza si interrompe.
Il docente entrante ritarda, quello uscente non può lasciare la classe, e in quei cinque minuti succede di tutto.
Le statistiche parlano chiaro: gli incidenti, i danni e le richieste di risarcimento nascono soprattutto in quei momenti. E non è giusto attribuire tutta la responsabilità agli insegnanti.»

Qui entra in gioco anche la FENSIR con i suoi SAF, giusto?

«Assolutamente sì.
La FENSIR — con i suoi SAF, Sindacati Autonomi Federati (SADOC per i docenti, SAIR per l’IRC, SAATA per i collaboratori scolastici) — auspica che gli istituti scolastici regolamentino in modo preciso questi momenti critici.
Non si può lasciare tutto all’improvvisazione.
Servono collaboratori scolastici di piano, procedure chiare per i ritardi, indicazioni operative. I regolamenti d’istituto devono dire esattamente chi fa cosa.
Perché se l’organizzazione non funziona, il primo a essere travolto è sempre il docente. E questo è profondamente ingiusto.»

Veniamo alla “culpa in educando”: spesso dimenticata, ma fondamentale.

«Esatto.
La culpa in educando riguarda i genitori, non la scuola.
È la responsabilità educativa: trasmettere valori, rispetto delle regole, autocontrollo, capacità di convivere con gli altri.
Quando un ragazzo ha comportamenti abitualmente aggressivi, irrispettosi o pericolosi, non è pensabile attribuire tutto all’insegnante.
La scuola vigila, ma non può sostituirsi alla famiglia nel formare un carattere.»

Come si traduce questa distinzione nei viaggi d’istruzione?

«Nei viaggi di più giorni è impossibile pretendere che i docenti facciano vigilanza notturna continua. Sarebbe contrario alla normativa sul lavoro e persino alla ragionevolezza.
E infatti molti istituti — anche grazie agli interventi dei SAF della FENSIR — stanno inserendo nei regolamenti una clausola molto sensata: la vigilanza docente termina al rientro nelle camere, di solito a mezzanotte, e dalle 24 alle 7 la responsabilità torna ai genitori.
In quelle ore può scattare la culpa in educando.
Ed è una distinzione corretta: i docenti non sono sorveglianti 24 ore su 24.»

Dunque non si può sempre scaricare la colpa sui docenti.

«Esatto.
La scuola ha un dovere di vigilanza, ma non può essere il parafulmine di tutto ciò che accade.
I docenti non possono essere ritenuti responsabili di comportamenti che derivano da mancanze educative, da assenze familiari o da un’organizzazione scolastica lacunosa.
Ogni anello della catena deve rispondere per ciò che gli compete:
la scuola per la vigilanza,
la famiglia per l’educazione.
Confondere i due piani è un errore che crea contenziosi inutili e alimenta conflitti che non servono a nessuno.»

In conclusione, Avvocato, cosa serve davvero per evitare conflitti e responsabilità improprie?

«Serve equilibrio.
Serve un’organizzazione scolastica solida, regolamenti chiari, vigilanza distribuita e non improvvisata.
Serve che le famiglie recuperino il proprio ruolo educativo.
E serve riconoscere ai docenti ciò che è loro: un dovere di vigilanza ragionevole, non una responsabilità infinita.»

Attivazione IX Edizione Percorso Abilitante 30 CFU – Art. 13 DPCM 4 agosto 2023

L’Università eCampus comunica l’attivazione della IX edizione del percorso abilitante da 30 CFU – art. 13 del DPCM 4 agosto 2023.
Le iscrizioni saranno aperte dal 13 novembre al 31 dicembre 2025.

Modalità di svolgimento

La IX edizione si terrà in modalità weekend, con inizio delle attività didattiche previsto per metà gennaio 2026.
Il percorso sarà attivato esclusivamente per le classi di concorso indicate nel bando.
Per le nuove classi in attesa di accreditamento ministeriale, seguirà specifica comunicazione.

Il piano di studi prevede un aggiornamento rispetto alle edizioni precedenti.
In questa edizione sarà necessario utilizzare il “Modulo scelta classe di concorso e materia” dedicato, disponibile in allegato insieme al bando.

Destinatari e requisiti di accesso

Il corso è rivolto solo a candidati già in possesso di un’abilitazione o specializzazione, in particolare a:

  • docenti abilitati su una classe di concorso che intendano abilitarsi su un’altra;
  • docenti abilitati su un diverso grado di istruzione (es. dalla primaria alla secondaria);
  • docenti con specializzazione sul sostegno che desiderino abilitarsi su una classe di concorso comune.

Nota bene: al momento dell’iscrizione il candidato deve essere in possesso del titolo di studio richiesto e dei requisiti sopra elencati. In caso contrario non sarà ammesso al corso.

Struttura e modalità didattiche

Il percorso da 30 CFU prevede insegnamenti su metodologie e tecnologie didattiche specifiche della classe di concorso.
Le lezioni saranno svolte esclusivamente in modalità sincrona online, con controllo di frequenza e accessi.
È richiesta una presenza minima del 70% per ogni attività formativa.

Al termine del percorso è prevista una prova finale in presenza, composta da:

  • prova scritta;
  • lezione simulata (durata massima 45 minuti).

La commissione sarà composta da quattro membri: due docenti dell’Ateneo, un componente designato dall’USR e un esperto esterno di formazione.

Ulteriori indicazioni

  • Il corso può essere frequentato solo se eventuali altri percorsi in corso (Master, Perfezionamento, Alta Formazione, Corsi di Laurea, ecc.) non prevedono obbligo di frequenza.
  • Non è consentita la contemporanea iscrizione a corsi singoli utili all’integrazione dei requisiti di accesso: tali requisiti devono essere posseduti prima dell’attivazione del percorso 30 CFU art. 13.

Documenti allegati

📎 Allegati disponibili:

  • Bando IX Edizione Percorso 30 CFU – Art. 13 DPCM 4 agosto 2023
  • Modulo “Scelta classe di concorso e materia” – IX Edizione

Contatti

Per informazioni e supporto alle iscrizioni:
Fensir FormazioneEmail: segreteria@formazione.fensir.itTelefono: 329 229 6336

CORSO GRATUITO PER IL CONCORSO ORDINARIO IRC!

FENSIR Formazione è lieta di invitarti a partecipare al corso gratuito online sincrono dedicato alla preparazione del Concorso Ordinario IRC.

Il corso affronterà in modo pratico e mirato elementi di pedagogia, metodologia e didattica, con particolare attenzione ai quiz a risposta multipla, elemento centrale del concorso.

👩‍🏫 Relatrice: Prof.ssa Monica Bergamaschi
🎯 Obiettivo: Fornire strumenti concreti e strategie efficaci per affrontare con sicurezza la prova concorsuale.

📅 Date degli incontri (in diretta online):

  • Giovedì 26/06 – ore 10:30 – 12:30
  • Sabato 28/06 – ore 08:00 – 10:00
  • Giovedì 10/07 – ore 15:00 – 17:00
  • Sabato 12/07 – ore 15:00 – 17:00
  • Lunedì 14/07 – ore 15:00 – 17:00

📌 Iscrizione gratuita e obbligatoria al link:
👉 https://forms.gle/KKgdSntE2gwZ6pV98

Al termine del percorso riceverai il link alle registrazioni e un attestato di partecipazione.

📞 Per informazioni: 0350461097

Smartphone vietati a scuola: una scelta miope che ignora la pedagogia e mortifica la professionalità docente

Con la nota ministeriale del 16 giugno 2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha formalizzato il divieto pressoché totale dell’uso degli smartphone nelle scuole secondarie di secondo grado, richiamando il principio della “distrazione digitale” come nemico della concentrazione e del rispetto delle regole scolastiche.Un provvedimento che, seppur motivato da esigenze educative e disciplinari, solleva forti perplessità sia sul piano pedagogico che sindacale.

Un’occasione persa per una vera educazione digitaleDa un punto di vista pedagogico, questa decisione sembra ignorare una verità ormai consolidata: l’educazione al digitale non può passare attraverso la rimozione degli strumenti, ma attraverso il loro uso critico e consapevole.Proibire l’uso dello smartphone equivale a negare agli studenti l’opportunità di apprendere come e quando usarlo correttamente. La scuola dovrebbe essere il luogo dove si educa all’autonomia e alla responsabilità, non dove si perpetua un clima di sorveglianza e controllo totale.Le buone pratiche didattiche dimostrano che l’uso mirato e guidato del telefono può potenziare l’apprendimento: app educative, ricerche online, attività di coding, fruizione di contenuti multimediali. Con questo divieto, si sceglie di chiudere la porta al futuro.

Una lesione dell’autonomia professionale dei Docenti sul piano sindacale, il provvedimento rappresenta una pericolosa interferenza nell’autonomia didattica degli insegnanti, ai quali viene di fatto negata la possibilità di decidere se e come integrare il digitale nei propri percorsi formativi.Il MIM impone una norma dall’alto, omogenea e cieca alle differenze tra indirizzi, contesti e stili educativi. Un gesto che tradisce un’idea centralista e burocratica di scuola, dove i docenti sono esecutori di regole calate dall’alto, non professionisti della pedagogia capaci di scegliere i metodi migliori per le proprie classi.Il contratto collettivo riconosce il valore dell’autonomia professionale. Con questa misura, lo Stato si arroga un potere che non gli spetta, svuotando il patto educativo tra scuola, studenti e famiglie.

Alternative educative più mature e condivise Invece del divieto, serviva una cornice di regolazione flessibile e responsabilizzante, capace di:Valorizzare il ruolo dei consigli di classe nel definire l’uso degli strumenti digitali.Incentivare progetti di educazione civica digitale.Prevedere la formazione del personale sulla gestione consapevole della tecnologia in aula.Avviare percorsi di “patentino digitale” per gli studenti, in collaborazione con le famiglie.

La posizione di FENSIR – Federazione Nuovi Sindacati Istruzione e Ricerca

Come sindacato FENSIR, esprimiamo forte dissenso nei confronti di un provvedimento che non solo indebolisce la funzione educativa della scuola, ma svilisce anche la professionalità docente. Riteniamo che la scuola non debba essere un ambiente repressivo, ma un luogo dove si educa alla cittadinanza anche digitale. Chiediamo:Il rispetto pieno dell’autonomia didattica dei docenti; Un reale coinvolgimento delle comunità scolastiche nelle scelte educative;Politiche formative anziché repressive;Un rilancio della scuola come spazio di innovazione e responsabilità condivisa.

Una scuola che vieta non educa: serve fiducia, non divieti!

Il divieto generalizzato degli smartphone in aula non è la risposta ai problemi educativi del nostro tempo. È un riflesso di sfiducia verso gli studenti e verso i docenti. La scuola ha bisogno di risorse, formazione e dialogo, non di decreti punitivi.

FENSIR continuerà a battersi per una scuola viva, capace di educare senza reprimere, moderna ma umana, e saldamente fondata sulla professionalità dei suoi lavoratori.

https://www.mim.gov.it/documents/20182/7975243/m_pi.AOODPIT.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0005274.11-07-2024.pdf/bc4c9df9-c36f-aa79-d582-e0903ac162e3?version=1.0&t=1720722711827

Graduatorie ATA III Fascia: dal 28 aprile al 9 maggio l’inserimento della CIAD – Fensir pubblicherà un tutorial per la procedura

Gli aspiranti inseriti con riserva nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA per il triennio 2024/2027 potranno procedere con lo scioglimento della riserva legata al conseguimento della Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale (CIAD) a partire dal 28 aprile e fino al 9 maggio 2025, come indicato nella nota ufficiale del Ministero dell’Istruzione e del Merito (n. 87837 del 10 aprile 2025).

📌 Obbligo della CIAD e scadenza
La CIAD è richiesta per tutti i profili ATA, tranne quello di collaboratore scolastico, e rappresenta un requisito obbligatorio ai sensi del CCNL Istruzione e Ricerca 2019/2021. La certificazione deve essere ottenuta entro il 30 aprile 2025. Non saranno accettate certificazioni conseguite dopo questa data. Se il rilascio formale non fosse ancora avvenuto, è possibile inserire la data in cui è stato sostenuto l’esame, purché entro la stessa scadenza.

📌 Come si presenta la dichiarazione
L’inserimento della certificazione avverrà tramite la piattaforma Istanze Online (POLIS). I candidati dovranno accedere con SPID, CIE o credenziali abilitate e indicare:

  • data del conseguimento o dell’esame;
  • ente certificatore;
  • ulteriori dati richiesti per verificare la validità e l’accreditamento dell’ente presso Accredia.

📌 Fensir supporterà i candidati con un tutorial
Per accompagnare gli aspiranti in questa delicata fase, Fensir predisporrà un tutorial che illustrerà passo dopo passo la procedura da seguire su Istanze Online. Il materiale sarà disponibile nei prossimi giorni attraverso i canali ufficiali dell’organizzazione e potrà rappresentare un valido aiuto per evitare errori nell’invio della dichiarazione.

NON HAI ANCORA LA CIAD?

Con noi puoi conseguirla entro il 30 aprile, segui questi semplici passaggi:

  1. Personale ATA con contratto al 30 giugno o al 31 Agosto, delega sindacale scarica CLICCA QUI
  2. Personale Aspirante ATA o Docente inserito nelle Graduatorie ATA con contrato al 30 giugno o al 31 agosto, delega sindacale delega sindacale scarica CLICCA QUI e versamento di € 35,00 sul conto corrente intestato a Fe.N.S.I.R. IBAN IT33G0845311102000000235086 “provincia di residenza – iscrizione annuale Cognome e Nome“.
  3. Personale Docente inserito nelle Graduatorie ATA con contrato al 30 giugno o al 31 agosto, delega sindacale delega sindacale scarica CLICCA QUI
  4. CERTIFICAZIONE CIAD ACCREDIA PER GLI ISCRITTI (o che si iscriveranno) € 130,00 da versare su Fe.N.S.I.R. IBAN IT33G0845311102000000235086 “integrazione quota associativa Cognome e Nome“

📎 Documento allegato
Puoi consultare la nota ufficiale del Ministero qui:
👉 Nota MIM n. 87837 del 10 aprile 2025 (PDF)

CORSO PREPARAZIONE CONCORSO STRAORDINARIO

CORSO PREPARAZIONE CONCORSI STRAORDINARI DI RELIGIONE

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Il corso aiuterà concretamente allo sviluppo in autonomia di Unità di Apprendimento così come previsto dal Decreto del 19 gennaio 2024 n. 9, con simulazione di casi.

Il corso contiene elementi generali di pedagogia, metodologia, didattica e informatica, oltre al materiale di esempio per lo sviluppo delle lezioni simulate.

Il corso si struttura in 80 ore complessive di studio ed esercitazioni.

A BREVE IL CALENDARIO DEI 4 WEBINAR DELLA DURATA DI 2 ORE + I LABORATORI

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Il corso è accessibile gratuitamente agli iscritti e a coloro che si iscrivono al sindacato. Seguire la procedura di iscrizione al sindacato https://www.nuovosair.it/iscriviti

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IL NUOVO PEI: luci e ombre, c’era bisogno dell’ennesimo decreto?

di Myriam Ricciardo Calderaro, docente di sostegno specializzata

Il D.M. 153 del 1/08/2023, facciamo un po’ di chiarezza, o meglio proviamo a farla, dato che davvero le vicende che riguardano il sostegno e la sua “burocrazia” farebbero uscire di senno anche il più attento degli osservatori.

Chi ha a che fare con questo argomento sa bene quanto sia faticoso cercare di capirci qualcosa e soprattutto stare al passo con tutte le modifiche e variazioni che ormai annualmente, se non più volte in un anno, colpiscono come una mannaia i docenti che per un motivo o per un altro hanno la fortuna d’incapparci.

Innanzitutto, chiariamo, qualora non lo sapeste, che ogni anno il consiglio di classe è chiamato a formulare il PEI per tutti quegli studenti disabili che ne hanno diritto. Qui cominciano i problemi, direte come mai? Beh, perché se le cose fossero chiare e tutto funzionasse bene questo documento dovrebbe servire ad aiutare i docenti tutti per capire meglio come porsi nei riguardi di uno studente che ha semplicemente dei bisogni diversi rispetto a quelli dei compagni, con diversi non intendo unici, ma comunque personalizzati. Bene, la prima difficoltà inizia quando si vanno a controllare le documentazioni mediche depositate, spesso sono parziali, in altri casi formulate in linguaggi standard e poco chiari e comprensibili, a volte “copia e incolla” di altri format. Superato questo step si passa al secondo, il modello PEI in uso, quale si deve utilizzare? Eh, bella domanda, in questi ultimi anni il modello è stato rivisto diverse volte, portando lo sconcerto e il dubbio tra i docenti che, impreparati, dovevano all’ultimo minuto passarsi le informazioni gli uni con gli altri sperando di far bene, stessa cosa per i referenti bes che anch’essi in balia di nessuno brancolavano alla ricerca di comunicazioni chiare da parte del Ministero che non si sbilanciava o se lo faceva sempre a ridosso dell’approvazione dei documenti da parte dei cdc. Senza star qui a fare la cronistoria di tutti i passaggi burocratici/legislativi, spostiamoci sul focus dell’ultima “risoluzione ministeriale”, mi riferisco al D.M. 153 del 1/08/2023 su cui si è vociferato molto circa le novità che avrebbe dovuto apportare e invece come spesso accade le cose sono andate diversamente. Leggendo le Linee Guida, guardando il nuovo modello PEI, ho trovato con difficoltà notevoli differenze rispetto alla precedente modulistica, ma prima di trascinarvi in dissertazioni inutili e poco semplici da seguire, forse è meglio schematizzare le “novità” rispetto al passato.

Novità rispetto alla modulistica: potrei dire quasi nessuna ad eccezione della sezione 8 in cui scompare il punto 8.3 che diventa 8.2, scompare cioè la voce separata circa le “modalità di verifica” che vengono inglobate nelle singole discipline.

Ricompaiono gli allegati C e C 1 per le risorse da richiedere a fine anno

Questo è quanto. Per ciò che concerne le altre modifiche di sostanza posso affermare che ci sono ma non si riferiscono alla modulistica quanto ad altro che indico di seguito.

Le ore dei GLO sono da considerare come CDC e come tali rientrano nelle 40 ore, se qualcuno ancora non l’avesse compreso. Non possono tenersi in orario antimeridiano.

Non esiste la possibilità di orario ridotto salvo eccezioni da indicare nella sezione 9 dopo la voce Orario. Le eccezioni sono o di tipo sanitario, non obbligatoriamente giustificabili con un certificato, o di tipo didattico, attività di gruppo- peer too peer- attività individualizzate, da specificare molto bene!

Si prevede, a mio avviso finalmente, la possibilità per il consiglio d’introdurre un esame integrativo per tutti quegli studenti che desiderano ritornare su un percorso curricolare dopo essere “migrati” su uno differenziato. Ho parlato di possibilità non di obbligo.

Non è possibile nessun ESONERO dalle discipline e quindi abbattimento di ore, per cui anche se l’alunno non riesce a raggiungere gli obiettivi previsti per una programmazione differenziata si deve comunque prevedere una programmazione con obiettivi riconducibili a quelli dell’area di appartenenza.

Ecco questo sinteticamente il quadro come risulta alla luce delle ultime modifiche. Che dire di più? Il Ministero non ha ancora reso disponibile il nuovo modello di PEI per cui chi non vuole prendersi la briga di apportare manualmente modifiche al “vecchio” modello può scaricarne uno editabile e aggiornato dal sito normativainclusione .it

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2. AREA METODOLOGICO-DIDATTICA, VALUTAZIONE E INCLUSIONE per 13 ore 30 minuti

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3. Compilare il modulo di adesione al seguente link: CORSO PREPARAZIONE in caso difficoltà scrivere a segreteria@formazione.fensir.it

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