FENSIR SINDACATO

MOBILITA’ ANNUALE: ASSEGNAZIONI PROVVISORIE E UTILIZZI

Si informano gli interessati che in data di ieri 26 giugno è stata sottoscritta l’Intesa sulla mobilità annuale, ovvero utilizzi e assegnazioni provvisorie per il 2024/25.

PER ASSISTENZA A DISTANZA PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE SCRIVERE A

DOCENTI INFANZIA-PRIMARIA-1°e2° Grado scrivere a: docenti@sadoc.it

PERSONALE ATA scrivere a: docenti@sadoc.it

DOCENTI DI RELIGIONE scrivere a: segreteria@nuovosair.it

L’ufficio virtuale nazionale è aperto da lunedì 8 luglio a mercoledì 24 luglio dalle ore 9:00 alle ore 12:00 escluso il sabato e la domenica. Per appuntamenti scrivere all’email di cui sopra.

Le domande potranno essere inoltrate:

  • Docenti infanzia , primaria, secondaria di 1° e 2° grado dall’11 al 24 luglio2024 (online tramite IOL).

Ricordiamo che su Istanze OnLine siaccede mediante le credenziali Spid o CIE.

  • docenti a tempo determinato ex art. 59 o ai sensi dell’art. 5, commi 5 e 6, deldecreto-legge 23 aprile 2023, n.44 dall’11 al 24 luglio 2024 (cartacea da presentare tramite PEC);
  • Personale educativo dall’11 al 24 luglio 2024 (cartacea da presentare tramite PEC)
  • PersonaleATA dall’8 luglio al 19 luglio 2024 (cartacea da presentare tramite PEC)
  • Docenti di religione cattolica dall’11 al 24 luglio 2024 (cartacea da presentare tramite PEC)

L’Intesa regola altresì la copertura dei posti vacanti di Dsga; è abrogato l’ art.14 e si da luogo a nuova procedura.
Potranno partecipare alle operazioni di utilizzo:

– Dsga in esubero;
– Funzionari ex area C privi di incarico;
– Personale inserito nella graduatoria della procedura di progressione che non dovessero aver trovato posto;
– assistenti amministrativi di ruolo con laurea magistrale e 5 anni e in subordine con diploma e 10 anni;
– assistenti amministrativi con II e I posizione economica;
– altri assistenti amministrativi.

SCHEDA SINTETICA DA SEGUIRE PRIMA DELLA COMPILAZIONE

DOCUMENTI DA ALLEGARE

SCARICA QUI LA CARTELLA CON TUTTI GLI ALLEGATI

ALLEGATI Domanda di assegnazione provvisoria– 

SOLAMENTE gli allegati necessari per dichiarare le ESIGENZE di FAMIGLIA.

Tra i familiari ai quali richiedere il ricongiungimento può essere indicato/a anche il/la convivente. E’ necessario che la residenza del familiare risalga ad almeno 3 mesi prima della data di scadenza di presentazione della domanda.

TUTTI GLI ALLEGATI VANNO INSERITI NELLA AREA GESTIONE ALLEGATI SU ISTANZE ON LINE. SI CONSIGLIA DI INSERIRE ANCHE L’EVENTUALE DOCUMENTAZIONE SANITARIA.

AVVERTENZA: La contrattazione decentrata a livello regionale di cui all’art. 3, comma 5 del CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie per il triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, prorogato per gli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 permetterà di intervenire con disposizioni “ad hoc” anche per le specifiche situazioni locali dei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio di Ischia – della regione Campania – interessati dal sisma del 21 agosto 2017, nonché delle province della regione Emilia Romagna e delle Marche (Pesaro, Fano e Urbino) coinvolte dagli eventi alluvionali del mese di maggio 2023.

ASSEGNAZIONI E UTILIZZI DOCENTI DI RELIGIONE

SCARICA QUI LA CARTELLA CON TUTTI GLI ALLEGATI

Gli  insegnanti di religione di ruolo, a domanda e sempre nell’ambito dell’insegnamento della religione, potranno quindi essere:

    1) “utilizzati” in ALTRO ISTITUTO  della propria diocesi,   nello stesso grado scolastico;

    2) “utilizzati”, sempre all’interno della propria diocesi, in un DIVERSO grado scolastico (ad es. dall’infanzia alla primaria, o dalla sec. 1° grado alla sec. 2° grado)

    3) “utilizzati”, sempre all’interno della propria diocesi, in un DIVERSO settore formativo (ad es. dalla primaria alla secondaria).

Inoltre, i docenti interessati potranno richiedere, sempre presentando il modello UR1 o il modello UR2:

   4)   Assegnazione provvisoria territoriale (fuori dalla propria diocesi).

   5)   Assegnazione provvisoria professionale (sempre fuori dalla propria diocesi).

N.B. – mentre i provvedimenti sub 1) e 2) sono definitivi e non hanno bisogno di conferma, quelli sub 3), 4), 5) sono provvisori e vanno eventualmente riconfermati nel successivo anno scolastico o con una domanda di Trasferimento (nel caso del punto 4) o con una domanda di Passaggio di ruolo (nel caso dei punti 3 o 5).

Come negli anni precedenti, viene riconosciuto in modo esplicito ai docenti di religione di ruolo (scuola primaria/infanzia e secondaria di  1° e 2° grado) – che trovino nella scuola di titolarità una riduzione dell’orario di insegnamento fino ad un quinto –  di essere utilizzati nell’ambito della stessa scuola per le ore mancanti  qualora non completino l’orario nella scuola medesima. I predetti docenti – se in servizio su più scuole –  svolgeranno le ore di utilizzazione di cui sopra nella scuola dove si è verificata  la riduzione oraria, ma solo nel caso in cui questa non esaurisca completamente l’orario di servizio  svolto nella suddetta scuola; diversamente, tali ore saranno svolte nel primo istituto (art. 2 comma 7 CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, prorogato per gli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025).

Gli insegnanti di religione incorsi nel provvedimento di cui al comma 3 dell’art. 4 della legge 186/2003, ai quali cioè è stata revocata l’idoneità ecclesiastica, vengono utilizzati secondo quanto stabilito dall’art. 2 comma 3 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, prorogato per gli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 (art. 2 comma 11 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, prorogato per gli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025).

Inoltre:

per le utilizzazioni il punteggio formulato dall’Ufficio scolastico regionale nella graduatoria regionale, articolata per ambiti diocesani, è integrato secondo quanto previsto dalle precisazioni dell’art. 1 comma 7 per gli anni scolastici del CCNI valido per il 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, prorogato per gli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025) cioè: valutazione dell’anno scolastico in corso (con relativo punteggio per la eventuale continuità); residenza dei familiari nel comune di ricongiungimento da almeno tre mesi;  età dei figli riferita al 31 dicembre dall’anno in cui si effettua al domanda; maggiore anzianità anagrafica in caso di parità di precedenze);

le assegnazioni provvisorie (spostamenti fuori diocesi) possono essere richieste per i seguenti motivi: ricongiungimento al coniuge, o ai figli, o ai genitori, o per gravi motivi di salute (art. 7 comma 2 del CCNI per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,prorogato per gli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025).

L’O.M. 31/2024 ha chiarito che nella graduatoria regionale su base diocesana il punteggio per il ricongiungimento al coniuge NON può essere attribuito; nelle utilizzazioni e nelle assegnazioni provvisorie tale punteggio viene invece attribuito, a patto che il coniuge o il familiare (figlio o genitore) risiedano nel comune richiesto da almeno tre mesi. (Nota 1, Allegato 3,  CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie – Tabella per le assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo).

Per le  assegnazioni provvisorie il punteggio per ricongiungimento al coniuge (figli o genitori) è riconosciuto per le scuole comprese nel comune di ricongiungimento (Nota 7 Allegato 3, CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie – Tabella per le assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo).

Per l’a.s. 2024/2025  i docenti di religione che richiedono l’utilizzazione per rientrare nella sede in cui prestavano servizio nell’a.s. 2012/2013,  2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024  fruiscono della precedenza di cui all’art. 8 comma 1, punto II del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie (art. 4 comma 3 CCNI per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, prorogato per gli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025).

docenti di religione di ruolo sono confermati nella stessa sede di servizio; cioè NON occorre una riconferma annuale sulla sede di servizio (Art. 2 comma 11 CCNI per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, prorogato per gli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025).

I docenti di religione di ruolo, qualora siano perdenti ore/posto, rimangono in servizio in altra scuola della stessa diocesi (Nota prot. 6747 del 15 luglio 2010).

I docenti di religione hanno  la possibilità di completamento cattedra nell’istituto di prevalente servizio, utilizzando le disponibilità orarie sopraggiunte, al fine di evitare, per quanto possibile, cattedre a completamento esterno (Art. 2 comma 7 CCNI per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, prorogato per gli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025).

 I docenti di religione di ruolo che hanno ottenuto l’utilizzazione nello stesso grado scolastico non devono ripresentare la domanda di utilizzazione (ai fini della conferma sulla sede ottenuta), mentre coloro che sono stati utilizzati in un settore formativo diverso (ad esempio dalla scuola infanzia/primaria alla secondaria) devono presentare domanda di conferma (domanda di Passaggio di Ruolo) della utilizzazione già ottenuta l’anno precedente (art. 2 comma 11 CCNI per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, prorogato per gli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025).

     La valutazione dei titoli sarà formulata dai competenti Uffici Scolastici Regionali (o dagli Ambiti territoriali): tale valutazione viene effettuata considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande, secondo le tabelle allegate al CCNI concernente la mobilità del personale della scuola, sottoscritto in data 27 gennaio 2022 e valido per il triennio 2022/2025.

Nei casi di dimensionamento della rete scolastica (art. 2 comma 11 CCNI per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, prorogato per gli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025) si applicano le norme stabilite dall’art. 18 del CCNI sulla mobilità del 27 gennaio 2022 valido per il triennio 2022/2025, tenuto conto della graduatoria di cui all’art. 10 commi 3 e 4 dell’O.M. n. 31 del 23 febbraio 2024. Per una migliore descrizione della casistica si vedano le Faq e la Guida dedicate alle Unificazioni e Dimensionamenti

Le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie degli insegnanti di religione cattolica – fatto salvo quanto previsto dall’art. 2 comma 11 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie – sono effettuate d’Intesa tra il Direttore Regionale Generale e l’Ordinario diocesano competente (art. 4 comma 1 CCNI per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, prorogato per gli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025).

Gli uffici scolastici regionali hanno l’obbligo di comunicare alle organizzazioni sindacali, prima dell’avvio delle operazioni di utilizzazione, un quadro complessivo delle disponibilità delle cattedre o posti per l’insegnamento della religione, anche di eventuali disponibilità sopraggiunte (art. 4 comma 2 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,  prorogato per gli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025).

Da sottolineare inoltre che:

  • Il docente di religione interamente utilizzato in altra scuola non a domanda volontaria ma a causa della mancanza di ore sufficienti a costituire la cattedra o il posto, non perde il diritto all’attribuzione del punteggio per la continuità (CCNI 27.01.2022 valido per il triennio 2022/2025 –  art. 27 comma 8).

Le istanze di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale educativo e degli insegnanti di religione cattolica saranno presentate avvalendosi del modello di domanda pubblicato nel sito del MIM nella sezione Mobilità oppure nei link sotto riportati e devono essere presentate tramite PEC all’ufficio scolastico regionale territorialmente competente, salvo diverse disposizioni degli stessi che possono delegare tali compiti agli Ambiti Territoriali Competenti (ex Uffici scolastici Provinciali). 

USR Abruzzodrab@postacert.istruzione.it
USR Basilicatadrba@postacert.istruzione.it
USR Calabriadrcal@postacert.istruzione.it
USR Campaniadrca@postacert.istruzione.it
USR Emilia Romagnadrer@postacert.istruzione.it
USR Friuli V. Giuliadrfr@postacert.istruzione.it
USR Laziodrla@postacert.istruzione.it
USR Liguriadrli@postacert.istruzione.it
USR Lombardiadrlo@postacert.istruzione.it
USR Marchedrma@postacert.istruzione.it
USR Molisedrmo@postacert.istruzione.it
USR Piemontedrpi@postacert.istruzione.it
USR Pugliadrpu@postacert.istruzione.it
USR Sardegnadrsa@postacert.istruzione.it
USR Siciliadrsi@postacert.istruzione.it
USR Toscanadrto@postacert.istruzione.it
USR Umbriadrum@postacert.istruzione.it
USR Venetodrve@postacert.istruzione.it

Coloro che ne sono forniti possono inoltrare la modulistica in formato digitale a mezzo PEC.

I colleghi sprovvisti di PEC possono rivolgersi alla segreteria nazionale SAIR che provvederà, su loro esplicita richiesta, all’invio della modulistica (integrata di una copia in pdf del proprio documento di identità) dalla PEC del Sindacato..

Le domande compilate dovranno essere scansionate (dopo averle firmate) oppure firmate digitalmente. 

Assegnazioni e Utilizzi 204-25

Il Ministero, con l’Ipotesi di Intesa sottoscritta con i sindacati rappresentativi, ha iniziato l’iter che condurrà alla presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria per l’a.s. 2024/25.

Intesa MIM-OOSS

La succitata Ipotesi di Intesa, sottoscritta in data 27 giugno, proroga anche per l’a.s. 2024/25 il CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2019/22, introduce alcune precisazioni e recepisce le deroghe di cui all’art. 34 del CCNL 2019/21.

L’Intesa permette ai docenti vincolati per tre anni nella scuola di assunzione potranno presentare domanda di assegnazione provvisoria: provinciale tutti gli interessati; interprovinciale tutti coloro i quali rientrano in una delle deroghe concordate.

INTESA 2024-25

CHI PUO’ CHIEDERE?

La domanda di assegnazione provvisoria:

– può essere richiesta per uno dei seguenti motivi:

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
  • ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
  • ricongiungimento al genitore.

– può essere presentata per una sola provincia, indicando nella stessa sino a 15 preferenze per la scuola secondaria, 20 per la scuola dell’infanzia e primaria. Le 15/20 preferenze possono essere indifferentemente scuole, distretti e/o comuni. L’unico limite, come detto, è quello numerico;

– può essere presentata anche per una classe di concorso/posto/grado di istruzione diverso da quello di titolarità (se si è in possesso della prevista abilitazione); in tal caso, si tratta di una richiesta aggiuntiva, per cui si deve chiedere la classe di concorso/posto di titolarità ed anche una diversa classe di concorso/posto/grado di istruzione. Nel caso si intenda chiedere assegnazione anche per un diverso grado di istruzione, è necessario aver ottenuto la conferma nel ruolo di titolarità;

 non può essere chiesta per il comune di titolarità, salvo nei casi di comuni con più distretti sub-comunali da parte coloro che si avvalgono di una delle precedenze di cui all’art. 8 del CCNI 2019/22.

CCNI 19/22

Come leggiamo nel CCNI 2019/22:

  • (articolo 1/1): le disposizioni dello stesso si applicano al personale docente a tempo indeterminato;
  • (articolo 7/2):  possono partecipare alle operazioni di assegnazione provvisoria i docenti di ruolo assunti con decorrenza giuridica antecedente all’anno scolastico per cui si effettuano le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria.

Dunque, stando al prorogato CCNI 2019/22, possono presentare domanda di assegnazione provvisoria, in presenza di uno dei sopra riportati motivi, i docenti:

  • assunti in ruolo nel 2023/24. Tali docenti, però, a causa delle disposizioni  di cui all’art. 399/3 del D.lgs. 297/94 e all’art. 13/5 del D.lgs. 59/2017, possono presentare domanda di assegnazione nella sola provincia di titolarità (eccetto chi rientra in una delle deroghe previste dall’art. 34 del CCNL 2019/21 e di cui parleremo di seguito);
  • assunti in ruolo nell’a.s. 2022/23 e precedenti.

Riguardo agli assunti a tempo indeterminato nell’a.s. 2022/23 e precedenti, precisiamo che gli stessi, anche se soggetti ad uno dei vincoli triennali previsti dal CCNI sui trasferimenti e passaggi di ruolo 2022/25, possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria anche interprovinciale. I predetti vincoli, infatti, riguardano la sola mobilità territoriale (trasferimenti) e professionale (passaggi di ruolo/cattedra). Così, ad esempio, un docente che ottenuto un trasferimento/passaggio provinciale o interprovinciale su una delle scuole espresse nella domanda, potrà presentare ugualmente domanda di assegnazione provvisoria o utilizzazione, fermi restando i previsti motivi e requisiti.

Sin qui quanto previsto dal CCNI 2019/22, nonché dalle disposizioni legislative relative ai vincoli per i neoassunti dall’a.s. 2023/24. Il CCNI, tuttavia, come detto sopra, è stato integrato dalle disposizioni di cui all’Ipotesi di Intesa del 27 giugno u.s., che ha ampliato la platea di docenti che potranno presentare domanda di assegnazione provvisoria anche interprovinciale, grazie alle deroghe di cui all’art. 34 del CCNL 2019/21, deroghe volte a garantire il rincongiumento nelle procedure di mobilità ad alcune categorie di docenti.

COSA STABILISCE L’INTESA?

In virtù delle relative disposizioni legislative e di quelle dell’Ipotesi di Intesa, i docenti:

  • assunti in ruolo a.s. 2023/24 (compresi gli assunti in ruolo da straordinario bis a.s. 23/24, i quali hanno svolto l’anno a tempo determinato nel 22/23) possono presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale. Gli stessi possono presentare domanda interprovinciale se rientrano in una delle succitate deroghe;
  • assunti a tempo determinato da concorso straordinario bis e GPS sostegno a.s. 23/24 possono presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale, a condizione di aver superato l’anno di prova. Gli stessi possono presentare domanda interprovinciale se rientrano in una delle succitate deroghe;
  • assunti a tempo determinato da GPS prima fascia sostegno e posto comune, tramite la procedura straordinaria a.s. 21/22, i quali sono ancora a tempo determinato perché avevano rinviato l’anno di prova, possono presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale, a condizione di aver superato l’anno di prova. Gli stessi possono presentare domanda interprovinciale se rientrano in una delle succitate deroghe;
  • assunti a tempo determinato da GPS prima fascia sostegno, tramite la procedura straordinaria a.s. 22/23, i quali sono ancora a tempo determinato perché avevano rinviato l’anno di prova, possono presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale, a condizione di aver superato l’anno di prova. Gli stessi possono presentare domanda interprovinciale se rientrano in una delle succitate deroghe.

IN SINTESI

Alla luce di quanto detto, in presenza di uno dei sopra elencati motivi, per l’a.s. 2024/25 possono presentare domanda di assegnazione provvisoria:

  • i docenti assunti in ruolo nell’a.s. 2022/23 e precedenti (possono presentare domanda provinciale o interprovinciale);
  • i docenti assunti in ruolo nell’a.s. 2023/24, compresi quelli immessi in ruolo sempre nel 23/24 da straordinario bis (possono presentare domanda provinciale; interprovinciale se rientranti in una delle deroghe di cui al CCNL 19/21);
  • i docenti assunti a tempo determinato da concorso straordinario bis e GPS sostegno a.s. 23/24, nonché assunti a tempo determinato da GPS posto comune e sostegno nel 21/22 e assunti da GPS sostegno 2022/23, a condizione di aver superato l’anno di prova (possono presentare domanda provinciale; interprovinciale se rientranti in una delle deroghe di cui al CCNL 19/21).

Ribadiamo che, se non è presente nessuno dei motivi indicati nell’art. 7 del CCNI (ricongiungimento ai figli, al coniuge…), pur rientrando tra le categorie di docenti sopra elencate, non è possibile comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria.

Sintesi Orizzonte Scuola

GPS: INSERIMENTO/AGGIORNAMENTO 20 MAGGIO- 10 GIUGNO

É stata emanata l’Ordinanza Ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024 che disciplina le procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo.

TERMINI E SCADENZA
Le domande potranno essere presentate dalle ore 12:00 del 20 maggio alle ore 23:59 dell’10 giugno 2024

COME PRESENTARE DOMANDA
Per la compilazione si accede al Portale Unico del reclutamento all’indirizzo www.inpa.gov.it.

INSERIMENTO CON RISERVA
Possono inserirsi con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 30 giugno 2024.

Analogamente, possono essere inseriti con riserva negli elenchi di prima fascia relativi ai percorsi a differenziazione didattica Montessori, Agazzi e Pizzigoni per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, nonché negli elenchi relativi agli istituti di cui all’articolo 67 del Testo Unico, coloro che conseguono lo specifico titolo entro la medesima data.

La riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro tale data, determinando l’inserimento dell’aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti.

TITOLI ESTERI E POSSIBILITÀ OTTENERE SUPPLENZE
Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all’Ufficio competente per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L’inserimento, diversamente dallo scorso anno, avverrà quindi a pettine e non in coda.

L’inserimento con riserva dà diritto alla stipula di contratto a tempo determinato, cui dovrà essere apposta specifica clausola risolutiva in caso di diniego del riconoscimento del titolo.

SCARICA IL FILE CON GLI ALLEGATI PER CIASCUN PROFILO DOCENTE

Mobilità docenti 2024-25

L’elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio è pubblicato sul sito dell’Ufficio territoriale di destinazione, con l’indicazione, a fianco di ogni nominativo, della scuola di destinazione, della tipologia di posto richiesto, del punteggio complessivo, delle eventuali precedenze,

Al personale che ha ottenuto il trasferimento o il passaggio è data comunicazione del provvedimento presso l’Ufficio territoriale cui è stata presentata la domanda e per posta elettronica all’indirizzo inserito nel portale Istanze on line.

CONCORSI ORDINARI IRC – PRONTI I BANDI

Stamattina, 7 maggio, presso il MIM è avvenuta l’informativa per i bandi dei Concorsi Ordinari: primo settore, infanzia e primaria e secondo settore, secondaria di primo e secondo grado.

I posti a concorso sono il 30% dei posti liberi e vacanti pari a 1928 in totale.

Il concorso si svolgerà in una prova computer based (a crocette) composta da 50 domande e si avranno a disposizione 100 minuti. Coloro che supereranno la prova scritta sosterranno una prova orale che comprenderà anche uno specifico test didattico, consistente in una lezione simulata. Per essere inseriti in graduatoria di merito si dovrà superare anche la prova orale.

Alla procedura ordinaria potranno concorrere gli insegnanti di religione cattolica in possesso dei seguenti requisiti:

  • titolo di studio previsto dai punti 4.2. e 4.3 dell’intesa tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana del 28 giugno 2012 (resa esecutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 175 del 20 agosto 2012)
  • certificazione di idoneità rilasciata dal Responsabile dell’Ufficio diocesano competente, nei novanta giorni antecedenti alla data di presentazione della domanda, valevole per la diocesi e per il grado di scuola per cui si concorre

Con l’informativa di oggi, e la predisposizione definitiva dei bandi, così anche dei concorsi straordinari, l’iter è sempre più vicino.

SCUOLA D’ESTATE: STANZIATI 400 MILIONI, MA RESTANO MOLTI INTERROGATIVI   

di Roberta Granata*

L’aveva anticipato nei mesi scorsi.  

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato il decreto che stanzia 400 milioni di euro per finanziare attività di inclusione, socialità e potenziamento delle competenze per il periodo di sospensione estiva delle lezioni. Il provvedimento, che interessa gli anni scolastici 2023/24 e 2024/25, ed è su base volontaria, è destinato alle scuole primarie e secondarie statali e paritarie non commerciali. 

Un provvedimento annunciato, dunque, che potrebbe coinvolgere un numero che sfiora il milione di studenti appartenenti a primaria e secondaria di primo e secondo grado.  

Il titolare di Viale Trastevere in un comunicato ha espresso soddisfazione per il progetto in favore di “…una scuola che sia sempre più un luogo aperto, parte integrante della comunità per tutto l’anno, realizzando attività di aggregazione e formazione soprattutto per i bambini e i ragazzi che, in estate, non possono contare su altre esperienze di arricchimento personale e di crescita a causa delle esigenze lavorative dei genitori o di particolari situazioni familiari”.  

Plaudono quindi le famiglie, che da tempo lamentavano un periodo di interruzione delle lezioni troppo lungo; la fatica di “collocare” i ragazzi in centri estivi o da parenti è indubbiamente un problema, a cui però non diamo così per scontato che sia la Scuola a dover pensare.  

La Fensir solleva infatti alcuni interrogativi .  

Il numero di giorni di lezione da noi non è inferiore a quello che si effettua altrove, ma c’ è una diversa distribuzione: si pensi per esempio alle vacanze  ogni due mesi della Germania . Per semplificare: cambiando l’ordine degli addendi la somma non cambia. 

L’Italia è in effetti l’unica nazione in cui i cancelli si chiudono l’8 giugno e si riaprono a metà settembre, ma ricordiamo al Ministro che ciò è dovuto anche alle temperature che si registrano nel Bel Paese e alla totale assenza di impianti di condizionamento nelle aule. Siamo così certi che a poco meno di due mesi dall’avvio delle vacanze si riuscirà a trovare una soluzione?  

Ultima, ma a nostro avviso più importante questione: il Ministro propone un arricchimento di esperienze e una diversa occasione di aggregazione o un babysitteraggio gratuito ? Perché i docenti non sono certo disposti a sacrificare la loro professionalità.  

La Fensir sottolinea quindi l’incoerenza tra  l’ obiettivo socio-culturale proposto e gli obiettivi che le famiglie chiedono di perseguire  da tempo con un refrain fin troppo conosciuto “i docenti hanno tre mesi di ferie”.  

Forse il Ministro si dimostra per l’ennesima volta sensibile alle famiglie, ma poco nei confronti del personale della scuola?  

Come dicevamo, mancano una manciata di settimane alla chiusura dell’anno scolastico e per l’ennesima volta dirigenti, docenti e personale ata dovranno mettere in piedi una macchina organizzativa in fretta e furia, considerando inoltre la “volontarietà” della partecipazione.  

Segretaria Fensir Sadoc Lombardia

AL CSPI 2024 ANCHE FENSIR PRESENTA I SUOI CANDIDATI

Alle 14.00 di oggi, 5 aprile, si è chiusa la finestra pre la presentazione delle liste dei candidati al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI)

Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è organo di garanzia dell’unitarietà del sistema nazionale dell’istruzione. Ha compiti di supporto tecnico-scientifico per l’esercizio delle funzioni di governo nelle materie di “istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell’istruzione scolastica e stato giuridico del personale” (articolo 1, comma 3, lettera q), della legge 59 del 15 marzo 1997).

Motivo di grande orgoglio per il nostro giovane sindacato presentarsi con ben 14 candidati in quasi tutti i gradi e profili, ma ci siamo promessi che fra cinque anni, quando la nostra realtà sarà ancora più grande, forte e maggiormente radicata nei territori, di candidare in tutti i profili.

Il motto che abbiamo scelto, identitario, è “Fensir Docenti, ATA, Insegnanti di Religione per la Scuola”

Abbiamo individuato cinque buoni motivi perché scegliere di votare Fensir:

  1. Docenti, Ata, Insegnanti di Religione in servizio effettivo nella scuola, inseriti nel tessuto scolastico;

2. Perché è un giovane sindacato che vuole sfidare concretamente la vetusta politica della scuola;

3. Diffondere la cultura vera dell’inclusività e la valorizzazione di ciascuna specificità della scuola.

4. Impegno costante nel trovare soluzioni condivise per tutto il personale a partire dall’analisi dei documenti e proposte concrete per il benessere di tutto il personale della scuola, sia a tempo determinato che indeterminato.

5. Fensir, in lingua Hausa, significa “matita”. La matita è il primo strumento utilizzato dal bambino ed è l’inizio di un percorso che lascerà un segno nella vita di ciascun protagonista della scuola, dal bambino al dirigente scolastico. Ognuno di noi, del mondo scuola, ha una responsabilità sinergicamente condivisa affinché si realizzi una scuola migliore volano di una società e futuro migliore!

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