FENSIR SINDACATO

Fondo Espero: Conviene Davvero per il Personale della Scuola di Ruolo e Non di Ruolo?

Numerosi lavoratori della scuola — in particolare i neoassunti a tempo indeterminato e i supplenti — ci chiedono se aderire al Fondo Pensione Espero sia una scelta vantaggiosa ai fini pensionistici.

📌 Attenzione al meccanismo del silenzio-assenso

In base all’Accordo ARAN del 16 novembre 2023, sottoscritto da CGIL, CISL, UIL, SNALS, Gilda e ANP, il 16 agosto 2024 è scaduto il termine di 9 mesi previsto per informare i neoimmessi in ruolo dal 1° gennaio 2019 riguardo al rischio di iscrizione automatica al Fondo Espero tramite il meccanismo del silenzio-assenso.

Secondo le disposizioni ufficiali:

  1. Chi è stato assunto dal 1° gennaio 2019 dovrebbe ricevere un’apposita informativa dal proprio dirigente scolastico.
  2. Da quel momento decorrono 9 mesi per poter esercitare il diritto di diniego.
  3. Il diniego deve essere presentato alla scuola, non al Fondo Espero.
  4. In caso di mancata opposizione entro i 9 mesi, si viene automaticamente iscritti al fondo.
  5. Una volta iscritti tramite silenzio-assenso, è comunque possibile recedere entro 30 giorni dalla comunicazione ufficiale del Fondo.

🔴 Segnalazione importante: in molte scuole l’informativa non è ancora stata inviata oppure sono state diffuse circolari con scadenze improprie, ad esempio limitando la scelta a 15 giorni invece dei 9 mesi previsti.

➡️ FENSIR invita tutti i lavoratori della scuola a verificare con il dirigente scolastico l’invio dell’informativa e a prendere una decisione consapevole, valutando vantaggi e svantaggi dell’adesione.


🎓 Cos’è il Fondo Espero

Il Fondo Espero è il fondo nazionale di previdenza complementare per il personale scolastico, nato per offrire un’integrazione alla pensione pubblica. È un fondo negoziale, cioè riservato a una specifica categoria di lavoratori sulla base del contratto collettivo nazionale.

👥 Chi può aderire

  • Docenti, personale ATA e dirigenti scolastici delle scuole statali;
  • Personale AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale);
  • Personale a tempo determinato (se iscritto almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto);
  • Dipendenti di scuole private paritarie legalmente riconosciute;
  • Familiari fiscalmente a carico di un aderente.

L’adesione è volontaria, anche se oggi, come visto, il silenzio può valere come assenso.


💼 Come funziona il fondo

Contribuzione

Il versamento al fondo è composto da:

  • una quota a carico del lavoratore (scelta liberamente);
  • una quota a carico del datore di lavoro;
  • il conferimento del TFR maturato.

Il contributo del datore viene riconosciuto solo se il lavoratore aderisce volontariamente, non se si lascia solo il TFR nel fondo.


💰 Prestazione pensionistica

L’ammontare finale dipende da:

  • durata dell’adesione;
  • importo dei versamenti;
  • rendimento degli investimenti;
  • aspettativa di vita.

Alla fine del percorso, la prestazione potrà essere erogata in forma di rendita vitalizia o capitale, secondo diverse opzioni (es. reversibile, certa, con restituzione del capitale, ecc.).


📊 Comparti di investimento

  • Comparto Garanzia: prudente, con orizzonte breve, pensato per chi è vicino alla pensione. Prevede una garanzia di restituzione del capitale.
  • Comparto Crescita: più dinamico, con orizzonte medio e rischio moderato. Mira a rendimenti superiori all’inflazione del 2%.

💸 Costi del fondo

I costi influiscono direttamente sulla rendita finale. Ecco i principali:

  • Quota di adesione: 2,58 € a carico dell’iscritto e 2,58 € a carico del datore di lavoro;
  • Spese annue di gestione:
    • Comparto Garanzia: 0,30% + 0,02%;
    • Comparto Crescita: 0,14% + 0,02%;
  • Spese per operazioni: tra 5,50 € e 10,50 € per anticipazioni, riscatti, trasferimenti, ecc.

🧾 Vantaggi fiscali

  • I contributi versati (fino a 5.164,57 € annui) sono deducibili dal reddito imponibile;
  • La prestazione finale è tassata tra il 9% e il 15% (a seconda degli anni di permanenza);
  • I rendimenti finanziari sono tassati al 12,5% per titoli di Stato e 26% per gli altri investimenti (meno rispetto ad altri strumenti finanziari).

⚖️ Conviene aderire? I Pro e i Contro

Vantaggi

  • Integrazione della pensione pubblica;
  • Contributo aggiuntivo del datore di lavoro;
  • Agevolazioni fiscali;
  • Gestione professionale del risparmio;
  • Maggiore trasparenza rispetto a fondi bancari e assicurativi.

Svantaggi

  • Costi che riducono la rendita;
  • Rischi legati ai rendimenti del mercato;
  • Vincoli di lungo periodo: non è facile disinvestire liberamente;
  • Scarsa personalizzazione: il fondo è “standardizzato”.

📍 Conclusione

Aderire al Fondo Espero non è obbligatorio, ma è una scelta che richiede consapevolezza. Se sei giovane, con molti anni di lavoro davanti e vuoi sfruttare i vantaggi fiscali e contributivi, può essere uno strumento utile.

Se invece sei vicino alla pensione, in difficoltà economica, o preferisci gestire da solo i tuoi risparmi, potresti valutare soluzioni diverse, come investimenti autonomi o un fondo pensione aperto più flessibile.

👉 FENSIR consiglia a tutti i lavoratori della scuola di informarsi bene, chiedere la documentazione al dirigente scolastico, e valutare attentamente se aderire o esercitare il diritto di rinuncia.


La Corte UE difende i precari della scuola: “Card da 500 euro anche ai supplenti brevi”

Lussemburgo, 3 luglio 2025 – La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha dato ragione a una docente italiana precaria che era stata esclusa dal bonus annuale di 500 euro per la formazione, previsto dalla “Carta del docente”. Secondo i giudici europei, negare l’accesso al bonus ai supplenti con contratti brevi rappresenta una discriminazione ingiustificata, in violazione del diritto dell’UE.


Il caso

ZT, un’insegnante italiana con incarichi temporanei e saltuari, aveva fatto ricorso dopo essere stata esclusa dal beneficio previsto dalla legge 107/2015 (“Buona Scuola”). La norma italiana assegna ai docenti di ruolo (e in parte a quelli con supplenze annuali) una card elettronica da 500 euro l’anno per spese legate ad aggiornamento e formazione. Ma chi ha contratti brevi – come ZT – ne viene sistematicamente escluso.

Il Tribunale di Ravenna ha quindi chiesto alla Corte UE se questa esclusione fosse compatibile con l’Accordo quadro europeo sul lavoro a termine, che vieta trattamenti meno favorevoli rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, se non giustificati da motivi oggettivi.


La decisione

La Corte è stata netta: la discriminazione non è giustificabile. Il bonus formazione, essendo parte delle condizioni di impiego, va riconosciuto anche ai precari con contratti brevi, a meno che lo Stato non dimostri valide ragioni oggettive per escluderli.

“Non può escludersi un lavoratore solo perché ha un contratto più corto”, si legge nella sentenza. “Il principio di parità di trattamento vale per tutti i lavoratori a termine.”


Perché è importante

Questa decisione rappresenta un precedente potente per decine di migliaia di supplenti italiani che ogni anno lavorano con contratti di pochi mesi, spesso coprendo ruoli essenziali nel sistema scolastico.

La sentenza potrebbe aprire la strada a ricorsi in massa e ad adeguamenti legislativi, obbligando il Ministero dell’Istruzione a garantire il bonus anche ai docenti “brevi”.


Cosa succede ora

Il tribunale nazionale dovrà pronunciarsi tenendo conto del verdetto europeo. Nel frattempo, si attende una risposta da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che potrebbe essere chiamato a riconoscere il bonus arretrato a migliaia di insegnanti esclusi negli anni passati.

TFA Sostegno X Ciclo: Requisiti, Novità e Modalità di Accesso

Le università hanno già cominciato la pubblicazione dei bandi per il TFA Sostegno X ciclo. Il Ministero dell’Istruzione è in attesa di definire il contingente di posti disponibili per il triennio, passaggio necessario per avviare le procedure. Tuttavia, l’attenzione attuale verso i percorsi di specializzazione “INDIRE” solleva interrogativi importanti: quando sarà pubblicato il bando per il TFA Sostegno? Quanti saranno i posti disponibili? Quali università saranno coinvolte?

Requisiti di Accesso

Scuola dell’Infanzia:

  • Diploma magistrale (inclusi quelli triennali) conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002;
  • Laurea in Scienze della Formazione Primaria (indirizzo infanzia per il vecchio ordinamento o LM-85 bis per il nuovo);
  • Abilitazione ottenuta tramite concorso ordinario;
  • Titolo estero equivalente e riconosciuto secondo la normativa italiana vigente.

Scuola Primaria:

  • Diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002;
  • Laurea in Scienze della Formazione Primaria;
  • Abilitazione tramite concorso ordinario;
  • Titolo di abilitazione estero riconosciuto in Italia.

Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado:

  • Laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica), coerente con le classi di concorso vigenti;
  • Diploma per ITP (Insegnante Tecnico Pratico);
  • Titolo estero (anche se in attesa di riconoscimento).

Nota Bene: La laurea deve includere tutti i CFU richiesti per l’accesso alle classi di concorso.
È possibile partecipare a più selezioni se il titolo consente l’accesso sia alla secondaria di I che di II grado.
Non è richiesto il possesso dei 24 CFU.
Tutti i candidati sono ammessi con riserva: l’Amministrazione potrà escludere in qualsiasi momento chi non possiede i requisiti o ha presentato dichiarazioni false.


Chi non può partecipare

  • Docenti di Religione Cattolica (come da Decisione 5686/2006 del Consiglio di Stato);
  • Candidati per classi di concorso non più attive o ad esaurimento (nota MIUR del 13 agosto 2020), come:
    • A-29, A-66, A-76, A-86
    • B-01, B-29, B-30, B-31, B-32, B-33

Fasi della Selezione

  • Prova preselettiva (non prevista se gli iscritti non superano il doppio dei posti disponibili);
  • Prova scritta e/o pratica;
  • Prova orale.

Esenzioni dalla preselettiva

Non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva:

  • Chi ha svolto almeno tre annualità di servizio (anche non consecutive) su posto di sostegno nello specifico grado negli ultimi dieci anni scolastici;
  • I soggetti tutelati dall’art. 20, comma 2-bis della legge 104/1992.

Supporto sindacale

Gli iscritti (o coloro che si iscriveranno) al sindacato Fensir – Federazione Nuovi Sindacati Istruzione e Ricerca potranno ricevere supporto per la compilazione e l’invio delle domande, sia online che in presenza, presso le università aderenti.

Contatti: segreteria@sadoc.it – docenti@sadoc.it

POSTI DISPONIBILI PRESSO LE UNIVERSITA’

Segreterie scolastiche abbandonate: caldo insopportabile, zero tutele e promesse vuote

Tra temperature da record e carichi di lavoro ingestibili, il personale amministrativo chiede rispetto. Fensir – SAATA (Sindacato Autonomo ATA): “Non siamo carne da macello: vogliamo dignità e diritti”

Mentre i corridoi delle scuole si svuotano e i riflettori si spengono sul mondo della didattica, c’è un esercito silenzioso che continua a lavorare nell’afa soffocante dell’estate italiana: il personale amministrativo delle segreterie scolastiche. Uffici che si trasformano in forni, termometri che segnano stabilmente 35-37 gradi, postazioni di lavoro obsolete, ventilatori guasti e finestre spalancate che lasciano entrare solo aria rovente. “Abbiamo la sensazione di essere completamente abbandonati,” denuncia un’assistente amministrativo di Roma. “In queste condizioni non si riesce a lavorare, si rischia di sentirsi male ogni giorno.” Eppure le scadenze burocratiche non si fermano: graduatorie, iscrizioni, contabilità, pagamenti. Tutto si accumula nei mesi estivi, quando l’organico è ridotto dalle ferie. “Ci trattano come automi, come ingranaggi usa e getta,” accusa un assistente amministrativo. In questo quadro desolante, risuonano come uno schiaffo le dichiarazioni di Antonio Naddeo, presidente dell’Aran, che di recente ha ribadito “l’importanza di valorizzare il personale amministrativo e riconoscerne la professionalità”. Parole vuote e scollegate dalla realtà. Perché di riconoscimento concreto non si vede traccia. “Non ci basta sentirci dire che il nostro lavoro è prezioso,” incalza il prof. Giuseppe Favilla, Segretario Generale del Fensir. “Se davvero fosse prezioso, si sarebbe già fatto qualcosa: interventi strutturali per climatizzare le sedi, rafforzare gli organici e garantire tutele minime. Ma finora abbiamo assistito solo a promesse di facciata.” E invece nulla. Nessun piano straordinario per l’adeguamento climatico, nessuna apertura seria al lavoro agile che in altre amministrazioni pubbliche è ormai prassi consolidata, nessuna settimana corta per limitare l’esposizione al caldo. “Ci obbligano a presidiare uffici deserti, con pratiche che potremmo tranquillamente gestire da remoto,” denuncia Favilla. “È una forma di ottusità burocratica e di disprezzo per la salute delle persone.” A tutti i dirigenti scolastici e ai politici che siedono nei palazzi del potere: abbiate il coraggio di guardare in faccia la realtà. Venite nei nostri uffici, passateci anche solo un’ora nel primo pomeriggio, respirando quest’aria irrespirabile e toccando le tastiere incandescenti. Solo così capirete che qui non si tratta di “disagi”, ma di condizioni di lavoro indegne e pericolose. Fensir e il Sindacato Autonomo ATA, per voce del loro Segretario Generale, lanciano un appello chiaro: “Non si può più ignorare chi manda avanti la macchina amministrativa della scuola. Non ci servono passerelle o dichiarazioni di circostanza. Pretendiamo risposte immediate:

climatizzatori funzionanti in ogni istituto, smart working garantito per tutte le attività compatibili, settimana corta estiva per tutelare la salute, organici finalmente adeguati al carico di lavoro.”

“Se qualcuno pensa che il personale ATA sia invisibile o sacrificabile – conclude il prof. Favilla – si sbaglia di grosso. Abbiamo dimostrato in pandemia di essere essenziali, e lo siamo ogni giorno dell’anno. Adesso diciamo basta: non resteremo in silenzio mentre si calpestano la nostra salute e la nostra dignità. Se non arriveranno risposte concrete in tempi rapidi, siamo pronti a mobilitarci e a denunciare pubblicamente questa situazione in ogni sede possibile. La misura è colma.”

Fensir-SAATA annuncia che, in assenza di interventi immediati, nelle prossime settimane organizzerà:

una campagna nazionale di informazione e denuncia sui media e sui social, raccolta firme e petizioni popolari per chiedere il diritto allo smart working estivo,giornate di mobilitazione e presidi davanti agli Uffici Scolastici Regionali e al Ministero dell’Istruzione, ricorsi e segnalazioni agli organi di vigilanza sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

“Non ci fermeremo finché non avremo ottenuto rispetto e tutele concrete,” conclude il prof. Favilla. “Siamo pronti a portare questa battaglia in ogni sede istituzionale e a far sentire la voce di chi da troppo tempo viene trattato come un numero.”

Segreteria Fensir-SAATA

Corsi di specializzazione sul sostegno: pubblicati l’Avviso INDIRE e l’elenco delle Università convenzionate

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato:

Questi percorsi formativi sono rivolti esclusivamente a:

  • docenti che abbiano prestato almeno tre anni di servizio su posto di sostegno, anche non consecutivi, senza essere in possesso del relativo titolo di specializzazione;
  • docenti con titolo estero di sostegno in attesa di riconoscimento.

Scadenza presentazione domande

Le domande per partecipare ai corsi organizzati da INDIRE devono essere presentate entro le ore 17:00 dell’8 luglio 2025, esclusivamente tramite la piattaforma telematica: https://tfa.indire.it

Le Università potranno attivare autonomamente i corsi: ogni Ateneo definirà la propria scadenza per la presentazione delle domande, secondo il proprio bando.

RIPORTIAMO ALCUNE FAQ DEL MIM DI CHIARIMENTI CIRCA I CORSI RISERVATI AI “TRIENNALISTI”

Cosa accade se la mia domanda di iscrizione ad un percorso non è accolta perché le domande presentate a Indire o all’Università sono più numerose dei posti disponibili?

L’Indire o l’Università devono stilare una graduatoria distinta per grado di istruzione secondo i criteri definiti dal DM 75/2025:

  • priorità ai docenti con un numero di anni di servizio su posto di sostegno superiore a tre nel quinquennio di riferimento
  • prevalenza del docente più giovane a parità di posizione.

Nel caso in cui la domanda non fosse accolta, il docente dovrà verificare la disponibilità di posti residui presso altri Atenei.

Che titolo conseguo se partecipo ai corsi organizzati dall’Indire?

Il titolo rilasciato da INDIRE è titolo di specializzazione non universitario per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, utilizzabile esclusivamente in ambito nazionale all’interno del sistema educativo di istruzione e formazione. Ciò significa che chi consegue questo titolo si può iscrivere nelle graduatorie per le supplenze e partecipare ai concorsi per i posti di sostegno.

Che titolo conseguo se partecipo ai corsi organizzati dall’Università?

Il titolo rilasciato dalle Università, autonomamente o in convenzione con INDIRE, è titolo di specializzazione universitario per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.

Posso iscrivermi ai corsi se completo i tre anni di servizio su posto di sostegno nell’anno scolastico 2024/2025?

No, l’Allegato B del DM 75/2025 stabilisce che i destinatari dei corsi sono i docenti che alla data del 31 agosto 2024, hanno svolto un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, sul medesimo grado di istruzione.

Cosa si intende per anno scolastico ai fini del calcolo del servizio per accedere ai corsi?

Per anno scolastico si intende il servizio prestato per almeno 180 giorni ovvero prestato continuativamente dal 1° febbraio agli scrutini finali oppure il servizio prestato nella scuola dell’infanzia entro il 30 giugno.

Quanto dureranno i corsi? Posso fare delle assenze?

I corsi devono durare almeno quattro mesi e si devono concludere entro il 31 dicembre 2025. È possibile assentarsi per un massimo del 10 per cento sul totale delle attività.

FAQ percorsi per abilitati all’estero

Ho presentato istanza di riconoscimento del titolo estero sul sostegno in data successiva al 31 gennaio 2024. Posso partecipare ai percorsi formativi attivati dall’INDIRE o dalle Università ai sensi dell’art. 7 del D.L. 71/2024?

No. Il decreto interministeriale n. 77 del 24 aprile 2025, attuativo dell’art. 7 del D.L. 71/2024, prevede che possono iscriversi ai percorsi di formazione coloro i quali hanno presentato istanza di riconoscimento del titolo sul sostegno conseguito all’estero per la quale, al 1° giugno 2024, siano decorsi i termini di conclusione del relativo procedimento. Poiché il termine di conclusione del procedimento di riconoscimento, previsto dalla normativa di riferimento, è pari a 4 mesi, ai fini della partecipazione ai percorsi formativi di cui all’art. 7 del D.L. 71/2024 è necessario aver presentato una domanda di riconoscimento in data antecedente al 1° febbraio 2024, non conclusa dall’Amministrazione entro il 1° giugno 2024.

Ho presentato istanza di riconoscimento del titolo estero sul sostegno in data antecedente al 1° febbraio 2024, ma ho ricevuto un provvedimento conclusivo del procedimento prima del 1° giugno 2024. Posso partecipare ai percorsi formativi attivati dall’INDIRE o dalle Università ai sensi dell’art. 7 del D.L. 71/2024?

No. Per poter partecipare ai percorsi formativi di cui all’art. 7 del D.L. 71/2024 è necessario che l’istanza di riconoscimento, alla data del 1° giugno 2024, non sia stata conclusa dall’Amministrazione con un provvedimento espresso.

Ho presentato istanza di riconoscimento del titolo estero sul sostegno in data antecedente al 1° febbraio 2024, ma ho ricevuto un provvedimento conclusivo del procedimento dopo il 1° giugno 2024. Posso partecipare ai percorsi formativi attivati dall’INDIRE o dalle Università ai sensi dell’art. 7 del D.L. 71/2024?

Si. Per poter partecipare ai percorsi, i requisiti previsti dalla normativa devono essere posseduti alla data del 1° giugno 2024. Eventuali provvedimenti conclusivi emessi in data successiva al 1° giugno 2024, non hanno rilievo ai fini della partecipazione ai percorsi.

Ho presentato istanza di riconoscimento del titolo estero sul sostegno in data antecedente al 1° febbraio 2024, conclusa con un provvedimento espresso prima del 1° giugno 2024. Tuttavia, ho impugnato il provvedimento e, alla data del 1° giugno 2024, risultava pendente un contenzioso con l’Amministrazione avente ad oggetto l’annullamento del provvedimento emesso. Posso partecipare ai percorsi formativi attivati dall’INDIRE o dalle Università ai sensi dell’art. 7 del D.L. 71/2024?

No. Per poter partecipare ai percorsi, è necessario avere pendente, alla data del 1° giugno 2024, un contenzioso giurisdizionale per mancata adozione di un provvedimento espresso, vale a dire un giudizio sul silenzio dinanzi al giudice amministrativo. Non è possibile partecipare ai percorsi se, alla data del 1° giugno 2024, risultava pendente un contenzioso avente ad oggetto l’impugnazione di un provvedimento espresso emesso dall’Amministrazione.

Ho presentato istanza di riconoscimento del titolo estero sul sostegno tramite la Piattaforma online “Riconoscimento Professione Docente” e sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale n. 77 del 24 aprile 2025. Ai fini della partecipazione ai percorsi formativi, posso presentare rinuncia all’istanza tramite PEC?

No. L’art. 5, comma 2, del decreto interministeriale prevede espressamente che la rinuncia alle domande formulate all’Amministrazione tramite la Piattaforma “Riconoscimento Professione Docente” deve essere comunicata esclusivamente per il tramite della richiamata Piattaforma, attraverso l’apposita funzione “Rinuncia” della cui attivazione si darà notizia con apposito avviso.

Sono in possesso di tutti i requisiti previsti dal decreto interministeriale n. 77 del 24 aprile 2025 ed ho maturato un anno di esperienza professionale in qualità di docente su posto sostegno sul grado per il quale intendo iscrivermi ai percorsi di formazione di cui all’art. 7 del D.L. 71/2024. Quanti crediti formativi devo conseguire all’esito del percorso?

Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto interministeriale coloro i quali sono in possesso di tutti i requisiti previsti ed hanno maturato, alla data di presentazione della domanda di partecipazione ai percorsi, almeno un anno di esperienza professionale in Italia, in qualità di docente su posto sostegno sullo specifico grado di interesse devono conseguire 36 crediti formativi, intendendosi assolto il tirocinio con il servizio effettivo.

Sono in possesso di tutti i requisiti previsti dal decreto interministeriale n. 77 del 24 aprile 2025 ma non ho maturato un anno di esperienza professionale in qualità di docente su posto sostegno sul grado per il quale intendo iscrivermi ai percorsi di formazione di cui all’art. 7 del D.L. 71/2024. Quanti crediti formativi devo conseguire all’esito del percorso?

Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto interministeriale coloro i quali sono in possesso di tutti i requisiti previsti e non hanno maturato, alla data di presentazione della domanda di partecipazione ai percorsi, almeno un anno di esperienza professionale in Italia, in qualità di docente su posto sostegno sullo specifico grado di interesse devono conseguire 48 crediti formativi, di cui 12 relativi all’attività di tirocinio.

Ho svolto attività di insegnamento in Italia su posto sostegno sullo specifico grado di interesse durante l’anno scolastico in corso (2024/2025). Rientro tra coloro che hanno maturato almeno un anno di esperienza e che devono, dunque, conseguire 36 crediti formativi, intendendosi assolto il tirocinio con il servizio effettivo?

Il tirocinio si intende assolto per coloro che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione ai percorsi formativi, hanno maturato almeno un anno scolastico in Italia quali docenti su posto sostegno sullo specifico grado di interesse. Per anno scolastico si intende il servizio prestato per almeno 180 giorni ovvero prestato continuativamente dal 1° febbraio agli scrutini finali ovvero, per la scuola dell’infanzia, entro il 30 giugno.

Sono in possesso dei requisiti previsti dalla normativa ed ho presentato ad un’Università domanda di iscrizione ai percorsi formativi. Tuttavia, non sono stato ammesso a causa di una eccedenza di iscrizioni. In questo caso, mi è preclusa la possibilità di partecipare ai percorsi?

No. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto interministeriale n. 77 del 24 aprile 2025 l’effettiva partecipazione ai percorsi formativi deve essere garantita a tutti coloro i quali sono in possesso dei requisiti prescritti e presentano domanda di partecipazione. Pertanto, è espressamente previsto che, in caso di eccedenza di iscrizioni presso le Università, queste ultime provvederanno a trasmettere le domande eccedenti all’INDIRE.Categorie

CORSO GRATUITO PER IL CONCORSO ORDINARIO IRC!

FENSIR Formazione è lieta di invitarti a partecipare al corso gratuito online sincrono dedicato alla preparazione del Concorso Ordinario IRC.

Il corso affronterà in modo pratico e mirato elementi di pedagogia, metodologia e didattica, con particolare attenzione ai quiz a risposta multipla, elemento centrale del concorso.

👩‍🏫 Relatrice: Prof.ssa Monica Bergamaschi
🎯 Obiettivo: Fornire strumenti concreti e strategie efficaci per affrontare con sicurezza la prova concorsuale.

📅 Date degli incontri (in diretta online):

  • Giovedì 26/06 – ore 10:30 – 12:30
  • Sabato 28/06 – ore 08:00 – 10:00
  • Giovedì 10/07 – ore 15:00 – 17:00
  • Sabato 12/07 – ore 15:00 – 17:00
  • Lunedì 14/07 – ore 15:00 – 17:00

📌 Iscrizione gratuita e obbligatoria al link:
👉 https://forms.gle/KKgdSntE2gwZ6pV98

Al termine del percorso riceverai il link alle registrazioni e un attestato di partecipazione.

📞 Per informazioni: 0350461097

Personale ATA, al via la scelta delle sedi: Allegato G disponibile dal 23 giugno su Istanze Online

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha comunicato le date ufficiali per la compilazione dell’Allegato G, passaggio fondamentale per gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ATA 24 mesi. La nota n. 141435, firmata dal Direttore Generale Maria Assunta Palermo e diffusa il 20 giugno 2025, fissa l’apertura della procedura telematica dalle ore 9:00 del 23 giugno fino alle ore 23:59 dell’11 luglio 2025.

L’Allegato G sarà disponibile esclusivamente sulla piattaforma Istanze Online, e consentirà agli interessati di esprimere le proprie preferenze in merito alle sedi scolastiche, in vista delle nomine per le supplenze nell’anno scolastico 2025/2026.

Si tratta del secondo step del percorso previsto per il personale ATA che ha già presentato, entro il 19 maggio scorso, la domanda di inserimento o aggiornamento nelle graduatorie permanenti. La scelta delle sedi rappresenta infatti una fase determinante per poter accedere agli incarichi temporanei che saranno conferiti a partire dal prossimo anno scolastico.

Gli interessati sono invitati a prestare attenzione alle scadenze e a completare la procedura entro i termini indicati, per non compromettere la propria posizione nelle graduatorie.

ISCRIVITI COMPILANDO IN MODULO IN ALLEGATO: https://www.fensir.it/iscriviti

Smartphone vietati a scuola: una scelta miope che ignora la pedagogia e mortifica la professionalità docente

Con la nota ministeriale del 16 giugno 2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha formalizzato il divieto pressoché totale dell’uso degli smartphone nelle scuole secondarie di secondo grado, richiamando il principio della “distrazione digitale” come nemico della concentrazione e del rispetto delle regole scolastiche.Un provvedimento che, seppur motivato da esigenze educative e disciplinari, solleva forti perplessità sia sul piano pedagogico che sindacale.

Un’occasione persa per una vera educazione digitaleDa un punto di vista pedagogico, questa decisione sembra ignorare una verità ormai consolidata: l’educazione al digitale non può passare attraverso la rimozione degli strumenti, ma attraverso il loro uso critico e consapevole.Proibire l’uso dello smartphone equivale a negare agli studenti l’opportunità di apprendere come e quando usarlo correttamente. La scuola dovrebbe essere il luogo dove si educa all’autonomia e alla responsabilità, non dove si perpetua un clima di sorveglianza e controllo totale.Le buone pratiche didattiche dimostrano che l’uso mirato e guidato del telefono può potenziare l’apprendimento: app educative, ricerche online, attività di coding, fruizione di contenuti multimediali. Con questo divieto, si sceglie di chiudere la porta al futuro.

Una lesione dell’autonomia professionale dei Docenti sul piano sindacale, il provvedimento rappresenta una pericolosa interferenza nell’autonomia didattica degli insegnanti, ai quali viene di fatto negata la possibilità di decidere se e come integrare il digitale nei propri percorsi formativi.Il MIM impone una norma dall’alto, omogenea e cieca alle differenze tra indirizzi, contesti e stili educativi. Un gesto che tradisce un’idea centralista e burocratica di scuola, dove i docenti sono esecutori di regole calate dall’alto, non professionisti della pedagogia capaci di scegliere i metodi migliori per le proprie classi.Il contratto collettivo riconosce il valore dell’autonomia professionale. Con questa misura, lo Stato si arroga un potere che non gli spetta, svuotando il patto educativo tra scuola, studenti e famiglie.

Alternative educative più mature e condivise Invece del divieto, serviva una cornice di regolazione flessibile e responsabilizzante, capace di:Valorizzare il ruolo dei consigli di classe nel definire l’uso degli strumenti digitali.Incentivare progetti di educazione civica digitale.Prevedere la formazione del personale sulla gestione consapevole della tecnologia in aula.Avviare percorsi di “patentino digitale” per gli studenti, in collaborazione con le famiglie.

La posizione di FENSIR – Federazione Nuovi Sindacati Istruzione e Ricerca

Come sindacato FENSIR, esprimiamo forte dissenso nei confronti di un provvedimento che non solo indebolisce la funzione educativa della scuola, ma svilisce anche la professionalità docente. Riteniamo che la scuola non debba essere un ambiente repressivo, ma un luogo dove si educa alla cittadinanza anche digitale. Chiediamo:Il rispetto pieno dell’autonomia didattica dei docenti; Un reale coinvolgimento delle comunità scolastiche nelle scelte educative;Politiche formative anziché repressive;Un rilancio della scuola come spazio di innovazione e responsabilità condivisa.

Una scuola che vieta non educa: serve fiducia, non divieti!

Il divieto generalizzato degli smartphone in aula non è la risposta ai problemi educativi del nostro tempo. È un riflesso di sfiducia verso gli studenti e verso i docenti. La scuola ha bisogno di risorse, formazione e dialogo, non di decreti punitivi.

FENSIR continuerà a battersi per una scuola viva, capace di educare senza reprimere, moderna ma umana, e saldamente fondata sulla professionalità dei suoi lavoratori.

https://www.mim.gov.it/documents/20182/7975243/m_pi.AOODPIT.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0005274.11-07-2024.pdf/bc4c9df9-c36f-aa79-d582-e0903ac162e3?version=1.0&t=1720722711827

Ministero dell’Istruzione: calendario ufficiale delle prove scritte per il Concorso Ordinario degli insegnanti di religione cattolica

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato il calendario ufficiale delle prove scritte relative al concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli degli insegnanti di religione cattolica.

Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario:

  • Scuola dell’infanzia e primaria: la prova scritta è prevista per il 16 luglio 2025. Le operazioni di identificazione dei candidati inizieranno alle ore 8:00, mentre la prova si svolgerà dalle ore 9:00 alle ore 10:40.
  • Scuola secondaria di primo e secondo grado: la prova scritta si terrà il 17 luglio 2025. Anche in questo caso, l’identificazione dei candidati inizierà alle ore 8:00 e la prova si svolgerà dalle ore 9:00 alle ore 10:40.

Le sedi d’esame, con indicazione della loro esatta ubicazione e la ripartizione dei candidati, saranno rese note almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle prove da parte degli Uffici Scolastici Regionali (USR) competenti. L’informazione sarà pubblicata sul Portale Unico del Reclutamento e sui rispettivi siti internet e albi degli USR.

Le prove scritte si svolgeranno all’interno della regione di competenza dell’USR che gestisce la procedura concorsuale.

I candidati potranno accedere alla propria convocazione direttamente attraverso il Portale Unico del Reclutamento, mediante un link all’area “Graduatorie” della piattaforma “Concorsi e Procedure selettive”, dove sarà possibile visualizzare e scaricare il documento. Tale avviso ha valore legale di notifica a tutti gli effetti.

I candidati regolarmente ammessi dovranno presentarsi alla prova scritta muniti di un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale.

La mancata presentazione nel giorno, nell’orario e nella sede assegnati comporterà l’esclusione dalla procedura, anche in caso di imprevisti o cause di forza maggiore, salvo quanto previsto dall’articolo 12, comma 6 del decreto ministeriale di riferimento.

Organico insegnanti di religione cattolica in calo per il 2025/2026: si parla anche del concorso ordinario, prova scritta attesa a luglio

Il 17 giugno 2025, presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, si è svolto un incontro di informativa sindacale con i sindacati rappresentativi incentrato sull’organico degli insegnanti di religione cattolica per l’anno scolastico 2025/2026.

Dall’analisi fornita, emerge un ulteriore ridimensionamento dei posti disponibili. Rispetto all’anno precedente, si registrano cali nei seguenti ordini scolastici: -39 posti nella scuola dell’infanzia, -113 nella primaria e -25 nella secondaria di primo grado. Solo nella scuola secondaria di secondo grado si prevede un lieve aumento, pari a +23 posti.

Il totale complessivo dei posti disponibili per il prossimo anno scolastico sarà di 23.792, così ripartiti:

  • Infanzia: 2.324 posti
  • Primaria: 10.502 posti
  • Secondaria di I grado: 4.187 posti
  • Secondaria di II grado: 6.779 posti

Come da normativa vigente, le dotazioni organiche regionali sono fissate nel limite del 70% dei posti complessivamente istituiti. Ciò si traduce, per l’anno scolastico 2025/2026, in un contingente di 16.654 unità, segnando una contrazione di 108 posti rispetto al 2024/2025.

Durante l’incontro, secondo indiscrezioni, si sarebbe anche discusso dell’attesa prova scritta del concorso ordinario per insegnanti di religione cattolica, il cui svolgimento sarebbe previsto intorno alla metà di luglio. Si auspica che queste informazioni vengano confermate ufficialmente a breve dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

A commentare la situazione è Mariangela Mapelli, segretaria del SAIR (Sindacato Autonomo Insegnanti di Religione), che ha dichiarato:

“Come era prevedibile, anche l’organico degli insegnanti di religione sta subendo quanto accade per gli altri insegnamenti. Il calo demografico, seppur in modo meno evidente su scala nazionale, inizia a farsi sentire, colpendo prima di tutto la scuola primaria. Al momento non ci sono motivi di allarme, ma è necessario avviare un percorso di stabilizzazione del personale IRC: mantenere il 30% dei docenti con contratto a tempo determinato non aiuta certo a risolvere il problema del precariato.”

Il calo delle nascite e la conseguente riduzione della popolazione scolastica continuano dunque ad avere ricadute anche sul personale docente di religione, rafforzando la necessità di una strategia a lungo termine per garantire continuità didattica e tutela occupazionale.

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