SAIR

Concorsi IRC nelle Marche: tra errori procedurali e rispetto mancato per i candidati

L’annullamento delle graduatorie dei concorsi ordinari per l’insegnamento della religione cattolica nelle Marche rappresenta un passaggio che lascia dietro di sé non solo atti amministrativi da rifare, ma soprattutto una profonda ferita nella fiducia dei candidati verso l’istituzione scolastica.

I decreti dell’Ufficio Scolastico Regionale hanno infatti sancito l’annullamento in autotutela delle graduatorie sia per la scuola secondaria sia per l’infanzia e primaria, a seguito di un’irregolarità ritenuta non sanabile nello svolgimento delle prove orali. In particolare, è stato accertato che la commissione non ha proceduto all’estrazione dei quesiti da sottoporre ai candidati, come invece previsto dal bando .

Un errore formale, certo, ma dalle conseguenze sostanziali enormi: tutto da rifare.

Delusione e sconcerto tra i candidati

Dietro la freddezza delle formule giuridiche si nasconde una realtà ben più amara. Centinaia di candidati avevano affrontato mesi di studio, preparazione e sacrifici personali. Avevano investito tempo, risorse economiche, energie emotive.

E oggi si ritrovano improvvisamente riportati al punto di partenza.

Non è solo delusione. È sconcerto. È la sensazione di aver partecipato a una procedura che non ha garantito fino in fondo quelle regole di trasparenza e correttezza che lo stesso Stato richiede ai suoi cittadini.

Per molti, questo annullamento non è soltanto un atto amministrativo necessario, ma il simbolo di un sistema che non è stato in grado di tutelare adeguatamente il loro impegno.

Un errore che pesa sull’amministrazione

È giusto ribadire che l’annullamento in autotutela è uno strumento previsto dall’ordinamento per ristabilire la legalità. Tuttavia, ciò non esime dal porre una domanda cruciale: come è stato possibile arrivare a questo punto?

L’irregolarità riscontrata non riguarda un dettaglio marginale, ma un elemento centrale della procedura concorsuale. Il mancato rispetto delle modalità di estrazione dei quesiti non è un’imprecisione trascurabile, bensì una violazione delle regole che garantiscono equità tra i candidati.

Questo solleva interrogativi seri sulla fase di organizzazione e controllo delle commissioni esaminatrici.

Il commento del SAIR

Sul punto è intervenuta con fermezza la Segretaria nazionale del SAIR, Mariangela Mapelli, che ha dichiarato:

«È indispensabile che l’amministrazione, prima ancora di procedere alle nomine, si assicuri che presidenti e commissari siano pienamente edotti sui contenuti del bando e sulle modalità operative previste. Situazioni come questa evidenziano una preoccupante superficialità e rappresentano una mancanza di rispetto nei confronti dei partecipanti.»

Parole che colgono il cuore del problema: non si tratta solo di correggere un errore, ma di evitare che errori così gravi possano verificarsi.

Superficialità e rispetto: una questione aperta

Quanto accaduto nelle Marche pone una questione più ampia che va oltre il singolo concorso.

Quando una procedura pubblica fallisce per errori evitabili, il danno non è solo amministrativo. È un danno di fiducia. È un segnale di fragilità organizzativa.

E, soprattutto, è una mancanza di rispetto verso chi ha creduto nella correttezza del sistema.

Perché chi partecipa a un concorso pubblico non chiede favori: chiede regole chiare, applicate con rigore e competenza.

Ripartire, ma con responsabilità

Ora si dovrà ripartire: nuove commissioni, nuove prove orali, nuovi tempi. Ma non può essere una semplice ripetizione tecnica.

Serve un cambio di passo. Serve un’assunzione di responsabilità chiara. Serve garantire che ogni fase della procedura sia gestita con la massima attenzione.

Perché il rischio, altrimenti, è che insieme alle graduatorie venga annullata anche la credibilità del sistema.

E quella, a differenza di un concorso, non si ricostruisce con un nuovo decreto.

Precariato docenti di religione: una giustizia a geometria variabile nel distretto di Brescia e nel Tribunale di Bergamo

La recente pronuncia del Tribunale del lavoro di Bergamo del 16.03.2026 n. R.G. 1686/2024 si inserisce in un solco interpretativo ormai consolidato all’interno del distretto della Corte d’Appello di Brescia, ma che appare sempre più isolato rispetto al resto del panorama giurisprudenziale nazionale.

La sentenza, pur riconoscendo l’illegittimità della reiterazione dei contratti a termine oltre i 36 mesi e quindi l’abuso nella gestione del rapporto di lavoro dei docenti di religione, si limita a liquidare il danno nella misura minima di 2,5 mensilità, applicando un criterio fortemente restrittivo .

Questa scelta si fonda su un orientamento che, richiamando precedenti della Corte d’Appello di Brescia, ridimensiona il danno sulla base della “peculiare posizione” degli insegnanti di religione, valorizzando elementi quali il rinnovo automatico dei contratti e alcuni aspetti di equiparazione economica con i docenti di ruolo .

Tuttavia, tale impostazione solleva interrogativi profondi sotto il profilo della tutela effettiva del lavoratore precario.

Una lettura riduttiva del danno da precarietà

Il punto critico della decisione non risiede nel riconoscimento dell’abuso — che viene chiaramente affermato — bensì nella sua minimizzazione sul piano risarcitorio.

La stessa sentenza riconosce che:

  • l’abuso deriva dalla mancata indizione dei concorsi triennali previsti dalla legge;
  • il precariato si protrae anche per periodi molto lunghi;
  • il danno consiste nella perdita di chance di stabilizzazione e nella compressione delle tutele tipiche del lavoro stabile .

Eppure, a fronte di tali premesse, il ristoro economico viene drasticamente ridotto al minimo edittale.

Questa scelta appare in netta controtendenza rispetto ad altri tribunali italiani, i quali, in casi analoghi, riconoscono indennità ben più consistenti, proprio in ragione della durata pluriennale del precariato e della gravità dell’abuso.

Il rischio di una disparità territoriale nella tutela dei diritti

Il risultato è una vera e propria frattura territoriale nella giurisprudenza del lavoro:

  • nel distretto della Corte d’Appello di Brescia si consolida un orientamento restrittivo;
  • nel resto d’Italia si registrano decisioni più favorevoli ai lavoratori, con riconoscimenti risarcitori significativamente più elevati.

Una simile disomogeneità compromette il principio di uguaglianza sostanziale e genera incertezza tra i lavoratori, che si trovano a subire trattamenti radicalmente diversi a seconda del foro competente.

Il nodo irrisolto del lungo precariato

Ancora più rilevante è il fatto che questa impostazione sembra non cogliere la reale portata del fenomeno del lungo precariato dei docenti di religione.

La stessa ricostruzione normativa contenuta nella sentenza evidenzia come:

  • il sistema sia strutturalmente fondato su una quota significativa di lavoro a termine (30%);
  • i concorsi non siano stati banditi con la regolarità prevista;
  • molti docenti abbiano lavorato per anni, se non decenni, in condizioni di precarietà continuativa .

In questo contesto, limitarsi al minimo risarcitorio rischia di svuotare di efficacia la tutela riconosciuta dall’ordinamento europeo, che impone misure realmente dissuasive contro l’abuso dei contratti a termine.

Il commento

“Siamo di fronte a un orientamento che, pur riconoscendo formalmente l’abuso, ne neutralizza gli effetti concreti. Il lungo precariato dei docenti di religione viene trattato come una condizione fisiologica e non come una violazione sistemica dei diritti dei lavoratori. La scelta di liquidare il danno nel minimo delle mensilità rappresenta un segnale preoccupante, soprattutto perché in controtendenza rispetto ad altri tribunali italiani che, invece, valorizzano la gravità dell’abuso e la durata della precarietà. Così si rischia di creare lavoratori di serie A e di serie B a seconda del territorio in cui viene pronunciata la sentenza.”

Giuseppe Favilla
Segretario Generale FENSIR e docente di religione

Tribunale di Agrigento: riconosciuti risarcimento per abuso di contratti a termine e Carta del docente ai precari di religione

Importante pronuncia a tutela dei docenti precari. Il Tribunale di Agrigento – Sezione Lavoro, con la sentenza n. 386 del 10 marzo 2026, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’utilizzo abusivo dei contratti a tempo determinato e per il mancato riconoscimento della Carta del docente a una insegnante di religione cattolica.

La docente, assistita dall’avv. Rossella Galluzzo, aveva prestato servizio per diversi anni scolastici consecutivi con incarichi annuali senza stabilizzazione, rimanendo inoltre esclusa dal bonus annuale di 500 euro destinato alla formazione professionale dei docenti.

Abuso dei contratti a termine oltre i 36 mesi

Il giudice del lavoro ha accertato che l’Amministrazione scolastica aveva fatto ricorso a una reiterazione illegittima di contratti a tempo determinato, utilizzando personale precario per coprire esigenze stabili dell’organico.

Secondo quanto evidenziato nella sentenza, quando il servizio supera 36 mesi di contratti a termine, l’Amministrazione deve dimostrare l’esistenza di ragioni oggettive e temporanee che giustifichino il ricorso al lavoro precario. In mancanza di tali presupposti, si configura un abuso.

Nel caso in esame, la docente era stata impiegata in modo continuativo per diversi anni scolastici, coprendo di fatto posti strutturali della scuola, circostanza che ha portato il Tribunale a riconoscere il diritto al risarcimento del danno.

Il Ministero è stato quindi condannato a pagare un’indennità pari a quattro mensilità dell’ultima retribuzione, oltre agli interessi maturati.

Carta del docente: riconosciuto il diritto ai supplenti

La sentenza affronta anche la questione della Carta elettronica del docente, il bonus annuale di 500 euro destinato alla formazione e all’aggiornamento professionale.

Il Tribunale ha ribadito che la formazione rappresenta un elemento essenziale dell’attività docente e che non può essere riservata esclusivamente agli insegnanti di ruolo. L’esclusione dei docenti precari costituisce infatti una disparità di trattamento contraria al diritto europeo.

Per questo motivo il Ministero è stato condannato ad accreditare 2.500 euro complessivi, relativi a cinque anni scolastici di servizio.

È stata invece dichiarata prescritta la richiesta relativa all’anno scolastico 2019/2020.

La soddisfazione del sindacato

Soddisfazione per la decisione è stata espressa da Mariangela Mapelli, Segretaria Nazionale SAIR.

«Accogliamo con grande soddisfazione questa sentenza – dichiara Mapelli – perché conferma un principio fondamentale: i docenti precari non possono essere trattati come lavoratori di serie B. La scuola si regge anche sul loro lavoro e sui loro sacrifici, e per questo devono avere gli stessi diritti dei colleghi di ruolo, a partire dalla formazione professionale e dal rispetto delle norme contro l’abuso dei contratti a termine».

«Questa decisione – prosegue – rappresenta un segnale importante per tutti gli insegnanti di religione e per l’intero personale precario della scuola. Continueremo a sostenere le azioni legali e sindacali necessarie affinché vengano garantiti diritti, dignità professionale e pari trattamento a tutti i docenti».

Come aderire ai ricorsi

Fensir e SAIR continuano a promuovere iniziative legali a tutela dei docenti precari che non hanno ricevuto la Carta del docente o che hanno subito abuso nella reiterazione dei contratti a termine.

È possibile aderire ai ricorsi compilando il modulo al seguente link:
👉 https://forms.gle/A8RuRSuF22UsLU1c8

Una decisione che rafforza i diritti dei precari

La pronuncia del Tribunale di Agrigento si inserisce in un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato che riconosce:

  • il diritto al risarcimento per l’abuso dei contratti a termine nella scuola;
  • il diritto dei docenti precari alla Carta del docente;
  • il principio di non discriminazione tra personale a tempo determinato e indeterminato.

Una decisione che rafforza ulteriormente la tutela dei lavoratori della scuola e che riporta al centro il tema del contrasto al precariato nel sistema scolastico italiano.

Carta docente ai precari: nuova decisione del Tribunale di Brescia

Una nuova decisione del Tribunale del lavoro di Brescia rafforza il principio di parità di trattamento tra docenti di ruolo e docenti precari in materia di formazione professionale. Con sentenza depositata il 2 marzo 2026, il giudice ha riconosciuto il diritto di una docente supplente a ottenere la cosiddetta Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, del valore di 500 euro annui.

Il beneficio, previsto dalla legge n. 107 del 2015 per sostenere l’aggiornamento professionale degli insegnanti, è stato per anni riconosciuto esclusivamente ai docenti di ruolo. La pronuncia bresciana si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato che considera discriminatoria l’esclusione dei docenti con contratto a tempo determinato.

Il principio affermato dal Tribunale

Nel caso esaminato, la docente aveva svolto servizio con incarichi di supplenza per diversi anni scolastici. Il Tribunale ha accertato che anche i docenti non di ruolo svolgono funzioni comparabili a quelle dei colleghi stabilizzati e che, pertanto, non vi sono ragioni oggettive per negare loro il beneficio destinato alla formazione professionale.

Il giudice ha quindi riconosciuto il diritto alla carta docente per le annualità richieste, ordinando al Ministero dell’Istruzione e del Merito di consentire la generazione dei buoni spesa previsti dalla normativa.

La decisione richiama inoltre i più recenti orientamenti della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia dell’Unione europea, che hanno affermato il principio secondo cui il personale precario non può essere discriminato rispetto al personale di ruolo quando svolge attività equivalenti.

Il ruolo del sindacato Fensir e dell’avvocato

Determinante nella vicenda è stato l’intervento del sindacato Fensir, che ha sostenuto la docente nella tutela dei propri diritti e promosso l’azione giudiziaria per il riconoscimento del beneficio formativo.

Fondamentale anche il lavoro dell’avvocato Mascheretti che ha patrocinato il ricorso, costruendo una difesa solida basata sulla più recente giurisprudenza nazionale ed europea in materia di tutela dei docenti precari. L’azione legale ha consentito di dimostrare l’assenza di motivazioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra personale di ruolo e supplenti.

Avviata la raccolta di adesioni per nuovi ricorsi

Alla luce della sentenza, il sindacato Fensir invita i docenti precari che non hanno ricevuto la carta docente negli anni di servizio a valutare l’adesione al ricorso per ottenere il riconoscimento delle somme spettanti.

Per raccogliere le adesioni e fornire assistenza ai docenti interessati è stato predisposto un modulo di partecipazione online:

👉 Compila il modulo di adesione al ricorso:
https://forms.gle/A8RuRSuF22UsLU1c8

Attraverso il form sarà possibile manifestare il proprio interesse e ricevere tutte le informazioni necessarie per avviare la procedura legale.

La decisione del Tribunale di Brescia rappresenta un’ulteriore conferma del riconoscimento dei diritti dei docenti precari, che svolgono ogni giorno le stesse funzioni dei colleghi di ruolo e devono poter accedere alle stesse opportunità di formazione professionale.

Tribunale di Bergamo: ancora una nuova conferma contro l’abuso dei contratti a termine nella scuola docenti di religione. APERTO IL NUOVO RICORSO

Con una sentenza pubblicata il 4 febbraio 2026, il Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro – è tornato a pronunciarsi sul tema della precarietà nella scuola, ribadendo un principio ormai sempre più chiaro: il ricorso reiterato ai contratti a tempo determinato non può diventare una soluzione strutturale, soprattutto quando l’Amministrazione non rispetta l’obbligo di bandire i concorsi previsti dalla legge.

La decisione rafforza in modo significativo l’azione portata avanti dal sindacato FENSIR, da anni impegnato nella tutela dei diritti del personale scolastico e nella denuncia di un sistema che ha prodotto, nel tempo, una precarietà cronica e ingiustificata.

Il problema dei concorsi mai banditi

Il Tribunale ha individuato il cuore della questione nella mancata indizione dei concorsi triennali previsti dalla normativa. Secondo il giudice, proprio questa omissione ha determinato l’abuso: non è legittimo mantenere lavoratori per anni con contratti a termine quando il fabbisogno è stabile e prevedibile.

I contratti annuali, anche se formalmente consentiti, non possono essere utilizzati all’infinito per coprire carenze strutturali di organico. Quando ciò accade, la reiterazione oltre il limite dei 36 mesi perde ogni giustificazione e viola i principi di tutela del lavoro sanciti a livello nazionale ed europeo.

L’azione legale: decisivo il lavoro dell’avv. Giovanni Battista Mascheretti

Un ruolo determinante è stato svolto dall’avvocato Giovanni Battista Mascheretti, estensore del ricorso, che ha costruito una difesa solida, coerente e perfettamente allineata alla più recente giurisprudenza.

L’impostazione giuridica ha permesso al Tribunale di ricostruire in modo puntuale il quadro normativo speciale che disciplina il reclutamento scolastico, evidenziando come la mancata indizione dei concorsi abbia aggravato nel tempo una condizione di precarietà non più tollerabile. Un lavoro che ha dato piena forza alle rivendicazioni sostenute da FENSIR e che si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato.

I concorsi straordinari non cancellano gli abusi

La sentenza chiarisce inoltre che i concorsi straordinari banditi negli ultimi anni non hanno alcun effetto “sanante” sugli abusi già maturati. Si tratta infatti di procedure selettive, che non garantiscono automaticamente la stabilizzazione e che, quindi, non eliminano il danno subito in precedenza.

Il messaggio è chiaro: intervenire tardivamente non esonera l’Amministrazione dalle responsabilità per il passato.

Risarcimento del danno e tutela dei diritti

Nel pubblico impiego non è prevista la trasformazione automatica del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, ma l’illegittima reiterazione dei contratti dà diritto al risarcimento del danno. Un principio che tutela concretamente i lavoratori e richiama l’Amministrazione al rispetto delle regole.

Per FENSIR, questa sentenza rappresenta un’ulteriore conferma della correttezza della linea sindacale seguita e dell’importanza di affiancare all’azione sindacale una tutela legale competente e strutturata.


Come procedere con il NUOVO RICORSO

Chi intende aderire alle nuove azioni legali promosse da FENSIR può compilare il modulo di adesione al seguente link:

🔗 Modulo di adesione al ricorso
https://forms.gle/A8RuRSuF22UsLU1c8

📧 Email per informazioni generali sui ricorsi
ricorsi@fensir.it


Documenti necessari da preparare

Per avviare correttamente il ricorso è necessario raccogliere e inviare la seguente documentazione:

  1. Documento di riconoscimento e codice fiscale
  2. Stato Matricolare (da richiedere alla segreteria della scuola)
  3. Tutti i contratti a tempo determinato, divisi per anno scolastico
  4. Ultimo cedolino paga relativo a contratto a tempo determinato
  5. Eventuale copia del contratto a tempo indeterminato
  6. Autocertificazione del reddito del nucleo familiare
    • da compilare solo se non si supera la soglia di € 40.978,00
    • in caso contrario, inviare il modulo barrato indicando il superamento della soglia

📥 Scarica e compila l’autocertificazione

https://www.fensir.it/wp-content/uploads/2026/01/autocertificazione-da-luglio-2025.doc


ATTENZIONE – Invio documenti ai legali competenti per regione

I documenti devono essere inviati in base alla regione di servizio (dove si insegna o si lavora come personale ATA):

Lombardia – Veneto – Emilia-Romagna – Friuli Venezia Giulia
Avv. Giovanni Mascheretti – Avv. Veronica Mezzasalma
📧 ricorsi.mascheretti@fensir.it

Piemonte – Liguria – Toscana
Studio Legale Cuzzilla e Gaido
📧 ricorsi.cuzzillagaido@fensir.it

Sicilia – Campania – Abruzzo – Molise
Avv. Rossella Galluzzo
📧 ricorsi.galluzzo@fensir.it

Calabria – Puglia – Sardegna – Marche
Avv. Vincenzo Peluso
📧 ricorsi.peluso@fensir.it

Lazio – Umbria – Basilicata
Avv. Piacente – Avv. De Luca
📧 ricorsi.piacente@fensir.it


⚠️ AVVISO IMPORTANTE – Docenti immessi in ruolo dal 1° settembre 2025

I docenti immessi nei ruoli a decorrere dal 1° settembre 2025 devono presentare impugnativa dei contratti a termine entro e non oltre il 28 febbraio.

È necessario:

Chi non è in possesso di PEC può richiedere l’invio tramite l’Avvocato del Sindacato.


📝 Iscrizione a FENSIR (se non ancora iscritti)

Per iscriversi a FENSIR:

📄 Modulo di iscrizione
https://www.fensir.it/wp-content/uploads/2025/03/MODELLO-DELEGA-SINDACALE-FENSIR-cod.-SMQ.pdf

📘 Guida alla compilazione
https://www.fensir.it/wp-content/uploads/2025/03/GUIDA-ISCRIZIONE-FENSIR.pdf

📧 Inviare il modulo compilato a:

allegando un documento di riconoscimento.


Due riviste, uno spazio comune: tornano EssereScuola e Agorà IRC

Dopo oltre due anni di pausa, tornano due spazi liberi di confronto, riflessione e condivisione

Dopo oltre due anni di pausa, da gennaio 2026 riprendono le pubblicazioni mensili di EssereScuola, la rivista che si propone come contenitore aperto di notizie sindacali, riflessioni culturali e contributi dal mondo della scuola. EssereScuola torna con l’obiettivo di offrire uno spazio di confronto non solo alla comunità educativa in senso stretto, ma all’intera comunità educante e non educativa, coinvolgendo chiunque abbia a cuore i temi dell’istruzione, della formazione, del lavoro e della cittadinanza attiva.

La rivista si rivolge a docenti, personale scolastico, dirigenti, studenti, famiglie, operatori del settore e cittadini interessati, offrendo articoli di approfondimento, contributi di opinione, esperienze didattiche, analisi sindacali e spunti di dibattito. EssereScuola si caratterizza per una scelta chiara e coerente: la gratuità. La rivista è infatti liberamente accessibile a tutti, senza barriere economiche o vincoli di iscrizione, nella convinzione che la conoscenza e il confronto debbano essere beni comuni.

Accanto alla rivista principale, riprenderà anche la pubblicazione di Agorà IRC, supplemento didattico-metodologico dedicato ai docenti di Religione Cattolica. Agorà IRC nasce come spazio di dialogo professionale e culturale, pensato per sostenere la riflessione pedagogica, metodologica e disciplinare, offrendo strumenti, idee e percorsi utili alla pratica quotidiana dell’insegnamento della religione nella scuola italiana.

Una rivista costruita insieme

La ripresa delle pubblicazioni vuole essere anche un segnale di apertura e partecipazione. La redazione invita chiunque lo desideri a contribuire con articoli, riflessioni, suggerimenti, recensioni di testi, segnalazioni di attività e buone pratiche provenienti dalle scuole.
La collaborazione, coerentemente con lo spirito della rivista, è volontaria e gratuita, fondata sulla condivisione delle competenze e sull’impegno civile e professionale di chi sceglie di partecipare al dibattito.

Le proposte possono essere inviate all’indirizzo redazione@esserescuola.it.

Con il ritorno di EssereScuola e Agorà IRC, da gennaio 2026 si riapre uno spazio libero, plurale e accessibile, pensato per dare voce a esperienze, idee e prospettive diverse, nella convinzione che il dialogo sia uno strumento essenziale per comprendere e migliorare la scuola e la società.

Docenti di Religione: il Tribunale di Milano riconosce l’abuso e condanna il Ministero a 16 mensilità di risarcimento

Avv. Mascheretti: “Una grande vittoria per i docenti di religione”

Importante pronunciamento del Tribunale del Lavoro di Milano, che ha riconosciuto l’abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato nei confronti di una docente di religione cattolica, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di un risarcimento pari a ben 16 mensilità, oltre interessi legali e spese di giudizio.

Il giudice ha accertato come il prolungarsi dei contratti annuali, senza l’indizione regolare dei concorsi triennali previsti dalla legge, integri una violazione grave e reiterata, meritevole di una sanzione risarcitoria significativa, quantificata in 16 mensilità dell’ultima retribuzione utile ai fini del TFR.

Grande soddisfazione è stata espressa dall’Avv. Giovanni Battista Mascheretti, che ha patrocinato il ricorso, il quale ha sottolineato con entusiasmo:

“È una grande vittoria. Il Tribunale ha riconosciuto in modo chiaro l’abuso e ha liquidato un risarcimento importante, pari a 16 mensilità, confermando che il precariato protratto nel tempo non può restare senza conseguenze.”

La sentenza si inserisce in un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, che riconosce il diritto dei docenti di religione al risarcimento del danno in caso di utilizzo abusivo dei contratti a termine, anche in presenza di procedure concorsuali tardive e non automatiche.

Il ruolo determinante della FENSIR

Determinante, anche in questo caso, è stata l’attività sindacale della FENSIR, che da tempo porta avanti una battaglia costante a tutela dei docenti di religione cattolica, sostenendo la necessità di contrastare il precariato strutturale e promuovendo azioni legali efficaci.

Attraverso l’assistenza sindacale, il supporto legale e la promozione di ricorsi mirati, la FENSIR ha contribuito in modo concreto al riconoscimento dei diritti dei docenti coinvolti, ottenendo risultati tangibili come quello odierno, che valorizzano il lavoro svolto negli anni.

È possibile aderire ai ricorsi

La FENSIR ricorda che è possibile aderire ai ricorsi per il riconoscimento dell’abuso dei contratti a tempo determinato e per ottenere il risarcimento del danno.

🔗 Tutte le informazioni sono disponibili al link:
https://www.fensir.it/2025/09/19/ricorsi-2025-2026-aderisci/

📧 Per informazioni e contatti:
ricorsi@fensir.it

Un risultato che conferma come la tutela dei diritti dei docenti di religione passi anche attraverso un’azione sindacale seria, continua e determinata.

Formazione e prova docenti neoassunti: il MIM anticipa le novità della circolare 2025/2026 Incontro informativo del 5 dicembre

Si è svolto ieri, 5 dicembre, l’incontro informativo presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito dedicato alla nuova circolare annuale sul percorso di formazione e prova dei docenti neoassunti e di coloro che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. L’appuntamento ha fornito importanti chiarimenti sulle procedure che regoleranno l’anno di prova nel 2024/2025 e nel successivo anno scolastico.

Tra i temi affrontati, particolare attenzione è stata riservata alla posizione dei docenti provenienti dal concorso ordinario PNRR2 che conseguiranno l’abilitazione entro il 31 dicembre 2025. Per questa categoria, l’assunzione a tempo indeterminato decorrerà dalla data stessa di conseguimento dell’abilitazione. Di conseguenza, l’obbligo dei 180 giorni di servizio e dei 120 giorni di attività didattiche sarà calcolato a partire dalla data di decorrenza del contratto, che costituirà l’avvio formale dell’anno di prova previsto per l’a.s. 2025/2026.

L’impianto generale del percorso formativo resta confermato: come previsto dal DM 226/2020, il docente è tenuto a svolgere 50 ore di attività tra momenti sincroni e asincroni progettati per valorizzare la didattica laboratoriale, favorire l’osservazione reciproca e sostenere lo sviluppo professionale attraverso la piattaforma INDIRE. Le attività andranno registrate su “Scuola Futura”, accessibile dall’area riservata.

Nel dettaglio, il percorso comprenderà:

  • 6 ore di incontri in presenza e online, con una novità significativa: le prime 3 ore saranno erogate da INDIRE tramite un evento formativo nazionale;
  • 12 ore di laboratori formativi;
  • 12 ore di peer to peer;
  • 20 ore di formazione online.

La fase valutativa seguirà quanto stabilito dall’art. 13 del DM 226/2022. Le osservazioni in classe, a cura del Dirigente scolastico e del Tutor, e le relative schede compilate costituiranno parte essenziale della documentazione sottoposta al Comitato di valutazione. Il percorso si concluderà con un colloquio, comprensivo del test previsto dal Decreto, volto a verificare le competenze sviluppate dal docente durante l’anno di prova.

Anche quest’anno, dunque, il modello organizzativo della formazione e prova rimane sostanzialmente invariato rispetto agli anni precedenti. È stato inoltre richiesto al Ministero un importante chiarimento sulla possibilità di conteggiare anche i sabati all’interno dei 120 giorni di attività didattiche: una risposta ufficiale verrà fornita prima della pubblicazione definitiva della circolare.

L’uscita del testo definitivo è attesa nei prossimi giorni.

Docenti precari: il Tribunale di Milano riconosce il diritto alla Retribuzione Professionale Docenti. Il FENSIR protagonista della tutela

Il Tribunale di Milano – Sezione Lavoro, con sentenza del 6 novembre 2025 emessa dalla dott.ssa Francesca Saioni, ha accolto il ricorso presentato da un docente precario della scuola statale, riconoscendo il suo diritto a percepire la Retribuzione Professionale Docenti (RPD) per tutto il periodo di servizio svolto tramite supplenze brevi.

La decisione – destinata a produrre effetti significativi per migliaia di supplenti che vivono la medesima condizione – condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di 6.033,59 euro oltre agli interessi legali, oltre che alle spese di lite.

Una conferma: la RPD spetta anche ai supplenti brevi

La Giudice Saioni ha richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale, ribadendo che la RPD è un emolumento fisso e continuativo, parte integrante delle “condizioni di impiego” che non possono essere negate ai lavoratori a tempo determinato, in assenza di “ragioni oggettive” che giustifichino una disparità di trattamento rispetto ai docenti di ruolo o ai supplenti annuali.

Nella sentenza si evidenzia come le mansioni del docente ricorrente fossero identiche a quelle dei colleghi con contratti più lunghi o a tempo indeterminato, rendendo ingiustificabile la mancata corresponsione dell’emolumento. Tale posizione è perfettamente in linea con i principi della Direttiva Europea 1999/70/CE sulla parità di trattamento.

Il ruolo del FENSIR: una tutela sindacale efficace e determinata

Alla base del ricorso vi è stato il supporto del FENSIR, il sindacato che da anni si batte con determinazione contro le discriminazioni subite dal personale precario della scuola.

Il FENSIR, attraverso le sue strutture territoriali e i propri legali, ha:

  • elaborato i conteggi allegati al ricorso;
  • sostenuto il docente durante tutto l’iter;
  • promosso un’azione che si colloca in un più ampio percorso nazionale volto al riconoscimento dei diritti economici e professionali dei supplenti.

Questa sentenza rappresenta dunque una vittoria del sindacato e, più in generale, una conferma dell’importanza della sua iniziativa nel difendere la dignità lavorativa dei docenti temporanei. Il FENSIR si conferma tra i protagonisti più attivi nel far valere i diritti dei lavoratori del comparto scuola, colmando – anche in sede giudiziaria – le lacune di un sistema che troppo spesso penalizza chi garantisce quotidianamente la continuità didattica.

Una decisione che apre la strada ad altri ricorsi

Il Tribunale ha ribadito che negare la RPD ai supplenti brevi configura una discriminazione non solo rispetto ai docenti di ruolo, ma perfino rispetto ai colleghi con altre tipologie di contratti a tempo determinato.

Per questo motivo, la pronuncia milanese si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai stabile e rappresenta un ulteriore passo avanti verso una piena equiparazione retributiva dei precari.

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Culpa in Vigilando e Culpa in Educando: responsabilità a scuola

Intervista all’Avv. Attilio Piacente, penalista del Foro di Tivoli, membro dell’Ufficio Legale Fensir

Quando si parla di responsabilità nella scuola, il confine tra ciò che spetta ai docenti e ciò che compete alle famiglie diventa spesso labile. Per chiarire questi temi — troppo spesso affrontati con superficialità o, peggio, affidati al “sentito dire” — abbiamo intervistato l’Avv. Attilio Piacente, penalista del Foro di Tivoli, che da anni si occupa di responsabilità scolastica, vigilanza sugli alunni e tutela del personale.

Avvocato, partiamo dalle basi: che cosa significa davvero “culpa in vigilando”?

«Letteralmente vuol dire “colpa durante la vigilanza”. È un concetto semplice, ma in ambito scolastico viene spesso travisato.
La culpa in vigilando riguarda tutti quei soggetti — genitori, tutori, docenti, maestri d’arte — che hanno l’obbligo giuridico di sorvegliare qualcuno, in particolare i minori. Se l’obbligo viene violato e accade un danno, nasce una responsabilità sia civile che penale. Ma attenzione: non ogni evento è attribuibile automaticamente al docente. La legge non ragiona per automatismi.»

In che modo la legge disciplina questo dovere di vigilanza?

«Il riferimento è l’articolo 2048 del Codice Civile, che è molto chiaro.
Dice che chi ha un dovere di vigilanza risponde dei danni provocati dal minore salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
Questo significa che il docente deve dimostrare di essere stato presente, attento e nelle condizioni di intervenire.
E se l’episodio è davvero imprevedibile, improvviso, inevitabile — tre parole che la giurisprudenza usa moltissimo — allora il docente non è responsabile.»

Lei insiste molto su un concetto: la presenza fisica. Perché?

«Perché la vigilanza non è un concetto astratto. Non si vigila “a distanza”, né si può vigilare stando sulla soglia mentre gli studenti sono in aula.
La presenza fisica è il primo requisito perché la vigilanza sia effettiva.
Un docente che si trova fuori dall’aula, o che è impegnato altrove, non può sostenere di aver vigilato. E questo vale anche per i genitori: essere a trenta metri di distanza al parco non è vigilanza, è speranza che non accada nulla.»

Uno dei punti più problematici nelle scuole sono i cambi d’ora. Perché proprio lì si concentra la maggior parte degli incidenti?

«Perché è un momento in cui la vigilanza si interrompe.
Il docente entrante ritarda, quello uscente non può lasciare la classe, e in quei cinque minuti succede di tutto.
Le statistiche parlano chiaro: gli incidenti, i danni e le richieste di risarcimento nascono soprattutto in quei momenti. E non è giusto attribuire tutta la responsabilità agli insegnanti.»

Qui entra in gioco anche la FENSIR con i suoi SAF, giusto?

«Assolutamente sì.
La FENSIR — con i suoi SAF, Sindacati Autonomi Federati (SADOC per i docenti, SAIR per l’IRC, SAATA per i collaboratori scolastici) — auspica che gli istituti scolastici regolamentino in modo preciso questi momenti critici.
Non si può lasciare tutto all’improvvisazione.
Servono collaboratori scolastici di piano, procedure chiare per i ritardi, indicazioni operative. I regolamenti d’istituto devono dire esattamente chi fa cosa.
Perché se l’organizzazione non funziona, il primo a essere travolto è sempre il docente. E questo è profondamente ingiusto.»

Veniamo alla “culpa in educando”: spesso dimenticata, ma fondamentale.

«Esatto.
La culpa in educando riguarda i genitori, non la scuola.
È la responsabilità educativa: trasmettere valori, rispetto delle regole, autocontrollo, capacità di convivere con gli altri.
Quando un ragazzo ha comportamenti abitualmente aggressivi, irrispettosi o pericolosi, non è pensabile attribuire tutto all’insegnante.
La scuola vigila, ma non può sostituirsi alla famiglia nel formare un carattere.»

Come si traduce questa distinzione nei viaggi d’istruzione?

«Nei viaggi di più giorni è impossibile pretendere che i docenti facciano vigilanza notturna continua. Sarebbe contrario alla normativa sul lavoro e persino alla ragionevolezza.
E infatti molti istituti — anche grazie agli interventi dei SAF della FENSIR — stanno inserendo nei regolamenti una clausola molto sensata: la vigilanza docente termina al rientro nelle camere, di solito a mezzanotte, e dalle 24 alle 7 la responsabilità torna ai genitori.
In quelle ore può scattare la culpa in educando.
Ed è una distinzione corretta: i docenti non sono sorveglianti 24 ore su 24.»

Dunque non si può sempre scaricare la colpa sui docenti.

«Esatto.
La scuola ha un dovere di vigilanza, ma non può essere il parafulmine di tutto ciò che accade.
I docenti non possono essere ritenuti responsabili di comportamenti che derivano da mancanze educative, da assenze familiari o da un’organizzazione scolastica lacunosa.
Ogni anello della catena deve rispondere per ciò che gli compete:
la scuola per la vigilanza,
la famiglia per l’educazione.
Confondere i due piani è un errore che crea contenziosi inutili e alimenta conflitti che non servono a nessuno.»

In conclusione, Avvocato, cosa serve davvero per evitare conflitti e responsabilità improprie?

«Serve equilibrio.
Serve un’organizzazione scolastica solida, regolamenti chiari, vigilanza distribuita e non improvvisata.
Serve che le famiglie recuperino il proprio ruolo educativo.
E serve riconoscere ai docenti ciò che è loro: un dovere di vigilanza ragionevole, non una responsabilità infinita.»

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