SOSTEGNO

Otto minuti di silenzio per la dignità del lavoro nella scuola

di Silvia Zanetti

Il 3 settembre docenti e ATA hanno protestato simultaneamente a Roma, Milano e Napoli consegnando al Ministero un Manifesto per la dignità del personale scolastico, che denuncia la profonda crisi del sistema scolastico pubblico italiano.

Il 3 settembre 2024 la scuola italiana ha fatto sentire la sua voce con un gesto simbolico di grande impatto: otto minuti di silenzio davanti al Ministero dell’Istruzione a Roma e contemporaneamente nelle piazze di Milano e Napoli. Il flash mob nazionale, promosso da Silvia Zanetti e Roberto Leardi (docenti di Bergamo) insieme a Fabrizio Sau (referente del personale ATA), ha messo al centro una richiesta tanto semplice quanto urgente: dignità per chi lavora nella scuola pubblica.

Un sistema al collasso: dai cedolini agli stipendi

Durante la manifestazione è stato consegnato ufficialmente al Ministero un articolato Manifesto che fotografa senza sconti la situazione del comparto. I problemi denunciati partono dai malfunzionamenti del sistema NOIPA, con frequenti interruzioni del servizio che hanno causato ritardi significativi nell’applicazione delle normative – come i sei mesi di ritardo per il taglio del cuneo fiscale – e difficoltà croniche nell’accesso ai cedolini.

Ma il cuore della protesta riguarda le retribuzioni. I dati OCSE sono impietosi: mentre un docente italiano di scuola superiore con 15 anni di servizio percepisce circa 34.000 euro lordi annui (circa 1.500 euro netti mensili), la media europea si attesta sui 49.000 euro, con punte di oltre 65.000 euro in Germania e 45.000 in Francia. Il divario ammonta a 300-350 euro netti mensili.

Ancora più grave la situazione del personale ATA: collaboratori scolastici fermi a 16.500 euro lordi annui, assistenti amministrativi e tecnici a 19.000 euro per 36 ore settimanali. Cifre che rendono evidente il disinvestimento strutturale nel settore.

L’inflazione che impoverisce

L’analisi del Manifesto evidenzia un aspetto cruciale: l’inflazione cumulativa 2022-2024 ha raggiunto il 12%, mentre gli aumenti salariali proposti si fermano al 6%. Il risultato è una perdita netta del potere d’acquisto del 6% che ha ulteriormente impoverito chi lavora nella scuola.

A questa erosione salariale si aggiunge una progressione di carriera penalizzante: per i docenti il primo scatto di anzianità arriva solo dopo 9 anni di servizio, mentre mancano completamente i buoni pasto nonostante gli impegni prolungati, configurando una disparità rispetto ad altri comparti del pubblico impiego.

Le richieste del movimento

“Non ci accontentiamo più di bonus o indennità temporanee”, dichiarano i promotori. “Vogliamo un contratto dignitoso e stipendi allineati agli standard europei. La scuola non può essere tenuta in vita con le briciole”.

Il Manifesto consegnato al Ministero chiede interventi strutturali precisi: allineamento delle retribuzioni agli standard europei, revisione del sistema degli scatti di anzianità, introduzione dei buoni pasto, pieno riconoscimento dell’anno 2013 ai fini della progressione di carriera e adeguamento dei compensi per gli esami di maturità, fermi dal 2007 a soli 399 euro lordi per i commissari interni.

Il silenzio che grida

Gli otto minuti di silenzio non sono stati rassegnazione, ma strategia comunicativa efficace. Con i cartelli alzati – “Basta briciole”, “Dignità per la scuola”, “Stipendi europei anche per noi” – docenti e ATA hanno trasformato l’assenza di parole in un messaggio potente che ha rappresentato simbolicamente l’assenza di ascolto delle istituzioni.

La delegazione ha sottolineato che, dopo mesi di mobilitazione, “non sarà più possibile ignorare queste richieste. Chi rappresenta le istituzioni deve sapere che la scuola non resterà in silenzio”.

Una battaglia per il futuro del Paese

La protesta del 3 settembre rappresenta solo l’inizio di una mobilitazione che il movimento annuncia determinato a portare avanti finché non arriveranno risposte concrete. La posta in gioco va oltre le singole rivendicazioni economiche.

Come sottolineato nel Manifesto: “La scuola pubblica è presidio di democrazia, crescita civile e giustizia sociale. Se non si investe nella scuola, non si investe nel futuro del Paese”. Una verità che rende la battaglia di docenti e ATA una questione di interesse nazionale, perché senza il riconoscimento del loro lavoro, il futuro dell’istruzione italiana rimane appeso a un filo sempre più sottile.

E-mail: flashmobdocentieata@libero.it
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Il commento della Fensir

«Siamo ridotti al silenzio con attività svolte, giustamente, da colleghi delusi da chi da anni siede ai tavoli contrattuali beneficiando solo di distacchi e permessi, ma concretamente non ottenendo nulla. Gli stessi stipendi dei docenti, annunciando pochi euro di aumento non solo ci sembrano una presa in giro, così come abbiamo denunciato pochi giorni fa, ma c’è il rischio che ciò rappresenti la scusa per imporci nuovi pesi dal punto di vista giuridico» afferma Giuseppe Favilla, segretario generale della Fensir.

«Plaudiamo l’iniziativa di questi coraggiosi docenti auto organizzati e ne sosteniamo, per quello che possiamo, essendo anche noi fuori dalla contrattazione in virtù di contratti fatti e firmati da chi si arroga la rappresentanza» conclude Favilla.

Nuove Ammissioni ai Percorsi Formativi per Docenti con Tre Anni di Servizio (art. 6) – INDIRE – AVVIO IL 22 AGOSTO per art. 7

Con il Decreto n. 43177, il Ministero dell’Istruzione ha disposto un ulteriore scorrimento delle graduatorie per l’ammissione ai Percorsi di specializzazione sul sostegno (TFA), destinati ai docenti che hanno maturato almeno tre anni di servizio su posti di sostegno negli ultimi cinque anni.

La misura rientra nell’attuazione dell’art. 6 del D.L. 31 maggio 2024, n. 71 (convertito dalla legge n. 106/2024) e del D.M. n. 75 del 24 aprile 2025.

Nuove ammissioni ai corsi INDIRE

I candidati ora ammessi ai percorsi formativi INDIRE sono quelli collocati fino alle seguenti posizioni in graduatoria:

  • Scuola primaria: posizione n. 2757
  • Scuola secondaria di I grado: posizione n. 1653
  • Scuola secondaria di II grado: posizione n. 1046

Scadenza e pagamento

I docenti ammessi devono effettuare il pagamento della quota di iscrizione di € 600,00 entro l’11 agosto 2025. Il mancato pagamento comporterà la decadenza dalla graduatoria.

Eventuali ulteriori scorrimenti saranno valutati sulla base dei pagamenti ricevuti e della disponibilità residua di posti.

Pubblicazione e ricorsi

Il provvedimento ha valore di notifica legale ed è disponibile nella sezione “Bandi di concorso” del sito www.indire.it.

È possibile presentare ricorso al TAR Toscana entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Si comunica che le attività formative per coloro che rientrano tra i beneficiari dell’art. 7 avranno inizio venerdì 22 agosto. Nei prossimi giorni verrà pubblicato il
calendario didattico dei vari moduli.
Alcuni giorni prima dell’avvio delle attività formative, riceverete all’indirizzo email che avete indicato in fase
di iscrizione le credenziali di accesso all’ambiente di formazione che sarà raggiungibile all’indirizzo:
https://dm77.indiretfa.it

Reclutamento Docenti di Sostegno: Al Via la “Mini-Call Veloce” 2025

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato un avviso ufficiale riguardante l’apertura delle funzioni telematiche per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura “per chiamata” (cosiddetta mini-call veloce) per il reclutamento a tempo determinato, finalizzato all’immissione in ruolo su posti di sostegno.

Tale procedura è regolata dall’articolo 5, comma 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 (convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74), come modificato e prorogato fino al 31 dicembre 2025 dall’articolo 14, comma 1, lettera c)-bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con legge 29 aprile 2024, n. 56.

Tempistiche

Le domande potranno essere presentate a partire da giovedì 14 agosto 2025 alle ore 10:00 fino a martedì 19 agosto 2025 alle ore 09:00, esclusivamente in modalità telematica tramite il portale INPA.

Chi può partecipare

Possono presentare istanza gli aspiranti individuati ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del Decreto Ministeriale n. 111 del 6 giugno 2024. La domanda potrà essere inoltrata per una o più province della stessa regione, diverse da quella di inserimento nelle GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze).

Modalità di accesso

Per accedere al servizio è necessario autenticarsi con una delle seguenti credenziali:

  • SPID
  • CIE
  • eIDAS
  • Credenziali dell’area riservata del MIM in corso di validità
  • CNS

È inoltre obbligatoria l’abilitazione al servizio “Istanze on line”, disponibile anche all’indirizzo: https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm

La mancata presentazione dell’istanza sarà considerata rinuncia alla partecipazione.

Scelta delle sedi

Successivamente all’assegnazione su base provinciale, gli Uffici Scolastici Regionali coinvolti comunicheranno le date per la selezione delle sedi scolastiche. Gli aspiranti individuati dovranno accettare esplicitamente l’assegnazione entro 5 giorni, come stabilito dall’art. 2, comma 2, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito dalla legge 5 giugno 2025, n. 79. Il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza automatica dall’incarico.

Il ruolo dell’insegnante di sostegno: professionalità, attività e pari dignità nella scuola inclusiva

Ruolo professionale dell’insegnante di sostegno

L’insegnante di sostegno è un docente specializzato, in possesso di competenze pedagogiche, didattiche e relazionali specifiche per l’inclusione scolastica. Il suo ruolo non si esaurisce nell’assistenza all’alunno con disabilità, ma si configura come un mediatore educativo e didattico a supporto dell’intera classe, con l’obiettivo di creare ambienti di apprendimento inclusivi e flessibili.

Egli collabora strettamente con i docenti curricolari, i genitori, gli operatori sanitari e i servizi sociali, all’interno del Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione (GLO), contribuendo alla stesura e all’attuazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI). Inoltre, favorisce lo sviluppo delle autonomie, la partecipazione sociale e l’autodeterminazione dell’alunno, nel rispetto del suo progetto di vita.

Struttura dell’attività professionale

L’attività dell’insegnante di sostegno si articola in diversi ambiti:

– Didattico-educativo: progettazione e realizzazione di attività personalizzate, adattamenti metodologici e strumenti compensativi, in coerenza con il PEI.
– Relazionale: costruzione di un clima empatico e di fiducia con l’alunno, la classe e il team docente.
– Collaborativo: partecipazione alle attività collegiali, promozione del lavoro in rete e confronto costante con le famiglie.
– Valutativo: contributo alla valutazione degli apprendimenti e dei progressi dell’alunno, secondo criteri condivisi e trasparenti.

L’insegnante di sostegno è chiamato a svolgere un lavoro ad alto impatto emotivo e psicofisico, spesso in condizioni complesse e in continua evoluzione. È per questo che molte voci del mondo sindacale e accademico ritengono necessario il riconoscimento di questa figura professionale all’interno delle categorie di lavori usuranti.

Il diritto al riconoscimento come lavoro usurante

L’insegnante di sostegno è quotidianamente impegnato in un’attività che richiede grande resistenza emotiva, gestione di situazioni comportamentali complesse, interazione continua con alunni fragili, famiglie e operatori esterni. A ciò si aggiunge la precarietà di molti incarichi, la mancanza di continuità didattica e l’elevato carico burocratico.

Per queste ragioni, si fa sempre più forte la richiesta di riconoscere il ruolo dell’insegnante di sostegno come lavoro usurante, con la conseguente possibilità di accesso anticipato alla pensione, così come previsto per altre categorie che operano in contesti ad alta intensità psicofisica. Un simile riconoscimento rappresenterebbe non solo un atto di giustizia sociale, ma anche un incentivo per la permanenza e la valorizzazione di questa figura all’interno del sistema scolastico.

La non discriminazione e il rispetto del ruolo

Uno degli aspetti critici che ancora oggi caratterizza l’esperienza di molti insegnanti di sostegno è il rischio di marginalizzazione rispetto al corpo docente curricolare. Non di rado, infatti, vengono percepiti come figure “aggiuntive” o “assistenziali”, anziché come parte integrante del consiglio di classe. Tale visione riduttiva non solo mortifica la professionalità del docente di sostegno, ma ostacola anche la realizzazione di una vera inclusione.

È fondamentale, invece, riconoscere pari dignità professionale e contrattuale agli insegnanti di sostegno, valorizzando il loro contributo alla progettazione educativa e didattica comune. La scuola inclusiva si fonda sulla corresponsabilità e sulla collaborazione tra tutti i docenti, senza gerarchie di valore, ma nella piena condivisione degli obiettivi formativi.

Conclusioni

L’insegnante di sostegno è un pilastro della scuola moderna, non solo per il supporto agli alunni con disabilità, ma per la promozione di una cultura dell’accoglienza e del rispetto delle differenze. Perché tale ruolo possa esprimersi al meglio, è indispensabile un cambiamento culturale profondo, che superi stereotipi e discriminazioni, e che riconosca in pieno la professionalità docente come leva di cambiamento educativo e sociale.

Tra i riconoscimenti attesi, vi è anche quello della fatica invisibile di questo lavoro, che merita tutela, attenzione e garanzie, a partire dal diritto di essere inserito tra le professioni usuranti, al pari di chi ogni giorno affronta sfide educative e umane complesse e delicate.

Alfonso Tortorici, segretario Fensir Agrigento

TFA Sostegno X Ciclo: Requisiti, Novità e Modalità di Accesso

Le università hanno già cominciato la pubblicazione dei bandi per il TFA Sostegno X ciclo. Il Ministero dell’Istruzione è in attesa di definire il contingente di posti disponibili per il triennio, passaggio necessario per avviare le procedure. Tuttavia, l’attenzione attuale verso i percorsi di specializzazione “INDIRE” solleva interrogativi importanti: quando sarà pubblicato il bando per il TFA Sostegno? Quanti saranno i posti disponibili? Quali università saranno coinvolte?

Requisiti di Accesso

Scuola dell’Infanzia:

  • Diploma magistrale (inclusi quelli triennali) conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002;
  • Laurea in Scienze della Formazione Primaria (indirizzo infanzia per il vecchio ordinamento o LM-85 bis per il nuovo);
  • Abilitazione ottenuta tramite concorso ordinario;
  • Titolo estero equivalente e riconosciuto secondo la normativa italiana vigente.

Scuola Primaria:

  • Diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002;
  • Laurea in Scienze della Formazione Primaria;
  • Abilitazione tramite concorso ordinario;
  • Titolo di abilitazione estero riconosciuto in Italia.

Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado:

  • Laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica), coerente con le classi di concorso vigenti;
  • Diploma per ITP (Insegnante Tecnico Pratico);
  • Titolo estero (anche se in attesa di riconoscimento).

Nota Bene: La laurea deve includere tutti i CFU richiesti per l’accesso alle classi di concorso.
È possibile partecipare a più selezioni se il titolo consente l’accesso sia alla secondaria di I che di II grado.
Non è richiesto il possesso dei 24 CFU.
Tutti i candidati sono ammessi con riserva: l’Amministrazione potrà escludere in qualsiasi momento chi non possiede i requisiti o ha presentato dichiarazioni false.


Chi non può partecipare

  • Docenti di Religione Cattolica (come da Decisione 5686/2006 del Consiglio di Stato);
  • Candidati per classi di concorso non più attive o ad esaurimento (nota MIUR del 13 agosto 2020), come:
    • A-29, A-66, A-76, A-86
    • B-01, B-29, B-30, B-31, B-32, B-33

Fasi della Selezione

  • Prova preselettiva (non prevista se gli iscritti non superano il doppio dei posti disponibili);
  • Prova scritta e/o pratica;
  • Prova orale.

Esenzioni dalla preselettiva

Non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva:

  • Chi ha svolto almeno tre annualità di servizio (anche non consecutive) su posto di sostegno nello specifico grado negli ultimi dieci anni scolastici;
  • I soggetti tutelati dall’art. 20, comma 2-bis della legge 104/1992.

Supporto sindacale

Gli iscritti (o coloro che si iscriveranno) al sindacato Fensir – Federazione Nuovi Sindacati Istruzione e Ricerca potranno ricevere supporto per la compilazione e l’invio delle domande, sia online che in presenza, presso le università aderenti.

Contatti: segreteria@sadoc.it – docenti@sadoc.it

POSTI DISPONIBILI PRESSO LE UNIVERSITA’

Corsi di specializzazione sul sostegno: pubblicati l’Avviso INDIRE e l’elenco delle Università convenzionate

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato:

Questi percorsi formativi sono rivolti esclusivamente a:

  • docenti che abbiano prestato almeno tre anni di servizio su posto di sostegno, anche non consecutivi, senza essere in possesso del relativo titolo di specializzazione;
  • docenti con titolo estero di sostegno in attesa di riconoscimento.

Scadenza presentazione domande

Le domande per partecipare ai corsi organizzati da INDIRE devono essere presentate entro le ore 17:00 dell’8 luglio 2025, esclusivamente tramite la piattaforma telematica: https://tfa.indire.it

Le Università potranno attivare autonomamente i corsi: ogni Ateneo definirà la propria scadenza per la presentazione delle domande, secondo il proprio bando.

RIPORTIAMO ALCUNE FAQ DEL MIM DI CHIARIMENTI CIRCA I CORSI RISERVATI AI “TRIENNALISTI”

Cosa accade se la mia domanda di iscrizione ad un percorso non è accolta perché le domande presentate a Indire o all’Università sono più numerose dei posti disponibili?

L’Indire o l’Università devono stilare una graduatoria distinta per grado di istruzione secondo i criteri definiti dal DM 75/2025:

  • priorità ai docenti con un numero di anni di servizio su posto di sostegno superiore a tre nel quinquennio di riferimento
  • prevalenza del docente più giovane a parità di posizione.

Nel caso in cui la domanda non fosse accolta, il docente dovrà verificare la disponibilità di posti residui presso altri Atenei.

Che titolo conseguo se partecipo ai corsi organizzati dall’Indire?

Il titolo rilasciato da INDIRE è titolo di specializzazione non universitario per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, utilizzabile esclusivamente in ambito nazionale all’interno del sistema educativo di istruzione e formazione. Ciò significa che chi consegue questo titolo si può iscrivere nelle graduatorie per le supplenze e partecipare ai concorsi per i posti di sostegno.

Che titolo conseguo se partecipo ai corsi organizzati dall’Università?

Il titolo rilasciato dalle Università, autonomamente o in convenzione con INDIRE, è titolo di specializzazione universitario per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.

Posso iscrivermi ai corsi se completo i tre anni di servizio su posto di sostegno nell’anno scolastico 2024/2025?

No, l’Allegato B del DM 75/2025 stabilisce che i destinatari dei corsi sono i docenti che alla data del 31 agosto 2024, hanno svolto un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, sul medesimo grado di istruzione.

Cosa si intende per anno scolastico ai fini del calcolo del servizio per accedere ai corsi?

Per anno scolastico si intende il servizio prestato per almeno 180 giorni ovvero prestato continuativamente dal 1° febbraio agli scrutini finali oppure il servizio prestato nella scuola dell’infanzia entro il 30 giugno.

Quanto dureranno i corsi? Posso fare delle assenze?

I corsi devono durare almeno quattro mesi e si devono concludere entro il 31 dicembre 2025. È possibile assentarsi per un massimo del 10 per cento sul totale delle attività.

FAQ percorsi per abilitati all’estero

Ho presentato istanza di riconoscimento del titolo estero sul sostegno in data successiva al 31 gennaio 2024. Posso partecipare ai percorsi formativi attivati dall’INDIRE o dalle Università ai sensi dell’art. 7 del D.L. 71/2024?

No. Il decreto interministeriale n. 77 del 24 aprile 2025, attuativo dell’art. 7 del D.L. 71/2024, prevede che possono iscriversi ai percorsi di formazione coloro i quali hanno presentato istanza di riconoscimento del titolo sul sostegno conseguito all’estero per la quale, al 1° giugno 2024, siano decorsi i termini di conclusione del relativo procedimento. Poiché il termine di conclusione del procedimento di riconoscimento, previsto dalla normativa di riferimento, è pari a 4 mesi, ai fini della partecipazione ai percorsi formativi di cui all’art. 7 del D.L. 71/2024 è necessario aver presentato una domanda di riconoscimento in data antecedente al 1° febbraio 2024, non conclusa dall’Amministrazione entro il 1° giugno 2024.

Ho presentato istanza di riconoscimento del titolo estero sul sostegno in data antecedente al 1° febbraio 2024, ma ho ricevuto un provvedimento conclusivo del procedimento prima del 1° giugno 2024. Posso partecipare ai percorsi formativi attivati dall’INDIRE o dalle Università ai sensi dell’art. 7 del D.L. 71/2024?

No. Per poter partecipare ai percorsi formativi di cui all’art. 7 del D.L. 71/2024 è necessario che l’istanza di riconoscimento, alla data del 1° giugno 2024, non sia stata conclusa dall’Amministrazione con un provvedimento espresso.

Ho presentato istanza di riconoscimento del titolo estero sul sostegno in data antecedente al 1° febbraio 2024, ma ho ricevuto un provvedimento conclusivo del procedimento dopo il 1° giugno 2024. Posso partecipare ai percorsi formativi attivati dall’INDIRE o dalle Università ai sensi dell’art. 7 del D.L. 71/2024?

Si. Per poter partecipare ai percorsi, i requisiti previsti dalla normativa devono essere posseduti alla data del 1° giugno 2024. Eventuali provvedimenti conclusivi emessi in data successiva al 1° giugno 2024, non hanno rilievo ai fini della partecipazione ai percorsi.

Ho presentato istanza di riconoscimento del titolo estero sul sostegno in data antecedente al 1° febbraio 2024, conclusa con un provvedimento espresso prima del 1° giugno 2024. Tuttavia, ho impugnato il provvedimento e, alla data del 1° giugno 2024, risultava pendente un contenzioso con l’Amministrazione avente ad oggetto l’annullamento del provvedimento emesso. Posso partecipare ai percorsi formativi attivati dall’INDIRE o dalle Università ai sensi dell’art. 7 del D.L. 71/2024?

No. Per poter partecipare ai percorsi, è necessario avere pendente, alla data del 1° giugno 2024, un contenzioso giurisdizionale per mancata adozione di un provvedimento espresso, vale a dire un giudizio sul silenzio dinanzi al giudice amministrativo. Non è possibile partecipare ai percorsi se, alla data del 1° giugno 2024, risultava pendente un contenzioso avente ad oggetto l’impugnazione di un provvedimento espresso emesso dall’Amministrazione.

Ho presentato istanza di riconoscimento del titolo estero sul sostegno tramite la Piattaforma online “Riconoscimento Professione Docente” e sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale n. 77 del 24 aprile 2025. Ai fini della partecipazione ai percorsi formativi, posso presentare rinuncia all’istanza tramite PEC?

No. L’art. 5, comma 2, del decreto interministeriale prevede espressamente che la rinuncia alle domande formulate all’Amministrazione tramite la Piattaforma “Riconoscimento Professione Docente” deve essere comunicata esclusivamente per il tramite della richiamata Piattaforma, attraverso l’apposita funzione “Rinuncia” della cui attivazione si darà notizia con apposito avviso.

Sono in possesso di tutti i requisiti previsti dal decreto interministeriale n. 77 del 24 aprile 2025 ed ho maturato un anno di esperienza professionale in qualità di docente su posto sostegno sul grado per il quale intendo iscrivermi ai percorsi di formazione di cui all’art. 7 del D.L. 71/2024. Quanti crediti formativi devo conseguire all’esito del percorso?

Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto interministeriale coloro i quali sono in possesso di tutti i requisiti previsti ed hanno maturato, alla data di presentazione della domanda di partecipazione ai percorsi, almeno un anno di esperienza professionale in Italia, in qualità di docente su posto sostegno sullo specifico grado di interesse devono conseguire 36 crediti formativi, intendendosi assolto il tirocinio con il servizio effettivo.

Sono in possesso di tutti i requisiti previsti dal decreto interministeriale n. 77 del 24 aprile 2025 ma non ho maturato un anno di esperienza professionale in qualità di docente su posto sostegno sul grado per il quale intendo iscrivermi ai percorsi di formazione di cui all’art. 7 del D.L. 71/2024. Quanti crediti formativi devo conseguire all’esito del percorso?

Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto interministeriale coloro i quali sono in possesso di tutti i requisiti previsti e non hanno maturato, alla data di presentazione della domanda di partecipazione ai percorsi, almeno un anno di esperienza professionale in Italia, in qualità di docente su posto sostegno sullo specifico grado di interesse devono conseguire 48 crediti formativi, di cui 12 relativi all’attività di tirocinio.

Ho svolto attività di insegnamento in Italia su posto sostegno sullo specifico grado di interesse durante l’anno scolastico in corso (2024/2025). Rientro tra coloro che hanno maturato almeno un anno di esperienza e che devono, dunque, conseguire 36 crediti formativi, intendendosi assolto il tirocinio con il servizio effettivo?

Il tirocinio si intende assolto per coloro che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione ai percorsi formativi, hanno maturato almeno un anno scolastico in Italia quali docenti su posto sostegno sullo specifico grado di interesse. Per anno scolastico si intende il servizio prestato per almeno 180 giorni ovvero prestato continuativamente dal 1° febbraio agli scrutini finali ovvero, per la scuola dell’infanzia, entro il 30 giugno.

Sono in possesso dei requisiti previsti dalla normativa ed ho presentato ad un’Università domanda di iscrizione ai percorsi formativi. Tuttavia, non sono stato ammesso a causa di una eccedenza di iscrizioni. In questo caso, mi è preclusa la possibilità di partecipare ai percorsi?

No. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto interministeriale n. 77 del 24 aprile 2025 l’effettiva partecipazione ai percorsi formativi deve essere garantita a tutti coloro i quali sono in possesso dei requisiti prescritti e presentano domanda di partecipazione. Pertanto, è espressamente previsto che, in caso di eccedenza di iscrizioni presso le Università, queste ultime provvederanno a trasmettere le domande eccedenti all’INDIRE.Categorie

Pubblicato dal MIM l’Avviso sulle modalità di rinuncia alle domande di riconoscimento dei titoli di sostegno conseguiti all’estero

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha pubblicato in data 5 giugno 2025 l’Avviso n. 21907, che disciplina ufficialmente la procedura per la rinuncia alle domande di riconoscimento dei titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all’estero. Tale provvedimento si inserisce nell’ambito delle attività di riordino e regolamentazione delle numerose richieste pervenute negli ultimi anni, soprattutto a seguito del consistente ricorso a percorsi abilitanti in altri Stati europei.

Contesto normativo e finalità

La crescente diffusione di percorsi formativi svolti all’estero da parte di cittadini italiani – in particolare per la specializzazione sul sostegno didattico agli alunni con disabilità – ha generato un notevole carico amministrativo per il MIM, incaricato di valutare l’equivalenza dei titoli ai fini dell’insegnamento nella scuola italiana.

Non tutti gli interessati, però, intendono proseguire con la richiesta. Alcuni, ad esempio, hanno abbandonato il progetto professionale, altri non sono riusciti a produrre la documentazione conforme, altri ancora si sono resi conto della non equipollenza dei percorsi. Per questa ragione, il Ministero ha definito una procedura chiara e uniforme per la rinuncia formale alla propria istanza.

L’obiettivo dell’Avviso è dunque duplice: alleggerire i tempi e i carichi di lavoro per l’amministrazione e consentire ai richiedenti di chiudere formalmente una pratica non più di loro interesse, nel rispetto della normativa vigente.

Cosa prevede l’avviso

L’Avviso n. 21907 specifica nel dettaglio:

  • Chi può rinunciare: tutti i soggetti che, alla data della pubblicazione, abbiano già inoltrato una domanda di riconoscimento del titolo estero di specializzazione sul sostegno.
  • Quando presentare la rinuncia: a partire dal 5 giugno 2025. Le eventuali comunicazioni di rinuncia trasmesse prima di questa data non saranno considerate valide, per cui i soggetti interessati devono ripresentare la domanda secondo le modalità aggiornate.
  • Come presentare la rinuncia: la rinuncia deve avvenire in forma scritta e deve essere inviata all’indirizzo PEC del Ministero indicato nell’avviso. La dichiarazione deve contenere:
    • dati anagrafici del richiedente,
    • riferimenti alla domanda originaria (protocollo, data, titolo estero per cui è stato richiesto il riconoscimento),
    • dichiarazione esplicita di volontà di rinuncia irrevocabile.

Il MIM potrà successivamente notificare l’avvenuta archiviazione della domanda.

Conseguenze della rinuncia

La rinuncia ha effetti definitivi. In particolare:

  • la domanda di riconoscimento non verrà più presa in considerazione;
  • non sarà più possibile utilizzare quel titolo per accedere a concorsi, graduatorie o assunzioni nella scuola italiana;
  • la rinuncia non comporta sanzioni e non preclude la possibilità di presentare, in futuro, nuove istanze relative a titoli differenti (se correttamente conseguiti).

Importanza per il sistema scolastico

Questa misura ha una duplice valenza: da un lato, permette di snellire l’enorme mole di pratiche pendenti presso gli uffici del Ministero; dall’altro, assicura maggiore trasparenza e legalità nel processo di reclutamento degli insegnanti specializzati sul sostegno.

Va ricordato che negli ultimi anni si è assistito a un aumento esponenziale di richieste di riconoscimento per titoli ottenuti in altri paesi UE, spesso con percorsi ritenuti non conformi agli standard italiani. Il MIM ha pertanto intensificato i controlli e ha avviato numerose verifiche in collaborazione con le autorità estere competenti.

Dove trovare l’avviso e ulteriori dettagli

Il testo completo dell’Avviso è disponibile sul sito ufficiale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nella sezione dedicata al riconoscimento dei titoli esteri:

Per ulteriori chiarimenti o invio della dichiarazione, si raccomanda di consultare attentamente l’avviso e utilizzare esclusivamente l’indirizzo PEC istituzionale riportato nella comunicazione ufficiale.

RPD anche ai precari: due sentenze confermano il diritto. La Fensir: “Giustizia per chi lavora, senza distinzioni contrattuali”

Due Tribunali. Due sentenze. Un principio comune: nessuna discriminazione salariale tra docenti a tempo determinato e indeterminato. Le recenti pronunce dei Tribunali di Udine (n. 697/2023) e Latina (n. R.G. 319/2024) hanno riconosciuto il diritto alla Retribuzione Professionale Docenti (RPD) anche al personale precario, sottolineando l’illegittimità di trattamenti economici differenziati a parità di mansioni svolte.

Una svolta giuridica che segna un passo decisivo nella battaglia per l’equità nel mondo scolastico, portata avanti con determinazione dal sindacato Fensir, da anni in prima linea nella difesa dei diritti del personale docente e ATA con contratti a termine.

Due tribunali, stesso principio: il lavoro ha lo stesso valore, sempre

A Udine, il giudice ha condannato il Ministero dell’Istruzione al pagamento di € 7.401,05 a favore di un docente precario, affermando che:

“Anche per i supplenti temporanei si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in ragione delle quali il trattamento accessorio è stato istituito.”

A Latina, pochi mesi dopo, un’altra docente precaria ha ottenuto giustizia. Il Tribunale ha accolto il ricorso patrocinato dall’avv. Giovanni Battista Mascheretti, legale del Fensir, condannando il Ministero al pagamento di € 1.580,55. In questa occasione, il giudice ha sottolineato:

“La contrattazione collettiva non fa alcuna differenza tra docenti con supplenze brevi e saltuarie, docenti incaricati fino al 30 giugno o 31 agosto e docenti di ruolo. […] Non appare possibile desumere l’esclusione della corresponsione della RPD al lavoratore che svolga supplenze per brevi periodi.”

Fensir: “Una battaglia di civiltà. E non ci fermeremo qui”

Per il Segretario Generale del Fensir, Giuseppe Favilla, queste decisioni rappresentano una svolta che dà voce a un’ingiustizia annosa:

“La sentenza mette in risalto la profonda ingiustizia ancora una volta perpetrata nei confronti del personale precario effettuando una differenza di trattamento tra persone che svolgono professionalmente lo stesso identico servizio: siamo pronti ad impugnare in ogni tribunale d’Italia e debellare questa ingiustizia”.

Anche l’avv. Giovanni Battista Mascheretti, legale della Fensir e difensore in entrambe le cause, ha dichiarato:

“Una sentenza importante che sottolinea la necessità di trovare una soluzione legislativa, ma finché tale soluzione non sarà trovata è nostro dovere professionale difendere il personale supplente, docente o ATA, nell’ottenimento di un diritto oggettivo qual è la parità di trattamento salariale”.

Un segnale concreto per migliaia di lavoratori precari

Le due sentenze non hanno valore di precedente vincolante, ma rappresentano un forte segnale giurisprudenziale: un invito alla coerenza e al rispetto dei principi europei sul lavoro, che vietano disparità di trattamento non oggettivamente giustificate.

In un sistema scolastico che si regge sempre più spesso sul contributo dei supplenti brevi, è inaccettabile che il contratto diventi lo strumento per giustificare un trattamento economico differente a fronte di identiche responsabilità, impegno e competenze.

Fensir: tutela, supporto, azione

Il sindacato Fensir conferma il proprio impegno concreto accanto a docenti e personale ATA precari. Attraverso un’articolata rete legale e sindacale, il Fensir sostiene ricorsi individuali e collettivi in tutta Italia per affermare un principio semplice ma rivoluzionario: lo stesso lavoro merita lo stesso riconoscimento.

Chi ha prestato supplenze brevi negli ultimi anni può aver diritto alla RPD. Il Fensir invita tutti i lavoratori interessati a contattare le sedi territoriali per una verifica gratuita della propria posizione.

Ferie non godute ai precari: il Ministero si difende, la FENSIR contrattacca

Favilla (FENSIR): “La solita beffa ai danni dei più deboli. Ora basta!”

Con una circolare ministeriale prot. n. 75233 del 27/03/2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fornito nuove indicazioni agli Uffici Scolastici Regionali in merito alla liquidazione delle ferie non godute da parte del personale docente assunto con contratto a tempo determinato.

Un intervento che arriva dopo numerose sentenze favorevoli ai lavoratori e orientamenti chiari della Corte di Cassazione, che ha stabilito – con ordinanze come la n. 16715/2024 e la n. 14268/2022 – che i docenti precari hanno diritto all’indennità per le ferie maturate e non fruite, a meno che l’amministrazione non dimostri di averli messi nelle condizioni di goderne realmente.

Il contesto normativo: tra Italia ed Europa

Il riferimento normativo principale rimane l’art. 5, comma 8, del DL 95/2012, che ha introdotto un divieto generale alla monetizzazione delle ferie per tutto il pubblico impiego, nell’ottica del contenimento della spesa pubblica. Tuttavia, una deroga inserita nella legge 228/2012 consente – solo al personale scolastico precario – la liquidazione delle ferie limitatamente ai giorni non fruibili per cause oggettive, come la breve durata dei contratti.

La Corte di Cassazione, in linea con il diritto europeo (direttiva 2003/88/CE e Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE), ha però ribadito che non si può presumere la fruizione automatica delle ferie durante la sospensione delle lezioni, se il docente non ha ricevuto una comunicazione chiara e tempestiva che lo invitasse a prenderle, con avvertimento espresso della loro possibile perdita.

La circolare del 27 marzo: responsabilità scaricate sui dirigenti

La risposta del Ministero è stata quella di scaricare la responsabilità gestionale sui dirigenti scolastici, invitandoli a notificare formalmente ai supplenti l’invito a godere delle ferie nei periodi di sospensione delle attività. In caso contrario – si legge nella circolare – non sarà possibile richiedere l’indennità sostitutiva.

Favilla (FENSIR): “Una beffa burocratica”

Il Segretario Generale della FENSIR – Federazione Nuovi Sindacati Istruzione e Ricerca, non ci sta:

Si tratta dell’ennesimo escamotage dell’amministrazione per giustificare una profonda ingiustizia. Tutti sappiamo che le ferie dei supplenti venivano spesso caricate nei periodi di sospensione didattica come Natale e Pasqua, e ciò senza un reale margine di scelta per i lavoratori.”
“È una norma figlia della spending review – aggiunge – che penalizza il personale a tempo determinato non solo sul piano contrattuale, ma anche umano: niente contratto fino al 31 agosto, ferie caricate in modo automatico, e nessuna reale parità di trattamento rispetto ai colleghi di ruolo. È una beffa nella beffa.

Un clima di tensione nelle scuole

A complicare ulteriormente il quadro, stanno emergendo segnalazioni gravi da parte dei lavoratori: in alcune scuole, i dirigenti scolastici pretendono la firma obbligatoria di presa visione delle circolari sulle ferie, e in caso di rifiuto minacciano sanzioni disciplinari. “Un atteggiamento che rischia di trasformarsi in abuso, poiché la presa visione non equivale a un’accettazione del contenuto si è messi a conoscenza di quanto comunicato dall’Amministrazione, ma la mancata presa visione non può trasformarsi in sanzione disciplinare: il personale in servizio conosce benissimo quali sono le proprie funzioni e responsabilità!” Conclude Favilla.

La FENSIR: “Basta ipocrisie. Servono tutele vere per i precari”

Per la FENSIR è tempo di interventi strutturali, non di norme tampone o cavilli burocratici. Il diritto alle ferie è un diritto fondamentale, riconosciuto dalla legislazione nazionale, comunitaria e dalla stessa Cassazione. Continuare a ignorare questa realtà significa accettare una scuola costruita sulla discriminazione e sulla precarietà sistemica. Inoltre se queste non sono godute devono tornare ad essere monetizzate in toto.

“Serve una svolta culturale e normativa – conclude Favilla –. Il precario non è un dipendente di serie B. Deve poter lavorare e vivere con dignità, senza dover ogni anno lottare per il riconoscimento di diritti basilari come le ferie retribuite.”

SCARICA QUI LA CIRCOLARE MINISTERIALE

CONTRATTO TRASFERIMENTI DOCENTI E ATA: firmata l’ipotesi Triennio 2025/26-2026/27-2027/28

Nella giornata del 29 gennaio l’Amministrazione e le sigle dei sindacati rappresentativi hanno firmato l’Ipotesi di Accordo Contrattuale per il triennio 2025/26, 2026/27, 2027/28 riguardo la Mobilità (trasferimenti) docenti e ATA. (Scarica qui il CCNI)

“Dalla prima lettura del Contratto, le Organizzazioni firmatarie hanno fatto un ennesimo buco nell’acqua: permangono di fatto i vincoli anche se con qualche limatura. Si poteva fare di più? Sicuramente sì ma ad oggi il muro di gomma del ministero continua, nonostante il cambio di governo, ad essere sempre lo stesso” Afferma Giuseppe Favilla Segretario Generale della Fensir.

Le domande a partire dalla metà di febbraio.

Il CCNI 2025/28 nel rispetto delle disposizioni legislative, disciplina l’applicazione di:

  1. vincolo triennale legato alla preferenza in relazione alla quale si è soddisfatti nel movimento, vincolo di cui all’art. 58/2, lettera f), del DL n. 73/2021;
  2. vincolo triennale per i docenti neoassunti di cui al combinato disposto dell’art. 13/5 del D.lgs. n. 59/17, sostituito dall’art. 44/1, lettera g), del DL n. 36/2022, e dell’art. 399/3 del D.lgs. n. 297/94, come da ultimo sostituito dall’art. 5/20 del DL n. 44/2023;
  3. vincolo triennale per i docenti assunti da GPS I fascia sostegno di cui all’art. 5/10 del DL n. 44/2023 e all’art. 14/1, lettera c)- bis, del DL n. 19/2024 (che ha prorogato la predetta procedura straordinaria di assunzione da GPS I fascia sostegno, inizialmente prevista per il solo a.s. 23/24 e adesso prorogata sino al 31/12/2025).

A questi si aggiungono il vincolo espresso mediante puntuale precedenza:

Secondo il CCNI 2025-28, il docente, che ottiene il trasferimento volontario o il passaggio di ruolo/cattedra in una delle sedi, ossia scuoleindicate puntualmente (cioè indicando il codice scuola) nella domanda, non potrà presentare istanza di mobilità (trasferimento e/o passaggio) per il triennio successivo. 

Il vincolo si applica in caso di trasferimento o passaggio sia comunale sia provinciale che interprovinciale, cioè in tutte e tre le fasi della mobilità. con il soddisfacimento della richiesta e l’assegnazione in una delle scuole indicate nella domanda, non si potrà presentare nuove istanza per il triennio successivo, indipendentemente se il movimento sia stato ottenuto nell’ambito del comune o della provincia nonché tra province diverse.

vincolo per i neoassunti in ruolo riguarda tutti i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato a decorrere dall’a.s. 2023/24, i quali devono rimanere nella scuola in cui hanno svolto l’anno di prova – nei medesimi tipo di posto e classe di concorso – per non meno di tre annicompreso il predetto anno di prova, cui si aggiunge per i vincitori di concorso non abilitati il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l’abilitazione

QUANDO NON SI APPLICA IL VINCOLO?

  1. in caso si ottenga uno dei movimenti suddetti tramite preferenza sintetica (comune, distretto, provincia. Quest’ultima preferenza si può esprimere solo in caso di movimenti interprovinciali);
  2. ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 del medesimo CCNI e alle condizioni ivi previste, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza medesima;
  3. ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa

DEROGHE AI VINCOLI

LNel CCNI mobilità 2025/28, vengono recepite le deroghe previste dall’art. 34/8 CCNL 19/21, secondo cui ai docenti soggetti ai vincoli sopra illustrati (vincolo per preferenza, vincolo neoassunti in ruolo, vincolo assunti GPS) è garantita comunque la partecipazione alle procedure di mobilità, ossia possono presentare domanda di trasferimento e/o passaggio, a condizione che rientrino in una delle seguenti categorie:

a) genitori di figlio di età inferiore a 16 anni, ossia che compie i 16 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i docenti di cui all’art. 33, commi 3 e 5, della citata legge, non è richiesto il requisito della convivenza con il soggetto da assistere previsto dall’art. 7, comma 1, del CCNI;
c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:

1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).

d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.

e) figli di genitore ultrasessantacinquenne, ossia che compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità.

 docenti vincolati ma rientranti in una delle deroghe sopra riportate, ai fini della fruizione delle medesime:

  • dovranno allegare alla domanda di trasferimento e/o passaggio una dichiarazione (ai sensi del DPR 445/2000) attestante una delle suddette condizioni;
  • nei casi di cui alle lettere b), c) e d) sopra riportate, oltre alla dichiarazione suddetta, dovranno allegare all’istanza la documentazione e/o certificazione comprovante la specifica situazione (come ad esempio certificazioni relative alla condizione di invalidità e/o alla condizione di disabilità), secondo le indicazioni che saranno fornite nell’OM che disciplinerà la mobilità per l’a.s. 2025/26;
  • dovranno indicare nella domanda come prima preferenza il comune o distretto sub-comunale (nel caso di comuni suddivisi in più distretti) del soggetto con cui ricongiungersi o da assistere.

Riguardo all’ultimo punto si precisa che:

  • è possibile indicare il comune di residenza dei figli o degli assistiti, a condizione che gli stessi, alla data di pubblicazione dell’OM che disciplinerà i movimenti per l’a.s. 2025/26, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza va attestata con dichiarazione personale (ai sensi del DPR 445/2000), in cui indicare la citata decorrenza dell’iscrizione anagrafica;
  • in mancanza di posti richiedibili nel comune ove risulti residente il soggetto a cui ricongiungersi o da assistere (per mancanza di posti di richiedibili si intende che, ad esempio, nelle scuole presenti non è prevista la classe di concorso dell’interessato ovvero perché si è docenti della secondaria di secondo grado e nel comune sono presenti solo scuole sino al primo grado) è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello di residenza del soggetto con posti richiedibili oppure una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore ma che abbia una sede/plesso nel comune di residenza della persona cui ricongiungersi o da assistere. In caso di mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento la domanda non potrà essere accolta;
  • nel caso di docenti con disabilità personale (art. 21 o 33 della legge 104/92), ai fini dell’accoglimento della domanda, gli stessi devono indicare come prima preferenza il proprio comune o distretto sub-comunale di residenza.

CHI POTRA’ DUNQUE PRESENTARE DOMANDA DI TRASFERIMENTO a.s. 2025/26?

Considerato che i vicoli succitati sono vigenti dagli anni scorsi, vediamo di seguito chi potrà o meno presentare domanda di trasferimento per l’a.s. 2025/26.

  • se rientranti in una delle suddette deroghe o se fruitori di una delle precedenze dell’art.13 del CCNI, i docenti neoassunti a.s. 2024/25 nonché quelli assunti nell’a.s. 2023/24 anche se, in virtù di una delle deroghe succitate (recepite lo scorso anno tramite l’Accordo MIM-OOSS del 21/02/2024), abbiano ottenuto per l’a.s. 24/25 il trasferimento in una delle scuole indicate puntualmente nella domanda (quindi con codice scuola);
  • se rientranti in una delle suddette deroghe o se fruitori di una delle precedenze dell’art.13 del CCNI, i docenti assunti nell’a.s. 2022/23 e precedenti, che abbiano ottenuto un movimento per l’a.s. 2024/25 (o 2023/24) in una delle scuole indicate puntualmente nella domanda (quindi con codice scuola);
  • senza rientrare in nessuna delle suddette deroghe e senza fruire di precedenza, i docenti assunti nell’a.s. 2022/23, che non abbiano ancora ottenuto alcun movimento (trasferimento o passaggio) ovvero che l’abbiano ottenuto anche per l’a.s. 2024/25 (o 2023/24) in una delle preferenze sintetiche (comune, distretto, provincia) espresse nella domanda;
  • senza rientrare in nessuna delle suddette deroghe e senza fruire di precedenza, i docenti assunti nell’a.s. 2021/22 e precedenti che, pur avendo ottenuto un movimento per l’a.s. 2022/23 in una delle scuole indicate puntualmente nella domanda (quindi con codice scuola) e quindi soggetti al vincolo triennale, lo hanno ormai superato (il vincolo infatti riguarderebbe gli a.s. 22/23, 23/24 e 24/25, pertanto possono presentare domanda nel corso del corrente a.s. per l’a.s. 25/26).

Non possono presentare domanda, se non rientranti in nessuna delle suddette deroghe:

  • i neoassunti a.s. 2024/25;
  • i docenti assunti nell’a.s. 2023/24;
  • i docenti assunti nell’a.s. 2022/23 e precedenti, che abbiano ottenuto un movimento per l’a.s. 2024/25 (o 23/24) in una delle scuole indicate puntualmente nella domanda.

NOVITA’ RIGUARDO IL PASSAGGIO DA UN GRADO ALL’ALTRO

Il CCNI presenterà una importante novità. Per richiedere il passaggio su posto di sostegno da un grado all’altro non sarà necessaria l’abilitazione nel grado richiesto, ma solo il titolo di specializzazione. Dunque indipendentemente dell’abilitazione riguardo la propria disciplina (ad esempio Lettere) si può chiedere di passare dalla scuola primaria posto comune alle secondaria di secondo grado purchè in possesso della specializzazione su sostegno nella secondaria di secondo grado. Naturalmente è conditio sine qua non:

  1. superamento dell’anno di prova nel ruolo di attuale titolarità al momento della presentazione della domanda;
  2. specializzazione su sostegno per il grado richiesto.

Sintesi by OS

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