SAPED

Questa sera, alle ore 21:30, su RaiTre andrà in onda “FarWest”, trasmissione condotta da Salvo Sottile.

Nel corso della puntata interverrà, in un’intervista a cura di Tommaso Mattei, il Segretario Generale FENSIR, Giuseppe Favilla.
Il tema al centro della discussione sarà quello dei diplomifici.

La FENSIR, fin dalle sue origini, si è sempre schierata dalla parte della trasparenza e della correttezza, sottolineando — così come evidenziato anche nell’articolo pubblicato sul nostro sito (“DL 45/2025: lotta ai diplomifici e sfida alla vera parità scolastica”) — come nel mondo delle scuole paritarie convivano realtà sane e di eccellenza accanto ad altre malate e opache.

Non si possono tuttavia colpevolizzare i docenti, molti dei quali — soprattutto nel Sud Italia — hanno iniziato la propria carriera cadendo, spesso per disperazione, nelle trame di chi ha trasformato l’educazione e la formazione in un business.
Per molti insegnanti si è trattato soltanto di una parentesi, talvolta vissuta con vergogna e riservatezza, ma considerata necessaria per poter poi accedere a un posto nella scuola statale.

È necessario rivedere l’intero sistema di controllo delle scuole paritarie, istituendo ispettori dedicati, veri ispettori, che operino a sorpresa e in maniera incisiva.
Serve inoltre coraggio da parte dei Presidenti e dei Commissari esterni nel denunciare le situazioni opache che possono emergere durante le sessioni dell’Esame di Maturità — che da oggi torna a chiamarsi così — momento cruciale per la verifica della credibilità del sistema scolastico italiano.


1° settembre: presa di Servizio e Incompatibilità per il personale docente e ATA

La presa di servizio nella scuola statale rappresenta un passaggio fondamentale e tutt’altro che formale nella vita lavorativa di un docente o di un membro del personale ATA. Questo momento sancisce l’inizio effettivo del rapporto di lavoro con lo Stato, che, per sua natura, richiede un vincolo di esclusività.
Ciò significa che chi assume l’incarico si impegna a garantire la propria piena disponibilità, evitando attività incompatibili o in conflitto con le funzioni e i doveri connessi al ruolo pubblico. Le norme che regolano questa fase sono precise e vincolanti, e la loro conoscenza è essenziale per prevenire sanzioni e decadenze.


Differimento della Presa di Servizio

La presa di servizio può essere posticipata solo in casi specifici:

CondizioneEffetto
Differimento con giustificato motivo (es. malattia documentata)Differimento della decorrenza economica del contratto
Differimento senza giustificato motivoDecadenza dalla nomina

Norme di riferimento: art. 97 DPR 3/1957; art. 560 D.Lgs. 297/1994.


Dichiarazione di Incompatibilità

All’atto della presa di servizio, il dipendente è tenuto a dichiarare l’assenza di altri rapporti di lavoro o situazioni incompatibili.
La mancata o falsa dichiarazione può comportare l’annullamento del contratto da parte del Dirigente scolastico.

Norme di riferimento: art. 53 D.Lgs. 165/2001 (incarichi extra-istituzionali e incompatibilità nel pubblico impiego).


Attività Lavorative e Tipologie di Incompatibilità

Tipo di attivitàTrattamento previsto
Incompatibilità assoluteVietate (es. attività imprenditoriali, doppi incarichi pubblici)
Incompatibilità relativeConsentite solo con autorizzazione del Dirigente scolastico
Attività compatibiliConsentite senza autorizzazione (es. collaborazioni editoriali)

Norme di riferimento: art. 53 D.Lgs. 165/2001; per i docenti, v. anche art. 508 D.Lgs. 297/1994 (profili specifici).


Esercizio della Libera Professione

La possibilità di esercitare una libera professione riguarda sia il personale docente sia il personale ATA, con regole specifiche.

Docenti
L’esercizio della libera professione è consentito se:

  • autorizzato dal Dirigente scolastico;
  • compatibile con l’orario e con tutte le attività funzionali all’insegnamento;
  • coerente con l’insegnamento impartito e privo di conflitti d’interesse;
  • senza lezioni private a studenti del proprio istituto (vietate in ogni caso). Le lezioni private verso esterni sono ammesse, ma vanno comunicate al Dirigente, che può vietarle se necessario.

Personale ATA
Si applicano le norme generali del pubblico impiego: attività e incarichi esterni devono essere temporanei, compatibili con i compiti d’ufficio e autorizzati. Restano vietate le attività che determinano conflitti d’interesse o pregiudizio per il servizio.

Norme di riferimento: art. 508 D.Lgs. 297/1994 (docenti, incluse lezioni private); art. 53 D.Lgs. 165/2001 (regime autorizzatorio e incompatibilità per tutto il personale).


Part-Time e Riduzione delle Incompatibilità

Chi opta per un part-time pari o inferiore al 50% ha margini più ampi per svolgere attività esterne, comprese alcune che sarebbero vietate a tempo pieno, purché non interferiscano con il servizio.
Per i docenti su spezzone orario sotto il 50% valgono le stesse regole del part-time; se in seguito si supera il 50%, torna il regime ordinario delle incompatibilità.

Norme di riferimento: art. 53 D.Lgs. 165/2001 (compatibilità e incarichi in rapporto al tempo di lavoro).


Divieto di Congelamento dell’Anno di Prova

Non è possibile rinviare la presa di servizio per svolgere un’attività lavorativa incompatibile in corso.
L’eccezione prevista dalla Legge 107/2015 era valida solo per l’a.s. 2015/16 e non è più applicabile.

Norme di riferimento: Legge 107/2015 (deroga limitata all’a.s. 2015/16).


Aspettativa per Altro Lavoro

Non è consentito richiedere, contestualmente alla presa di servizio, un’aspettativa per lo svolgimento di un’attività incompatibile.
L’incompatibilità viene valutata al momento della presa di servizio.

Norme di riferimento: art. 53 D.Lgs. 165/2001.


Contratto Senza Assunzione in Servizio: Casi Ammessi

In alcune situazioni specifiche, il contratto può avere decorrenza giuridica ed economica anche senza la presenza fisica del lavoratore:

SituazioneEffetti e modalità
Maternità (interdizione/congedo obbligatorio)Decorrenza giuridica ed economica dalla nomina
Dottorato di ricercaCongedo straordinario senza assegni dalla data di nomina
Assegni di ricerca / borse di studioAspettativa senza assegni fin da subito

Norme di riferimento: circolari MIUR; Legge 398/1989; parere Consiglio di Stato n. 544/2016.


Conclusioni

Le norme su presa di servizio, incompatibilità e libera professione sono pensate per assicurare trasparenza, correttezza e piena disponibilità al servizio pubblico.
Fensir raccomanda a docenti e personale ATA di verificare attentamente la propria situazione professionale prima della presa di servizio e di richiedere per tempo eventuali autorizzazioni per attività esterne, così da evitare sanzioni, annullamenti di contratto o decadenze.

CONTRATTO TRASFERIMENTI DOCENTI E ATA: firmata l’ipotesi Triennio 2025/26-2026/27-2027/28

Nella giornata del 29 gennaio l’Amministrazione e le sigle dei sindacati rappresentativi hanno firmato l’Ipotesi di Accordo Contrattuale per il triennio 2025/26, 2026/27, 2027/28 riguardo la Mobilità (trasferimenti) docenti e ATA. (Scarica qui il CCNI)

“Dalla prima lettura del Contratto, le Organizzazioni firmatarie hanno fatto un ennesimo buco nell’acqua: permangono di fatto i vincoli anche se con qualche limatura. Si poteva fare di più? Sicuramente sì ma ad oggi il muro di gomma del ministero continua, nonostante il cambio di governo, ad essere sempre lo stesso” Afferma Giuseppe Favilla Segretario Generale della Fensir.

Le domande a partire dalla metà di febbraio.

Il CCNI 2025/28 nel rispetto delle disposizioni legislative, disciplina l’applicazione di:

  1. vincolo triennale legato alla preferenza in relazione alla quale si è soddisfatti nel movimento, vincolo di cui all’art. 58/2, lettera f), del DL n. 73/2021;
  2. vincolo triennale per i docenti neoassunti di cui al combinato disposto dell’art. 13/5 del D.lgs. n. 59/17, sostituito dall’art. 44/1, lettera g), del DL n. 36/2022, e dell’art. 399/3 del D.lgs. n. 297/94, come da ultimo sostituito dall’art. 5/20 del DL n. 44/2023;
  3. vincolo triennale per i docenti assunti da GPS I fascia sostegno di cui all’art. 5/10 del DL n. 44/2023 e all’art. 14/1, lettera c)- bis, del DL n. 19/2024 (che ha prorogato la predetta procedura straordinaria di assunzione da GPS I fascia sostegno, inizialmente prevista per il solo a.s. 23/24 e adesso prorogata sino al 31/12/2025).

A questi si aggiungono il vincolo espresso mediante puntuale precedenza:

Secondo il CCNI 2025-28, il docente, che ottiene il trasferimento volontario o il passaggio di ruolo/cattedra in una delle sedi, ossia scuoleindicate puntualmente (cioè indicando il codice scuola) nella domanda, non potrà presentare istanza di mobilità (trasferimento e/o passaggio) per il triennio successivo. 

Il vincolo si applica in caso di trasferimento o passaggio sia comunale sia provinciale che interprovinciale, cioè in tutte e tre le fasi della mobilità. con il soddisfacimento della richiesta e l’assegnazione in una delle scuole indicate nella domanda, non si potrà presentare nuove istanza per il triennio successivo, indipendentemente se il movimento sia stato ottenuto nell’ambito del comune o della provincia nonché tra province diverse.

vincolo per i neoassunti in ruolo riguarda tutti i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato a decorrere dall’a.s. 2023/24, i quali devono rimanere nella scuola in cui hanno svolto l’anno di prova – nei medesimi tipo di posto e classe di concorso – per non meno di tre annicompreso il predetto anno di prova, cui si aggiunge per i vincitori di concorso non abilitati il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l’abilitazione

QUANDO NON SI APPLICA IL VINCOLO?

  1. in caso si ottenga uno dei movimenti suddetti tramite preferenza sintetica (comune, distretto, provincia. Quest’ultima preferenza si può esprimere solo in caso di movimenti interprovinciali);
  2. ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 del medesimo CCNI e alle condizioni ivi previste, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza medesima;
  3. ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa

DEROGHE AI VINCOLI

LNel CCNI mobilità 2025/28, vengono recepite le deroghe previste dall’art. 34/8 CCNL 19/21, secondo cui ai docenti soggetti ai vincoli sopra illustrati (vincolo per preferenza, vincolo neoassunti in ruolo, vincolo assunti GPS) è garantita comunque la partecipazione alle procedure di mobilità, ossia possono presentare domanda di trasferimento e/o passaggio, a condizione che rientrino in una delle seguenti categorie:

a) genitori di figlio di età inferiore a 16 anni, ossia che compie i 16 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i docenti di cui all’art. 33, commi 3 e 5, della citata legge, non è richiesto il requisito della convivenza con il soggetto da assistere previsto dall’art. 7, comma 1, del CCNI;
c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:

1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).

d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.

e) figli di genitore ultrasessantacinquenne, ossia che compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità.

 docenti vincolati ma rientranti in una delle deroghe sopra riportate, ai fini della fruizione delle medesime:

  • dovranno allegare alla domanda di trasferimento e/o passaggio una dichiarazione (ai sensi del DPR 445/2000) attestante una delle suddette condizioni;
  • nei casi di cui alle lettere b), c) e d) sopra riportate, oltre alla dichiarazione suddetta, dovranno allegare all’istanza la documentazione e/o certificazione comprovante la specifica situazione (come ad esempio certificazioni relative alla condizione di invalidità e/o alla condizione di disabilità), secondo le indicazioni che saranno fornite nell’OM che disciplinerà la mobilità per l’a.s. 2025/26;
  • dovranno indicare nella domanda come prima preferenza il comune o distretto sub-comunale (nel caso di comuni suddivisi in più distretti) del soggetto con cui ricongiungersi o da assistere.

Riguardo all’ultimo punto si precisa che:

  • è possibile indicare il comune di residenza dei figli o degli assistiti, a condizione che gli stessi, alla data di pubblicazione dell’OM che disciplinerà i movimenti per l’a.s. 2025/26, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza va attestata con dichiarazione personale (ai sensi del DPR 445/2000), in cui indicare la citata decorrenza dell’iscrizione anagrafica;
  • in mancanza di posti richiedibili nel comune ove risulti residente il soggetto a cui ricongiungersi o da assistere (per mancanza di posti di richiedibili si intende che, ad esempio, nelle scuole presenti non è prevista la classe di concorso dell’interessato ovvero perché si è docenti della secondaria di secondo grado e nel comune sono presenti solo scuole sino al primo grado) è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello di residenza del soggetto con posti richiedibili oppure una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore ma che abbia una sede/plesso nel comune di residenza della persona cui ricongiungersi o da assistere. In caso di mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento la domanda non potrà essere accolta;
  • nel caso di docenti con disabilità personale (art. 21 o 33 della legge 104/92), ai fini dell’accoglimento della domanda, gli stessi devono indicare come prima preferenza il proprio comune o distretto sub-comunale di residenza.

CHI POTRA’ DUNQUE PRESENTARE DOMANDA DI TRASFERIMENTO a.s. 2025/26?

Considerato che i vicoli succitati sono vigenti dagli anni scorsi, vediamo di seguito chi potrà o meno presentare domanda di trasferimento per l’a.s. 2025/26.

  • se rientranti in una delle suddette deroghe o se fruitori di una delle precedenze dell’art.13 del CCNI, i docenti neoassunti a.s. 2024/25 nonché quelli assunti nell’a.s. 2023/24 anche se, in virtù di una delle deroghe succitate (recepite lo scorso anno tramite l’Accordo MIM-OOSS del 21/02/2024), abbiano ottenuto per l’a.s. 24/25 il trasferimento in una delle scuole indicate puntualmente nella domanda (quindi con codice scuola);
  • se rientranti in una delle suddette deroghe o se fruitori di una delle precedenze dell’art.13 del CCNI, i docenti assunti nell’a.s. 2022/23 e precedenti, che abbiano ottenuto un movimento per l’a.s. 2024/25 (o 2023/24) in una delle scuole indicate puntualmente nella domanda (quindi con codice scuola);
  • senza rientrare in nessuna delle suddette deroghe e senza fruire di precedenza, i docenti assunti nell’a.s. 2022/23, che non abbiano ancora ottenuto alcun movimento (trasferimento o passaggio) ovvero che l’abbiano ottenuto anche per l’a.s. 2024/25 (o 2023/24) in una delle preferenze sintetiche (comune, distretto, provincia) espresse nella domanda;
  • senza rientrare in nessuna delle suddette deroghe e senza fruire di precedenza, i docenti assunti nell’a.s. 2021/22 e precedenti che, pur avendo ottenuto un movimento per l’a.s. 2022/23 in una delle scuole indicate puntualmente nella domanda (quindi con codice scuola) e quindi soggetti al vincolo triennale, lo hanno ormai superato (il vincolo infatti riguarderebbe gli a.s. 22/23, 23/24 e 24/25, pertanto possono presentare domanda nel corso del corrente a.s. per l’a.s. 25/26).

Non possono presentare domanda, se non rientranti in nessuna delle suddette deroghe:

  • i neoassunti a.s. 2024/25;
  • i docenti assunti nell’a.s. 2023/24;
  • i docenti assunti nell’a.s. 2022/23 e precedenti, che abbiano ottenuto un movimento per l’a.s. 2024/25 (o 23/24) in una delle scuole indicate puntualmente nella domanda.

NOVITA’ RIGUARDO IL PASSAGGIO DA UN GRADO ALL’ALTRO

Il CCNI presenterà una importante novità. Per richiedere il passaggio su posto di sostegno da un grado all’altro non sarà necessaria l’abilitazione nel grado richiesto, ma solo il titolo di specializzazione. Dunque indipendentemente dell’abilitazione riguardo la propria disciplina (ad esempio Lettere) si può chiedere di passare dalla scuola primaria posto comune alle secondaria di secondo grado purchè in possesso della specializzazione su sostegno nella secondaria di secondo grado. Naturalmente è conditio sine qua non:

  1. superamento dell’anno di prova nel ruolo di attuale titolarità al momento della presentazione della domanda;
  2. specializzazione su sostegno per il grado richiesto.

Sintesi by OS

FeNSIR compie un anno: una sfida consapevole

Tra l’8 e il 9 agosto veniva resa pubblica da parte di un gruppo di docenti la volontà di creare un nuovo sindacato. A dirla tutta dal punto di vista giuridico era già nato ma essendo comunque uomini e donne aperti al dialogo e al confronto, fino al 2 di agosto credevamo che le ostilità passate potevano essere risolte e poter non dare corso al nuovo progetto. Purtroppo non fu più possibile il dialogo e lo stesso orizzonte politico, organizzativo nonché di ideali non era più in linea con quello precedente. Per oltre due mesi siamo rimasti in attesa di trovare una via di dialogo ma nonostante i giorni passassero nulla di fatto è cambiato e allora ci siamo detti: “dobbiamo creare un sindacato che vada alle radici del sindacalismo stesso: un sindacato che sappia dare voce a tutti e a ciascuno. Che sappia mettersi accanto al lavoratore della scuola e dell’università valorizzando il profilo professionale”. Non abbiamo pensato di cambiare sindacato, ma abbiamo pensato fin da subito di fondare un nuovo sindacato, con tutti i rischi e i pericoli che ciò avrebbe comportato. Fare un sindacato non è solo diffusione di servizi che immediatamente abbiamo risolto grazie anche all’esperienza maturata, ma ciò che contava e conta veramente è la disseminazione di ideali forti, di principi deontologici chiari. Fin dal primo momento non abbiamo avuto paura di metterci contro gli elefanti, noi piccoli topini appena usciti dalla tana. Siamo stati derisi, criticati, minimizzati, calunniati, screditati… Siamo stati presi di mira da elefanti la cui vita poteva tranquillamente andare avanti e invece continuano ad osservarci e non lasciano occasione per attaccarci o limitarci nell’azione sindacale. Per fortuna che i colleghi hanno capito la nostra buona azione e volontà e sono consapevoli che solo nel dare fiducia e supporto al nuovo è possibile davvero poter sperare in un futuro lavorativo migliore.

Dopo un anno questa sfida per un futuro lavorativo migliore è ancora più forte. Dopo un anno abbiamo realizzato il 50% di quanto prevede il nostro Statuto con la creazione di 4 sindacati autonomi federati (SAF), servizi fiscali e di patronato, ufficio legale e FeNSIRFormazione per l’aggiornamento e la formazione del personale. Ai nostri iscritti a parte situazioni speciali e comunque concordato, oltre la tessera non è stato chiesto un centesimo. Non abbiamo voluto alcun vincolo scritto per essere fedeli alla Costituzione ma chiediamo serietà e rispetto della parola data.

Sembrerà strano ma siamo riusciti a mettere su in soli 10 mesi quanto altri sindacato storici hanno creato in decenni.

La prossima sfida è raggiungere capillarmente i territori decentralizzando il sindacato con la creazione delle segreterie territoriali, provinciali e regionali FeNSIR espressione unitaria delle singole specificità. FeNSIR la nostra sfida consapevole e auguri a tutti noi iscritti

Giuseppe Favilla

segretario generale

Circolare sulle supplenze.

Con qualche giorno di anticipo rispetto agli anni precedenti  è stata pubblicata ieri la circolare ministeriale che disciplina l’assegnazione dei contratti a tempo determinato del prossimo anno scolastico. Queste le principali indicazioni:

-le priorità di scelta sede restano per i docenti beneficiari degli art. 21, 33 comma 6 e 33 comma 5 e 7 della legge 104/92 solo in relazione agli aspiranti individuati nello stesso turno di nomina;

-confermata la mini call veloce per gli iscritti in gps sostegno 1 fascia per i posti residuati dalla fase ordinaria; non potranno partecipare a questa procedura coloro che, nelle nomine provinciali hanno omesso preferenze e non stati quindi assegnatari di alcun incarico;

-i docenti di ruolo (solo se con anno di prova superato) potranno partecipare alle procedure GPS per l’individuazione su altra cdc/ordine avvalendosi dell’ex art 36 ccnl 2006/09;

-per i docenti vincitori dello straordinario bis ogni UST provvederà alle convocazioni per cdc utilizzando il sistema INR (anche in questo caso si tratta di nomine a td finalizzate al ruolo);

-in attesa del nuovo concorso, le cattedre di ed. motoria alla primaria saranno assegnate ai docenti presenti in GPS nelle cdc A048-A049 ;

L’avvio dell’iter  di assegnazione delle supplenze seguirà la fase di immissione in ruolo del personale individuato con procedura ordinaria e della call veloce per gli idonei GM e iscritti in GAE.

Il Ministero ha pubblicato nella giornata del 19 luglio la circolare con cui si danno indicazioni relativamente il conferimento delle supplenze, sia finalizzate al ruolo per il sostegno, che per gli altri posti e classi di concorso.

AVVISO MINISTERO ISTRUZIONE: DOMANDA PER LE SUPPLENZE DA GAE E GPS

ASSISTENZA SINDACALE DOMANDE

Si comunica che, nel periodo compreso tra il 17 luglio 2023 (h. 9,00) ed il 31 luglio 2023 (h. 14.00), saranno disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze

SUPPORTO E-MAIL E APPUNTAMENTI: docenti@sadoc.it oppure segreteria@sadoc.it

SUPPORTO TEL. 3272858974 – 3292296336 – 3513838351 – 3519598730

L’ASSISTENZA AVVIENE TRAMITE PIATTAFORMA MEET O ZOOM

TESTO DELLA NOTA DEL MINISTERO

Apertura delle funzioni per la presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure di attribuzione dei contratti a tempo determinato ai sensi dell’articolo 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e dell’articolo 12 dell’O.M. 06 maggio 2022, n. 112.

Si comunica che, nel periodo compreso tra il 17 luglio 2023 (h. 9,00) ed il 31 luglio 2023 (h. 14.00), saranno disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze finalizzate:

  1. aisensieperglieffettidiquantoprevistodagliarticoli4e5delDecretoministeriale15giugno 2023, n. 119, all’attribuzione degli incarichi a tempo determinato per la copertura dei posti di sostegno vacanti e disponibili, residuati dopo le ordinarie operazioni di immissione in ruolo, destinati ai docenti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 1, del D.M. sopra citato. Il conferimento dell’incarico a tempo determinato è finalizzato – previo superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova e positiva valutazione relativamente alla lezione simulata di cui all’articolo 6, comma 2, del D.M. n. 119 del 2023 – all’immissione in ruolo con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio a tempo determinato;
  2. all’attribuzione degli incarichi a tempo determinato per lo svolgimento di:
    1. supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre 2023 e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico;
    2. supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre 2023 e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario.

Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Per accedere all’istanza occorrono in alternativa:
• credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);
• CIE (Carta di Identità Elettronica);
• eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services);
• credenziali dell’area riservata del Ministero dell’Istruzione e del Merito in corso di validità;

• CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

La mancata presentazione dell’istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura. La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse. In caso di indicazione di preferenze sintetiche, l’assegnazione delle sedi all’interno del comune o del distretto è effettuata sulla base dell’ordinamento alfanumerico crescente del codice meccanografico delle istituzioni scolastiche.

Elenchi aggiuntivi GPS 2023/24

L’inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS e conseguentemente nelle GI dalle ore 9 del 12 aprile alle ore 14 del 27 aprile in modalità telematica.

Gli insegnanti che non si trovano in prima fascia GPS per la classe di concorso considerata o per il sostegno con titolo ma che entro il 30 giugno 2023 saranno in possesso di abilitazione e/o specializzazione sostegno potranno inserirsi negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS costituite per il biennio 2022/24.

Gli elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS sono valide solo per l’anno scolastico 2023/24

Potranno inserirsi:

  • docenti abilitati con concorso ordinario secondaria non ancora inseriti in prima fascia GPS 
  • laureati in Scienze della formazione primaria
  • diplomati magistrale entro anno scolastico 2001/02
  • abilitati all’estero
  • specializzati sostegno TFA VII ciclo

Hai bisogno di supporto alla compilazione delle domande on-line invia email a docenti@fensir.it oppure docenti@sadoc.it per fissare un appuntamento con un nostro sindacalista.

In arrivo gli arretrati… perché non corrispondono al lordo tabellare?

In arrivo il prossimo 26 dicembre l’accredito degli arretrati tabellari. Mentre ci accingevamo a scrivere con chiarezza la differenza notevole tra il lordo tabellare e il netto che si andrà a percepire, calcolando la situazione standard, il portale Orizzonte Scuola pubblicava un’analisi precisa e puntuale ad opera di Andrea Carlino che riportiamo nel link qui di seguito: https://www.orizzontescuola.it/arretrati-stipendio-docenti-e-ata-importi-al-netto-inferiori-al-previsto-dieci-casi-particolari-da-considerare/.

Le nostre tabelle rielaborate non hanno tenuto conto, anche perché la speranza è sempre tanta, di un elemento importante: ciò che si percepisce prima non si prende dopo, e così è stato. Infatti da aprile 2019 è presente sul cedolino paga l’indennità di vacanza contrattuale, che è aumentata fino a luglio 2022 quando è diventata quasi doppia a causa dell’ulteriore mancato rinnovo contrattuale 2022-24. La somma totale dell’indennità contrattuale va sottratta all’aumento contrattuale e dunque l’importo lordo non sarà più quello dalla somma prevista delle tabelle ma tra i 300/400 euro circa in meno. Cosicché abbiamo importi lordi totali inferiori su cui va a calcolarsi il netto.

Inoltre gli importi tabellare non tengono conto, come anche lo stesso Carlino sostiene, della storia professionale di ciascun docente o personale ATA e DSGA.

Dai proclami ai fatti c’è un abisso: avevamo detto che l’aumento stipendiale non era adeguato, oggi ne siamo più che certi che l’aumento a tre cifre è stata solo una vergognosa propaganda di chi siede in contrattazione in forza dei numeri!

Redazione

LA NUOVA LEGISLATURA HA INIZIO. FeNSIR, VOGLIAMO UNA POLITICA PER LA SCUOLA DURATURA ED EQUA.

Giovedì 13 ottobre ufficialmente si insediava il nuovo parlamento, Camera e Senato, espressione sicuramente della volontà della maggioranza degli elettori, che per circa il 44%, ha dato al centro destra la sua fiducia risultando la coalizione con il maggior numero di voti. Dalle urne si ha avuto una chiara indicazione dunque per il futuro del Paese e che, per la prima volta in assoluto, vede a Capo di Governo una donna: Giorgia Meloni. Fin qui è la cronaca, ma la FeNSIR insieme al Sadoc e al SAIR, sindacati federati, ha riflettuto in modo approfondito sulle politiche scolastiche proposte, sia dell’attuale nuova maggioranza, sia della nuova e attuale opposizione.

“Auspichiamo – afferma Favilla, segretario generale della FeNSIR – che i nuovi parlamentari, ma soprattutto il nuovo Governo, abbia particolare e positiva attenzione alla Scuola e ai suoi lavoratori. Attenzione dal punto di vista contrattuale, destinando velocemente almeno il doppio dei fondi per il nuovo contratto rispetto al contratto che sta per chiudersi, tra l’altro già scaduto. Il nuovo inquilino di viale Trastevere dovrà immediatamente provvedere con un atto di indirizzo all’apertura del nuovo contratto del comparto Istruzione e Ricerca, destinando alla scuola fondi non solo sufficienti, ma che diano dignità al lavoro dei docenti  e del personale ATA. È assurdo pensare che un collaboratore scolastico all’inizio della carriera percepisca, con il taglio del cuneo fiscale poco più di 1100 euro e un docente della scuola primaria 1350 euro. Nel 2011 le parti sociali barattarono per l’assunzione di 67mila docenti e personale ATA, la fascia 3, lasciando un gap di ben 9 anni a stipendio base, siamo convinti che bisogna andare verso ad una nuova definizione delle fasce stipendiali, che accorcino per tutti e indistintamente, la carriera archiviando per sempre ogni forma alternativa e discriminante, camuffandola come valorizzazione del docente, il famoso docente esperto”.

La FeNSIR negli incontri con la politica ha sottolineato più volte la necessità di percorrere per la scuola un sentiero di giustizia ed equità. Di debellare il precariato, prima di tutto. Di trovare un sistema snello di assunzione del nuovo personale, di aumento dell’organico. Ridurre il numero degli alunni per classe, guardando non al dato generale, dove il risultato è frutto di una media statistica sommando le classi delle scuole dei piccoli comuni, con le classi iper affollate delle città. Ma guardare al territorio e ragionare in un’ottica di ottimizzazione mirata e non solo generica: il dato medio di 27 alunni per classe per le scuole secondarie di secondo grado, in presenza anche di BES che hanno necessità di attenzione speciale, non favorisce una didattica davvero inclusiva e attenta alle diversità di apprendimento, medesima situazione nella scuola primaria e secondaria di primo grado.

“Il nuovo Ministero dell’Istruzione – afferma Roberta Granata segretaria SADOC – dovrà avere attenzione non solo  al precariato, una vera e propria piaga, ma alla condizione generale della scuola e del lavoro di ciascun operatore. Deve essere garantito un salario dignitoso; un percorso certo nel reclutamento; una carriera lineare senza discriminazioni o differenziazioni salariali tra gradi di scuola”.

Dello stesso parere è Attilio Piacente segretario SAIR: “ I docenti di religione devono avere finalmente la giusta attenzione che meritano. Deve trovare immediata applicazione l’art. 47 comma 9 della legge 79/2022, almeno per il concorso straordinario. Il nuovo Ministro dell’Istruzione deve emanare immediatamente il decreto che precede il bando. Ma non è sufficiente, bisogna andare verso una politica che valorizzi l’IRC e che si superi definitivamente l’ora del nulla che, in modo particolare nelle regioni del centro nord, dove le percentuali di chi scegli l’uscita dalla scuola è preoccupante: la scuola non può continuare ad avvallare una scelta non  educativa”.

La FeNSIR ha ribadito fin da subito la necessità di rivedere il sistema complessivo dell’Istruzione. Le sue proposte derivano direttamente dalla base. È la base che chiede attenzione, non sono i sindacati a chiedere attenzione. La FeNSIR considera il rapporto diretto con i lavoratori della scuola la linfa vitale e la condizione necessaria per la propria azione sindacale. L’attenzione costante ai docenti di ogni ordine e grado e ai docenti di religione, senza trascurare il middle management, il personale ATA e tutti gli altri lavoratori, è alla base della propria politica. La FeNSIR non solo rivendica salari maggiori ma vuole riportare il contratto nuovamente tra i lavoratori.

“Allo stato attuale, continua Favilla, sappiamo che c’è una confronto all’Aran tra i sindacati rappresentativi e l’Amministrazione per il nuovo contratto del comparto Istruzione e Ricerca. Come è noto i ragionamenti vengono fatti su bozze e su proposte di tabelle, perché il lavoratore, che è il vero e proprio protagonista deve venire a conoscenza del contratto solo 30 giorni prima della firma definitiva? Perché i lavoratori non aderenti alle sigle rappresentative oppure gli stessi territoriali delle sigle rappresentative, devono rimanere all’oscuro di quanto viene detto fino alla fine della contrattazione, ma solamente informati, in modo confusionario, dai loro segretari nazionali e in modo difforme da un giorno all’altro? Chiediamo che la bozza del Contratto Collettivo Nazionale sia pubblico e che tutte le sigle sindacali, a prescindere dalla percentuali,  debbano essere informati e chiamati ad esprimere almeno le loro posizioni, indire assemblee per la discussione, proporre referendum: il contratto non è un affare privato di trattativa, ma deve coinvolgere, e oggi ci sono tutti i mezzi per poterlo fare, tutti i sindacati. Riteniamo la norma che vieta a chi sta al di sotto soglia del 5% di consenso avere informative, di usufruire della possibilità di assemblee durante l’orario di servizio anticostituzionale e contro il lavoratore e il rappresentante che sceglie nella sua libertà costituzionalmente garantita”.

La FeNSIR proporrà all’amministrazione normative a tutela del lavoratore e della sua libertà di scegliersi la rappresentanza e che la stessa abbia accesso alle informative e a poter depositare le proprie considerazioni sui Contratti generali oltre a libero dibattito nei luoghi di lavoro con assemblee in presenza, per profili ecc. Una politica per il cittadino deve garantire la più ampia partecipazione e il contratto ne è una parte di questa democrazia. Consideriamo anacronistico il modo di procedere la trattativa sui contratti di carattere generale con 5 o 6 rappresentanti, che giustamente possono continuare a farlo, ma l’amministrazione deve portare al tavolo anche le istanze provenienti dalle sigle minoritarie che hanno diritto di essere ascoltati ed interpellate.

Le proposte della FeNSIR sono ad ampio raggio come la proposta sindacale e il suo statuto, valorizzare la specificità dei lavoratori e dare voce a ciascuno nelle proprie prerogative, chiedendo che la nuova legislatura e il nuovo governo attuino una politica duratura ma soprattutto equa, rispettando tutto il personale della scuola e i suoi rappresentanti.

Ufficio Stampa

15/10/2022

×