Mobilità scuola 2026/27: domande dal 16 marzo. Cambiano alcune deroghe ai vincoli
Si è svolto il 10 marzo presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con le OO.SS. rappresentative, l’incontro dedicato alla mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2026/2027.
A seguito dei rilievi sull’ipotesi di CCNI sulla mobilità 2025-2028, le organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo hanno proceduto alla sottoscrizione del contratto definitivo introducendo alcune modifiche rilevanti.
Modifiche alle deroghe ai vincoli
Le principali novità riguardano le deroghe al vincolo di permanenza per docenti e personale dell’Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione.
In particolare:
- Riduzione dell’età dei figli per usufruire della deroga: il limite passa da 16 a 14 anni.
- Eliminata la deroga per il ricongiungimento al genitore over 65, che non consente più di superare il vincolo triennale.
Mobilità 2026/27: date di presentazione delle domande (da confermare)
Le domande dovrebbero essere presentate nelle seguenti finestre temporali:
- Docenti: dal 16 marzo al 2 aprile – pubblicazione movimenti 29 maggio 2026
- Personale educativo: dal 16 marzo al 7 aprile – pubblicazione movimenti 4 giugno 2026
- Personale ATA: dal 23 marzo al 9 aprile – pubblicazione movimenti 10 giugno 2026
- Docenti di Religione cattolica: dal 21 marzo al 17 aprile – pubblicazione movimenti 5 giugno 2026
Chi può presentare domanda di mobilità (docenti)
Possono presentare domanda i docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2023/2024 che negli anni 2024/25 e/o 2025/26:
- non hanno presentato domanda di mobilità;
- hanno presentato domanda senza ottenere movimento;
- hanno ottenuto mobilità nella stessa provincia tramite codice sintetico (comune o distretto);
- hanno ottenuto mobilità in altra provincia tramite codice sintetico (comune, distretto o provincia).
Questi docenti possono presentare domanda provinciale e interprovinciale senza necessità di deroghe.
Casi particolari esclusi dal vincolo
Sono esclusi dal vincolo triennale e possono presentare domanda senza deroghe:
- docenti assunti a tempo determinato il 1° settembre 2023 da GPS I fascia sostegno, confermati in ruolo il 1° settembre 2024, con retrodatazione giuridica al 1° settembre 2023;
- docenti assunti da concorso straordinario bis nel 2023/2024 e confermati in ruolo nel 2024/2025.
In questi casi l’anno svolto a tempo determinato viene comunque conteggiato nel triennio di blocco.
Docenti che non possono presentare domanda
Non possono presentare domanda di mobilità per l’anno scolastico 2026/2027 i docenti che nel 2025/2026 risultano:
- assunti a tempo determinato da GPS I fascia sostegno;
- assunti a tempo determinato da concorso straordinario bis;
- assunti a tempo determinato da concorso PNRR in attesa di abilitazione.
Il divieto è assoluto e non sono previste deroghe.
Docenti con vincolo triennale (domanda possibile solo con deroghe)
Non possono presentare domanda di mobilità, salvo deroghe, i docenti:
- assunti a tempo indeterminato dal 1° settembre 2024 (anche con sola decorrenza giuridica);
- assunti dal 1° settembre 2025 con decorrenza economica;
- che hanno ottenuto titolarità su una scuola richiesta puntualmente tramite domanda volontaria negli anni 2024/25 o 2025/26.
Rientra nel vincolo triennale anche il docente assunto da GPS I fascia sostegno nel 2024, confermato in ruolo nel 2025 con retrodatazione giuridica al 1° settembre 2024.
Per questi docenti la domanda è possibile solo in presenza delle deroghe previste.
Deroghe al vincolo triennale
Possono presentare domanda di mobilità i docenti soggetti al vincolo triennale che rientrano in una delle seguenti categorie:
- genitori di figli fino a 14 anni (per adottivi o affidatari: entro 14 anni dall’ingresso in famiglia e comunque non oltre la maggiore età);
- docenti con disabilità o che assistono familiari con disabilità grave (artt. 21 e 33, commi 3, 5 e 6 della legge 104/92);
- docenti che usufruiscono del congedo biennale per assistenza a disabile (art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001);
- coniuge o figlio di mutilato o invalido civile (legge 118/1971).
Altri casi in cui è possibile presentare domanda
La domanda è consentita anche per:
- docenti soprannumerari o in esubero;
- docenti con vincolo per preferenza puntuale di scuola che:
- beneficiano delle precedenze previste dall’art. 13 del CCNI 2025/2028 (se assegnati fuori dal comune o distretto sub-comunale di esercizio della precedenza);
- sono stati trasferiti d’ufficio o con domanda condizionata.
Valutazione del servizio pre-ruolo
Per l’anno scolastico 2026/2027 sono previste modalità diverse di valutazione del servizio pre-ruolo a seconda che si tratti di mobilità a domanda o mobilità d’ufficio.
Mobilità d’ufficio
Nella mobilità d’ufficio – ad esempio nei casi di docenti soprannumerari o trasferiti senza domanda – il servizio pre-ruolo è valutato:
- 5 punti per ogni anno di servizio pre-ruolo
- solo se prestato nello stesso ruolo di titolarità.
Nel precedente anno scolastico 2025/2026 il punteggio era pari a 4 punti per anno.
Mobilità a domanda
Per la mobilità richiesta volontariamente dal docente:
- il servizio pre-ruolo continua ad essere valutato 6 punti per ogni anno
- la valutazione è integrale indipendentemente dal ruolo o dal grado di scuola in cui la supplenza è stata svolta.
Docenti di sostegno e trasferimento su posto comune
Nella scuola secondaria di I e II grado, i docenti titolari su posti di sostegno ADML, ADSL e BDSD, in possesso di abilitazione e che abbiano superato il vincolo quinquennale, possono presentare domanda di trasferimento su posto comune.
Nel modulo disponibile su Istanze Online è presente una nuova sezione denominata “Classe di concorso richiesta”, nella quale il docente deve indicare una sola classe di concorso per cui possiede l’abilitazione. La compilazione è obbligatoria per i docenti titolari sui predetti posti che richiedono il trasferimento su posto comune.
Classi di concorso musicali
I docenti abilitati nelle classi di concorso A-29, A-30 e A-56 possono presentare domanda di passaggio di ruolo o di cattedra verso:
- A-53 Storia della musica
- A-55 Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado
- A-63 Tecnologie musicali
- A-64 Teoria, analisi e composizione
purché in possesso dei titoli previsti dall’allegato E del DM 9 maggio 2017 n. 259.
Punteggio per le scuole di montagna
In attesa dei decreti attuativi previsti dalla legge 12 settembre 2025 n. 131, resta valido quanto stabilito dal CCNI per l’attribuzione del punteggio relativo all’insegnamento nelle scuole primarie di montagna.
Trasferimenti provinciali da sostegno a posto comune
Per l’anno scolastico 2026/2027, i trasferimenti a domanda all’interno della stessa provincia da posto di sostegno a posto comune, per i docenti senza precedenza, saranno effettuati sul 75% dei posti disponibili.
Ripartizione dei posti
Per l’anno scolastico 2026/2027, ai fini della ripartizione dei posti disponibili, il posto dispari sarà destinato alle immissioni in ruolo.
Mobilità personale ATA
Possono presentare domanda di mobilità:
- il personale ATA di ruolo provinciale a tempo indeterminato alla data di presentazione della domanda;
- i collaboratori scolastici assunti con le procedure ex art. 58 del DL 69/2013, immessi in ruolo a tempo pieno o con trasformazione da part-time a full-time (legge 178/2020);
- il personale assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico assunto con le procedure della legge 205/2017, immesso in ruolo a tempo pieno o con trasformazione da part-time a full-time.
Area Funzionari ed Elevata Qualificazione
Il personale neo immesso in ruolo su sede provvisoria, tramite procedura valutativa o concorso, può confermare la sede di servizio per acquisirne la titolarità definitiva.
L’anno già svolto su quella sede è valido ai fini del vincolo triennale di permanenza previsto dall’art. 35, comma 5-bis, del D.Lgs. 165/2001.
Gli Ambiti Territoriali acquisiscono l’eventuale conferma prima dell’avvio delle operazioni di mobilità ATA:
- in caso di conferma, la sede diventa definitiva e non è disponibile per la mobilità;
- in caso di mancata conferma, il personale partecipa alla mobilità territoriale in seconda fase.
In ogni caso, dalla sede definitiva di prima assegnazione il personale dell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione è soggetto al vincolo triennale di permanenza, salvo le deroghe previste dal CCNI.








Come negli anni precedenti, viene riconosciuto in modo esplicito ai docenti di religione di ruolo (scuola primaria/infanzia e secondaria di 1° e 2° grado) – che trovino nella scuola di titolarità una riduzione dell’orario di insegnamento fino ad un quinto – di essere utilizzati nell’ambito della stessa scuola per le ore mancanti qualora non completino l’orario nella scuola medesima. I predetti docenti – se in servizio su più scuole – svolgeranno le ore di utilizzazione di cui sopra nella scuola dove si è verificata la riduzione oraria, ma solo nel caso in cui questa non esaurisca completamente l’orario di servizio svolto nella suddetta scuola; diversamente, tali ore saranno svolte nel primo istituto (art. 2 comma 7 CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, prorogato per gli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025).
