Mobilità

MOBILITA’ ANNUALE: ASSEGNAZIONI PROVVISORIE E UTILIZZI

Si informano gli interessati che in data di ieri 26 giugno è stata sottoscritta l’Intesa sulla mobilità annuale, ovvero utilizzi e assegnazioni provvisorie per il 2024/25.

PER ASSISTENZA A DISTANZA PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE SCRIVERE A

DOCENTI INFANZIA-PRIMARIA-1°e2° Grado scrivere a: docenti@sadoc.it

PERSONALE ATA scrivere a: docenti@sadoc.it

DOCENTI DI RELIGIONE scrivere a: segreteria@nuovosair.it

L’ufficio virtuale nazionale è aperto da lunedì 8 luglio a mercoledì 24 luglio dalle ore 9:00 alle ore 12:00 escluso il sabato e la domenica. Per appuntamenti scrivere all’email di cui sopra.

Le domande potranno essere inoltrate:

  • Docenti infanzia , primaria, secondaria di 1° e 2° grado dall’11 al 24 luglio2024 (online tramite IOL).

Ricordiamo che su Istanze OnLine siaccede mediante le credenziali Spid o CIE.

  • docenti a tempo determinato ex art. 59 o ai sensi dell’art. 5, commi 5 e 6, deldecreto-legge 23 aprile 2023, n.44 dall’11 al 24 luglio 2024 (cartacea da presentare tramite PEC);
  • Personale educativo dall’11 al 24 luglio 2024 (cartacea da presentare tramite PEC)
  • PersonaleATA dall’8 luglio al 19 luglio 2024 (cartacea da presentare tramite PEC)
  • Docenti di religione cattolica dall’11 al 24 luglio 2024 (cartacea da presentare tramite PEC)

L’Intesa regola altresì la copertura dei posti vacanti di Dsga; è abrogato l’ art.14 e si da luogo a nuova procedura.
Potranno partecipare alle operazioni di utilizzo:

– Dsga in esubero;
– Funzionari ex area C privi di incarico;
– Personale inserito nella graduatoria della procedura di progressione che non dovessero aver trovato posto;
– assistenti amministrativi di ruolo con laurea magistrale e 5 anni e in subordine con diploma e 10 anni;
– assistenti amministrativi con II e I posizione economica;
– altri assistenti amministrativi.

SCHEDA SINTETICA DA SEGUIRE PRIMA DELLA COMPILAZIONE

DOCUMENTI DA ALLEGARE

SCARICA QUI LA CARTELLA CON TUTTI GLI ALLEGATI

ALLEGATI Domanda di assegnazione provvisoria– 

SOLAMENTE gli allegati necessari per dichiarare le ESIGENZE di FAMIGLIA.

Tra i familiari ai quali richiedere il ricongiungimento può essere indicato/a anche il/la convivente. E’ necessario che la residenza del familiare risalga ad almeno 3 mesi prima della data di scadenza di presentazione della domanda.

TUTTI GLI ALLEGATI VANNO INSERITI NELLA AREA GESTIONE ALLEGATI SU ISTANZE ON LINE. SI CONSIGLIA DI INSERIRE ANCHE L’EVENTUALE DOCUMENTAZIONE SANITARIA.

AVVERTENZA: La contrattazione decentrata a livello regionale di cui all’art. 3, comma 5 del CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie per il triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, prorogato per gli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 permetterà di intervenire con disposizioni “ad hoc” anche per le specifiche situazioni locali dei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio di Ischia – della regione Campania – interessati dal sisma del 21 agosto 2017, nonché delle province della regione Emilia Romagna e delle Marche (Pesaro, Fano e Urbino) coinvolte dagli eventi alluvionali del mese di maggio 2023.

ASSEGNAZIONI E UTILIZZI DOCENTI DI RELIGIONE

SCARICA QUI LA CARTELLA CON TUTTI GLI ALLEGATI

Gli  insegnanti di religione di ruolo, a domanda e sempre nell’ambito dell’insegnamento della religione, potranno quindi essere:

    1) “utilizzati” in ALTRO ISTITUTO  della propria diocesi,   nello stesso grado scolastico;

    2) “utilizzati”, sempre all’interno della propria diocesi, in un DIVERSO grado scolastico (ad es. dall’infanzia alla primaria, o dalla sec. 1° grado alla sec. 2° grado)

    3) “utilizzati”, sempre all’interno della propria diocesi, in un DIVERSO settore formativo (ad es. dalla primaria alla secondaria).

Inoltre, i docenti interessati potranno richiedere, sempre presentando il modello UR1 o il modello UR2:

   4)   Assegnazione provvisoria territoriale (fuori dalla propria diocesi).

   5)   Assegnazione provvisoria professionale (sempre fuori dalla propria diocesi).

N.B. – mentre i provvedimenti sub 1) e 2) sono definitivi e non hanno bisogno di conferma, quelli sub 3), 4), 5) sono provvisori e vanno eventualmente riconfermati nel successivo anno scolastico o con una domanda di Trasferimento (nel caso del punto 4) o con una domanda di Passaggio di ruolo (nel caso dei punti 3 o 5).

Come negli anni precedenti, viene riconosciuto in modo esplicito ai docenti di religione di ruolo (scuola primaria/infanzia e secondaria di  1° e 2° grado) – che trovino nella scuola di titolarità una riduzione dell’orario di insegnamento fino ad un quinto –  di essere utilizzati nell’ambito della stessa scuola per le ore mancanti  qualora non completino l’orario nella scuola medesima. I predetti docenti – se in servizio su più scuole –  svolgeranno le ore di utilizzazione di cui sopra nella scuola dove si è verificata  la riduzione oraria, ma solo nel caso in cui questa non esaurisca completamente l’orario di servizio  svolto nella suddetta scuola; diversamente, tali ore saranno svolte nel primo istituto (art. 2 comma 7 CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, prorogato per gli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025).

Gli insegnanti di religione incorsi nel provvedimento di cui al comma 3 dell’art. 4 della legge 186/2003, ai quali cioè è stata revocata l’idoneità ecclesiastica, vengono utilizzati secondo quanto stabilito dall’art. 2 comma 3 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, prorogato per gli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 (art. 2 comma 11 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, prorogato per gli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025).

Inoltre:

per le utilizzazioni il punteggio formulato dall’Ufficio scolastico regionale nella graduatoria regionale, articolata per ambiti diocesani, è integrato secondo quanto previsto dalle precisazioni dell’art. 1 comma 7 per gli anni scolastici del CCNI valido per il 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, prorogato per gli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025) cioè: valutazione dell’anno scolastico in corso (con relativo punteggio per la eventuale continuità); residenza dei familiari nel comune di ricongiungimento da almeno tre mesi;  età dei figli riferita al 31 dicembre dall’anno in cui si effettua al domanda; maggiore anzianità anagrafica in caso di parità di precedenze);

le assegnazioni provvisorie (spostamenti fuori diocesi) possono essere richieste per i seguenti motivi: ricongiungimento al coniuge, o ai figli, o ai genitori, o per gravi motivi di salute (art. 7 comma 2 del CCNI per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,prorogato per gli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025).

L’O.M. 31/2024 ha chiarito che nella graduatoria regionale su base diocesana il punteggio per il ricongiungimento al coniuge NON può essere attribuito; nelle utilizzazioni e nelle assegnazioni provvisorie tale punteggio viene invece attribuito, a patto che il coniuge o il familiare (figlio o genitore) risiedano nel comune richiesto da almeno tre mesi. (Nota 1, Allegato 3,  CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie – Tabella per le assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo).

Per le  assegnazioni provvisorie il punteggio per ricongiungimento al coniuge (figli o genitori) è riconosciuto per le scuole comprese nel comune di ricongiungimento (Nota 7 Allegato 3, CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie – Tabella per le assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo).

Per l’a.s. 2024/2025  i docenti di religione che richiedono l’utilizzazione per rientrare nella sede in cui prestavano servizio nell’a.s. 2012/2013,  2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024  fruiscono della precedenza di cui all’art. 8 comma 1, punto II del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie (art. 4 comma 3 CCNI per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, prorogato per gli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025).

docenti di religione di ruolo sono confermati nella stessa sede di servizio; cioè NON occorre una riconferma annuale sulla sede di servizio (Art. 2 comma 11 CCNI per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, prorogato per gli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025).

I docenti di religione di ruolo, qualora siano perdenti ore/posto, rimangono in servizio in altra scuola della stessa diocesi (Nota prot. 6747 del 15 luglio 2010).

I docenti di religione hanno  la possibilità di completamento cattedra nell’istituto di prevalente servizio, utilizzando le disponibilità orarie sopraggiunte, al fine di evitare, per quanto possibile, cattedre a completamento esterno (Art. 2 comma 7 CCNI per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, prorogato per gli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025).

 I docenti di religione di ruolo che hanno ottenuto l’utilizzazione nello stesso grado scolastico non devono ripresentare la domanda di utilizzazione (ai fini della conferma sulla sede ottenuta), mentre coloro che sono stati utilizzati in un settore formativo diverso (ad esempio dalla scuola infanzia/primaria alla secondaria) devono presentare domanda di conferma (domanda di Passaggio di Ruolo) della utilizzazione già ottenuta l’anno precedente (art. 2 comma 11 CCNI per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, prorogato per gli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025).

     La valutazione dei titoli sarà formulata dai competenti Uffici Scolastici Regionali (o dagli Ambiti territoriali): tale valutazione viene effettuata considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande, secondo le tabelle allegate al CCNI concernente la mobilità del personale della scuola, sottoscritto in data 27 gennaio 2022 e valido per il triennio 2022/2025.

Nei casi di dimensionamento della rete scolastica (art. 2 comma 11 CCNI per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, prorogato per gli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025) si applicano le norme stabilite dall’art. 18 del CCNI sulla mobilità del 27 gennaio 2022 valido per il triennio 2022/2025, tenuto conto della graduatoria di cui all’art. 10 commi 3 e 4 dell’O.M. n. 31 del 23 febbraio 2024. Per una migliore descrizione della casistica si vedano le Faq e la Guida dedicate alle Unificazioni e Dimensionamenti

Le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie degli insegnanti di religione cattolica – fatto salvo quanto previsto dall’art. 2 comma 11 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie – sono effettuate d’Intesa tra il Direttore Regionale Generale e l’Ordinario diocesano competente (art. 4 comma 1 CCNI per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, prorogato per gli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025).

Gli uffici scolastici regionali hanno l’obbligo di comunicare alle organizzazioni sindacali, prima dell’avvio delle operazioni di utilizzazione, un quadro complessivo delle disponibilità delle cattedre o posti per l’insegnamento della religione, anche di eventuali disponibilità sopraggiunte (art. 4 comma 2 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,  prorogato per gli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025).

Da sottolineare inoltre che:

  • Il docente di religione interamente utilizzato in altra scuola non a domanda volontaria ma a causa della mancanza di ore sufficienti a costituire la cattedra o il posto, non perde il diritto all’attribuzione del punteggio per la continuità (CCNI 27.01.2022 valido per il triennio 2022/2025 –  art. 27 comma 8).

Le istanze di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale educativo e degli insegnanti di religione cattolica saranno presentate avvalendosi del modello di domanda pubblicato nel sito del MIM nella sezione Mobilità oppure nei link sotto riportati e devono essere presentate tramite PEC all’ufficio scolastico regionale territorialmente competente, salvo diverse disposizioni degli stessi che possono delegare tali compiti agli Ambiti Territoriali Competenti (ex Uffici scolastici Provinciali). 

USR Abruzzodrab@postacert.istruzione.it
USR Basilicatadrba@postacert.istruzione.it
USR Calabriadrcal@postacert.istruzione.it
USR Campaniadrca@postacert.istruzione.it
USR Emilia Romagnadrer@postacert.istruzione.it
USR Friuli V. Giuliadrfr@postacert.istruzione.it
USR Laziodrla@postacert.istruzione.it
USR Liguriadrli@postacert.istruzione.it
USR Lombardiadrlo@postacert.istruzione.it
USR Marchedrma@postacert.istruzione.it
USR Molisedrmo@postacert.istruzione.it
USR Piemontedrpi@postacert.istruzione.it
USR Pugliadrpu@postacert.istruzione.it
USR Sardegnadrsa@postacert.istruzione.it
USR Siciliadrsi@postacert.istruzione.it
USR Toscanadrto@postacert.istruzione.it
USR Umbriadrum@postacert.istruzione.it
USR Venetodrve@postacert.istruzione.it

Coloro che ne sono forniti possono inoltrare la modulistica in formato digitale a mezzo PEC.

I colleghi sprovvisti di PEC possono rivolgersi alla segreteria nazionale SAIR che provvederà, su loro esplicita richiesta, all’invio della modulistica (integrata di una copia in pdf del proprio documento di identità) dalla PEC del Sindacato..

Le domande compilate dovranno essere scansionate (dopo averle firmate) oppure firmate digitalmente. 

Assegnazioni e Utilizzi 204-25

Il Ministero, con l’Ipotesi di Intesa sottoscritta con i sindacati rappresentativi, ha iniziato l’iter che condurrà alla presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria per l’a.s. 2024/25.

Intesa MIM-OOSS

La succitata Ipotesi di Intesa, sottoscritta in data 27 giugno, proroga anche per l’a.s. 2024/25 il CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2019/22, introduce alcune precisazioni e recepisce le deroghe di cui all’art. 34 del CCNL 2019/21.

L’Intesa permette ai docenti vincolati per tre anni nella scuola di assunzione potranno presentare domanda di assegnazione provvisoria: provinciale tutti gli interessati; interprovinciale tutti coloro i quali rientrano in una delle deroghe concordate.

INTESA 2024-25

CHI PUO’ CHIEDERE?

La domanda di assegnazione provvisoria:

– può essere richiesta per uno dei seguenti motivi:

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
  • ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
  • ricongiungimento al genitore.

– può essere presentata per una sola provincia, indicando nella stessa sino a 15 preferenze per la scuola secondaria, 20 per la scuola dell’infanzia e primaria. Le 15/20 preferenze possono essere indifferentemente scuole, distretti e/o comuni. L’unico limite, come detto, è quello numerico;

– può essere presentata anche per una classe di concorso/posto/grado di istruzione diverso da quello di titolarità (se si è in possesso della prevista abilitazione); in tal caso, si tratta di una richiesta aggiuntiva, per cui si deve chiedere la classe di concorso/posto di titolarità ed anche una diversa classe di concorso/posto/grado di istruzione. Nel caso si intenda chiedere assegnazione anche per un diverso grado di istruzione, è necessario aver ottenuto la conferma nel ruolo di titolarità;

 non può essere chiesta per il comune di titolarità, salvo nei casi di comuni con più distretti sub-comunali da parte coloro che si avvalgono di una delle precedenze di cui all’art. 8 del CCNI 2019/22.

CCNI 19/22

Come leggiamo nel CCNI 2019/22:

  • (articolo 1/1): le disposizioni dello stesso si applicano al personale docente a tempo indeterminato;
  • (articolo 7/2):  possono partecipare alle operazioni di assegnazione provvisoria i docenti di ruolo assunti con decorrenza giuridica antecedente all’anno scolastico per cui si effettuano le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria.

Dunque, stando al prorogato CCNI 2019/22, possono presentare domanda di assegnazione provvisoria, in presenza di uno dei sopra riportati motivi, i docenti:

  • assunti in ruolo nel 2023/24. Tali docenti, però, a causa delle disposizioni  di cui all’art. 399/3 del D.lgs. 297/94 e all’art. 13/5 del D.lgs. 59/2017, possono presentare domanda di assegnazione nella sola provincia di titolarità (eccetto chi rientra in una delle deroghe previste dall’art. 34 del CCNL 2019/21 e di cui parleremo di seguito);
  • assunti in ruolo nell’a.s. 2022/23 e precedenti.

Riguardo agli assunti a tempo indeterminato nell’a.s. 2022/23 e precedenti, precisiamo che gli stessi, anche se soggetti ad uno dei vincoli triennali previsti dal CCNI sui trasferimenti e passaggi di ruolo 2022/25, possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria anche interprovinciale. I predetti vincoli, infatti, riguardano la sola mobilità territoriale (trasferimenti) e professionale (passaggi di ruolo/cattedra). Così, ad esempio, un docente che ottenuto un trasferimento/passaggio provinciale o interprovinciale su una delle scuole espresse nella domanda, potrà presentare ugualmente domanda di assegnazione provvisoria o utilizzazione, fermi restando i previsti motivi e requisiti.

Sin qui quanto previsto dal CCNI 2019/22, nonché dalle disposizioni legislative relative ai vincoli per i neoassunti dall’a.s. 2023/24. Il CCNI, tuttavia, come detto sopra, è stato integrato dalle disposizioni di cui all’Ipotesi di Intesa del 27 giugno u.s., che ha ampliato la platea di docenti che potranno presentare domanda di assegnazione provvisoria anche interprovinciale, grazie alle deroghe di cui all’art. 34 del CCNL 2019/21, deroghe volte a garantire il rincongiumento nelle procedure di mobilità ad alcune categorie di docenti.

COSA STABILISCE L’INTESA?

In virtù delle relative disposizioni legislative e di quelle dell’Ipotesi di Intesa, i docenti:

  • assunti in ruolo a.s. 2023/24 (compresi gli assunti in ruolo da straordinario bis a.s. 23/24, i quali hanno svolto l’anno a tempo determinato nel 22/23) possono presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale. Gli stessi possono presentare domanda interprovinciale se rientrano in una delle succitate deroghe;
  • assunti a tempo determinato da concorso straordinario bis e GPS sostegno a.s. 23/24 possono presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale, a condizione di aver superato l’anno di prova. Gli stessi possono presentare domanda interprovinciale se rientrano in una delle succitate deroghe;
  • assunti a tempo determinato da GPS prima fascia sostegno e posto comune, tramite la procedura straordinaria a.s. 21/22, i quali sono ancora a tempo determinato perché avevano rinviato l’anno di prova, possono presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale, a condizione di aver superato l’anno di prova. Gli stessi possono presentare domanda interprovinciale se rientrano in una delle succitate deroghe;
  • assunti a tempo determinato da GPS prima fascia sostegno, tramite la procedura straordinaria a.s. 22/23, i quali sono ancora a tempo determinato perché avevano rinviato l’anno di prova, possono presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale, a condizione di aver superato l’anno di prova. Gli stessi possono presentare domanda interprovinciale se rientrano in una delle succitate deroghe.

IN SINTESI

Alla luce di quanto detto, in presenza di uno dei sopra elencati motivi, per l’a.s. 2024/25 possono presentare domanda di assegnazione provvisoria:

  • i docenti assunti in ruolo nell’a.s. 2022/23 e precedenti (possono presentare domanda provinciale o interprovinciale);
  • i docenti assunti in ruolo nell’a.s. 2023/24, compresi quelli immessi in ruolo sempre nel 23/24 da straordinario bis (possono presentare domanda provinciale; interprovinciale se rientranti in una delle deroghe di cui al CCNL 19/21);
  • i docenti assunti a tempo determinato da concorso straordinario bis e GPS sostegno a.s. 23/24, nonché assunti a tempo determinato da GPS posto comune e sostegno nel 21/22 e assunti da GPS sostegno 2022/23, a condizione di aver superato l’anno di prova (possono presentare domanda provinciale; interprovinciale se rientranti in una delle deroghe di cui al CCNL 19/21).

Ribadiamo che, se non è presente nessuno dei motivi indicati nell’art. 7 del CCNI (ricongiungimento ai figli, al coniuge…), pur rientrando tra le categorie di docenti sopra elencate, non è possibile comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria.

Sintesi Orizzonte Scuola

Mobilità docenti 2024-25

L’elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio è pubblicato sul sito dell’Ufficio territoriale di destinazione, con l’indicazione, a fianco di ogni nominativo, della scuola di destinazione, della tipologia di posto richiesto, del punteggio complessivo, delle eventuali precedenze,

Al personale che ha ottenuto il trasferimento o il passaggio è data comunicazione del provvedimento presso l’Ufficio territoriale cui è stata presentata la domanda e per posta elettronica all’indirizzo inserito nel portale Istanze on line.

TRASFERIMENTI SCUOLA 2024: ecco le date

Salvo rettifica da parte delle Ordinanze Ministeriali che saranno pubblicate a breve sulla mobilità riportiamo le date per espletare il proprio diritto al trasferimento.

Personale docente: dal 26 febbraio 2024 al 16 marzo 2024
Docenti di religione cattolica di ruolo: dal 21 marzo 2024 al 17 aprile 2024 (modalità cartacea)
Personale educativo: dal 28 febbraio 2024 al 19 marzo 2024
Personale ATA: dall’8 marzo 2024 al 25 marzo 2024

PER PRENOTARE UN APPUNTAMENTO PER SUPPORTO ALLA COMPILAZIONE SCRIVERE A: docenti@sadoc.it oppure segreteria@sadoc.it, segreteria@saata.fensir.it, segreteria@fensir.it

RIMANIAMO IN ATTESA DELLE ORDINANZE E DELLA MODULISTICA.

MODULISTICA 2023/24 (da aggiornare)

TABELLE DI VICINORIETA’

leggi anche Mobilità personale scuola: firmate le modifiche

MOBILITA’: il muro di gomma del Ministero dell’Istruzione e del Merito

I sindacati rappresentativi riferiscono di una trattativa difficile conclusa con un mancato accordo. Permangono i vincoli con una lieve apertura alla possibilità di non applicare lo stesso agli assunti del 2022/23, voluta dal DL 36/2022 convertito nella legge 79/2022.

“Non è una novità l’ostilità da parte del Ministero riguardo le indicazione delle rappresentanze sindacali, sia rappresentative che non” afferma il Segretario Generale della FeNSIR Giuseppe Favilla.

Nelle scorse settimane in diversi colloqui pubblici e privati il sindacato attraverso la segreteria del Sadoc ha cercato di stimolare il dibattito e al contempo invitare gli esponenti della maggioranza a mettere al centro dell’attenzione la questione mobilità e vincoli, purtroppo l’Amministrazione chiamata a dare attuazione alla legge, ha portato a un nulla di fatto. “Sembra di stare di fronte ad un muro di gomma: rimbalzo continuo e costante riguardo il semplice diritto in nome di una legge che rende ingiustizia a migliaia di docenti”, conclude Favilla.

“È importante per tutti noi del Fensir SADOC stare accanto a tantissimi colleghi che sono vincolati territorialmente anche a migliaia di kilometri dagli affetti, con tutto ciò che comporta anche dal punto di vista economico. Il diritto al lavoro non può essere oggetto di scambio con la vicinanza alla propria famiglia e affetti in generali” afferma Giada Zichittella neo Segretaria Nazionale del SADOC.

La Fensir accoglie positivamente la scelta dei sindacati rappresentativi di non firmare l’accordo e non condivide affatto l’atto unilaterale da parte del Ministero di dare seguito, mediante l’Ordinanza Ministeriale, alla mobilità così come presente nel Contratto Collettivo Nazionale Integrativo senza recepire quell’attenzione necessaria verso una categoria sempre più depauperata dei suoi diritti.

Mobilità 2023-24

Le date delle domande che dovrebbero essere confermato: 6-21 marzo per i docenti, 21 marzo-17 aprile per i docenti di religione; 9-29 marzo per gli educatori; 17 marzo-3 aprile per gli Ata

In attesa dell’Ordinanza Ministeriale sulla mobilità, La Fensir, offre ai propri associati e a coloro che intendono associarsi il servizio di compilazione degli allegati necessari per la successiva compilazione delle istanze (domande di trasferimento – passaggio di ruolo/cattedra).

Si invitano gli interessati ad inoltrare con tempestività, all’indirizzo mail mobilita@fensir.it tutta la documentazione necessaria alla predisposizione degli allegati alla domanda stessa scaricando e compilando i file editabili in calce alla presente comunicazione. Resa nota la finestra temporale (le date delle domande che dovrebbero essere confermato: 6-21 marzo per i docenti, 21 marzo-17 aprile per i docenti di religione; 9-29 marzo per gli educatori; 17 marzo-3 aprile per gli Ata) per l’inoltro delle Istanze tramite Polis Istanze online, saranno messi a disposizione appuntamenti in presenza (presso la sede di Bergamo) e a distanza per tutte le altre sedi inviando a mobilità@fensir.it la propria disponibilità ad essere contattati per la compilazione della domanda. I sindacalisti nella loro possibilità cercheranno di rispettare la tempestica indicata. Si ricorda che l’accesso a POLIS -Istanze On line, è consentito tramite SPID, si consiglia di controllare la validità dello Spid e delle password di accesso.

Si raccomanda di compilare i documenti reperibili alla pagina www.fensir.it/mobilita indicando correttamente i dati anagrafici del richiedente, l’ordine di scuola e la classe di concorso di appartenenza e la tipologia di movimento (trasferimento, passaggio di ruolo, passaggio di cattedra).

NB: i modelli inoltrati sono da considerarsi bozze che Fensir verificherà e correggerà in caso di errori/integrazioni, una volta contatto il diretto interessato; per questo motivo si prega di inviare i file ESCLUSIVAMENTE in formato WORD.

E’ possibile provvedere in anche a distanza al tesseramento alla Fensir in uno dei Sindacati Autonomo Federati cliccando qui. Il personale di ruolo, si ricorsa, è tenuto al tesseramento per delega.