Mobilità

Scuola 2026: i prossimi appuntamenti per docenti, insegnanti di religione, personale ATA e Alte Professionalità

L’estate rappresenta uno dei momenti più importanti dell’anno per il personale scolastico. Tra immissioni in ruolo, assegnazioni provvisorie, conferimento delle supplenze, conferme degli incarichi e progressioni di carriera, il periodo compreso tra giugno e settembre concentra procedure che incidono direttamente sul futuro professionale di migliaia di lavoratori della scuola.

Per questo FENSIR segue con particolare attenzione tutte le fasi che interesseranno docenti, insegnanti di religione cattolica, personale ATA e Alte Professionalità, offrendo informazione, tutela e assistenza sindacale.

Docenti: assunzioni, mobilità e percorsi di carriera

Per i docenti precari, i prossimi mesi saranno caratterizzati dalle immissioni in ruolo derivanti dalle procedure concorsuali e dalle GPS sostegno, dallo scorrimento delle graduatorie e dal conferimento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche.

Per i docenti di ruolo saranno invece centrali le procedure di utilizzazione e assegnazione provvisoria, la mobilità annuale, i percorsi formativi e le opportunità di sviluppo professionale previste dal sistema scolastico.

Particolare attenzione dovrà essere riservata anche alla presentazione delle domande di ricostruzione di carriera da parte del personale immesso in ruolo che abbia concluso positivamente il periodo di formazione e prova.

Insegnanti di Religione Cattolica: una specificità da valorizzare

Gli insegnanti di religione cattolica continuano a rappresentare una componente essenziale della comunità scolastica e necessitano di una tutela sindacale attenta alle peculiarità del loro status giuridico.

Per gli incaricati annuali il periodo estivo coincide con le procedure di conferma degli incarichi, con l’individuazione delle disponibilità per il nuovo anno scolastico e con le procedure concorsuali ancora in corso.

Particolare interesse riveste il tema della ricostruzione di carriera. Gli insegnanti di religione incaricati annuali che abbiano raggiunto il quinto anno di incarico e svolgano almeno 12 ore settimanali nella scuola dell’infanzia e primaria oppure 18 ore nella scuola secondaria possono accedere alla ricostruzione di carriera e ai relativi benefici economici.

Lo stesso diritto può essere riconosciuto anche a coloro che svolgano almeno 12 ore settimanali nella scuola secondaria qualora sia attestato dall’Ufficio Diocesano per la Scuola che la riduzione dell’orario rispetto alla cattedra piena dipenda da ragioni strutturali (non è possibile aggiungere ulteriori spezzoni perché troppo distanti tra di loro).

Per gli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo il 1° settembre 2025, una volta superato positivamente l’anno di formazione e prova, sarà possibile presentare la domanda di ricostruzione di carriera nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre attraverso la piattaforma Istanze Online.

Personale ATA: stabilizzazione e valorizzazione professionale

Per il personale ATA precario saranno particolarmente importanti le nomine annuali, le graduatorie permanenti 24 mesi e le opportunità di stabilizzazione.

Per il personale ATA di ruolo assumono rilievo le procedure di mobilità, le progressioni tra le aree professionali, le posizioni economiche e l’attribuzione dei nuovi incarichi organizzativi previsti dall’evoluzione dell’amministrazione scolastica.

Anche il personale ATA immesso in ruolo e che abbia superato il periodo di prova potrà presentare domanda di ricostruzione di carriera attraverso le procedure telematiche previste dal Ministero nel periodo annualmente stabilito.

Alte Professionalità ATA: una nuova sfida organizzativa

Le nuove figure delle Elevate Qualificazioni e delle Alte Professionalità ATA rappresentano una delle principali novità degli ultimi anni.

Definizione delle funzioni, riconoscimento delle competenze, formazione specialistica, valorizzazione economica e sviluppo delle carriere saranno temi centrali nei prossimi mesi e richiederanno un costante confronto sindacale per garantire il pieno riconoscimento del ruolo svolto.

Ricostruzione di carriera: attenzione alle scadenze

Dal 1° settembre al 31 dicembre potranno presentare domanda di ricostruzione di carriera:

  • i docenti immessi in ruolo che abbiano superato l’anno di formazione e prova;
  • gli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo il 1° settembre 2025 che abbiano concluso positivamente il percorso di formazione e prova;
  • I docenti incaricati annuali in modalità cartacea allegando anche la dichiarazione dei servizi;
  • il personale ATA immesso in ruolo che abbia superato il periodo di prova.

La ricostruzione di carriera rappresenta uno strumento fondamentale per il riconoscimento dell’anzianità di servizio e per la corretta attribuzione delle progressioni stipendiali previste dall’ordinamento scolastico.

Unità nella specificità

Docenti, insegnanti di religione cattolica, personale ATA e Alte Professionalità condividono la stessa missione educativa ma vivono esigenze professionali differenti.

Per FENSIR la rappresentanza sindacale efficace nasce dalla capacità di riconoscere e valorizzare le specificità di ciascuna categoria, offrendo tutela, assistenza e competenza specialistica.

Perché categorie diverse richiedono risposte diverse, ma tutti i lavoratori della scuola hanno diritto a una rappresentanza forte, competente e presente.

FENSIR – Unità nella specificità.

📍 Via G. Carducci, 25 – 24127 Bergamo
☎ 035 0460151
📧 segreteria@fensir.it

SCHEDA SINTETICA MOBILITA’ DOCENTI E ATA

CCNI Mobilità Triennio 2025-2028
FENSIR – Federazione Nuovi Sindacati Istruzione e Ricerca
Fensir

CCNI Mobilità

Triennio 2025-2028

In data 10 marzo 2026 è stato sottoscritto in via definitiva il CCNI che regola la mobilità territoriale e professionale per gli anni scolastici 2025/2026 – 2026/2027 – 2027/2028. Per l’a.s. 2026/2027 le domande si presenteranno a partire dal 16 marzo 2026.

Cosa c’è da sapere
Destinatari

Tutto il personale docente, educativo e ATA a tempo indeterminato può inoltrare domanda di mobilità territoriale.

Possono invece accedere alla mobilità professionale (passaggio di ruolo/cattedra) solo i docenti in possesso dei requisiti e che abbiano superato il periodo di prova.

Docenti

Vincolo triennale

  • Il vincolo di permanenza triennale si applica ai trasferimenti solo nei casi in cui il movimento sia stato ottenuto su una specifica scelta di scuola, sia provinciale sia interprovinciale.

Docenti neoassunti

  • Deroghe all’obbligo di permanenza triennale per benefici della Legge 104/92 oppure per ricongiungimento a figlio fino a 14 anni o a coniuge/genitore con invalidità certificata.
  • Il servizio svolto con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo è valido ai fini dell’anzianità; stesso criterio per i docenti di sostegno nel calcolo del quinquennio obbligatorio.
  • Il triennio di permanenza si calcola a partire dall’anno scolastico di riferimento.
  • Passaggio di ruolo su posto di sostegno nella secondaria di I e II grado con titolo di specializzazione del grado richiesto, anche senza abilitazione su classe di concorso.
  • Trasferimenti da sostegno a posto comune nell’aliquota massima del 75%.
  • Diritto al rientro dei soprannumerari su scuola/comune di ex titolarità esteso a 10 anni.
  • Procedure semplificate e “di garanzia” nel dimensionamento della rete scolastica a tutela della continuità di servizio.
  • Restituzione al ruolo di provenienza nell’anno di prova.
  • Trasferimento con priorità (Fase I) del soprannumerario su CTP ad altra sede disponibile CTP del medesimo CPIA, anche se in diverso comune.
  • Mobilità online per titolari di sostegno ADML e ADSL.
Docenti: Valutazione dei titoli
  • Graduale incremento del punteggio nella mobilità d’ufficio e nelle graduatorie interne per il pre-ruolo svolto con servizio specifico. Per l’a.s. 2026/27 il pre-ruolo specifico viene ricalcolato con l’attribuzione di 5 punti per ogni anno.
  • Riconoscimento del punteggio relativo alla continuità di servizio nella stessa scuola di titolarità.
  • Punteggio aggiuntivo nella mobilità territoriale per tutor e/o orientatore dopo un triennio di incarico continuativo a partire dall’a.s. 2023/24.
  • Punteggio aggiuntivo nella mobilità territoriale dopo un triennio, per i titolari in scuole collocate nelle aree a rischio che non abbiano inoltrato domanda di mobilità.
Personale ATA
  • Partecipazione ai movimenti indicando preferenze per una o fino a 15 province nella stessa domanda.
  • Con domande separate è possibile presentare domanda di mobilità territoriale e di mobilità professionale (passaggio di profilo della stessa area), purché in possesso dei requisiti.
Disposizioni comuni sulle precedenze
(docenti e personale ATA)
  • Le precedenze si applicano nella mobilità territoriale di II e III fase e di I fase in determinate condizioni.
  • Sono raggruppate per categorie di beneficiari: Legge 104/92 propria e di assistenza, ex perdenti posto con diritto di rientro e, a seguire, personale tutelato da specifiche disposizioni di legge.
  • Il riconoscimento della precedenza per assistenza a familiare si effettua solo in presenza di certificazione permanente, salvo nel caso di figlio/a con disabilità.
  • Non sono riconosciute ai fini della riassegnazione di sede a seguito di dimensionamento.
Area dei funzionari
e dell’elevata qualificazione
  • Neoimmessi in ruolo: acquisizione della titolarità con conferma della sede o, in alternativa, tramite mobilità territoriale.
  • Obbligo triennale di permanenza, in cui è computato l’anno di servizio in caso di conferma della sede. Riconoscimento delle deroghe per assistenza/cura.
  • Priorità di trattamento in tutte le fasi della mobilità per il funzionario già inquadrato nel profilo DSGA rispetto agli altri funzionari.
  • Accesso alla mobilità volontaria durante l’incarico triennale.

Assistenza mobilità

Sarà possibile ottenere consulenza e assistenza prenotando uno slot alla pagina:

www.fensir.it/consulenze

www.fensir.it

DOCUMENTAZIONE DA UTILIZZARE

DOCUMENTI NECESSARI

1-ALLEGATO_D_SCUOLA_INFANZIADownload

ALLEGATO F SCUOLA INFANZIADownload

1 ALLEGATO_D_SCUOLA_PRIMARIADownload

ALLEGATO-F_SCUOLA PRIMARIA)Download

Allegato-F1-continuità-lingua-inglese SCUOLA PRIMARIADownload

2 ALLEGATO_D_SECONDARIADownload

6 ALLEGATO F dichiarazione servizio continuativoDownload

3 ALLEGATO D PERSONALE ATADownload

ATA ALLEGATO_E_servizio continuativoDownload

ALLEGATO F _punteggio aggiuntivo ATADownload

8 DICHIARAZIONI_INSEGNANTI_RELIGIONE_CATTOLICA_2026_27Download

12-Dichiarazione-servizio-per-un-triennio-in-serali-e-carcerarieDownload

Dichiarazione-titoli-possedutiDownload

Dichiarazione-possesso-abilitazione-specificaDownload

Dichiarazione-titolo-di-sostegnoDownload

11-Dichiarazione-utilizzazione-in-classe-di-concorsoDownload

Pluridichiarazione-sostitutiva (IN ALTERNATIVA A TUTTE LE ALTRE DICHIARAZIONI)Download

Dichiarazione-conseguimento-titolo-di-sostegno-per-frequentanti-TFADownload

DOCUMENTI ESIGENZE PERSONALI E DI FAMIGLIA

06.-Dichiarazione-esigenze-di-famigliaDownload

07.-Dichiarazioni-legge-104Download

Dichiarazione-coniuge-che-non-puo-assistereDownload

Dichiarazione-di-residenza-anagraficaDownload

All_disabilitaDownload

Dichiarazione-coniuge-militareDownload

convivenza-coniuge-militareDownload

DOCUMENTI UTILI PER USUFRUIRE DELLE DEROGE

9-ALLEGATO-G-Dichiarazione-docenti-beneficiari-derogheDownload

9-ALLEGATO-G-ATA-Dichiarazione-funzionari-EQ-beneficiari-di-deroghe-al-vincolo-triennaleDownload

REVOCA DOMANDA DI MOBILITA’

Revoca-domandaDownload

Mobilità scuola 2026/27: domande dal 16 marzo. Cambiano alcune deroghe ai vincoli

Si è svolto il 10 marzo presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con le OO.SS. rappresentative, l’incontro dedicato alla mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2026/2027.

A seguito dei rilievi sull’ipotesi di CCNI sulla mobilità 2025-2028, le organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo hanno proceduto alla sottoscrizione del contratto definitivo introducendo alcune modifiche rilevanti.

Modifiche alle deroghe ai vincoli

Le principali novità riguardano le deroghe al vincolo di permanenza per docenti e personale dell’Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione.

In particolare:

  • Riduzione dell’età dei figli per usufruire della deroga: il limite passa da 16 a 14 anni.
  • Eliminata la deroga per il ricongiungimento al genitore over 65, che non consente più di superare il vincolo triennale.

Mobilità 2026/27: date di presentazione delle domande (da confermare)

Le domande dovrebbero essere presentate nelle seguenti finestre temporali:

  • Docenti: dal 16 marzo al 2 aprile – pubblicazione movimenti 29 maggio 2026
  • Personale educativo: dal 16 marzo al 7 aprile – pubblicazione movimenti 4 giugno 2026
  • Personale ATA: dal 23 marzo al 9 aprile – pubblicazione movimenti 10 giugno 2026
  • Docenti di Religione cattolica: dal 21 marzo al 17 aprile – pubblicazione movimenti 5 giugno 2026

Chi può presentare domanda di mobilità (docenti)

Possono presentare domanda i docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2023/2024 che negli anni 2024/25 e/o 2025/26:

  • non hanno presentato domanda di mobilità;
  • hanno presentato domanda senza ottenere movimento;
  • hanno ottenuto mobilità nella stessa provincia tramite codice sintetico (comune o distretto);
  • hanno ottenuto mobilità in altra provincia tramite codice sintetico (comune, distretto o provincia).

Questi docenti possono presentare domanda provinciale e interprovinciale senza necessità di deroghe.


Casi particolari esclusi dal vincolo

Sono esclusi dal vincolo triennale e possono presentare domanda senza deroghe:

  • docenti assunti a tempo determinato il 1° settembre 2023 da GPS I fascia sostegno, confermati in ruolo il 1° settembre 2024, con retrodatazione giuridica al 1° settembre 2023;
  • docenti assunti da concorso straordinario bis nel 2023/2024 e confermati in ruolo nel 2024/2025.

In questi casi l’anno svolto a tempo determinato viene comunque conteggiato nel triennio di blocco.


Docenti che non possono presentare domanda

Non possono presentare domanda di mobilità per l’anno scolastico 2026/2027 i docenti che nel 2025/2026 risultano:

  • assunti a tempo determinato da GPS I fascia sostegno;
  • assunti a tempo determinato da concorso straordinario bis;
  • assunti a tempo determinato da concorso PNRR in attesa di abilitazione.

Il divieto è assoluto e non sono previste deroghe.


Docenti con vincolo triennale (domanda possibile solo con deroghe)

Non possono presentare domanda di mobilità, salvo deroghe, i docenti:

  • assunti a tempo indeterminato dal 1° settembre 2024 (anche con sola decorrenza giuridica);
  • assunti dal 1° settembre 2025 con decorrenza economica;
  • che hanno ottenuto titolarità su una scuola richiesta puntualmente tramite domanda volontaria negli anni 2024/25 o 2025/26.

Rientra nel vincolo triennale anche il docente assunto da GPS I fascia sostegno nel 2024, confermato in ruolo nel 2025 con retrodatazione giuridica al 1° settembre 2024.

Per questi docenti la domanda è possibile solo in presenza delle deroghe previste.


Deroghe al vincolo triennale

Possono presentare domanda di mobilità i docenti soggetti al vincolo triennale che rientrano in una delle seguenti categorie:

  • genitori di figli fino a 14 anni (per adottivi o affidatari: entro 14 anni dall’ingresso in famiglia e comunque non oltre la maggiore età);
  • docenti con disabilità o che assistono familiari con disabilità grave (artt. 21 e 33, commi 3, 5 e 6 della legge 104/92);
  • docenti che usufruiscono del congedo biennale per assistenza a disabile (art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001);
  • coniuge o figlio di mutilato o invalido civile (legge 118/1971).

Altri casi in cui è possibile presentare domanda

La domanda è consentita anche per:

  • docenti soprannumerari o in esubero;
  • docenti con vincolo per preferenza puntuale di scuola che:
    • beneficiano delle precedenze previste dall’art. 13 del CCNI 2025/2028 (se assegnati fuori dal comune o distretto sub-comunale di esercizio della precedenza);
    • sono stati trasferiti d’ufficio o con domanda condizionata.

Valutazione del servizio pre-ruolo

Per l’anno scolastico 2026/2027 sono previste modalità diverse di valutazione del servizio pre-ruolo a seconda che si tratti di mobilità a domanda o mobilità d’ufficio.

Mobilità d’ufficio

Nella mobilità d’ufficio – ad esempio nei casi di docenti soprannumerari o trasferiti senza domanda – il servizio pre-ruolo è valutato:

  • 5 punti per ogni anno di servizio pre-ruolo
  • solo se prestato nello stesso ruolo di titolarità.

Nel precedente anno scolastico 2025/2026 il punteggio era pari a 4 punti per anno.

Mobilità a domanda

Per la mobilità richiesta volontariamente dal docente:

  • il servizio pre-ruolo continua ad essere valutato 6 punti per ogni anno
  • la valutazione è integrale indipendentemente dal ruolo o dal grado di scuola in cui la supplenza è stata svolta.

Docenti di sostegno e trasferimento su posto comune

Nella scuola secondaria di I e II grado, i docenti titolari su posti di sostegno ADML, ADSL e BDSD, in possesso di abilitazione e che abbiano superato il vincolo quinquennale, possono presentare domanda di trasferimento su posto comune.

Nel modulo disponibile su Istanze Online è presente una nuova sezione denominata “Classe di concorso richiesta”, nella quale il docente deve indicare una sola classe di concorso per cui possiede l’abilitazione. La compilazione è obbligatoria per i docenti titolari sui predetti posti che richiedono il trasferimento su posto comune.


Classi di concorso musicali

I docenti abilitati nelle classi di concorso A-29, A-30 e A-56 possono presentare domanda di passaggio di ruolo o di cattedra verso:

  • A-53 Storia della musica
  • A-55 Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado
  • A-63 Tecnologie musicali
  • A-64 Teoria, analisi e composizione

purché in possesso dei titoli previsti dall’allegato E del DM 9 maggio 2017 n. 259.


Punteggio per le scuole di montagna

In attesa dei decreti attuativi previsti dalla legge 12 settembre 2025 n. 131, resta valido quanto stabilito dal CCNI per l’attribuzione del punteggio relativo all’insegnamento nelle scuole primarie di montagna.


Trasferimenti provinciali da sostegno a posto comune

Per l’anno scolastico 2026/2027, i trasferimenti a domanda all’interno della stessa provincia da posto di sostegno a posto comune, per i docenti senza precedenza, saranno effettuati sul 75% dei posti disponibili.


Ripartizione dei posti

Per l’anno scolastico 2026/2027, ai fini della ripartizione dei posti disponibili, il posto dispari sarà destinato alle immissioni in ruolo.


Mobilità personale ATA

Possono presentare domanda di mobilità:

  • il personale ATA di ruolo provinciale a tempo indeterminato alla data di presentazione della domanda;
  • i collaboratori scolastici assunti con le procedure ex art. 58 del DL 69/2013, immessi in ruolo a tempo pieno o con trasformazione da part-time a full-time (legge 178/2020);
  • il personale assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico assunto con le procedure della legge 205/2017, immesso in ruolo a tempo pieno o con trasformazione da part-time a full-time.

Area Funzionari ed Elevata Qualificazione

Il personale neo immesso in ruolo su sede provvisoria, tramite procedura valutativa o concorso, può confermare la sede di servizio per acquisirne la titolarità definitiva.

L’anno già svolto su quella sede è valido ai fini del vincolo triennale di permanenza previsto dall’art. 35, comma 5-bis, del D.Lgs. 165/2001.

Gli Ambiti Territoriali acquisiscono l’eventuale conferma prima dell’avvio delle operazioni di mobilità ATA:

  • in caso di conferma, la sede diventa definitiva e non è disponibile per la mobilità;
  • in caso di mancata conferma, il personale partecipa alla mobilità territoriale in seconda fase.

In ogni caso, dalla sede definitiva di prima assegnazione il personale dell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione è soggetto al vincolo triennale di permanenza, salvo le deroghe previste dal CCNI.

DOCUMENTI NECESSARI

DOCUMENTI ESIGENZE PERSONALI E DI FAMIGLIA

DOCUMENTI UTILI PER USUFRUIRE DELLE DEROGE

REVOCA DOMANDA DI MOBILITA’

ASSEGNAZIONI E UTILIZZI: AL VIA LE DOMANDE DAL 14 FINO AL 25 LUGLIO

Dal 14 al 25 luglio 2025, il personale DOCENTE E ATA potrà presentare domanda di assegnazione provvisoria per l’anno scolastico 2025/26 attraverso la piattaforma ministeriale Istanze Online. Tuttavia, mentre la procedura ufficiale si avvia, il personale scolastico è ancora una volta lasciato nell’incertezza più assoluta: non è stato ancora reso pubblico il contratto integrativo nazionale che regola l’intera operazione, né è stata diffusa l’ordinanza ministeriale di riferimento.

La FENSIR condanna con fermezza questa grave mancanza di trasparenza, che si somma a un sistema sindacale chiuso, autoreferenziale e poco democratico. In un contesto in cui i lavoratori dovrebbero avere accesso chiaro e tempestivo a tutte le norme che li riguardano, si continua invece a procedere con logiche di riservatezza e filtraggio delle informazioni.

Novità e categorie ammesse: aumentano le deroghe e si amplia la platea degli aventi diritto

Dalle informazioni frammentarie e non ancora supportate dall’ordinanza ministeriale, apprendiamo che una delle principali novità di quest’anno consisterebbe nell’ampliamento delle deroghe e dei destinatari delle assegnazioni provvisorie. Se confermato, ciò consentirebbe anche a categorie di personale che negli anni precedenti risultavano escluse di presentare domanda.

Tuttavia, la FENSIR invita alla massima cautela, in quanto l’assenza di fonti ufficiali e la mancata pubblicazione dei documenti impedisce ad oggi una lettura chiara e certa dei criteri applicabili, fiduciosi comunque che non ci saranno ulteriori e nuove interpretazioni. Il sindacato chiede con urgenza la diffusione integrale e immediata del contratto integrativo e dell’ordinanza ministeriale, per restituire ai lavoratori il diritto alla conoscenza e alla trasparenza.

Chi può presentare domanda: requisiti e categorie coinvolte

L’assegnazione provvisoria è rivolta al personale a tempo indeterminato che intenda richiederla per uno dei seguenti motivi:

  • Ricongiungimento ai figli o affidatari;
  • Ricongiungimento al coniuge, parte dell’unione civile o convivente di fatto (Legge 76/2016);
  • Ricongiungimento a parenti o affini con stabile convivenza anagrafica;
  • Assistenza a soggetto con disabilità (Legge 104/92), anche se non convivente;
  • Gravi esigenze di salute del richiedente;
  • Ricongiungimento al genitore.

L’assegnazione provvisoria può avvenire solo verso un comune diverso da quello di titolarità, salvo suddivisione in distretti sub-comunali.

Categorie di personale che, secondo le anticipazioni, potrebbero essere ammesse

Docenti

  • Assunti a tempo indeterminato fino all’a.s. 2022/23;
  • Neoassunti dal 2023/24 anche con sola nomina giuridica (a.s. 2024/25), se rientranti nelle deroghe (allegato G);
  • Docenti da GPS I fascia sostegno, se hanno superato l’anno di formazione e prova e risultano in deroga;
  • Assunti da procedura straordinaria ex art. 59, DL 73/2021, in deroga;
  • Assunti dal concorso PNRR 1 (a.s. 2024/25), se abilitati e rientranti nelle deroghe.

Personale ATA

  • Tutti gli assunti a tempo indeterminato, anche se coinvolti in precedenti mobilità;
  • Personale dell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, anche se neo-assunto;
  • Personale ex LSU ed ex co.co.co. con contratto part-time (su spezzone corrispondente all’orario di servizio in essere).

FENSIR: serve una svolta nella trasparenza e nella rappresentanza

La FENSIR ribadisce con forza la necessità di riformare radicalmente l’attuale sistema della rappresentanza sindacale, che oggi si rivela inefficace e opaco. I lavoratori meritano di essere informati in modo diretto, completo e tempestivo. La segretezza che circonda le trattative sindacali e la pubblicazione del CCNI solo a ridossi degli eventi è un’offesa alla partecipazione e alla dignità professionale del personale scolastico.

Supporto FENSIR: assistenza alla compilazione dal 14 al 25 luglio

La FENSIR comunica che, dal 14 al 25 luglio, sarà a completa disposizione dei propri iscritti e di coloro che intendano iscriversi per fornire assistenza nella compilazione delle domande di assegnazione provvisoria. Un supporto competente, professionale e sempre trasparente.

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO

DOMANDE DOCENTI TRAMITE ISTANZE ON-LINE

IL RESTANTE PERSONALE IN MODALITA’ CARTACEA (ATA – IRC – PERS. ED)

Perché i diritti non si delegano: si conoscono, si esercitano e si difendono.


DOCUMENTI MOBILITA’ DI FATTO

Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni 2025‑2026: novità e tempistiche.

Dopo la conclusione della mobilità territoriale e professionale (esiti pubblicati il 23 maggio), si guarda già alla mobilità annuale: assegnazioni provvisorie e utilizzazioni per il prossimo triennio 2025–2028. La fase operativa è attesa a breve.

Rinnovo del CCNI mobilità annuale

Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) sulla mobilità annuale – che regola le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie – sarà rinnovato in coerenza con il contratto triennale per la mobilità territoriale e professionale 2025‑2028. Nei prossimi giorni si terranno incontri tra il Ministero dell’Istruzione e le organizzazioni sindacali per definire le regole operative del nuovo triennio.


Deroghe per docenti vincolati

Anche i docenti soggetti al vincolo triennale potranno partecipare alla mobilità annuale grazie ad alcune deroghe. Le casistiche che consentiranno la deroga includono:

  • Genitori con figli minori (fino a 16 anni);
  • Docenti con disabilità o con familiari disabili (art. 21 e 33 della legge 104/1992);
  • Chi assiste soggetti disabili o familiari anziani;
  • Coniugi o figli di persone invalide o mutilate;
  • Figli di genitori con più di 65 anni.

Queste condizioni saranno meglio definite nel nuovo CCNI, ma è attesa una conferma dell’impostazione già vista per l’anno scolastico 2025/26.


Requisiti per le assegnazioni provvisorie

Per presentare domanda di assegnazione provvisoria sarà necessario indicare motivazioni precise, tra cui:

  1. Ricongiungimento al nucleo familiare;
  2. Gravi motivi di salute documentabili.

Si prevede inoltre un aggiornamento della tabella dei punteggi: ad esempio, per ogni figlio di età inferiore a 6 anni potrebbero essere riconosciuti 5 punti.


Tempistiche: domanda tra fine giugno e inizio luglio

L’apertura delle domande è attesa tra l’ultima settimana di giugno e la prima di luglio 2025, subito dopo la pubblicazione del bando ministeriale.


Riepilogo dei punti principali

TemaDettagli principali
Data bandoFine giugno – inizi luglio 2025
Rinnovo CCNIModifiche per triennio 2025‑2028
Deroghe ai vincoli triennaliFigli, disabili, genitori anziani, invalidi civili
Punteggio famiglia+5 pt per figli < 6 anni (previsione)
Motivi per la domandaRicongiungimento familiare o gravi problemi di salute

Assistenza sindacale con Fensir

Il sindacato Fensir, insieme alle sigle federate SADOC e SAATA, accompagnerà il personale scolastico nella procedura di mobilità annuale, offrendo supporto per la compilazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria.

Una volta pubblicate le date ufficiali dal Ministero, sarà possibile prenotare uno slot di assistenza personalizzata con i consulenti sindacali.

RISULTATI TRASFERIMENTI DOCENTI

L’elenco dei trasferimenti e dei passaggi è disponibile sull’albo online dell’Ufficio territoriale competente, dove sono indicati, per ciascun nominativo, la scuola di destinazione, la tipologia di posto assegnato, il punteggio totale e le eventuali precedenze.

I docenti ai quali è stato concesso il trasferimento o il passaggio sono stati informati sia presso l’Ufficio territoriale di competenza sia tramite e-mail all’indirizzo registrato nel portale Istanze online.

Chi non ha ottenuto il trasferimento riceverà una comunicazione via e-mail all’indirizzo fornito nel portale e potrà visualizzare l’esito della propria domanda accedendo alla funzione dedicata su Istanze online.

Mobilità 2025/26: chi può presentare domanda? Vincolo triennale e deroghe al vincolo

Analizziamo quali sono i vincoli alla mobilità dei docenti e le relative deroghe previste dal nuovo Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) valido per il triennio 2025/2028.

Vincoli triennali

Sono individuati due principali vincoli che limitano la possibilità di presentare domanda di mobilità:

  1. Vincolo su domanda di mobilità soddisfatta: questo vincolo riguarda i docenti che, avendo espresso una specifica sede nella domanda di mobilità territoriale o professionale, sono stati soddisfatti su tale scuola. In questo caso, non è possibile presentare una nuova domanda di mobilità per il triennio successivo.
  2. Vincolo triennale per i neoimmessi in ruolo: questo vincolo si applica a tutti i docenti assunti a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo a partire dall’anno scolastico 2023/2024. Questi docenti devono rimanere nella scuola di assegnazione per almeno tre anni, incluso il periodo di prova.

Deroghe ai vincoli

Il CCNI prevede specifiche deroghe che consentono ai docenti vincolati di partecipare alle procedure di mobilità. Le principali categorie che beneficiano di queste deroghe includono:

  • Genitori di figli minori di 16 anni: i docenti con figli che compiono 16 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta la domanda possono beneficiare della deroga. Per i genitori adottivi o affidatari, la deroga si applica entro sedici anni dall’ingresso del minore in famiglia e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
  • Docenti con disabilità o che assistono familiari disabili: sono previste deroghe per coloro che si trovano nelle condizioni indicate negli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero per chi fruisce dei riposi e permessi previsti dall’art. 42 del decreto legislativo 151/2001.
  • Coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto di soggetto con disabilità grave: la deroga si applica anche in questo caso, garantendo la possibilità di partecipare alle procedure di mobilità.
  • Figli di genitori ultrasessantacinquenni: i docenti figli di genitori che compiono 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta la domanda possono beneficiare della deroga, indipendentemente dall’eventuale invalidità del genitore.

Queste deroghe sono state introdotte per garantire una maggiore flessibilità nelle procedure di mobilità, tenendo conto delle diverse esigenze personali e familiari dei docenti.

Le dichiarazioni della Fensir sulla mobilità

Sulla questione della mobilità dei docenti e del vincolo triennale, è intervenuto Giuseppe Favilla, Segretario Generale della Fensir, il quale ha dichiarato:

“Le domande di mobilità rappresentano un momento essenziale della professione docente o ATA. Inseriti nei ruoli regionali e assegnati a province o scuole lontane dai propri familiari o affetti, spesso si rende necessario interrompere la continuità didattica per ricongiungersi ai propri cari o, perché no, trovare un ambiente vitale che valorizzi la professionalità di ciascuno. Per questo diciamo di no ad ogni forma di vincolo, perché lesivo della libertà personale e professionale e soprattutto, talvolta, diventa causa di stress incidendo pesantemente sulla stessa professione. Auspichiamo per il futuro che il MIM recepisca questa necessità di libertà per il bene degli studenti affidati alla formazione e guida dei docenti”.

Le parole del Segretario Generale della Fensir evidenziano le difficoltà e le criticità dei vincoli imposti alla mobilità dei docenti, auspicando un futuro in cui si possa garantire una maggiore libertà di scelta ai professionisti della scuola.

CONTRATTO TRASFERIMENTI DOCENTI E ATA: firmata l’ipotesi Triennio 2025/26-2026/27-2027/28

Nella giornata del 29 gennaio l’Amministrazione e le sigle dei sindacati rappresentativi hanno firmato l’Ipotesi di Accordo Contrattuale per il triennio 2025/26, 2026/27, 2027/28 riguardo la Mobilità (trasferimenti) docenti e ATA. (Scarica qui il CCNI)

“Dalla prima lettura del Contratto, le Organizzazioni firmatarie hanno fatto un ennesimo buco nell’acqua: permangono di fatto i vincoli anche se con qualche limatura. Si poteva fare di più? Sicuramente sì ma ad oggi il muro di gomma del ministero continua, nonostante il cambio di governo, ad essere sempre lo stesso” Afferma Giuseppe Favilla Segretario Generale della Fensir.

Le domande a partire dalla metà di febbraio.

Il CCNI 2025/28 nel rispetto delle disposizioni legislative, disciplina l’applicazione di:

  1. vincolo triennale legato alla preferenza in relazione alla quale si è soddisfatti nel movimento, vincolo di cui all’art. 58/2, lettera f), del DL n. 73/2021;
  2. vincolo triennale per i docenti neoassunti di cui al combinato disposto dell’art. 13/5 del D.lgs. n. 59/17, sostituito dall’art. 44/1, lettera g), del DL n. 36/2022, e dell’art. 399/3 del D.lgs. n. 297/94, come da ultimo sostituito dall’art. 5/20 del DL n. 44/2023;
  3. vincolo triennale per i docenti assunti da GPS I fascia sostegno di cui all’art. 5/10 del DL n. 44/2023 e all’art. 14/1, lettera c)- bis, del DL n. 19/2024 (che ha prorogato la predetta procedura straordinaria di assunzione da GPS I fascia sostegno, inizialmente prevista per il solo a.s. 23/24 e adesso prorogata sino al 31/12/2025).

A questi si aggiungono il vincolo espresso mediante puntuale precedenza:

Secondo il CCNI 2025-28, il docente, che ottiene il trasferimento volontario o il passaggio di ruolo/cattedra in una delle sedi, ossia scuoleindicate puntualmente (cioè indicando il codice scuola) nella domanda, non potrà presentare istanza di mobilità (trasferimento e/o passaggio) per il triennio successivo. 

Il vincolo si applica in caso di trasferimento o passaggio sia comunale sia provinciale che interprovinciale, cioè in tutte e tre le fasi della mobilità. con il soddisfacimento della richiesta e l’assegnazione in una delle scuole indicate nella domanda, non si potrà presentare nuove istanza per il triennio successivo, indipendentemente se il movimento sia stato ottenuto nell’ambito del comune o della provincia nonché tra province diverse.

vincolo per i neoassunti in ruolo riguarda tutti i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato a decorrere dall’a.s. 2023/24, i quali devono rimanere nella scuola in cui hanno svolto l’anno di prova – nei medesimi tipo di posto e classe di concorso – per non meno di tre annicompreso il predetto anno di prova, cui si aggiunge per i vincitori di concorso non abilitati il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l’abilitazione

QUANDO NON SI APPLICA IL VINCOLO?

  1. in caso si ottenga uno dei movimenti suddetti tramite preferenza sintetica (comune, distretto, provincia. Quest’ultima preferenza si può esprimere solo in caso di movimenti interprovinciali);
  2. ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 del medesimo CCNI e alle condizioni ivi previste, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza medesima;
  3. ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa

DEROGHE AI VINCOLI

LNel CCNI mobilità 2025/28, vengono recepite le deroghe previste dall’art. 34/8 CCNL 19/21, secondo cui ai docenti soggetti ai vincoli sopra illustrati (vincolo per preferenza, vincolo neoassunti in ruolo, vincolo assunti GPS) è garantita comunque la partecipazione alle procedure di mobilità, ossia possono presentare domanda di trasferimento e/o passaggio, a condizione che rientrino in una delle seguenti categorie:

a) genitori di figlio di età inferiore a 16 anni, ossia che compie i 16 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i docenti di cui all’art. 33, commi 3 e 5, della citata legge, non è richiesto il requisito della convivenza con il soggetto da assistere previsto dall’art. 7, comma 1, del CCNI;
c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:

1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).

d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.

e) figli di genitore ultrasessantacinquenne, ossia che compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità.

 docenti vincolati ma rientranti in una delle deroghe sopra riportate, ai fini della fruizione delle medesime:

  • dovranno allegare alla domanda di trasferimento e/o passaggio una dichiarazione (ai sensi del DPR 445/2000) attestante una delle suddette condizioni;
  • nei casi di cui alle lettere b), c) e d) sopra riportate, oltre alla dichiarazione suddetta, dovranno allegare all’istanza la documentazione e/o certificazione comprovante la specifica situazione (come ad esempio certificazioni relative alla condizione di invalidità e/o alla condizione di disabilità), secondo le indicazioni che saranno fornite nell’OM che disciplinerà la mobilità per l’a.s. 2025/26;
  • dovranno indicare nella domanda come prima preferenza il comune o distretto sub-comunale (nel caso di comuni suddivisi in più distretti) del soggetto con cui ricongiungersi o da assistere.

Riguardo all’ultimo punto si precisa che:

  • è possibile indicare il comune di residenza dei figli o degli assistiti, a condizione che gli stessi, alla data di pubblicazione dell’OM che disciplinerà i movimenti per l’a.s. 2025/26, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza va attestata con dichiarazione personale (ai sensi del DPR 445/2000), in cui indicare la citata decorrenza dell’iscrizione anagrafica;
  • in mancanza di posti richiedibili nel comune ove risulti residente il soggetto a cui ricongiungersi o da assistere (per mancanza di posti di richiedibili si intende che, ad esempio, nelle scuole presenti non è prevista la classe di concorso dell’interessato ovvero perché si è docenti della secondaria di secondo grado e nel comune sono presenti solo scuole sino al primo grado) è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello di residenza del soggetto con posti richiedibili oppure una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore ma che abbia una sede/plesso nel comune di residenza della persona cui ricongiungersi o da assistere. In caso di mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento la domanda non potrà essere accolta;
  • nel caso di docenti con disabilità personale (art. 21 o 33 della legge 104/92), ai fini dell’accoglimento della domanda, gli stessi devono indicare come prima preferenza il proprio comune o distretto sub-comunale di residenza.

CHI POTRA’ DUNQUE PRESENTARE DOMANDA DI TRASFERIMENTO a.s. 2025/26?

Considerato che i vicoli succitati sono vigenti dagli anni scorsi, vediamo di seguito chi potrà o meno presentare domanda di trasferimento per l’a.s. 2025/26.

  • se rientranti in una delle suddette deroghe o se fruitori di una delle precedenze dell’art.13 del CCNI, i docenti neoassunti a.s. 2024/25 nonché quelli assunti nell’a.s. 2023/24 anche se, in virtù di una delle deroghe succitate (recepite lo scorso anno tramite l’Accordo MIM-OOSS del 21/02/2024), abbiano ottenuto per l’a.s. 24/25 il trasferimento in una delle scuole indicate puntualmente nella domanda (quindi con codice scuola);
  • se rientranti in una delle suddette deroghe o se fruitori di una delle precedenze dell’art.13 del CCNI, i docenti assunti nell’a.s. 2022/23 e precedenti, che abbiano ottenuto un movimento per l’a.s. 2024/25 (o 2023/24) in una delle scuole indicate puntualmente nella domanda (quindi con codice scuola);
  • senza rientrare in nessuna delle suddette deroghe e senza fruire di precedenza, i docenti assunti nell’a.s. 2022/23, che non abbiano ancora ottenuto alcun movimento (trasferimento o passaggio) ovvero che l’abbiano ottenuto anche per l’a.s. 2024/25 (o 2023/24) in una delle preferenze sintetiche (comune, distretto, provincia) espresse nella domanda;
  • senza rientrare in nessuna delle suddette deroghe e senza fruire di precedenza, i docenti assunti nell’a.s. 2021/22 e precedenti che, pur avendo ottenuto un movimento per l’a.s. 2022/23 in una delle scuole indicate puntualmente nella domanda (quindi con codice scuola) e quindi soggetti al vincolo triennale, lo hanno ormai superato (il vincolo infatti riguarderebbe gli a.s. 22/23, 23/24 e 24/25, pertanto possono presentare domanda nel corso del corrente a.s. per l’a.s. 25/26).

Non possono presentare domanda, se non rientranti in nessuna delle suddette deroghe:

  • i neoassunti a.s. 2024/25;
  • i docenti assunti nell’a.s. 2023/24;
  • i docenti assunti nell’a.s. 2022/23 e precedenti, che abbiano ottenuto un movimento per l’a.s. 2024/25 (o 23/24) in una delle scuole indicate puntualmente nella domanda.

NOVITA’ RIGUARDO IL PASSAGGIO DA UN GRADO ALL’ALTRO

Il CCNI presenterà una importante novità. Per richiedere il passaggio su posto di sostegno da un grado all’altro non sarà necessaria l’abilitazione nel grado richiesto, ma solo il titolo di specializzazione. Dunque indipendentemente dell’abilitazione riguardo la propria disciplina (ad esempio Lettere) si può chiedere di passare dalla scuola primaria posto comune alle secondaria di secondo grado purchè in possesso della specializzazione su sostegno nella secondaria di secondo grado. Naturalmente è conditio sine qua non:

  1. superamento dell’anno di prova nel ruolo di attuale titolarità al momento della presentazione della domanda;
  2. specializzazione su sostegno per il grado richiesto.

Sintesi by OS

MOBILITA’ ANNUALE: ASSEGNAZIONI PROVVISORIE E UTILIZZI

Si informano gli interessati che in data di ieri 26 giugno è stata sottoscritta l’Intesa sulla mobilità annuale, ovvero utilizzi e assegnazioni provvisorie per il 2024/25.

PER ASSISTENZA A DISTANZA PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE SCRIVERE A

DOCENTI INFANZIA-PRIMARIA-1°e2° Grado scrivere a: docenti@sadoc.it

PERSONALE ATA scrivere a: docenti@sadoc.it

DOCENTI DI RELIGIONE scrivere a: segreteria@nuovosair.it

L’ufficio virtuale nazionale è aperto da lunedì 8 luglio a mercoledì 24 luglio dalle ore 9:00 alle ore 12:00 escluso il sabato e la domenica. Per appuntamenti scrivere all’email di cui sopra.

Le domande potranno essere inoltrate:

  • Docenti infanzia , primaria, secondaria di 1° e 2° grado dall’11 al 24 luglio2024 (online tramite IOL).

Ricordiamo che su Istanze OnLine siaccede mediante le credenziali Spid o CIE.

  • docenti a tempo determinato ex art. 59 o ai sensi dell’art. 5, commi 5 e 6, deldecreto-legge 23 aprile 2023, n.44 dall’11 al 24 luglio 2024 (cartacea da presentare tramite PEC);
  • Personale educativo dall’11 al 24 luglio 2024 (cartacea da presentare tramite PEC)
  • PersonaleATA dall’8 luglio al 19 luglio 2024 (cartacea da presentare tramite PEC)
  • Docenti di religione cattolica dall’11 al 24 luglio 2024 (cartacea da presentare tramite PEC)

L’Intesa regola altresì la copertura dei posti vacanti di Dsga; è abrogato l’ art.14 e si da luogo a nuova procedura.
Potranno partecipare alle operazioni di utilizzo:

– Dsga in esubero;
– Funzionari ex area C privi di incarico;
– Personale inserito nella graduatoria della procedura di progressione che non dovessero aver trovato posto;
– assistenti amministrativi di ruolo con laurea magistrale e 5 anni e in subordine con diploma e 10 anni;
– assistenti amministrativi con II e I posizione economica;
– altri assistenti amministrativi.

SCHEDA SINTETICA DA SEGUIRE PRIMA DELLA COMPILAZIONE

DOCUMENTI DA ALLEGARE

SCARICA QUI LA CARTELLA CON TUTTI GLI ALLEGATI

ALLEGATI Domanda di assegnazione provvisoria– 

SOLAMENTE gli allegati necessari per dichiarare le ESIGENZE di FAMIGLIA.

Tra i familiari ai quali richiedere il ricongiungimento può essere indicato/a anche il/la convivente. E’ necessario che la residenza del familiare risalga ad almeno 3 mesi prima della data di scadenza di presentazione della domanda.

TUTTI GLI ALLEGATI VANNO INSERITI NELLA AREA GESTIONE ALLEGATI SU ISTANZE ON LINE. SI CONSIGLIA DI INSERIRE ANCHE L’EVENTUALE DOCUMENTAZIONE SANITARIA.

AVVERTENZA: La contrattazione decentrata a livello regionale di cui all’art. 3, comma 5 del CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie per il triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, prorogato per gli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 permetterà di intervenire con disposizioni “ad hoc” anche per le specifiche situazioni locali dei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio di Ischia – della regione Campania – interessati dal sisma del 21 agosto 2017, nonché delle province della regione Emilia Romagna e delle Marche (Pesaro, Fano e Urbino) coinvolte dagli eventi alluvionali del mese di maggio 2023.

ASSEGNAZIONI E UTILIZZI DOCENTI DI RELIGIONE

SCARICA QUI LA CARTELLA CON TUTTI GLI ALLEGATI

Gli  insegnanti di religione di ruolo, a domanda e sempre nell’ambito dell’insegnamento della religione, potranno quindi essere:

    1) “utilizzati” in ALTRO ISTITUTO  della propria diocesi,   nello stesso grado scolastico;

    2) “utilizzati”, sempre all’interno della propria diocesi, in un DIVERSO grado scolastico (ad es. dall’infanzia alla primaria, o dalla sec. 1° grado alla sec. 2° grado)

    3) “utilizzati”, sempre all’interno della propria diocesi, in un DIVERSO settore formativo (ad es. dalla primaria alla secondaria).

Inoltre, i docenti interessati potranno richiedere, sempre presentando il modello UR1 o il modello UR2:

   4)   Assegnazione provvisoria territoriale (fuori dalla propria diocesi).

   5)   Assegnazione provvisoria professionale (sempre fuori dalla propria diocesi).

N.B. – mentre i provvedimenti sub 1) e 2) sono definitivi e non hanno bisogno di conferma, quelli sub 3), 4), 5) sono provvisori e vanno eventualmente riconfermati nel successivo anno scolastico o con una domanda di Trasferimento (nel caso del punto 4) o con una domanda di Passaggio di ruolo (nel caso dei punti 3 o 5).

Come negli anni precedenti, viene riconosciuto in modo esplicito ai docenti di religione di ruolo (scuola primaria/infanzia e secondaria di  1° e 2° grado) – che trovino nella scuola di titolarità una riduzione dell’orario di insegnamento fino ad un quinto –  di essere utilizzati nell’ambito della stessa scuola per le ore mancanti  qualora non completino l’orario nella scuola medesima. I predetti docenti – se in servizio su più scuole –  svolgeranno le ore di utilizzazione di cui sopra nella scuola dove si è verificata  la riduzione oraria, ma solo nel caso in cui questa non esaurisca completamente l’orario di servizio  svolto nella suddetta scuola; diversamente, tali ore saranno svolte nel primo istituto (art. 2 comma 7 CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, prorogato per gli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025).

Gli insegnanti di religione incorsi nel provvedimento di cui al comma 3 dell’art. 4 della legge 186/2003, ai quali cioè è stata revocata l’idoneità ecclesiastica, vengono utilizzati secondo quanto stabilito dall’art. 2 comma 3 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, prorogato per gli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 (art. 2 comma 11 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, prorogato per gli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025).

Inoltre:

per le utilizzazioni il punteggio formulato dall’Ufficio scolastico regionale nella graduatoria regionale, articolata per ambiti diocesani, è integrato secondo quanto previsto dalle precisazioni dell’art. 1 comma 7 per gli anni scolastici del CCNI valido per il 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, prorogato per gli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025) cioè: valutazione dell’anno scolastico in corso (con relativo punteggio per la eventuale continuità); residenza dei familiari nel comune di ricongiungimento da almeno tre mesi;  età dei figli riferita al 31 dicembre dall’anno in cui si effettua al domanda; maggiore anzianità anagrafica in caso di parità di precedenze);

le assegnazioni provvisorie (spostamenti fuori diocesi) possono essere richieste per i seguenti motivi: ricongiungimento al coniuge, o ai figli, o ai genitori, o per gravi motivi di salute (art. 7 comma 2 del CCNI per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,prorogato per gli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025).

L’O.M. 31/2024 ha chiarito che nella graduatoria regionale su base diocesana il punteggio per il ricongiungimento al coniuge NON può essere attribuito; nelle utilizzazioni e nelle assegnazioni provvisorie tale punteggio viene invece attribuito, a patto che il coniuge o il familiare (figlio o genitore) risiedano nel comune richiesto da almeno tre mesi. (Nota 1, Allegato 3,  CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie – Tabella per le assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo).

Per le  assegnazioni provvisorie il punteggio per ricongiungimento al coniuge (figli o genitori) è riconosciuto per le scuole comprese nel comune di ricongiungimento (Nota 7 Allegato 3, CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie – Tabella per le assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo).

Per l’a.s. 2024/2025  i docenti di religione che richiedono l’utilizzazione per rientrare nella sede in cui prestavano servizio nell’a.s. 2012/2013,  2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024  fruiscono della precedenza di cui all’art. 8 comma 1, punto II del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie (art. 4 comma 3 CCNI per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, prorogato per gli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025).

docenti di religione di ruolo sono confermati nella stessa sede di servizio; cioè NON occorre una riconferma annuale sulla sede di servizio (Art. 2 comma 11 CCNI per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, prorogato per gli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025).

I docenti di religione di ruolo, qualora siano perdenti ore/posto, rimangono in servizio in altra scuola della stessa diocesi (Nota prot. 6747 del 15 luglio 2010).

I docenti di religione hanno  la possibilità di completamento cattedra nell’istituto di prevalente servizio, utilizzando le disponibilità orarie sopraggiunte, al fine di evitare, per quanto possibile, cattedre a completamento esterno (Art. 2 comma 7 CCNI per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, prorogato per gli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025).

 I docenti di religione di ruolo che hanno ottenuto l’utilizzazione nello stesso grado scolastico non devono ripresentare la domanda di utilizzazione (ai fini della conferma sulla sede ottenuta), mentre coloro che sono stati utilizzati in un settore formativo diverso (ad esempio dalla scuola infanzia/primaria alla secondaria) devono presentare domanda di conferma (domanda di Passaggio di Ruolo) della utilizzazione già ottenuta l’anno precedente (art. 2 comma 11 CCNI per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, prorogato per gli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025).

     La valutazione dei titoli sarà formulata dai competenti Uffici Scolastici Regionali (o dagli Ambiti territoriali): tale valutazione viene effettuata considerando i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande, secondo le tabelle allegate al CCNI concernente la mobilità del personale della scuola, sottoscritto in data 27 gennaio 2022 e valido per il triennio 2022/2025.

Nei casi di dimensionamento della rete scolastica (art. 2 comma 11 CCNI per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, prorogato per gli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025) si applicano le norme stabilite dall’art. 18 del CCNI sulla mobilità del 27 gennaio 2022 valido per il triennio 2022/2025, tenuto conto della graduatoria di cui all’art. 10 commi 3 e 4 dell’O.M. n. 31 del 23 febbraio 2024. Per una migliore descrizione della casistica si vedano le Faq e la Guida dedicate alle Unificazioni e Dimensionamenti

Le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie degli insegnanti di religione cattolica – fatto salvo quanto previsto dall’art. 2 comma 11 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie – sono effettuate d’Intesa tra il Direttore Regionale Generale e l’Ordinario diocesano competente (art. 4 comma 1 CCNI per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, prorogato per gli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025).

Gli uffici scolastici regionali hanno l’obbligo di comunicare alle organizzazioni sindacali, prima dell’avvio delle operazioni di utilizzazione, un quadro complessivo delle disponibilità delle cattedre o posti per l’insegnamento della religione, anche di eventuali disponibilità sopraggiunte (art. 4 comma 2 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,  prorogato per gli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025).

Da sottolineare inoltre che:

  • Il docente di religione interamente utilizzato in altra scuola non a domanda volontaria ma a causa della mancanza di ore sufficienti a costituire la cattedra o il posto, non perde il diritto all’attribuzione del punteggio per la continuità (CCNI 27.01.2022 valido per il triennio 2022/2025 –  art. 27 comma 8).

Le istanze di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale educativo e degli insegnanti di religione cattolica saranno presentate avvalendosi del modello di domanda pubblicato nel sito del MIM nella sezione Mobilità oppure nei link sotto riportati e devono essere presentate tramite PEC all’ufficio scolastico regionale territorialmente competente, salvo diverse disposizioni degli stessi che possono delegare tali compiti agli Ambiti Territoriali Competenti (ex Uffici scolastici Provinciali). 

USR Abruzzodrab@postacert.istruzione.it
USR Basilicatadrba@postacert.istruzione.it
USR Calabriadrcal@postacert.istruzione.it
USR Campaniadrca@postacert.istruzione.it
USR Emilia Romagnadrer@postacert.istruzione.it
USR Friuli V. Giuliadrfr@postacert.istruzione.it
USR Laziodrla@postacert.istruzione.it
USR Liguriadrli@postacert.istruzione.it
USR Lombardiadrlo@postacert.istruzione.it
USR Marchedrma@postacert.istruzione.it
USR Molisedrmo@postacert.istruzione.it
USR Piemontedrpi@postacert.istruzione.it
USR Pugliadrpu@postacert.istruzione.it
USR Sardegnadrsa@postacert.istruzione.it
USR Siciliadrsi@postacert.istruzione.it
USR Toscanadrto@postacert.istruzione.it
USR Umbriadrum@postacert.istruzione.it
USR Venetodrve@postacert.istruzione.it

Coloro che ne sono forniti possono inoltrare la modulistica in formato digitale a mezzo PEC.

I colleghi sprovvisti di PEC possono rivolgersi alla segreteria nazionale SAIR che provvederà, su loro esplicita richiesta, all’invio della modulistica (integrata di una copia in pdf del proprio documento di identità) dalla PEC del Sindacato..

Le domande compilate dovranno essere scansionate (dopo averle firmate) oppure firmate digitalmente. 

Assegnazioni e Utilizzi 204-25

Il Ministero, con l’Ipotesi di Intesa sottoscritta con i sindacati rappresentativi, ha iniziato l’iter che condurrà alla presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria per l’a.s. 2024/25.

Intesa MIM-OOSS

La succitata Ipotesi di Intesa, sottoscritta in data 27 giugno, proroga anche per l’a.s. 2024/25 il CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2019/22, introduce alcune precisazioni e recepisce le deroghe di cui all’art. 34 del CCNL 2019/21.

L’Intesa permette ai docenti vincolati per tre anni nella scuola di assunzione potranno presentare domanda di assegnazione provvisoria: provinciale tutti gli interessati; interprovinciale tutti coloro i quali rientrano in una delle deroghe concordate.

INTESA 2024-25

CHI PUO’ CHIEDERE?

La domanda di assegnazione provvisoria:

– può essere richiesta per uno dei seguenti motivi:

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
  • ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
  • ricongiungimento al genitore.

– può essere presentata per una sola provincia, indicando nella stessa sino a 15 preferenze per la scuola secondaria, 20 per la scuola dell’infanzia e primaria. Le 15/20 preferenze possono essere indifferentemente scuole, distretti e/o comuni. L’unico limite, come detto, è quello numerico;

– può essere presentata anche per una classe di concorso/posto/grado di istruzione diverso da quello di titolarità (se si è in possesso della prevista abilitazione); in tal caso, si tratta di una richiesta aggiuntiva, per cui si deve chiedere la classe di concorso/posto di titolarità ed anche una diversa classe di concorso/posto/grado di istruzione. Nel caso si intenda chiedere assegnazione anche per un diverso grado di istruzione, è necessario aver ottenuto la conferma nel ruolo di titolarità;

 non può essere chiesta per il comune di titolarità, salvo nei casi di comuni con più distretti sub-comunali da parte coloro che si avvalgono di una delle precedenze di cui all’art. 8 del CCNI 2019/22.

CCNI 19/22

Come leggiamo nel CCNI 2019/22:

  • (articolo 1/1): le disposizioni dello stesso si applicano al personale docente a tempo indeterminato;
  • (articolo 7/2):  possono partecipare alle operazioni di assegnazione provvisoria i docenti di ruolo assunti con decorrenza giuridica antecedente all’anno scolastico per cui si effettuano le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria.

Dunque, stando al prorogato CCNI 2019/22, possono presentare domanda di assegnazione provvisoria, in presenza di uno dei sopra riportati motivi, i docenti:

  • assunti in ruolo nel 2023/24. Tali docenti, però, a causa delle disposizioni  di cui all’art. 399/3 del D.lgs. 297/94 e all’art. 13/5 del D.lgs. 59/2017, possono presentare domanda di assegnazione nella sola provincia di titolarità (eccetto chi rientra in una delle deroghe previste dall’art. 34 del CCNL 2019/21 e di cui parleremo di seguito);
  • assunti in ruolo nell’a.s. 2022/23 e precedenti.

Riguardo agli assunti a tempo indeterminato nell’a.s. 2022/23 e precedenti, precisiamo che gli stessi, anche se soggetti ad uno dei vincoli triennali previsti dal CCNI sui trasferimenti e passaggi di ruolo 2022/25, possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria anche interprovinciale. I predetti vincoli, infatti, riguardano la sola mobilità territoriale (trasferimenti) e professionale (passaggi di ruolo/cattedra). Così, ad esempio, un docente che ottenuto un trasferimento/passaggio provinciale o interprovinciale su una delle scuole espresse nella domanda, potrà presentare ugualmente domanda di assegnazione provvisoria o utilizzazione, fermi restando i previsti motivi e requisiti.

Sin qui quanto previsto dal CCNI 2019/22, nonché dalle disposizioni legislative relative ai vincoli per i neoassunti dall’a.s. 2023/24. Il CCNI, tuttavia, come detto sopra, è stato integrato dalle disposizioni di cui all’Ipotesi di Intesa del 27 giugno u.s., che ha ampliato la platea di docenti che potranno presentare domanda di assegnazione provvisoria anche interprovinciale, grazie alle deroghe di cui all’art. 34 del CCNL 2019/21, deroghe volte a garantire il rincongiumento nelle procedure di mobilità ad alcune categorie di docenti.

COSA STABILISCE L’INTESA?

In virtù delle relative disposizioni legislative e di quelle dell’Ipotesi di Intesa, i docenti:

  • assunti in ruolo a.s. 2023/24 (compresi gli assunti in ruolo da straordinario bis a.s. 23/24, i quali hanno svolto l’anno a tempo determinato nel 22/23) possono presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale. Gli stessi possono presentare domanda interprovinciale se rientrano in una delle succitate deroghe;
  • assunti a tempo determinato da concorso straordinario bis e GPS sostegno a.s. 23/24 possono presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale, a condizione di aver superato l’anno di prova. Gli stessi possono presentare domanda interprovinciale se rientrano in una delle succitate deroghe;
  • assunti a tempo determinato da GPS prima fascia sostegno e posto comune, tramite la procedura straordinaria a.s. 21/22, i quali sono ancora a tempo determinato perché avevano rinviato l’anno di prova, possono presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale, a condizione di aver superato l’anno di prova. Gli stessi possono presentare domanda interprovinciale se rientrano in una delle succitate deroghe;
  • assunti a tempo determinato da GPS prima fascia sostegno, tramite la procedura straordinaria a.s. 22/23, i quali sono ancora a tempo determinato perché avevano rinviato l’anno di prova, possono presentare domanda di assegnazione provvisoria provinciale, a condizione di aver superato l’anno di prova. Gli stessi possono presentare domanda interprovinciale se rientrano in una delle succitate deroghe.

IN SINTESI

Alla luce di quanto detto, in presenza di uno dei sopra elencati motivi, per l’a.s. 2024/25 possono presentare domanda di assegnazione provvisoria:

  • i docenti assunti in ruolo nell’a.s. 2022/23 e precedenti (possono presentare domanda provinciale o interprovinciale);
  • i docenti assunti in ruolo nell’a.s. 2023/24, compresi quelli immessi in ruolo sempre nel 23/24 da straordinario bis (possono presentare domanda provinciale; interprovinciale se rientranti in una delle deroghe di cui al CCNL 19/21);
  • i docenti assunti a tempo determinato da concorso straordinario bis e GPS sostegno a.s. 23/24, nonché assunti a tempo determinato da GPS posto comune e sostegno nel 21/22 e assunti da GPS sostegno 2022/23, a condizione di aver superato l’anno di prova (possono presentare domanda provinciale; interprovinciale se rientranti in una delle deroghe di cui al CCNL 19/21).

Ribadiamo che, se non è presente nessuno dei motivi indicati nell’art. 7 del CCNI (ricongiungimento ai figli, al coniuge…), pur rientrando tra le categorie di docenti sopra elencate, non è possibile comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria.

Sintesi Orizzonte Scuola

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