INFORMAZIONI

Stress lavoro-correlato a scuola: tra normativa, conflitti interni e rischio mobbing

Lo stress lavoro-correlato non riguarda soltanto fabbriche e uffici. Anche la scuola è un luogo di lavoro complesso, dove la convivenza di ruoli e responsabilità diverse – dirigente scolastico, docenti, personale ATA e DSGA – può generare tensioni e malessere.

Ma qui entra in gioco la legge. Il d.lgs. 81/2008, Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, obbliga infatti il dirigente scolastico, in quanto datore di lavoro, a valutare e gestire lo stress lavoro-correlato al pari di qualunque altro rischio professionale.


La serenità come parte della salute

Il decreto non parla esplicitamente di serenità, ma la include nella definizione stessa di salute.
All’art. 2, lettera o) si legge:

“Salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità.”TU-81-08-Ed.-Gennaio-2025-1

Questo significa che, per legge, la salute a scuola non si riduce a non ammalarsi o non farsi male: deve comprendere anche il benessere psichico, relazionale e organizzativo. In altre parole, lavorare in serenità.


Una scuola sotto pressione

Chi vive quotidianamente la scuola conosce bene le fonti di stress:

  • Docenti sommersi da burocrazia, scadenze, programmi e classi numerose.
  • Personale ATA che si trova spesso a colmare carenze di organico con turni pesanti e compiti aggiuntivi.
  • Dirigenti scolastici schiacciati tra responsabilità legali e isolamento decisionale.
  • DSGA che devono gestire procedure sempre più complesse con risorse limitate.

Quando questi fattori si accumulano, lo stress diventa cronico e mina la qualità del lavoro, del clima interno e perfino della didattica.


Dal disagio al mobbing

In alcuni casi, le tensioni possono trasformarsi in mobbing, ovvero comportamenti vessatori ripetuti ai danni di un lavoratore.

Esempi reali di scuola:

  • un dirigente che affida incarichi punitivi o critica sistematicamente i docenti;
  • un DSGA che distribuisce in modo squilibrato i carichi di lavoro tra assistenti;
  • insegnanti che escludono un collega dalle attività collegiali;
  • collaboratori scolastici che emarginano il nuovo assunto.

Comportamenti che non solo violano la dignità delle persone, ma incidono sul benessere collettivo dell’intera comunità scolastica.


Cosa dice la legge

L’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 è esplicito:

“La valutazione… deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004.”

Inoltre, il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) deve contenere non solo i rischi fisici e strutturali, ma anche quelli organizzativi e relazionali, con indicazioni precise su misure preventive e responsabilità.

La Commissione consultiva permanente ha stabilito che la valutazione debba articolarsi in due fasi:

  1. Valutazione preliminare → basata su indicatori oggettivi (assenze, turnover, conflitti registrati).
  2. Valutazione approfondita → se emergono criticità, si passa a questionari, focus group, interviste per raccogliere la percezione del personale.

La voce del sindacato

Sul tema interviene il Segretario Fensir, ricordando che la scuola non è solo un luogo di lavoro, ma di vocazione e relazioni:

“Il lavoro a scuola non è solo un lavoro fatto da cose da fare, ma una vocazione; un lavoro fatto di relazioni che non possono essere tossiche. I docenti devono sentirsi in un luogo sicuro, non tanto non esposti ad aggressioni fisiche ma nemmeno ad aggressioni verbali. Così anche il personale ATA non può essere trattato o sottovalutato né dal DS né dal DSGA.”

Parole che traducono in concreto il senso del “benessere” richiamato dalla legge.


Psicologo, figura chiave

Sempre più istituti coinvolgono psicologi non solo per studenti, ma anche per il personale. Il loro contributo è prezioso per:

  • individuare segnali di disagio,
  • mediare nei conflitti,
  • formare docenti e ATA sulla gestione dello stress,
  • accompagnare le scuole nella valutazione approfondita del rischio,
  • intervenire nei casi di mobbing o di forte criticità.

Un caso concreto

In un istituto tecnico del Nord Italia, un alto numero di assenze tra i docenti ha spinto il dirigente a indagare. La valutazione preliminare ha segnalato criticità, poi confermate da questionari e focus group: carico burocratico e scarsa trasparenza nelle comunicazioni. Con il supporto di uno psicologo, sono stati organizzati incontri di confronto e formazione. Il risultato? Clima interno migliorato e calo delle assenze.


Conclusione

La legge parla di benessere fisico, mentale e sociale. In una scuola, questo si traduce in serenità: relazioni sane, comunicazione chiara, rispetto reciproco.

La prevenzione dello stress lavoro-correlato non è solo un obbligo formale per i dirigenti scolastici: è un investimento sul futuro della comunità scolastica. Perché dove lavoratori sereni insegnano e collaborano, gli studenti crescono meglio.

1° settembre: presa di Servizio e Incompatibilità per il personale docente e ATA

La presa di servizio nella scuola statale rappresenta un passaggio fondamentale e tutt’altro che formale nella vita lavorativa di un docente o di un membro del personale ATA. Questo momento sancisce l’inizio effettivo del rapporto di lavoro con lo Stato, che, per sua natura, richiede un vincolo di esclusività.
Ciò significa che chi assume l’incarico si impegna a garantire la propria piena disponibilità, evitando attività incompatibili o in conflitto con le funzioni e i doveri connessi al ruolo pubblico. Le norme che regolano questa fase sono precise e vincolanti, e la loro conoscenza è essenziale per prevenire sanzioni e decadenze.


Differimento della Presa di Servizio

La presa di servizio può essere posticipata solo in casi specifici:

CondizioneEffetto
Differimento con giustificato motivo (es. malattia documentata)Differimento della decorrenza economica del contratto
Differimento senza giustificato motivoDecadenza dalla nomina

Norme di riferimento: art. 97 DPR 3/1957; art. 560 D.Lgs. 297/1994.


Dichiarazione di Incompatibilità

All’atto della presa di servizio, il dipendente è tenuto a dichiarare l’assenza di altri rapporti di lavoro o situazioni incompatibili.
La mancata o falsa dichiarazione può comportare l’annullamento del contratto da parte del Dirigente scolastico.

Norme di riferimento: art. 53 D.Lgs. 165/2001 (incarichi extra-istituzionali e incompatibilità nel pubblico impiego).


Attività Lavorative e Tipologie di Incompatibilità

Tipo di attivitàTrattamento previsto
Incompatibilità assoluteVietate (es. attività imprenditoriali, doppi incarichi pubblici)
Incompatibilità relativeConsentite solo con autorizzazione del Dirigente scolastico
Attività compatibiliConsentite senza autorizzazione (es. collaborazioni editoriali)

Norme di riferimento: art. 53 D.Lgs. 165/2001; per i docenti, v. anche art. 508 D.Lgs. 297/1994 (profili specifici).


Esercizio della Libera Professione

La possibilità di esercitare una libera professione riguarda sia il personale docente sia il personale ATA, con regole specifiche.

Docenti
L’esercizio della libera professione è consentito se:

  • autorizzato dal Dirigente scolastico;
  • compatibile con l’orario e con tutte le attività funzionali all’insegnamento;
  • coerente con l’insegnamento impartito e privo di conflitti d’interesse;
  • senza lezioni private a studenti del proprio istituto (vietate in ogni caso). Le lezioni private verso esterni sono ammesse, ma vanno comunicate al Dirigente, che può vietarle se necessario.

Personale ATA
Si applicano le norme generali del pubblico impiego: attività e incarichi esterni devono essere temporanei, compatibili con i compiti d’ufficio e autorizzati. Restano vietate le attività che determinano conflitti d’interesse o pregiudizio per il servizio.

Norme di riferimento: art. 508 D.Lgs. 297/1994 (docenti, incluse lezioni private); art. 53 D.Lgs. 165/2001 (regime autorizzatorio e incompatibilità per tutto il personale).


Part-Time e Riduzione delle Incompatibilità

Chi opta per un part-time pari o inferiore al 50% ha margini più ampi per svolgere attività esterne, comprese alcune che sarebbero vietate a tempo pieno, purché non interferiscano con il servizio.
Per i docenti su spezzone orario sotto il 50% valgono le stesse regole del part-time; se in seguito si supera il 50%, torna il regime ordinario delle incompatibilità.

Norme di riferimento: art. 53 D.Lgs. 165/2001 (compatibilità e incarichi in rapporto al tempo di lavoro).


Divieto di Congelamento dell’Anno di Prova

Non è possibile rinviare la presa di servizio per svolgere un’attività lavorativa incompatibile in corso.
L’eccezione prevista dalla Legge 107/2015 era valida solo per l’a.s. 2015/16 e non è più applicabile.

Norme di riferimento: Legge 107/2015 (deroga limitata all’a.s. 2015/16).


Aspettativa per Altro Lavoro

Non è consentito richiedere, contestualmente alla presa di servizio, un’aspettativa per lo svolgimento di un’attività incompatibile.
L’incompatibilità viene valutata al momento della presa di servizio.

Norme di riferimento: art. 53 D.Lgs. 165/2001.


Contratto Senza Assunzione in Servizio: Casi Ammessi

In alcune situazioni specifiche, il contratto può avere decorrenza giuridica ed economica anche senza la presenza fisica del lavoratore:

SituazioneEffetti e modalità
Maternità (interdizione/congedo obbligatorio)Decorrenza giuridica ed economica dalla nomina
Dottorato di ricercaCongedo straordinario senza assegni dalla data di nomina
Assegni di ricerca / borse di studioAspettativa senza assegni fin da subito

Norme di riferimento: circolari MIUR; Legge 398/1989; parere Consiglio di Stato n. 544/2016.


Conclusioni

Le norme su presa di servizio, incompatibilità e libera professione sono pensate per assicurare trasparenza, correttezza e piena disponibilità al servizio pubblico.
Fensir raccomanda a docenti e personale ATA di verificare attentamente la propria situazione professionale prima della presa di servizio e di richiedere per tempo eventuali autorizzazioni per attività esterne, così da evitare sanzioni, annullamenti di contratto o decadenze.

PERSONALE ATA – PARTONO I CORSI PER LE POSIZIONI ECONOMICHE

Avvio ufficiale: date e modalità

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con la nota prot. 34744 del 15 luglio 2025, ha dato il via ai percorsi formativi dedicati al personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario) già inserito negli elenchi dei candidati ammessi:

Collaboratori (ex Area A/As) e Operatori (ex Area As): avvio 15 luglio 2025

Assistenti amministrativi e tecnici (Area B) e tecnici di profilo specialistico: avvio 30 luglio 2025

I corsi – della durata di 45 giorni, con completamento consigliato anticipato per evitare problemi di tracciamento – verranno erogati in modalità asincrona, tramite la piattaforma Scuola Futura, accessibile con SPID

Struttura del percorso formativo

Fruizione autonoma: videolezioni, approfondimenti e test di autovalutazione disponibili h24.

Accesso semplice: il personale ATA ammesso è già iscritto in piattaforma, basta cliccare su “Segui il percorso”

Il Ministero raccomanda un controllo costante della propria casella personale per aggiornamenti operativi

Prova finale: quiz e tempistica

Una volta concluso il corso, entro circa 20 giorni sarà comunicata la data della prova finale – una sessione di 20 quiz a risposta multipla, con durata di 30 minuti, differenziata per profilo ATA.

Sono coinvolti oltre 57.000 candidati ATA con contratto a tempo indeterminato, appartenenti alle diverse aree di lavoro.

L’iscrizione è automatica, in base all’istanza presentata, e non richiede alcuna azione aggiuntiva da parte del personale.

Questa iniziativa si inserisce nel quadro del PNRR – Missione 4, Investimento 2.1, finalizzato alla digitalizzazione del personale scolastico e all’integrata transizione tecnologica nel sistema educativo

Oltre a valorizzare le competenze ATA, mira a potenziare l’efficienza amministrativa e tecnica nelle scuole.

Consigli utili per i partecipanti

Inizio immediato: dato l’avvio imminente, è consigliabile iniziare subito a studiare e completare le attività progressivamente.

Frequenza regolare: evitare di procrastinare per non rischiare problemi tecnici negli ultimi giorni.

Controllo email: fondamentale per ricevere tutte le comunicazioni, incluse quelle sulle date della prova finale.

Preparazione preventiva: utili i test di autovalutazione presenti sulla piattaforma per familiarizzare con il formato della prova.

L’avvio dei corsi dal 15 e 30 luglio 2025, erogati in modalità asincrona su Scuola Futura e indirizzati a oltre 57.000 ATA, rappresenta un passo concreto verso la valorizzazione del personale. La sfida ora è trasformare questa opportunità in una reale crescita professionale, con la prova finale come banco di verifica delle competenze acquisite.

Bonus Continuità Didattica: un riconoscimento per i docenti di ruolo che restano – ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

Il Ministero ha introdotto un incentivo economico per quegli insegnanti che, negli ultimi tre anni scolastici, hanno scelto di restare nella stessa scuola, garantendo continuità didattica ai propri studenti. Un premio al valore della stabilità, fondamentale per il benessere e il successo formativo degli alunni.

Inoltre non tutte le scuole saranno interessate a tale misura, bensì quelle collocate in situazioni di disagio.

Religione cattolica: attese oltre 6.000 assunzioni per il 2025/26, ma il decreto non è ancora ufficiale

Cresce l’attesa per la pubblicazione del decreto ministeriale relativo alle immissioni in ruolo degli insegnanti di religione cattolica per l’anno scolastico 2025/2026. Secondo quanto anticipato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito durante un recente confronto con le organizzazioni sindacali, sarebbero 6.022 i posti destinati alle assunzioni a tempo indeterminato, su un totale di 8.050 posti vacanti e disponibili.

Un numero che, se confermato, andrebbe ben oltre i 4.500 posti inizialmente previsti dai due bandi del concorso straordinario, facendo ipotizzare un incremento di circa 1.500 posti, che seppur sottratti per quest’anno all’ordinario, saranno reintegrati con i pensionamenti del 2025/2026 e 2026/2027, dunque non avverrà lo scorrimento delle graduatorie dello straordinario per gli anni 2025/2026 e 2026/2027. Tuttavia, il decreto non è ancora stato pubblicato, e le cifre restano al momento non ufficiali, lasciando spazio a dubbi e incertezze nel settore.

Il commento del SAIR: “Siamo sempre trattati in modo diverso”

A esprimere il malessere della categoria è Mariangela Mapelli, Segretaria del Fensir SAIR (Sindacato Autonomo Insegnanti di Religione), che dichiara:

“È un momento di incertezza, come sempre d’altronde. Siamo abituati ad essere trattati come docenti con procedure diverse dagli altri, seppur nella sostanza, ad eccezione di qualche passaggio insignificante, che si risolve in una riga da inserire in un qualsiasi decreto che riguardi l’assunzione dei docenti di posti comuni e di sostegno. Ma il docente di religione deve aspettare… Ieri, 14 luglio, è stato annunciato e pubblicato il decreto per gli altri docenti, mentre i docenti di religione rimangono in attesa: tra supposizioni e incertezze.”

Mapelli sottolinea l’importanza del possibile incremento dei posti, ma invita alla prudenza:

“Bene che ci siano 1.500 posti in più per l’assunzione dei docenti dei concorsi straordinari, almeno così sembra essere, ma avremo conferma solo dopo la pubblicazione del decreto. Cerchiamo di non rimanere delusi se così non dovesse essere.”

Il concorso ordinario: domande tre volte superiori ai posti

Rimane alta anche l’attenzione sulle procedure ordinarie, che vedono coinvolti 6.195 candidati. Nel dettaglio:

  • 2.749 domande per il settore infanzia/primaria, a fronte di 927 posti disponibili
  • 3.446 domande per il settore secondaria di primo e secondo grado, per 1.001 posti

Numeri che confermano la forte domanda di stabilizzazione da parte dei docenti di religione, molti dei quali insegnano da anni con contratti a tempo determinato.

“È del tutto anacronistico – commenta Mapelli – il voler mantenere il 30% a tempo determinato così come previsto dalla legge 186/2003. I docenti di religione vogliono il ruolo e lo vogliono subito.”

Un’attesa che si ripete

L’impressione diffusa è che per i docenti di religione, l’attesa sia ormai la regola. Anche quest’anno, il decreto per le assunzioni degli altri docenti è stato pubblicato, mentre quello per gli insegnanti di religione ancora non compare all’orizzonte. I numeri, per ora, restano ipotesi. Le rassicurazioni fornite dal Ministero indicano una volontà di equilibrio tra le due procedure concorsuali (straordinaria e ordinaria), con una compensazione prevista a partire dal 2026/27, ma senza un testo ufficiale tutto resta nel campo delle intenzioni.

Speriamo di essere smentiti immediatamente, con la pubblicazione del decreto e l’avvio concreto delle assunzioni. Sarebbe il segnale atteso da anni, e potremmo finalmente gioire insieme a chi otterrà il ruolo, dopo un lungo percorso fatto di attesa, impegno e dedizione.

Il ruolo dell’insegnante di sostegno: professionalità, attività e pari dignità nella scuola inclusiva

Ruolo professionale dell’insegnante di sostegno

L’insegnante di sostegno è un docente specializzato, in possesso di competenze pedagogiche, didattiche e relazionali specifiche per l’inclusione scolastica. Il suo ruolo non si esaurisce nell’assistenza all’alunno con disabilità, ma si configura come un mediatore educativo e didattico a supporto dell’intera classe, con l’obiettivo di creare ambienti di apprendimento inclusivi e flessibili.

Egli collabora strettamente con i docenti curricolari, i genitori, gli operatori sanitari e i servizi sociali, all’interno del Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione (GLO), contribuendo alla stesura e all’attuazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI). Inoltre, favorisce lo sviluppo delle autonomie, la partecipazione sociale e l’autodeterminazione dell’alunno, nel rispetto del suo progetto di vita.

Struttura dell’attività professionale

L’attività dell’insegnante di sostegno si articola in diversi ambiti:

– Didattico-educativo: progettazione e realizzazione di attività personalizzate, adattamenti metodologici e strumenti compensativi, in coerenza con il PEI.
– Relazionale: costruzione di un clima empatico e di fiducia con l’alunno, la classe e il team docente.
– Collaborativo: partecipazione alle attività collegiali, promozione del lavoro in rete e confronto costante con le famiglie.
– Valutativo: contributo alla valutazione degli apprendimenti e dei progressi dell’alunno, secondo criteri condivisi e trasparenti.

L’insegnante di sostegno è chiamato a svolgere un lavoro ad alto impatto emotivo e psicofisico, spesso in condizioni complesse e in continua evoluzione. È per questo che molte voci del mondo sindacale e accademico ritengono necessario il riconoscimento di questa figura professionale all’interno delle categorie di lavori usuranti.

Il diritto al riconoscimento come lavoro usurante

L’insegnante di sostegno è quotidianamente impegnato in un’attività che richiede grande resistenza emotiva, gestione di situazioni comportamentali complesse, interazione continua con alunni fragili, famiglie e operatori esterni. A ciò si aggiunge la precarietà di molti incarichi, la mancanza di continuità didattica e l’elevato carico burocratico.

Per queste ragioni, si fa sempre più forte la richiesta di riconoscere il ruolo dell’insegnante di sostegno come lavoro usurante, con la conseguente possibilità di accesso anticipato alla pensione, così come previsto per altre categorie che operano in contesti ad alta intensità psicofisica. Un simile riconoscimento rappresenterebbe non solo un atto di giustizia sociale, ma anche un incentivo per la permanenza e la valorizzazione di questa figura all’interno del sistema scolastico.

La non discriminazione e il rispetto del ruolo

Uno degli aspetti critici che ancora oggi caratterizza l’esperienza di molti insegnanti di sostegno è il rischio di marginalizzazione rispetto al corpo docente curricolare. Non di rado, infatti, vengono percepiti come figure “aggiuntive” o “assistenziali”, anziché come parte integrante del consiglio di classe. Tale visione riduttiva non solo mortifica la professionalità del docente di sostegno, ma ostacola anche la realizzazione di una vera inclusione.

È fondamentale, invece, riconoscere pari dignità professionale e contrattuale agli insegnanti di sostegno, valorizzando il loro contributo alla progettazione educativa e didattica comune. La scuola inclusiva si fonda sulla corresponsabilità e sulla collaborazione tra tutti i docenti, senza gerarchie di valore, ma nella piena condivisione degli obiettivi formativi.

Conclusioni

L’insegnante di sostegno è un pilastro della scuola moderna, non solo per il supporto agli alunni con disabilità, ma per la promozione di una cultura dell’accoglienza e del rispetto delle differenze. Perché tale ruolo possa esprimersi al meglio, è indispensabile un cambiamento culturale profondo, che superi stereotipi e discriminazioni, e che riconosca in pieno la professionalità docente come leva di cambiamento educativo e sociale.

Tra i riconoscimenti attesi, vi è anche quello della fatica invisibile di questo lavoro, che merita tutela, attenzione e garanzie, a partire dal diritto di essere inserito tra le professioni usuranti, al pari di chi ogni giorno affronta sfide educative e umane complesse e delicate.

Alfonso Tortorici, segretario Fensir Agrigento

Supplenze docenti a.s. 2025/26: 150 preferenze, apertura domande dal 17 luglio – anche finalizzate al ruolo.

Si avvicina l’apertura della procedura per la presentazione delle domande di supplenza per l’anno scolastico 2025/2026. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha concluso il confronto con le organizzazioni sindacali in merito all’avvio delle nomine per il prossimo anno, comprese quelle finalizzate al ruolo.

La compilazione dell’istanza sarà disponibile su POLIS – Istanze Online dal 17 al 30 luglio 2025. I candidati potranno indicare fino a 150 preferenze per incarichi a tempo determinato al 30 giugno, al 31 agosto e per supplenze finalizzate al ruolo.

PER SUPPORTO NELLA COMPILAZIONE FISSA UN APPUNTAMENTO – per gli iscritti e coloro che si iscrivono – anche in presenza ma solo a Bergamo (via G. Carducci, 25) dal 17 pomeriggio al giorno 23 luglio (successivamente dal 25/07 solo online), si raccomanda la puntualità, sia in presenza che online (la prenotazione è unica); avere con sé l’elenco delle scuole/distretti da inserire, comunque normalmente la consulenza avviene tramite collegamento a distanza:

La nota ministeriale annuale sulle supplenze, in fase di pubblicazione, conterrà le istruzioni definitive e la conferma delle tempistiche.

Sezioni nella domanda

  • Supplenza finalizzata al ruolo da GPS sostegno I fascia o elenco aggiuntivo
  • Priorità di conferma per incarichi su sostegno
  • Supplenze annuali (31 agosto) o temporanee (30 giugno)

Periodo utile per presentare la domanda

Dal 17 luglio al 30 luglio 2025, unica finestra utile per l’invio dell’istanza completa.

Auspici della FENSIR in merito alla procedura

Pur non avendo partecipato all’informativa ministeriale, FENSIR auspica che vengano accolti alcuni elementi fondamentali per tutelare il personale e rendere la procedura più funzionale e trasparente:

  1. Recupero delle preferenze dell’anno precedente
    Si auspica che le sedi espresse lo scorso anno siano precaricate automaticamente sulla piattaforma, così da agevolare i candidati nel riconfermare, aggiornare o modificare le proprie preferenze senza dover procedere da zero.
  2. Richiamo all’art. 37 del CCNL 2006/09
    La FENSIR auspica che la nota ministeriale faccia esplicito riferimento all’art. 37 del CCNL 2006/09, per garantire la proroga dei contratti ai supplenti in servizio al rientro del titolare dopo il 30 aprile, così da consentire la partecipazione agli scrutini.
    Si ritiene inoltre importante estendere questa tutela anche a quei supplenti che, pur non rientrando formalmente nell’articolo 37, terminano il contratto con la fine delle lezioni, affinché sia loro riconosciuto il diritto alla proroga per gli adempimenti finali.
  3. Contrarietà alla conferma automatica del docente di sostegno su richiesta della famiglia
    La FENSIR ribadisce il proprio auspicio che venga ritirata la previsione che consente la conferma automatica del docente di sostegno su indicazione della famiglia. Tale scelta, se confermata, solleverebbe dubbi in merito alla trasparenza delle procedure e al rispetto delle regole generali sul reclutamento.

Procedura GPS sostegno finalizzata al ruolo – a.s. 2025/26

Descrizione:
Si tratta di una procedura straordinaria informatizzata per il conferimento di incarichi a tempo determinato finalizzati all’immissione in ruolo, rivolta ai docenti inseriti nella GPS I fascia sostegno o relativi elenchi aggiuntivi.

Fasi operative:

  • Fase provinciale:
    Dal 17 al 30 luglio 2025. L’assegnazione delle sedi inizierà dal 1° agosto. Gli eventuali scorrimenti si concluderanno entro il 13 agosto.
  • Fase interprovinciale:
    Per chi non ottiene l’incarico nella fase provinciale. Si svolgerà dal 14 al 19 agosto 2025, con conclusione entro il 21 agosto.

Conferma per continuità didattica – Docenti a tempo determinato su sostegno

Chi può essere confermato:

  • Docenti con contratto su sostegno al 30/06 o 31/08 nell’a.s. 2024/25
  • Anche non specializzati, se provenienti da:
    – GPS II fascia sostegno
    – GPS posto comune (in caso di scorrimento incrociato)
    Nota: È comunque obbligatoria la compilazione dell’istanza su POLIS.

Fasi della procedura:

  • Fase 1 – Verifica del Dirigente Scolastico
    Il DS accerta se il docente può essere riconfermato. L’esito viene caricato nel sistema ed è modificabile solo per cause sopravvenute (es. trasferimento dell’alunno).
  • Fase 2 – Scelta da parte del docente su POLIS
    Il docente:
    • accetta o rifiuta la conferma;
    • seleziona il tipo di contratto preferito:
      – 31/08/2026
      – 30/06/2026 (intero o spezzone con disponibilità al completamento)
    La scelta è definitiva e vincolante:
    • Se accetta, è escluso da tutte le altre nomine (compresi interpelli);
    • Se rifiuta, partecipa regolarmente alle nomine da GPS o GI.
  • Fase 3 – Verifica finale e nomina da parte dell’UST
    L’Ufficio Scolastico verifica la disponibilità del posto e i requisiti richiesti. Se tutto è conforme, la nomina viene formalizzata entro il 31 agosto 2025.

Effetti della conferma:

  • Il docente è escluso da ulteriori procedure di nomina.
  • In caso di spezzone, può completare solo tramite procedura ordinaria e se iscritto in GPS nella stessa provincia.

Personale di ruolo
Possono chiedere conferma (solo su posto intero) i docenti già di ruolo che, nell’a.s. 2024/25, hanno prestato servizio su sostegno in base agli articoli 47 o 70 del CCNL 2019/21 e intendono proseguire anche nel 2025/26.

PER SUPPORTO FISSA UN APPUNTAMENTO

ASSEGNAZIONI E UTILIZZI: AL VIA LE DOMANDE DAL 14 FINO AL 25 LUGLIO

Dal 14 al 25 luglio 2025, il personale DOCENTE E ATA potrà presentare domanda di assegnazione provvisoria per l’anno scolastico 2025/26 attraverso la piattaforma ministeriale Istanze Online. Tuttavia, mentre la procedura ufficiale si avvia, il personale scolastico è ancora una volta lasciato nell’incertezza più assoluta: non è stato ancora reso pubblico il contratto integrativo nazionale che regola l’intera operazione, né è stata diffusa l’ordinanza ministeriale di riferimento.

La FENSIR condanna con fermezza questa grave mancanza di trasparenza, che si somma a un sistema sindacale chiuso, autoreferenziale e poco democratico. In un contesto in cui i lavoratori dovrebbero avere accesso chiaro e tempestivo a tutte le norme che li riguardano, si continua invece a procedere con logiche di riservatezza e filtraggio delle informazioni.

Novità e categorie ammesse: aumentano le deroghe e si amplia la platea degli aventi diritto

Dalle informazioni frammentarie e non ancora supportate dall’ordinanza ministeriale, apprendiamo che una delle principali novità di quest’anno consisterebbe nell’ampliamento delle deroghe e dei destinatari delle assegnazioni provvisorie. Se confermato, ciò consentirebbe anche a categorie di personale che negli anni precedenti risultavano escluse di presentare domanda.

Tuttavia, la FENSIR invita alla massima cautela, in quanto l’assenza di fonti ufficiali e la mancata pubblicazione dei documenti impedisce ad oggi una lettura chiara e certa dei criteri applicabili, fiduciosi comunque che non ci saranno ulteriori e nuove interpretazioni. Il sindacato chiede con urgenza la diffusione integrale e immediata del contratto integrativo e dell’ordinanza ministeriale, per restituire ai lavoratori il diritto alla conoscenza e alla trasparenza.

Chi può presentare domanda: requisiti e categorie coinvolte

L’assegnazione provvisoria è rivolta al personale a tempo indeterminato che intenda richiederla per uno dei seguenti motivi:

  • Ricongiungimento ai figli o affidatari;
  • Ricongiungimento al coniuge, parte dell’unione civile o convivente di fatto (Legge 76/2016);
  • Ricongiungimento a parenti o affini con stabile convivenza anagrafica;
  • Assistenza a soggetto con disabilità (Legge 104/92), anche se non convivente;
  • Gravi esigenze di salute del richiedente;
  • Ricongiungimento al genitore.

L’assegnazione provvisoria può avvenire solo verso un comune diverso da quello di titolarità, salvo suddivisione in distretti sub-comunali.

Categorie di personale che, secondo le anticipazioni, potrebbero essere ammesse

Docenti

  • Assunti a tempo indeterminato fino all’a.s. 2022/23;
  • Neoassunti dal 2023/24 anche con sola nomina giuridica (a.s. 2024/25), se rientranti nelle deroghe (allegato G);
  • Docenti da GPS I fascia sostegno, se hanno superato l’anno di formazione e prova e risultano in deroga;
  • Assunti da procedura straordinaria ex art. 59, DL 73/2021, in deroga;
  • Assunti dal concorso PNRR 1 (a.s. 2024/25), se abilitati e rientranti nelle deroghe.

Personale ATA

  • Tutti gli assunti a tempo indeterminato, anche se coinvolti in precedenti mobilità;
  • Personale dell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, anche se neo-assunto;
  • Personale ex LSU ed ex co.co.co. con contratto part-time (su spezzone corrispondente all’orario di servizio in essere).

FENSIR: serve una svolta nella trasparenza e nella rappresentanza

La FENSIR ribadisce con forza la necessità di riformare radicalmente l’attuale sistema della rappresentanza sindacale, che oggi si rivela inefficace e opaco. I lavoratori meritano di essere informati in modo diretto, completo e tempestivo. La segretezza che circonda le trattative sindacali e la pubblicazione del CCNI solo a ridossi degli eventi è un’offesa alla partecipazione e alla dignità professionale del personale scolastico.

Supporto FENSIR: assistenza alla compilazione dal 14 al 25 luglio

La FENSIR comunica che, dal 14 al 25 luglio, sarà a completa disposizione dei propri iscritti e di coloro che intendano iscriversi per fornire assistenza nella compilazione delle domande di assegnazione provvisoria. Un supporto competente, professionale e sempre trasparente.

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO

DOMANDE DOCENTI TRAMITE ISTANZE ON-LINE

IL RESTANTE PERSONALE IN MODALITA’ CARTACEA (ATA – IRC – PERS. ED)

Perché i diritti non si delegano: si conoscono, si esercitano e si difendono.


DOCUMENTI MOBILITA’ DI FATTO

Immissioni in ruolo 2025/2026: concorsi ordinari, straordinari e stabilizzazione per i docenti di religione cattolica

1. Quadro generale delle immissioni

Per l’anno scolastico 2025/2026, il Ministero ha avviato un piano articolato e atteso da anni che coinvolge:

  • Concorsi ordinari e straordinari per la scuola statale
  • Mini call veloce per il sostegno
  • Procedura straordinaria per i docenti di religione cattolica

FeNSIR esprime soddisfazione per l’avvio delle operazioni di immissione in ruolo sia su posto comune che su religione cattolica, considerandole una tappa fondamentale per il riconoscimento della stabilità professionale di migliaia di insegnanti.


2. Concorsi ordinari e straordinari – Scuola statale

  • Procedure digitali: l’intero processo avviene tramite la piattaforma Istanze OnLine:
    • Fase 1: scelta della provincia e della classe di concorso;
    • Fase 2: indicazione delle preferenze per le sedi.
  • Estensione delle classi di concorso: tra le integrazioni previste figura la A023 (italiano L2).
  • Mini call veloce per il sostegno: una procedura semplificata per i docenti in prima fascia GPS per coprire i posti residui sul sostegno.
  • Accettazione dell’incarico: le assegnazioni effettuate entro il 1° settembre devono essere confermate entro 5 giorni. La mancata risposta equivale a rinuncia automatica (DL 45/2025).

3. Immissione in ruolo dei Docenti di Religione Cattolica

  • Contingente completo assegnato: secondo le ultime informative, il contingente autorizzato – oltre 4.500 posti – sarà interamente utilizzato. Dopo oltre vent’anni di attesa, l’immissione in ruolo di migliaia di docenti di religione rappresenta un evento straordinario per il settore scolastico e sindacale.
  • Distinzione per ordine di scuola: il piano riguarda infanzia/primaria e secondaria, con graduatorie distinte e assegnazioni da completare entro il mese di agosto.
  • Idoneità ecclesiastica: resta vincolante il rilascio dell’idoneità da parte degli Ordinari diocesani per la firma del contratto.

4. Tutele economiche per i neoimmessi in religione

  • Assegno ad personam: come previsto dall’art. 1-ter della Legge 27/2006, i docenti di religione immessi in ruolo mantengono il netto percepito da incaricati annuali, tramite un assegno personale non riassorbibile.
  • Supporto operativo di FeNSIR: il sindacato ha predisposto un modello-decreto, nelle more che il Ministero predisponga la procedura informatizzata, da usare nelle segreterie scolastiche per applicare correttamente l’assegno. È fondamentale che il decreto sia allegato al contratto. FeNSIR invita i docenti a verificarne la presenza e a segnalare eventuali irregolarità e ritardi.

5. Azioni imminenti e aggiornamenti

  • Tavolo ministeriale dell’8 luglio 2025: FeNSIR ha preso parte all’incontro con il Ministero, finalizzato ad aggiornare sulle procedure, verificare lo stato delle graduatorie, discutere le riserve previste e pianificare le assegnazioni definitive.
  • Decorrenza degli incarichi: tutte le operazioni dovranno concludersi entro il mese di agosto, con presa di servizio il 1° settembre 2025.

🎙️ Dichiarazioni sindacali

Giuseppe Favilla, Segretario Generale FeNSIR, ha dichiarato:

“Sembra che finalmente si veda la luce in fondo al tunnel. Però siamo ancora in attesa, nella speranza che avvenga presto, della pubblicazione della graduatoria del concorso straordinario per la secondaria della Lombardia. Procedura terminata lo scorso 18 aprile ma ancora non definita. Siamo fiduciosi che l’Amministrazione non ci faccia lo scherzetto di pubblicarle talmente in ritardo da non permettere l’assunzione ai fini giuridici ed economici.”

Mariangela Mapelli, Segretaria Nazionale SAIR – Sindacato Autonomo Insegnanti di Religione, aggiunge:

“Dopo quasi vent’anni di lotte sindacali e dibattiti politici, riflessioni territoriali e sui social, sembra finalmente arrivato il momento dell’assunzione in ruolo dei docenti di religione, almeno per una buona fetta dei precari storici. Non vogliamo però nemmeno dimenticare situazioni spiacevoli verificatesi durante la procedura concorsuale, che hanno visto mortificare, con l’attribuzione di punteggi bassissimi, i colleghi con molti anni di esperienza a fronte di una prova concorsuale dignitosa e completa. A questi colleghi non possiamo che esprimere la nostra solidarietà e il nostro sostegno. Non è in quel momento, unico e di pochi minuti, che è stata misurata la professionalità, ma sono i lunghi anni di servizio, il sostegno agli alunni e alle famiglie, ai colleghi e, talvolta, anche ai dirigenti, che danno valore al lavoro di ciascuno. Auguri a tutti!”


✅ In sintesi

AreaTipologiaTempisticheNote
Scuola stataleConcorsi ordinari e call veloceFino al 1° settembreInclusa classe A023
Religione cattolicaProcedura straordinariaEntro agostoOltre 4.500 posti assegnati
Tutela economica (religione)Assegno ad personamAll’atto della firmaDa allegare al contratto

FeNSIR conferma il proprio impegno costante per un processo trasparente e regolare. Il sindacato continuerà a fornire supporto operativo e tutela contrattuale a tutti i docenti coinvolti nelle assunzioni 2025/2026, con uno sguardo particolare ai diritti economici e alla dignità professionale dei docenti di religione.

TFR e TFS nel comparto scuola: guida completa per chi termina un contratto o va in pensione

Nel mondo della scuola – come in tutta la Pubblica Amministrazione – quando un contratto termina o si va in pensione, spetta al lavoratore un compenso finale: si tratta del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) o del Trattamento di Fine Servizio (TFS).
Capire a quale tipologia si ha diritto, quali sono i tempi di pagamento e dove controllare lo stato della pratica è fondamentale per ricevere quanto spettante senza ritardi o confusioni.


TFR: cos’è, a chi spetta e quando si riceve

Il TFR è riconosciuto ai lavoratori del comparto scuola che hanno un contratto a tempo determinato, ad esempio:

  • Supplenze brevi
  • Incarichi fino al 30 giugno
  • Incarichi fino al 31 agosto

Per maturare il TFR, il contratto deve durare almeno 16 giorni lavorativi continuativi. L’importo è determinato accantonando annualmente il 6,91% della retribuzione lorda.

Esempio pratico:
Retribuzione lorda: €11.928
Accantonamento: 11.928 × 6,91% = €824,22 circa


Quando viene pagato il TFR?

Nel pubblico impiego, il pagamento del TFR non è immediato. Per chi ha avuto un contratto a termine con lo Stato, la liquidazione avviene dopo 12 mesi dalla cessazione del servizio, con un’ulteriore finestra di 3 mesi per il completamento del pagamento.

Superato questo termine, scattano gli interessi legali giornalieri per il ritardo.


Come controllare lo stato del TFR

È possibile monitorare l’avanzamento della pratica tramite:

  • Il portale NoiPA > Stipendiale > TFR
  • La sezione “Consultazione TFR” nell’area riservata NoiPA
  • Il sito INPS, tramite SPID/CIE/CNS

Cosa fare se non risulta nulla?

Se entro febbraio dell’anno successivo al termine del contratto il TFR non compare, è necessario inviare una richiesta tramite il portale NoiPA, specificando:

  • Area: Servizi stipendiali
  • Tematica: Servizi per il Comparto Scuola
  • Tipo di problema: Pagamenti e contratti personale docente non di ruolo

Allega sempre un documento di identità in corso di validità.


TFR e TFS: differenze per chi va in pensione

Chi cessa il servizio per pensionamento ha diritto a un compenso finale, ma non sempre si tratta di TFR. In molti casi, soprattutto nel pubblico impiego, la liquidazione finale si chiama TFS – Trattamento di Fine Servizio.

🔷 TFS (Trattamento di Fine Servizio)

  • Spetta ai dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001.
  • È calcolato sulla base dell’ultima retribuzione utile, del tipo di rapporto e degli anni di servizio effettivamente prestati.
  • L’importo è rivalutato ogni anno fino alla liquidazione.
  • Può essere erogato in un’unica soluzione o in più rate, in base all’importo complessivo.
  • I tempi di pagamento possono arrivare fino a 24 mesi dopo la cessazione dal servizio.

Esempio pratico di calcolo del TFS:
Un dipendente pubblico con:

  • 20 anni di servizio effettivo
  • Retribuzione annua utile lorda: €28.000

Il TFS si calcola così:

  1. Si considera il 80% della retribuzione utile annua (secondo coefficiente massimo previsto per 20 anni):
    €28.000 × 80% = €22.400
  2. Si divide il risultato per 12 per ottenere la quota mensile:
    €22.400 ÷ 12 = €1.866,67
  3. Si moltiplica la quota mensile per il numero di anni:
    €1.866,67 × 20 = €37.333,40

Questo sarà l’importo lordo del TFS maturato (da rivalutare con interessi e da verificare secondo la normativa aggiornata per eventuali limiti di imponibilità e rateizzazione).


Chi ha avuto carriere miste: TFR + TFS

Molti lavoratori del comparto scuola hanno avuto una carriera mista, cioè:

  • Incarichi precari (supplenze, contratti a termine)
  • Seguiti da stabilizzazione (assunzione a tempo indeterminato)

In questi casi, è possibile maturare il TFR per i contratti precari e il TFS per la fase finale di carriera (se si rientra tra gli assunti prima del 2001 o non si è optato per il TFR).
Chi invece è stato stabilizzato dopo il 1° gennaio 2001, rientra integralmente nel regime TFR, anche per i periodi in ruolo.

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