ESSERE SCUOLA

DALLA DITTATURA DELLO SCHERMO ALLA PAURA DELLO SCHERMO

Sei anni dopo la pandemia, la scuola tra libertà di insegnamento, smartphone e intelligenza artificiale

di Giuseppe Favilla

Nel marzo del 2020 la scuola italiana visse uno dei momenti più drammatici e complessi della sua storia repubblicana. Nel giro di pochi giorni milioni di studenti furono costretti ad abbandonare le aule e centinaia di migliaia di docenti si trovarono a reinventare il proprio lavoro all’interno di una realtà completamente nuova.

La didattica a distanza divenne improvvisamente l’unico strumento disponibile per garantire la continuità educativa e il diritto all’istruzione sancito dall’articolo 34 della Costituzione. In quelle settimane il dibattito pubblico si concentrò quasi esclusivamente sulla necessità di non interrompere il rapporto tra scuola e studenti. Una preoccupazione legittima e condivisibile.

Tuttavia, già allora, appariva evidente il rischio di dimenticare un altro principio costituzionale fondamentale: quello sancito dall’articolo 33 della Costituzione, secondo cui «l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento».

A distanza di sei anni, superata l’emergenza sanitaria e archiviate molte delle polemiche di quel periodo, possiamo finalmente guardare a quell’esperienza con maggiore lucidità.

La didattica a distanza ha certamente rappresentato una risposta necessaria ad una situazione eccezionale. Migliaia di docenti hanno dimostrato professionalità, spirito di servizio e capacità di adattamento, spesso supplendo con il proprio impegno personale alle carenze organizzative e infrastrutturali del sistema. Sarebbe ingiusto e intellettualmente disonesto non riconoscerlo.

Allo stesso tempo, quella stagione ci ha lasciato insegnamenti che non dovrebbero essere dimenticati.

Abbiamo scoperto che la tecnologia può facilitare l’accesso alle informazioni, ma non può sostituire la relazione educativa.

Abbiamo compreso che l’apprendimento non coincide con la semplice trasmissione di contenuti.

Abbiamo verificato che la presenza fisica, il dialogo diretto, la costruzione quotidiana delle relazioni e della comunità scolastica rappresentano elementi essenziali del processo formativo.

Abbiamo inoltre constatato come l’innovazione tecnologica, lungi dall’eliminare le disuguaglianze, possa talvolta accentuarle. Non tutti gli studenti disponevano degli stessi strumenti, degli stessi spazi, delle stesse opportunità. La pandemia rese visibili fragilità sociali che per anni erano rimaste ai margini del dibattito educativo.

Eppure, proprio mentre maturavano queste consapevolezze, il dibattito pubblico ha progressivamente imboccato una direzione opposta.

Se nel 2020 sembrava che la tecnologia dovesse salvare la scuola, oggi sembra che la scuola debba essere salvata dalla tecnologia.

Lo smartphone è diventato il simbolo di ogni disagio educativo.

I social network vengono frequentemente indicati come la causa della crisi dell’attenzione.

L’intelligenza artificiale è spesso descritta come una minaccia per il pensiero umano e per il valore stesso dello studio.

La discussione si è trasformata in una contrapposizione tra favorevoli e contrari alla tecnologia, tra innovatori e conservatori, tra sostenitori dei divieti e difensori della libertà digitale.

Si tratta, tuttavia, di una rappresentazione semplicistica di una realtà molto più complessa.

La crisi dell’attenzione non nasce con lo smartphone.

La povertà lessicale non nasce con i social network.

La difficoltà di leggere un testo complesso non nasce con l’intelligenza artificiale.

La fragilità delle relazioni educative non nasce con Internet.

Attribuire agli strumenti la responsabilità di fenomeni che hanno radici culturali, sociali e pedagogiche molto più profonde rischia di trasformare il dibattito educativo in una ricerca permanente di capri espiatori.

Gli strumenti cambiano.

Le sfide educative restano.

Per questa ragione sarebbe opportuno affrontare il tema dell’uso degli smartphone nelle scuole con maggiore equilibrio e con minore enfasi ideologica.

Nessuno può negare che esistano problemi reali legati all’abuso dei dispositivi digitali.

Nessuno può ignorare i danni prodotti da una fruizione incontrollata dei social media.

Nessuno può sottovalutare il rischio di una dipendenza tecnologica sempre più precoce.

Ma proprio perché tali problemi esistono, la risposta non può essere semplicemente proibitiva.

La scuola non è il luogo del divieto.

La scuola è il luogo dell’educazione.

Educare significa accompagnare gli studenti alla comprensione critica della realtà.

Significa insegnare a distinguere tra informazione e manipolazione.

Significa sviluppare autonomia di giudizio.

Significa fornire strumenti culturali per utilizzare consapevolmente le tecnologie senza diventarne schiavi.

La storia dell’educazione dimostra che ogni innovazione significativa ha generato timori e resistenze.

Accadde con la stampa.

Accadde con il libro scolastico.

Accadde con la televisione.

Accadde con Internet.

Accade oggi con l’intelligenza artificiale.

La vera domanda non è se tali strumenti debbano essere accolti o respinti.

La vera domanda è se la scuola sia in grado di governarli e di trasformarli in occasioni di crescita culturale.

Ed è proprio qui che torna centrale il tema della libertà di insegnamento.

L’articolo 33 della Costituzione rappresenta uno dei pilastri meno citati e al tempo stesso più importanti dell’intero sistema educativo italiano.

I Padri Costituenti non inserirono quel principio per tutelare una categoria professionale.

Lo inserirono per garantire la libertà della cultura e impedire che l’istruzione potesse essere ridotta ad uno strumento di conformismo ideologico o di controllo amministrativo.

La libertà di insegnamento costituisce una garanzia democratica.

Essa tutela il pluralismo culturale.

Tutela la ricerca metodologica.

Tutela l’autonomia professionale del docente.

Tutela, soprattutto, il diritto degli studenti ad essere formati attraverso il confronto delle idee e non mediante l’applicazione meccanica di procedure standardizzate.

Oggi questo principio appare nuovamente sotto pressione.

Non per effetto di ideologie totalitarie o di forme esplicite di censura, ma attraverso una crescente tendenza alla burocratizzazione dell’azione educativa.

Da anni assistiamo ad una progressiva proliferazione di linee guida, protocolli, adempimenti, piattaforme, monitoraggi, rendicontazioni e prescrizioni che rischiano di restringere gli spazi dell’autonomia professionale.

Talvolta si ha l’impressione che la scuola venga considerata come una struttura amministrativa da governare attraverso procedure uniformi piuttosto che come una comunità educante fondata sulla responsabilità e sulla competenza dei propri docenti.

La questione degli smartphone e quella dell’intelligenza artificiale si inseriscono esattamente in questo scenario.

Il rischio non è rappresentato dalla tecnologia in sé.

Il rischio consiste nel ritenere che problemi educativi complessi possano essere risolti attraverso disposizioni generali valide per ogni contesto, ogni scuola, ogni classe e ogni studente.

La scuola reale è molto diversa.

Ogni comunità scolastica presenta caratteristiche proprie.

Ogni disciplina richiede metodologie differenti.

Ogni classe manifesta bisogni educativi specifici.

Ogni docente sviluppa nel tempo competenze professionali che gli consentono di scegliere gli strumenti più efficaci per raggiungere determinati obiettivi formativi.

È questa la ragione per cui il legislatore costituente ha voluto tutelare la libertà di insegnamento.

Non per affermare l’arbitrio individuale.

Non per sottrarre il docente alle proprie responsabilità.

Ma perché l’educazione è un’attività complessa che non può essere integralmente disciplinata attraverso prescrizioni centralizzate.

Oggi, mentre il dibattito continua a concentrarsi sugli smartphone, la scuola si trova già di fronte ad una sfida ancora più impegnativa.

L’intelligenza artificiale generativa sta modificando profondamente il modo di studiare, scrivere, tradurre, ricercare informazioni e produrre conoscenza.

Per la prima volta nella storia gli studenti hanno accesso a strumenti capaci di generare testi complessi, elaborare immagini, sintetizzare documenti e fornire risposte articolate in pochi secondi.

Ignorare questa realtà sarebbe impossibile.

Proibirla integralmente sarebbe illusorio.

Accettarla acriticamente sarebbe irresponsabile.

La scuola è chiamata a fare ciò che ha sempre fatto nei momenti di cambiamento: comprendere, interpretare, educare.

La sfida non consiste nel decidere se l’intelligenza artificiale debba entrare o meno nelle scuole.

La sfida consiste nel formare cittadini capaci di utilizzarla senza rinunciare al proprio pensiero critico.

Perché nessun algoritmo può sostituire il giudizio.

Nessuna piattaforma può sostituire la coscienza.

Nessuna macchina può sostituire la responsabilità morale.

Nessuna tecnologia può sostituire la relazione educativa.

Se il 2020 ci ha insegnato che la tecnologia non può sostituire la scuola, il 2026 dovrebbe insegnarci che la scuola non può limitarsi a proibire la tecnologia.

Tra l’entusiasmo acritico per il digitale e il proibizionismo tecnologico esiste una terza via.

È la via dell’educazione.

È la via della responsabilità.

È la via della libertà di insegnamento.

È la via indicata dalla Costituzione della Repubblica.

Perché il futuro della scuola italiana non dipenderà dagli strumenti che utilizzeremo.

Dipenderà dalla capacità di continuare a credere nella cultura, nella professionalità dei docenti, nell’autonomia del sapere e nella formazione di cittadini liberi.

Ed è proprio in questa prospettiva che la libertà di insegnamento non rappresenta un ostacolo al cambiamento.

Rappresenta, oggi come ieri, la condizione indispensabile perché il cambiamento possa trasformarsi in autentica crescita educativa e democratica.

PER UNA LETTURA NEL TEMPO

Due riviste, uno spazio comune: tornano EssereScuola e Agorà IRC

Dopo oltre due anni di pausa, tornano due spazi liberi di confronto, riflessione e condivisione

Dopo oltre due anni di pausa, da gennaio 2026 riprendono le pubblicazioni mensili di EssereScuola, la rivista che si propone come contenitore aperto di notizie sindacali, riflessioni culturali e contributi dal mondo della scuola. EssereScuola torna con l’obiettivo di offrire uno spazio di confronto non solo alla comunità educativa in senso stretto, ma all’intera comunità educante e non educativa, coinvolgendo chiunque abbia a cuore i temi dell’istruzione, della formazione, del lavoro e della cittadinanza attiva.

La rivista si rivolge a docenti, personale scolastico, dirigenti, studenti, famiglie, operatori del settore e cittadini interessati, offrendo articoli di approfondimento, contributi di opinione, esperienze didattiche, analisi sindacali e spunti di dibattito. EssereScuola si caratterizza per una scelta chiara e coerente: la gratuità. La rivista è infatti liberamente accessibile a tutti, senza barriere economiche o vincoli di iscrizione, nella convinzione che la conoscenza e il confronto debbano essere beni comuni.

Accanto alla rivista principale, riprenderà anche la pubblicazione di Agorà IRC, supplemento didattico-metodologico dedicato ai docenti di Religione Cattolica. Agorà IRC nasce come spazio di dialogo professionale e culturale, pensato per sostenere la riflessione pedagogica, metodologica e disciplinare, offrendo strumenti, idee e percorsi utili alla pratica quotidiana dell’insegnamento della religione nella scuola italiana.

Una rivista costruita insieme

La ripresa delle pubblicazioni vuole essere anche un segnale di apertura e partecipazione. La redazione invita chiunque lo desideri a contribuire con articoli, riflessioni, suggerimenti, recensioni di testi, segnalazioni di attività e buone pratiche provenienti dalle scuole.
La collaborazione, coerentemente con lo spirito della rivista, è volontaria e gratuita, fondata sulla condivisione delle competenze e sull’impegno civile e professionale di chi sceglie di partecipare al dibattito.

Le proposte possono essere inviate all’indirizzo redazione@esserescuola.it.

Con il ritorno di EssereScuola e Agorà IRC, da gennaio 2026 si riapre uno spazio libero, plurale e accessibile, pensato per dare voce a esperienze, idee e prospettive diverse, nella convinzione che il dialogo sia uno strumento essenziale per comprendere e migliorare la scuola e la società.

DPCM 60 CFU The Day After

Dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’atteso DPCM “60 CFU”, naturalmente.

di G. Zichittella, segretaria Fensir SADOC

Un decreto che doveva uscire dalle mani dell’allora Ministro Patrizio Bianchi (era luglio 2022) e che invece ci viene consegnato dal successore, Ministro Valditara, a settembre 2023. Quattordici mesi di gestazione. Che poi, se ne fosse valsa la pena, l’attesa gliel’avremmo pure perdonata.

Riassumiamo i punti salienti (commentandoli, ove non si commentassero da soli):

  • Art 6, comma 4: “Se il numero delle domande di ammissione ai percorsi di formazione iniziale per specifiche classi di concorso eccede il livello sostenibile individuato ai sensi del primo periodo, le università e le istituzioni AFAM possono programmare a livello locale l’accesso a tali percorsi (…).” In sostanza, nonostante tanti proclami sull’abbattimento del numero chiuso, verba volant, scripta manent: “L’offerta formativa complessiva delle università e delle istituzioni AFAM è volta a formare un numero di insegnanti abilitati commisurato ai fabbisogni, anche su base territoriale, del sistema nazionale di Istruzione, in relazione alle tipologie delle classi di concorso, e, in ogni caso, a garantire la selettività delle procedure concorsuali” (Ibidem).

Prima riflessione: se il Ministero ha inteso slegare concorsi ed abilitazione (ricordate l’adagio delle scorse settimane, per cui “da ora in poi i concorsi non saranno più abilitanti…”) perché ora si invoca la selettività delle procedure concorsuali per giustificare l’accesso programmabile (se non già programmato) ai corsi abilitanti? Inoltre: la stima del fabbisogno, che – art. 6, comma 1 del DPCM – il Ministero dell’istruzione e del merito individua per i tre anni scolastici successivi, sarà fatta come a Medicina (saremo costretti a importare i docenti da Cuba su alcune cdc), o come alla scuola primaria, specialmente in merito al TFA sostegno primaria, ancora tenuto a numero chiuso mentre centinaia di docenti non specializzati vengono chiamati da MAD proprio su quei posti resi inaccessibili da una selezione durissima e spesso non adeguata ad intercettare le potenzialità di molti aspiranti docenti di sostegno?

  • Art. 8, comma 1: “Ai fini del conseguimento dei (60) CFU o CFA (…), sono riconosciuti ventiquattro CFU o CFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022 sulla base del previgente ordinamento, fermi restando almeno dieci CFU o CFA di tirocinio diretto”. 

Ora, ammiriamo come sempre la chiarezza espositiva del Legislatore giacché, essendo i 24 cfu del precedente ordinamento desunti da esami teorici di carattere psico-pedagogico, antropologico etc. e non prevedendo affatto tirocinio, rendono la chiusura di frase sui 10 cfu di tirocinio diretto quantomeno ambigua. Si vuol forse intendere che, pur riconoscendo i 24 cfu, almeno 10 cfu di tirocinio diretto agli abilitandi non li toglie nessuno? È questo che si voleva dire? Se sì, proponiamo a chi partorisce tali Decreti di ricordare che il lettore – per quanto possa essere un docente plurilaureato, con corsi singoli integrativi, master, 24 cfu e una collezione di certificazioni da far invidia ai formatori delle multinazionali statunitensi (del resto, si sa, in GPS se no, non si lavora) – NON è nella mente del Legislatore, quindi un po’ di chiarezza e disambiguazione espositiva non guasterebbe. Affatto.

  • Art. 9: “La prova finale del percorso universitario ed accademico consiste in una prova scritta ed in una lezione simulata (…). La prova scritta consiste in una sintetica analisi di episodi, casi, problematiche verificatesi durante il tirocinio diretto svolto. (…) La lezione simulata, su tema proposto dalla Commissione con un anticipo di 48h, ha una durata massima di 45min, è progettata anche mediante tecnologie digitali multimediali, è sviluppata con didattica innovativa ed è accompagnata dall’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute in riferimento al percorso di formazione iniziale relativo alla specifica classe di concorso. (…) La prova finale è superata se il candidato consegue un punteggio di almeno 7/10 nella prova scritta e 7/10 nella lezione simulata.”
  • Art. 12: Costi. Qui viene “il bello”.

Innanzitutto leggiamo che “I costi (…) sono posti a carico dei partecipanti, ivi compresi coloro che vincono il concorso (…)”. Chissà perché non ne avevamo alcun dubbio. 

Scopriamoli, dunque questi costi “massimi”:

2650 euro: 60 cfu (percorso intero) + prova finale; 

2150 euro: 60 cfu (percorso intero) + prova finale, per gli studenti delle lauree magistrali; 

2150 euro: 36 cfu (percorso abbreviato) + prova finale per i possessori dei 24 cfu del previgente ordinamento, ivi compresi i vincitori dello straordinario-ter; 

2150 euro (compresa prova finale) anche per tutti i restanti percorsi da 30 cfu (triennalisti con un anno specifico su cdc, abilitati su altra cdc, specializzati su sostegno).

Accettasi scommesse su quali Università non punteranno al “massimo”. Qui una riflessione, come sindacato nato a tutela dei diritti dei docenti, non si può non farla. Che la formazione costi è indubbio, nessuno pretende la gratuità totale. Tuttavia, stiamo parlando di persone che hanno già sborsato (iniziamo giusto dalla formazione accademica):

  • Retta laurea triennale + materiale di studio;
  • Retta laurea specialistica/magistrale + materiale di studio;
  • 24 cfu;
  • In molti casi, corsi singoli aggiuntivi (pagati profumatamente, circa 40 euro a cfu escluse tasse di immatricolazione) per colmare i crediti mancanti delle classi di concorso (crediti che, beninteso, Ministero e Atenei avrebbero tranquillamente potuto fare in modo di includere direttamente nei piani di studio, anziché mettere “scienze del giglio e del gelsomino” per poi presentare al laureato la famigerata tabella con i codici dei settori scientifico-disciplinari e dirgli/le: “Ti servono questi altri”.
  • Certificazioni per punteggio GPS ormai vendute “a peso”, in un mercato le cui logiche sono dolorosamente note agli addetti ai lavori, ma che la maggior parte dell’opinione pubblica (italiana ed anche estera) inorridirebbe al conoscere nei dettagli. 
  • Alcuni di questi docenti hanno infine passato tre dure prove selettive per l’ammissione al TFA sostegno, sborsando dai 3000 ai 3700 euro per la frequenza del corso (senza contare le spese di trasferta, spesso ingenti).

Il Fensir Sadoc ricorda in questa sede l’art.34 della Costituzione:

“I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.”

Ora, è vero che la Carta Costituzionale si riferiva in quell’articolo all’istruzione inferiore e non a quella accademica, ma qui – Signori e Signore – forse stiamo scordando che si parla di coloro che quell’istruzione inferiore sono chiamati ad impartirla. Davvero vogliamo che la professione docente divenga appannaggio di una élite facoltosa? Perché di questo si tratta: già un supplente breve viene pagato dopo tre mesi e può accettare l’incarico solo se ha alle spalle una famiglia benestante che lo sostenga fino all’agognato, primo stipendio. Vogliamo adesso rendere con questo DPCM l’accesso all’abilitazione ostativo per i “capaci e i meritevoli” che non hanno 2650 euro, che devono lavorare per poter vivere e che possibilmente faranno fatica a conciliare lezioni sincrone, tirocinio in presenza e lavoro senza adeguate misure di garanzia da parte del Ministero (sì, ci sono i permessi studio, ma solo per i contratti annuali e a volte, anche per quelli, le tempistiche di erogazione dei permessi ed il numero di ore concesse dagli USR non sono propriamente così efficienti nel garantire in pienezza il diritto allo studio).

E ancora… è così difficile pensare a costi commisurati all’ISEE? Occorre rileggere la storia di Robin Hood o ci possiamo arrivare ancora da soli che si può chiedere un po’ di più a chi può, e meno a chi non può, in modo che il primo aiuti il secondo ad arrivare allo stesso traguardo? Ah no, certo, dobbiamo alimentare la competizione. Solo tra docenti, però, che invece agli alunni dobbiamo insegnare l’empatia.

  • Art. 13, comma 1: “Coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o altro grado di istruzione, nonché coloro che sono in possesso della specializzazione su sostegno possono conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l’abilitazione in altre classi di concorso o gradi di istruzione, attraverso l’acquisizione di trenta CFU o CFA”. 

La buona notizia è che questi percorsi potranno essere erogati in modalità online sincrona (non prevedono tirocinio in presenza) e, come recita il comma 6 “sono esclusi dal livello sostenibile di attivazione dei percorsi”. In altre parole non sono soggetti a numero chiuso, ma garantiti a tutti gli aventi diritto.

  • Art. 14: un po’ di date. Il primo “ciclo” dei 30 cfu (sostanzialmente, la metà dei 60 cfu) dovrebbe concludersi entro il 28 febbraio 2024. Il primo ciclo degli altri percorsi (tranne i 36 cfu destinati ai vincitori dello stra-ter, che verranno svolti in anno di prova), invece, entro il 31 maggio 2024.

 Peccato che siamo quasi ad ottobre e ancora non sappiamo neppure quali saranno gli Atenei accreditati.

  • Infine, al comma 6 (art.14), leggiamo che “coloro che, nell’anno scolastico precedente all’avvio dei percorsi, erano titolari di contratti di docenza a tempo determinato, presso una istituzione scolastica statale o scuola paritaria ovvero nell’ambito di percorsi IeFP delle regioni, possono accedere per i primi tre cicli, ai percorsi (…) relativi alla classe di concorso riferita al contratto di docenza. La riserva sarà pari al:

45% – I ciclo, di cui 5% riservati docenti IeFP

35% – II e III ciclo, di cui 5% (per ogni ciclo) riservati docenti IeFP

“Se il numero delle domande (…) eccede i limiti della riserva…” avete indovinato? Selezione tra gli aventi diritto.

Un appunto, come sindacato: e se un docente l’avesse durante l’anno in corso, e non l’anno precedente, tale contratto di docenza, perché non dovrebbe poter accedere alla riserva? Altra cosa che forse al Ministero sfugge: moltissimi precari italiani sono impiegati su altre cdc, su sostegno, su altro grado. Si trovano ad avere anche cinque anni di carriera da Mad senza alcun anno specifico e sono già a 0 punteggio in GPS, non avevano diritto ad una “fetta” di questa torta (peraltro, con oneri a proprio carico e non certo del Ministero) in ragione del servizio pluriennale comunque svolto, e vergognosamente mai riconosciuto?

Concludiamo con le tabelle riassuntive degli allegati:

ALLEGATO 1- 60 CFU (percorso intero)

10 CFU/CFA in Discipline di area pedagogica.

15 CFU/CFA di tirocinio diretto per la specifica classe di concorso. Per ogni CFU o CFA di tirocinio, l’impegno in presenza nei gruppi-classe è pari ad almeno dodici ore.

5 CFU/CFA di tirocinio indiretto.

3 CFU/CFA sulla Formazione inclusiva delle persone con BES (disabilità, disturbi evolutivi specifici/DSA e svantaggio economico, sociale e culturale).

3 CFU/CFA in Disciplina di area linguistico-digitale.

4 CFU/CFA in Discipline psico-socio-antropologiche.

2 CFU/CFA Metodologie didattiche per la secondaria.

16 CFU/CFA in Didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento. 

2 CFU/CFA in Discipline relative all’acquisizione di competenze nell’ambito della legislazione scolastica.

ALLEGATI 2, 3 e 4: 30 CFU/CFA.

Premessa: questa è la parte più complessa da comprendere, in quanto vi sono ben tre diversi allegati, tutti relativi a percorsi da 30 cfu, con destinatari diversi e articolazione diversa degli insegnamenti.

ALLEGATO 2: 30 CFU/CFA – Percorsi formativi da 30 CFU per docenti abilitati su altro grado/classe di concorso o specializzati in sostegno

4 CFU/CFA in Discipline di area pedagogica.

3 CFU/CFA Formazione inclusiva delle persone con BES.

3 CFU/CFA  in Discipline di area linguistico-digitale.

3 CFU/CFA  in  Discipline psico-socio-antropologiche.

6 CFU/CFA in Didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento.

2 CFU/CFA Didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento.

9 CFU/CFA di Tirocinio indiretto.

ALLEGATO 3: 30 CFU/CFA – Percorsi formativi da 30 CFU destinati ai docenti con tre anni di esperienza o che hanno sostenuto la prova del concorso “straordinario bis”.

4 CFU/CFA in Discipline di area pedagogica.

15 CFU/CFA di Tirocinio diretto.

2 CFU/CFA in Metodologie didattiche

7 in Didattiche delle discipline

2 in Legislazione scolastica

ALLEGATO 4: 30 CFU/CFA – Percorsi formativi transitori da 30 CFU per neo-laureati o chi non ha acquisito 24 CFU entro ottobre 2022.

6 CFU/CFA in Discipline di area pedagogica.

5 CFU/CFA di Tirocinio indiretto.

3 CFU/CFA in Formazione inclusiva delle persone BES

3 CFU/CFA in discipline di area linguistico/digitale

4 CFU/CFA in discipline psico-socio-antropologiche

2 CFU/CFA in Metodologie didattiche

7  CFU/CFA in Didattiche delle discipline di riferimento

ALLEGATO 5: 36 CFU/CFA per i vincitori dello Straordinario Ter 

3 CFU/CFA in Discipline di area pedagogica.

13 CFU/CFA di tirocinio diretto e indiretto per la specifica classe di concorso. 

3 CFU/CFA in Disciplina di area linguistico-digitale.

2 CFU/CFA Metodologie didattiche per la secondaria.

13 CFU/CFA in Didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento. 

2 CFU/CFA in Discipline relative all’acquisizione di competenze nell’ambito della legislazione scolastica.

Convalide

Per i percorsi da 60 cfu, è previsto il riconoscimento di:

  • 24 CFU/CFA conseguiti in base al previgente ordinamento;
  • CFU/CFA conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici, purché siano coerenti con il Profilo conclusivo del docente abilitato, competenze professionali e standard professionali minimi di cui all’allegato A al DPCM. Il riconoscimento avviene sulla base delle Linee guida (Allegato B).

Il riconoscimento dei crediti di cui al punto 2, ossia dei crediti conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici, avviene dunque nel rispetto di alcuni criteri e principi ben precisi, tra cui:

A) È possibile il riconoscimento delle attività formative e dei rispettivi CFU/CFA acquisiti nel corso degli studi universitari o accademici, purché strettamente coerenti con gli obiettivi formativi del percorso di formazione iniziale di cui all’Allegato A (Profilo del docente abilitato). L’individuazione dei CFU/CFA da acquisire con modalità aggiuntiva è effettuata sulla base del riconoscimento, dell’attestazione e dell’eventuale certificazione delle competenze maturate dagli studenti.

B) Nel caso dei percorsi da 60 CFU/CFA, il numero di crediti riconosciuti non può essere superiore a 12, nel caso delle attività formative relative alle scienze dell’educazione, alle didattiche disciplinari e alle attività formative riguardanti le competenze psico-socio-antropologiche e a quelle linguistiche e digitali considerate nel loro complesso.

C) Nel caso dei percorsi da 60 CFU/CFA, il numero di crediti riconosciuti non può essere superiore a 5 nel caso delle attività di tirocinio diretto e indiretto.

Questi limiti massimi decrescono proporzionalmente nel caso di percorsi ridotti da 36 o 30 CFU/CFA.

In conclusione, “la Scuola è aperta a tutti” (art. 34, Costituzione). Sì, a tutti gli insegnanti facoltosi e di famiglia benestante che anche quando il docente sia ormai sulla quarantina, possano permettersi di finanziare la propria formazione professionale.

“I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.” Lo insegniamo ai nostri studenti, salvo poi lasciare a casa centinaia di docenti capaci e meritevoli che non hanno più i mezzi per star dietro alle continue, cangianti e – a volte – francamente irrazionali richieste del sistema di reclutamento italiano.

Fensir Sadoc si batterà per difendere i docenti, ma ricordiamolo a chi in questi giorni critica e accusa “i sindacati inesistenti o conniventi”: un sindacato è la testa, ma la testa senza braccia, senza gambe, senza energie non può muoversi. Il nostro corpo sono i docenti, e i docenti tesserati, non solo i “simpatizzanti”: chi si unisce a noi per dare forza, visibilità, potenza ai princìpi che difendiamo, per proporre strade, idee, per alimentare la manifestazione di piazza. 

È arrivato il momento per ciascuno di dire il proprio “NO”. Sei dei nostri?

#IoNonValgo60Cfu

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