INFORMAZIONI

Concorso IRC, silenzio imbarazzante sulle graduatorie: pubblicazione ancora ferma a due mesi dalla fine delle prove orali

A oltre due mesi dalla conclusione delle prove orali per il concorso straordinario degli insegnanti di religione cattolica nella scuola secondaria (DD 1328 del 29/05/2024), in Lombardia non si ha ancora notizia della pubblicazione delle graduatorie regionali, suddivise per diocesi, come previsto dal bando. Un ritardo che inizia ad assumere contorni grotteschi e che rischia di compromettere il corretto svolgimento delle successive fasi di immissione in ruolo.

A sollevare con forza la questione è la FENSIR – Federazione Nuovi Sindacati Istruzione e Ricerca, insieme al sindacato federato SAIR, che in data 17 giugno 2025 ha protocollato una formale istanza di accesso agli atti presso l’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia. Le organizzazioni sindacali chiedono di ottenere copia delle graduatorie predisposte, dei verbali delle commissioni, delle schede di valutazione e – fatto ancora più significativo – di tutti gli atti interni che possano aver causato il blocco della pubblicazione.

Durissima la presa di posizione del segretario generale nazionale FENSIR, prof. Giuseppe Favilla, lui stesso concorrente della procedura:

“Il numero di coloro i quali hanno presentato la domanda è stato di 848 candidati, sappiamo che alcuni hanno rinunciato e non si sono presentati. Parliamo di colleghi e colleghe alle soglie della pensione. Le due commissioni hanno avuto tutto il tempo per redigere l’unica graduatoria regionale, per poi con un semplice filtro dividerla per diocesi… perché tutto questo ritardo, a quale vantaggio?
Sicuramente è vero che ci sono ancora oltre due mesi prima della presa di servizio, ma i colleghi e le colleghe devono avere il tempo di controllare, anche con gli stessi sindacati, la correttezza dei punteggi assegnati al servizio e ai titoli. Ridursi all’ultimo giorno e a ben quattro mesi dopo la fine della procedura crediamo che questa si tratta sì di cattiva amministrazione della cosa pubblica e per lo più a discapito proprio dei lavoratori della scuola, precari endemici dell’istruzione.”

Alle sue parole si aggiunge il commento della prof.ssa Mariangela Mapelli, segretaria nazionale del SAIR:

“Sappiamo benissimo anche del malcontento di alcuni colleghi e alcune colleghe riguardo la valutazione ottenuta in sede d’esame, ma sappiamo benissimo che la valutazione orale, nonostante le griglie di valutazione già predisposte, è qualcosa di immediato e difficilmente si può renderlo oggettivo. Nessun ricorso, dopo un lungo confronto con i colleghi malcontenti, è stato predisposto!
Piuttosto abbiamo incoraggiato i nostri colleghi lombardi: qualunque fosse stata la loro posizione in graduatoria, nell’arco di pochi anni, i più giovani di servizio – cioè a dire i semplici triennalisti – saranno in ruolo. Parliamo di massimo 10 anni, salvo drastiche riduzioni dell’organico. Ed è sempre meno tempo trascorso di chi a settembre sarà in ruolo dopo quasi 30 anni.
Nella fase di pubblicazione staremo ancora vicino ai nostri colleghi per il controllo dei punteggi attribuiti e che possono già controllare sui siti della FENSIR e del Nuovo SAIR.”

La situazione si inserisce in un clima generale di incertezza e malcontento, in cui la trasparenza e la tempestività dell’azione amministrativa sembrano essere state abbandonate. Le organizzazioni sindacali attendono ora una risposta formale dall’USR Lombardia entro i termini di legge. Ma il messaggio politico è già chiaro: non si può continuare a giocare con il destino professionale di centinaia di docenti, in attesa di una risposta che, a questo punto, non è solo burocratica, ma anche profondamente etica.

ACCESSO AGLI ATTI PRESSO USR LOMBARDIA

RICEVUTA PROTOCOLLAZIONE

Esami di Stato 2025, al via le operazioni: plenaria e compensi. Possibile anticipo per i commissari fuori sede

Lunedì 16 giugno 2025 segna ufficialmente l’inizio degli Esami di Stato con la riunione plenaria delle commissioni. Un passaggio fondamentale non solo per stabilire l’organizzazione interna dei lavori, ma anche per la regolarizzazione degli aspetti amministrativi, tra cui la definizione dei compensi spettanti a presidenti e commissari.

Durante l’incontro vengono compilati i moduli con i dati anagrafici, fiscali e logistici del personale scolastico, necessari per il successivo pagamento da parte del Ministero. Si tratta di un passaggio cruciale anche per chi, in determinate condizioni, può richiedere un anticipo fino al 50% del compenso totale spettante.


🔍 Chi può chiedere l’anticipo del 50%?

La normativa prevede che presidenti e commissari in servizio fuori dal proprio comune di residenza o di lavoro, che impiegano più di 30 minuti per raggiungere la sede d’esame, possano fare domanda per ricevere un anticipo del 50% del totale spettante.

Questa misura è pensata per sostenere i docenti che devono sostenere spese anticipate per spostamenti, alloggi temporanei o altre necessità logistiche legate allo svolgimento degli esami.


💶 Compensi Esami di Stato 2025: tutte le voci

Il compenso per il personale coinvolto negli Esami di Stato è suddiviso in tre tipologie principali:


🟦 QUADRO A – Funzione svolta

Il compenso base varia a seconda del ruolo ricoperto all’interno della commissione:

RuoloImporto lordo
Presidente€ 1.249
Commissario esterno€ 911
Commissario interno€ 399

🟧 QUADRO B – Distanza dalla sede d’esame

A questo si aggiunge un’indennità legata alla distanza tra il luogo di residenza o di servizio e la sede d’esame. L’importo varia in base al tempo di percorrenza con i mezzi pubblici extraurbani più veloci.

Tempo di percorrenzaIndennità
Fino a 30 minuti€ 171
Tra 31 e 60 minuti€ 568
Tra 61 e 100 minuti€ 908
Oltre 100 minuti€ 2.270

🟨 QUADRO C – Esami preliminari

Per i commissari che partecipano agli esami preliminari dei candidati privatisti (o interni non ammessi regolarmente), sono previsti compensi aggiuntivi:

VoceImporto
Per ogni materia e candidato (interno o privatista)€ 15
Compenso massimo per i commissari che partecipano ai lavori preliminari del Consiglio di classe€ 840

📌 Come avviene il pagamento?

I compensi vengono erogati dal Ministero dell’Istruzione tramite accredito bancario, dopo la conclusione della sessione d’esame. Tuttavia, come già accennato, in determinate condizioni è possibile richiedere un acconto del 50%.

Il restante 50% viene liquidato alla fine dei lavori, una volta trasmessi i verbali conclusivi e tutta la documentazione amministrativa.

Pubblicato dal MIM l’Avviso sulle modalità di rinuncia alle domande di riconoscimento dei titoli di sostegno conseguiti all’estero

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha pubblicato in data 5 giugno 2025 l’Avviso n. 21907, che disciplina ufficialmente la procedura per la rinuncia alle domande di riconoscimento dei titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all’estero. Tale provvedimento si inserisce nell’ambito delle attività di riordino e regolamentazione delle numerose richieste pervenute negli ultimi anni, soprattutto a seguito del consistente ricorso a percorsi abilitanti in altri Stati europei.

Contesto normativo e finalità

La crescente diffusione di percorsi formativi svolti all’estero da parte di cittadini italiani – in particolare per la specializzazione sul sostegno didattico agli alunni con disabilità – ha generato un notevole carico amministrativo per il MIM, incaricato di valutare l’equivalenza dei titoli ai fini dell’insegnamento nella scuola italiana.

Non tutti gli interessati, però, intendono proseguire con la richiesta. Alcuni, ad esempio, hanno abbandonato il progetto professionale, altri non sono riusciti a produrre la documentazione conforme, altri ancora si sono resi conto della non equipollenza dei percorsi. Per questa ragione, il Ministero ha definito una procedura chiara e uniforme per la rinuncia formale alla propria istanza.

L’obiettivo dell’Avviso è dunque duplice: alleggerire i tempi e i carichi di lavoro per l’amministrazione e consentire ai richiedenti di chiudere formalmente una pratica non più di loro interesse, nel rispetto della normativa vigente.

Cosa prevede l’avviso

L’Avviso n. 21907 specifica nel dettaglio:

  • Chi può rinunciare: tutti i soggetti che, alla data della pubblicazione, abbiano già inoltrato una domanda di riconoscimento del titolo estero di specializzazione sul sostegno.
  • Quando presentare la rinuncia: a partire dal 5 giugno 2025. Le eventuali comunicazioni di rinuncia trasmesse prima di questa data non saranno considerate valide, per cui i soggetti interessati devono ripresentare la domanda secondo le modalità aggiornate.
  • Come presentare la rinuncia: la rinuncia deve avvenire in forma scritta e deve essere inviata all’indirizzo PEC del Ministero indicato nell’avviso. La dichiarazione deve contenere:
    • dati anagrafici del richiedente,
    • riferimenti alla domanda originaria (protocollo, data, titolo estero per cui è stato richiesto il riconoscimento),
    • dichiarazione esplicita di volontà di rinuncia irrevocabile.

Il MIM potrà successivamente notificare l’avvenuta archiviazione della domanda.

Conseguenze della rinuncia

La rinuncia ha effetti definitivi. In particolare:

  • la domanda di riconoscimento non verrà più presa in considerazione;
  • non sarà più possibile utilizzare quel titolo per accedere a concorsi, graduatorie o assunzioni nella scuola italiana;
  • la rinuncia non comporta sanzioni e non preclude la possibilità di presentare, in futuro, nuove istanze relative a titoli differenti (se correttamente conseguiti).

Importanza per il sistema scolastico

Questa misura ha una duplice valenza: da un lato, permette di snellire l’enorme mole di pratiche pendenti presso gli uffici del Ministero; dall’altro, assicura maggiore trasparenza e legalità nel processo di reclutamento degli insegnanti specializzati sul sostegno.

Va ricordato che negli ultimi anni si è assistito a un aumento esponenziale di richieste di riconoscimento per titoli ottenuti in altri paesi UE, spesso con percorsi ritenuti non conformi agli standard italiani. Il MIM ha pertanto intensificato i controlli e ha avviato numerose verifiche in collaborazione con le autorità estere competenti.

Dove trovare l’avviso e ulteriori dettagli

Il testo completo dell’Avviso è disponibile sul sito ufficiale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nella sezione dedicata al riconoscimento dei titoli esteri:

Per ulteriori chiarimenti o invio della dichiarazione, si raccomanda di consultare attentamente l’avviso e utilizzare esclusivamente l’indirizzo PEC istituzionale riportato nella comunicazione ufficiale.

Concorso Docenti PNRR 2: nuove regole, vecchie polemiche. La Fensir: “Modalità inadeguata, penalizzati docenti esperti”

Sta facendo discutere la nuova tornata del Concorso Docenti legato al PNRR, lanciata con l’obiettivo di reclutare migliaia di insegnanti nella scuola pubblica italiana. Se da un lato il Ministero dell’Istruzione e del Merito punta a snellire e velocizzare le assunzioni, dall’altro cresce il malcontento tra i sindacati per le modalità ritenute troppo selettive e penalizzanti, soprattutto per i docenti con anni di esperienza alle spalle.

A far discutere, in particolare, è il meccanismo che regola l’accesso alla prova orale. Sebbene il bando preveda il superamento di un punteggio minimo (70/100) nella prova scritta, l’accesso alla fase successiva non è garantito: passeranno infatti solo i candidati che rientreranno nel triplo dei posti disponibili. Tradotto: se per una classe di concorso ci sono 100 posti, andranno avanti solo i 300 candidati con i punteggi più alti. Anche chi ha ottenuto il minimo richiesto, ma si colloca al di sotto di quella soglia, resterà escluso.

Una scelta che ha scatenato la reazione della Fensir, la Federazione dei Nuovi Sindacati Istruzione e Ricerca, che definisce la modalità “del tutto inadeguata”.

“Se abbiamo 100 posti e verranno ammessi tre volte tanto i candidati con i voti migliori, vuol dire che se ci saranno 300 candidati e il voto più basso dei 300 è 80, chi ha ottenuto 70 – che è il minimo – non potrà accedere alla prova orale, così come è sempre accaduto nella storia dei concorsi”, spiega il segretario generale della Fensir, Giuseppe Favilla.

Favilla punta il dito contro un cambiamento che rischia di tagliare fuori centinaia di candidati, anche tra quelli con lunga esperienza nelle scuole italiane, colpevoli solo di non aver performato in un test a risposta multipla.

“Un test casuale può scaraventare in fondo alla graduatoria personale docente impegnato da anni nella scuola, impedendogli di accedere alla prova orale dove potrebbero finalmente dimostrare le proprie competenze”, aggiunge il segretario.

Il malcontento sindacale non è nuovo. Già nei mesi scorsi la Fensir aveva sostenuto la protesta degli idonei dei precedenti concorsi PNRR, chiedendo maggiore trasparenza, pubblicazione delle graduatorie complete e riconoscimento dell’idoneità anche per chi, pur non rientrando nei posti banditi, aveva superato tutte le prove.

Con la nuova tornata di concorsi in pieno svolgimento, il timore di molti è che si vada verso una selezione troppo rigida, che rischia di sacrificare merito e competenze reali sull’altare di un quiz.

Nel frattempo, il Ministero difende le proprie scelte in nome dell’efficienza. Ma la tensione resta alta. E con essa, la sensazione che ancora una volta a pagare il prezzo più alto siano i docenti e, di riflesso, la scuola.

GPS: ELENCHI AGGIUNTIVI, INSERIMENTO DAL 14 APRILE

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato il Decreto Ministeriale n. 26 del 19 febbraio 2025, che disciplina la costituzione degli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per l’anno scolastico 2025/26. ​

Tempistiche e modalità di presentazione delle domande

Gli aspiranti che hanno conseguito o conseguiranno il titolo di abilitazione e/o specializzazione entro il 30 giugno 2025 potranno presentare domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi dalle ore 9:00 del 14 aprile alle ore 23:59 del 29 aprile 2025. La domanda dovrà essere compilata accedendo al Portale Unico del Reclutamento tramite credenziali SPID o CIE e utilizzando il servizio “Istanze on line”. ​

Inserimento con riserva e conferma del titolo

I candidati che conseguiranno il titolo di abilitazione o specializzazione dopo la scadenza delle domande, ma entro il 30 giugno 2025, potranno iscriversi con riserva negli elenchi aggiuntivi. Successivamente, dovranno comunicare l’avvenuto conseguimento del titolo attraverso il sistema informativo agli uffici scolastici territoriali competenti. Le dichiarazioni di avvenuto conseguimento del titolo potranno essere presentate dalle ore 9:00 del 16 giugno fino alle ore 23:59 del 3 luglio 2025. La riserva sarà sciolta negativamente se il titolo non verrà conseguito entro il 30 giugno 2025. ​

Disposizioni aggiuntive

Gli aspiranti saranno graduati secondo i punteggi previsti dalle tabelle allegate all’Ordinanza Ministeriale 88/2024. Chi è già inserito nelle GPS dovrà dichiarare solo i titoli non precedentemente dichiarati ma conseguiti entro il 24 giugno 2024, mentre chi non è inserito in alcuna GPS dovrà dichiarare tutti i titoli posseduti entro la stessa data. Il decreto prevede anche disposizioni specifiche per i docenti specializzati nei metodi differenziati Montessori, Pizzigoni e Agazzi. I docenti già iscritti nelle GPS di prima fascia per posto comune nella scuola dell’infanzia e primaria che conseguono un titolo di specializzazione per questi metodi potranno dichiararne il possesso al solo fine dell’attribuzione dei contratti di supplenza presso i relativi percorsi. ​

Assistenza per la compilazione della domanda

Per assistenza nella compilazione della domanda, è possibile scrivere a docenti@sadoc.it. Sarete contattati per fissare un appuntamento online o in presenza.

MALATTIA: cambiano le fasce di reperibilità

1. Premessa

Ai sensi dell’articolo 3 del decreto n. 206 del 17 ottobre 2017 del Ministro della Semplificazione e della pubblica amministrazione: “In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi”.

A seguito della sentenza del Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio n. 16305/2023, pubblicata il 3 novembre 2023, che ha annullato il suddetto decreto nella parte sopra riportata, si forniscono, con il presente messaggio, le necessarie indicazioni operative per l’espletamento degli accertamenti medico-legali domiciliari.

2. Quadro normativo

La definizione delle fasce orarie di reperibilità per i lavoratori del settore pubblico in malattia discende da un articolato susseguirsi di norme legislative di seguito sinteticamente riportate:

  • i decreti ministeriali n. 33/1985 e n. 170 del 15 luglio 1986 – adottati in attuazione dell’articolo 5, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 – da considerarsi, a seguito dell’introduzione di disposizioni di legge speciali per il personale dipendente delle pubbliche Amministrazioni (riforma organica del pubblico impiego avviata con il D.lgs 3 febbraio 1993, n. 29, e proseguita con l’emanazione del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, c.d. TUPI), riferibili ai soli lavoratori del settore privato; 
  • il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all’articolo 71, comma 3, abrogato a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs 27 ottobre 2009, n. 150;
  • il decreto ministeriale n. 206 del 18 dicembre 2009, adottato in attuazione di quanto previso dall’articolo 55-septies, comma 5, del D.lgs n. 165/2001, come modificato dal D.lgs n. 150/2009, e successivamente sostituito, per effetto dell’articolo 18 del D.lgs 25 maggio 2017, n. 75;
  • il citato decreto ministeriale n. 206/2017, oggetto delle censure del Giudice amministrativo, emanato in attuazione dell’articolo 55-septies, comma 5-bis, del D.lgs n. 165/2001, come novellato dall’articolo 18, comma 1, lett. d), del D.lgs n. 75/2017, nel quale sono fissati i limiti e i criteri cui deve attenersi il Governo nell’esercizio del potere regolamentare in materia[1].

Tanto rappresentato, nelle more dell’emanazione di un nuovo decreto ministeriale (o dell’eventuale riforma della sentenza n. 16305/2023 del TAR Lazio), sentito il Dipartimento della Funzione pubblica, in virtù del principio di armonizzazione contenuto nel citato articolo 55-septies, comma 5-bis, del D.lgs n. 165/2001, richiamato in sentenza, le visite mediche di controllo domiciliare nei confronti dei lavoratori pubblici, fino a nuove disposizioni, dovranno essere effettuate nei seguenti orari: dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti i giorni (compresi domeniche e festivi).

Percorsi abilitanti: luci e ombre di un iter atteso da anni

Sta per chiudersi la finestra temporale che consente alle Università di accreditarsi per erogare i tanto attesi percorsi abilitanti da 30, 36 e 60 cfu, ma ci sono alcuni aspetti della riforma che non  convincono.

Innanzitutto i costi. Nonostante si siano promesse quote di partecipazione “calmierate”, è incontrovertibile che, come accade per il TFA sostegno, anche in questo caso gli Atenei faranno cassa sugli abilitandi.

Gli importi di partecipazione, infatti, partiranno da una base di 2000 euro, quota non propriamente popolare. Il governo, che ha varato il lasciapassare a luglio, col decreto Infrazioni, ha poi definito alcuni (ma non tutti) aspetti operativi nell’allegato B del DPCM del 4 agosto . Nel testo viene definito infatti, tra l’altro, che i 30 cfu dovranno essere completati entro il 28 febbraio  e i 60 cfu entro il 31 maggio 2024; ragionando sul  fatto che almeno fino a gennaio i corsi probabilmente non saranno attivati, si paventerebbe davvero una manciata di settimane per l’erogazione dei corsi. Questo ci lascia molte perplessità , perché molti dei partecipanti sono impegnati in cattedra e a gran parte di loro risulterà difficile partecipare in modalità sincrona o al tirocinio (si pensi a chi lavora anche in fascia pomeridiana e serale) e per tutti i giorni della settimana. Ricordiamo infatti che il 15 novembre scadono le domande per le 150 ore per il diritto allo studio e che quindi, se non saranno riaperte le iscrizioni, non sarà possibile fruirne.

Altro aspetto che non paga appieno le linee guida che l’ANVUR, dalle quali si legge “Le istituzioni potranno erogare percorsi formativi da 30 o 36 CFU solo a seguito dell’accreditamento del relativo percorso formativo da 60 CFU.” In tal senso si potrebbe dedurre che saranno attivati prima i percorsi da 60 cfu e solo in seguito quelli da 30 o 36 (riducendo così ulteriormente i tempi per chi parteciperà a questi ultimi).

Il Sindacato Fensir Sadoc, facendosi carico delle richieste dei propri iscritti, ma anche di tutto il corpo docenti interessato, chiede quindi che questi aspetti vengano ulteriormente precisati: il timore è quello di ritrovarsi in un Far West formativo dove ogni Ateneo procederà secondo i propri canoni. La corsa non è ancora iniziata, e già c’è chi scalpita ai nastri di partenza.     

Permessi Studio 150 ore: domanda entro il 15 novembre

Entro il 15 novembre , i docenti e personale ata interessati potranno presentare domanda valida per l’anno solare 2024, (da gennaio a dicembre), permessi retribuiti per consentire la frequenza ai corsi di studio formalizzati nelle 150 ore individuali.
Come stabilito dal CCNL 2016/2018 all’articolo 22, comma 4 b4), sono i Contratti Integrativi Regionali (CIR) a definire le tipologie dei corsi, la ripartizione delle ore tra frequenza, esami, studio libero e l’ordine di priorità in base al quale vengono graduate le domande, al fine di formulare una possibile quota-massima assegnabile in relazione alla tipologia stessa del percorso e soddisfare quindi un maggior numero di richieste.

Chi usufruisce dei permessi?
L’elenco dei docenti ammessi a fruire delle ore per il diritto allo studio è pubblicato dai singoli Uffici Scolastici (ai quali si rimanda). Per ciascuno è indicato il monte ore massimo concesso nell’anno solare.
Per quali corsi per i quali è possibile fruire?
I corsi che hanno accesso alla concessione delle 150 ore di studio sono i seguenti:
Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza
Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di qualificazione professionale (compresi i corsi di abilitazione e di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno, corsi di riconversione professionale e quelli comunque riconosciuti nell’ambito dell’ordinamento pubblico)
Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea (o titolo equipollente) o di istruzione secondari
Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio post-universitario
Per i Corsi on line il permesso può essere concesso solo a condizione che sia possibile:
presentare la documentazione relativa all’iscrizione e agli esami sostenuti
produrre l’attestazione della partecipazione alle lezioni, certificando l’avvenuto collegamento alle università telematiche durante l’orario di lavoro.
Non è possibile usufruire di permessi per attività di studio preparatorie agli esami. Infatti la circolare n. 12/11 della Funzione Pubblica lo esclude, affermando: “Giova inoltre rammentare che in base alle clausole negoziali, le ore di permesso possono essere utilizzate per la partecipazione alle attività didattiche o per sostenere gli esami che si svolgano durante l’orario di lavoro, mentre non spettano per l’attività di studio. Questo orientamento applicativo, oltre che dal tenore delle clausole, è confermato dall’orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Lav. N. 10344/2008) e dell’ARAN”.

Sarà possibile utilizzare i permessi per la preparazione al concorso straordinario o ordinario?
La preparazione per i concorsi straordinari o ordinari non rientrano tra le tipologie per cui è possibile concedere permessi studio, infatti non si trattano di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo o di una qualifica, per il quale sia prevista la frequenza.

Articolazione dei permessi
La fruizione dei permessi, a richiesta degli interessati, può essere articolata:

a. permessi orari – utilizzando parte dell’orario giornaliero di servizio;
b. permessi giornalieri utilizzando l’intero orario giornaliero di servizio;
c. cumulo dei permessi di cui al punto b).

L’esercizio del diritto deve essere garantito mediante la riorganizzazione dell’orario e/o del servizio e/o con sostituzione ai sensi delle disposizioni vigenti.
Ricordiamo che i permessi per motivi di studio devono essere fruiti solo per assentarsi dal lavoro per la frequenza dei corsi nei giorni e nelle ore durante le quali il dipendente sia impegnato nella sua ordinaria prestazione lavorativa.
Tutti i permessi di cui si fruisce vanno certificati. La certificazione relativa alla frequenza dei corsi e al sostenimento dell’esame va alla scuola di servizio subito dopo la fruizione del permesso e comunque non oltre l’anno solare; per il personale a tempo determinato, non oltre la scadenza del contratto di assunzione.
Piano annuale di fruizione dei permessi
Il docente dovrà comunicare alla scuola di servizio il piano annuale (anche plurisettimanale) di fruizione dei permessi in funzione del calendario degli impegni previsti, il piano se risulta necessario può essere variato a seconda delle necessità di svolgimento delle lezioni. Il piano dovrà essere concordato nel caso in cui il dipendente svolga servzio su più istituzioni.
Normativa di riferimento per il diritto allo studio
IL CCNL del comparto Scuola non ha definito una apposita disciplina del diritto allo studio, ma all’ art. 146, comma 1, lett. g), del CCNL del 29.11.2007, richiama la precedente regolamentazione pubblicistica dell’istituto contenuta nell’art. 3 del D.P.R. n. 395/1988, che così continua a trovare applicazione nel comparto scuola nella sua originaria formulazione.
L’ art. 3 comma 1 e 2 del DPR 23 agosto 1988, n. 395 a prevede quanto segue:
“Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di 150 ore annue individuali. I permessi sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, postuniversitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studi legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico”.
In riferimento alla modalità di fruizione il citato articolo al comma 3, stabilisce che:
a) i dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell’anno solare, della riduzione dell’orario di lavoro, nei limiti di cui al comma 1, non dovranno superare il tre per cento del totale delle unità in servizio all’inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità’ superiore;
b) a parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso;
c) il permesso per il conseguimento dei titoli di studio o di attestati professionali di cui al comma 2 può essere concesso anche in aggiunta a quello necessario per le attività formative programmate dall’amministrazione.

IL NUOVO PEI: luci e ombre, c’era bisogno dell’ennesimo decreto?

di Myriam Ricciardo Calderaro, docente di sostegno specializzata

Il D.M. 153 del 1/08/2023, facciamo un po’ di chiarezza, o meglio proviamo a farla, dato che davvero le vicende che riguardano il sostegno e la sua “burocrazia” farebbero uscire di senno anche il più attento degli osservatori.

Chi ha a che fare con questo argomento sa bene quanto sia faticoso cercare di capirci qualcosa e soprattutto stare al passo con tutte le modifiche e variazioni che ormai annualmente, se non più volte in un anno, colpiscono come una mannaia i docenti che per un motivo o per un altro hanno la fortuna d’incapparci.

Innanzitutto, chiariamo, qualora non lo sapeste, che ogni anno il consiglio di classe è chiamato a formulare il PEI per tutti quegli studenti disabili che ne hanno diritto. Qui cominciano i problemi, direte come mai? Beh, perché se le cose fossero chiare e tutto funzionasse bene questo documento dovrebbe servire ad aiutare i docenti tutti per capire meglio come porsi nei riguardi di uno studente che ha semplicemente dei bisogni diversi rispetto a quelli dei compagni, con diversi non intendo unici, ma comunque personalizzati. Bene, la prima difficoltà inizia quando si vanno a controllare le documentazioni mediche depositate, spesso sono parziali, in altri casi formulate in linguaggi standard e poco chiari e comprensibili, a volte “copia e incolla” di altri format. Superato questo step si passa al secondo, il modello PEI in uso, quale si deve utilizzare? Eh, bella domanda, in questi ultimi anni il modello è stato rivisto diverse volte, portando lo sconcerto e il dubbio tra i docenti che, impreparati, dovevano all’ultimo minuto passarsi le informazioni gli uni con gli altri sperando di far bene, stessa cosa per i referenti bes che anch’essi in balia di nessuno brancolavano alla ricerca di comunicazioni chiare da parte del Ministero che non si sbilanciava o se lo faceva sempre a ridosso dell’approvazione dei documenti da parte dei cdc. Senza star qui a fare la cronistoria di tutti i passaggi burocratici/legislativi, spostiamoci sul focus dell’ultima “risoluzione ministeriale”, mi riferisco al D.M. 153 del 1/08/2023 su cui si è vociferato molto circa le novità che avrebbe dovuto apportare e invece come spesso accade le cose sono andate diversamente. Leggendo le Linee Guida, guardando il nuovo modello PEI, ho trovato con difficoltà notevoli differenze rispetto alla precedente modulistica, ma prima di trascinarvi in dissertazioni inutili e poco semplici da seguire, forse è meglio schematizzare le “novità” rispetto al passato.

Novità rispetto alla modulistica: potrei dire quasi nessuna ad eccezione della sezione 8 in cui scompare il punto 8.3 che diventa 8.2, scompare cioè la voce separata circa le “modalità di verifica” che vengono inglobate nelle singole discipline.

Ricompaiono gli allegati C e C 1 per le risorse da richiedere a fine anno

Questo è quanto. Per ciò che concerne le altre modifiche di sostanza posso affermare che ci sono ma non si riferiscono alla modulistica quanto ad altro che indico di seguito.

Le ore dei GLO sono da considerare come CDC e come tali rientrano nelle 40 ore, se qualcuno ancora non l’avesse compreso. Non possono tenersi in orario antimeridiano.

Non esiste la possibilità di orario ridotto salvo eccezioni da indicare nella sezione 9 dopo la voce Orario. Le eccezioni sono o di tipo sanitario, non obbligatoriamente giustificabili con un certificato, o di tipo didattico, attività di gruppo- peer too peer- attività individualizzate, da specificare molto bene!

Si prevede, a mio avviso finalmente, la possibilità per il consiglio d’introdurre un esame integrativo per tutti quegli studenti che desiderano ritornare su un percorso curricolare dopo essere “migrati” su uno differenziato. Ho parlato di possibilità non di obbligo.

Non è possibile nessun ESONERO dalle discipline e quindi abbattimento di ore, per cui anche se l’alunno non riesce a raggiungere gli obiettivi previsti per una programmazione differenziata si deve comunque prevedere una programmazione con obiettivi riconducibili a quelli dell’area di appartenenza.

Ecco questo sinteticamente il quadro come risulta alla luce delle ultime modifiche. Che dire di più? Il Ministero non ha ancora reso disponibile il nuovo modello di PEI per cui chi non vuole prendersi la briga di apportare manualmente modifiche al “vecchio” modello può scaricarne uno editabile e aggiornato dal sito normativainclusione .it

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