CONTRATTO NAZIONALE

CCNL Istruzione e Ricerca 2022–2024: un rinnovo tardivo, povero e ingannevole

(Favilla: “Il gigante ha partorito il topolino”)

Ad oltre un anno dalla scadenza del contratto, il gigante della contrattazione ha finalmente partorito il topolino: un rinnovo che lascia l’amaro in bocca a tutto il personale della scuola, dell’università, dell’AFAM e della ricerca.

Le cifre diffuse in queste ore dai sindacati firmatari come “grande conquista” sono, in realtà, irrisorie. Oltre il 50% degli aumenti era già stato anticipato nel 2022 e nel 2023 con l’“anticipo del rinnovo contrattuale” previsto dall’art. 47-bis, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e dall’art. 1, comma 609, della Legge 234/2021.


Incrementi tabellari (art. 12 e tabelle A1-A2)

L’articolo 12 del contratto stabilisce che gli stipendi tabellari per docenti e personale ATA siano incrementati:

  • per il 2022 e il 2023, solo degli importi già anticipati dalle leggi di bilancio precedenti;
  • dal 1° gennaio 2024, degli importi indicati nella Tabella A1 (docenti) e A2 (ATA).

«Di fatto – commenta Giuseppe Favilla, Segretario Generale FENSIR – gli aumenti reali sono minimi: pochi euro lordi al mese dopo due anni di anticipo già percepito. È un rinnovo che non recupera nemmeno l’inflazione, ormai oltre il 14%. I lavoratori riceveranno in media tra 40 e 60 euro netti al mese: un’elemosina, non un contratto.»


Indennità fisse e accessorie (art. 14)

L’art. 14 prevede incrementi della Retribuzione Professionale Docenti (RPD), della parte fissa dell’indennità di direzione DSGA e del Compenso Individuale Accessorio ATA, ma con decorrenza dal 1° gennaio 2025 e finanziati con risorse già stanziate (art. 1, comma 121, Legge 207/2024).

«Si tratta di una partita di giro – continua Favilla –: non un euro nuovo, solo la riassegnazione di fondi già presenti. Si annuncia un aumento, ma lo si paga togliendo risorse da altri capitoli. È un trucco contabile, non una conquista sindacale.»


Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (art. 15)

Il Fondo MOF viene incrementato per il 2024 di 93,7 milioni di euro, ma la stessa cifra viene stabilmente ridotta dal 2025 per coprire gli aumenti fissi delle indennità.

«Nessun miglioramento reale per le scuole – osserva Favilla –. Si promette un investimento sull’offerta formativa, ma già l’anno successivo quei fondi spariscono. È un gioco delle tre carte, a danno della qualità dell’istruzione.»


Una tantum (art. 16)

L’art. 16 introduce un una tantum di 111,70 euro per i docenti e 270,70 euro per gli ATA, somme non pensionabili né utili al TFR (art. 13).

«Una cifra simbolica – afferma Favilla – che non copre neppure un mese di rincari. È una mancetta di fine stagione, non un riconoscimento del lavoro svolto.»

Struttura e relazioni sindacali (artt. 4–9 e art. 11)

Gli articoli da 4 a 9, relativi alle relazioni sindacali, ripropongono la stessa struttura del precedente contratto 2019–2021 (CCNL 18/01/2024).
Nessuna innovazione sui temi di partecipazione, contrattazione integrativa o valorizzazione professionale (art. 11 per la sezione Scuola).

«È lo stesso contratto del triennio scorso – sottolinea Favilla –. Cambiano solo le date. Nessuna riforma del sistema, nessuna attenzione alla dignità dei lavoratori. Si è perso un anno per firmare un copia-incolla.»

Le firme e le incoerenze

Nel testo firmato il 5 novembre 2025 risultano sottoscrittrici CISL, UIL, SNALS, GILDA, ANIEF e CISAL, mentre FLC CGIL non firma.

«La mancata firma della FLC CGIL – spiega Favilla – è la solita manfrina: una differenza tattica, non sostanziale. E fa sorridere vedere la UIL Scuola firmare oggi ciò che ieri aveva rifiutato. Se si voleva essere coerenti con i proclami del 2019, bisognava esserlo anche adesso.»

La posizione della FENSIR

«Questo rinnovo è una presa in giro per il personale della scuola, dell’università e della ricerca – dichiara Favilla –. Non valorizza nessuno, non premia il merito, non tutela il potere d’acquisto. È il risultato di una contrattazione svuotata, burocratica, senza coraggio. Ci chiediamo: ma cosa contrattano davvero i sindacati rappresentativi con l’ARAN? Di certo non gli interessi dei lavoratori.»

La FENSIR ribadisce la propria contrarietà all’ipotesi di CCNL 2022–2024 e invita tutto il personale del comparto a non lasciarsi ingannare dalle narrazioni trionfalistiche dei firmatari.
«È tempo – conclude Favilla – di una contrattazione vera, partecipata e trasparente, che restituisca dignità al lavoro pubblico e riconosca il valore quotidiano di chi garantisce il diritto all’istruzione e alla conoscenza.»

Roma, 6 novembre 2025
FENSIR – Federazione Nuovi Sindacati Istruzione e Ricerca

Funzioni quadro nella Scuola: la proposta FENSIR per un vero middle management

Giuseppe Favilla: “Serve una figura eletta, formata e riconosciuta contrattualmente, non un’estensione del potere dirigenziale”

Si continua a parlare di middle management nella scuola, anche a seguito delle dichiarazioni del presidente ANP, Antonello Giannelli, che ha descritto la condizione dei dirigenti scolastici come un lavoro “H24”, fatto di responsabilità amministrative, contabili e organizzative che superano ampiamente la dimensione educativa.
Da qui l’idea di introdurre figure intermedie che affianchino il dirigente nella gestione quotidiana degli istituti.

Una proposta che parte da un’esigenza reale — la complessità crescente della scuola — ma che, così come immaginata dall’ANP, rischia di accentrare ulteriormente il potere e di ridurre la partecipazione.
Un middle management nominato direttamente dal dirigente, infatti, sarebbe soltanto un prolungamento del suo ruolo e non un reale strumento di innovazione e condivisione gestionale.

La posizione della FENSIR: competenza, democrazia e riconoscimento

Su questo tema, la FENSIR propone una visione completamente diversa, fondata sulla partecipazione, la collegialità e la valorizzazione della professionalità docente.

Come spiega il Segretario Generale Giuseppe Favilla,

“Non possiamo riconoscere che la scuola non può essere governata solo dal dirigente, gravato da compiti che in qualunque altra amministrazione sono suddivisi tra più uffici, così come afferma Giannelli. Serve una struttura intermedia, ma che sia allo stesso tempo democratica, partecipata e competente”.

La proposta FENSIR prevede l’introduzione di funzioni quadro, cioè docenti con specifiche competenze organizzative, amministrative, progettuali e didattiche, elette o confermate dal collegio dei docenti e non nominate dal dirigente.

“Si tratta di figure che operano in stretto raccordo con la dirigenza — prosegue Favilla — ma con responsabilità relative e non assolute. Il dirigente mantiene la direzione unitaria dell’istituto, mentre le funzioni quadro coordinano e gestiscono settori specifici, garantendo una gestione più efficiente e realmente condivisa”.

Durata dell’incarico e riconoscimento contrattuale

La FENSIR ritiene fondamentale che l’incarico di funzione quadro abbia durata limitata, per evitare cristallizzazioni e favorire il ricambio.

“L’incarico — spiega Favilla — deve avere una durata di 5–7 anni, rinnovabile solo dopo verifica o nuova elezione. È giusto che la scuola si rinnovi e che le competenze si mettano periodicamente alla prova”.

Altrettanto decisivo è il riconoscimento economico e giuridico.

“L’emolumento spettante alla funzione quadro — sottolinea Favilla — deve essere corrisposto direttamente sul cedolino stipendiale mensile, non a carico del FIS (Fondo dell’Istituzione Scolastica). Si tratta di una posizione economica aggiuntiva stabile, che deve essere inserita nel Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Istruzione e Ricerca – settore scuola, in analogia con le figure di Elevata Qualificazione (EQ) del personale ATA”.

Questo permetterebbe di riconoscere finalmente anche ai docenti una figura di alta qualificazione professionale, evitando di sottrarre risorse ai progetti didattici e alla contrattazione d’istituto.

Una scuola organizzata, partecipata e competente

Il modello proposto dalla FENSIR rappresenta un equilibrio tra efficienza organizzativa e democrazia professionale.

“Non vogliamo una scuola gerarchica — afferma Favilla — ma una scuola in cui la professionalità dei docenti venga riconosciuta anche sul piano organizzativo. Le funzioni quadro devono essere una risorsa per la scuola, non un prolungamento del potere dirigenziale”.

In questa prospettiva, il middle management non è uno strumento di controllo, ma un livello di responsabilità diffusa, fondato su competenza, partecipazione e riconoscimento contrattuale.
Un modo concreto per alleggerire il carico del dirigente, migliorare la gestione delle scuole e valorizzare il ruolo dei docenti all’interno di una governance più equa e moderna.

La FENSIR ribadisce con forza la propria proposta: funzioni quadro elette, formate, a termine e retribuite in modo stabile e strutturale.
Una visione che guarda a una scuola più organizzata e più giusta, dove la collaborazione sostituisce la gerarchia e la professionalità diventa il vero motore del cambiamento.

“La scuola non deve essere la scuola del dirigente — conclude Favilla — ma la scuola della comunità educativa, fondata sulla condivisione, sulla competenza e sul riconoscimento del lavoro di tutti.”

Rinnovo CCNL Scuola: prosegue il negoziato, ma anche la FENSIR dice la sua — “Tanto rumore per aumenti ridicoli”

Roma, 31 ottobre 2025 – Incontro ARAN sul rinnovo del CCNL “Istruzione e Ricerca” 2022/2024

Si è svolto nella mattinata del 31 ottobre 2025 il previsto incontro tra ARAN e le organizzazioni sindacali per la prosecuzione del negoziato sul rinnovo del contratto 2022/2024 del comparto “Istruzione e Ricerca”.
La prossima convocazione è fissata per mercoledì 5 novembre, quando la trattativa entrerà nella fase conclusiva.

L’Agenzia ha illustrato i valori stipendiali ipotizzabili per i settori scuola, università, ricerca e AFAM.
Per la scuola, l’Aran ha confermato che nel futuro CCNL 2025/2027 gli aumenti medi a regime potrebbero attestarsi intorno ai 135 euro lordi mensili (142 per i docenti e 104 per il personale ATA).
Per l’attuale triennio 2022/24, tuttavia, gli incrementi effettivi restano molto più contenuti: tra 25 e 53 euro lordi mensili, considerando che oltre il 60% degli aumenti è già confluito in busta paga con il DL “Anticipi” n.145/2023.


CISL Scuola: “Chiudere subito l’intesa”

La segretaria generale Ivana Barbacci ha ribadito l’urgenza di chiudere la trattativa nel più breve tempo possibile:

“Arrivare rapidamente alla firma dell’intesa è indispensabile non solo per aprire la tornata successiva, ma anche per garantire subito ai lavoratori il saldo e gli arretrati spettanti.”


SNALS-CONFSAL: “Equità nell’una tantum e valorizzazione delle funzioni aggiuntive”

Il sindacato guidato da Elvira Serafini ha espresso la disponibilità a chiudere subito la parte economica, chiedendo però equità nella distribuzione dell’una tantum da 240 milioni di euro prevista dal Governo.
Lo SNALS ha inoltre sollecitato la chiusura delle sequenze contrattuali ancora aperte, il riconoscimento delle funzioni aggiuntive del personale docente e ATA, l’introduzione di indennità specifiche (sedi disagiate, bilinguismo, turni, responsabilità) e criteri più chiari per la mobilità verticale e le posizioni economiche ATA.


Federazione Gilda-Unams: “Serve un contratto autonomo per la docenza”

Il coordinatore nazionale Vito Carlo Castellana ha sottolineato la difficoltà di gestire in modo unitario un comparto che riunisce scuola, università, AFAM e ricerca:

“Il maxi-comparto è ingestibile, perché raccoglie realtà troppo diverse. Serve una contrattazione separata per la docenza, che riconosca la specificità del ruolo e delle responsabilità educative.”

La Federazione Gilda-Unams ha inoltre denunciato la forte discrepanza tra inflazione reale e risorse contrattuali: mentre l’aumento dei prezzi nel triennio ha superato il 16%, le risorse stanziate per il rinnovo coprono appena il 6%, aggravando il distacco retributivo rispetto al resto del pubblico impiego.


ANIEF: “Maggiori risorse al trattamento fondamentale”

Il sindacato ha chiesto di privilegiare gli incrementi tabellari, mantenendo la proporzione tra stipendio base e indennità già adottata nei precedenti contratti, e di destinare tutte le risorse disponibili al trattamento fondamentale.
Ha inoltre sollecitato la definizione delle somme accantonate nel CCNL 2019/2021 e il richiamo ai fondi di valorizzazione previsti dalle Leggi di Bilancio 2022 e 2024.
Per il triennio successivo 2025/2027, l’Aran stima un aumento medio del 5,4%, pari a circa 167 euro per il personale tecnico-amministrativo e 229 euro per ricercatori e tecnologi.


UIL Scuola

Al momento nessuna nota ufficiale è stata diffusa dalla UIL Scuola sull’incontro del 31 ottobre.


Gli aumenti reali in busta paga (fonte: ARAN / FLC CGIL)

Secondo le tabelle fornite dall’Aran, gli incrementi effettivi lordi che si concretizzeranno alla firma del contratto 2022/24 sono:

  • Collaboratori scolastici: 25–47 € lordi (≈ 17–30 € netti)
  • Assistenti ATA: 43–54 € lordi (≈ 28–36 € netti)
  • Docenti: 51–76 € lordi (≈ 34–50 € netti)
  • Funzionari e DSGA: 60–84 € lordi (≈ 40–55 € netti)

FENSIR – Giuseppe Favilla: “Tanto rumore per aumenti ridicoli”

Pur non partecipando alla contrattazione in quanto non rappresentativo, il sindacato FENSIR interviene con una posizione fortemente critica.

Il segretario generale Giuseppe Favilla dichiara:

“Siamo di fronte a tanto rumore per nulla. Dopo mesi di incontri e comunicati, gli aumenti reali in busta paga saranno tra i 17 euro netti del personale ATA e i 50 dei docenti.
In un contesto di inflazione che nel triennio ha superato il 15%, questi numeri sono del tutto insufficienti. Non si può parlare di valorizzazione della scuola con incrementi così modesti.”

Favilla aggiunge che l’attuale architettura del contratto, unica per tutto il comparto, non riflette la complessità e la varietà delle funzioni professionali presenti nella scuola.
A suo avviso, occorre avviare una riflessione strutturale sulle aree professionali, a partire dalle Elevate Qualificazioni (EQ):

“La figura delle Elevate Qualificazioni (EQ), introdotta con l’ultimo rinnovo e riservata oggi al solo personale ATA, avrebbe dovuto rappresentare un primo passo verso un middle management scolastico capace di integrare competenze gestionali e organizzative.
Tuttavia – osserva Favilla – la sua attuazione è ancora parziale, in attesa di indicazioni operative chiare e di un reale riconoscimento economico che valorizzi chi assume maggiori responsabilità.”

Favilla sottolinea infine la necessità di una nuova strutturazione collegiale delle funzioni quadro, appunto del middle management, che possa coinvolgere figure diverse – amministrative, tecniche e didattiche – in un modello di governance più partecipato e coerente con le esigenze delle scuole autonome.

“Senza una revisione dell’ordinamento e un riconoscimento chiaro delle responsabilità intermedie – conclude Favilla – il contratto continuerà a restare un documento formale, senza reale impatto sul lavoro quotidiano del personale scolastico.”

I comunicati diffusi tra il 30 e il 31 ottobre 2025 fotografano un negoziato ancora aperto, che proseguirà domani, 5 novembre, con l’obiettivo di chiudere la parte economica del contratto.
Tutte le sigle condividono l’urgenza di arrivare alla firma, ma divergono sulla valutazione dei risultati: gli aumenti previsti sono giudicati modesti e inadeguati a fronte dell’inflazione e della perdita di potere d’acquisto.

La FENSIR insiste sulla necessità di riconoscere la specificità del lavoro docente e di valorizzare le funzioni intermedie, come le Elevate Qualificazioni (EQ), all’interno di un sistema più coerente ed equilibrato di professionalità scolastiche, capace di distinguere con chiarezza le diverse responsabilità e competenze, per i docenti in un’ottica di partecipazione collegiale nell’individuare le funzioni quadro appartenenti al middle management.

Al tempo stesso, la FENSIR critica con forza l’operato delle sei sigle rappresentative, accusandole di aver ormai assunto un ruolo subalterno e compiacente nei confronti dell’amministrazione.
Secondo il segretario generale Giuseppe Favilla, queste organizzazioni «non rappresentano più i veri interessi dei lavoratori, ma piuttosto le logiche di gestione del sistema, accettando compromessi al ribasso e rinunciando a difendere con coraggio le condizioni retributive e professionali del personale della scuola».

Favilla avverte inoltre che, senza un cambio di rotta nella politica contrattuale, la scuola pubblica italiana rischia di rimanere imbrigliata in logiche burocratiche, dove a pagare il prezzo dell’immobilismo sono sempre coloro che operano quotidianamente nelle aule, negli uffici e tra i corridoi della scuola con funzioni di vigilanza e decoro.

Per la FENSIR, dunque, la priorità non è solo chiudere il contratto, ma cambiare metodo e prospettiva, restituendo alla contrattazione collettiva la sua funzione originaria: rappresentare i lavoratori!

Incontro tra ARAN e sindacati rappresentativi: primo confronto dopo la pausa estiva.

Lo scorso 4 settembre 2025, ARAN ha convocato i sindacati rappresentativi della scuola per il primo incontro contrattuale dopo la pausa estiva. In apertura della sessione, il Presidente Antonio Naddeo ha ribadito la necessità di dar seguito ai rinnovi del triennio 2022–2024 e, allo stesso tempo, di avviare quelli per il periodo 2025–2027, per i quali sono già previste risorse nella legge di bilancio.

Prossimo appuntamento fissato

Il confronto ripartirà il 24 settembre, a partire dalle ore 11:00.

Le risorse sul tavolo: 240 milioni, ma “una tantum”

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato che 240 milioni di euro saranno messi a disposizione “una tantum” per il rinnovo del contratto del personale scolastico — docenti, ATA e altri.

La bozza del decreto indica che queste risorse derivano da anticipazioni sul nuovo ordinamento professionale del personale ATA e dai fondi residui destinati al miglioramento dell’offerta formativa, oltre a stanziamenti già previsti nel fondo per la valorizzazione.

Non si tratta però solo di spinta economica immediata: dal 2026 al 2029 è previsto un incremento strutturale di 15 milioni di euro annui, esteso dal 2030 in avanti, per consolidare il finanziamento destinato alla retribuzione e alla qualità dell’istruzione.

Zangrillo: “Possibile chiusura entro 10 giorni”

A contribuire al clima di attesa, il Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo ha assicurato che entro dieci giorni è previsto un incontro con le organizzazioni sindacali sul rinnovo dei contratti dell’istruzione e degli enti locali, esprimendo ottimismo sulla possibilità di una chiusura in tempi rapidi.


Il commento della Fensir: rassegnazione e provocazione

Durissimo il giudizio del Segretario Generale della Fensir, Giuseppe Favilla, che ha commentato così l’esito dell’incontro:

“Ennesima dimostrazione che i cosiddetti sindacati rappresentativi non abbiano forza contrattuale. Pronti ad inserire nuove norme e sicuramente ne vedremo delle belle, a fronte di pochi spiccioli. Forse non saranno 240 milioni, ma anche se fossero 300 milioni, con un aumento di 10/15 euro in più ai 40 annunciati, non si copre nemmeno lontanamente il gap tra salario e caro vita. La casta dei rappresentativi, chiusa al dialogo con gli altri sindacati e con le associazioni di categoria, continua ormai da 55 anni imperterrita la sua corsa non agli interessi dei lavoratori della scuola, ma a mantenere i loro privilegi.”

TFR e TFS nel comparto scuola: guida completa per chi termina un contratto o va in pensione

Nel mondo della scuola – come in tutta la Pubblica Amministrazione – quando un contratto termina o si va in pensione, spetta al lavoratore un compenso finale: si tratta del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) o del Trattamento di Fine Servizio (TFS).
Capire a quale tipologia si ha diritto, quali sono i tempi di pagamento e dove controllare lo stato della pratica è fondamentale per ricevere quanto spettante senza ritardi o confusioni.


TFR: cos’è, a chi spetta e quando si riceve

Il TFR è riconosciuto ai lavoratori del comparto scuola che hanno un contratto a tempo determinato, ad esempio:

  • Supplenze brevi
  • Incarichi fino al 30 giugno
  • Incarichi fino al 31 agosto

Per maturare il TFR, il contratto deve durare almeno 16 giorni lavorativi continuativi. L’importo è determinato accantonando annualmente il 6,91% della retribuzione lorda.

Esempio pratico:
Retribuzione lorda: €11.928
Accantonamento: 11.928 × 6,91% = €824,22 circa


Quando viene pagato il TFR?

Nel pubblico impiego, il pagamento del TFR non è immediato. Per chi ha avuto un contratto a termine con lo Stato, la liquidazione avviene dopo 12 mesi dalla cessazione del servizio, con un’ulteriore finestra di 3 mesi per il completamento del pagamento.

Superato questo termine, scattano gli interessi legali giornalieri per il ritardo.


Come controllare lo stato del TFR

È possibile monitorare l’avanzamento della pratica tramite:

  • Il portale NoiPA > Stipendiale > TFR
  • La sezione “Consultazione TFR” nell’area riservata NoiPA
  • Il sito INPS, tramite SPID/CIE/CNS

Cosa fare se non risulta nulla?

Se entro febbraio dell’anno successivo al termine del contratto il TFR non compare, è necessario inviare una richiesta tramite il portale NoiPA, specificando:

  • Area: Servizi stipendiali
  • Tematica: Servizi per il Comparto Scuola
  • Tipo di problema: Pagamenti e contratti personale docente non di ruolo

Allega sempre un documento di identità in corso di validità.


TFR e TFS: differenze per chi va in pensione

Chi cessa il servizio per pensionamento ha diritto a un compenso finale, ma non sempre si tratta di TFR. In molti casi, soprattutto nel pubblico impiego, la liquidazione finale si chiama TFS – Trattamento di Fine Servizio.

🔷 TFS (Trattamento di Fine Servizio)

  • Spetta ai dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001.
  • È calcolato sulla base dell’ultima retribuzione utile, del tipo di rapporto e degli anni di servizio effettivamente prestati.
  • L’importo è rivalutato ogni anno fino alla liquidazione.
  • Può essere erogato in un’unica soluzione o in più rate, in base all’importo complessivo.
  • I tempi di pagamento possono arrivare fino a 24 mesi dopo la cessazione dal servizio.

Esempio pratico di calcolo del TFS:
Un dipendente pubblico con:

  • 20 anni di servizio effettivo
  • Retribuzione annua utile lorda: €28.000

Il TFS si calcola così:

  1. Si considera il 80% della retribuzione utile annua (secondo coefficiente massimo previsto per 20 anni):
    €28.000 × 80% = €22.400
  2. Si divide il risultato per 12 per ottenere la quota mensile:
    €22.400 ÷ 12 = €1.866,67
  3. Si moltiplica la quota mensile per il numero di anni:
    €1.866,67 × 20 = €37.333,40

Questo sarà l’importo lordo del TFS maturato (da rivalutare con interessi e da verificare secondo la normativa aggiornata per eventuali limiti di imponibilità e rateizzazione).


Chi ha avuto carriere miste: TFR + TFS

Molti lavoratori del comparto scuola hanno avuto una carriera mista, cioè:

  • Incarichi precari (supplenze, contratti a termine)
  • Seguiti da stabilizzazione (assunzione a tempo indeterminato)

In questi casi, è possibile maturare il TFR per i contratti precari e il TFS per la fase finale di carriera (se si rientra tra gli assunti prima del 2001 o non si è optato per il TFR).
Chi invece è stato stabilizzato dopo il 1° gennaio 2001, rientra integralmente nel regime TFR, anche per i periodi in ruolo.

Fondo Espero: Conviene Davvero per il Personale della Scuola di Ruolo e Non di Ruolo?

Numerosi lavoratori della scuola — in particolare i neoassunti a tempo indeterminato e i supplenti — ci chiedono se aderire al Fondo Pensione Espero sia una scelta vantaggiosa ai fini pensionistici.

📌 Attenzione al meccanismo del silenzio-assenso

In base all’Accordo ARAN del 16 novembre 2023, sottoscritto da CGIL, CISL, UIL, SNALS, Gilda e ANP, il 16 agosto 2024 è scaduto il termine di 9 mesi previsto per informare i neoimmessi in ruolo dal 1° gennaio 2019 riguardo al rischio di iscrizione automatica al Fondo Espero tramite il meccanismo del silenzio-assenso.

Secondo le disposizioni ufficiali:

  1. Chi è stato assunto dal 1° gennaio 2019 dovrebbe ricevere un’apposita informativa dal proprio dirigente scolastico.
  2. Da quel momento decorrono 9 mesi per poter esercitare il diritto di diniego.
  3. Il diniego deve essere presentato alla scuola, non al Fondo Espero.
  4. In caso di mancata opposizione entro i 9 mesi, si viene automaticamente iscritti al fondo.
  5. Una volta iscritti tramite silenzio-assenso, è comunque possibile recedere entro 30 giorni dalla comunicazione ufficiale del Fondo.

🔴 Segnalazione importante: in molte scuole l’informativa non è ancora stata inviata oppure sono state diffuse circolari con scadenze improprie, ad esempio limitando la scelta a 15 giorni invece dei 9 mesi previsti.

➡️ FENSIR invita tutti i lavoratori della scuola a verificare con il dirigente scolastico l’invio dell’informativa e a prendere una decisione consapevole, valutando vantaggi e svantaggi dell’adesione.


🎓 Cos’è il Fondo Espero

Il Fondo Espero è il fondo nazionale di previdenza complementare per il personale scolastico, nato per offrire un’integrazione alla pensione pubblica. È un fondo negoziale, cioè riservato a una specifica categoria di lavoratori sulla base del contratto collettivo nazionale.

👥 Chi può aderire

  • Docenti, personale ATA e dirigenti scolastici delle scuole statali;
  • Personale AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale);
  • Personale a tempo determinato (se iscritto almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto);
  • Dipendenti di scuole private paritarie legalmente riconosciute;
  • Familiari fiscalmente a carico di un aderente.

L’adesione è volontaria, anche se oggi, come visto, il silenzio può valere come assenso.


💼 Come funziona il fondo

Contribuzione

Il versamento al fondo è composto da:

  • una quota a carico del lavoratore (scelta liberamente);
  • una quota a carico del datore di lavoro;
  • il conferimento del TFR maturato.

Il contributo del datore viene riconosciuto solo se il lavoratore aderisce volontariamente, non se si lascia solo il TFR nel fondo.


💰 Prestazione pensionistica

L’ammontare finale dipende da:

  • durata dell’adesione;
  • importo dei versamenti;
  • rendimento degli investimenti;
  • aspettativa di vita.

Alla fine del percorso, la prestazione potrà essere erogata in forma di rendita vitalizia o capitale, secondo diverse opzioni (es. reversibile, certa, con restituzione del capitale, ecc.).


📊 Comparti di investimento

  • Comparto Garanzia: prudente, con orizzonte breve, pensato per chi è vicino alla pensione. Prevede una garanzia di restituzione del capitale.
  • Comparto Crescita: più dinamico, con orizzonte medio e rischio moderato. Mira a rendimenti superiori all’inflazione del 2%.

💸 Costi del fondo

I costi influiscono direttamente sulla rendita finale. Ecco i principali:

  • Quota di adesione: 2,58 € a carico dell’iscritto e 2,58 € a carico del datore di lavoro;
  • Spese annue di gestione:
    • Comparto Garanzia: 0,30% + 0,02%;
    • Comparto Crescita: 0,14% + 0,02%;
  • Spese per operazioni: tra 5,50 € e 10,50 € per anticipazioni, riscatti, trasferimenti, ecc.

🧾 Vantaggi fiscali

  • I contributi versati (fino a 5.164,57 € annui) sono deducibili dal reddito imponibile;
  • La prestazione finale è tassata tra il 9% e il 15% (a seconda degli anni di permanenza);
  • I rendimenti finanziari sono tassati al 12,5% per titoli di Stato e 26% per gli altri investimenti (meno rispetto ad altri strumenti finanziari).

⚖️ Conviene aderire? I Pro e i Contro

Vantaggi

  • Integrazione della pensione pubblica;
  • Contributo aggiuntivo del datore di lavoro;
  • Agevolazioni fiscali;
  • Gestione professionale del risparmio;
  • Maggiore trasparenza rispetto a fondi bancari e assicurativi.

Svantaggi

  • Costi che riducono la rendita;
  • Rischi legati ai rendimenti del mercato;
  • Vincoli di lungo periodo: non è facile disinvestire liberamente;
  • Scarsa personalizzazione: il fondo è “standardizzato”.

📍 Conclusione

Aderire al Fondo Espero non è obbligatorio, ma è una scelta che richiede consapevolezza. Se sei giovane, con molti anni di lavoro davanti e vuoi sfruttare i vantaggi fiscali e contributivi, può essere uno strumento utile.

Se invece sei vicino alla pensione, in difficoltà economica, o preferisci gestire da solo i tuoi risparmi, potresti valutare soluzioni diverse, come investimenti autonomi o un fondo pensione aperto più flessibile.

👉 FENSIR consiglia a tutti i lavoratori della scuola di informarsi bene, chiedere la documentazione al dirigente scolastico, e valutare attentamente se aderire o esercitare il diritto di rinuncia.


Ferie non godute ai precari: il Ministero si difende, la FENSIR contrattacca

Favilla (FENSIR): “La solita beffa ai danni dei più deboli. Ora basta!”

Con una circolare ministeriale prot. n. 75233 del 27/03/2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fornito nuove indicazioni agli Uffici Scolastici Regionali in merito alla liquidazione delle ferie non godute da parte del personale docente assunto con contratto a tempo determinato.

Un intervento che arriva dopo numerose sentenze favorevoli ai lavoratori e orientamenti chiari della Corte di Cassazione, che ha stabilito – con ordinanze come la n. 16715/2024 e la n. 14268/2022 – che i docenti precari hanno diritto all’indennità per le ferie maturate e non fruite, a meno che l’amministrazione non dimostri di averli messi nelle condizioni di goderne realmente.

Il contesto normativo: tra Italia ed Europa

Il riferimento normativo principale rimane l’art. 5, comma 8, del DL 95/2012, che ha introdotto un divieto generale alla monetizzazione delle ferie per tutto il pubblico impiego, nell’ottica del contenimento della spesa pubblica. Tuttavia, una deroga inserita nella legge 228/2012 consente – solo al personale scolastico precario – la liquidazione delle ferie limitatamente ai giorni non fruibili per cause oggettive, come la breve durata dei contratti.

La Corte di Cassazione, in linea con il diritto europeo (direttiva 2003/88/CE e Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE), ha però ribadito che non si può presumere la fruizione automatica delle ferie durante la sospensione delle lezioni, se il docente non ha ricevuto una comunicazione chiara e tempestiva che lo invitasse a prenderle, con avvertimento espresso della loro possibile perdita.

La circolare del 27 marzo: responsabilità scaricate sui dirigenti

La risposta del Ministero è stata quella di scaricare la responsabilità gestionale sui dirigenti scolastici, invitandoli a notificare formalmente ai supplenti l’invito a godere delle ferie nei periodi di sospensione delle attività. In caso contrario – si legge nella circolare – non sarà possibile richiedere l’indennità sostitutiva.

Favilla (FENSIR): “Una beffa burocratica”

Il Segretario Generale della FENSIR – Federazione Nuovi Sindacati Istruzione e Ricerca, non ci sta:

Si tratta dell’ennesimo escamotage dell’amministrazione per giustificare una profonda ingiustizia. Tutti sappiamo che le ferie dei supplenti venivano spesso caricate nei periodi di sospensione didattica come Natale e Pasqua, e ciò senza un reale margine di scelta per i lavoratori.”
“È una norma figlia della spending review – aggiunge – che penalizza il personale a tempo determinato non solo sul piano contrattuale, ma anche umano: niente contratto fino al 31 agosto, ferie caricate in modo automatico, e nessuna reale parità di trattamento rispetto ai colleghi di ruolo. È una beffa nella beffa.

Un clima di tensione nelle scuole

A complicare ulteriormente il quadro, stanno emergendo segnalazioni gravi da parte dei lavoratori: in alcune scuole, i dirigenti scolastici pretendono la firma obbligatoria di presa visione delle circolari sulle ferie, e in caso di rifiuto minacciano sanzioni disciplinari. “Un atteggiamento che rischia di trasformarsi in abuso, poiché la presa visione non equivale a un’accettazione del contenuto si è messi a conoscenza di quanto comunicato dall’Amministrazione, ma la mancata presa visione non può trasformarsi in sanzione disciplinare: il personale in servizio conosce benissimo quali sono le proprie funzioni e responsabilità!” Conclude Favilla.

La FENSIR: “Basta ipocrisie. Servono tutele vere per i precari”

Per la FENSIR è tempo di interventi strutturali, non di norme tampone o cavilli burocratici. Il diritto alle ferie è un diritto fondamentale, riconosciuto dalla legislazione nazionale, comunitaria e dalla stessa Cassazione. Continuare a ignorare questa realtà significa accettare una scuola costruita sulla discriminazione e sulla precarietà sistemica. Inoltre se queste non sono godute devono tornare ad essere monetizzate in toto.

“Serve una svolta culturale e normativa – conclude Favilla –. Il precario non è un dipendente di serie B. Deve poter lavorare e vivere con dignità, senza dover ogni anno lottare per il riconoscimento di diritti basilari come le ferie retribuite.”

SCARICA QUI LA CIRCOLARE MINISTERIALE

Contratto scuola 2022-2024: aumenti minimi e arretrati dimezzati. Favilla (Fensir): “Servono risposte concrete, anche sui buoni pasto”

Mentre il contratto scuola 2022-2024 sembra essere avviato, cresce il malcontento tra il personale scolastico. Le attese di una svolta significativa sul fronte economico sembrano destinate a restare deluse. A lanciare l’allarme è Giuseppe Favilla, Segretario Nazionale della Fensir, che parla senza mezzi termini di “aumenti quasi impercettibili” e di arretrati fortemente ridimensionati.

Secondo Favilla, infatti, gli arretrati attesi saranno quasi dimezzati a causa dell’anticipo contrattuale già erogato nei mesi scorsi e della Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC), che nel frattempo ha coperto parzialmente l’assenza del nuovo accordo. Il risultato? Un aumento mensile che, a conti fatti, si aggirerà sui 80-90 euro lordi, cifra che difficilmente potrà restituire dignità salariale a una delle categorie professionali più penalizzate del settore pubblico.

Aumenti ben al di sotto dell’inflazione

Si continua con una logica di piccoli passi, con aumenti dati a gocciole – denuncia Favilla – e calcolati su parametri ben lontani dalla realtà economica del Paese.” Il segretario della Fensir ricorda infatti come l’inflazione reale abbia raggiunto il 17%, mentre gli aumenti previsti dal contratto si fermano a un modesto 6%, lasciando di fatto inalterato (se non peggiorato) il potere d’acquisto dei lavoratori della scuola.

I docenti restano una categoria povera – continua – nonostante si tratti di una professione che richiede alta qualificazione, responsabilità, aggiornamento continuo. E lo stesso vale per il personale ATA, spesso dimenticato nei ragionamenti politici.”

Buoni pasto: serve una svolta, anche per la formazione

Accanto alla questione salariale, Favilla lancia una proposta concreta: monetizzare i buoni pasto trasformandoli in una voce accessoria non tassata, inserita direttamente in busta paga. “Oggi il personale scolastico non beneficia di un diritto basilare come quello al buono pasto – sottolinea – ma esistono modalità innovative che potrebbero cambiare la situazione.”

L’idea è quella di creare un “borsellino elettronico” o una card dedicata, che consenta al personale di utilizzare questa voce accessoria non solo per la consumazione dei pasti, ma anche per la formazione professionale, spesso totalmente a carico dei lavoratori. “Un assegno accessorio così anche per la formazione, erogato mensilmente per 12 mensilità, potrebbe ammontare a circa 300 euro al mese. Una cifra che, seppur vincolata nell’utilizzo, garantirebbe maggiore libertà e dignità al personale”.

“Bisogna studiare le modalità,” conclude Favilla, “ma l’idea di un buono flessibile, spendibile in maniera libera e tracciata, sarebbe una risposta concreta a bisogni reali: alimentazione, benessere, aggiornamento professionale.”

Il tempo delle promesse è finito

Il contratto scuola 2022-2024 rischia di diventare l’ennesima occasione mancata, con aumenti che non colmano il divario accumulato negli ultimi anni e senza misure innovative capaci di incidere sul benessere e sulla motivazione del personale. La proposta della Fensir sui buoni pasto e sulla formazione rappresenta un esempio di come si possa pensare in modo moderno e flessibile e possibile.

Per molti lavoratori della scuola, più che un rinnovo, questo sembra solo un compromesso al ribasso. E il rischio è che, in assenza di interventi strutturali, anche questo contratto finisca per generare più disillusione che soddisfazione.

CONTRATTO TRASFERIMENTI DOCENTI E ATA: firmata l’ipotesi Triennio 2025/26-2026/27-2027/28

Nella giornata del 29 gennaio l’Amministrazione e le sigle dei sindacati rappresentativi hanno firmato l’Ipotesi di Accordo Contrattuale per il triennio 2025/26, 2026/27, 2027/28 riguardo la Mobilità (trasferimenti) docenti e ATA. (Scarica qui il CCNI)

“Dalla prima lettura del Contratto, le Organizzazioni firmatarie hanno fatto un ennesimo buco nell’acqua: permangono di fatto i vincoli anche se con qualche limatura. Si poteva fare di più? Sicuramente sì ma ad oggi il muro di gomma del ministero continua, nonostante il cambio di governo, ad essere sempre lo stesso” Afferma Giuseppe Favilla Segretario Generale della Fensir.

Le domande a partire dalla metà di febbraio.

Il CCNI 2025/28 nel rispetto delle disposizioni legislative, disciplina l’applicazione di:

  1. vincolo triennale legato alla preferenza in relazione alla quale si è soddisfatti nel movimento, vincolo di cui all’art. 58/2, lettera f), del DL n. 73/2021;
  2. vincolo triennale per i docenti neoassunti di cui al combinato disposto dell’art. 13/5 del D.lgs. n. 59/17, sostituito dall’art. 44/1, lettera g), del DL n. 36/2022, e dell’art. 399/3 del D.lgs. n. 297/94, come da ultimo sostituito dall’art. 5/20 del DL n. 44/2023;
  3. vincolo triennale per i docenti assunti da GPS I fascia sostegno di cui all’art. 5/10 del DL n. 44/2023 e all’art. 14/1, lettera c)- bis, del DL n. 19/2024 (che ha prorogato la predetta procedura straordinaria di assunzione da GPS I fascia sostegno, inizialmente prevista per il solo a.s. 23/24 e adesso prorogata sino al 31/12/2025).

A questi si aggiungono il vincolo espresso mediante puntuale precedenza:

Secondo il CCNI 2025-28, il docente, che ottiene il trasferimento volontario o il passaggio di ruolo/cattedra in una delle sedi, ossia scuoleindicate puntualmente (cioè indicando il codice scuola) nella domanda, non potrà presentare istanza di mobilità (trasferimento e/o passaggio) per il triennio successivo. 

Il vincolo si applica in caso di trasferimento o passaggio sia comunale sia provinciale che interprovinciale, cioè in tutte e tre le fasi della mobilità. con il soddisfacimento della richiesta e l’assegnazione in una delle scuole indicate nella domanda, non si potrà presentare nuove istanza per il triennio successivo, indipendentemente se il movimento sia stato ottenuto nell’ambito del comune o della provincia nonché tra province diverse.

vincolo per i neoassunti in ruolo riguarda tutti i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato a decorrere dall’a.s. 2023/24, i quali devono rimanere nella scuola in cui hanno svolto l’anno di prova – nei medesimi tipo di posto e classe di concorso – per non meno di tre annicompreso il predetto anno di prova, cui si aggiunge per i vincitori di concorso non abilitati il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l’abilitazione

QUANDO NON SI APPLICA IL VINCOLO?

  1. in caso si ottenga uno dei movimenti suddetti tramite preferenza sintetica (comune, distretto, provincia. Quest’ultima preferenza si può esprimere solo in caso di movimenti interprovinciali);
  2. ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 del medesimo CCNI e alle condizioni ivi previste, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza medesima;
  3. ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa

DEROGHE AI VINCOLI

LNel CCNI mobilità 2025/28, vengono recepite le deroghe previste dall’art. 34/8 CCNL 19/21, secondo cui ai docenti soggetti ai vincoli sopra illustrati (vincolo per preferenza, vincolo neoassunti in ruolo, vincolo assunti GPS) è garantita comunque la partecipazione alle procedure di mobilità, ossia possono presentare domanda di trasferimento e/o passaggio, a condizione che rientrino in una delle seguenti categorie:

a) genitori di figlio di età inferiore a 16 anni, ossia che compie i 16 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i docenti di cui all’art. 33, commi 3 e 5, della citata legge, non è richiesto il requisito della convivenza con il soggetto da assistere previsto dall’art. 7, comma 1, del CCNI;
c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:

1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).

d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.

e) figli di genitore ultrasessantacinquenne, ossia che compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità.

 docenti vincolati ma rientranti in una delle deroghe sopra riportate, ai fini della fruizione delle medesime:

  • dovranno allegare alla domanda di trasferimento e/o passaggio una dichiarazione (ai sensi del DPR 445/2000) attestante una delle suddette condizioni;
  • nei casi di cui alle lettere b), c) e d) sopra riportate, oltre alla dichiarazione suddetta, dovranno allegare all’istanza la documentazione e/o certificazione comprovante la specifica situazione (come ad esempio certificazioni relative alla condizione di invalidità e/o alla condizione di disabilità), secondo le indicazioni che saranno fornite nell’OM che disciplinerà la mobilità per l’a.s. 2025/26;
  • dovranno indicare nella domanda come prima preferenza il comune o distretto sub-comunale (nel caso di comuni suddivisi in più distretti) del soggetto con cui ricongiungersi o da assistere.

Riguardo all’ultimo punto si precisa che:

  • è possibile indicare il comune di residenza dei figli o degli assistiti, a condizione che gli stessi, alla data di pubblicazione dell’OM che disciplinerà i movimenti per l’a.s. 2025/26, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza va attestata con dichiarazione personale (ai sensi del DPR 445/2000), in cui indicare la citata decorrenza dell’iscrizione anagrafica;
  • in mancanza di posti richiedibili nel comune ove risulti residente il soggetto a cui ricongiungersi o da assistere (per mancanza di posti di richiedibili si intende che, ad esempio, nelle scuole presenti non è prevista la classe di concorso dell’interessato ovvero perché si è docenti della secondaria di secondo grado e nel comune sono presenti solo scuole sino al primo grado) è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello di residenza del soggetto con posti richiedibili oppure una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore ma che abbia una sede/plesso nel comune di residenza della persona cui ricongiungersi o da assistere. In caso di mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento la domanda non potrà essere accolta;
  • nel caso di docenti con disabilità personale (art. 21 o 33 della legge 104/92), ai fini dell’accoglimento della domanda, gli stessi devono indicare come prima preferenza il proprio comune o distretto sub-comunale di residenza.

CHI POTRA’ DUNQUE PRESENTARE DOMANDA DI TRASFERIMENTO a.s. 2025/26?

Considerato che i vicoli succitati sono vigenti dagli anni scorsi, vediamo di seguito chi potrà o meno presentare domanda di trasferimento per l’a.s. 2025/26.

  • se rientranti in una delle suddette deroghe o se fruitori di una delle precedenze dell’art.13 del CCNI, i docenti neoassunti a.s. 2024/25 nonché quelli assunti nell’a.s. 2023/24 anche se, in virtù di una delle deroghe succitate (recepite lo scorso anno tramite l’Accordo MIM-OOSS del 21/02/2024), abbiano ottenuto per l’a.s. 24/25 il trasferimento in una delle scuole indicate puntualmente nella domanda (quindi con codice scuola);
  • se rientranti in una delle suddette deroghe o se fruitori di una delle precedenze dell’art.13 del CCNI, i docenti assunti nell’a.s. 2022/23 e precedenti, che abbiano ottenuto un movimento per l’a.s. 2024/25 (o 2023/24) in una delle scuole indicate puntualmente nella domanda (quindi con codice scuola);
  • senza rientrare in nessuna delle suddette deroghe e senza fruire di precedenza, i docenti assunti nell’a.s. 2022/23, che non abbiano ancora ottenuto alcun movimento (trasferimento o passaggio) ovvero che l’abbiano ottenuto anche per l’a.s. 2024/25 (o 2023/24) in una delle preferenze sintetiche (comune, distretto, provincia) espresse nella domanda;
  • senza rientrare in nessuna delle suddette deroghe e senza fruire di precedenza, i docenti assunti nell’a.s. 2021/22 e precedenti che, pur avendo ottenuto un movimento per l’a.s. 2022/23 in una delle scuole indicate puntualmente nella domanda (quindi con codice scuola) e quindi soggetti al vincolo triennale, lo hanno ormai superato (il vincolo infatti riguarderebbe gli a.s. 22/23, 23/24 e 24/25, pertanto possono presentare domanda nel corso del corrente a.s. per l’a.s. 25/26).

Non possono presentare domanda, se non rientranti in nessuna delle suddette deroghe:

  • i neoassunti a.s. 2024/25;
  • i docenti assunti nell’a.s. 2023/24;
  • i docenti assunti nell’a.s. 2022/23 e precedenti, che abbiano ottenuto un movimento per l’a.s. 2024/25 (o 23/24) in una delle scuole indicate puntualmente nella domanda.

NOVITA’ RIGUARDO IL PASSAGGIO DA UN GRADO ALL’ALTRO

Il CCNI presenterà una importante novità. Per richiedere il passaggio su posto di sostegno da un grado all’altro non sarà necessaria l’abilitazione nel grado richiesto, ma solo il titolo di specializzazione. Dunque indipendentemente dell’abilitazione riguardo la propria disciplina (ad esempio Lettere) si può chiedere di passare dalla scuola primaria posto comune alle secondaria di secondo grado purchè in possesso della specializzazione su sostegno nella secondaria di secondo grado. Naturalmente è conditio sine qua non:

  1. superamento dell’anno di prova nel ruolo di attuale titolarità al momento della presentazione della domanda;
  2. specializzazione su sostegno per il grado richiesto.

Sintesi by OS

Mobilità personale scuola: firmate le modifiche

In data 21 febbraio è stato firmata la modifica al CCNI sulla mobilità del personale della scuola, molti i delusi.

“Senza una modifica legislativa le modifiche contrattuali non potranno essere significative. Deve essere cambiato l’articolo 399 del Testo Unico, ma per fare ciò è necessaria una forte posizione politica che non tenga conto dei suggerimenti o dei dinieghi esterni” afferma Giuseppe Favilla, segretario generale FeNSIR.

È sufficiente leggere nella sua interezza l’accordo siglato dai sindacati rappresentativi per rendersi conto, seppur apprezzabile lo sforzo, che la stragrande maggioranza del personale neo immesso nei ruoli, che non si trova nelle condizioni ivi previste rimarrà fuori dai trasferimenti.

“Adesso tocca al CCNI sulla mobilità annuale (assegnazioni e utilizzi) recepirà quanto previsto dal contratto 2022/2025 oppure, così come molti sperano, sarà prorogato?

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