NORMATIVA

GPS 2026-2028: aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze. Domande dal 23 febbraio al 16 marzo

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si appresta ad avviare la procedura di aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) valide per il biennio 2026-2028, passaggio fondamentale per il conferimento degli incarichi a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali.

La nuova tornata di aggiornamento riguarderà l’inserimento dei nuovi aspiranti, l’aggiornamento dei titoli e dei servizi per coloro che sono già presenti in graduatoria, nonché l’eventuale trasferimento di provincia o la conferma della permanenza. Le GPS continueranno a rappresentare lo strumento principale per l’attribuzione delle supplenze annuali fino al 31 agosto e delle supplenze fino al termine delle attività didattiche al 30 giugno, oltre a costituire il riferimento per la formazione delle graduatorie di istituto utilizzate per le supplenze brevi e temporanee.

Le istanze potranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica a partire dalle ore 12:00 del 23 febbraio 2026 e fino alle ore 23:59 del 16 marzo 2026. La domanda dovrà essere compilata attraverso il Portale Unico del Reclutamento (INPA), accessibile con credenziali SPID o CIE, seguendo la procedura informatizzata prevista per tutte le operazioni di reclutamento del personale scolastico.

La procedura interesserà sia i nuovi aspiranti docenti che intendono inserirsi per la prima volta nelle GPS, sia coloro che risultano già presenti nelle graduatorie del precedente biennio e devono aggiornare la propria posizione. In particolare, potranno presentare domanda gli aspiranti che intendono dichiarare nuovi titoli culturali e professionali, aggiornare i servizi svolti, modificare le classi di concorso, cambiare provincia oppure confermare la permanenza in graduatoria. Anche nei casi di sola permanenza è consigliabile prestare attenzione alla riconferma di eventuali titoli soggetti a scadenza.

Ogni aspirante potrà scegliere una sola provincia di inserimento, indipendentemente dal numero di classi di concorso o tipologie di posto per le quali possiede i requisiti. La provincia selezionata determinerà anche l’inclusione nelle correlate graduatorie di istituto, che saranno utilizzate per il conferimento delle supplenze temporanee e brevi nel corso del biennio di validità delle graduatorie.

Le GPS sono articolate in due fasce distinte per ciascun grado di istruzione e tipologia di posto. La prima fascia è riservata ai docenti abilitati e, per il sostegno, ai docenti in possesso della relativa specializzazione. La seconda fascia è invece destinata agli aspiranti in possesso del solo titolo di accesso valido e completo per la classe di concorso richiesta. Per la scuola secondaria, in particolare, risulta fondamentale che il titolo di studio sia coerente con la classe di concorso e comprensivo di tutti i CFU e degli esami richiesti dalla normativa vigente, in quanto non è previsto l’inserimento con riserva per titoli non ancora completati nella seconda fascia.

Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia e primaria, l’accesso alla prima fascia è riservato ai laureati in Scienze della Formazione Primaria o ai diplomati magistrali con titolo abilitante conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002. La seconda fascia è invece rivolta agli studenti iscritti al terzo anno del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria o ad annualità successive, purché abbiano conseguito almeno 150 CFU entro la scadenza della domanda.

Particolare attenzione dovrà essere riservata al titolo di accesso, elemento centrale dell’istanza, che deve risultare completo, coerente e conforme ai requisiti previsti per la specifica classe di concorso. L’assenza dei requisiti richiesti o la dichiarazione di titoli non idonei può comportare il depennamento dalla graduatoria, a seguito delle verifiche effettuate dagli Uffici scolastici o dalle istituzioni scolastiche al momento della stipula del contratto di supplenza.

Una delle indicazioni operative più rilevanti riguarda la dichiarazione del servizio in corso. Gli aspiranti che, alla data di scadenza della domanda, non abbiano ancora concluso un contratto di supplenza potranno indicare la data futura di termine del servizio. Tuttavia, il servizio maturato dopo la presentazione dell’istanza sarà valutato solo previa conferma attraverso apposita funzione nella finestra prevista per lo scioglimento delle riserve; in caso di mancata conferma, verrà considerato esclusivamente il servizio svolto fino alla data di invio della domanda.

L’inserimento con riserva sarà consentito esclusivamente per la prima fascia nei casi di conseguimento dell’abilitazione o della specializzazione sul sostegno entro il termine previsto, indicativamente fissato al 30 giugno 2026. Lo scioglimento della riserva avverrà successivamente tramite apposita istanza online, con dichiarazione dell’avvenuto conseguimento del titolo. Non è invece previsto l’inserimento con riserva per la seconda fascia, per la quale il titolo di accesso deve essere posseduto integralmente entro la scadenza della domanda.

Per i posti di sostegno, le graduatorie continueranno ad essere articolate in prima fascia, riservata ai docenti specializzati, e seconda fascia, destinata ai docenti privi di specializzazione ma in possesso del titolo di accesso al grado e di almeno tre annualità di servizio specifico su posto di sostegno nel grado richiesto, maturate entro l’anno scolastico precedente a quello di presentazione della domanda.

Il punteggio sarà attribuito automaticamente dal sistema informatico sulla base dei titoli e dei servizi dichiarati dall’aspirante secondo le tabelle ministeriali vigenti. Il servizio sarà valutato come specifico se svolto sulla stessa classe di concorso o tipologia di posto e come aspecifico negli altri casi, con un punteggio massimo di 12 punti per anno scolastico. Saranno valutabili anche i titoli culturali, le certificazioni linguistiche e le certificazioni informatiche rilasciate da enti accreditati, oltre ai titoli accademici e professionali previsti dalle tabelle di valutazione.

Le dichiarazioni rese in domanda sono soggette a verifica da parte degli Uffici scolastici e delle istituzioni scolastiche. Eventuali incongruenze o dichiarazioni non conformi possono comportare la rettifica del punteggio, il depennamento dalla graduatoria e, nei casi più gravi, la revoca dell’incarico eventualmente conferito.

La procedura informatizzata di conferimento delle supplenze continuerà a seguire l’ordine di scorrimento previsto dalla normativa: prima le Graduatorie ad Esaurimento (GAE), successivamente le GPS di prima e seconda fascia e, in caso di esaurimento, le graduatorie di istituto. La rinuncia all’incarico, la mancata presa di servizio o l’abbandono della supplenza comportano specifiche sanzioni che possono incidere sulla possibilità di ottenere ulteriori incarichi nel corso del biennio di vigenza delle graduatorie.

In vista dell’apertura delle istanze per l’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze 2026-2028, sarà attivato un servizio di supporto dedicato alla compilazione della domanda online, finalizzato ad accompagnare gli aspiranti docenti nella corretta presentazione dell’istanza sul portale INPA e nella verifica dei titoli dichiarabili.

Il supporto riguarderà in particolare la verifica del titolo di accesso e dei requisiti per la classe di concorso, l’inserimento corretto dei servizi, la dichiarazione dei titoli culturali e professionali, la scelta della provincia e la gestione delle diverse tipologie di domanda (nuovo inserimento, aggiornamento, trasferimento o permanenza).

Sarà possibile richiedere assistenza personalizzata fissando un appuntamento tramite email all’indirizzo docenti@sadoc.it, indicando i propri dati anagrafici, la classe di concorso di interesse (se nota) e la tipologia di istanza da presentare. Il servizio di supporto alla compilazione è riservato agli iscritti al sindacato.

Al fine di fornire un orientamento operativo completo sulla procedura di aggiornamento delle GPS 2026-2028, sarà inoltre organizzato un incontro informativo pubblico online dedicato alla compilazione della domanda e all’analisi delle principali novità del biennio. Durante la diretta saranno illustrate le modalità di compilazione dell’istanza su INPA, i requisiti di accesso alle fasce GPS, la corretta dichiarazione dei titoli e del servizio, l’inserimento con riserva e gli errori più frequenti che possono comportare esclusioni o penalizzazioni in graduatoria.

L’incontro si terrà lunedì 13 alle ore 17:00 in diretta streaming sui canali YouTube e Facebook ufficiali, rappresentando un momento di approfondimento aperto a tutti gli aspiranti docenti interessati all’aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2026-2028 e alla corretta compilazione della domanda entro i termini previsti.

🎥 Incontro informativo pubblico sulle GPS 2026–2028

Per offrire un orientamento operativo sulla procedura di aggiornamento delle GPS 2026–2028, sarà organizzato un incontro informativo pubblico online dedicato alla compilazione della domanda e all’analisi delle principali novità del biennio.

Durante la diretta verranno approfonditi:

  • modalità di compilazione dell’istanza su INPA;
  • requisiti di accesso alle fasce GPS;
  • dichiarazione del servizio in corso;
  • inserimento con riserva;
  • errori più frequenti che comportano depennamento;
  • strategie per migliorare il punteggio in graduatoria.

📅 Data: lunedì 23
🕔 Orario: ore 17:00
💻 Modalità: diretta streaming sui canali ufficiali social

La diretta sarà trasmessa sui seguenti canali:

La partecipazione è libera e aperta a tutti gli aspiranti docenti interessati all’aggiornamento delle GPS 2026–2028 e alla corretta compilazione della domanda entro i termini previsti.

Anno di formazione e prova 2025/2026. Oggi primo incontro nazionale presso le Scuole Polo.

Il primo incontro formativo nazionale per i docenti neoassunti nell’anno scolastico 2025/2026 si svolgerà giovedì 30 gennaio 2026, dalle 15.00 alle 18.00.
L’iniziativa, promossa da INDIRE, si terrà in modalità sincrona e sarà fruibile in presenza presso le Scuole Polo o altre sedi individuate sul territorio.

L’incontro rientra nelle 6 ore complessive previste per le attività iniziali e conclusive del percorso di formazione e prova, che complessivamente ammonta a 50 ore obbligatorie, articolate tra incontri in presenza, laboratori, attività peer to peer e formazione online.

Chi è interessato dal percorso di formazione e prova

Sono tenuti a svolgere l’anno di formazione e prova nell’a.s. 2025/2026:

  • docenti neoassunti a tempo indeterminato, inclusi i vincitori dei concorsi PNRR1 e PNRR2;
  • docenti assunti da concorso straordinario IRC;
  • docenti con proroga o rinvio del periodo di prova;
  • docenti che ripetono il percorso per valutazione negativa o mancato superamento del test finale;
  • docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo;
  • docenti assunti da GPS sostegno (prima fascia o elenco aggiuntivo) con proroga ai sensi del DM 111/2024 o DM 119/2023;
  • docenti assunti da concorso straordinario bis;
  • docenti con nomina giuridica dal 1° settembre 2025 ed economica dal 1° settembre 2026, se in possesso dei requisiti di servizio sullo stesso grado.

Gli Uffici Scolastici Provinciali hanno nel frattempo indicato le Scuole Polo presso cui i docenti potranno seguire il primo incontro in collegamento nazionale.

Docenti di Religione: ritardi inaccettabili a Pavia

Accanto all’avvio formale del percorso, permangono gravi criticità, in particolare per i docenti di Religione della provincia di Pavia.
Solo il 29 gennaio, a ridosso dell’incontro nazionale, molti docenti hanno visto regolarizzare il proprio stato giuridico e ottenere l’accesso alla piattaforma INDIRE, con evidenti ricadute sull’avvio ordinato dell’anno di prova.

Ancora più grave risulta la mancata regolarizzazione della posizione stipendiale, che per diversi docenti continua a essere trattata come tempo determinato, nonostante la nomina a tempo indeterminato. Una situazione che appare riconducibile a inerzia o negligenza delle RTS territoriali e che penalizza lavoratrici e lavoratori già sottoposti a un percorso formativo molto impegnativo.

Su queste problematiche SAIR e FENSIR sono intervenuti con decisione, interpellando gli uffici competenti e chiedendo soluzioni immediate, nel rispetto dei diritti contrattuali e professionali dei docenti coinvolti.

Due riviste, uno spazio comune: tornano EssereScuola e Agorà IRC

Dopo oltre due anni di pausa, tornano due spazi liberi di confronto, riflessione e condivisione

Dopo oltre due anni di pausa, da gennaio 2026 riprendono le pubblicazioni mensili di EssereScuola, la rivista che si propone come contenitore aperto di notizie sindacali, riflessioni culturali e contributi dal mondo della scuola. EssereScuola torna con l’obiettivo di offrire uno spazio di confronto non solo alla comunità educativa in senso stretto, ma all’intera comunità educante e non educativa, coinvolgendo chiunque abbia a cuore i temi dell’istruzione, della formazione, del lavoro e della cittadinanza attiva.

La rivista si rivolge a docenti, personale scolastico, dirigenti, studenti, famiglie, operatori del settore e cittadini interessati, offrendo articoli di approfondimento, contributi di opinione, esperienze didattiche, analisi sindacali e spunti di dibattito. EssereScuola si caratterizza per una scelta chiara e coerente: la gratuità. La rivista è infatti liberamente accessibile a tutti, senza barriere economiche o vincoli di iscrizione, nella convinzione che la conoscenza e il confronto debbano essere beni comuni.

Accanto alla rivista principale, riprenderà anche la pubblicazione di Agorà IRC, supplemento didattico-metodologico dedicato ai docenti di Religione Cattolica. Agorà IRC nasce come spazio di dialogo professionale e culturale, pensato per sostenere la riflessione pedagogica, metodologica e disciplinare, offrendo strumenti, idee e percorsi utili alla pratica quotidiana dell’insegnamento della religione nella scuola italiana.

Una rivista costruita insieme

La ripresa delle pubblicazioni vuole essere anche un segnale di apertura e partecipazione. La redazione invita chiunque lo desideri a contribuire con articoli, riflessioni, suggerimenti, recensioni di testi, segnalazioni di attività e buone pratiche provenienti dalle scuole.
La collaborazione, coerentemente con lo spirito della rivista, è volontaria e gratuita, fondata sulla condivisione delle competenze e sull’impegno civile e professionale di chi sceglie di partecipare al dibattito.

Le proposte possono essere inviate all’indirizzo redazione@esserescuola.it.

Con il ritorno di EssereScuola e Agorà IRC, da gennaio 2026 si riapre uno spazio libero, plurale e accessibile, pensato per dare voce a esperienze, idee e prospettive diverse, nella convinzione che il dialogo sia uno strumento essenziale per comprendere e migliorare la scuola e la società.

Culpa in Vigilando e Culpa in Educando: responsabilità a scuola

Intervista all’Avv. Attilio Piacente, penalista del Foro di Tivoli, membro dell’Ufficio Legale Fensir

Quando si parla di responsabilità nella scuola, il confine tra ciò che spetta ai docenti e ciò che compete alle famiglie diventa spesso labile. Per chiarire questi temi — troppo spesso affrontati con superficialità o, peggio, affidati al “sentito dire” — abbiamo intervistato l’Avv. Attilio Piacente, penalista del Foro di Tivoli, che da anni si occupa di responsabilità scolastica, vigilanza sugli alunni e tutela del personale.

Avvocato, partiamo dalle basi: che cosa significa davvero “culpa in vigilando”?

«Letteralmente vuol dire “colpa durante la vigilanza”. È un concetto semplice, ma in ambito scolastico viene spesso travisato.
La culpa in vigilando riguarda tutti quei soggetti — genitori, tutori, docenti, maestri d’arte — che hanno l’obbligo giuridico di sorvegliare qualcuno, in particolare i minori. Se l’obbligo viene violato e accade un danno, nasce una responsabilità sia civile che penale. Ma attenzione: non ogni evento è attribuibile automaticamente al docente. La legge non ragiona per automatismi.»

In che modo la legge disciplina questo dovere di vigilanza?

«Il riferimento è l’articolo 2048 del Codice Civile, che è molto chiaro.
Dice che chi ha un dovere di vigilanza risponde dei danni provocati dal minore salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
Questo significa che il docente deve dimostrare di essere stato presente, attento e nelle condizioni di intervenire.
E se l’episodio è davvero imprevedibile, improvviso, inevitabile — tre parole che la giurisprudenza usa moltissimo — allora il docente non è responsabile.»

Lei insiste molto su un concetto: la presenza fisica. Perché?

«Perché la vigilanza non è un concetto astratto. Non si vigila “a distanza”, né si può vigilare stando sulla soglia mentre gli studenti sono in aula.
La presenza fisica è il primo requisito perché la vigilanza sia effettiva.
Un docente che si trova fuori dall’aula, o che è impegnato altrove, non può sostenere di aver vigilato. E questo vale anche per i genitori: essere a trenta metri di distanza al parco non è vigilanza, è speranza che non accada nulla.»

Uno dei punti più problematici nelle scuole sono i cambi d’ora. Perché proprio lì si concentra la maggior parte degli incidenti?

«Perché è un momento in cui la vigilanza si interrompe.
Il docente entrante ritarda, quello uscente non può lasciare la classe, e in quei cinque minuti succede di tutto.
Le statistiche parlano chiaro: gli incidenti, i danni e le richieste di risarcimento nascono soprattutto in quei momenti. E non è giusto attribuire tutta la responsabilità agli insegnanti.»

Qui entra in gioco anche la FENSIR con i suoi SAF, giusto?

«Assolutamente sì.
La FENSIR — con i suoi SAF, Sindacati Autonomi Federati (SADOC per i docenti, SAIR per l’IRC, SAATA per i collaboratori scolastici) — auspica che gli istituti scolastici regolamentino in modo preciso questi momenti critici.
Non si può lasciare tutto all’improvvisazione.
Servono collaboratori scolastici di piano, procedure chiare per i ritardi, indicazioni operative. I regolamenti d’istituto devono dire esattamente chi fa cosa.
Perché se l’organizzazione non funziona, il primo a essere travolto è sempre il docente. E questo è profondamente ingiusto.»

Veniamo alla “culpa in educando”: spesso dimenticata, ma fondamentale.

«Esatto.
La culpa in educando riguarda i genitori, non la scuola.
È la responsabilità educativa: trasmettere valori, rispetto delle regole, autocontrollo, capacità di convivere con gli altri.
Quando un ragazzo ha comportamenti abitualmente aggressivi, irrispettosi o pericolosi, non è pensabile attribuire tutto all’insegnante.
La scuola vigila, ma non può sostituirsi alla famiglia nel formare un carattere.»

Come si traduce questa distinzione nei viaggi d’istruzione?

«Nei viaggi di più giorni è impossibile pretendere che i docenti facciano vigilanza notturna continua. Sarebbe contrario alla normativa sul lavoro e persino alla ragionevolezza.
E infatti molti istituti — anche grazie agli interventi dei SAF della FENSIR — stanno inserendo nei regolamenti una clausola molto sensata: la vigilanza docente termina al rientro nelle camere, di solito a mezzanotte, e dalle 24 alle 7 la responsabilità torna ai genitori.
In quelle ore può scattare la culpa in educando.
Ed è una distinzione corretta: i docenti non sono sorveglianti 24 ore su 24.»

Dunque non si può sempre scaricare la colpa sui docenti.

«Esatto.
La scuola ha un dovere di vigilanza, ma non può essere il parafulmine di tutto ciò che accade.
I docenti non possono essere ritenuti responsabili di comportamenti che derivano da mancanze educative, da assenze familiari o da un’organizzazione scolastica lacunosa.
Ogni anello della catena deve rispondere per ciò che gli compete:
la scuola per la vigilanza,
la famiglia per l’educazione.
Confondere i due piani è un errore che crea contenziosi inutili e alimenta conflitti che non servono a nessuno.»

In conclusione, Avvocato, cosa serve davvero per evitare conflitti e responsabilità improprie?

«Serve equilibrio.
Serve un’organizzazione scolastica solida, regolamenti chiari, vigilanza distribuita e non improvvisata.
Serve che le famiglie recuperino il proprio ruolo educativo.
E serve riconoscere ai docenti ciò che è loro: un dovere di vigilanza ragionevole, non una responsabilità infinita.»

GPS 2026-2028: aggiornamento possibile già in inverno, nuovo algoritmo, titoli e servizio. Tutte le novità dal confronto al Ministero

Si è svolto il 20 novembre, presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’incontro politico richiesto unitariamente dalle organizzazioni sindacali per definire l’impianto della prossima ordinanza sulle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) 2026-2028. All’incontro hanno partecipato, per l’Amministrazione, il Capo di Gabinetto Recinto, la dott.ssa Palermo, la dott.ssa Palumbo e il dott. Volonté. Di seguito, una sintesi dei punti principali emersi:

Aggiornamento GPS: possibile anticipo a gennaio/febbraio, ma nessuna data certa

Il Ministero ha confermato l’intenzione di anticipare l’aggiornamento delle GPS, possibile già tra gennaio e febbraio 2025, per consentire agli Uffici scolastici di completare per tempo la verifica dei punteggi.
Tuttavia, non esiste ancora una decisione definitiva: la tempistica resta aperta e legata all’evoluzione delle bozze tecniche e del nuovo regolamento supplenze.

L’anticipo potrebbe creare difficoltà ai docenti che stanno completando il servizio o conseguendo titoli in primavera. La questione è stata segnalata dalle sigle sindacali e sono attese risposte.

Nuovo algoritmo: ritorna il criterio meritocratico

Uno dei nodi centrali è la revisione dell’algoritmo usato per l’assegnazione delle supplenze.

Ad oggi il sistema considerava ogni candidato una sola volta per ciascuna classe di concorso: se non trovava disponibilità tra le 150 scuole indicate, veniva trattato come «rinunciatario» nei turni successivi, anche con punteggi alti.

Il Ministero si è detto disponibile a modificare profondamente il meccanismo:

  • il sistema tornerà a “ripescare” i candidati non nominati,
  • consentendo un nuovo scorrimento quando emergono ulteriori disponibilità.

Una scelta che ripristina la coerenza meritocratica basata sul punteggio.

Servizio e punteggi: confermata la dichiarazione “con riserva” dell’anno scolastico in corso

In caso di aggiornamento anticipato:

  • il servizio 2024/25 potrà essere dichiarato con riserva;
  • sarà valutato in base al servizio effettivo fino al 31 agosto;
  • la riserva verrà sciolta a luglio.

Stessa logica anche per chi ha contratti prorogati: è possibile dichiarare solo ciò che è già in essere al momento della domanda.

È inoltre chiarito che:

  • il servizio aspecifico può essere sommato fino al massimo di 6 punti annui;
  • per il sostegno, dopo l’accorpamento delle classi di concorso (DM 255/2023), il servizio è considerato specifico per entrambe le classi accorpate.

Titoli: cosa cambia

Durante l’incontro sono emersi diversi punti:

Titoli culturali pregressi

Saranno visibili nel sistema e, se caricati in sezioni errate, ridichiarabili.

Percorsi “in deroga” e titoli esteri

Il Ministero ha confermato l’equiparazione dei punteggi con il TFA, per:

  • docenti con tre anni di servizio sul sostegno,
  • specializzati all’estero ancora in attesa di riconoscimento.

Decisione motivata da equità e dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato.

Certificazioni informatiche

Restano da definire i criteri per quelle non accreditate.
Si potranno aggiungere certificazioni fino al limite massimo di 2 punti complessivi.

CLIL e corsi in primavera

Segnalata la criticità: se i corsi si concludono in aprile-giugno, un aggiornamento a febbraio impedirebbe l’inserimento del titolo. Si attendono chiarimenti.

TFA sostegno

  • Inseribile con riserva solo per l’accesso in prima fascia sostegno.
  • Non può essere valutato come titolo culturale sulle materie finché la riserva non è sciolta.

Accesso alle GPS: chiarimenti sui casi dubbi

  • No inserimento con riserva per i laureandi magistrali: non è mai stato previsto.
  • Sì alla riserva solo per chi sta conseguendo un’abilitazione o specializzazione.
  • Unica eccezione: studenti di Scienze della Formazione Primaria, che conseguono insieme laurea e abilitazione (con scadenza al 30 giugno).

Supplenze e immissioni in ruolo da GPS sostegno

Nessuna variazione: le assunzioni da GPS avvengono solo dopo l’esaurimento:

  1. delle graduatorie di merito (inclusi concorsi PNRR),
  2. delle GAE.

Le nomine da GPS prima fascia sostegno restano collocate tra metà e fine agosto, con tempistiche variabili per provincia.

Graduatorie regionali degli idonei: atteso il decreto

Il Ministero sta lavorando a un decreto che istituirà una graduatoria regionale unica per tutti gli idonei dei concorsi ordinari dal 2020 in poi.
Il provvedimento è previsto entro dicembre, ma non rientra nell’ordinanza GPS.

Carta del Docente

Ripristinato l’accesso per i docenti di ruolo e per chi aveva già ottenuto una sentenza favorevole.
Per tutti gli altri, compresi i precari con contratto al 30/06 o 31/08, il bonus 2025/26 sarà erogato solo dopo il decreto MIM-MEF, atteso a gennaio.
Il sindacato chiede la conferma dell’importo a 500 euro.

Preoccupazioni dei docenti: costi dei percorsi abilitanti e carriere bloccate

Le sigle sindacali hanno espresso forte criticità su:

  • percorsi abilitanti costosi (fino a 2.000 euro),
  • numero chiuso e difficoltà per i precari lavoratori.

Emersa anche la frustrazione dei docenti dell’infanzia e primaria, soprattutto nelle GAE, dove gli scorrimenti sono minimi e l’attesa del ruolo diventa, per molti, un percorso decennale.

Conclusioni

Il confronto ha evidenziato:

  • la volontà del Ministero di accelerare le procedure e correggere criticità strutturali,
  • ma anche molte questioni ancora aperte — dai titoli ai servizi, fino alle tempistiche — che richiederanno ulteriori chiarimenti nelle prossime settimane.

L’ordinanza definitiva è attesa entro l’inverno.

Permessi per il diritto allo studio – anno solare 2026

Scadenza presentazione domande: 15 novembre 2025
(salvo diversa data stabilita dall’Ufficio Scolastico Regionale o Provinciale competente)

Chi può fare domanda

Tutto il personale scolastico – docente, educativo e ATA, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato – può richiedere di usufruire dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio (150 ore), previsti dal D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395.
Anche i docenti di religione, sia di ruolo che supplenti, possono presentare domanda.

Finalità

I permessi sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di:

  • titoli di studio in corsi universitari o post-universitari;
  • titoli scolastici (scuole primarie, secondarie, professionali);
  • corsi di qualificazione professionale statali o legalmente riconosciuti.

Modalità di concessione

  • I beneficiari non possono superare il 3% della dotazione organica provinciale complessiva (con arrotondamento all’unità superiore).
  • A parità di condizioni, hanno precedenza coloro che non hanno mai usufruito dei permessi per lo stesso corso.
  • I permessi possono essere concessi anche in aggiunta a quelli per la formazione promossa dall’amministrazione.

Criteri di fruizione

Ai sensi dell’art. 37 del C.C.N.L. Istruzione e Ricerca 2019-2021, i criteri per la fruizione dei permessi sono definiti nella contrattazione decentrata regionale (CCIR).

Il personale beneficiario ha diritto:

  • a turni di lavoro che facilitino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami;
  • a non essere obbligato a svolgere lavoro straordinario.

È obbligatorio presentare certificazioni di iscrizione, frequenza ed esami sostenuti.
In mancanza di tali documenti, i permessi già fruiti saranno considerati aspettativa per motivi personali.

Ulteriori precisazioni

  • La C.M. n. 319 del 24 ottobre 1991 stabilisce che i permessi devono essere distribuiti proporzionalmente tra personale docente, educativo e ATA.
  • La C.M. n. 130 del 21 aprile 2000 chiarisce che i permessi spettano anche al personale a tempo determinato, in misura proporzionale al servizio prestato.
  • Il Consiglio di Stato (Parere n. 2760/96) ha riconosciuto il diritto anche ai lavoratori-studenti fuori corso o che cambiano facoltà.
  • La Corte di Cassazione (Sent. n. 10344/2008) ha precisato che i permessi retribuiti valgono solo per le ore di frequenza dei corsi coincidenti con l’orario di servizio, non per la preparazione agli esami o attività simili, salvo diversa previsione dei contratti regionali.

Come presentare la domanda

La domanda, in carta semplice, deve essere indirizzata al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale (USP) tramite il Dirigente scolastico della scuola di servizio.
Scadenza: entro il 15 novembre 2025, salvo diversa data fissata dal proprio USR/AT.

Si consiglia di verificare sui siti degli Uffici Scolastici Regionali o Territoriali la disponibilità di moduli specifici predisposti per la presentazione della domanda.


Decreto Scuola 2025: tutte le novità sugli esami, i contratti e l’organizzazione

Roma, 10 settembre 2025 – È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 9 settembre 2025, n. 127, contenente “Misure urgenti per la riforma dell’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell’anno scolastico 2025/2026”Decreto-Scuola.

Il provvedimento tocca numerosi ambiti del sistema scolastico: dalla maturità ai percorsi professionali, dalla contrattazione collettiva alle supplenze, dalla sicurezza nei viaggi di istruzione fino all’edilizia.


Articolo 1 – L’esame torna a chiamarsi “maturità”

Il decreto modifica radicalmente il quadro normativo dell’esame di Stato. Da ora, la denominazione ufficiale sarà “esame di maturità”.

Il testo stabilisce che la prova finale:

«verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato […] e valuta il grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità acquisito al termine del percorso di studio»Decreto-Scuola.

Viene data maggiore attenzione a:

  • la partecipazione alle attività di formazione scuola-lavoro,
  • lo sviluppo delle competenze digitali,
  • le competenze di educazione civica.

Anche il colloquio d’esame cambia impostazione:

«Il colloquio si svolge sulle quattro discipline individuate annualmente […] al fine di verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri di ciascuna disciplina, la capacità di argomentare in modo critico e personale e il grado di responsabilità e maturità raggiunto»Decreto-Scuola.


Articolo 2 – Filiera tecnologico-professionale

Il decreto consolida l’istituzione della filiera tecnologico-professionale, introdotta nel 2024. Dal 2026/2027, i percorsi rientreranno nell’offerta formativa del secondo ciclo.

Tuttavia, viene chiarito che:

«Dall’attuazione delle disposizioni […] non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»Decreto-Scuola.

Un’espansione quindi solo a legislazione vigente, senza ulteriori stanziamenti.


Articolo 3 – Contrattazione collettiva e fondi

Il decreto interviene sul rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola (triennio 2022-2024). Le risorse destinate provengono da diversi canali:

  • 0,55% del monte salari 2018 inizialmente previsto per i nuovi ordinamenti ATA;
  • il Fondo di valorizzazione del sistema scolastico, pari a 40,9 milioni per il 2025 e 57,8 milioni per il 2026;
  • quote residue del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, pari a 67,7 milioni per il 2022 e 13,6 milioni per il 2023Decreto-Scuola.

Infine, si prevede dal 2030 un incremento stabile di 15 milioni di euro annui.

Su questo punto è arrivata la nota del segretario generale della Fensir, Giuseppe Favilla:

«Il personale scolastico attende da anni un contratto all’altezza del proprio lavoro. Qui si parla di risorse minime, distribuite su più anni e spesso ricavate da fondi già esistenti. Non c’è un vero investimento: si tratta di misure tampone che non modificano la condizione salariale di docenti e ATA».


Articolo 4 – Supplenze

Il provvedimento proroga fino al 2027/2028 la possibilità di conferire supplenze con le procedure già in uso, estendendo quanto previsto dal decreto-legge 22/2020Decreto-Scuola.


Articolo 5 – Sicurezza dei trasporti per viaggi di istruzione

L’articolo introduce un vincolo preciso: i contratti per i servizi di trasporto relativi a uscite didattiche e viaggi di istruzione dovranno garantire standard di sicurezza certificati.

In particolare, le stazioni appaltanti dovranno valorizzare:

  • sistemi e dispositivi per la sicurezza,
  • accessibilità e trasporto di persone con disabilità,
  • competenze tecniche dei conducentiDecreto-Scuola.

Articolo 6 – Edilizia scolastica

Il decreto consente che i fondi PNRR destinati all’edilizia scolastica possano essere usati anche per trasporto studenti e arredi didattici, così da rendere immediatamente fruibili i nuovi edificiDecreto-Scuola.


Articolo 7 – Scuola europea di Brindisi

Confermato un finanziamento di 1 milione di euro per il 2026, per garantire il regolare avvio dell’anno scolastico alla Scuola europea di BrindisiDecreto-Scuola.


Conclusione

Il Decreto-Scuola si configura come un testo ampio e articolato. Da un lato introduce cambiamenti significativi, soprattutto sull’esame di maturità e sull’ordinamento dei percorsi professionali; dall’altro, sul terreno contrattuale e delle risorse economiche, si limita a riallocare fondi esistenti.

Favilla (Fensir) avverte:

«Si parla molto di centralità della scuola, ma senza un investimento serio sulle persone che la fanno vivere ogni giorno, il rischio è che anche le riforme più ambiziose restino prive di basi concrete».

1° settembre: presa di Servizio e Incompatibilità per il personale docente e ATA

La presa di servizio nella scuola statale rappresenta un passaggio fondamentale e tutt’altro che formale nella vita lavorativa di un docente o di un membro del personale ATA. Questo momento sancisce l’inizio effettivo del rapporto di lavoro con lo Stato, che, per sua natura, richiede un vincolo di esclusività.
Ciò significa che chi assume l’incarico si impegna a garantire la propria piena disponibilità, evitando attività incompatibili o in conflitto con le funzioni e i doveri connessi al ruolo pubblico. Le norme che regolano questa fase sono precise e vincolanti, e la loro conoscenza è essenziale per prevenire sanzioni e decadenze.


Differimento della Presa di Servizio

La presa di servizio può essere posticipata solo in casi specifici:

CondizioneEffetto
Differimento con giustificato motivo (es. malattia documentata)Differimento della decorrenza economica del contratto
Differimento senza giustificato motivoDecadenza dalla nomina

Norme di riferimento: art. 97 DPR 3/1957; art. 560 D.Lgs. 297/1994.


Dichiarazione di Incompatibilità

All’atto della presa di servizio, il dipendente è tenuto a dichiarare l’assenza di altri rapporti di lavoro o situazioni incompatibili.
La mancata o falsa dichiarazione può comportare l’annullamento del contratto da parte del Dirigente scolastico.

Norme di riferimento: art. 53 D.Lgs. 165/2001 (incarichi extra-istituzionali e incompatibilità nel pubblico impiego).


Attività Lavorative e Tipologie di Incompatibilità

Tipo di attivitàTrattamento previsto
Incompatibilità assoluteVietate (es. attività imprenditoriali, doppi incarichi pubblici)
Incompatibilità relativeConsentite solo con autorizzazione del Dirigente scolastico
Attività compatibiliConsentite senza autorizzazione (es. collaborazioni editoriali)

Norme di riferimento: art. 53 D.Lgs. 165/2001; per i docenti, v. anche art. 508 D.Lgs. 297/1994 (profili specifici).


Esercizio della Libera Professione

La possibilità di esercitare una libera professione riguarda sia il personale docente sia il personale ATA, con regole specifiche.

Docenti
L’esercizio della libera professione è consentito se:

  • autorizzato dal Dirigente scolastico;
  • compatibile con l’orario e con tutte le attività funzionali all’insegnamento;
  • coerente con l’insegnamento impartito e privo di conflitti d’interesse;
  • senza lezioni private a studenti del proprio istituto (vietate in ogni caso). Le lezioni private verso esterni sono ammesse, ma vanno comunicate al Dirigente, che può vietarle se necessario.

Personale ATA
Si applicano le norme generali del pubblico impiego: attività e incarichi esterni devono essere temporanei, compatibili con i compiti d’ufficio e autorizzati. Restano vietate le attività che determinano conflitti d’interesse o pregiudizio per il servizio.

Norme di riferimento: art. 508 D.Lgs. 297/1994 (docenti, incluse lezioni private); art. 53 D.Lgs. 165/2001 (regime autorizzatorio e incompatibilità per tutto il personale).


Part-Time e Riduzione delle Incompatibilità

Chi opta per un part-time pari o inferiore al 50% ha margini più ampi per svolgere attività esterne, comprese alcune che sarebbero vietate a tempo pieno, purché non interferiscano con il servizio.
Per i docenti su spezzone orario sotto il 50% valgono le stesse regole del part-time; se in seguito si supera il 50%, torna il regime ordinario delle incompatibilità.

Norme di riferimento: art. 53 D.Lgs. 165/2001 (compatibilità e incarichi in rapporto al tempo di lavoro).


Divieto di Congelamento dell’Anno di Prova

Non è possibile rinviare la presa di servizio per svolgere un’attività lavorativa incompatibile in corso.
L’eccezione prevista dalla Legge 107/2015 era valida solo per l’a.s. 2015/16 e non è più applicabile.

Norme di riferimento: Legge 107/2015 (deroga limitata all’a.s. 2015/16).


Aspettativa per Altro Lavoro

Non è consentito richiedere, contestualmente alla presa di servizio, un’aspettativa per lo svolgimento di un’attività incompatibile.
L’incompatibilità viene valutata al momento della presa di servizio.

Norme di riferimento: art. 53 D.Lgs. 165/2001.


Contratto Senza Assunzione in Servizio: Casi Ammessi

In alcune situazioni specifiche, il contratto può avere decorrenza giuridica ed economica anche senza la presenza fisica del lavoratore:

SituazioneEffetti e modalità
Maternità (interdizione/congedo obbligatorio)Decorrenza giuridica ed economica dalla nomina
Dottorato di ricercaCongedo straordinario senza assegni dalla data di nomina
Assegni di ricerca / borse di studioAspettativa senza assegni fin da subito

Norme di riferimento: circolari MIUR; Legge 398/1989; parere Consiglio di Stato n. 544/2016.


Conclusioni

Le norme su presa di servizio, incompatibilità e libera professione sono pensate per assicurare trasparenza, correttezza e piena disponibilità al servizio pubblico.
Fensir raccomanda a docenti e personale ATA di verificare attentamente la propria situazione professionale prima della presa di servizio e di richiedere per tempo eventuali autorizzazioni per attività esterne, così da evitare sanzioni, annullamenti di contratto o decadenze.

Bonus Continuità Didattica: un riconoscimento per i docenti di ruolo che restano – ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

Il Ministero ha introdotto un incentivo economico per quegli insegnanti che, negli ultimi tre anni scolastici, hanno scelto di restare nella stessa scuola, garantendo continuità didattica ai propri studenti. Un premio al valore della stabilità, fondamentale per il benessere e il successo formativo degli alunni.

Inoltre non tutte le scuole saranno interessate a tale misura, bensì quelle collocate in situazioni di disagio.

Immissione in Ruolo dei Docenti di Religione Cattolica: Aspetti Procedurali e Tutele Economiche

L’immissione in ruolo dei docenti di religione cattolica è ormai vicina, ma sarà concretamente attuabile solo dopo che il Ministero dell’Istruzione e del Merito avrà determinato la percentuale effettiva dei posti da destinare alla procedura straordinaria prevista dai due concorsi banditi: uno per la scuola dell’infanzia e primaria, l’altro per la secondaria di primo e secondo grado.

Resta da chiarire se l’immissione avverrà sul 50% o sul 100% dei posti autorizzati dai rispettivi bandi, con l’auspicio condiviso dal comparto scolastico che si proceda con la copertura totale del contingente disponibile.

Qualora il contingente 2025/2026 non venisse interamente utilizzato, si perderebbe un’occasione storica, come avvenne nel 2004/05 in occasione del primo concorso, quando le immissioni in ruolo avvennero in tre distinti contingenti. Una parte dei posti autorizzati rimase inutilizzata, generando disillusione tra i docenti e rallentando il processo di stabilizzazione. È quindi fondamentale che il Ministero operi con responsabilità e trasparenza, assicurando la piena valorizzazione delle risorse messe a disposizione.

In tale direzione, è positiva la recente convocazione da parte del Ministero delle Organizzazioni Sindacali rappresentative per una prima informativa ufficiale, il prossimo 8 luglio, sull’iter di assunzione a tempo indeterminato dei docenti di religione.

L’immissione in ruolo non è automatica

È importante sottolineare che l’assunzione a tempo indeterminato non è automatica per tutti i candidati idonei: essa è subordinata alla posizione utile in graduatoria, tenendo conto:

  • delle riserve di legge (ad esempio, categorie protette);
  • delle precedenze in caso di parità di punteggio (giovane età, presenza di figli minori, ecc.).

Pertanto, anche se in possesso di tutti i requisiti, non è garantito che il candidato venga assunto, qualora altri abbiano diritto di precedenza.

Inquadramento stipendiale e tutele economiche

Un aspetto cruciale e troppo spesso trascurato riguarda l’inquadramento economico dei docenti che passeranno di ruolo.

Per normativa vigente, i neo-assunti verranno inquadrati nella fascia stipendiale base (fascia 0). Tuttavia, la Legge 27/2006, art. 1-ter prevede che contestualmente alla firma del contratto a tempo indeterminato venga emesso un apposito decreto per riconoscere un assegno ad personam.

Questo assegno ha il compito di colmare la differenza tra il nuovo stipendio base e quello precedentemente percepito (al 31 agosto) come docente incaricato annuale con ricostruzione di carriera. In sintesi:

Il netto del nuovo contratto a tempo indeterminato deve corrispondere al netto dell’ultimo stipendio da docente incaricato.

Il ruolo del Fensir SAIR

Per evitare disallineamenti retributivi che potrebbero penalizzare economicamente i docenti, il Fensir SAIR predisporrà una bozza di decreto da inviare alle scuole. Questo documento servirà da modello operativo per le segreterie scolastiche e gli uffici competenti, così da assicurare la corretta applicazione della norma.

L’importanza della vigilanza individuale

Si invitano tutti i docenti di religione interessati a:

  • seguire attentamente ogni fase dell’immissione in ruolo;
  • verificare che il decreto per l’assegno ad personam venga effettivamente redatto e allegato al contratto;
  • in caso di anomalie o ritardi, contattare il nostro Sindacato, che interverrà tempestivamente presso la Scuola e la Ragioneria dello Stato.

È fondamentale evitare di trovarsi in una situazione economica svantaggiosa rispetto al passato, semplicemente per un’omissione procedurale.

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