NORMATIVA

Culpa in Vigilando e Culpa in Educando: responsabilità a scuola

Intervista all’Avv. Attilio Piacente, penalista del Foro di Tivoli, membro dell’Ufficio Legale Fensir

Quando si parla di responsabilità nella scuola, il confine tra ciò che spetta ai docenti e ciò che compete alle famiglie diventa spesso labile. Per chiarire questi temi — troppo spesso affrontati con superficialità o, peggio, affidati al “sentito dire” — abbiamo intervistato l’Avv. Attilio Piacente, penalista del Foro di Tivoli, che da anni si occupa di responsabilità scolastica, vigilanza sugli alunni e tutela del personale.

Avvocato, partiamo dalle basi: che cosa significa davvero “culpa in vigilando”?

«Letteralmente vuol dire “colpa durante la vigilanza”. È un concetto semplice, ma in ambito scolastico viene spesso travisato.
La culpa in vigilando riguarda tutti quei soggetti — genitori, tutori, docenti, maestri d’arte — che hanno l’obbligo giuridico di sorvegliare qualcuno, in particolare i minori. Se l’obbligo viene violato e accade un danno, nasce una responsabilità sia civile che penale. Ma attenzione: non ogni evento è attribuibile automaticamente al docente. La legge non ragiona per automatismi.»

In che modo la legge disciplina questo dovere di vigilanza?

«Il riferimento è l’articolo 2048 del Codice Civile, che è molto chiaro.
Dice che chi ha un dovere di vigilanza risponde dei danni provocati dal minore salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
Questo significa che il docente deve dimostrare di essere stato presente, attento e nelle condizioni di intervenire.
E se l’episodio è davvero imprevedibile, improvviso, inevitabile — tre parole che la giurisprudenza usa moltissimo — allora il docente non è responsabile.»

Lei insiste molto su un concetto: la presenza fisica. Perché?

«Perché la vigilanza non è un concetto astratto. Non si vigila “a distanza”, né si può vigilare stando sulla soglia mentre gli studenti sono in aula.
La presenza fisica è il primo requisito perché la vigilanza sia effettiva.
Un docente che si trova fuori dall’aula, o che è impegnato altrove, non può sostenere di aver vigilato. E questo vale anche per i genitori: essere a trenta metri di distanza al parco non è vigilanza, è speranza che non accada nulla.»

Uno dei punti più problematici nelle scuole sono i cambi d’ora. Perché proprio lì si concentra la maggior parte degli incidenti?

«Perché è un momento in cui la vigilanza si interrompe.
Il docente entrante ritarda, quello uscente non può lasciare la classe, e in quei cinque minuti succede di tutto.
Le statistiche parlano chiaro: gli incidenti, i danni e le richieste di risarcimento nascono soprattutto in quei momenti. E non è giusto attribuire tutta la responsabilità agli insegnanti.»

Qui entra in gioco anche la FENSIR con i suoi SAF, giusto?

«Assolutamente sì.
La FENSIR — con i suoi SAF, Sindacati Autonomi Federati (SADOC per i docenti, SAIR per l’IRC, SAATA per i collaboratori scolastici) — auspica che gli istituti scolastici regolamentino in modo preciso questi momenti critici.
Non si può lasciare tutto all’improvvisazione.
Servono collaboratori scolastici di piano, procedure chiare per i ritardi, indicazioni operative. I regolamenti d’istituto devono dire esattamente chi fa cosa.
Perché se l’organizzazione non funziona, il primo a essere travolto è sempre il docente. E questo è profondamente ingiusto.»

Veniamo alla “culpa in educando”: spesso dimenticata, ma fondamentale.

«Esatto.
La culpa in educando riguarda i genitori, non la scuola.
È la responsabilità educativa: trasmettere valori, rispetto delle regole, autocontrollo, capacità di convivere con gli altri.
Quando un ragazzo ha comportamenti abitualmente aggressivi, irrispettosi o pericolosi, non è pensabile attribuire tutto all’insegnante.
La scuola vigila, ma non può sostituirsi alla famiglia nel formare un carattere.»

Come si traduce questa distinzione nei viaggi d’istruzione?

«Nei viaggi di più giorni è impossibile pretendere che i docenti facciano vigilanza notturna continua. Sarebbe contrario alla normativa sul lavoro e persino alla ragionevolezza.
E infatti molti istituti — anche grazie agli interventi dei SAF della FENSIR — stanno inserendo nei regolamenti una clausola molto sensata: la vigilanza docente termina al rientro nelle camere, di solito a mezzanotte, e dalle 24 alle 7 la responsabilità torna ai genitori.
In quelle ore può scattare la culpa in educando.
Ed è una distinzione corretta: i docenti non sono sorveglianti 24 ore su 24.»

Dunque non si può sempre scaricare la colpa sui docenti.

«Esatto.
La scuola ha un dovere di vigilanza, ma non può essere il parafulmine di tutto ciò che accade.
I docenti non possono essere ritenuti responsabili di comportamenti che derivano da mancanze educative, da assenze familiari o da un’organizzazione scolastica lacunosa.
Ogni anello della catena deve rispondere per ciò che gli compete:
la scuola per la vigilanza,
la famiglia per l’educazione.
Confondere i due piani è un errore che crea contenziosi inutili e alimenta conflitti che non servono a nessuno.»

In conclusione, Avvocato, cosa serve davvero per evitare conflitti e responsabilità improprie?

«Serve equilibrio.
Serve un’organizzazione scolastica solida, regolamenti chiari, vigilanza distribuita e non improvvisata.
Serve che le famiglie recuperino il proprio ruolo educativo.
E serve riconoscere ai docenti ciò che è loro: un dovere di vigilanza ragionevole, non una responsabilità infinita.»

GPS 2026-2028: aggiornamento possibile già in inverno, nuovo algoritmo, titoli e servizio. Tutte le novità dal confronto al Ministero

Si è svolto il 20 novembre, presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’incontro politico richiesto unitariamente dalle organizzazioni sindacali per definire l’impianto della prossima ordinanza sulle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) 2026-2028. All’incontro hanno partecipato, per l’Amministrazione, il Capo di Gabinetto Recinto, la dott.ssa Palermo, la dott.ssa Palumbo e il dott. Volonté. Di seguito, una sintesi dei punti principali emersi:

Aggiornamento GPS: possibile anticipo a gennaio/febbraio, ma nessuna data certa

Il Ministero ha confermato l’intenzione di anticipare l’aggiornamento delle GPS, possibile già tra gennaio e febbraio 2025, per consentire agli Uffici scolastici di completare per tempo la verifica dei punteggi.
Tuttavia, non esiste ancora una decisione definitiva: la tempistica resta aperta e legata all’evoluzione delle bozze tecniche e del nuovo regolamento supplenze.

L’anticipo potrebbe creare difficoltà ai docenti che stanno completando il servizio o conseguendo titoli in primavera. La questione è stata segnalata dalle sigle sindacali e sono attese risposte.

Nuovo algoritmo: ritorna il criterio meritocratico

Uno dei nodi centrali è la revisione dell’algoritmo usato per l’assegnazione delle supplenze.

Ad oggi il sistema considerava ogni candidato una sola volta per ciascuna classe di concorso: se non trovava disponibilità tra le 150 scuole indicate, veniva trattato come «rinunciatario» nei turni successivi, anche con punteggi alti.

Il Ministero si è detto disponibile a modificare profondamente il meccanismo:

  • il sistema tornerà a “ripescare” i candidati non nominati,
  • consentendo un nuovo scorrimento quando emergono ulteriori disponibilità.

Una scelta che ripristina la coerenza meritocratica basata sul punteggio.

Servizio e punteggi: confermata la dichiarazione “con riserva” dell’anno scolastico in corso

In caso di aggiornamento anticipato:

  • il servizio 2024/25 potrà essere dichiarato con riserva;
  • sarà valutato in base al servizio effettivo fino al 31 agosto;
  • la riserva verrà sciolta a luglio.

Stessa logica anche per chi ha contratti prorogati: è possibile dichiarare solo ciò che è già in essere al momento della domanda.

È inoltre chiarito che:

  • il servizio aspecifico può essere sommato fino al massimo di 6 punti annui;
  • per il sostegno, dopo l’accorpamento delle classi di concorso (DM 255/2023), il servizio è considerato specifico per entrambe le classi accorpate.

Titoli: cosa cambia

Durante l’incontro sono emersi diversi punti:

Titoli culturali pregressi

Saranno visibili nel sistema e, se caricati in sezioni errate, ridichiarabili.

Percorsi “in deroga” e titoli esteri

Il Ministero ha confermato l’equiparazione dei punteggi con il TFA, per:

  • docenti con tre anni di servizio sul sostegno,
  • specializzati all’estero ancora in attesa di riconoscimento.

Decisione motivata da equità e dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato.

Certificazioni informatiche

Restano da definire i criteri per quelle non accreditate.
Si potranno aggiungere certificazioni fino al limite massimo di 2 punti complessivi.

CLIL e corsi in primavera

Segnalata la criticità: se i corsi si concludono in aprile-giugno, un aggiornamento a febbraio impedirebbe l’inserimento del titolo. Si attendono chiarimenti.

TFA sostegno

  • Inseribile con riserva solo per l’accesso in prima fascia sostegno.
  • Non può essere valutato come titolo culturale sulle materie finché la riserva non è sciolta.

Accesso alle GPS: chiarimenti sui casi dubbi

  • No inserimento con riserva per i laureandi magistrali: non è mai stato previsto.
  • Sì alla riserva solo per chi sta conseguendo un’abilitazione o specializzazione.
  • Unica eccezione: studenti di Scienze della Formazione Primaria, che conseguono insieme laurea e abilitazione (con scadenza al 30 giugno).

Supplenze e immissioni in ruolo da GPS sostegno

Nessuna variazione: le assunzioni da GPS avvengono solo dopo l’esaurimento:

  1. delle graduatorie di merito (inclusi concorsi PNRR),
  2. delle GAE.

Le nomine da GPS prima fascia sostegno restano collocate tra metà e fine agosto, con tempistiche variabili per provincia.

Graduatorie regionali degli idonei: atteso il decreto

Il Ministero sta lavorando a un decreto che istituirà una graduatoria regionale unica per tutti gli idonei dei concorsi ordinari dal 2020 in poi.
Il provvedimento è previsto entro dicembre, ma non rientra nell’ordinanza GPS.

Carta del Docente

Ripristinato l’accesso per i docenti di ruolo e per chi aveva già ottenuto una sentenza favorevole.
Per tutti gli altri, compresi i precari con contratto al 30/06 o 31/08, il bonus 2025/26 sarà erogato solo dopo il decreto MIM-MEF, atteso a gennaio.
Il sindacato chiede la conferma dell’importo a 500 euro.

Preoccupazioni dei docenti: costi dei percorsi abilitanti e carriere bloccate

Le sigle sindacali hanno espresso forte criticità su:

  • percorsi abilitanti costosi (fino a 2.000 euro),
  • numero chiuso e difficoltà per i precari lavoratori.

Emersa anche la frustrazione dei docenti dell’infanzia e primaria, soprattutto nelle GAE, dove gli scorrimenti sono minimi e l’attesa del ruolo diventa, per molti, un percorso decennale.

Conclusioni

Il confronto ha evidenziato:

  • la volontà del Ministero di accelerare le procedure e correggere criticità strutturali,
  • ma anche molte questioni ancora aperte — dai titoli ai servizi, fino alle tempistiche — che richiederanno ulteriori chiarimenti nelle prossime settimane.

L’ordinanza definitiva è attesa entro l’inverno.

Permessi per il diritto allo studio – anno solare 2026

Scadenza presentazione domande: 15 novembre 2025
(salvo diversa data stabilita dall’Ufficio Scolastico Regionale o Provinciale competente)

Chi può fare domanda

Tutto il personale scolastico – docente, educativo e ATA, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato – può richiedere di usufruire dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio (150 ore), previsti dal D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395.
Anche i docenti di religione, sia di ruolo che supplenti, possono presentare domanda.

Finalità

I permessi sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di:

  • titoli di studio in corsi universitari o post-universitari;
  • titoli scolastici (scuole primarie, secondarie, professionali);
  • corsi di qualificazione professionale statali o legalmente riconosciuti.

Modalità di concessione

  • I beneficiari non possono superare il 3% della dotazione organica provinciale complessiva (con arrotondamento all’unità superiore).
  • A parità di condizioni, hanno precedenza coloro che non hanno mai usufruito dei permessi per lo stesso corso.
  • I permessi possono essere concessi anche in aggiunta a quelli per la formazione promossa dall’amministrazione.

Criteri di fruizione

Ai sensi dell’art. 37 del C.C.N.L. Istruzione e Ricerca 2019-2021, i criteri per la fruizione dei permessi sono definiti nella contrattazione decentrata regionale (CCIR).

Il personale beneficiario ha diritto:

  • a turni di lavoro che facilitino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami;
  • a non essere obbligato a svolgere lavoro straordinario.

È obbligatorio presentare certificazioni di iscrizione, frequenza ed esami sostenuti.
In mancanza di tali documenti, i permessi già fruiti saranno considerati aspettativa per motivi personali.

Ulteriori precisazioni

  • La C.M. n. 319 del 24 ottobre 1991 stabilisce che i permessi devono essere distribuiti proporzionalmente tra personale docente, educativo e ATA.
  • La C.M. n. 130 del 21 aprile 2000 chiarisce che i permessi spettano anche al personale a tempo determinato, in misura proporzionale al servizio prestato.
  • Il Consiglio di Stato (Parere n. 2760/96) ha riconosciuto il diritto anche ai lavoratori-studenti fuori corso o che cambiano facoltà.
  • La Corte di Cassazione (Sent. n. 10344/2008) ha precisato che i permessi retribuiti valgono solo per le ore di frequenza dei corsi coincidenti con l’orario di servizio, non per la preparazione agli esami o attività simili, salvo diversa previsione dei contratti regionali.

Come presentare la domanda

La domanda, in carta semplice, deve essere indirizzata al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale (USP) tramite il Dirigente scolastico della scuola di servizio.
Scadenza: entro il 15 novembre 2025, salvo diversa data fissata dal proprio USR/AT.

Si consiglia di verificare sui siti degli Uffici Scolastici Regionali o Territoriali la disponibilità di moduli specifici predisposti per la presentazione della domanda.


Decreto Scuola 2025: tutte le novità sugli esami, i contratti e l’organizzazione

Roma, 10 settembre 2025 – È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 9 settembre 2025, n. 127, contenente “Misure urgenti per la riforma dell’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell’anno scolastico 2025/2026”Decreto-Scuola.

Il provvedimento tocca numerosi ambiti del sistema scolastico: dalla maturità ai percorsi professionali, dalla contrattazione collettiva alle supplenze, dalla sicurezza nei viaggi di istruzione fino all’edilizia.


Articolo 1 – L’esame torna a chiamarsi “maturità”

Il decreto modifica radicalmente il quadro normativo dell’esame di Stato. Da ora, la denominazione ufficiale sarà “esame di maturità”.

Il testo stabilisce che la prova finale:

«verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato […] e valuta il grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità acquisito al termine del percorso di studio»Decreto-Scuola.

Viene data maggiore attenzione a:

  • la partecipazione alle attività di formazione scuola-lavoro,
  • lo sviluppo delle competenze digitali,
  • le competenze di educazione civica.

Anche il colloquio d’esame cambia impostazione:

«Il colloquio si svolge sulle quattro discipline individuate annualmente […] al fine di verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri di ciascuna disciplina, la capacità di argomentare in modo critico e personale e il grado di responsabilità e maturità raggiunto»Decreto-Scuola.


Articolo 2 – Filiera tecnologico-professionale

Il decreto consolida l’istituzione della filiera tecnologico-professionale, introdotta nel 2024. Dal 2026/2027, i percorsi rientreranno nell’offerta formativa del secondo ciclo.

Tuttavia, viene chiarito che:

«Dall’attuazione delle disposizioni […] non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»Decreto-Scuola.

Un’espansione quindi solo a legislazione vigente, senza ulteriori stanziamenti.


Articolo 3 – Contrattazione collettiva e fondi

Il decreto interviene sul rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola (triennio 2022-2024). Le risorse destinate provengono da diversi canali:

  • 0,55% del monte salari 2018 inizialmente previsto per i nuovi ordinamenti ATA;
  • il Fondo di valorizzazione del sistema scolastico, pari a 40,9 milioni per il 2025 e 57,8 milioni per il 2026;
  • quote residue del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, pari a 67,7 milioni per il 2022 e 13,6 milioni per il 2023Decreto-Scuola.

Infine, si prevede dal 2030 un incremento stabile di 15 milioni di euro annui.

Su questo punto è arrivata la nota del segretario generale della Fensir, Giuseppe Favilla:

«Il personale scolastico attende da anni un contratto all’altezza del proprio lavoro. Qui si parla di risorse minime, distribuite su più anni e spesso ricavate da fondi già esistenti. Non c’è un vero investimento: si tratta di misure tampone che non modificano la condizione salariale di docenti e ATA».


Articolo 4 – Supplenze

Il provvedimento proroga fino al 2027/2028 la possibilità di conferire supplenze con le procedure già in uso, estendendo quanto previsto dal decreto-legge 22/2020Decreto-Scuola.


Articolo 5 – Sicurezza dei trasporti per viaggi di istruzione

L’articolo introduce un vincolo preciso: i contratti per i servizi di trasporto relativi a uscite didattiche e viaggi di istruzione dovranno garantire standard di sicurezza certificati.

In particolare, le stazioni appaltanti dovranno valorizzare:

  • sistemi e dispositivi per la sicurezza,
  • accessibilità e trasporto di persone con disabilità,
  • competenze tecniche dei conducentiDecreto-Scuola.

Articolo 6 – Edilizia scolastica

Il decreto consente che i fondi PNRR destinati all’edilizia scolastica possano essere usati anche per trasporto studenti e arredi didattici, così da rendere immediatamente fruibili i nuovi edificiDecreto-Scuola.


Articolo 7 – Scuola europea di Brindisi

Confermato un finanziamento di 1 milione di euro per il 2026, per garantire il regolare avvio dell’anno scolastico alla Scuola europea di BrindisiDecreto-Scuola.


Conclusione

Il Decreto-Scuola si configura come un testo ampio e articolato. Da un lato introduce cambiamenti significativi, soprattutto sull’esame di maturità e sull’ordinamento dei percorsi professionali; dall’altro, sul terreno contrattuale e delle risorse economiche, si limita a riallocare fondi esistenti.

Favilla (Fensir) avverte:

«Si parla molto di centralità della scuola, ma senza un investimento serio sulle persone che la fanno vivere ogni giorno, il rischio è che anche le riforme più ambiziose restino prive di basi concrete».

1° settembre: presa di Servizio e Incompatibilità per il personale docente e ATA

La presa di servizio nella scuola statale rappresenta un passaggio fondamentale e tutt’altro che formale nella vita lavorativa di un docente o di un membro del personale ATA. Questo momento sancisce l’inizio effettivo del rapporto di lavoro con lo Stato, che, per sua natura, richiede un vincolo di esclusività.
Ciò significa che chi assume l’incarico si impegna a garantire la propria piena disponibilità, evitando attività incompatibili o in conflitto con le funzioni e i doveri connessi al ruolo pubblico. Le norme che regolano questa fase sono precise e vincolanti, e la loro conoscenza è essenziale per prevenire sanzioni e decadenze.


Differimento della Presa di Servizio

La presa di servizio può essere posticipata solo in casi specifici:

CondizioneEffetto
Differimento con giustificato motivo (es. malattia documentata)Differimento della decorrenza economica del contratto
Differimento senza giustificato motivoDecadenza dalla nomina

Norme di riferimento: art. 97 DPR 3/1957; art. 560 D.Lgs. 297/1994.


Dichiarazione di Incompatibilità

All’atto della presa di servizio, il dipendente è tenuto a dichiarare l’assenza di altri rapporti di lavoro o situazioni incompatibili.
La mancata o falsa dichiarazione può comportare l’annullamento del contratto da parte del Dirigente scolastico.

Norme di riferimento: art. 53 D.Lgs. 165/2001 (incarichi extra-istituzionali e incompatibilità nel pubblico impiego).


Attività Lavorative e Tipologie di Incompatibilità

Tipo di attivitàTrattamento previsto
Incompatibilità assoluteVietate (es. attività imprenditoriali, doppi incarichi pubblici)
Incompatibilità relativeConsentite solo con autorizzazione del Dirigente scolastico
Attività compatibiliConsentite senza autorizzazione (es. collaborazioni editoriali)

Norme di riferimento: art. 53 D.Lgs. 165/2001; per i docenti, v. anche art. 508 D.Lgs. 297/1994 (profili specifici).


Esercizio della Libera Professione

La possibilità di esercitare una libera professione riguarda sia il personale docente sia il personale ATA, con regole specifiche.

Docenti
L’esercizio della libera professione è consentito se:

  • autorizzato dal Dirigente scolastico;
  • compatibile con l’orario e con tutte le attività funzionali all’insegnamento;
  • coerente con l’insegnamento impartito e privo di conflitti d’interesse;
  • senza lezioni private a studenti del proprio istituto (vietate in ogni caso). Le lezioni private verso esterni sono ammesse, ma vanno comunicate al Dirigente, che può vietarle se necessario.

Personale ATA
Si applicano le norme generali del pubblico impiego: attività e incarichi esterni devono essere temporanei, compatibili con i compiti d’ufficio e autorizzati. Restano vietate le attività che determinano conflitti d’interesse o pregiudizio per il servizio.

Norme di riferimento: art. 508 D.Lgs. 297/1994 (docenti, incluse lezioni private); art. 53 D.Lgs. 165/2001 (regime autorizzatorio e incompatibilità per tutto il personale).


Part-Time e Riduzione delle Incompatibilità

Chi opta per un part-time pari o inferiore al 50% ha margini più ampi per svolgere attività esterne, comprese alcune che sarebbero vietate a tempo pieno, purché non interferiscano con il servizio.
Per i docenti su spezzone orario sotto il 50% valgono le stesse regole del part-time; se in seguito si supera il 50%, torna il regime ordinario delle incompatibilità.

Norme di riferimento: art. 53 D.Lgs. 165/2001 (compatibilità e incarichi in rapporto al tempo di lavoro).


Divieto di Congelamento dell’Anno di Prova

Non è possibile rinviare la presa di servizio per svolgere un’attività lavorativa incompatibile in corso.
L’eccezione prevista dalla Legge 107/2015 era valida solo per l’a.s. 2015/16 e non è più applicabile.

Norme di riferimento: Legge 107/2015 (deroga limitata all’a.s. 2015/16).


Aspettativa per Altro Lavoro

Non è consentito richiedere, contestualmente alla presa di servizio, un’aspettativa per lo svolgimento di un’attività incompatibile.
L’incompatibilità viene valutata al momento della presa di servizio.

Norme di riferimento: art. 53 D.Lgs. 165/2001.


Contratto Senza Assunzione in Servizio: Casi Ammessi

In alcune situazioni specifiche, il contratto può avere decorrenza giuridica ed economica anche senza la presenza fisica del lavoratore:

SituazioneEffetti e modalità
Maternità (interdizione/congedo obbligatorio)Decorrenza giuridica ed economica dalla nomina
Dottorato di ricercaCongedo straordinario senza assegni dalla data di nomina
Assegni di ricerca / borse di studioAspettativa senza assegni fin da subito

Norme di riferimento: circolari MIUR; Legge 398/1989; parere Consiglio di Stato n. 544/2016.


Conclusioni

Le norme su presa di servizio, incompatibilità e libera professione sono pensate per assicurare trasparenza, correttezza e piena disponibilità al servizio pubblico.
Fensir raccomanda a docenti e personale ATA di verificare attentamente la propria situazione professionale prima della presa di servizio e di richiedere per tempo eventuali autorizzazioni per attività esterne, così da evitare sanzioni, annullamenti di contratto o decadenze.

Bonus Continuità Didattica: un riconoscimento per i docenti di ruolo che restano – ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

Il Ministero ha introdotto un incentivo economico per quegli insegnanti che, negli ultimi tre anni scolastici, hanno scelto di restare nella stessa scuola, garantendo continuità didattica ai propri studenti. Un premio al valore della stabilità, fondamentale per il benessere e il successo formativo degli alunni.

Inoltre non tutte le scuole saranno interessate a tale misura, bensì quelle collocate in situazioni di disagio.

Immissione in Ruolo dei Docenti di Religione Cattolica: Aspetti Procedurali e Tutele Economiche

L’immissione in ruolo dei docenti di religione cattolica è ormai vicina, ma sarà concretamente attuabile solo dopo che il Ministero dell’Istruzione e del Merito avrà determinato la percentuale effettiva dei posti da destinare alla procedura straordinaria prevista dai due concorsi banditi: uno per la scuola dell’infanzia e primaria, l’altro per la secondaria di primo e secondo grado.

Resta da chiarire se l’immissione avverrà sul 50% o sul 100% dei posti autorizzati dai rispettivi bandi, con l’auspicio condiviso dal comparto scolastico che si proceda con la copertura totale del contingente disponibile.

Qualora il contingente 2025/2026 non venisse interamente utilizzato, si perderebbe un’occasione storica, come avvenne nel 2004/05 in occasione del primo concorso, quando le immissioni in ruolo avvennero in tre distinti contingenti. Una parte dei posti autorizzati rimase inutilizzata, generando disillusione tra i docenti e rallentando il processo di stabilizzazione. È quindi fondamentale che il Ministero operi con responsabilità e trasparenza, assicurando la piena valorizzazione delle risorse messe a disposizione.

In tale direzione, è positiva la recente convocazione da parte del Ministero delle Organizzazioni Sindacali rappresentative per una prima informativa ufficiale, il prossimo 8 luglio, sull’iter di assunzione a tempo indeterminato dei docenti di religione.

L’immissione in ruolo non è automatica

È importante sottolineare che l’assunzione a tempo indeterminato non è automatica per tutti i candidati idonei: essa è subordinata alla posizione utile in graduatoria, tenendo conto:

  • delle riserve di legge (ad esempio, categorie protette);
  • delle precedenze in caso di parità di punteggio (giovane età, presenza di figli minori, ecc.).

Pertanto, anche se in possesso di tutti i requisiti, non è garantito che il candidato venga assunto, qualora altri abbiano diritto di precedenza.

Inquadramento stipendiale e tutele economiche

Un aspetto cruciale e troppo spesso trascurato riguarda l’inquadramento economico dei docenti che passeranno di ruolo.

Per normativa vigente, i neo-assunti verranno inquadrati nella fascia stipendiale base (fascia 0). Tuttavia, la Legge 27/2006, art. 1-ter prevede che contestualmente alla firma del contratto a tempo indeterminato venga emesso un apposito decreto per riconoscere un assegno ad personam.

Questo assegno ha il compito di colmare la differenza tra il nuovo stipendio base e quello precedentemente percepito (al 31 agosto) come docente incaricato annuale con ricostruzione di carriera. In sintesi:

Il netto del nuovo contratto a tempo indeterminato deve corrispondere al netto dell’ultimo stipendio da docente incaricato.

Il ruolo del Fensir SAIR

Per evitare disallineamenti retributivi che potrebbero penalizzare economicamente i docenti, il Fensir SAIR predisporrà una bozza di decreto da inviare alle scuole. Questo documento servirà da modello operativo per le segreterie scolastiche e gli uffici competenti, così da assicurare la corretta applicazione della norma.

L’importanza della vigilanza individuale

Si invitano tutti i docenti di religione interessati a:

  • seguire attentamente ogni fase dell’immissione in ruolo;
  • verificare che il decreto per l’assegno ad personam venga effettivamente redatto e allegato al contratto;
  • in caso di anomalie o ritardi, contattare il nostro Sindacato, che interverrà tempestivamente presso la Scuola e la Ragioneria dello Stato.

È fondamentale evitare di trovarsi in una situazione economica svantaggiosa rispetto al passato, semplicemente per un’omissione procedurale.

Pubblicato dal MIM l’Avviso sulle modalità di rinuncia alle domande di riconoscimento dei titoli di sostegno conseguiti all’estero

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha pubblicato in data 5 giugno 2025 l’Avviso n. 21907, che disciplina ufficialmente la procedura per la rinuncia alle domande di riconoscimento dei titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all’estero. Tale provvedimento si inserisce nell’ambito delle attività di riordino e regolamentazione delle numerose richieste pervenute negli ultimi anni, soprattutto a seguito del consistente ricorso a percorsi abilitanti in altri Stati europei.

Contesto normativo e finalità

La crescente diffusione di percorsi formativi svolti all’estero da parte di cittadini italiani – in particolare per la specializzazione sul sostegno didattico agli alunni con disabilità – ha generato un notevole carico amministrativo per il MIM, incaricato di valutare l’equivalenza dei titoli ai fini dell’insegnamento nella scuola italiana.

Non tutti gli interessati, però, intendono proseguire con la richiesta. Alcuni, ad esempio, hanno abbandonato il progetto professionale, altri non sono riusciti a produrre la documentazione conforme, altri ancora si sono resi conto della non equipollenza dei percorsi. Per questa ragione, il Ministero ha definito una procedura chiara e uniforme per la rinuncia formale alla propria istanza.

L’obiettivo dell’Avviso è dunque duplice: alleggerire i tempi e i carichi di lavoro per l’amministrazione e consentire ai richiedenti di chiudere formalmente una pratica non più di loro interesse, nel rispetto della normativa vigente.

Cosa prevede l’avviso

L’Avviso n. 21907 specifica nel dettaglio:

  • Chi può rinunciare: tutti i soggetti che, alla data della pubblicazione, abbiano già inoltrato una domanda di riconoscimento del titolo estero di specializzazione sul sostegno.
  • Quando presentare la rinuncia: a partire dal 5 giugno 2025. Le eventuali comunicazioni di rinuncia trasmesse prima di questa data non saranno considerate valide, per cui i soggetti interessati devono ripresentare la domanda secondo le modalità aggiornate.
  • Come presentare la rinuncia: la rinuncia deve avvenire in forma scritta e deve essere inviata all’indirizzo PEC del Ministero indicato nell’avviso. La dichiarazione deve contenere:
    • dati anagrafici del richiedente,
    • riferimenti alla domanda originaria (protocollo, data, titolo estero per cui è stato richiesto il riconoscimento),
    • dichiarazione esplicita di volontà di rinuncia irrevocabile.

Il MIM potrà successivamente notificare l’avvenuta archiviazione della domanda.

Conseguenze della rinuncia

La rinuncia ha effetti definitivi. In particolare:

  • la domanda di riconoscimento non verrà più presa in considerazione;
  • non sarà più possibile utilizzare quel titolo per accedere a concorsi, graduatorie o assunzioni nella scuola italiana;
  • la rinuncia non comporta sanzioni e non preclude la possibilità di presentare, in futuro, nuove istanze relative a titoli differenti (se correttamente conseguiti).

Importanza per il sistema scolastico

Questa misura ha una duplice valenza: da un lato, permette di snellire l’enorme mole di pratiche pendenti presso gli uffici del Ministero; dall’altro, assicura maggiore trasparenza e legalità nel processo di reclutamento degli insegnanti specializzati sul sostegno.

Va ricordato che negli ultimi anni si è assistito a un aumento esponenziale di richieste di riconoscimento per titoli ottenuti in altri paesi UE, spesso con percorsi ritenuti non conformi agli standard italiani. Il MIM ha pertanto intensificato i controlli e ha avviato numerose verifiche in collaborazione con le autorità estere competenti.

Dove trovare l’avviso e ulteriori dettagli

Il testo completo dell’Avviso è disponibile sul sito ufficiale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nella sezione dedicata al riconoscimento dei titoli esteri:

Per ulteriori chiarimenti o invio della dichiarazione, si raccomanda di consultare attentamente l’avviso e utilizzare esclusivamente l’indirizzo PEC istituzionale riportato nella comunicazione ufficiale.

Scuola, Università e Ricerca: la nuova legge che accelera il PNRR. Tutte le misure della conversione del Decreto-Legge n. 45/2025

Roma, 4 giugno 2025 – È stata approvata in via definitiva la legge di conversione del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, che introduce un articolato pacchetto di norme per dare piena attuazione a varie riforme previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con particolare focus su istruzione, ricerca, edilizia scolastica, assunzioni e semplificazioni operative. Il provvedimento, presentato dalla Presidenza del Consiglio insieme ai Ministeri dell’Istruzione e del Merito, dell’Economia, degli Affari europei e del Turismo, è stato convertito in legge il 3 giugno 2025, entrando in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Vediamo, punto per punto, i principali contenuti e le finalità della nuova legge.


📘 Riforma degli istituti tecnici e riordino degli ordinamenti scolastici

Tra le misure centrali del provvedimento rientra l’avvio della riforma strutturale degli istituti tecnici, parte integrante della Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 1 del PNRR. Si interviene sugli ordinamenti didattici, sul numero massimo di classi autorizzabili, e sulle finalità formative, con un rafforzamento dell’orientamento verso il lavoro e le competenze digitali.

Art. 1, comma 1, lettera b, capoverso Art. 26-bis
“A decorrere dal medesimo anno scolastico il numero complessivo delle classi della scuola secondaria di secondo grado non può essere superiore a quello delle classi presenti nell’anno scolastico 2023/2024.”

L’intervento ha anche un impatto finanziario: si punta a una maggiore efficienza nella spesa, pur tutelando la qualità dell’offerta formativa e promuovendo un maggiore raccordo tra scuola e mondo del lavoro.


🎓 Ricerca e università: i nuovi contratti per post-doc e ricercatori

Grande attenzione viene rivolta al mondo accademico, con l’introduzione di due nuove figure contrattuali:

  1. Incarichi post-doc: rivolti a dottori di ricerca, per attività di ricerca, didattica e “terza missione”.
  2. Incarichi di ricerca: destinati a giovani in possesso di laurea magistrale da non più di sei anni, sotto la supervisione di un tutor.

Entrambe le figure hanno una durata massima di tre anni (anche non continuativi), retribuzione minima garantita e non costituiscono titolo preferenziale per l’assunzione nei ruoli universitari, pur costituendo un’esperienza riconosciuta nel percorso scientifico.

Art. 22-bis, comma 2
“Gli incarichi post-doc hanno durata almeno annuale e possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni […] derogabili solo per programmi di ricerca dell’Unione europea.”

Art. 22-ter, comma 3
“Sono esclusi dalle selezioni coloro che hanno fruito di contratti di cui all’articolo 24 della presente legge, nonché il personale di ruolo assunto a tempo indeterminato.”


🧱 Edilizia scolastica: più fondi e procedure semplificate

La legge incrementa in modo strutturale i fondi per l’edilizia scolastica, con uno stanziamento straordinario di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, finalizzati alla messa in sicurezza degli edifici scolastici pubblici. Previsti inoltre strumenti di semplificazione per l’uso dei ribassi d’asta e per l’autorizzazione delle varianti in corso d’opera nei progetti finanziati dal PNRR.

Art. 3-quater, comma 1-ter
“È ammesso l’utilizzo dei ribassi d’asta per adeguare i progetti al principio del non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH), laddove indispensabile alla rendicontazione.”

Un decreto ad hoc disciplinerà inoltre le modalità dei controlli a campione sugli interventi finanziati.


🧑‍🏫 Docenti e dirigenti: nuove regole per reclutamento e mobilità

Significative le novità per il personale scolastico:

  • Graduatorie concorsuali integrate e prorogate fino al loro esaurimento;
  • Mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici con accesso al 100% dei posti disponibili su base regionale;
  • Riformulazione delle procedure di abilitazione e dei concorsi;
  • Avvio di un nuovo ciclo di abilitazione scientifica nazionale (ASN) con l’introduzione del sesto quadrimestre (luglio-novembre 2025).

Art. 2, comma 4-bis
“I vincitori dei concorsi che conseguono l’abilitazione entro il 31 dicembre 2025 sono assunti a tempo indeterminato dalla data di conseguimento dell’abilitazione.”


💻 Digitalizzazione e competenze informatiche

Il decreto potenzia la didattica digitale e lo sviluppo delle competenze informatiche nelle scuole, intervenendo sull’art. 24-bis del DL 152/2021.

Art. 3-ter
“Si promuove, anche in via sperimentale, l’apprendimento di conoscenze informatiche e la comprensione dei concetti fondamentali dell’informatica.”


💳 Carta del docente e detassazione delle borse ITS

Rilevanti anche le modifiche alla Carta del docente:

  • Viene estesa anche ai contenuti audiovisivi;
  • Previsto un termine di 90 giorni per la trasmissione delle fatture da parte degli esercenti;
  • Continuano a valere, per l’anno 2024/2025, le modalità già in vigore.

Inoltre, le borse di studio ITS Academy diventano esenti da IRPEF a partire dal 2025.

Art. 10, comma 1-bis
“A decorrere dall’anno d’imposta 2025, sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche le somme corrisposte a titolo di borse di studio […] agli studenti iscritti ai percorsi degli ITS Academy.”


🧮 Sostegno alle imprese che assumono ricercatori

Per incentivare l’occupazione giovanile altamente qualificata, è previsto un credito d’imposta di 10.000 euro per le imprese che, dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2026, assumeranno dottori di ricerca o titolari di contratti da ricercatore.

Art. 3-septies
“Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP […] e può essere utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre 2026.”


⚖️ Valutazione, governance e semplificazioni

La legge introduce misure specifiche per:

  • Potenziare l’INVALSI, anche in termini di risorse e struttura organizzativa;
  • Semplificare la governance dei progetti PNRR, inclusa la gestione dei flussi di cassa;
  • Adeguare la normativa sul riconoscimento dei titoli esteri e dei crediti formativi, anche in funzione della mobilità internazionale.

Il provvedimento convertito in legge rappresenta indubbiamente uno snodo cruciale per l’avanzamento delle riforme previste dal PNRR in materia di istruzione, università e ricerca. Le misure adottate puntano a rafforzare l’efficacia amministrativa, stimolare l’innovazione e la qualità didattica, nonché a favorire l’inserimento lavorativo dei giovani ricercatori. La direzione indicata dal Governo è quella di un sistema formativo più snello, moderno e orientato alla digitalizzazione, all’occupabilità e alla crescita del capitale umano.

Ma il giudizio, nel mondo sindacale, non è privo di riserve.

Giuseppe Favilla, segretario generale della FENSIR, esprime una posizione articolata, tra apertura e critica:

“Le nuove norme da una parte ci trovano favorevoli, dall’altra ci lasciano con tante domande. Innanzitutto i nuovi quadri orari degli insegnamenti nei tecnici, la questione della precarietà, l’equiparazione dei precari ai docenti di ruolo per quanto riguarda la formazione e l’accreditamento, non solo dei 500 euro annui ma anche il risarcimento ottenuto attraverso le sentenze passate in giudicato. Un ennesimo decreto della scuola che però non dà risposte concrete e risolutive, ma lascia sempre spazi che devono essere ripresi, studiati e forse anche cancellati e riscritti. Si rende necessaria una nuova stagione di lotte sindacali per l’ottenimento di uno stato di diritto, senza se e senza ma!”

Il decreto, dunque, è sì un passo concreto, ma non ancora risolutivo. Riformare l’istruzione non può prescindere da un impegno strutturale contro la precarietà e da una piena uguaglianza tra docenti di ruolo e precari. Secondo FENSIR, il tempo delle riforme tecnocratiche è finito: ora serve una nuova stagione di mobilitazione collettiva.

SCARICA IL TESTO CHE IN DISCUSSIONE AL SENATO E APPROVATO DEFINITIVAMENTE IL 3 GIUGNO

DL 45/2025: lotta ai diplomifici e sfida alla vera parità scolastica

A un mese dalla pubblicazione del Decreto-Legge 45/2025, l’intervento normativo comincia a far sentire il suo peso nel dibattito sull’istruzione italiana. Il provvedimento, centrato su una stretta sulle scuole paritarie, si propone come una risposta decisa a fenomeni distorsivi del sistema educativo, come quello dei cosiddetti diplomifici – istituti che offrono scorciatoie per ottenere titoli di studio, spesso senza un reale percorso formativo.

Tra i primi a commentare con attenzione il decreto è stato Giuseppe Favilla, Segretario Generale della Fensir, il sindacato che si occupa anche della scuola paritaria. In una dichiarazione rilasciata pochi giorni fa, Favilla ha sottolineato:

“Circa un mese fa veniva pubblicato il DL 45. Un nuovo dispositivo di legge con diversi emendamenti, al momento, molto interessanti per il contrasto ai così detti ‘diplomifici’. Ricordiamoci anche però di quelle scuole paritarie di eccellenza che garantiscono anche una formazione di qualità. Siamo convinti che una scuola che dia pari opportunità a tutte e a tutti sia la strada giusta da prendere”.

Parole che aprono una riflessione importante: la battaglia ai diplomifici è sacrosanta, ma rischia di mettere nel mirino anche quelle realtà virtuose che operano con rigore e dedizione, spesso supplendo alle carenze del sistema pubblico.

DL 45/2025: tra necessità di controllo e rischi di generalizzazione

Il decreto interviene con decisione su diversi fronti:

  • Limita a una sola classe terminale collaterale per ogni indirizzo nelle scuole paritarie, per evitare la creazione artificiale di “quinte parallele” finalizzate a diplomi facili.
  • Rafforza i controlli sugli esami di idoneità, imponendo che, in caso di salto di due anni, la commissione sia presieduta da un dirigente scolastico esterno.
  • Estende l’obbligo del protocollo informatico anche alle scuole paritarie, promuovendone la digitalizzazione e la trasparenza amministrativa.

Queste misure sono giustificate: le inchieste degli ultimi anni, come quelle di Repubblica e Tuttoscuola, hanno evidenziato un numero crescente di diplomifici, in particolare nel Sud Italia, dove in alcuni istituti venivano rilasciati centinaia di diplomi ogni anno con frequenze minime e percorsi opachi.

Scuole paritarie: un sistema complesso e variegato

Tuttavia, come ricorda giustamente Favilla, non tutte le scuole paritarie sono uguali. Accanto a realtà dubbie, esistono istituti di eccellenza, spesso gestiti da enti religiosi, fondazioni o cooperative, che erogano un servizio pubblico a tutti gli effetti, ma in regime di diritto privato. In molte aree del paese — specialmente nei piccoli centri — queste scuole rappresentano l’unica offerta formativa accessibile, e garantiscono inclusione, personalizzazione della didattica e qualità educativa.

Il rischio, quindi, è che una regolamentazione troppo rigida o indifferenziata soffochi queste esperienze virtuose, imponendo vincoli burocratici eccessivi o trattandole alla stregua delle realtà deviate. La vera sfida del legislatore, allora, non è solo “reprimere” gli abusi, ma anche promuovere e sostenere le buone pratiche.

Parità scolastica: un obiettivo ancora lontano

Il dibattito riapre anche una questione più ampia: che cos’è davvero la “parità scolastica”? Nella visione della legge 62/2000, le scuole paritarie sono parte integrante del sistema nazionale di istruzione e devono offrire pari opportunità. Ma nei fatti, molte famiglie non riescono ad accedervi per via dei costi, e gli stessi istituti paritari ricevono finanziamenti pubblici insufficienti per svolgere la loro funzione a pieno titolo.

In questo senso, la dichiarazione di Favilla lancia un messaggio importante: la lotta ai diplomifici non deve trasformarsi in una guerra ideologica contro l’intero comparto paritario, ma piuttosto in una riforma equa, che distingua tra chi imbocca scorciatoie e chi lavora per una scuola di qualità, accessibile e inclusiva. Parità anche del lavoro svolto, come la mancanza di riconoscimento ai docenti transitati nel sistema statale di vedersi riconosciuta per intero la carriera maturata nella scuola paritaria: “Riteniamo che sia assolutamente iniqua la norma a maggior ragione in presenza di norme che prevedevano fino al 2007 il riconoscimento del servizio nelle scuole pareggiate/parificate, oggi paritarie, nella carriera scolastica statale: bisogna modificare anche questa norma, una necessità nell’orizzonte dell’equità e della giustizia” conclude Favilla

Il DL 45/2025 è un primo passo importante per ripristinare fiducia nel sistema scolastico italiano, ma dovrà essere seguito da interventi più strutturali e differenziati. Punire chi svilisce il valore del titolo di studio è giusto, ma riconoscere e sostenere chi fa scuola con serietà è altrettanto necessario. La parità, come dice Favilla, è un valore democratico. Realizzarla davvero significa non solo vigilare, ma anche investire e credere in tutte le scuole che, ogni giorno, educano e formano coscienze.

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