NORMATIVA

FENSIR IN DIRETTA – 8 ottobre: speciale Decreto Scuola. Cosa cambia per docenti, ATA e IRC

Il Decreto-Legge 30 settembre 2026, n. 170 introduce numerose novità per il mondo della scuola: sostegno e PEI, percorsi abilitanti da 30 CFU, ITP, DSGA, formazione incentivata, PNRR, istituti tecnici e professionali e integrazione degli studenti con cittadinanza non italiana. FENSIR dedica a queste misure una puntata speciale di “FENSIR IN DIRETTA”.

Giovedì 8 ottobre 2026 torna FENSIR IN DIRETTA con una puntata interamente dedicata al nuovo Decreto Scuola, il D.L. 30 settembre 2026, n. 170, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 settembre ed entrato in vigore il 1° ottobre 2026.

Testo ufficiale del D.L. 170/2026 in Gazzetta Ufficiale

La diretta sarà condotta da Antonino Gullo. Interverrà Giuseppe Favilla, Segretario Generale FENSIR, per analizzare le disposizioni e, soprattutto, le loro conseguenze concrete per il personale della scuola.

L’obiettivo sarà andare oltre i titoli e rispondere a una domanda precisa: che cosa cambia davvero per docenti, personale ATA, IRC, precari e istituzioni scolastiche?

Decreto Scuola: le novità sotto la lente FENSIR

Il provvedimento contiene interventi che interessano settori molto diversi del sistema scolastico.

Uno dei primi approfondimenti riguarderà sostegno, GLO e PEI. Il decreto interviene sulle tempistiche di predisposizione del Piano educativo individualizzato e sulla determinazione delle ore di sostegno. Per gli alunni che proseguono nello stesso grado assume particolare rilievo la conferma delle ore dell’anno precedente, salvo motivate ragioni che giustifichino una diversa quantificazione.

Un secondo tema riguarda orientamento, tutoraggio, inclusione e contrasto alla dispersione, per i quali sono previste nuove risorse. FENSIR approfondirà anche un aspetto sindacale essenziale: quali funzioni vengono richieste al personale e come devono essere riconosciute e remunerate.

30 CFU: il percorso per i docenti con servizio diventa strutturale

Particolare attenzione sarà dedicata ai percorsi abilitanti da 30 CFU/CFA.

Il decreto rende strutturale l’accesso agli specifici percorsi per le categorie individuate dalla normativa, tra le quali figurano i docenti con almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni, di cui almeno uno prestato nella specifica classe di concorso.

Durante la diretta chiariremo però un punto fondamentale: possedere tre anni di servizio non significa automaticamente poter accedere a qualsiasi percorso abilitante. Occorre verificare anche il titolo di studio e gli altri requisiti richiesti per la specifica classe di concorso.

È una delle novità che SADOC – Sindacato Autonomo Docenti seguirà con particolare attenzione.

ITP: prorogato il regime del diploma

Novità significativa anche per gli insegnanti tecnico-pratici.

Il regime transitorio viene prorogato fino al 31 dicembre 2027. Fino a quella data continua pertanto ad assumere rilievo, per le classi di concorso interessate della Tabella B, il diploma previsto dalla relativa disciplina di accesso.

Il passaggio al nuovo regime dei titoli viene quindi rinviato al 1° gennaio 2028.

DSGA: nuove possibilità di scorrimento delle graduatorie

Il Decreto Scuola interviene anche sull’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione con incarico di DSGA.

A partire dal 2027/28 vengono disciplinati utilizzo e scorrimento delle graduatorie relative al concorso ordinario e alla procedura di progressione. Una disposizione importante, sulla quale SAATA – Sindacato Autonomo ATA farà particolare attenzione.

Va però evitato un equivoco: lo scorrimento delle graduatorie non equivale a un’assunzione automatica di tutti gli idonei. Restano determinanti disponibilità dei posti e facoltà assunzionali.

Formazione incentivata: davvero fino al 20% in più?

Uno dei temi destinati a suscitare maggiore interesse riguarda la formazione continua incentivata dei docenti.

Il decreto interviene sull’elemento retributivo accessorio una tantum destinato ai docenti di ruolo che completano il percorso previsto e conseguono una valutazione individuale positiva.

La misura dovrà essere definita dalla contrattazione collettiva nazionale in una percentuale compresa tra il 10% e il 20% del trattamento stipendiale; nelle more viene indicata la misura del 10%.

In diretta chiariremo soprattutto ciò che questa disposizione non significa: non siamo di fronte a un aumento permanente e generalizzato dello stipendio del 20% per tutti i docenti.

PNRR: ulteriori risorse per il lavoro aggiuntivo

Il decreto stanzia inoltre 5 milioni di euro aggiuntivi per il 2026, attraverso il FMOF, destinati alla remunerazione delle prestazioni aggiuntive del personale scolastico connesse all’incremento delle scadenze e degli adempimenti amministrativi necessari alla conclusione degli interventi PNRR.

Il tema interessa in maniera particolare il personale delle segreterie scolastiche, sul quale in questi anni si è concentrato un notevole carico amministrativo.

La questione che FENSIR porrà è semplice: le nuove risorse devono tradursi in un effettivo riconoscimento del lavoro aggiuntivo svolto.

Istituti tecnici e professionali: cambiano le denominazioni

Il provvedimento introduce inoltre le denominazioni di “licei tecnologici” per gli istituti tecnici e “licei professionali” per gli istituti professionali.

È però necessario evitare semplificazioni: il decreto precisa che resta fermo l’assetto ordinamentale. La vera questione sarà quindi verificare gli effetti progressivi sui percorsi, sui quadri orari, sull’autonomia e, inevitabilmente, sugli organici.

Studenti con cittadinanza non italiana: cosa significa davvero il limite del 30%

Tra le disposizioni più delicate vi è quella che, a partire dal 2027/28, interviene sulla composizione delle classi prime introducendo un limite del 30% riferito a determinate categorie di studenti con cittadinanza non italiana.

Durante la trasmissione sarà importante chiarire che non si tratta semplicemente di un limite indiscriminato del 30% di “studenti stranieri per classe”.

La norma introduce criteri differenti che tengono conto, a seconda del grado scolastico, anche della nascita in Italia, della frequenza della scuola dell’infanzia e del percorso già positivamente svolto nel sistema nazionale di istruzione.

Sono inoltre previste misure relative al potenziamento dell’italiano L2 e all’integrazione linguistica.

E gli insegnanti di religione?

Uno spazio specifico sarà dedicato anche agli insegnanti di religione cattolica.

Il Decreto Scuola non contiene un intervento organico specificamente dedicato al reclutamento e alla carriera degli IRC. Le disposizioni generali sul personale docente possono naturalmente interessare anche gli insegnanti di religione quando applicabili.

SAIR – Sindacato Autonomo Insegnanti di Religione continuerà parallelamente a seguire le questioni ancora aperte: graduatorie concorsuali e scorrimenti, neoimmessi in ruolo, ricostruzione della carriera, inquadramento stipendiale e tutela degli incaricati annuali.

Un decreto già in vigore, ma non ancora definitivo

Un aspetto sarà ricordato durante tutta la trasmissione: il D.L. 170/2026 è già in vigore, ma, trattandosi di un decreto-legge, dovrà essere convertito dal Parlamento.

Il testo che leggiamo oggi potrà quindi essere modificato durante l’iter di conversione.

FENSIR seguirà gli eventuali emendamenti, con particolare attenzione a reclutamento e abilitazione, sostegno, personale ATA e DSGA, organici, PNRR, formazione incentivata e integrazione scolastica.

Appuntamento con FENSIR IN DIRETTA

Giovedì 8 ottobre 2026

IL DECRETO SCUOLA

D.L. 30 settembre 2026, n. 170
Cosa cambia davvero per scuola, docenti e ATA

Conduce Antonino Gullo
Interviene Giuseppe Favilla – Segretario Generale FENSIR

Malattia, cambia la regola sul certificato medico: riconosciuto anche il giorno precedente alla visita ambulatoriale

INPS, Circolare n. 92 del 4 settembre 2026. La tutela previdenziale può decorrere dal giorno precedente al rilascio del certificato anche quando il lavoratore viene visitato nello studio del medico. FENSIR: attenzione, per il personale della scuola statale non cambia il regime economico previsto dal contratto.

Importante novità in materia di certificazione della malattia. Con la Circolare n. 92 del 4 settembre 2026, l’INPS ha modificato il proprio precedente orientamento riconoscendo, ai fini della prestazione previdenziale di malattia, anche il giorno immediatamente precedente alla data di redazione del certificato medico, non soltanto quando il lavoratore viene visitato a domicilio, ma anche nel caso di visita effettuata in ambulatorio.

Hai dubbi su come si applicano queste regole nel tuo caso?

La segreteria FeNSIR può aiutarti a chiarire la tua situazione.

Cosa accadeva fino ad oggi

La regola generale prevede che la tutela economica della malattia decorra dalla data in cui viene redatto il certificato medico attestante l’incapacità temporanea al lavoro.

Fino al nuovo intervento dell’INPS, il giorno precedente poteva essere riconosciuto solamente quando il medico aveva effettuato una visita domiciliare e indicato nel certificato, nel campo “Dichiara di essere ammalato dal…”, la data del giorno immediatamente precedente.

In caso di visita presso l’ambulatorio del medico, invece, tale retrodatazione non veniva riconosciuta.

Dal 4 settembre 2026 cosa cambia

L’INPS supera questa distinzione.

A decorrere dalla pubblicazione della Circolare n. 92/2026, il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato può essere riconosciuto anche quando la visita medica avviene in ambulatorio.

Ciò significa, ad esempio, che un lavoratore che si ammala il lunedì e viene visitato dal proprio medico il martedì potrà ottenere il riconoscimento della malattia anche dal lunedì, purché il medico indichi correttamente nel certificato che l’evento morboso è iniziato il giorno precedente.

La modifica tiene conto, secondo l’INPS, delle mutate condizioni dell’assistenza territoriale, della riduzione del numero dei medici di medicina generale e della sempre più frequente necessità di programmare gli accessi agli ambulatori.

Le condizioni da rispettare

La retrodatazione non è però illimitata.

Il giorno indicato come inizio della malattia:

  • può precedere la data di redazione del certificato al massimo di un giorno;
  • deve essere espressamente indicato dal medico nel certificato;
  • non può essere un sabato, una domenica o un giorno festivo infrasettimanale.

Per tali giornate, infatti, l’INPS richiama la possibilità per il lavoratore di rivolgersi al servizio di continuità assistenziale.

Non sarà pertanto possibile recarsi dal medico il lunedì e chiedere che il certificato copra retroattivamente, ad esempio, il venerdì precedente.

Perché la data di inizio è importante

La data di decorrenza della malattia incide, per i lavoratori destinatari dell’indennità INPS, sul calcolo del periodo di carenza, sulle percentuali di indennizzo e sulla durata massima della prestazione. L’INPS ricorda infatti che, per la generalità dei lavoratori interessati dalla propria indennità, la prestazione economica decorre dal quarto giorno di malattia.

Attenzione: cosa cambia per docenti e ATA della scuola statale?

Su questo punto FENSIR ritiene necessario fare chiarezza.

La Circolare INPS n. 92/2026 disciplina specificamente il riconoscimento della prestazione previdenziale di malattia erogata dall’INPS. I dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, e quindi il personale delle scuole statali, sono soggetti a un diverso regime economico della malattia: la retribuzione durante l’assenza è disciplinata dalle norme del pubblico impiego e dalla contrattazione collettiva e non dall’indennità ordinaria di malattia INPS prevista per determinate categorie del settore privato. La stessa documentazione INPS distingue espressamente il regime dei dipendenti pubblici da quello dei lavoratori beneficiari dell’indennità previdenziale.

La nuova circolare, quindi, non modifica le trattenute per malattia, il periodo di comporto o il trattamento economico previsto per docenti e personale ATA dal CCNL e dalla normativa sul pubblico impiego.

Resta naturalmente fermo, anche per il personale scolastico, il sistema della certificazione telematica della malattia, attraverso il quale il medico trasmette il certificato all’INPS rendendolo disponibile all’Amministrazione.

FENSIR: una semplificazione importante, ma occorre evitare interpretazioni errate

La nuova indicazione INPS rappresenta un adeguamento alle concrete difficoltà che sempre più lavoratori incontrano nell’ottenere una visita medica nello stesso giorno in cui insorge la malattia.

È però importante distinguere tra validità e decorrenza della certificazione e trattamento economico dell’assenza, soprattutto nel comparto scuola.

FENSIR invita pertanto il personale a comunicare tempestivamente l’assenza alla propria istituzione scolastica secondo le procedure previste e a rivolgersi al medico senza ritardi, verificando che nel certificato sia correttamente indicata la data di insorgenza della malattia.

Fonte: INPS, Circolare n. 92 del 4 settembre 2026 – “Data di inizio della prognosi riportata nel certificato di malattia. Riconoscimento della prestazione previdenziale”.

GPS 2026/2027, nomine e reclami: l’UST di Bergamo chiarisce il funzionamento dell’algoritmo. FeNSIR: «La procedura automatizzata non esclude la possibilità di errori»

L’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo, con nota prot. n. 12349 del 1° settembre 2026, è intervenuto sulle numerose segnalazioni e sui reclami presentati dopo la pubblicazione dei bollettini relativi alla continuità didattica sul sostegno e alle nomine a tempo determinato da GaE e GPS per l’anno scolastico 2026/2027. L’Amministrazione precisa che il documento costituisce un riscontro cumulativo ai reclami già ricevuti e a quelli che potrebbero essere presentati successivamente.

La nota affronta tre questioni particolarmente rilevanti: la procedura della continuità didattica sul sostegno, il caso dei candidati che si vedono “superati” da aspiranti con posizione o punteggio inferiori e le ipotesi di mancata nomina o assegnazione di una sede diversa da quella attesa.

Continuità didattica sul sostegno: la conferma non è automatica

Uno dei primi chiarimenti riguarda la continuità didattica sui posti ADAA, ADEE, ADMM e ADSS.

L’UST precisa che l’indicazione della continuità da parte del dirigente scolastico e la successiva conferma espressa dal docente nella domanda informatizzata non determinano automaticamente la riconferma sul medesimo alunno e neppure il mantenimento dello stesso numero di ore.

Prima della conferma, infatti, il sistema deve verificare la cosiddetta “nominabilità” dell’aspirante attraverso il cosiddetto bollettino 0. La procedura tiene conto della posizione nelle graduatorie, delle classi di concorso o tipologie di posto, delle preferenze espresse, delle tipologie di contratto richieste e delle disponibilità effettivamente presenti.

Può quindi accadere che un docente, pur avendo richiesto la continuità e pur essendo disponibile il posto, non risulti nominabile secondo le elaborazioni effettuate dal sistema.

L’UST richiama inoltre l’attenzione sull’importanza della compilazione della domanda: un numero troppo limitato di preferenze può incidere sulla possibilità di ottenere la nomina qualora le disponibilità non risultino compatibili con le scelte effettuate dall’aspirante.

Un candidato con meno punti può ottenere la nomina?

Altro tema particolarmente delicato riguarda i casi nei quali un aspirante rileva che un candidato collocato più in basso in graduatoria, oppure con un punteggio inferiore, abbia ottenuto una supplenza.

Secondo l’UST di Bergamo, questo elemento, considerato isolatamente, non dimostra necessariamente l’esistenza di un errore.

L’algoritmo deve infatti considerare contemporaneamente disponibilità, preferenze espresse, posizione e punteggio in graduatoria, ma anche eventuali titoli di riserva e precedenza.

Tra le riserve richiamate dall’Ufficio figurano quelle previste dalla Legge n. 68/1999, quelle relative al servizio civile universale e nazionale nei casi previsti dalla normativa e quelle spettanti a determinate categorie di volontari delle Forze armate. L’applicazione di una riserva può pertanto comportare la nomina di un candidato collocato in posizione successiva rispetto ad altri aspiranti.

Diverso è il meccanismo della precedenza prevista dalla Legge 104/1992. La nota chiarisce che essa opera nella scelta della sede tra aspiranti utilmente collocati per posti della stessa durata giuridica e consistenza economica e non permette di ottenere sedi che non siano state previamente offerte agli aspiranti che precedono in graduatoria.

Mancata nomina o sede diversa: decisiva la domanda delle 150 preferenze

Particolare attenzione deve essere riservata alla domanda presentata dagli aspiranti entro il 29 luglio 2026.

Il sistema procede infatti allo scorrimento considerando le disponibilità presenti in quel preciso momento, le preferenze indicate dall’interessato, la posizione in graduatoria, il punteggio e gli eventuali titoli di riserva o precedenza.

Una sede può essere assegnata solamente quando esiste una corrispondenza tra la disponibilità presente al momento dell’elaborazione e le preferenze espresse dal candidato.

Una novità importante per i turni successivi

La nota evidenzia inoltre un aspetto particolarmente significativo dell’O.M. n. 27/2026.

Le disponibilità che sopraggiungono successivamente, comprese quelle derivanti da rinunce, possono essere utilizzate nei turni successivi anche nei confronti degli aspiranti utilmente collocati che non avevano ricevuto una nomina nei turni precedenti, purché la nuova disponibilità sia compatibile con le preferenze originariamente espresse.

Pertanto, la mancata nomina in un turno non determina automaticamente l’esclusione dai turni successivi.

FeNSIR: attenzione, il funzionamento dell’algoritmo non esclude la possibilità di errori

I chiarimenti forniti dall’Amministrazione sono certamente utili per comprendere il funzionamento della procedura, ma non devono essere interpretati nel senso che ogni risultato prodotto dal sistema informatizzato sia necessariamente corretto.

La stessa complessità delle operazioni impone, secondo FeNSIR, una verifica puntuale delle singole situazioni.

L’errore è possibile.

Possono infatti rendersi necessarie verifiche sulle disponibilità effettivamente presenti nei diversi turni, sulla corretta acquisizione delle preferenze, sulla posizione e sul punteggio dell’aspirante, sull’applicazione delle riserve e delle precedenze e, più in generale, sulla corrispondenza tra i dati presenti a sistema e il risultato finale dell’elaborazione.

Per questo motivo, vedere nominato un candidato con punteggio inferiore non significa automaticamente aver subito un’ingiustizia, ma allo stesso tempo la spiegazione generale sul funzionamento dell’algoritmo non impedisce al singolo aspirante di chiedere che la propria posizione venga verificata.

È quindi opportuno evitare sia reclami fondati esclusivamente sul confronto dei punteggi sia, all’opposto, rinunciare a priori alla verifica quando emergano elementi concreti che facciano ritenere possibile un’anomalia.

FeNSIR offre agli iscritti la verifica della propria posizione

Gli iscritti FeNSIR che ritengono di aver subito una mancata nomina, un’assegnazione non corretta, un possibile superamento anomalo oppure che abbiano dubbi sull’applicazione della continuità didattica, delle riserve o delle precedenze potranno rivolgersi alla Segreteria Nazionale FeNSIR per una valutazione del singolo caso.

Per consentire una verifica efficace è consigliabile avere a disposizione la domanda delle 150 preferenze presentata, la propria posizione nelle GPS, i bollettini di nomina interessati e ogni altra documentazione utile a ricostruire la situazione.

Contatti Segreteria Nazionale FeNSIR:
e-mail: segreteria@fensir.it
tel.: 351 316 0276
tel.: 320 893 7832

Nei casi in cui dalla verifica dovessero emergere elementi concreti di irregolarità, potrà essere valutata la forma di tutela più appropriata.

La stessa nota dell’UST ricorda, peraltro, che contro i provvedimenti è possibile esperire ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni.

FeNSIR continuerà a seguire le operazioni di conferimento delle supplenze 2026/2027, affinché l’utilizzo della procedura informatizzata sia accompagnato dalla necessaria trasparenza e dalla concreta possibilità per ogni lavoratore di ottenere la verifica della propria posizione.

IRC, assunzioni 2026/27. Favilla (FENSIR): «Una grave mancanza di serietà verso i docenti precari»

Solo 656 posti destinati allo scorrimento delle graduatorie straordinarie. Il Segretario generale della FENSIR denuncia l’insufficienza del piano e chiede il superamento del limite del 70% dell’organico di ruolo

Il decreto ministeriale n. 143 del 22 luglio 2026, relativo alle immissioni in ruolo degli insegnanti di religione cattolica per l’anno scolastico 2026/2027, conferma un quadro fortemente deludente per migliaia di docenti precari.

A denunciarlo è Giuseppe Favilla, Segretario generale della FENSIR – Federazione Nuovi Sindacati Istruzione e Ricerca, alla quale aderisce il SAIR – Sindacato Autonomo Insegnanti di Religione.

«Ci troviamo ancora una volta di fronte a una grave mancanza di serietà nei confronti dei docenti di religione – dichiara Favilla –. Da anni si parla di stabilizzazione e di superamento del precariato, ma manca ancora una scelta politica realmente capace di intervenire alla radice del problema».

Una legge che mantiene strutturalmente il 30% dei posti fuori dall’organico stabile

Il problema non riguarda soltanto il contingente autorizzato per il prossimo anno scolastico. Alla base rimane la legge n. 186 del 18 luglio 2003, che determina la dotazione organica degli insegnanti di religione cattolica nella misura del 70% dei posti complessivamente funzionanti.

Una previsione che lascia strutturalmente il restante 30% al di fuori dell’organico stabile, alimentando ogni anno il ricorso ai contratti a tempo determinato.

«Sappiamo bene che il precariato non può essere cancellato con un semplice provvedimento – prosegue Favilla –. Ma è altrettanto evidente che una legge che mantiene ancora oggi il 30% dei posti di un’intera categoria fuori dall’organico di ruolo produce una disparità difficilmente giustificabile. Non è serio proclamare l’intenzione di sconfiggere il precariato e, contemporaneamente, conservare una norma che lo rende strutturale».

Per la FENSIR e il SAIR è quindi necessario superare il limite del 70% e portare progressivamente nell’organico stabile il 100% dei posti effettivamente funzionanti e necessari.

Il problema non può essere rinviato sostenendo che il fabbisogno degli insegnanti di religione sarebbe incerto o variabile. Questi docenti garantiscono da decenni un servizio continuativo nella scuola statale e, nella maggior parte dei casi, vengono confermati annualmente sugli stessi posti.

Europa e Cassazione: la reiterazione dei contratti non può essere normalizzata

La denuncia sindacale si inserisce in un quadro giuridico ormai consolidato.

La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza del 13 gennaio 2022 nella causa C-282/19, si è pronunciata specificamente sull’utilizzo reiterato dei contratti a tempo determinato nei confronti degli insegnanti di religione cattolica, richiamando la necessità di misure effettive per prevenire e sanzionare gli abusi. Corte di giustizia dell’Unione europea

La Commissione europea ha inoltre contestato all’Italia l’insufficienza delle misure adottate per prevenire e sanzionare l’abuso dei contratti successivi a termine nel settore pubblico, comprendendo espressamente anche il personale della scuola.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18698 del 9 giugno 2022, ha riconosciuto che può configurarsi un abuso quando i rapporti annuali proseguono per oltre tre anni in assenza della regolare indizione dei concorsi, con il conseguente diritto del docente al risarcimento del danno cosiddetto eurounitario. Corte di Cassazione

Più recentemente, la Cassazione ha anche chiarito che la procedura straordinaria prevista per gli insegnanti di religione non costituisce, da sola, una misura automaticamente idonea a sanare l’abusiva reiterazione dei precedenti contratti a termine.

«Le istituzioni europee e la giurisprudenza nazionale hanno indicato chiaramente che il ricorso reiterato ai contratti a termine non può essere considerato una modalità ordinaria di gestione del personale – sottolinea Favilla –. Eppure, per gli insegnanti di religione, il precariato continua a essere programmato dalla stessa normativa».

Il decreto del 22 luglio: molti posti complessivi, ma soltanto 656 allo straordinario

Il decreto ministeriale n. 143 autorizza complessivamente 2.628 immissioni in ruolo:

  • 991 nella scuola dell’infanzia e primaria;
  • 1.637 nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

Il numero complessivo potrebbe apparire significativo. Tuttavia, l’effetto delle compensazioni in favore del concorso ordinario riduce drasticamente le possibilità di scorrimento delle graduatorie straordinarie.

Dei 2.628 posti autorizzati:

  • 1.972 sono destinati al concorso ordinario;
  • soltanto 656 sono assegnati alla procedura straordinaria.

In particolare, allo straordinario restano appena 167 posti per infanzia e primaria e 489 per la secondaria. Numeri che dovranno essere ulteriormente ripartiti tra le regioni e, successivamente, tra le singole diocesi.

«Il decreto del 22 luglio conferma la fondatezza delle preoccupazioni espresse dalla FENSIR e dal SAIR – afferma Favilla –. Non bastano interventi numericamente appariscenti se poi, entrando nel merito della distribuzione, scopriamo che soltanto una parte minima dei posti produrrà un nuovo scorrimento delle graduatorie straordinarie».

Mapelli (SAIR): «In molte diocesi le graduatorie potrebbero non scorrere affatto»

Sulla gravità della situazione interviene anche Mariangela Mapelli, Segretaria nazionale del SAIR.

«I numeri definitivi confermano purtroppo le criticità che avevamo evidenziato. Dietro il dato complessivo delle 2.628 immissioni in ruolo c’è una realtà molto meno rassicurante per migliaia di docenti di religione che hanno partecipato alla procedura straordinaria».

La distribuzione territoriale rischia di ridurre ulteriormente la portata delle assunzioni. In diverse regioni, per infanzia e primaria, non è previsto alcun posto destinato allo straordinario. Anche nella secondaria i contingenti risultano estremamente contenuti.

«Parliamo di appena 167 posti per infanzia e primaria e 489 per la secondaria – prosegue Mapelli – che dovranno essere ulteriormente ripartiti tra le diverse diocesi italiane. È facilmente prevedibile che in molte diocesi lo scorrimento sarà estremamente ridotto e, in alcuni casi, potrebbe non esserci affatto».

Il SAIR precisa di non contestare i diritti dei vincitori del concorso ordinario, ma di ritenere inaccettabile che il recupero delle relative quote finisca per comprimere ancora una volta le possibilità di stabilizzazione dei docenti con molti anni di servizio.

«Questi insegnanti non sono arrivati oggi nella scuola italiana – sottolinea Mapelli –. Molti lavorano da dieci, quindici, vent’anni e oltre. Hanno atteso per più di vent’anni una procedura concorsuale e oggi rischiano di vedere la propria graduatoria muoversi di pochissime posizioni o addirittura rimanere ferma».

FENSIR e SAIR: «Serve una scelta politica, non piccoli scorrimenti annuali»

Secondo la FENSIR e il SAIR, il decreto rappresenta un avanzamento rispetto al lungo immobilismo del passato, ma non può essere presentato come la soluzione al precariato storico degli insegnanti di religione.

Il concorso straordinario è stato bandito per 4.500 posti. Tuttavia, per l’anno scolastico 2026/2027, soltanto 656 assunzioni saranno effettuate mediante lo scorrimento delle relative graduatorie.

«Questa è una manovra profondamente deludente – conclude Favilla –. Servono trasparenza e serietà: non basta comunicare il numero complessivo delle assunzioni senza spiegare quanti posti andranno realmente ai docenti storici dello straordinario. Occorre un intervento legislativo che superi il limite del 70%, porti progressivamente il 100% dei posti funzionanti nell’organico stabile e consenta un più rapido esaurimento delle graduatorie».

La FENSIR e il SAIR chiedono pertanto al Ministro dell’Istruzione e del Merito e al Governo:

  • il superamento della quota strutturale del 70% dell’organico di ruolo;
  • l’incremento dei posti destinati alle graduatorie straordinarie;
  • un piano pluriennale certo per il loro esaurimento;
  • una misura realmente efficace contro la reiterazione abusiva dei contratti a termine.

«Il tempo delle promesse è finito – conclude Favilla –. I docenti di religione con dieci, quindici o vent’anni di servizio non possono continuare a essere trattati come personale provvisorio. Il precariato non si combatte con piccoli scorrimenti annuali: si combatte modificando le norme che continuano ad alimentarlo».

DALLA DITTATURA DELLO SCHERMO ALLA PAURA DELLO SCHERMO

Sei anni dopo la pandemia, la scuola tra libertà di insegnamento, smartphone e intelligenza artificiale

di Giuseppe Favilla

Nel marzo del 2020 la scuola italiana visse uno dei momenti più drammatici e complessi della sua storia repubblicana. Nel giro di pochi giorni milioni di studenti furono costretti ad abbandonare le aule e centinaia di migliaia di docenti si trovarono a reinventare il proprio lavoro all’interno di una realtà completamente nuova.

La didattica a distanza divenne improvvisamente l’unico strumento disponibile per garantire la continuità educativa e il diritto all’istruzione sancito dall’articolo 34 della Costituzione. In quelle settimane il dibattito pubblico si concentrò quasi esclusivamente sulla necessità di non interrompere il rapporto tra scuola e studenti. Una preoccupazione legittima e condivisibile.

Tuttavia, già allora, appariva evidente il rischio di dimenticare un altro principio costituzionale fondamentale: quello sancito dall’articolo 33 della Costituzione, secondo cui «l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento».

A distanza di sei anni, superata l’emergenza sanitaria e archiviate molte delle polemiche di quel periodo, possiamo finalmente guardare a quell’esperienza con maggiore lucidità.

La didattica a distanza ha certamente rappresentato una risposta necessaria ad una situazione eccezionale. Migliaia di docenti hanno dimostrato professionalità, spirito di servizio e capacità di adattamento, spesso supplendo con il proprio impegno personale alle carenze organizzative e infrastrutturali del sistema. Sarebbe ingiusto e intellettualmente disonesto non riconoscerlo.

Allo stesso tempo, quella stagione ci ha lasciato insegnamenti che non dovrebbero essere dimenticati.

Abbiamo scoperto che la tecnologia può facilitare l’accesso alle informazioni, ma non può sostituire la relazione educativa.

Abbiamo compreso che l’apprendimento non coincide con la semplice trasmissione di contenuti.

Abbiamo verificato che la presenza fisica, il dialogo diretto, la costruzione quotidiana delle relazioni e della comunità scolastica rappresentano elementi essenziali del processo formativo.

Abbiamo inoltre constatato come l’innovazione tecnologica, lungi dall’eliminare le disuguaglianze, possa talvolta accentuarle. Non tutti gli studenti disponevano degli stessi strumenti, degli stessi spazi, delle stesse opportunità. La pandemia rese visibili fragilità sociali che per anni erano rimaste ai margini del dibattito educativo.

Eppure, proprio mentre maturavano queste consapevolezze, il dibattito pubblico ha progressivamente imboccato una direzione opposta.

Se nel 2020 sembrava che la tecnologia dovesse salvare la scuola, oggi sembra che la scuola debba essere salvata dalla tecnologia.

Lo smartphone è diventato il simbolo di ogni disagio educativo.

I social network vengono frequentemente indicati come la causa della crisi dell’attenzione.

L’intelligenza artificiale è spesso descritta come una minaccia per il pensiero umano e per il valore stesso dello studio.

La discussione si è trasformata in una contrapposizione tra favorevoli e contrari alla tecnologia, tra innovatori e conservatori, tra sostenitori dei divieti e difensori della libertà digitale.

Si tratta, tuttavia, di una rappresentazione semplicistica di una realtà molto più complessa.

La crisi dell’attenzione non nasce con lo smartphone.

La povertà lessicale non nasce con i social network.

La difficoltà di leggere un testo complesso non nasce con l’intelligenza artificiale.

La fragilità delle relazioni educative non nasce con Internet.

Attribuire agli strumenti la responsabilità di fenomeni che hanno radici culturali, sociali e pedagogiche molto più profonde rischia di trasformare il dibattito educativo in una ricerca permanente di capri espiatori.

Gli strumenti cambiano.

Le sfide educative restano.

Per questa ragione sarebbe opportuno affrontare il tema dell’uso degli smartphone nelle scuole con maggiore equilibrio e con minore enfasi ideologica.

Nessuno può negare che esistano problemi reali legati all’abuso dei dispositivi digitali.

Nessuno può ignorare i danni prodotti da una fruizione incontrollata dei social media.

Nessuno può sottovalutare il rischio di una dipendenza tecnologica sempre più precoce.

Ma proprio perché tali problemi esistono, la risposta non può essere semplicemente proibitiva.

La scuola non è il luogo del divieto.

La scuola è il luogo dell’educazione.

Educare significa accompagnare gli studenti alla comprensione critica della realtà.

Significa insegnare a distinguere tra informazione e manipolazione.

Significa sviluppare autonomia di giudizio.

Significa fornire strumenti culturali per utilizzare consapevolmente le tecnologie senza diventarne schiavi.

La storia dell’educazione dimostra che ogni innovazione significativa ha generato timori e resistenze.

Accadde con la stampa.

Accadde con il libro scolastico.

Accadde con la televisione.

Accadde con Internet.

Accade oggi con l’intelligenza artificiale.

La vera domanda non è se tali strumenti debbano essere accolti o respinti.

La vera domanda è se la scuola sia in grado di governarli e di trasformarli in occasioni di crescita culturale.

Ed è proprio qui che torna centrale il tema della libertà di insegnamento.

L’articolo 33 della Costituzione rappresenta uno dei pilastri meno citati e al tempo stesso più importanti dell’intero sistema educativo italiano.

I Padri Costituenti non inserirono quel principio per tutelare una categoria professionale.

Lo inserirono per garantire la libertà della cultura e impedire che l’istruzione potesse essere ridotta ad uno strumento di conformismo ideologico o di controllo amministrativo.

La libertà di insegnamento costituisce una garanzia democratica.

Essa tutela il pluralismo culturale.

Tutela la ricerca metodologica.

Tutela l’autonomia professionale del docente.

Tutela, soprattutto, il diritto degli studenti ad essere formati attraverso il confronto delle idee e non mediante l’applicazione meccanica di procedure standardizzate.

Oggi questo principio appare nuovamente sotto pressione.

Non per effetto di ideologie totalitarie o di forme esplicite di censura, ma attraverso una crescente tendenza alla burocratizzazione dell’azione educativa.

Da anni assistiamo ad una progressiva proliferazione di linee guida, protocolli, adempimenti, piattaforme, monitoraggi, rendicontazioni e prescrizioni che rischiano di restringere gli spazi dell’autonomia professionale.

Talvolta si ha l’impressione che la scuola venga considerata come una struttura amministrativa da governare attraverso procedure uniformi piuttosto che come una comunità educante fondata sulla responsabilità e sulla competenza dei propri docenti.

La questione degli smartphone e quella dell’intelligenza artificiale si inseriscono esattamente in questo scenario.

Il rischio non è rappresentato dalla tecnologia in sé.

Il rischio consiste nel ritenere che problemi educativi complessi possano essere risolti attraverso disposizioni generali valide per ogni contesto, ogni scuola, ogni classe e ogni studente.

La scuola reale è molto diversa.

Ogni comunità scolastica presenta caratteristiche proprie.

Ogni disciplina richiede metodologie differenti.

Ogni classe manifesta bisogni educativi specifici.

Ogni docente sviluppa nel tempo competenze professionali che gli consentono di scegliere gli strumenti più efficaci per raggiungere determinati obiettivi formativi.

È questa la ragione per cui il legislatore costituente ha voluto tutelare la libertà di insegnamento.

Non per affermare l’arbitrio individuale.

Non per sottrarre il docente alle proprie responsabilità.

Ma perché l’educazione è un’attività complessa che non può essere integralmente disciplinata attraverso prescrizioni centralizzate.

Oggi, mentre il dibattito continua a concentrarsi sugli smartphone, la scuola si trova già di fronte ad una sfida ancora più impegnativa.

L’intelligenza artificiale generativa sta modificando profondamente il modo di studiare, scrivere, tradurre, ricercare informazioni e produrre conoscenza.

Per la prima volta nella storia gli studenti hanno accesso a strumenti capaci di generare testi complessi, elaborare immagini, sintetizzare documenti e fornire risposte articolate in pochi secondi.

Ignorare questa realtà sarebbe impossibile.

Proibirla integralmente sarebbe illusorio.

Accettarla acriticamente sarebbe irresponsabile.

La scuola è chiamata a fare ciò che ha sempre fatto nei momenti di cambiamento: comprendere, interpretare, educare.

La sfida non consiste nel decidere se l’intelligenza artificiale debba entrare o meno nelle scuole.

La sfida consiste nel formare cittadini capaci di utilizzarla senza rinunciare al proprio pensiero critico.

Perché nessun algoritmo può sostituire il giudizio.

Nessuna piattaforma può sostituire la coscienza.

Nessuna macchina può sostituire la responsabilità morale.

Nessuna tecnologia può sostituire la relazione educativa.

Se il 2020 ci ha insegnato che la tecnologia non può sostituire la scuola, il 2026 dovrebbe insegnarci che la scuola non può limitarsi a proibire la tecnologia.

Tra l’entusiasmo acritico per il digitale e il proibizionismo tecnologico esiste una terza via.

È la via dell’educazione.

È la via della responsabilità.

È la via della libertà di insegnamento.

È la via indicata dalla Costituzione della Repubblica.

Perché il futuro della scuola italiana non dipenderà dagli strumenti che utilizzeremo.

Dipenderà dalla capacità di continuare a credere nella cultura, nella professionalità dei docenti, nell’autonomia del sapere e nella formazione di cittadini liberi.

Ed è proprio in questa prospettiva che la libertà di insegnamento non rappresenta un ostacolo al cambiamento.

Rappresenta, oggi come ieri, la condizione indispensabile perché il cambiamento possa trasformarsi in autentica crescita educativa e democratica.

PER UNA LETTURA NEL TEMPO

Scuola 2026: i prossimi appuntamenti per docenti, insegnanti di religione, personale ATA e Alte Professionalità

L’estate rappresenta uno dei momenti più importanti dell’anno per il personale scolastico. Tra immissioni in ruolo, assegnazioni provvisorie, conferimento delle supplenze, conferme degli incarichi e progressioni di carriera, il periodo compreso tra giugno e settembre concentra procedure che incidono direttamente sul futuro professionale di migliaia di lavoratori della scuola.

Per questo FENSIR segue con particolare attenzione tutte le fasi che interesseranno docenti, insegnanti di religione cattolica, personale ATA e Alte Professionalità, offrendo informazione, tutela e assistenza sindacale.

Docenti: assunzioni, mobilità e percorsi di carriera

Per i docenti precari, i prossimi mesi saranno caratterizzati dalle immissioni in ruolo derivanti dalle procedure concorsuali e dalle GPS sostegno, dallo scorrimento delle graduatorie e dal conferimento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche.

Per i docenti di ruolo saranno invece centrali le procedure di utilizzazione e assegnazione provvisoria, la mobilità annuale, i percorsi formativi e le opportunità di sviluppo professionale previste dal sistema scolastico.

Particolare attenzione dovrà essere riservata anche alla presentazione delle domande di ricostruzione di carriera da parte del personale immesso in ruolo che abbia concluso positivamente il periodo di formazione e prova.

Insegnanti di Religione Cattolica: una specificità da valorizzare

Gli insegnanti di religione cattolica continuano a rappresentare una componente essenziale della comunità scolastica e necessitano di una tutela sindacale attenta alle peculiarità del loro status giuridico.

Per gli incaricati annuali il periodo estivo coincide con le procedure di conferma degli incarichi, con l’individuazione delle disponibilità per il nuovo anno scolastico e con le procedure concorsuali ancora in corso.

Particolare interesse riveste il tema della ricostruzione di carriera. Gli insegnanti di religione incaricati annuali che abbiano raggiunto il quinto anno di incarico e svolgano almeno 12 ore settimanali nella scuola dell’infanzia e primaria oppure 18 ore nella scuola secondaria possono accedere alla ricostruzione di carriera e ai relativi benefici economici.

Lo stesso diritto può essere riconosciuto anche a coloro che svolgano almeno 12 ore settimanali nella scuola secondaria qualora sia attestato dall’Ufficio Diocesano per la Scuola che la riduzione dell’orario rispetto alla cattedra piena dipenda da ragioni strutturali (non è possibile aggiungere ulteriori spezzoni perché troppo distanti tra di loro).

Per gli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo il 1° settembre 2025, una volta superato positivamente l’anno di formazione e prova, sarà possibile presentare la domanda di ricostruzione di carriera nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre attraverso la piattaforma Istanze Online.

Personale ATA: stabilizzazione e valorizzazione professionale

Per il personale ATA precario saranno particolarmente importanti le nomine annuali, le graduatorie permanenti 24 mesi e le opportunità di stabilizzazione.

Per il personale ATA di ruolo assumono rilievo le procedure di mobilità, le progressioni tra le aree professionali, le posizioni economiche e l’attribuzione dei nuovi incarichi organizzativi previsti dall’evoluzione dell’amministrazione scolastica.

Anche il personale ATA immesso in ruolo e che abbia superato il periodo di prova potrà presentare domanda di ricostruzione di carriera attraverso le procedure telematiche previste dal Ministero nel periodo annualmente stabilito.

Alte Professionalità ATA: una nuova sfida organizzativa

Le nuove figure delle Elevate Qualificazioni e delle Alte Professionalità ATA rappresentano una delle principali novità degli ultimi anni.

Definizione delle funzioni, riconoscimento delle competenze, formazione specialistica, valorizzazione economica e sviluppo delle carriere saranno temi centrali nei prossimi mesi e richiederanno un costante confronto sindacale per garantire il pieno riconoscimento del ruolo svolto.

Ricostruzione di carriera: attenzione alle scadenze

Dal 1° settembre al 31 dicembre potranno presentare domanda di ricostruzione di carriera:

  • i docenti immessi in ruolo che abbiano superato l’anno di formazione e prova;
  • gli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo il 1° settembre 2025 che abbiano concluso positivamente il percorso di formazione e prova;
  • I docenti incaricati annuali in modalità cartacea allegando anche la dichiarazione dei servizi;
  • il personale ATA immesso in ruolo che abbia superato il periodo di prova.

La ricostruzione di carriera rappresenta uno strumento fondamentale per il riconoscimento dell’anzianità di servizio e per la corretta attribuzione delle progressioni stipendiali previste dall’ordinamento scolastico.

Unità nella specificità

Docenti, insegnanti di religione cattolica, personale ATA e Alte Professionalità condividono la stessa missione educativa ma vivono esigenze professionali differenti.

Per FENSIR la rappresentanza sindacale efficace nasce dalla capacità di riconoscere e valorizzare le specificità di ciascuna categoria, offrendo tutela, assistenza e competenza specialistica.

Perché categorie diverse richiedono risposte diverse, ma tutti i lavoratori della scuola hanno diritto a una rappresentanza forte, competente e presente.

FENSIR – Unità nella specificità.

📍 Via G. Carducci, 25 – 24127 Bergamo
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📧 segreteria@fensir.it

Anno di prova e formazione docenti neoassunti: colloquio e test finale

Cosa viene richiesto ai docenti neoassunti e come avviene la valutazione al termine dell’anno di prova e formazione?

Al termine del percorso, il docente è chiamato a sostenere un colloquio davanti al Comitato di valutazione. Il colloquio prende avvio dalla presentazione delle attività di insegnamento e formazione svolte, insieme alla documentazione raccolta nel portfolio professionale. Tale portfolio deve essere consegnato al dirigente scolastico, che lo trasmette al Comitato almeno cinque giorni prima della data fissata.

Hai dubbi su come si applicano queste regole nel tuo caso?

La segreteria FeNSIR può aiutarti a chiarire la tua situazione.

Colloquio e test finale: cosa bisogna sapere

Durante il colloquio, il Comitato procede anche alla verifica delle competenze didattiche acquisite dal docente. In questo contesto si colloca il cosiddetto “test finale”, su cui è importante fare chiarezza.

Il test finale non è un esame scritto. Non sono previste prove su carta, quiz, domande a risposta multipla o tracce uguali per tutti. Non si tratta nemmeno di una prova strutturata in senso tradizionale.

Il “test” coincide, di fatto, con la seconda parte del colloquio orale. Dopo la presentazione del portfolio, il Comitato analizza la documentazione disponibile — in particolare la relazione del tutor, la relazione del dirigente scolastico e gli allegati relativi alle osservazioni in classe — e avvia una discussione con il docente.

Questa fase si configura come un confronto professionale: il Comitato pone domande mirate per approfondire le scelte didattiche, le metodologie utilizzate, la gestione della classe, le modalità di valutazione degli studenti e la capacità di riflessione sul proprio operato. Le domande non sono standardizzate, ma nascono dal percorso effettivamente svolto dal docente e dai materiali presentati.

L’obiettivo non è verificare conoscenze teoriche in modo nozionistico, ma valutare la capacità di tradurre tali conoscenze in pratica didattica, la coerenza delle attività svolte, la consapevolezza professionale e il miglioramento maturato nel corso dell’anno.

In questo senso, il “test finale” rappresenta una valutazione complessiva integrata nel colloquio e basata sull’esperienza concreta del docente.

Il ruolo dell’allegato A

Una delle novità più rilevanti del percorso è rappresentata dall’allegato A, che struttura le osservazioni in classe svolte dal dirigente scolastico e dal tutor. Questo strumento consente di rilevare in modo più oggettivo le caratteristiche dell’attività didattica del docente neoassunto. Le schede compilate entrano a far parte della documentazione esaminata dal Comitato di valutazione.


Chi deve svolgere l’anno di prova

Sono tenuti a svolgere l’anno di formazione e prova:

  • i docenti al primo anno di servizio con contratto a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito;
  • i docenti che hanno ottenuto una proroga o che non hanno completato il percorso negli anni precedenti;
  • i docenti che devono ripetere il periodo a seguito di valutazione negativa;
  • i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo;
  • i docenti assunti con procedure straordinarie o con contratto a tempo determinato finalizzato all’immissione in ruolo.

Chi non deve svolgere l’anno di prova

Non sono tenuti a svolgere nuovamente il periodo di formazione e prova i docenti che:

  • hanno già svolto e superato il periodo nello stesso grado di istruzione;
  • rientrano in un ruolo precedente in cui avevano già completato positivamente il percorso;
  • sono stati immessi in ruolo con riserva e hanno già superato l’anno di prova;
  • hanno ottenuto trasferimenti tra posto comune e sostegno nello stesso grado;
  • hanno effettuato un passaggio di cattedra all’interno dello stesso grado di scuola.

Il percorso di formazione e prova si conclude quindi non con un esame formale, ma con una valutazione complessiva fondata sul lavoro svolto durante l’anno e sulla capacità del docente di riflettere in modo consapevole sulla propria pratica professionale.

GPS 2026-2028: aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze. Domande dal 23 febbraio al 16 marzo

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si appresta ad avviare la procedura di aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) valide per il biennio 2026-2028, passaggio fondamentale per il conferimento degli incarichi a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali.

La nuova tornata di aggiornamento riguarderà l’inserimento dei nuovi aspiranti, l’aggiornamento dei titoli e dei servizi per coloro che sono già presenti in graduatoria, nonché l’eventuale trasferimento di provincia o la conferma della permanenza. Le GPS continueranno a rappresentare lo strumento principale per l’attribuzione delle supplenze annuali fino al 31 agosto e delle supplenze fino al termine delle attività didattiche al 30 giugno, oltre a costituire il riferimento per la formazione delle graduatorie di istituto utilizzate per le supplenze brevi e temporanee.

Le istanze potranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica a partire dalle ore 12:00 del 23 febbraio 2026 e fino alle ore 23:59 del 16 marzo 2026. La domanda dovrà essere compilata attraverso il Portale Unico del Reclutamento (INPA), accessibile con credenziali SPID o CIE, seguendo la procedura informatizzata prevista per tutte le operazioni di reclutamento del personale scolastico.

La procedura interesserà sia i nuovi aspiranti docenti che intendono inserirsi per la prima volta nelle GPS, sia coloro che risultano già presenti nelle graduatorie del precedente biennio e devono aggiornare la propria posizione. In particolare, potranno presentare domanda gli aspiranti che intendono dichiarare nuovi titoli culturali e professionali, aggiornare i servizi svolti, modificare le classi di concorso, cambiare provincia oppure confermare la permanenza in graduatoria. Anche nei casi di sola permanenza è consigliabile prestare attenzione alla riconferma di eventuali titoli soggetti a scadenza.

Ogni aspirante potrà scegliere una sola provincia di inserimento, indipendentemente dal numero di classi di concorso o tipologie di posto per le quali possiede i requisiti. La provincia selezionata determinerà anche l’inclusione nelle correlate graduatorie di istituto, che saranno utilizzate per il conferimento delle supplenze temporanee e brevi nel corso del biennio di validità delle graduatorie.

Le GPS sono articolate in due fasce distinte per ciascun grado di istruzione e tipologia di posto. La prima fascia è riservata ai docenti abilitati e, per il sostegno, ai docenti in possesso della relativa specializzazione. La seconda fascia è invece destinata agli aspiranti in possesso del solo titolo di accesso valido e completo per la classe di concorso richiesta. Per la scuola secondaria, in particolare, risulta fondamentale che il titolo di studio sia coerente con la classe di concorso e comprensivo di tutti i CFU e degli esami richiesti dalla normativa vigente, in quanto non è previsto l’inserimento con riserva per titoli non ancora completati nella seconda fascia.

Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia e primaria, l’accesso alla prima fascia è riservato ai laureati in Scienze della Formazione Primaria o ai diplomati magistrali con titolo abilitante conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002. La seconda fascia è invece rivolta agli studenti iscritti al terzo anno del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria o ad annualità successive, purché abbiano conseguito almeno 150 CFU entro la scadenza della domanda.

Particolare attenzione dovrà essere riservata al titolo di accesso, elemento centrale dell’istanza, che deve risultare completo, coerente e conforme ai requisiti previsti per la specifica classe di concorso. L’assenza dei requisiti richiesti o la dichiarazione di titoli non idonei può comportare il depennamento dalla graduatoria, a seguito delle verifiche effettuate dagli Uffici scolastici o dalle istituzioni scolastiche al momento della stipula del contratto di supplenza.

Una delle indicazioni operative più rilevanti riguarda la dichiarazione del servizio in corso. Gli aspiranti che, alla data di scadenza della domanda, non abbiano ancora concluso un contratto di supplenza potranno indicare la data futura di termine del servizio. Tuttavia, il servizio maturato dopo la presentazione dell’istanza sarà valutato solo previa conferma attraverso apposita funzione nella finestra prevista per lo scioglimento delle riserve; in caso di mancata conferma, verrà considerato esclusivamente il servizio svolto fino alla data di invio della domanda.

L’inserimento con riserva sarà consentito esclusivamente per la prima fascia nei casi di conseguimento dell’abilitazione o della specializzazione sul sostegno entro il termine previsto, indicativamente fissato al 30 giugno 2026. Lo scioglimento della riserva avverrà successivamente tramite apposita istanza online, con dichiarazione dell’avvenuto conseguimento del titolo. Non è invece previsto l’inserimento con riserva per la seconda fascia, per la quale il titolo di accesso deve essere posseduto integralmente entro la scadenza della domanda.

Per i posti di sostegno, le graduatorie continueranno ad essere articolate in prima fascia, riservata ai docenti specializzati, e seconda fascia, destinata ai docenti privi di specializzazione ma in possesso del titolo di accesso al grado e di almeno tre annualità di servizio specifico su posto di sostegno nel grado richiesto, maturate entro l’anno scolastico precedente a quello di presentazione della domanda.

Il punteggio sarà attribuito automaticamente dal sistema informatico sulla base dei titoli e dei servizi dichiarati dall’aspirante secondo le tabelle ministeriali vigenti. Il servizio sarà valutato come specifico se svolto sulla stessa classe di concorso o tipologia di posto e come aspecifico negli altri casi, con un punteggio massimo di 12 punti per anno scolastico. Saranno valutabili anche i titoli culturali, le certificazioni linguistiche e le certificazioni informatiche rilasciate da enti accreditati, oltre ai titoli accademici e professionali previsti dalle tabelle di valutazione.

Le dichiarazioni rese in domanda sono soggette a verifica da parte degli Uffici scolastici e delle istituzioni scolastiche. Eventuali incongruenze o dichiarazioni non conformi possono comportare la rettifica del punteggio, il depennamento dalla graduatoria e, nei casi più gravi, la revoca dell’incarico eventualmente conferito.

La procedura informatizzata di conferimento delle supplenze continuerà a seguire l’ordine di scorrimento previsto dalla normativa: prima le Graduatorie ad Esaurimento (GAE), successivamente le GPS di prima e seconda fascia e, in caso di esaurimento, le graduatorie di istituto. La rinuncia all’incarico, la mancata presa di servizio o l’abbandono della supplenza comportano specifiche sanzioni che possono incidere sulla possibilità di ottenere ulteriori incarichi nel corso del biennio di vigenza delle graduatorie.

In vista dell’apertura delle istanze per l’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze 2026-2028, sarà attivato un servizio di supporto dedicato alla compilazione della domanda online, finalizzato ad accompagnare gli aspiranti docenti nella corretta presentazione dell’istanza sul portale INPA e nella verifica dei titoli dichiarabili.

Il supporto riguarderà in particolare la verifica del titolo di accesso e dei requisiti per la classe di concorso, l’inserimento corretto dei servizi, la dichiarazione dei titoli culturali e professionali, la scelta della provincia e la gestione delle diverse tipologie di domanda (nuovo inserimento, aggiornamento, trasferimento o permanenza).

Sarà possibile richiedere assistenza personalizzata fissando un appuntamento tramite email all’indirizzo docenti@sadoc.it, indicando i propri dati anagrafici, la classe di concorso di interesse (se nota) e la tipologia di istanza da presentare. Il servizio di supporto alla compilazione è riservato agli iscritti al sindacato.

Al fine di fornire un orientamento operativo completo sulla procedura di aggiornamento delle GPS 2026-2028, sarà inoltre organizzato un incontro informativo pubblico online dedicato alla compilazione della domanda e all’analisi delle principali novità del biennio. Durante la diretta saranno illustrate le modalità di compilazione dell’istanza su INPA, i requisiti di accesso alle fasce GPS, la corretta dichiarazione dei titoli e del servizio, l’inserimento con riserva e gli errori più frequenti che possono comportare esclusioni o penalizzazioni in graduatoria.

L’incontro si terrà lunedì 13 alle ore 17:00 in diretta streaming sui canali YouTube e Facebook ufficiali, rappresentando un momento di approfondimento aperto a tutti gli aspiranti docenti interessati all’aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2026-2028 e alla corretta compilazione della domanda entro i termini previsti.

🎥 Incontro informativo pubblico sulle GPS 2026–2028

Per offrire un orientamento operativo sulla procedura di aggiornamento delle GPS 2026–2028, sarà organizzato un incontro informativo pubblico online dedicato alla compilazione della domanda e all’analisi delle principali novità del biennio.

Durante la diretta verranno approfonditi:

  • modalità di compilazione dell’istanza su INPA;
  • requisiti di accesso alle fasce GPS;
  • dichiarazione del servizio in corso;
  • inserimento con riserva;
  • errori più frequenti che comportano depennamento;
  • strategie per migliorare il punteggio in graduatoria.

📅 Data: lunedì 23
🕔 Orario: ore 17:00
💻 Modalità: diretta streaming sui canali ufficiali social

La diretta sarà trasmessa sui seguenti canali:

La partecipazione è libera e aperta a tutti gli aspiranti docenti interessati all’aggiornamento delle GPS 2026–2028 e alla corretta compilazione della domanda entro i termini previsti.

Anno di formazione e prova 2025/2026. Oggi primo incontro nazionale presso le Scuole Polo.

Il primo incontro formativo nazionale per i docenti neoassunti nell’anno scolastico 2025/2026 si svolgerà giovedì 30 gennaio 2026, dalle 15.00 alle 18.00.
L’iniziativa, promossa da INDIRE, si terrà in modalità sincrona e sarà fruibile in presenza presso le Scuole Polo o altre sedi individuate sul territorio.

L’incontro rientra nelle 6 ore complessive previste per le attività iniziali e conclusive del percorso di formazione e prova, che complessivamente ammonta a 50 ore obbligatorie, articolate tra incontri in presenza, laboratori, attività peer to peer e formazione online.

Chi è interessato dal percorso di formazione e prova

Sono tenuti a svolgere l’anno di formazione e prova nell’a.s. 2025/2026:

  • docenti neoassunti a tempo indeterminato, inclusi i vincitori dei concorsi PNRR1 e PNRR2;
  • docenti assunti da concorso straordinario IRC;
  • docenti con proroga o rinvio del periodo di prova;
  • docenti che ripetono il percorso per valutazione negativa o mancato superamento del test finale;
  • docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo;
  • docenti assunti da GPS sostegno (prima fascia o elenco aggiuntivo) con proroga ai sensi del DM 111/2024 o DM 119/2023;
  • docenti assunti da concorso straordinario bis;
  • docenti con nomina giuridica dal 1° settembre 2025 ed economica dal 1° settembre 2026, se in possesso dei requisiti di servizio sullo stesso grado.

Gli Uffici Scolastici Provinciali hanno nel frattempo indicato le Scuole Polo presso cui i docenti potranno seguire il primo incontro in collegamento nazionale.

Docenti di Religione: ritardi inaccettabili a Pavia

Accanto all’avvio formale del percorso, permangono gravi criticità, in particolare per i docenti di Religione della provincia di Pavia.
Solo il 29 gennaio, a ridosso dell’incontro nazionale, molti docenti hanno visto regolarizzare il proprio stato giuridico e ottenere l’accesso alla piattaforma INDIRE, con evidenti ricadute sull’avvio ordinato dell’anno di prova.

Ancora più grave risulta la mancata regolarizzazione della posizione stipendiale, che per diversi docenti continua a essere trattata come tempo determinato, nonostante la nomina a tempo indeterminato. Una situazione che appare riconducibile a inerzia o negligenza delle RTS territoriali e che penalizza lavoratrici e lavoratori già sottoposti a un percorso formativo molto impegnativo.

Su queste problematiche SAIR e FENSIR sono intervenuti con decisione, interpellando gli uffici competenti e chiedendo soluzioni immediate, nel rispetto dei diritti contrattuali e professionali dei docenti coinvolti.

Due riviste, uno spazio comune: tornano EssereScuola e Agorà IRC

Dopo oltre due anni di pausa, tornano due spazi liberi di confronto, riflessione e condivisione

Dopo oltre due anni di pausa, da gennaio 2026 riprendono le pubblicazioni mensili di EssereScuola, la rivista che si propone come contenitore aperto di notizie sindacali, riflessioni culturali e contributi dal mondo della scuola. EssereScuola torna con l’obiettivo di offrire uno spazio di confronto non solo alla comunità educativa in senso stretto, ma all’intera comunità educante e non educativa, coinvolgendo chiunque abbia a cuore i temi dell’istruzione, della formazione, del lavoro e della cittadinanza attiva.

La rivista si rivolge a docenti, personale scolastico, dirigenti, studenti, famiglie, operatori del settore e cittadini interessati, offrendo articoli di approfondimento, contributi di opinione, esperienze didattiche, analisi sindacali e spunti di dibattito. EssereScuola si caratterizza per una scelta chiara e coerente: la gratuità. La rivista è infatti liberamente accessibile a tutti, senza barriere economiche o vincoli di iscrizione, nella convinzione che la conoscenza e il confronto debbano essere beni comuni.

Accanto alla rivista principale, riprenderà anche la pubblicazione di Agorà IRC, supplemento didattico-metodologico dedicato ai docenti di Religione Cattolica. Agorà IRC nasce come spazio di dialogo professionale e culturale, pensato per sostenere la riflessione pedagogica, metodologica e disciplinare, offrendo strumenti, idee e percorsi utili alla pratica quotidiana dell’insegnamento della religione nella scuola italiana.

Una rivista costruita insieme

La ripresa delle pubblicazioni vuole essere anche un segnale di apertura e partecipazione. La redazione invita chiunque lo desideri a contribuire con articoli, riflessioni, suggerimenti, recensioni di testi, segnalazioni di attività e buone pratiche provenienti dalle scuole.
La collaborazione, coerentemente con lo spirito della rivista, è volontaria e gratuita, fondata sulla condivisione delle competenze e sull’impegno civile e professionale di chi sceglie di partecipare al dibattito.

Le proposte possono essere inviate all’indirizzo redazione@esserescuola.it.

Con il ritorno di EssereScuola e Agorà IRC, da gennaio 2026 si riapre uno spazio libero, plurale e accessibile, pensato per dare voce a esperienze, idee e prospettive diverse, nella convinzione che il dialogo sia uno strumento essenziale per comprendere e migliorare la scuola e la società.

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