ATA

Rinvio delle prove per le posizioni economiche ATA: soddisfazione dei sindacati dopo le segnalazioni sulle criticità organizzative

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha comunicato il rinvio a data da destinarsi delle prove finali previste per l’attribuzione delle posizioni economiche ATA ai sensi del DM 140/2024. Le prove, inizialmente fissate per il 15, 16, 17, 18 e 19 dicembre, non si svolgeranno più nelle date stabilite e il nuovo calendario, con sedi e orari, verrà comunicato successivamente RINVIO PROVA PER LA POSIZIONE E….

Una decisione accolta con favore da più sigle sindacali, che da settimane segnalavano al MIM criticità rilevanti nella gestione della procedura, in particolare per quanto riguarda la distanza delle sedi di convocazione, l’assenza di una reale considerazione delle esigenze lavorative e familiari del personale ATA, e la tempistica estremamente ristretta che avrebbe messo in difficoltà soprattutto collaboratori, assistenti e amministrativi impegnati quotidianamente nel funzionamento delle scuole.

Il SAATA – Sindacato Autonomo ATA, attraverso la segreteria nazionale e il responsabile Gianluca Mangione, ha espresso soddisfazione per il rinvio, sottolineando come esso rappresenti il risultato di un pressing costante volto a tutelare la dignità professionale del personale ATA. Secondo Mangione, il provvedimento «riconosce finalmente che non si può chiedere al personale di sostenere prove selettive senza tenere conto delle distanze, dei costi, delle esigenze di servizio e delle condizioni reali delle scuole».

Anche il sindacato FENSIR aveva pubblicamente fatto presente al Ministero numerose criticità, contribuendo a portare all’attenzione nazionale i disagi segnalati dagli operatori scolastici. La richiesta comune era chiara: garantire procedure più eque, tempi congrui e soprattutto un’organizzazione rispettosa della professionalità di chi, quotidianamente, assicura il funzionamento delle scuole.

Il rinvio, pur generando l’attesa di un nuovo calendario, rappresenta dunque un primo passo verso una gestione più attenta e sostenibile della procedura. “Come sindacato continueremo a vigilare affinché la prossima convocazione tenga realmente conto delle esigenze del personale ATA e non riproduca le stesse criticità che hanno portato a questo intervento ministeriale” Conclude Gianluca Mangione.


Grave disorganizzazione nelle prove delle posizioni economiche ATA – Informativa e denuncia sindacale

Il Sindacato Fensir – SAATA informa tutto il personale ATA che la gestione delle sedi per gli esami relativi alle posizioni economiche ha prodotto una situazione gravissima, inaccettabile e lesiva della dignità professionale dei lavoratori.

Numerosi dipendenti sono stati assegnati a sedi d’esame situate anche a 400, 500 km dalla propria residenza o sede di servizio, con inevitabili ripercussioni economiche, organizzative e familiari.

Ricordiamo che si tratta di un concorso interno, che avrebbe dovuto essere svolto nelle vicinanze della sede di servizio, e non trasformato in un viaggio estenuante attraverso le regioni.

Inoltre, nei giorni 15, 16, 17, 18 e 19 dicembre, l’assenza forzata di centinaia di collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e tecnici provocherà un vuoto di personale nelle scuole, compromettendo:

la sorveglianza degli alunni, la funzionalità degli uffici di segreteria, il supporto tecnico ai laboratori, la sicurezza e la regolarità dei servizi scolastici.

Una scelta organizzativa che il nostro sindacato considera irresponsabile, non giustificabile e potenzialmente dannosa per l’intero sistema scolastico.

Il Fensir – SAATA ha già avviato iniziative formali richiedendo, revisione immediata delle sedi d’esame, rimborso totale delle spese sostenute dai lavoratori, assunzione di responsabilità da parte delle autorità competenti, garanzie scritte per evitare il ripetersi di situazioni analoghe.

Invitiamo tutto il personale ATA a segnalare immediatamente al sindacato criticità, disservizi o situazioni di disagio, informare tempestivamente il proprio dirigente scolastico dell’assenza forzata dovuta alla convocazione in sedi lontane.

Il Fensir – SAATA rimane al fianco di tutti i lavoratori e conferma la propria determinazione a contrastare una gestione che mortifica la dignità del personale ATA e compromette il regolare funzionamento delle scuole.

Gianluca Mangione, segretario nazionale SAATA

Prova finale per le posizioni economiche ATA: pubblicato il calendario ufficiale

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato l’avviso relativo alla prova finale di valutazione della procedura selettiva per l’attribuzione delle posizioni economiche destinate alla valorizzazione professionale del personale ATA all’interno delle Aree, come previsto dal decreto ministeriale n. 140 del 12 luglio 2024.

Date e profili coinvolti

Le prove si svolgeranno nei giorni dal 15 al 19 dicembre 2025, secondo il seguente calendario:

  • 15 dicembre 2025 ore 9:00 – Operatore dei servizi agrari
  • 15 dicembre 2025 ore 14:30 – Collaboratore scolastico (primo turno)
  • 16 dicembre 2025 ore 14:30 – Collaboratore scolastico (secondo turno)
  • 17 dicembre 2025 ore 14:30 – Assistente tecnico (I posizione economica)
  • 18 dicembre 2025 ore 14:30 – Assistente tecnico (II posizione economica)
  • 19 dicembre 2025 ore 9:00 – Assistente amministrativo (I posizione economica), Cuoco, Infermiere e Guardarobiere
  • 19 dicembre 2025 ore 14:30 – Assistente amministrativo (II posizione economica)

Le operazioni di identificazione dei candidati avranno inizio alle ore 8:00 per il turno mattutino e alle ore 13:30 per il turno pomeridiano.

Informazioni sulle sedi e convocazioni

Le sedi d’esame e la suddivisione dei candidati saranno comunicate dagli Uffici Scolastici Regionali (USR) almeno venti giorni prima della data di svolgimento delle prove, tramite pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali e albi online.

Le prove si svolgeranno nella regione di presentazione della domanda. Tuttavia, il personale che nel frattempo abbia ottenuto un trasferimento a seguito della mobilità ordinaria (O.M. n. 36 del 28 febbraio 2025) svolgerà la prova nella nuova regione di titolarità, secondo le disposizioni degli USR competenti.

Obblighi dei candidati

I candidati ammessi dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento valido e codice fiscale.
La mancata presentazione, anche per cause di forza maggiore, comporterà l’esclusione dalla procedura.

Pubblicazione ufficiale

L’avviso è stato firmato dalla Direttrice Generale Maria Assunta Palermo e pubblicato sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nonché sui siti degli Uffici Scolastici Regionali.

1° settembre: presa di Servizio e Incompatibilità per il personale docente e ATA

La presa di servizio nella scuola statale rappresenta un passaggio fondamentale e tutt’altro che formale nella vita lavorativa di un docente o di un membro del personale ATA. Questo momento sancisce l’inizio effettivo del rapporto di lavoro con lo Stato, che, per sua natura, richiede un vincolo di esclusività.
Ciò significa che chi assume l’incarico si impegna a garantire la propria piena disponibilità, evitando attività incompatibili o in conflitto con le funzioni e i doveri connessi al ruolo pubblico. Le norme che regolano questa fase sono precise e vincolanti, e la loro conoscenza è essenziale per prevenire sanzioni e decadenze.


Differimento della Presa di Servizio

La presa di servizio può essere posticipata solo in casi specifici:

CondizioneEffetto
Differimento con giustificato motivo (es. malattia documentata)Differimento della decorrenza economica del contratto
Differimento senza giustificato motivoDecadenza dalla nomina

Norme di riferimento: art. 97 DPR 3/1957; art. 560 D.Lgs. 297/1994.


Dichiarazione di Incompatibilità

All’atto della presa di servizio, il dipendente è tenuto a dichiarare l’assenza di altri rapporti di lavoro o situazioni incompatibili.
La mancata o falsa dichiarazione può comportare l’annullamento del contratto da parte del Dirigente scolastico.

Norme di riferimento: art. 53 D.Lgs. 165/2001 (incarichi extra-istituzionali e incompatibilità nel pubblico impiego).


Attività Lavorative e Tipologie di Incompatibilità

Tipo di attivitàTrattamento previsto
Incompatibilità assoluteVietate (es. attività imprenditoriali, doppi incarichi pubblici)
Incompatibilità relativeConsentite solo con autorizzazione del Dirigente scolastico
Attività compatibiliConsentite senza autorizzazione (es. collaborazioni editoriali)

Norme di riferimento: art. 53 D.Lgs. 165/2001; per i docenti, v. anche art. 508 D.Lgs. 297/1994 (profili specifici).


Esercizio della Libera Professione

La possibilità di esercitare una libera professione riguarda sia il personale docente sia il personale ATA, con regole specifiche.

Docenti
L’esercizio della libera professione è consentito se:

  • autorizzato dal Dirigente scolastico;
  • compatibile con l’orario e con tutte le attività funzionali all’insegnamento;
  • coerente con l’insegnamento impartito e privo di conflitti d’interesse;
  • senza lezioni private a studenti del proprio istituto (vietate in ogni caso). Le lezioni private verso esterni sono ammesse, ma vanno comunicate al Dirigente, che può vietarle se necessario.

Personale ATA
Si applicano le norme generali del pubblico impiego: attività e incarichi esterni devono essere temporanei, compatibili con i compiti d’ufficio e autorizzati. Restano vietate le attività che determinano conflitti d’interesse o pregiudizio per il servizio.

Norme di riferimento: art. 508 D.Lgs. 297/1994 (docenti, incluse lezioni private); art. 53 D.Lgs. 165/2001 (regime autorizzatorio e incompatibilità per tutto il personale).


Part-Time e Riduzione delle Incompatibilità

Chi opta per un part-time pari o inferiore al 50% ha margini più ampi per svolgere attività esterne, comprese alcune che sarebbero vietate a tempo pieno, purché non interferiscano con il servizio.
Per i docenti su spezzone orario sotto il 50% valgono le stesse regole del part-time; se in seguito si supera il 50%, torna il regime ordinario delle incompatibilità.

Norme di riferimento: art. 53 D.Lgs. 165/2001 (compatibilità e incarichi in rapporto al tempo di lavoro).


Divieto di Congelamento dell’Anno di Prova

Non è possibile rinviare la presa di servizio per svolgere un’attività lavorativa incompatibile in corso.
L’eccezione prevista dalla Legge 107/2015 era valida solo per l’a.s. 2015/16 e non è più applicabile.

Norme di riferimento: Legge 107/2015 (deroga limitata all’a.s. 2015/16).


Aspettativa per Altro Lavoro

Non è consentito richiedere, contestualmente alla presa di servizio, un’aspettativa per lo svolgimento di un’attività incompatibile.
L’incompatibilità viene valutata al momento della presa di servizio.

Norme di riferimento: art. 53 D.Lgs. 165/2001.


Contratto Senza Assunzione in Servizio: Casi Ammessi

In alcune situazioni specifiche, il contratto può avere decorrenza giuridica ed economica anche senza la presenza fisica del lavoratore:

SituazioneEffetti e modalità
Maternità (interdizione/congedo obbligatorio)Decorrenza giuridica ed economica dalla nomina
Dottorato di ricercaCongedo straordinario senza assegni dalla data di nomina
Assegni di ricerca / borse di studioAspettativa senza assegni fin da subito

Norme di riferimento: circolari MIUR; Legge 398/1989; parere Consiglio di Stato n. 544/2016.


Conclusioni

Le norme su presa di servizio, incompatibilità e libera professione sono pensate per assicurare trasparenza, correttezza e piena disponibilità al servizio pubblico.
Fensir raccomanda a docenti e personale ATA di verificare attentamente la propria situazione professionale prima della presa di servizio e di richiedere per tempo eventuali autorizzazioni per attività esterne, così da evitare sanzioni, annullamenti di contratto o decadenze.

ASSEGNAZIONI E UTILIZZI: AL VIA LE DOMANDE DAL 14 FINO AL 25 LUGLIO

Dal 14 al 25 luglio 2025, il personale DOCENTE E ATA potrà presentare domanda di assegnazione provvisoria per l’anno scolastico 2025/26 attraverso la piattaforma ministeriale Istanze Online. Tuttavia, mentre la procedura ufficiale si avvia, il personale scolastico è ancora una volta lasciato nell’incertezza più assoluta: non è stato ancora reso pubblico il contratto integrativo nazionale che regola l’intera operazione, né è stata diffusa l’ordinanza ministeriale di riferimento.

La FENSIR condanna con fermezza questa grave mancanza di trasparenza, che si somma a un sistema sindacale chiuso, autoreferenziale e poco democratico. In un contesto in cui i lavoratori dovrebbero avere accesso chiaro e tempestivo a tutte le norme che li riguardano, si continua invece a procedere con logiche di riservatezza e filtraggio delle informazioni.

Novità e categorie ammesse: aumentano le deroghe e si amplia la platea degli aventi diritto

Dalle informazioni frammentarie e non ancora supportate dall’ordinanza ministeriale, apprendiamo che una delle principali novità di quest’anno consisterebbe nell’ampliamento delle deroghe e dei destinatari delle assegnazioni provvisorie. Se confermato, ciò consentirebbe anche a categorie di personale che negli anni precedenti risultavano escluse di presentare domanda.

Tuttavia, la FENSIR invita alla massima cautela, in quanto l’assenza di fonti ufficiali e la mancata pubblicazione dei documenti impedisce ad oggi una lettura chiara e certa dei criteri applicabili, fiduciosi comunque che non ci saranno ulteriori e nuove interpretazioni. Il sindacato chiede con urgenza la diffusione integrale e immediata del contratto integrativo e dell’ordinanza ministeriale, per restituire ai lavoratori il diritto alla conoscenza e alla trasparenza.

Chi può presentare domanda: requisiti e categorie coinvolte

L’assegnazione provvisoria è rivolta al personale a tempo indeterminato che intenda richiederla per uno dei seguenti motivi:

  • Ricongiungimento ai figli o affidatari;
  • Ricongiungimento al coniuge, parte dell’unione civile o convivente di fatto (Legge 76/2016);
  • Ricongiungimento a parenti o affini con stabile convivenza anagrafica;
  • Assistenza a soggetto con disabilità (Legge 104/92), anche se non convivente;
  • Gravi esigenze di salute del richiedente;
  • Ricongiungimento al genitore.

L’assegnazione provvisoria può avvenire solo verso un comune diverso da quello di titolarità, salvo suddivisione in distretti sub-comunali.

Categorie di personale che, secondo le anticipazioni, potrebbero essere ammesse

Docenti

  • Assunti a tempo indeterminato fino all’a.s. 2022/23;
  • Neoassunti dal 2023/24 anche con sola nomina giuridica (a.s. 2024/25), se rientranti nelle deroghe (allegato G);
  • Docenti da GPS I fascia sostegno, se hanno superato l’anno di formazione e prova e risultano in deroga;
  • Assunti da procedura straordinaria ex art. 59, DL 73/2021, in deroga;
  • Assunti dal concorso PNRR 1 (a.s. 2024/25), se abilitati e rientranti nelle deroghe.

Personale ATA

  • Tutti gli assunti a tempo indeterminato, anche se coinvolti in precedenti mobilità;
  • Personale dell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, anche se neo-assunto;
  • Personale ex LSU ed ex co.co.co. con contratto part-time (su spezzone corrispondente all’orario di servizio in essere).

FENSIR: serve una svolta nella trasparenza e nella rappresentanza

La FENSIR ribadisce con forza la necessità di riformare radicalmente l’attuale sistema della rappresentanza sindacale, che oggi si rivela inefficace e opaco. I lavoratori meritano di essere informati in modo diretto, completo e tempestivo. La segretezza che circonda le trattative sindacali e la pubblicazione del CCNI solo a ridossi degli eventi è un’offesa alla partecipazione e alla dignità professionale del personale scolastico.

Supporto FENSIR: assistenza alla compilazione dal 14 al 25 luglio

La FENSIR comunica che, dal 14 al 25 luglio, sarà a completa disposizione dei propri iscritti e di coloro che intendano iscriversi per fornire assistenza nella compilazione delle domande di assegnazione provvisoria. Un supporto competente, professionale e sempre trasparente.

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO

DOMANDE DOCENTI TRAMITE ISTANZE ON-LINE

IL RESTANTE PERSONALE IN MODALITA’ CARTACEA (ATA – IRC – PERS. ED)

Perché i diritti non si delegano: si conoscono, si esercitano e si difendono.


DOCUMENTI MOBILITA’ DI FATTO

LE CONTESTAZIONI DI ADDEBITO A SCUOLA: COSA SONO E COME DIFENDERSI

Le contestazioni di addebito sono provvedimenti disciplinari formali adottati nei confronti del personale scolastico, sia docente che ATA, per presunte violazioni dei doveri di servizio o delle norme comportamentali previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) o da altre normative di settore.


CARATTERISTICHE PRINCIPALI

  • Devono essere motivate e fondate su fatti specifici e documentabili.
  • Il lavoratore ha diritto a presentare una memoria difensiva, generalmente entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione dell’atto.
  • Le procedure sono disciplinate da norme come l’art. 55-bis del D.Lgs. 165/2001.

PROCEDURA REGOLARE VS. MOBBING

A volte la linea tra una legittima azione disciplinare e una forma di mobbing è molto sottile. Il mobbing consiste in comportamenti reiterati, ostili e intenzionali, finalizzati a isolare, danneggiare o screditare un lavoratore all’interno dell’ambiente scolastico.

Quando una contestazione può degenerare in mobbing?

  • Se è numerosa, infondata o pretestuosa.
  • Quando è utilizzata come strumento di pressione psicologica o ritorsione.
  • Se è accompagnata da altre azioni vessatorie: demansionamento, esclusione, isolamento.

INDICATORI DI UN POSSIBILE MOBBING

  • Contestazioni vaghe, generiche o prive di prove concrete.
  • Convocazioni frequenti senza motivazione scritta o formale.
  • Critiche pubbliche durante collegi, riunioni o in ambienti non appropriati.
  • Esclusione non giustificata da incarichi, progetti o attività scolastiche.
  • Delegittimazione dell’immagine professionale di fronte a colleghi, studenti o famiglie.

Questi segnali possono riguardare docenti, collaboratori scolastici, assistenti tecnici o amministrativi, e vanno sempre documentati.


COSA PUÒ FARE IL PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTE E ATA)?

  • Richiedere chiarimenti scritti per ogni contestazione.
  • Conservare ogni documento utile, comprese email, verbali, circolari, comunicazioni interne.
  • Redigere una memoria difensiva dettagliata e precisa.
  • Farsi assistere dal sindacato o da un avvocato specializzato in diritto del lavoro.
  • Segnalare condotte vessatorie all’Ufficio Scolastico Regionale, all’Ispettorato del Lavoro o ad altri enti competenti.

LO STILE DIRIGENZIALE: QUANDO LA PRASSI DIVENTA ABUSO

Non sempre è il contenuto della singola contestazione a essere critico, ma talvolta è lo stile dirigenziale stesso a creare problemi. Un/una Dirigente scolastico/a che adotta una prassi costante di richiami, sanzioni e contestazioni, anche per fatti di lieve entità o discutibili, può generare un ambiente lavorativo ostile e ansiogeno.

Questo comportamento non solo mina il clima professionale, ma può configurare una violazione normativa. Infatti, secondo il D.Lgs. 81/2008, il dirigente ha la responsabilità di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, che comprende anche la tutela del benessere psicofisico del personale.

Un utilizzo eccessivo, reiterato e sproporzionato del potere disciplinare può diventare causa di stress lavoro-correlato e di danno esistenziale, con possibili conseguenze anche sul piano legale.


SE IL DIRIGENTE DICHIARA IL FALSO O ALTERA I FATTI

Nei casi più gravi, può accadere che il/la Dirigente:

  • Formuli accuse false,
  • Costruisca artificiosamente narrazioni accusatorie,
  • Ometta fatti rilevanti o presenti versioni manipolate degli eventi.

In tali circostanze, il personale scolastico (docente o ATA) può e deve agire legalmente.

Strumenti di tutela:

  • Denuncia per diffamazione o calunnia;
  • Segnalazione per abuso d’ufficio;
  • Richiesta di ispezione scolastica o amministrativa;
  • Azione per danno d’immagine o professionale;
  • Tutela sindacale in caso di comportamenti antisindacali.

È essenziale documentare ogni elemento (email, ordini di servizio, testimoni, prove scritte) per difendere la propria posizione in modo efficace e credibile.


VERITÀ E TUTELA GIURIDICA

La normativa e la giurisprudenza italiana riconoscono il diritto del lavoratore a essere trattato con rispetto e dignità. In numerosi casi, i giudici del lavoro hanno annullato sanzioni disciplinari, ritenendole frutto di accanimento, persecuzione o violazioni procedurali, soprattutto se sproporzionate o non fondate su fatti reali.


CONCLUSIONI

La scuola deve essere un luogo di formazione, collaborazione e rispetto reciproco. L’uso scorretto o intimidatorio dello strumento disciplinare da parte della dirigenza compromette il benessere lavorativo e la qualità dell’istituzione scolastica.

È fondamentale che docenti e ATA:

  • Conoscano i propri diritti,
  • Agiscano in modo informato,
  • Documentino tutto,
  • Si difendano con fermezza e legalità da ogni abuso o prevaricazione.

TFR e TFS nel comparto scuola: guida completa per chi termina un contratto o va in pensione

Nel mondo della scuola – come in tutta la Pubblica Amministrazione – quando un contratto termina o si va in pensione, spetta al lavoratore un compenso finale: si tratta del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) o del Trattamento di Fine Servizio (TFS).
Capire a quale tipologia si ha diritto, quali sono i tempi di pagamento e dove controllare lo stato della pratica è fondamentale per ricevere quanto spettante senza ritardi o confusioni.


TFR: cos’è, a chi spetta e quando si riceve

Il TFR è riconosciuto ai lavoratori del comparto scuola che hanno un contratto a tempo determinato, ad esempio:

  • Supplenze brevi
  • Incarichi fino al 30 giugno
  • Incarichi fino al 31 agosto

Per maturare il TFR, il contratto deve durare almeno 16 giorni lavorativi continuativi. L’importo è determinato accantonando annualmente il 6,91% della retribuzione lorda.

Esempio pratico:
Retribuzione lorda: €11.928
Accantonamento: 11.928 × 6,91% = €824,22 circa


Quando viene pagato il TFR?

Nel pubblico impiego, il pagamento del TFR non è immediato. Per chi ha avuto un contratto a termine con lo Stato, la liquidazione avviene dopo 12 mesi dalla cessazione del servizio, con un’ulteriore finestra di 3 mesi per il completamento del pagamento.

Superato questo termine, scattano gli interessi legali giornalieri per il ritardo.


Come controllare lo stato del TFR

È possibile monitorare l’avanzamento della pratica tramite:

  • Il portale NoiPA > Stipendiale > TFR
  • La sezione “Consultazione TFR” nell’area riservata NoiPA
  • Il sito INPS, tramite SPID/CIE/CNS

Cosa fare se non risulta nulla?

Se entro febbraio dell’anno successivo al termine del contratto il TFR non compare, è necessario inviare una richiesta tramite il portale NoiPA, specificando:

  • Area: Servizi stipendiali
  • Tematica: Servizi per il Comparto Scuola
  • Tipo di problema: Pagamenti e contratti personale docente non di ruolo

Allega sempre un documento di identità in corso di validità.


TFR e TFS: differenze per chi va in pensione

Chi cessa il servizio per pensionamento ha diritto a un compenso finale, ma non sempre si tratta di TFR. In molti casi, soprattutto nel pubblico impiego, la liquidazione finale si chiama TFS – Trattamento di Fine Servizio.

🔷 TFS (Trattamento di Fine Servizio)

  • Spetta ai dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001.
  • È calcolato sulla base dell’ultima retribuzione utile, del tipo di rapporto e degli anni di servizio effettivamente prestati.
  • L’importo è rivalutato ogni anno fino alla liquidazione.
  • Può essere erogato in un’unica soluzione o in più rate, in base all’importo complessivo.
  • I tempi di pagamento possono arrivare fino a 24 mesi dopo la cessazione dal servizio.

Esempio pratico di calcolo del TFS:
Un dipendente pubblico con:

  • 20 anni di servizio effettivo
  • Retribuzione annua utile lorda: €28.000

Il TFS si calcola così:

  1. Si considera il 80% della retribuzione utile annua (secondo coefficiente massimo previsto per 20 anni):
    €28.000 × 80% = €22.400
  2. Si divide il risultato per 12 per ottenere la quota mensile:
    €22.400 ÷ 12 = €1.866,67
  3. Si moltiplica la quota mensile per il numero di anni:
    €1.866,67 × 20 = €37.333,40

Questo sarà l’importo lordo del TFS maturato (da rivalutare con interessi e da verificare secondo la normativa aggiornata per eventuali limiti di imponibilità e rateizzazione).


Chi ha avuto carriere miste: TFR + TFS

Molti lavoratori del comparto scuola hanno avuto una carriera mista, cioè:

  • Incarichi precari (supplenze, contratti a termine)
  • Seguiti da stabilizzazione (assunzione a tempo indeterminato)

In questi casi, è possibile maturare il TFR per i contratti precari e il TFS per la fase finale di carriera (se si rientra tra gli assunti prima del 2001 o non si è optato per il TFR).
Chi invece è stato stabilizzato dopo il 1° gennaio 2001, rientra integralmente nel regime TFR, anche per i periodi in ruolo.

Arretrati a giugno per docenti e ATA: il taglio del cuneo fiscale è una misura marginale contro la povertà salariale

Nel mese di giugno 2025, i lavoratori del comparto scuola – docenti e personale ATA – riceveranno in busta paga un accredito straordinario relativo al cosiddetto taglio del cuneo fiscale. Si tratta degli arretrati accumulati tra gennaio e maggio, che NoiPA provvederà a liquidare in un’unica soluzione. A ciò si aggiungerà, da giugno in poi, un aumento mensile dello stipendio netto, frutto della stessa misura fiscale.

Si parla di cifre che oscillano tra poche decine e qualche centinaio di euro. Ma al di là dell’entità numerica, resta una domanda aperta: si tratta davvero di un aiuto concreto per chi lavora nella scuola, o solo di un’operazione marginale priva di effetti strutturali?


Il taglio del cuneo fiscale: cosa significa e a chi si applica

Il cosiddetto “cuneo fiscale” è la somma delle tasse e dei contributi che gravano sul lavoro. Nel concreto, rappresenta la differenza tra il costo lordo che un datore di lavoro sostiene e lo stipendio netto che il lavoratore riceve. Il taglio operato dal Governo interviene sui contributi a carico del dipendente, riducendo la sua quota di versamento all’INPS.

Per l’anno in corso le percentuali sono:

  • Riduzione del 7% per redditi fino a 25.000 euro lordi annui;
  • Riduzione del 6% per redditi tra 25.001 e 35.000 euro.

Al di sopra di queste soglie, la misura non si applica.

La riduzione non comporta un danno pensionistico immediato (i contributi vengono accreditati come figurativi), ma riduce leggermente la base imponibile pensionabile, il che può avere effetti nel lungo termine. Tuttavia, l’impatto è generalmente contenuto.


Arretrati e aumenti mensili: quanto cambia davvero

Come riportato da Tuttolavoro24.it, nel cedolino NoiPA di giugno compariranno gli arretrati spettanti dal 1° gennaio al 31 maggio 2025.

Le cifre variano a seconda del profilo professionale (ATA, docente, grado di istruzione), dell’anzianità di servizio e della fascia stipendiale.

Secondo le tabelle pubblicate da Tuttolavoro24.it (che andrebbero inserite integralmente per completezza), gli importi netti una tantum sono i seguenti:

ProfiloArretrati netti stimati (gennaio–maggio)Aumento netto mensile (da giugno)
Collaboratore scolastico63 – 150 €10 – 25 €
Assistente amministrativo80 – 200 €15 – 35 €
Docente scuola primaria/infanzia90 – 280 €20 – 55 €
Docente scuola secondaria I/II grado110 – 416 €25 – 83 €

Fonte: Tuttolavoro24.it, 22 maggio 2025

Anche nella fascia più alta, parliamo di non più di 400 euro lordi complessivi per cinque mesi di arretrati e un incremento mensile che, in media, non supera i 50 euro netti. Sono importi che, pur rappresentando un piccolo sollievo, non incidono in modo significativo sul tenore di vita del personale scolastico.


Accettare o rinunciare al taglio? Scelta tecnica, impatto modesto

Tecnicamente, il lavoratore ha la possibilità di rinunciare al taglio del cuneo fiscale, scegliendo di continuare a versare l’intera quota contributiva. La rinuncia può essere effettuata tramite l’area riservata del portale NoiPA (sezione “Agevolazioni fiscali”).

Le sigle identificative sul cedolino sono:

  • E11 = riduzione contributiva (taglio cuneo fiscale);
  • E12 = ulteriore detrazione fiscale.

Ma in quali casi può avere senso rinunciare?

Può essere utile rinunciare se:

  • Si è vicini alla pensione e si vuole massimizzare la base contributiva.
  • Si ha una situazione pensionistica già fragile o discontinua.
  • Si ritiene poco significativo l’aumento netto rispetto al sacrificio futuro.

Nella maggior parte dei casi, invece:

  • Accettare la riduzione è più conveniente, poiché il beneficio immediato è tangibile e la perdita futura minima.
  • L’impatto sulla pensione si traduce in differenze annuali marginali, spesso inferiori a 50 euro annui.

Una misura tampone, non una riforma strutturale

Il taglio del cuneo fiscale è stato più volte presentato come uno strumento per ridare ossigeno alle retribuzioni medio-basse. Ma nel caso del personale scolastico, non affronta le vere criticità: stipendi tra i più bassi del pubblico impiego, blocco contrattuale decennale, carichi burocratici crescenti, e una forte svalutazione sociale della professione.

Questa misura non tocca il problema della povertà lavorativa, né interviene sulle dinamiche retributive che penalizzano soprattutto i più giovani e precari del comparto. È un intervento parziale e a scadenza, utile per alleggerire temporaneamente le spese di chi lavora, ma privo di prospettive di lungo periodo.

Il Consiglio di Stato riconosce il pieno punteggio per il servizio militare nelle graduatorie ATA: avviata la campagna di tutela FENSIR

Una sentenza di particolare rilievo per il personale ATA è stata emessa dal Consiglio di Stato (Sezione VII) con la decisione n. 3367/2025, che ha accolto l’appello di un gruppo di candidati contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ribaltando il verdetto del TAR Lazio.

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Al centro della controversia vi era la corretta valutazione del servizio militare di leva o del servizio civile sostitutivo ai fini del punteggio nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA per il triennio 2024–2027. Il Ministero, con il decreto n. 89 del 21 maggio 2024, aveva attribuito solamente 0,60 punti complessivi a chi aveva svolto il servizio militare non in costanza di rapporto di impiego scolastico, riservando invece il punteggio pieno di 6 punti annui (cioè 0,50 punti per ogni mese di servizio) solo a chi fosse stato già assunto.

I ricorrenti, difesi dall’avvocato Christian Conti, hanno contestato questa disparità come illegittima e incostituzionale, invocando il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e la tutela del lavoratore che adempie agli obblighi di leva (art. 52, secondo comma, Cost.). Hanno anche richiamato la normativa specifica del settore scolastico, in particolare l’art. 569, comma 3, del D.Lgs. 297/1994, che sancisce che “il periodo di servizio militare di leva è valido a tutti gli effetti”, senza alcuna distinzione in base alla presenza o meno di un rapporto di lavoro.

Il Consiglio di Stato ha accolto integralmente queste argomentazioni, evidenziando che la normativa vigente non giustifica una differenziazione di punteggio per il servizio militare, il cui valore deve essere pienamente riconosciuto e proporzionato alla durata effettiva del servizio, fino a un massimo di 6 punti per anno. La sentenza ha quindi ordinato l’annullamento degli atti impugnati e il ricalcolo dei punteggi per i ricorrenti, con attribuzione del punteggio pieno spettante in base ai mesi effettivamente prestati in servizio militare o civile.

Di fronte a questa significativa pronuncia, la FENSIR (Federazione Sindacati Indipendenti Riformisti) ha annunciato l’avvio di una campagna nazionale di tutela legale e sindacale a favore di tutto il personale ATA che si trovi in una situazione analoga. L’obiettivo è garantire l’applicazione estensiva della sentenza a livello nazionale e assicurare che tutti gli interessati ottengano il giusto riconoscimento del servizio militare nei punteggi delle graduatorie scolastiche.

La federazione metterà a disposizione degli iscritti un servizio di consulenza e supporto per avviare eventuali ricorsi individuali o collettivi al contempo ha richiesto al Ministero di adeguarsi volontariamente al principio stabilito dal Consiglio di Stato, evitando così il contenzioso.

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Graduatorie ATA III Fascia: dal 28 aprile al 9 maggio l’inserimento della CIAD – Fensir pubblicherà un tutorial per la procedura

Gli aspiranti inseriti con riserva nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA per il triennio 2024/2027 potranno procedere con lo scioglimento della riserva legata al conseguimento della Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale (CIAD) a partire dal 28 aprile e fino al 9 maggio 2025, come indicato nella nota ufficiale del Ministero dell’Istruzione e del Merito (n. 87837 del 10 aprile 2025).

📌 Obbligo della CIAD e scadenza
La CIAD è richiesta per tutti i profili ATA, tranne quello di collaboratore scolastico, e rappresenta un requisito obbligatorio ai sensi del CCNL Istruzione e Ricerca 2019/2021. La certificazione deve essere ottenuta entro il 30 aprile 2025. Non saranno accettate certificazioni conseguite dopo questa data. Se il rilascio formale non fosse ancora avvenuto, è possibile inserire la data in cui è stato sostenuto l’esame, purché entro la stessa scadenza.

📌 Come si presenta la dichiarazione
L’inserimento della certificazione avverrà tramite la piattaforma Istanze Online (POLIS). I candidati dovranno accedere con SPID, CIE o credenziali abilitate e indicare:

  • data del conseguimento o dell’esame;
  • ente certificatore;
  • ulteriori dati richiesti per verificare la validità e l’accreditamento dell’ente presso Accredia.

📌 Fensir supporterà i candidati con un tutorial
Per accompagnare gli aspiranti in questa delicata fase, Fensir predisporrà un tutorial che illustrerà passo dopo passo la procedura da seguire su Istanze Online. Il materiale sarà disponibile nei prossimi giorni attraverso i canali ufficiali dell’organizzazione e potrà rappresentare un valido aiuto per evitare errori nell’invio della dichiarazione.

NON HAI ANCORA LA CIAD?

Con noi puoi conseguirla entro il 30 aprile, segui questi semplici passaggi:

  1. Personale ATA con contratto al 30 giugno o al 31 Agosto, delega sindacale scarica CLICCA QUI
  2. Personale Aspirante ATA o Docente inserito nelle Graduatorie ATA con contrato al 30 giugno o al 31 agosto, delega sindacale delega sindacale scarica CLICCA QUI e versamento di € 35,00 sul conto corrente intestato a Fe.N.S.I.R. IBAN IT33G0845311102000000235086 “provincia di residenza – iscrizione annuale Cognome e Nome“.
  3. Personale Docente inserito nelle Graduatorie ATA con contrato al 30 giugno o al 31 agosto, delega sindacale delega sindacale scarica CLICCA QUI
  4. CERTIFICAZIONE CIAD ACCREDIA PER GLI ISCRITTI (o che si iscriveranno) € 130,00 da versare su Fe.N.S.I.R. IBAN IT33G0845311102000000235086 “integrazione quota associativa Cognome e Nome“

📎 Documento allegato
Puoi consultare la nota ufficiale del Ministero qui:
👉 Nota MIM n. 87837 del 10 aprile 2025 (PDF)

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