SENTENZE

Carta Docente anche ai precari: importante vittoria FENSIR davanti al Tribunale di Locri

INuova e significativa affermazione in sede giudiziaria per i docenti a tempo determinato.
Il Tribunale di Locri – Sezione Lavoro, con sentenza n. 2160/2025, ha riconosciuto il diritto alla Carta del Docente anche ai precari della scuola, accogliendo integralmente il ricorso patrocinato dalla FENSIR – Federazione Nuovi Sindacati Istruzione e Ricerca, difeso dall’Avv. Attilio Piacente, e condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione del bonus formativo di 500 euro per ciascun anno scolastico 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un totale di 2.000 euro, oltre interessi e rivalutazione. tt. Rodolfo Valentino Scarponi**, ha ritenuto che l’esclusione dei docenti con contratto a tempo determinato dal beneficio economico previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (“Buona Scuola”) sia ingiustificata, discriminatoria e contraria ai principi costituzionali e al diritto europeo.

Richiamando le più recenti pronunce della Corte di Cassazione (sent. n. 29961/2023) e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (causa C-268/2024), il Tribunale ha ribadito che non può esservi alcuna distinzione tra docenti di ruolo e non di ruolo quando si tratta di garantire la formazione continua e l’aggiornamento professionale, elementi essenziali per la qualità del sistema scolastico.

“La formazione – si legge nella motivazione – costituisce un diritto fondamentale e una leva strategica per lo sviluppo della professionalità docente. La Carta del Docente non può essere riservata ai soli insegnanti a tempo indeterminato, poiché la prestazione lavorativa e le finalità educative sono identiche per tutti i docenti, indipendentemente dal tipo di contratto.”

Il Tribunale ha condannato il MIM non solo all’attribuzione della Carta Docente per quattro annualità, ma anche al pagamento delle spese processuali, riconoscendo pienamente le ragioni sostenute dai legali della FENSIR.


💬 Dichiarazione del Segret Giuseppe Favilla

“Questa sentenza rappresenta un ulteriore passo avanti nella tutela dei diritti del personale precario – sottolinea Giuseppe Favilla, Segretario Generale della FENSIR –.
È una decisione che ristabilisce giustizia e coerenza, ponendo fine a una disparità di trattamento che per anni ha penalizzato migliaia di insegnanti, pur impegnati ogni giorno con la stessa responsabilità, la stessa passione e la stessa professionalità dei colleghi di ruolo.
La Carta del Docente non è un privilegio, ma uno strumento di crescita e aggiornamento che deve essere riconosciuto a tutti coloro che contribuiscono al funzionamento della scuola pubblica italiana.
Ringraziamo i nostri legali per l’ottimo lavoro svolto e rinnoviamo l’impegno della Federazione nel proseguire questa battaglia di equità, affinché la formazione e la valorizzazione del personale diventino principi realmente universali nel mondo dell’istruzione.”


📣 Informazioni per i docenti interessati

La FENSIR invita tutti i docenti a tempo determinato che non hanno ancora percepito la Carta del Docente a valutare la possibilità di aderire ai nuovi ricorsi in via collettiva.
📩 Per informazioni, assistenza e adesioni è possibile scrivere a: ricorsi@fensir.it

Milano, vittoria FENSIR sulle ferie dei docenti precari: condannato il Ministero all’indennità sostitutiva

Il Tribunale di Milano – Sezione Lavoro ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito, insieme all’USR Lombardia e all’AT Milano, a pagare a un docente a tempo determinato l’indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute pari a € 2.428,11, oltre interessi legali e spese di lite per € 1.314,00. La decisione è provvisoriamente esecutiva. 10279619s

La sentenza (udienza 23 ottobre 2025) ribadisce che i docenti a tempo determinato non possono essere considerati automaticamente in ferie nei periodi di sospensione delle lezioni; l’Amministrazione deve informare in modo adeguato e invitare formalmente il lavoratore a fruirne, altrimenti è dovuta la monetizzazione delle ferie non godute.

Il ricorso è stato patrocinato dalla FENSIR – Federazione Nuovi Sindacati Istruzione e Ricerca e seguito dagli Avv. Mascheretti e Mezzasalma. 10279619s

Giuseppe Favilla, Segretario Generale FENSIR:
“Siamo estremamente soddisfatti del risultato ottenuto dai nostri legali. Questa decisione, arrivata a Milano, conferma un principio fondamentale: i diritti alle ferie dei docenti precari vanno rispettati e non possono svanire per mere prassi amministrative. Continueremo a difendere in ogni sede la dignità del lavoro nella scuola.”

La motivazione richiama l’orientamento della Cassazione e della CGUE: niente perdita automatica del diritto alle ferie e dell’indennità senza prova che il datore abbia messo il lavoratore nelle condizioni di fruirne con informazione chiara e tempestiva.


Vuoi aderire? Promuoviamo nuovi ricorsi

La FENSIR sta raccogliendo nuove adesioni per azioni analoghe a tutela dei docenti a termine.
📩 Scrivi a ricorsi@fensir.it (oggetto: “Ricorso ferie non godute – Milano”).
Nella mail indica: tipologia di incarico, anni scolastici interessati, scuola/e e recapiti.

Per casi simili (indennità ferie e festività soppresse) valgono gli stessi principi affermati in giurisprudenza.

Il Tribunale di Palermo riconosce il bonus da 500 euro e le ferie non godute ai docenti precari, nuova vittoria dei legali della Fensir

Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 23 ottobre 2025, ha accolto integralmente il ricorso promosso da una docente precaria, patrocinata dagli avvocati Rossella Galluzzo e Filippo Rancatore e assistita dal sindacato FENSIR, contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Il giudice del lavoro, dott. Giuseppe Tango, ha dichiarato il diritto della docente a ricevere la Carta del Docente del valore di 500 euro annui anche per il personale a tempo determinato, in applicazione della normativa europea e della recente giurisprudenza della Cassazione (sent. n. 29961/2023).

Il Tribunale ha inoltre condannato il Ministero al pagamento di €7.256,11 per ferie maturate e festività soppresse non godute negli anni di servizio precario, oltre interessi legali, e al rimborso delle spese legali.

Questa decisione conferma che i docenti precari svolgono le stesse mansioni dei colleghi di ruolo e non possono essere discriminati nei diritti economici e formativi.

Giuseppe Favilla, Segretario Generale FENSIR e Reggente SADOC, ha espresso grande soddisfazione:
“Si tratta di una sentenza che restituisce dignità e giustizia a migliaia di insegnanti precari. Ancora una volta i tribunali riconoscono ciò che il buonsenso e il principio di uguaglianza impongono: chi lavora nella scuola con impegno e professionalità deve avere gli stessi diritti dei colleghi di ruolo. FENSIR continuerà a sostenere il personale precario in tutte le sedi, fino a quando non sarà assicurata una piena parità di trattamento.”

FENSIR invita tutti i docenti con contratti a tempo determinato a promuovere nuovi ricorsi per ottenere il riconoscimento della Carta Docente e delle ferie non retribuite.

📩 Per aderire ai nuovi ricorsi: scrivere a ricorsi@fensir.it

Importante vittoria al Tribunale di Vercelli per i docenti di religione: riconosciuta la Carta del Docente e il risarcimento per abuso di contratti a termine

Il Tribunale di Vercelli, con sentenza n. 404/2025 pronunciata dalla dott.ssa Patrizia Baici, ha accolto integralmente il ricorso patrocinato dagli avvocati Isabella Cuzzilla e Alessandra Gaido, con l’assistenza del sindacato FENSIR – Federazione Nuovi Sindacati Istruzione e Ricerca.

La decisione segna un nuovo e significativo successo nella battaglia per la tutela dei diritti dei docenti di religione e, più in generale, del personale scolastico precario.

Il giudice ha infatti riconosciuto:

  • il diritto dei docenti a tempo determinato a usufruire del bonus di 500 euro annui previsto dalla Carta elettronica del docente anche per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
  • la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al risarcimento del danno per l’abusiva reiterazione dei contratti a termine, nella misura di sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

Il Tribunale ha richiamato le recenti sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione, che hanno confermato il principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato, ribadendo il diritto alla formazione e agli stessi strumenti di aggiornamento professionale per tutti i docenti.

“È un risultato importante che conferma la bontà delle nostre battaglie a tutela dei precari e in particolare dei docenti di religione – dichiara la Segretaria Nazionale del SAIR, Mariangela Mapelli –. Ancora una volta la giustizia riconosce i diritti di chi lavora ogni giorno con impegno e professionalità nella scuola italiana.”

La Segreteria Nazionale del SAIR, all’interno della FENSIR, esprime grande soddisfazione per questo nuovo successo e invita tutti i docenti che si trovano in situazioni analoghe a promuovere nuovi ricorsi per ottenere quanto spettante per legge.

📩 Per informazioni e adesioni ai ricorsi, è possibile contattare la Segreteria Nazionale FENSIR–SAIR all’indirizzo e-mail: ricorsi@fensir.it

Carta del Docente – Precari: FENSIR pronta ai ricorsi di ottemperanza se il Ministero non riconoscerà gli arretrati

Il Sindacato FENSIR informa tutti i docenti interessati che, una volta riattivato il portale della Carta del Docente (https://cartadeldocente.istruzione.it), sarà fondamentale verificare l’effettiva disponibilità dei fondi previsti.

Nel caso in cui il sistema:

  • neghi l’accesso ai docenti precari aventi diritto,
    oppure
  • mostri esclusivamente l’importo annuale di €500,00 senza rendere disponibili gli arretrati previsti dalle sentenze già emanate,

il FENSIR avvierà immediatamente i ricorsi di ottemperanza presso i TAR competenti.

Tale procedura, fondata sul diritto e sull’obbligo dell’Amministrazione di dare piena esecuzione alle decisioni giurisdizionali, obbligherà il Ministero dell’Istruzione e del Merito a:

  1. attivare integralmente la Carta del Docente per tutti gli aventi diritto;
  2. rendere disponibili gli arretrati spettanti, come stabilito dalle sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali e del Consiglio di Stato.

Il ricorso di ottemperanza sarà promosso solo ed esclusivamente per i docenti che, pur rientrando tra gli aventi diritto, non avranno ricevuto i fondi previsti.

È previsto un contributo di partecipazione simbolico, necessario per coprire i costi procedurali, suddiviso in base alla tipologia di sentenza di riferimento (TAR o Consiglio di Stato).

Il FENSIR ribadisce il proprio impegno costante nella tutela dei diritti dei lavoratori della scuola e nel garantire la piena attuazione delle sentenze in materia di Carta del Docente.

Invitiamo tutti i docenti precari e di ruolo interessati a compilare il form disponibile al seguente link:
🔗 https://forms.gle/NU439dFHkWrdSznh8

Per aderire al ricorso è necessario essere iscritti al sindacato FENSIR e mantenere attiva l’iscrizione per tutta la durata della procedura.

Tribunale di Udine riconosce la retribuzione professionale ai supplenti brevi. Fensir avvia una campagna nazionale a tutela dei docenti precari

Con la sentenza n. 211/2024, pubblicata il 25 giugno, il Tribunale di Udine ha affermato il diritto dei docenti con contratti di supplenza breve e saltuaria a percepire la retribuzione professionale docenti (RPD) prevista dall’art. 7 del CCNL Scuola, al pari dei colleghi di ruolo e dei supplenti annuali.

Il giudice del lavoro ha infatti stabilito che “anche per questi ultimi si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in ragione delle quali il trattamento accessorio è stato istituito”, evidenziando l’assenza di ragioni oggettive che possano giustificare una disparità di trattamento tra le varie tipologie contrattuali.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato al pagamento di euro 5.033,52, oltre interessi legali, per il periodo lavorativo compreso tra il 2019 e il 2023. La pronuncia richiama anche la giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, secondo cui:

“la clausola 4 dell’Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato”,
e ribadisce che:
“non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta […] perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione”.

Richiamando la giurisprudenza nazionale, la sentenza afferma inoltre che:

“l’art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001 […] si interpreta – alla luce del principio di non discriminazione – nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico”.

A seguito di questa decisione, Fensir – Federazione Nuovi Sindacati Istruzione e Ricerca – ha lanciato una campagna nazionale di tutela per i docenti con contratti brevi o saltuari, mirata al riconoscimento della RPD per tutti coloro che abbiano svolto incarichi con mansioni analoghe a quelle dei colleghi beneficiari del trattamento accessorio.

La Federazione mette a disposizione dei lavoratori un servizio di consulenza giuridica e assistenza per eventuali ricorsi, anche collettivi. Per maggiori informazioni, è possibile rivolgersi alle sedi territoriali Fensir.

COMPILA IL FORM

La sentenza contribuisce a chiarire un aspetto importante del trattamento economico del personale docente e rafforza la tutela giuridica dei lavoratori precari nel settore scolastico.

La Corte UE difende i precari della scuola: “Card da 500 euro anche ai supplenti brevi”

Lussemburgo, 3 luglio 2025 – La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha dato ragione a una docente italiana precaria che era stata esclusa dal bonus annuale di 500 euro per la formazione, previsto dalla “Carta del docente”. Secondo i giudici europei, negare l’accesso al bonus ai supplenti con contratti brevi rappresenta una discriminazione ingiustificata, in violazione del diritto dell’UE.


Il caso

ZT, un’insegnante italiana con incarichi temporanei e saltuari, aveva fatto ricorso dopo essere stata esclusa dal beneficio previsto dalla legge 107/2015 (“Buona Scuola”). La norma italiana assegna ai docenti di ruolo (e in parte a quelli con supplenze annuali) una card elettronica da 500 euro l’anno per spese legate ad aggiornamento e formazione. Ma chi ha contratti brevi – come ZT – ne viene sistematicamente escluso.

Il Tribunale di Ravenna ha quindi chiesto alla Corte UE se questa esclusione fosse compatibile con l’Accordo quadro europeo sul lavoro a termine, che vieta trattamenti meno favorevoli rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, se non giustificati da motivi oggettivi.


La decisione

La Corte è stata netta: la discriminazione non è giustificabile. Il bonus formazione, essendo parte delle condizioni di impiego, va riconosciuto anche ai precari con contratti brevi, a meno che lo Stato non dimostri valide ragioni oggettive per escluderli.

“Non può escludersi un lavoratore solo perché ha un contratto più corto”, si legge nella sentenza. “Il principio di parità di trattamento vale per tutti i lavoratori a termine.”


Perché è importante

Questa decisione rappresenta un precedente potente per decine di migliaia di supplenti italiani che ogni anno lavorano con contratti di pochi mesi, spesso coprendo ruoli essenziali nel sistema scolastico.

La sentenza potrebbe aprire la strada a ricorsi in massa e ad adeguamenti legislativi, obbligando il Ministero dell’Istruzione a garantire il bonus anche ai docenti “brevi”.


Cosa succede ora

Il tribunale nazionale dovrà pronunciarsi tenendo conto del verdetto europeo. Nel frattempo, si attende una risposta da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che potrebbe essere chiamato a riconoscere il bonus arretrato a migliaia di insegnanti esclusi negli anni passati.

Sentenza sulla ricostruzione di carriera: la Cassazione riconosce l’anno 2013 solo ai fini giuridici. Resta il danno economico per migliaia di docenti e ATA

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10215/2024, pubblicata il 21 maggio 2025, ha posto un punto fermo sulla questione del riconoscimento dell’anno 2013 nella ricostruzione della carriera del personale scolastico. Il verdetto stabilisce che tale annualità deve essere riconosciuta esclusivamente ai fini giuridici, ma non ai fini economici, confermando la cosiddetta “sterilizzazione” operata dalla normativa emergenziale sul contenimento della spesa pubblica (D.L. 78/2010 e d.P.R. 122/2013).

Il danno è quantificabile

L’effetto concreto della decisione è una perdita economica media compresa tra i 2.000 e i 4.000 euro per ciascun docente o ATA coinvolto. Questo deriva dalle mancate differenze retributive, dal ritardo nel passaggio alle fasce stipendiali e dai riflessi sul trattamento di fine servizio.

La posizione della Fensir

Dura la reazione del Segretario Generale della Fensir, Giuseppe Favilla, che ha dichiarato:

“Quando la giustizia è cieca e cassa il diritto dei lavoratori, l’unica azione da fare è continuare a lottare.”

Favilla critica inoltre il fatto che la Corte abbia rimandato il possibile recupero dell’anno 2013 alla contrattazione collettiva:

“Demandare alla contrattazione una norma di legge non solo sembra strumentale, ma anche privo di senso. Ad oggi non sono riusciti a chiudere i sindacati rappresentativi un contratto degno di chiamarsi tale. Pensano di recuperare un intero anno sterilizzato con una contrattazione non prevista dalla normativa così come fu per il 2011 e 2012? Siamo presi ancora una volta in giro, anche dalla Suprema Corte.”

La strategia legale del sindacato

Il sindacato non intende rassegnarsi alla decisione della Cassazione e annuncia nuove azioni giudiziarie:

“Chiederemo ai giudici del lavoro se è corretto rinunciare obbedienti e fedeli al nostro diritto di lavoratori e di quanto ci è stato sottratto in nome di una spending review voluta dalla casta.”

Il nodo della disparità

Il vero nodo resta la scissione tra il riconoscimento giuridico e quello economico dell’anzianità. L’anno 2013 viene sì riconosciuto per concorsi, mobilità e graduatorie, ma non comporta alcun effetto stipendiale. Ciò si traduce in un ritardo di un anno nella progressione economica, con ripercussioni su tutta la carriera.

Conclusione

La sentenza, seppur chiara sotto il profilo normativo, lascia irrisolto il danno concreto per una categoria già penalizzata. Serve ora una risposta non solo giuridica, ma anche politica e contrattuale, capace di ristabilire un principio di equità sostanziale nei confronti dei lavoratori della scuola.

Il Consiglio di Stato riconosce il pieno punteggio per il servizio militare nelle graduatorie ATA: avviata la campagna di tutela FENSIR

Una sentenza di particolare rilievo per il personale ATA è stata emessa dal Consiglio di Stato (Sezione VII) con la decisione n. 3367/2025, che ha accolto l’appello di un gruppo di candidati contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ribaltando il verdetto del TAR Lazio.

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Al centro della controversia vi era la corretta valutazione del servizio militare di leva o del servizio civile sostitutivo ai fini del punteggio nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA per il triennio 2024–2027. Il Ministero, con il decreto n. 89 del 21 maggio 2024, aveva attribuito solamente 0,60 punti complessivi a chi aveva svolto il servizio militare non in costanza di rapporto di impiego scolastico, riservando invece il punteggio pieno di 6 punti annui (cioè 0,50 punti per ogni mese di servizio) solo a chi fosse stato già assunto.

I ricorrenti, difesi dall’avvocato Christian Conti, hanno contestato questa disparità come illegittima e incostituzionale, invocando il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e la tutela del lavoratore che adempie agli obblighi di leva (art. 52, secondo comma, Cost.). Hanno anche richiamato la normativa specifica del settore scolastico, in particolare l’art. 569, comma 3, del D.Lgs. 297/1994, che sancisce che “il periodo di servizio militare di leva è valido a tutti gli effetti”, senza alcuna distinzione in base alla presenza o meno di un rapporto di lavoro.

Il Consiglio di Stato ha accolto integralmente queste argomentazioni, evidenziando che la normativa vigente non giustifica una differenziazione di punteggio per il servizio militare, il cui valore deve essere pienamente riconosciuto e proporzionato alla durata effettiva del servizio, fino a un massimo di 6 punti per anno. La sentenza ha quindi ordinato l’annullamento degli atti impugnati e il ricalcolo dei punteggi per i ricorrenti, con attribuzione del punteggio pieno spettante in base ai mesi effettivamente prestati in servizio militare o civile.

Di fronte a questa significativa pronuncia, la FENSIR (Federazione Sindacati Indipendenti Riformisti) ha annunciato l’avvio di una campagna nazionale di tutela legale e sindacale a favore di tutto il personale ATA che si trovi in una situazione analoga. L’obiettivo è garantire l’applicazione estensiva della sentenza a livello nazionale e assicurare che tutti gli interessati ottengano il giusto riconoscimento del servizio militare nei punteggi delle graduatorie scolastiche.

La federazione metterà a disposizione degli iscritti un servizio di consulenza e supporto per avviare eventuali ricorsi individuali o collettivi al contempo ha richiesto al Ministero di adeguarsi volontariamente al principio stabilito dal Consiglio di Stato, evitando così il contenzioso.

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