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Periodo di Prova per Docenti in Part-Time
Calcolo giorni di servizio – Anno di Prova Part-Time
I docenti immessi in ruolo che svolgono servizio in regime di part-time sono comunque tenuti a completare l’anno di formazione e prova. Tuttavia, hanno diritto a una riduzione proporzionale dei giorni di servizio e delle attività didattiche richiesti per la validità dell’anno di prova.
Riferimenti normativi
Il comma 116 della Legge 107/2015 stabilisce che, per superare l’anno di formazione e prova, il docente deve prestare almeno:
- 180 giorni di servizio effettivo, di cui
- almeno 120 giorni di attività didattiche.
Il D.M. 850/2015, art. 3 comma 2, e la Circolare Ministeriale n. 36167/2015 specificano che nel computo dei 180 giorni di servizio rientrano:
- le attività scolastiche e parascolastiche,
- i periodi di sospensione delle lezioni (es. vacanze natalizie, pasquali),
- gli scrutini, gli esami, e ogni altra attività collegata al servizio scolastico,
- ad eccezione dei periodi di congedo (ordinario, straordinario) e di aspettativa.
Conteggio dei 180 giorni di servizio
Si considerano utili:
- Le domeniche e tutti gli altri giorni festivi, comprese le quattro giornate di riposo previste dalla Legge n. 937/1977 (cosiddette festività soppresse);
- Le vacanze natalizie e pasquali;
- Il giorno libero settimanale;
- I periodi di interruzione delle lezioni dovuti a ragioni di pubblico interesse (profilassi, elezioni, ecc.);
- I giorni compresi tra il 1° settembre e la data di inizio delle lezioni;
- Il servizio prestato nelle commissioni degli esami di Stato;
- La frequenza a corsi di formazione e aggiornamento promossi dall’Amministrazione scolastica, anche se organizzati a livello di istituto;
- Il periodo compreso tra la fine anticipata delle lezioni (es. per elezioni) e la data prevista dal calendario scolastico;
- Il primo mese di astensione obbligatoria per maternità.
Non si computano:
- I periodi di ferie;
- I permessi retribuiti o non retribuiti;
- Le assenze per malattia;
- Le aspettative, salvo quelle per mandato parlamentare;
- I periodi di chiusura estiva, ad eccezione della partecipazione agli esami.
Conteggio dei 120 giorni di attività didattiche
Sono compresi:
- I giorni effettivi di insegnamento;
- I giorni trascorsi nella sede di servizio per attività funzionali all’insegnamento, comprese attività valutative, progettuali, formative e collegiali (collegi docenti, consigli, colloqui, incontri di dipartimento, incontri previsti per il percorso formativo del neoassunto, ecc.), anche se svolte nel giorno libero.
Se nell’anno scolastico non sono stati raggiunti i 180 giorni di servizio o i 120 giorni di attività didattiche, l’anno di prova è prorogato di un anno scolastico, con provvedimento motivato dell’organo competente alla conferma in ruolo. Non sono previsti limiti temporali alla proroga, che può quindi essere disposta anche più volte.
Riduzione proporzionale per i docenti in part-time
Il personale docente che svolge l’anno di prova in regime di part-time ha diritto alla riduzione proporzionale dei 180 giorni di servizio e dei 120 giorni di attività didattiche, in base al numero di ore settimanali effettivamente prestate.
La Circolare Ministeriale 36167/2015 (punto 2) precisa che:
- Rimane invariato l’obbligo di partecipare alle 50 ore di formazione previste;
- I 180 giorni di servizio e i 120 giorni di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti con orario inferiore a quello previsto per la cattedra intera.
Il calcolo della riduzione avviene in base al numero di ore settimanali di servizio, indipendentemente dal tipo di part-time (orizzontale o verticale).
Esempi pratici
DEsempi pratici
Docente scuola secondaria con 9 ore settimanali (su 18 ore)
- 120 ÷ 18 × 9 = 60 giorni
- 180 ÷ 18 × 9 = 90 giorni
Docente scuola primaria con 12 ore settimanali (su 24 ore)
- 120 ÷ 24 × 12 = 60 giorni
- 180 ÷ 24 × 12 = 90 giorni
Docente scuola dell’infanzia con 15 ore settimanali (su 25 ore)
180 ÷ 25 × 15 = 108 giornicaso invariato.
120 ÷ 25 × 15 = 72 giorni
