La recente pronuncia del Tribunale del lavoro di Bergamo del 16.03.2026 n. R.G. 1686/2024 si inserisce in un solco interpretativo ormai consolidato all’interno del distretto della Corte d’Appello di Brescia, ma che appare sempre più isolato rispetto al resto del panorama giurisprudenziale nazionale.
La sentenza, pur riconoscendo l’illegittimità della reiterazione dei contratti a termine oltre i 36 mesi e quindi l’abuso nella gestione del rapporto di lavoro dei docenti di religione, si limita a liquidare il danno nella misura minima di 2,5 mensilità, applicando un criterio fortemente restrittivo .
Questa scelta si fonda su un orientamento che, richiamando precedenti della Corte d’Appello di Brescia, ridimensiona il danno sulla base della “peculiare posizione” degli insegnanti di religione, valorizzando elementi quali il rinnovo automatico dei contratti e alcuni aspetti di equiparazione economica con i docenti di ruolo .
Tuttavia, tale impostazione solleva interrogativi profondi sotto il profilo della tutela effettiva del lavoratore precario.
Una lettura riduttiva del danno da precarietà
Il punto critico della decisione non risiede nel riconoscimento dell’abuso — che viene chiaramente affermato — bensì nella sua minimizzazione sul piano risarcitorio.
La stessa sentenza riconosce che:
- l’abuso deriva dalla mancata indizione dei concorsi triennali previsti dalla legge;
- il precariato si protrae anche per periodi molto lunghi;
- il danno consiste nella perdita di chance di stabilizzazione e nella compressione delle tutele tipiche del lavoro stabile .
Eppure, a fronte di tali premesse, il ristoro economico viene drasticamente ridotto al minimo edittale.
Questa scelta appare in netta controtendenza rispetto ad altri tribunali italiani, i quali, in casi analoghi, riconoscono indennità ben più consistenti, proprio in ragione della durata pluriennale del precariato e della gravità dell’abuso.
Il rischio di una disparità territoriale nella tutela dei diritti
Il risultato è una vera e propria frattura territoriale nella giurisprudenza del lavoro:
- nel distretto della Corte d’Appello di Brescia si consolida un orientamento restrittivo;
- nel resto d’Italia si registrano decisioni più favorevoli ai lavoratori, con riconoscimenti risarcitori significativamente più elevati.
Una simile disomogeneità compromette il principio di uguaglianza sostanziale e genera incertezza tra i lavoratori, che si trovano a subire trattamenti radicalmente diversi a seconda del foro competente.
Il nodo irrisolto del lungo precariato
Ancora più rilevante è il fatto che questa impostazione sembra non cogliere la reale portata del fenomeno del lungo precariato dei docenti di religione.
La stessa ricostruzione normativa contenuta nella sentenza evidenzia come:
- il sistema sia strutturalmente fondato su una quota significativa di lavoro a termine (30%);
- i concorsi non siano stati banditi con la regolarità prevista;
- molti docenti abbiano lavorato per anni, se non decenni, in condizioni di precarietà continuativa .
In questo contesto, limitarsi al minimo risarcitorio rischia di svuotare di efficacia la tutela riconosciuta dall’ordinamento europeo, che impone misure realmente dissuasive contro l’abuso dei contratti a termine.
Il commento
“Siamo di fronte a un orientamento che, pur riconoscendo formalmente l’abuso, ne neutralizza gli effetti concreti. Il lungo precariato dei docenti di religione viene trattato come una condizione fisiologica e non come una violazione sistemica dei diritti dei lavoratori. La scelta di liquidare il danno nel minimo delle mensilità rappresenta un segnale preoccupante, soprattutto perché in controtendenza rispetto ad altri tribunali italiani che, invece, valorizzano la gravità dell’abuso e la durata della precarietà. Così si rischia di creare lavoratori di serie A e di serie B a seconda del territorio in cui viene pronunciata la sentenza.”
Giuseppe Favilla
Segretario Generale FENSIR e docente di religione

