Sentenza del 29 ottobre 2026: riconosciuta l’abusiva reiterazione dei contratti a termine. Il concorso straordinario del 2024 e l’immissione in ruolo dal 1° settembre 2025 non cancellano il diritto al risarcimento per gli anni di precariato.

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Una nuova sentenza a tutela dei docenti di religione cattolica

Una nuova e significativa pronuncia del Tribunale del Lavoro di Salerno rafforza la tutela degli insegnanti di religione cattolica che hanno prestato servizio per molti anni attraverso una successione di contratti a tempo determinato.

Con sentenza del 29 ottobre 2026, pronunciata nel procedimento R.G. n. 1855/2026, il giudice Giovanni Magro ha accolto il ricorso di una docente di religione, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di otto mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, a titolo di risarcimento per l’abusiva reiterazione dei contratti a termine.

La decisione assume particolare rilevanza perché la docente era già stata immessa in ruolo il 1° settembre 2025, dopo aver superato il concorso straordinario bandito nel 2024.

Il Tribunale ha stabilito che il superamento della procedura concorsuale e la successiva assunzione a tempo indeterminato non costituiscono, nel caso esaminato, una misura riparatoria sufficiente a cancellare il precedente abuso.

Un principio di particolare interesse per i numerosi docenti di religione che, dopo anni di incarichi annuali, hanno finalmente ottenuto la stabilizzazione.

Quindici contratti annuali e un precariato prolungato

La vicenda giudiziaria riguarda una docente che ha lavorato con incarichi annuali, dal 1° settembre al 31 agosto, negli anni scolastici compresi tra il 2009/2010 e il 2024/2025.

La sentenza accerta una prolungata successione di contratti a tempo determinato, indicando quindici annualità di servizio, ben oltre il limite dei trentasei mesi rilevante ai fini dell’accertamento dell’abuso.

Nel ricostruire il quadro normativo, il giudice richiama la legge n. 186 del 18 luglio 2003, che disciplina il reclutamento degli insegnanti di religione cattolica, e la clausola 5 dell’Accordo quadro europeo sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE.

Vengono inoltre richiamate le sentenze della Corte di Cassazione n. 18698/2022 e n. 11227/2023, che hanno chiarito come anche nel particolare sistema di reclutamento degli insegnanti di religione possa configurarsi un abuso nell’utilizzazione dei contratti a termine.

Il superamento delle tre annualità scolastiche, nelle condizioni individuate dalla giurisprudenza, può determinare il diritto al risarcimento del danno.

La normativa speciale degli insegnanti di religione non legittima, dunque, un ricorso illimitato e sistematico alla precarietà.

Il concorso straordinario del 2024 non sana l’abuso: decisiva la Cassazione

Il passaggio più importante della sentenza riguarda gli effetti dell’immissione in ruolo sulla possibilità di ottenere il risarcimento.

La docente aveva partecipato alla procedura concorsuale straordinaria indetta con D.D.G. n. 1328 del 29 maggio 2024, prevista dall’articolo 1-bis del decreto-legge n. 126/2019.

Risultata vincitrice, era stata assunta a tempo indeterminato dal 1° settembre 2025.

Il Ministero aveva richiamato proprio l’avvenuta stabilizzazione tra gli argomenti a sostegno del rigetto della domanda risarcitoria.

Il giudice, tuttavia, ha ritenuto che questa circostanza non fosse sufficiente.

La motivazione richiama la sentenza della Corte di Cassazione n. 30779/2025, che ha affrontato specificamente la questione dell’efficacia riparatoria del concorso straordinario riservato agli insegnanti di religione cattolica.

Secondo tale orientamento, una procedura di reclutamento può assumere efficacia riparatoria dell’abuso soltanto quando presenti caratteristiche di sostanziale automatismo nella stabilizzazione.

Il concorso straordinario del 2024, invece, prevede una prova orale didattico-metodologica, la valutazione dei titoli e la formazione di una graduatoria di merito.

Non determina, pertanto, un’assunzione automatica, ma offre ai candidati la possibilità di ottenere un posto attraverso una procedura selettiva.

Il principio è chiaro: essere diventati docenti di ruolo non significa aver perso automaticamente il diritto al risarcimento per i contratti illegittimamente reiterati negli anni precedenti.

Si tratta di un chiarimento importante anche per gli insegnanti di religione immessi in ruolo nell’anno scolastico 2025/2026.

Risarcimento da quattro a ventiquattro mensilità: a Salerno riconosciute otto mensilità

Il Tribunale ha applicato la nuova formulazione dell’articolo 36, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001, modificato dal decreto-legge n. 131/2024 e convertito dalla legge n. 166/2024.

La normativa stabilisce che, nell’ipotesi di abuso nella successione di contratti a tempo determinato, il giudice possa riconoscere un’indennità compresa tra quattro e ventiquattro mensilità, fatta salva la possibilità per il lavoratore di provare un danno maggiore.

La determinazione dell’importo deve tenere conto della gravità della violazione, del numero dei contratti stipulati e della durata complessiva del rapporto.

Nel caso di Salerno, il giudice ha valutato la lunga successione dei contratti e la complessiva durata del precariato, considerando anche l’attivazione del concorso straordinario nel 2024 e la conseguente assunzione della ricorrente.

Ha quindi determinato il risarcimento in otto mensilità.

Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 2.109 euro, oltre spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge.

Il ricorso è stato patrocinato dagli avvocati Giovanni Battista Mascheretti e Veronica Mezzasalma.

Non è necessaria l’impugnazione dei singoli contratti entro 180 giorni

Un altro aspetto di particolare interesse riguarda i termini entro i quali può essere promossa l’azione risarcitoria.

Il Ministero aveva eccepito la decadenza della docente, sostenendo che non avesse dimostrato di avere impugnato i contratti a termine nei termini previsti dalla normativa.

Il Tribunale ha respinto tale eccezione.

Secondo la motivazione, la domanda di risarcimento per abusiva reiterazione dei contratti non coincide con l’impugnazione del singolo contratto a tempo determinato.

Non viene infatti contestata la validità del termine apposto a uno specifico contratto, ma la condotta complessiva dell’Amministrazione, consistente nell’utilizzo reiterato del lavoro a termine.

Per questa ragione, il giudice ha escluso l’applicabilità del termine decadenziale di 180 giorni e ha richiamato il termine ordinario di prescrizione decennale per la domanda risarcitoria esaminata.

Un principio che merita attenzione, soprattutto da parte dei docenti che non hanno mai contestato formalmente i precedenti contratti.

Resta comunque indispensabile verificare individualmente la posizione di ciascun lavoratore, considerando gli eventuali termini prescrizionali e gli atti interruttivi già compiuti.

La questione della Carta del Docente

La sentenza affronta anche la richiesta relativa alla Carta elettronica del Docente.

Su questo punto, il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda, evidenziando che la richiesta non era stata adeguatamente articolata nel ricorso e che la docente aveva già ottenuto il riconoscimento del beneficio attraverso un precedente giudizio favorevole.

Non si tratta, quindi, di una pronuncia che nega in generale il diritto alla Carta del Docente agli insegnanti di religione precari, ma di una decisione riferita alla specifica situazione processuale della ricorrente.

FENSIR–SAIR: la stabilizzazione non può cancellare anni di precariato

La sentenza del Tribunale di Salerno rappresenta un ulteriore elemento di rilievo nel percorso giurisprudenziale relativo alla tutela degli insegnanti di religione cattolica.

Per molti docenti, l’immissione in ruolo del settembre 2025 ha rappresentato il raggiungimento di un obiettivo atteso per anni, dopo una lunga successione di contratti annuali.

Tuttavia, la stabilizzazione non può essere automaticamente considerata una soluzione a tutte le conseguenze giuridiche del precedente precariato.

FENSIR, attraverso il sindacato federato SAIR – Sindacato Autonomo Insegnanti di Religione, continua a sostenere la necessità di riconoscere pienamente i diritti dei lavoratori che hanno garantito per anni la continuità dell’insegnamento nella scuola statale.

Il riconoscimento del ruolo e il risarcimento per l’abuso dei contratti a termine sono due questioni giuridicamente distinte.

La prima riguarda l’accesso al rapporto di lavoro a tempo indeterminato; la seconda attiene alle conseguenze dell’eventuale utilizzo illegittimo e reiterato del lavoro precario.

La pronuncia di Salerno si aggiunge alle altre decisioni che hanno affrontato la medesima problematica, rafforzando l’importanza di una valutazione puntuale dei diritti maturati durante il servizio pre-ruolo.

Occorre tuttavia ricordare che ogni controversia deve essere esaminata sulla base delle proprie caratteristiche e che il riconoscimento di otto mensilità in questa sentenza non comporta automaticamente il diritto al medesimo importo per tutti gli insegnanti.

Ricorsi FENSIR: possono richiedere una verifica anche i docenti già immessi in ruolo

FENSIR–SAIR invita gli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato servizio per diversi anni attraverso contratti a tempo determinato a verificare la possibilità di promuovere un’azione risarcitoria.

In particolare, la valutazione può interessare:

  • i docenti di religione che abbiano superato i 36 mesi di servizio a tempo determinato, quando ricorrano i presupposti dell’abuso;
  • gli insegnanti che abbiano svolto per anni incarichi annuali consecutivi;
  • i docenti ancora precari;
  • gli insegnanti successivamente immessi in ruolo, compresi coloro che sono stati assunti dal 1° settembre 2025 attraverso il concorso straordinario.

L’Ufficio Legale FENSIR valuta preventivamente ogni posizione, verificando la documentazione, la successione dei contratti, gli eventuali precedenti giudizi e i termini per agire.

Per informazioni e adesioni ai ricorsi:

La sentenza del Tribunale di Salerno conferma un principio fondamentale: il diritto alla stabilità lavorativa e quello al risarcimento per l’abuso del precariato non sono necessariamente alternativi.

Gli anni trascorsi con contratti a termine non possono essere considerati irrilevanti soltanto perché, successivamente, il docente ha finalmente ottenuto il ruolo.


Fonte: Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, sentenza del 29 ottobre 2026, R.G. n. 1855/2026, giudice Giovanni Magro.

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