DOCENTI

Milano, vittoria FENSIR sulle ferie dei docenti precari: condannato il Ministero all’indennità sostitutiva

Il Tribunale di Milano – Sezione Lavoro ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito, insieme all’USR Lombardia e all’AT Milano, a pagare a un docente a tempo determinato l’indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute pari a € 2.428,11, oltre interessi legali e spese di lite per € 1.314,00. La decisione è provvisoriamente esecutiva. 10279619s

La sentenza (udienza 23 ottobre 2025) ribadisce che i docenti a tempo determinato non possono essere considerati automaticamente in ferie nei periodi di sospensione delle lezioni; l’Amministrazione deve informare in modo adeguato e invitare formalmente il lavoratore a fruirne, altrimenti è dovuta la monetizzazione delle ferie non godute.

Il ricorso è stato patrocinato dalla FENSIR – Federazione Nuovi Sindacati Istruzione e Ricerca e seguito dagli Avv. Mascheretti e Mezzasalma. 10279619s

Giuseppe Favilla, Segretario Generale FENSIR:
“Siamo estremamente soddisfatti del risultato ottenuto dai nostri legali. Questa decisione, arrivata a Milano, conferma un principio fondamentale: i diritti alle ferie dei docenti precari vanno rispettati e non possono svanire per mere prassi amministrative. Continueremo a difendere in ogni sede la dignità del lavoro nella scuola.”

La motivazione richiama l’orientamento della Cassazione e della CGUE: niente perdita automatica del diritto alle ferie e dell’indennità senza prova che il datore abbia messo il lavoratore nelle condizioni di fruirne con informazione chiara e tempestiva.


Vuoi aderire? Promuoviamo nuovi ricorsi

La FENSIR sta raccogliendo nuove adesioni per azioni analoghe a tutela dei docenti a termine.
📩 Scrivi a ricorsi@fensir.it (oggetto: “Ricorso ferie non godute – Milano”).
Nella mail indica: tipologia di incarico, anni scolastici interessati, scuola/e e recapiti.

Per casi simili (indennità ferie e festività soppresse) valgono gli stessi principi affermati in giurisprudenza.

Questa sera, alle ore 21:30, su RaiTre andrà in onda “FarWest”, trasmissione condotta da Salvo Sottile.

Nel corso della puntata interverrà, in un’intervista a cura di Tommaso Mattei, il Segretario Generale FENSIR, Giuseppe Favilla.
Il tema al centro della discussione sarà quello dei diplomifici.

La FENSIR, fin dalle sue origini, si è sempre schierata dalla parte della trasparenza e della correttezza, sottolineando — così come evidenziato anche nell’articolo pubblicato sul nostro sito (“DL 45/2025: lotta ai diplomifici e sfida alla vera parità scolastica”) — come nel mondo delle scuole paritarie convivano realtà sane e di eccellenza accanto ad altre malate e opache.

Non si possono tuttavia colpevolizzare i docenti, molti dei quali — soprattutto nel Sud Italia — hanno iniziato la propria carriera cadendo, spesso per disperazione, nelle trame di chi ha trasformato l’educazione e la formazione in un business.
Per molti insegnanti si è trattato soltanto di una parentesi, talvolta vissuta con vergogna e riservatezza, ma considerata necessaria per poter poi accedere a un posto nella scuola statale.

È necessario rivedere l’intero sistema di controllo delle scuole paritarie, istituendo ispettori dedicati, veri ispettori, che operino a sorpresa e in maniera incisiva.
Serve inoltre coraggio da parte dei Presidenti e dei Commissari esterni nel denunciare le situazioni opache che possono emergere durante le sessioni dell’Esame di Maturità — che da oggi torna a chiamarsi così — momento cruciale per la verifica della credibilità del sistema scolastico italiano.


Decreto Scuola 2025: tutte le novità sugli esami, i contratti e l’organizzazione

Roma, 10 settembre 2025 – È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 9 settembre 2025, n. 127, contenente “Misure urgenti per la riforma dell’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell’anno scolastico 2025/2026”Decreto-Scuola.

Il provvedimento tocca numerosi ambiti del sistema scolastico: dalla maturità ai percorsi professionali, dalla contrattazione collettiva alle supplenze, dalla sicurezza nei viaggi di istruzione fino all’edilizia.


Articolo 1 – L’esame torna a chiamarsi “maturità”

Il decreto modifica radicalmente il quadro normativo dell’esame di Stato. Da ora, la denominazione ufficiale sarà “esame di maturità”.

Il testo stabilisce che la prova finale:

«verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato […] e valuta il grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità acquisito al termine del percorso di studio»Decreto-Scuola.

Viene data maggiore attenzione a:

  • la partecipazione alle attività di formazione scuola-lavoro,
  • lo sviluppo delle competenze digitali,
  • le competenze di educazione civica.

Anche il colloquio d’esame cambia impostazione:

«Il colloquio si svolge sulle quattro discipline individuate annualmente […] al fine di verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri di ciascuna disciplina, la capacità di argomentare in modo critico e personale e il grado di responsabilità e maturità raggiunto»Decreto-Scuola.


Articolo 2 – Filiera tecnologico-professionale

Il decreto consolida l’istituzione della filiera tecnologico-professionale, introdotta nel 2024. Dal 2026/2027, i percorsi rientreranno nell’offerta formativa del secondo ciclo.

Tuttavia, viene chiarito che:

«Dall’attuazione delle disposizioni […] non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»Decreto-Scuola.

Un’espansione quindi solo a legislazione vigente, senza ulteriori stanziamenti.


Articolo 3 – Contrattazione collettiva e fondi

Il decreto interviene sul rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola (triennio 2022-2024). Le risorse destinate provengono da diversi canali:

  • 0,55% del monte salari 2018 inizialmente previsto per i nuovi ordinamenti ATA;
  • il Fondo di valorizzazione del sistema scolastico, pari a 40,9 milioni per il 2025 e 57,8 milioni per il 2026;
  • quote residue del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, pari a 67,7 milioni per il 2022 e 13,6 milioni per il 2023Decreto-Scuola.

Infine, si prevede dal 2030 un incremento stabile di 15 milioni di euro annui.

Su questo punto è arrivata la nota del segretario generale della Fensir, Giuseppe Favilla:

«Il personale scolastico attende da anni un contratto all’altezza del proprio lavoro. Qui si parla di risorse minime, distribuite su più anni e spesso ricavate da fondi già esistenti. Non c’è un vero investimento: si tratta di misure tampone che non modificano la condizione salariale di docenti e ATA».


Articolo 4 – Supplenze

Il provvedimento proroga fino al 2027/2028 la possibilità di conferire supplenze con le procedure già in uso, estendendo quanto previsto dal decreto-legge 22/2020Decreto-Scuola.


Articolo 5 – Sicurezza dei trasporti per viaggi di istruzione

L’articolo introduce un vincolo preciso: i contratti per i servizi di trasporto relativi a uscite didattiche e viaggi di istruzione dovranno garantire standard di sicurezza certificati.

In particolare, le stazioni appaltanti dovranno valorizzare:

  • sistemi e dispositivi per la sicurezza,
  • accessibilità e trasporto di persone con disabilità,
  • competenze tecniche dei conducentiDecreto-Scuola.

Articolo 6 – Edilizia scolastica

Il decreto consente che i fondi PNRR destinati all’edilizia scolastica possano essere usati anche per trasporto studenti e arredi didattici, così da rendere immediatamente fruibili i nuovi edificiDecreto-Scuola.


Articolo 7 – Scuola europea di Brindisi

Confermato un finanziamento di 1 milione di euro per il 2026, per garantire il regolare avvio dell’anno scolastico alla Scuola europea di BrindisiDecreto-Scuola.


Conclusione

Il Decreto-Scuola si configura come un testo ampio e articolato. Da un lato introduce cambiamenti significativi, soprattutto sull’esame di maturità e sull’ordinamento dei percorsi professionali; dall’altro, sul terreno contrattuale e delle risorse economiche, si limita a riallocare fondi esistenti.

Favilla (Fensir) avverte:

«Si parla molto di centralità della scuola, ma senza un investimento serio sulle persone che la fanno vivere ogni giorno, il rischio è che anche le riforme più ambiziose restino prive di basi concrete».

1° settembre: presa di Servizio e Incompatibilità per il personale docente e ATA

La presa di servizio nella scuola statale rappresenta un passaggio fondamentale e tutt’altro che formale nella vita lavorativa di un docente o di un membro del personale ATA. Questo momento sancisce l’inizio effettivo del rapporto di lavoro con lo Stato, che, per sua natura, richiede un vincolo di esclusività.
Ciò significa che chi assume l’incarico si impegna a garantire la propria piena disponibilità, evitando attività incompatibili o in conflitto con le funzioni e i doveri connessi al ruolo pubblico. Le norme che regolano questa fase sono precise e vincolanti, e la loro conoscenza è essenziale per prevenire sanzioni e decadenze.


Differimento della Presa di Servizio

La presa di servizio può essere posticipata solo in casi specifici:

CondizioneEffetto
Differimento con giustificato motivo (es. malattia documentata)Differimento della decorrenza economica del contratto
Differimento senza giustificato motivoDecadenza dalla nomina

Norme di riferimento: art. 97 DPR 3/1957; art. 560 D.Lgs. 297/1994.


Dichiarazione di Incompatibilità

All’atto della presa di servizio, il dipendente è tenuto a dichiarare l’assenza di altri rapporti di lavoro o situazioni incompatibili.
La mancata o falsa dichiarazione può comportare l’annullamento del contratto da parte del Dirigente scolastico.

Norme di riferimento: art. 53 D.Lgs. 165/2001 (incarichi extra-istituzionali e incompatibilità nel pubblico impiego).


Attività Lavorative e Tipologie di Incompatibilità

Tipo di attivitàTrattamento previsto
Incompatibilità assoluteVietate (es. attività imprenditoriali, doppi incarichi pubblici)
Incompatibilità relativeConsentite solo con autorizzazione del Dirigente scolastico
Attività compatibiliConsentite senza autorizzazione (es. collaborazioni editoriali)

Norme di riferimento: art. 53 D.Lgs. 165/2001; per i docenti, v. anche art. 508 D.Lgs. 297/1994 (profili specifici).


Esercizio della Libera Professione

La possibilità di esercitare una libera professione riguarda sia il personale docente sia il personale ATA, con regole specifiche.

Docenti
L’esercizio della libera professione è consentito se:

  • autorizzato dal Dirigente scolastico;
  • compatibile con l’orario e con tutte le attività funzionali all’insegnamento;
  • coerente con l’insegnamento impartito e privo di conflitti d’interesse;
  • senza lezioni private a studenti del proprio istituto (vietate in ogni caso). Le lezioni private verso esterni sono ammesse, ma vanno comunicate al Dirigente, che può vietarle se necessario.

Personale ATA
Si applicano le norme generali del pubblico impiego: attività e incarichi esterni devono essere temporanei, compatibili con i compiti d’ufficio e autorizzati. Restano vietate le attività che determinano conflitti d’interesse o pregiudizio per il servizio.

Norme di riferimento: art. 508 D.Lgs. 297/1994 (docenti, incluse lezioni private); art. 53 D.Lgs. 165/2001 (regime autorizzatorio e incompatibilità per tutto il personale).


Part-Time e Riduzione delle Incompatibilità

Chi opta per un part-time pari o inferiore al 50% ha margini più ampi per svolgere attività esterne, comprese alcune che sarebbero vietate a tempo pieno, purché non interferiscano con il servizio.
Per i docenti su spezzone orario sotto il 50% valgono le stesse regole del part-time; se in seguito si supera il 50%, torna il regime ordinario delle incompatibilità.

Norme di riferimento: art. 53 D.Lgs. 165/2001 (compatibilità e incarichi in rapporto al tempo di lavoro).


Divieto di Congelamento dell’Anno di Prova

Non è possibile rinviare la presa di servizio per svolgere un’attività lavorativa incompatibile in corso.
L’eccezione prevista dalla Legge 107/2015 era valida solo per l’a.s. 2015/16 e non è più applicabile.

Norme di riferimento: Legge 107/2015 (deroga limitata all’a.s. 2015/16).


Aspettativa per Altro Lavoro

Non è consentito richiedere, contestualmente alla presa di servizio, un’aspettativa per lo svolgimento di un’attività incompatibile.
L’incompatibilità viene valutata al momento della presa di servizio.

Norme di riferimento: art. 53 D.Lgs. 165/2001.


Contratto Senza Assunzione in Servizio: Casi Ammessi

In alcune situazioni specifiche, il contratto può avere decorrenza giuridica ed economica anche senza la presenza fisica del lavoratore:

SituazioneEffetti e modalità
Maternità (interdizione/congedo obbligatorio)Decorrenza giuridica ed economica dalla nomina
Dottorato di ricercaCongedo straordinario senza assegni dalla data di nomina
Assegni di ricerca / borse di studioAspettativa senza assegni fin da subito

Norme di riferimento: circolari MIUR; Legge 398/1989; parere Consiglio di Stato n. 544/2016.


Conclusioni

Le norme su presa di servizio, incompatibilità e libera professione sono pensate per assicurare trasparenza, correttezza e piena disponibilità al servizio pubblico.
Fensir raccomanda a docenti e personale ATA di verificare attentamente la propria situazione professionale prima della presa di servizio e di richiedere per tempo eventuali autorizzazioni per attività esterne, così da evitare sanzioni, annullamenti di contratto o decadenze.

Supplenze docenti a.s. 2025/26: 150 preferenze, apertura domande dal 17 luglio – anche finalizzate al ruolo.

Si avvicina l’apertura della procedura per la presentazione delle domande di supplenza per l’anno scolastico 2025/2026. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha concluso il confronto con le organizzazioni sindacali in merito all’avvio delle nomine per il prossimo anno, comprese quelle finalizzate al ruolo.

La compilazione dell’istanza sarà disponibile su POLIS – Istanze Online dal 17 al 30 luglio 2025. I candidati potranno indicare fino a 150 preferenze per incarichi a tempo determinato al 30 giugno, al 31 agosto e per supplenze finalizzate al ruolo.

PER SUPPORTO NELLA COMPILAZIONE FISSA UN APPUNTAMENTO – per gli iscritti e coloro che si iscrivono – anche in presenza ma solo a Bergamo (via G. Carducci, 25) dal 17 pomeriggio al giorno 23 luglio (successivamente dal 25/07 solo online), si raccomanda la puntualità, sia in presenza che online (la prenotazione è unica); avere con sé l’elenco delle scuole/distretti da inserire, comunque normalmente la consulenza avviene tramite collegamento a distanza:

La nota ministeriale annuale sulle supplenze, in fase di pubblicazione, conterrà le istruzioni definitive e la conferma delle tempistiche.

Sezioni nella domanda

  • Supplenza finalizzata al ruolo da GPS sostegno I fascia o elenco aggiuntivo
  • Priorità di conferma per incarichi su sostegno
  • Supplenze annuali (31 agosto) o temporanee (30 giugno)

Periodo utile per presentare la domanda

Dal 17 luglio al 30 luglio 2025, unica finestra utile per l’invio dell’istanza completa.

Auspici della FENSIR in merito alla procedura

Pur non avendo partecipato all’informativa ministeriale, FENSIR auspica che vengano accolti alcuni elementi fondamentali per tutelare il personale e rendere la procedura più funzionale e trasparente:

  1. Recupero delle preferenze dell’anno precedente
    Si auspica che le sedi espresse lo scorso anno siano precaricate automaticamente sulla piattaforma, così da agevolare i candidati nel riconfermare, aggiornare o modificare le proprie preferenze senza dover procedere da zero.
  2. Richiamo all’art. 37 del CCNL 2006/09
    La FENSIR auspica che la nota ministeriale faccia esplicito riferimento all’art. 37 del CCNL 2006/09, per garantire la proroga dei contratti ai supplenti in servizio al rientro del titolare dopo il 30 aprile, così da consentire la partecipazione agli scrutini.
    Si ritiene inoltre importante estendere questa tutela anche a quei supplenti che, pur non rientrando formalmente nell’articolo 37, terminano il contratto con la fine delle lezioni, affinché sia loro riconosciuto il diritto alla proroga per gli adempimenti finali.
  3. Contrarietà alla conferma automatica del docente di sostegno su richiesta della famiglia
    La FENSIR ribadisce il proprio auspicio che venga ritirata la previsione che consente la conferma automatica del docente di sostegno su indicazione della famiglia. Tale scelta, se confermata, solleverebbe dubbi in merito alla trasparenza delle procedure e al rispetto delle regole generali sul reclutamento.

Procedura GPS sostegno finalizzata al ruolo – a.s. 2025/26

Descrizione:
Si tratta di una procedura straordinaria informatizzata per il conferimento di incarichi a tempo determinato finalizzati all’immissione in ruolo, rivolta ai docenti inseriti nella GPS I fascia sostegno o relativi elenchi aggiuntivi.

Fasi operative:

  • Fase provinciale:
    Dal 17 al 30 luglio 2025. L’assegnazione delle sedi inizierà dal 1° agosto. Gli eventuali scorrimenti si concluderanno entro il 13 agosto.
  • Fase interprovinciale:
    Per chi non ottiene l’incarico nella fase provinciale. Si svolgerà dal 14 al 19 agosto 2025, con conclusione entro il 21 agosto.

Conferma per continuità didattica – Docenti a tempo determinato su sostegno

Chi può essere confermato:

  • Docenti con contratto su sostegno al 30/06 o 31/08 nell’a.s. 2024/25
  • Anche non specializzati, se provenienti da:
    – GPS II fascia sostegno
    – GPS posto comune (in caso di scorrimento incrociato)
    Nota: È comunque obbligatoria la compilazione dell’istanza su POLIS.

Fasi della procedura:

  • Fase 1 – Verifica del Dirigente Scolastico
    Il DS accerta se il docente può essere riconfermato. L’esito viene caricato nel sistema ed è modificabile solo per cause sopravvenute (es. trasferimento dell’alunno).
  • Fase 2 – Scelta da parte del docente su POLIS
    Il docente:
    • accetta o rifiuta la conferma;
    • seleziona il tipo di contratto preferito:
      – 31/08/2026
      – 30/06/2026 (intero o spezzone con disponibilità al completamento)
    La scelta è definitiva e vincolante:
    • Se accetta, è escluso da tutte le altre nomine (compresi interpelli);
    • Se rifiuta, partecipa regolarmente alle nomine da GPS o GI.
  • Fase 3 – Verifica finale e nomina da parte dell’UST
    L’Ufficio Scolastico verifica la disponibilità del posto e i requisiti richiesti. Se tutto è conforme, la nomina viene formalizzata entro il 31 agosto 2025.

Effetti della conferma:

  • Il docente è escluso da ulteriori procedure di nomina.
  • In caso di spezzone, può completare solo tramite procedura ordinaria e se iscritto in GPS nella stessa provincia.

Personale di ruolo
Possono chiedere conferma (solo su posto intero) i docenti già di ruolo che, nell’a.s. 2024/25, hanno prestato servizio su sostegno in base agli articoli 47 o 70 del CCNL 2019/21 e intendono proseguire anche nel 2025/26.

PER SUPPORTO FISSA UN APPUNTAMENTO

ASSEGNAZIONI E UTILIZZI: AL VIA LE DOMANDE DAL 14 FINO AL 25 LUGLIO

Dal 14 al 25 luglio 2025, il personale DOCENTE E ATA potrà presentare domanda di assegnazione provvisoria per l’anno scolastico 2025/26 attraverso la piattaforma ministeriale Istanze Online. Tuttavia, mentre la procedura ufficiale si avvia, il personale scolastico è ancora una volta lasciato nell’incertezza più assoluta: non è stato ancora reso pubblico il contratto integrativo nazionale che regola l’intera operazione, né è stata diffusa l’ordinanza ministeriale di riferimento.

La FENSIR condanna con fermezza questa grave mancanza di trasparenza, che si somma a un sistema sindacale chiuso, autoreferenziale e poco democratico. In un contesto in cui i lavoratori dovrebbero avere accesso chiaro e tempestivo a tutte le norme che li riguardano, si continua invece a procedere con logiche di riservatezza e filtraggio delle informazioni.

Novità e categorie ammesse: aumentano le deroghe e si amplia la platea degli aventi diritto

Dalle informazioni frammentarie e non ancora supportate dall’ordinanza ministeriale, apprendiamo che una delle principali novità di quest’anno consisterebbe nell’ampliamento delle deroghe e dei destinatari delle assegnazioni provvisorie. Se confermato, ciò consentirebbe anche a categorie di personale che negli anni precedenti risultavano escluse di presentare domanda.

Tuttavia, la FENSIR invita alla massima cautela, in quanto l’assenza di fonti ufficiali e la mancata pubblicazione dei documenti impedisce ad oggi una lettura chiara e certa dei criteri applicabili, fiduciosi comunque che non ci saranno ulteriori e nuove interpretazioni. Il sindacato chiede con urgenza la diffusione integrale e immediata del contratto integrativo e dell’ordinanza ministeriale, per restituire ai lavoratori il diritto alla conoscenza e alla trasparenza.

Chi può presentare domanda: requisiti e categorie coinvolte

L’assegnazione provvisoria è rivolta al personale a tempo indeterminato che intenda richiederla per uno dei seguenti motivi:

  • Ricongiungimento ai figli o affidatari;
  • Ricongiungimento al coniuge, parte dell’unione civile o convivente di fatto (Legge 76/2016);
  • Ricongiungimento a parenti o affini con stabile convivenza anagrafica;
  • Assistenza a soggetto con disabilità (Legge 104/92), anche se non convivente;
  • Gravi esigenze di salute del richiedente;
  • Ricongiungimento al genitore.

L’assegnazione provvisoria può avvenire solo verso un comune diverso da quello di titolarità, salvo suddivisione in distretti sub-comunali.

Categorie di personale che, secondo le anticipazioni, potrebbero essere ammesse

Docenti

  • Assunti a tempo indeterminato fino all’a.s. 2022/23;
  • Neoassunti dal 2023/24 anche con sola nomina giuridica (a.s. 2024/25), se rientranti nelle deroghe (allegato G);
  • Docenti da GPS I fascia sostegno, se hanno superato l’anno di formazione e prova e risultano in deroga;
  • Assunti da procedura straordinaria ex art. 59, DL 73/2021, in deroga;
  • Assunti dal concorso PNRR 1 (a.s. 2024/25), se abilitati e rientranti nelle deroghe.

Personale ATA

  • Tutti gli assunti a tempo indeterminato, anche se coinvolti in precedenti mobilità;
  • Personale dell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, anche se neo-assunto;
  • Personale ex LSU ed ex co.co.co. con contratto part-time (su spezzone corrispondente all’orario di servizio in essere).

FENSIR: serve una svolta nella trasparenza e nella rappresentanza

La FENSIR ribadisce con forza la necessità di riformare radicalmente l’attuale sistema della rappresentanza sindacale, che oggi si rivela inefficace e opaco. I lavoratori meritano di essere informati in modo diretto, completo e tempestivo. La segretezza che circonda le trattative sindacali e la pubblicazione del CCNI solo a ridossi degli eventi è un’offesa alla partecipazione e alla dignità professionale del personale scolastico.

Supporto FENSIR: assistenza alla compilazione dal 14 al 25 luglio

La FENSIR comunica che, dal 14 al 25 luglio, sarà a completa disposizione dei propri iscritti e di coloro che intendano iscriversi per fornire assistenza nella compilazione delle domande di assegnazione provvisoria. Un supporto competente, professionale e sempre trasparente.

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO

DOMANDE DOCENTI TRAMITE ISTANZE ON-LINE

IL RESTANTE PERSONALE IN MODALITA’ CARTACEA (ATA – IRC – PERS. ED)

Perché i diritti non si delegano: si conoscono, si esercitano e si difendono.


DOCUMENTI MOBILITA’ DI FATTO

LE CONTESTAZIONI DI ADDEBITO A SCUOLA: COSA SONO E COME DIFENDERSI

Le contestazioni di addebito sono provvedimenti disciplinari formali adottati nei confronti del personale scolastico, sia docente che ATA, per presunte violazioni dei doveri di servizio o delle norme comportamentali previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) o da altre normative di settore.


CARATTERISTICHE PRINCIPALI

  • Devono essere motivate e fondate su fatti specifici e documentabili.
  • Il lavoratore ha diritto a presentare una memoria difensiva, generalmente entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione dell’atto.
  • Le procedure sono disciplinate da norme come l’art. 55-bis del D.Lgs. 165/2001.

PROCEDURA REGOLARE VS. MOBBING

A volte la linea tra una legittima azione disciplinare e una forma di mobbing è molto sottile. Il mobbing consiste in comportamenti reiterati, ostili e intenzionali, finalizzati a isolare, danneggiare o screditare un lavoratore all’interno dell’ambiente scolastico.

Quando una contestazione può degenerare in mobbing?

  • Se è numerosa, infondata o pretestuosa.
  • Quando è utilizzata come strumento di pressione psicologica o ritorsione.
  • Se è accompagnata da altre azioni vessatorie: demansionamento, esclusione, isolamento.

INDICATORI DI UN POSSIBILE MOBBING

  • Contestazioni vaghe, generiche o prive di prove concrete.
  • Convocazioni frequenti senza motivazione scritta o formale.
  • Critiche pubbliche durante collegi, riunioni o in ambienti non appropriati.
  • Esclusione non giustificata da incarichi, progetti o attività scolastiche.
  • Delegittimazione dell’immagine professionale di fronte a colleghi, studenti o famiglie.

Questi segnali possono riguardare docenti, collaboratori scolastici, assistenti tecnici o amministrativi, e vanno sempre documentati.


COSA PUÒ FARE IL PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTE E ATA)?

  • Richiedere chiarimenti scritti per ogni contestazione.
  • Conservare ogni documento utile, comprese email, verbali, circolari, comunicazioni interne.
  • Redigere una memoria difensiva dettagliata e precisa.
  • Farsi assistere dal sindacato o da un avvocato specializzato in diritto del lavoro.
  • Segnalare condotte vessatorie all’Ufficio Scolastico Regionale, all’Ispettorato del Lavoro o ad altri enti competenti.

LO STILE DIRIGENZIALE: QUANDO LA PRASSI DIVENTA ABUSO

Non sempre è il contenuto della singola contestazione a essere critico, ma talvolta è lo stile dirigenziale stesso a creare problemi. Un/una Dirigente scolastico/a che adotta una prassi costante di richiami, sanzioni e contestazioni, anche per fatti di lieve entità o discutibili, può generare un ambiente lavorativo ostile e ansiogeno.

Questo comportamento non solo mina il clima professionale, ma può configurare una violazione normativa. Infatti, secondo il D.Lgs. 81/2008, il dirigente ha la responsabilità di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, che comprende anche la tutela del benessere psicofisico del personale.

Un utilizzo eccessivo, reiterato e sproporzionato del potere disciplinare può diventare causa di stress lavoro-correlato e di danno esistenziale, con possibili conseguenze anche sul piano legale.


SE IL DIRIGENTE DICHIARA IL FALSO O ALTERA I FATTI

Nei casi più gravi, può accadere che il/la Dirigente:

  • Formuli accuse false,
  • Costruisca artificiosamente narrazioni accusatorie,
  • Ometta fatti rilevanti o presenti versioni manipolate degli eventi.

In tali circostanze, il personale scolastico (docente o ATA) può e deve agire legalmente.

Strumenti di tutela:

  • Denuncia per diffamazione o calunnia;
  • Segnalazione per abuso d’ufficio;
  • Richiesta di ispezione scolastica o amministrativa;
  • Azione per danno d’immagine o professionale;
  • Tutela sindacale in caso di comportamenti antisindacali.

È essenziale documentare ogni elemento (email, ordini di servizio, testimoni, prove scritte) per difendere la propria posizione in modo efficace e credibile.


VERITÀ E TUTELA GIURIDICA

La normativa e la giurisprudenza italiana riconoscono il diritto del lavoratore a essere trattato con rispetto e dignità. In numerosi casi, i giudici del lavoro hanno annullato sanzioni disciplinari, ritenendole frutto di accanimento, persecuzione o violazioni procedurali, soprattutto se sproporzionate o non fondate su fatti reali.


CONCLUSIONI

La scuola deve essere un luogo di formazione, collaborazione e rispetto reciproco. L’uso scorretto o intimidatorio dello strumento disciplinare da parte della dirigenza compromette il benessere lavorativo e la qualità dell’istituzione scolastica.

È fondamentale che docenti e ATA:

  • Conoscano i propri diritti,
  • Agiscano in modo informato,
  • Documentino tutto,
  • Si difendano con fermezza e legalità da ogni abuso o prevaricazione.

TFR e TFS nel comparto scuola: guida completa per chi termina un contratto o va in pensione

Nel mondo della scuola – come in tutta la Pubblica Amministrazione – quando un contratto termina o si va in pensione, spetta al lavoratore un compenso finale: si tratta del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) o del Trattamento di Fine Servizio (TFS).
Capire a quale tipologia si ha diritto, quali sono i tempi di pagamento e dove controllare lo stato della pratica è fondamentale per ricevere quanto spettante senza ritardi o confusioni.


TFR: cos’è, a chi spetta e quando si riceve

Il TFR è riconosciuto ai lavoratori del comparto scuola che hanno un contratto a tempo determinato, ad esempio:

  • Supplenze brevi
  • Incarichi fino al 30 giugno
  • Incarichi fino al 31 agosto

Per maturare il TFR, il contratto deve durare almeno 16 giorni lavorativi continuativi. L’importo è determinato accantonando annualmente il 6,91% della retribuzione lorda.

Esempio pratico:
Retribuzione lorda: €11.928
Accantonamento: 11.928 × 6,91% = €824,22 circa


Quando viene pagato il TFR?

Nel pubblico impiego, il pagamento del TFR non è immediato. Per chi ha avuto un contratto a termine con lo Stato, la liquidazione avviene dopo 12 mesi dalla cessazione del servizio, con un’ulteriore finestra di 3 mesi per il completamento del pagamento.

Superato questo termine, scattano gli interessi legali giornalieri per il ritardo.


Come controllare lo stato del TFR

È possibile monitorare l’avanzamento della pratica tramite:

  • Il portale NoiPA > Stipendiale > TFR
  • La sezione “Consultazione TFR” nell’area riservata NoiPA
  • Il sito INPS, tramite SPID/CIE/CNS

Cosa fare se non risulta nulla?

Se entro febbraio dell’anno successivo al termine del contratto il TFR non compare, è necessario inviare una richiesta tramite il portale NoiPA, specificando:

  • Area: Servizi stipendiali
  • Tematica: Servizi per il Comparto Scuola
  • Tipo di problema: Pagamenti e contratti personale docente non di ruolo

Allega sempre un documento di identità in corso di validità.


TFR e TFS: differenze per chi va in pensione

Chi cessa il servizio per pensionamento ha diritto a un compenso finale, ma non sempre si tratta di TFR. In molti casi, soprattutto nel pubblico impiego, la liquidazione finale si chiama TFS – Trattamento di Fine Servizio.

🔷 TFS (Trattamento di Fine Servizio)

  • Spetta ai dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001.
  • È calcolato sulla base dell’ultima retribuzione utile, del tipo di rapporto e degli anni di servizio effettivamente prestati.
  • L’importo è rivalutato ogni anno fino alla liquidazione.
  • Può essere erogato in un’unica soluzione o in più rate, in base all’importo complessivo.
  • I tempi di pagamento possono arrivare fino a 24 mesi dopo la cessazione dal servizio.

Esempio pratico di calcolo del TFS:
Un dipendente pubblico con:

  • 20 anni di servizio effettivo
  • Retribuzione annua utile lorda: €28.000

Il TFS si calcola così:

  1. Si considera il 80% della retribuzione utile annua (secondo coefficiente massimo previsto per 20 anni):
    €28.000 × 80% = €22.400
  2. Si divide il risultato per 12 per ottenere la quota mensile:
    €22.400 ÷ 12 = €1.866,67
  3. Si moltiplica la quota mensile per il numero di anni:
    €1.866,67 × 20 = €37.333,40

Questo sarà l’importo lordo del TFS maturato (da rivalutare con interessi e da verificare secondo la normativa aggiornata per eventuali limiti di imponibilità e rateizzazione).


Chi ha avuto carriere miste: TFR + TFS

Molti lavoratori del comparto scuola hanno avuto una carriera mista, cioè:

  • Incarichi precari (supplenze, contratti a termine)
  • Seguiti da stabilizzazione (assunzione a tempo indeterminato)

In questi casi, è possibile maturare il TFR per i contratti precari e il TFS per la fase finale di carriera (se si rientra tra gli assunti prima del 2001 o non si è optato per il TFR).
Chi invece è stato stabilizzato dopo il 1° gennaio 2001, rientra integralmente nel regime TFR, anche per i periodi in ruolo.

Organico insegnanti di religione cattolica in calo per il 2025/2026: si parla anche del concorso ordinario, prova scritta attesa a luglio

Il 17 giugno 2025, presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, si è svolto un incontro di informativa sindacale con i sindacati rappresentativi incentrato sull’organico degli insegnanti di religione cattolica per l’anno scolastico 2025/2026.

Dall’analisi fornita, emerge un ulteriore ridimensionamento dei posti disponibili. Rispetto all’anno precedente, si registrano cali nei seguenti ordini scolastici: -39 posti nella scuola dell’infanzia, -113 nella primaria e -25 nella secondaria di primo grado. Solo nella scuola secondaria di secondo grado si prevede un lieve aumento, pari a +23 posti.

Il totale complessivo dei posti disponibili per il prossimo anno scolastico sarà di 23.792, così ripartiti:

  • Infanzia: 2.324 posti
  • Primaria: 10.502 posti
  • Secondaria di I grado: 4.187 posti
  • Secondaria di II grado: 6.779 posti

Come da normativa vigente, le dotazioni organiche regionali sono fissate nel limite del 70% dei posti complessivamente istituiti. Ciò si traduce, per l’anno scolastico 2025/2026, in un contingente di 16.654 unità, segnando una contrazione di 108 posti rispetto al 2024/2025.

Durante l’incontro, secondo indiscrezioni, si sarebbe anche discusso dell’attesa prova scritta del concorso ordinario per insegnanti di religione cattolica, il cui svolgimento sarebbe previsto intorno alla metà di luglio. Si auspica che queste informazioni vengano confermate ufficialmente a breve dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

A commentare la situazione è Mariangela Mapelli, segretaria del SAIR (Sindacato Autonomo Insegnanti di Religione), che ha dichiarato:

“Come era prevedibile, anche l’organico degli insegnanti di religione sta subendo quanto accade per gli altri insegnamenti. Il calo demografico, seppur in modo meno evidente su scala nazionale, inizia a farsi sentire, colpendo prima di tutto la scuola primaria. Al momento non ci sono motivi di allarme, ma è necessario avviare un percorso di stabilizzazione del personale IRC: mantenere il 30% dei docenti con contratto a tempo determinato non aiuta certo a risolvere il problema del precariato.”

Il calo delle nascite e la conseguente riduzione della popolazione scolastica continuano dunque ad avere ricadute anche sul personale docente di religione, rafforzando la necessità di una strategia a lungo termine per garantire continuità didattica e tutela occupazionale.

CONTROLLO STIPENDIO: DOCENTI A TEMPO DETERMINATO E INCARICATI IRC

Da più parti ci hanno fatto notare che alcuni cedolini mancano di voci nella retribuzione con conseguente perdita di denari. Ciò avviene a partire dal mese di febbraio 2025. Avevamo già invitato a controllare e avevamo inviato comunicazione alla Ragioneria dello Stato, ma a quanto pare si tratta di errori commessi dalle singole RTS territoriali a cui bisogna rivolgersi. Le voci mancanti sono in parte o tutti delle seguenti (distinti per ordine di scuola): 

119/K78 IND.VACANZA CONTRATTUALE (scuola secondaria)

129/K78 IND.VACANZA CONTRATTUALE (scuola secondaria)

975/K78 ANTICIPO RINNOVO CCNL 2022 – 2024 – 63,78 Euro (scuola secondaria)

119/K78 IND.VACANZA CONTRATTUALE (scuola infanzia e primaria)

129/K78 IND.VACANZA CONTRATTUALE (scuola infanzia e primaria)

975/K78 ANTICIPO RINNOVO CCNL 2022 – 2024 – 58,89 Euro (scuola infanzia e primaria)

Al fine di verificare vi inviamo la guida alla lettura e la richiesta da inviare alla RTS di competenza con Posta Certificata (va bene anche quella del coniuge o del figlio, purché nell’oggetto ci siano il cognome e nome e codice fiscale dell’interessato/a).

Una volta inviata lasciate trascorrere una settimana, se non avete ricevuto alcuna risposta o n. di protocollo dovete fare un secondo passaggio telefonico sollecitando una risposta.

Il cuneo fiscale, indicato con ESONERO. verrà liquidato a giugno, dunque non è presente in alcun cedolino paga di ruolo o non di ruolo. 

Qualora nel mese di luglio (gli stipendi vengono elaborati con 2 mesi di anticipo) non dovreste riscontrare nulla di nuovo vi invitiamo a contattarci a ricorsi@fensir.it.

ATTENZIONE INVIATE DIRETTAMENTE SE MANCA UNA DELLE VOCI DI CUI SOPRA CHIEDENDONE IL RECUPERO.

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