DOCENTI

Mobbing a scuola: quando l’ambiente educativo diventa luogo di sofferenza per docenti e personale ATA

La scuola dovrebbe essere per definizione uno spazio di crescita, rispetto e collaborazione. Eppure, anche all’interno delle istituzioni scolastiche possono svilupparsi dinamiche di mobbing, una forma di violenza psicologica subdola, sistematica e persistente che colpisce lavoratrici e lavoratori, compromettendo la salute, la dignità e la professionalità.
Docenti e personale ATA (amministrativi, tecnici e collaboratori scolastici) non sono affatto immuni da questo fenomeno, che troppo spesso viene minimizzato, normalizzato o ignorato.

Cos’è realmente il mobbing

Il mobbing non è un semplice conflitto, né una lite occasionale. È un incessante processo di azioni vessatorie intenzionali, lungo e costante, di fronte al quale la persona mobbizzata si trova progressivamente senza potere di difesa.
Si tratta di una strategia di logoramento che può essere messa in atto da un singolo individuo o da un gruppo, con l’obiettivo di isolare, delegittimare, emarginare o spingere la vittima ad allontanarsi dal contesto lavorativo.

Un aspetto fondamentale, spesso frainteso, è che ogni singola azione, presa isolatamente, può apparire neutra o addirittura normale: una battuta, una dimenticanza, una critica, un cambiamento di incarico. È la ripetizione sistematica nel tempo, la continuità e l’intenzionalità che trasformano questi comportamenti in mobbing.

Perché il mobbing è difficile da riconoscere a scuola

Nel contesto scolastico il mobbing assume forme particolarmente sottili e ambigue. La complessità dell’organizzazione, la presenza di diversi ruoli professionali, le gerarchie e le relazioni di potere favoriscono dinamiche in cui la vessazione può essere mascherata da esigenze organizzative, decisioni di servizio o “normale gestione”.

Spesso chi subisce si sente dire:

  • “È solo un malinteso”
  • “Succede a tutti”
  • “Non prenderla sul personale”

In realtà, dietro queste giustificazioni può nascondersi un vero e proprio processo persecutorio, che giorno dopo giorno mina l’equilibrio psicologico e professionale della persona.

Il mobbing verso il personale ATA

Il personale ATA è particolarmente esposto perché spesso collocato in una posizione di minor potere decisionale. Le forme più ricorrenti di mobbing includono:

  • demansionamento o assegnazione di compiti umilianti
  • esclusione sistematica dalle comunicazioni e dalle riunioni
  • carichi di lavoro eccessivi o, al contrario, svuotamento delle mansioni
  • controlli ossessivi, rimproveri pubblici, svalutazione continua
  • isolamento relazionale.

Queste pratiche non colpiscono solo la persona, ma trasmettono un messaggio chiaro: “tu non conti”, “sei inutile”, “sei un problema”.

Il mobbing verso i docenti

Anche i docenti possono essere bersaglio di mobbing, soprattutto quando risultano “scomodi”, autonomi, critici o semplicemente non allineati. Le modalità più frequenti sono:

  • delegittimazione professionale davanti a colleghi, studenti o famiglie
  • esclusione da progetti, incarichi, commissioni o opportunità formative
  • critiche continue e non costruttive
  • ostacoli nella carriera, nelle assegnazioni o negli orari
  • isolamento all’interno del collegio docenti.

In questi casi il mobbing colpisce direttamente l’identità professionale, generando senso di inadeguatezza, colpa e fallimento.

Le conseguenze: dalla persona alla comunità scolastica

Il mobbing non è mai “solo” un problema individuale. Le conseguenze più frequenti sono:

  • ansia, stress cronico, depressione
  • disturbi psicosomatici (insonnia, cefalee, problemi gastrointestinali)
  • perdita di motivazione, entusiasmo e senso di appartenenza
  • aumento delle assenze per malattia
  • calo della qualità del lavoro.

Una scuola in cui docenti e ATA vivono nel disagio non può essere un ambiente educativo sano. Il clima si deteriora, la collaborazione si spegne e anche studenti e famiglie ne risentono.

Perché il mobbing viene tollerato

Il mobbing a scuola viene spesso:

  • negato (“non esiste, sei troppo sensibile”)
  • normalizzato (“qui si è sempre fatto così”)
  • temuto (“se parli, peggiora”).

La precarietà lavorativa, la paura di ritorsioni, la mancanza di informazione e una cultura del silenzio favoriscono l’impunità. Inoltre, l’idea della scuola come “missione” porta molte persone a sopportare l’inaccettabile in nome del dovere.

Riconoscere il mobbing: segnali da non ignorare

Alcuni campanelli d’allarme:

  • sentirsi costantemente sotto attacco o sotto giudizio
  • essere sistematicamente esclusi da comunicazioni e decisioni
  • ricevere ordini contraddittori o impossibili da eseguire
  • percepire ostilità mirata, ironia, disprezzo
  • vivere un isolamento progressivo.

Quando questi segnali si ripetono nel tempo, non sono casualità: sono indicatori di un possibile processo di mobbing.

Cosa fare: tutela e consapevolezza

È fondamentale:

  • documentare tutto (email, ordini di servizio, messaggi, testimoni)
  • parlarne con persone di fiducia, RLS, sindacati
  • rivolgersi al medico in caso di sintomi
  • valutare supporto psicologico e, se necessario, legale.

Il silenzio è il principale alleato del mobbing. La consapevolezza è il primo strumento di difesa.

Il ruolo della dirigenza e dell’istituzione

Il dirigente scolastico ha una responsabilità centrale nel:

  • prevenire il disagio
  • garantire un clima di rispetto
  • intervenire tempestivamente
  • promuovere formazione su benessere organizzativo e gestione dei conflitti.

Una scuola che tollera il mobbing tradisce la propria funzione educativa.

Conclusione

Il mobbing a scuola non è un problema personale, ma organizzativo, culturale e strutturale.
Colpisce docenti e personale ATA, distrugge la dignità professionale e mina la credibilità dell’istituzione scolastica.

Riconoscerlo, nominarlo e contrastarlo non significa creare problemi, ma difendere la salute, la dignità e la giustizia nel lavoro.
Una scuola che tutela chi ci lavora è una scuola più forte, più umana e più autenticamente educativa.

neoassunti: aperto l’ambiente INDIRE

A partire dal 19 dicembre 2025, INDIRE ha reso disponibile l’ambiente online dedicato alla documentazione dell’anno di formazione e prova. In tale piattaforma, i docenti neoassunti nell’anno scolastico 2025/26 potranno compilare e documentare il proprio portfolio professionale digitale, che sarà successivamente presentato al Comitato di valutazione.

L’ambiente riservato ai tutor sarà invece attivato in un secondo momento; esso consentirà la compilazione del questionario di monitoraggio e il download dell’attestato relativo allo svolgimento dell’attività di tutoraggio.

Elenchi regionali per le immissioni in ruolo 2026/27: cosa sapere

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha predisposto una bozza di provvedimento che disciplina la costituzione delle graduatorie regionali finalizzate alle immissioni in ruolo del personale docente a partire dall’anno scolastico 2026/2027.
Tali graduatorie hanno l’obiettivo di garantire la copertura dei posti vacanti e disponibili qualora risultino esaurite le graduatorie concorsuali ordinarie ancora vigenti.

Finalità delle graduatorie regionali

Le graduatorie regionali rappresentano uno strumento aggiuntivo per assicurare continuità didattica e stabilità negli organici, consentendo l’assunzione a tempo indeterminato di docenti che hanno già dimostrato il possesso delle competenze richieste attraverso il superamento di procedure concorsuali.

Requisiti di accesso

Possono presentare domanda di inserimento nelle graduatorie regionali i docenti che:

  • abbiano partecipato a procedure concorsuali bandite a decorrere dal 1° gennaio 2020;
  • abbiano conseguito il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, pari ad almeno 70/100 (o punteggio equivalente nelle procedure che prevedono prova orale e pratica);
  • siano risultati idonei, anche se non rientrati nel numero dei posti messi a bando.

Le graduatorie riguardano posti comuni e di sostegno per la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado.

Esclusioni

Non possono presentare domanda di inserimento:

  • i docenti già assunti con contratto a tempo indeterminato;
  • i docenti che abbiano un contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo.

Struttura delle graduatorie

Le graduatorie regionali saranno articolate:

  • per regione,
  • per classe di concorso e tipologia di posto.

L’ordine di collocazione dei candidati sarà determinato secondo i seguenti criteri:

  1. priorità in base alla cronologia delle procedure concorsuali;
  2. all’interno della stessa procedura, in base al punteggio complessivo ottenuto.

Scelta della regione

Ogni candidato potrà scegliere una sola regione, valida per tutte le classi di concorso e tipologie di posto per cui possiede titolo.
La scelta sarà irrevocabile per l’anno di riferimento.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda di inserimento dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso il portale ministeriale, nei tempi e con le modalità che saranno indicati nell’ordinanza attuativa.

Pubblicazione delle graduatorie

Gli Uffici Scolastici Regionali provvederanno a:

  • pubblicare le graduatorie regionali definitive;
  • rendere disponibili i dati relativi alla consistenza delle graduatorie concorsuali ancora vigenti;
  • aggiornare annualmente le informazioni utili alle operazioni di immissione in ruolo.

Utilizzo per le immissioni in ruolo

Le graduatorie regionali saranno utilizzate solo in caso di esaurimento delle graduatorie concorsuali ordinarie, per l’assegnazione dei posti residui destinati alle assunzioni a tempo indeterminato.

Tempistiche

Il decreto attuativo dovrà essere emanato entro il 31 dicembre 2025, mentre le graduatorie entreranno in funzione a partire dalle immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2026/2027.

Bando percorsi universitari di formazione iniziale e abilitazione dei docenti 2025/2026 – Università eCampus

L’Università eCampus ha emanato il bando di concorso per l’accesso ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione dei docenti per l’Anno Accademico 2025/2026, in attuazione del DPCM 4 agosto 2023 e della normativa vigente 802-25 Bando percorsi abilitant….

Il bando, insieme alle FAQ ufficiali, sarà pubblicato a breve nella sezione dedicata del portale di Ateneo:
👉 https://www.uniecampus.it/index.php?id=4341
Le FAQ sono soggette a costante aggiornamento, pertanto si invita a monitorare regolarmente la pagina indicata faq iniziali_FAQ 60 – 3A EDIZIO….

Termini di presentazione della domanda

La domanda di partecipazione al concorso potrà essere presentata esclusivamente online:

  • a partire dalle ore 11:00 di giovedì 18 dicembre 2025
  • fino alle ore 16:00 di venerdì 2 gennaio 2026

Il mancato rispetto dei termini o delle modalità previste comporterà l’esclusione dalla procedura.

Precisazioni sull’accreditamento MUR

Si precisa che il bando è emanato in attesa dell’esito dell’istanza presentata al Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) relativa a:

  • l’accreditamento delle ulteriori classi concorsuali indicate nell’Allegato 2 del bando;
  • la concessione dei contingenti per le classi concorsuali già accreditate, riportate nell’Allegato 1.

Di conseguenza, le graduatorie saranno efficaci esclusivamente:

  • per le classi concorsuali che risulteranno effettivamente accreditate dal MUR;
  • nei limiti quantitativi stabiliti dal Ministero.

Qualora le graduatorie fossero pubblicate prima del provvedimento ministeriale, la loro efficacia resterà subordinata all’esito definitivo dell’accreditamento 802-25 Bando percorsi abilitant….

Percorsi attivati

Il bando disciplina l’accesso ai percorsi:

  • 60 CFU/CFA (posti contingentati);
  • 30 CFU/CFA per vincitori di concorso;
  • 30 CFU/CFA ex art. 2-ter, comma 4-bis, D.lgs. 59/2017;
  • 36 CFU/CFA di completamento per vincitori di concorso con 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022.

I percorsi prevedono frequenza obbligatoria e includono attività didattiche, laboratori e tirocini secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Informazioni e aggiornamenti

Tutte le informazioni operative, il testo integrale del bando, gli allegati e le FAQ aggiornate sono consultabili nella sezione dedicata del portale di Ateneo:
👉 https://www.uniecampus.it/index.php?id=4341

Si raccomanda ai candidati di verificare con attenzione i requisiti di accesso, le classi di concorso disponibili e le modalità di presentazione della domanda, nonché di monitorare costantemente gli aggiornamenti pubblicati dall’Università.


Anno di formazione e prova 2025/2026: obblighi, carichi di lavoro e tutele per i docenti

Con la Nota n. 95371 il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha definito le modalità di svolgimento del periodo di formazione e prova dei docenti neoassunti e dei docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo per l’anno scolastico 2025/2026. Il quadro normativo di riferimento resta il D.M. 226/2022, integrato dalle disposizioni del Decreto-Legge n. 19/2024 connesse all’attuazione del PNRR.

50 ore complessive: come sono realmente articolate

Il percorso di formazione e prova prevede 50 ore complessive di attività formative obbligatorie, da intendersi aggiuntive rispetto agli ordinari impegni di servizio. La Nota ministeriale chiarisce la seguente articolazione:

  • 6 ore di incontri iniziali e finali (in presenza o online);
  • 12 ore di laboratori formativi PNRR, da svolgere sulla piattaforma “Scuola Futura”;
  • 12 ore di attività di peer to peer e osservazione in classe;
  • 20 ore di formazione online sulla piattaforma INDIRE.

È importante sottolineare, anche in chiave sindacale, che le 20 ore su INDIRE sono confermate integralmente e non sono sostituite dalle attività PNRR:
le 12 ore su Scuola Futura si aggiungono al percorso già previsto dal D.M. 226/2022.

INDIRE e Scuola Futura: due piattaforme, funzioni diverse

La Nota distingue con chiarezza due ambienti formativi, spesso impropriamente sovrapposti nelle comunicazioni delle scuole:

  • Piattaforma INDIRE (20 ore)
    È lo spazio dedicato alla riflessione professionale e alla documentazione del percorso, attraverso:
    • bilancio iniziale e finale delle competenze;
    • analisi dell’esperienza didattica;
    • costruzione del portfolio professionale, che sostituisce ogni altra relazione finale.
  • Piattaforma Scuola Futura – PNRR (12 ore)
    Riguarda esclusivamente i laboratori formativi certificati ai sensi dell’art. 14 del DL 19/2024, riferiti in particolare a:
    • transizione digitale;
    • nuove competenze e linguaggi (multilinguismo).
    La frequenza deve essere obbligatoriamente attestata: l’assenza di certificazione compromette la validità dell’anno di prova.

Carichi di lavoro e criticità organizzative

Dal punto di vista sindacale, va evidenziato come l’impianto complessivo:

  • aumenti la pressione temporale sui docenti in anno di prova;
  • non preveda alcuna riduzione degli altri impegni funzionali;
  • affidi spesso alle singole istituzioni scolastiche una gestione non sempre uniforme delle attività.

Particolare attenzione va posta affinché:

  • non vengano confuse o accorpate impropriamente le ore INDIRE con quelle PNRR;
  • non siano richieste attività aggiuntive non previste dalla normativa;
  • siano rispettate le condizioni di servizio (part-time, decorrenze giuridiche differite, situazioni di proroga).

Tutor, dirigente scolastico e valutazione finale

Resta centrale il ruolo del docente tutor, che accompagna il neoassunto per tutto il percorso e cura l’istruttoria da presentare al Comitato di valutazione. Il dirigente scolastico stipula il Patto per lo sviluppo professionale, osserva l’attività didattica e redige la relazione finale.

Il superamento dell’anno di prova è subordinato a:

  • almeno 180 giorni di servizio, di cui 120 di attività didattica (riparametrabili);
  • completamento delle 50 ore di formazione;
  • colloquio finale con test, basato sulla documentazione prodotta.

La valutazione deve essere condotta con criteri trasparenti, non discrezionali e contestualizzati, tenendo conto delle reali condizioni di lavoro del docente.

Formazione e prova docenti neoassunti: il MIM anticipa le novità della circolare 2025/2026 Incontro informativo del 5 dicembre

Si è svolto ieri, 5 dicembre, l’incontro informativo presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito dedicato alla nuova circolare annuale sul percorso di formazione e prova dei docenti neoassunti e di coloro che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. L’appuntamento ha fornito importanti chiarimenti sulle procedure che regoleranno l’anno di prova nel 2024/2025 e nel successivo anno scolastico.

Tra i temi affrontati, particolare attenzione è stata riservata alla posizione dei docenti provenienti dal concorso ordinario PNRR2 che conseguiranno l’abilitazione entro il 31 dicembre 2025. Per questa categoria, l’assunzione a tempo indeterminato decorrerà dalla data stessa di conseguimento dell’abilitazione. Di conseguenza, l’obbligo dei 180 giorni di servizio e dei 120 giorni di attività didattiche sarà calcolato a partire dalla data di decorrenza del contratto, che costituirà l’avvio formale dell’anno di prova previsto per l’a.s. 2025/2026.

L’impianto generale del percorso formativo resta confermato: come previsto dal DM 226/2020, il docente è tenuto a svolgere 50 ore di attività tra momenti sincroni e asincroni progettati per valorizzare la didattica laboratoriale, favorire l’osservazione reciproca e sostenere lo sviluppo professionale attraverso la piattaforma INDIRE. Le attività andranno registrate su “Scuola Futura”, accessibile dall’area riservata.

Nel dettaglio, il percorso comprenderà:

  • 6 ore di incontri in presenza e online, con una novità significativa: le prime 3 ore saranno erogate da INDIRE tramite un evento formativo nazionale;
  • 12 ore di laboratori formativi;
  • 12 ore di peer to peer;
  • 20 ore di formazione online.

La fase valutativa seguirà quanto stabilito dall’art. 13 del DM 226/2022. Le osservazioni in classe, a cura del Dirigente scolastico e del Tutor, e le relative schede compilate costituiranno parte essenziale della documentazione sottoposta al Comitato di valutazione. Il percorso si concluderà con un colloquio, comprensivo del test previsto dal Decreto, volto a verificare le competenze sviluppate dal docente durante l’anno di prova.

Anche quest’anno, dunque, il modello organizzativo della formazione e prova rimane sostanzialmente invariato rispetto agli anni precedenti. È stato inoltre richiesto al Ministero un importante chiarimento sulla possibilità di conteggiare anche i sabati all’interno dei 120 giorni di attività didattiche: una risposta ufficiale verrà fornita prima della pubblicazione definitiva della circolare.

L’uscita del testo definitivo è attesa nei prossimi giorni.

Culpa in Vigilando e Culpa in Educando: responsabilità a scuola

Intervista all’Avv. Attilio Piacente, penalista del Foro di Tivoli, membro dell’Ufficio Legale Fensir

Quando si parla di responsabilità nella scuola, il confine tra ciò che spetta ai docenti e ciò che compete alle famiglie diventa spesso labile. Per chiarire questi temi — troppo spesso affrontati con superficialità o, peggio, affidati al “sentito dire” — abbiamo intervistato l’Avv. Attilio Piacente, penalista del Foro di Tivoli, che da anni si occupa di responsabilità scolastica, vigilanza sugli alunni e tutela del personale.

Avvocato, partiamo dalle basi: che cosa significa davvero “culpa in vigilando”?

«Letteralmente vuol dire “colpa durante la vigilanza”. È un concetto semplice, ma in ambito scolastico viene spesso travisato.
La culpa in vigilando riguarda tutti quei soggetti — genitori, tutori, docenti, maestri d’arte — che hanno l’obbligo giuridico di sorvegliare qualcuno, in particolare i minori. Se l’obbligo viene violato e accade un danno, nasce una responsabilità sia civile che penale. Ma attenzione: non ogni evento è attribuibile automaticamente al docente. La legge non ragiona per automatismi.»

In che modo la legge disciplina questo dovere di vigilanza?

«Il riferimento è l’articolo 2048 del Codice Civile, che è molto chiaro.
Dice che chi ha un dovere di vigilanza risponde dei danni provocati dal minore salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
Questo significa che il docente deve dimostrare di essere stato presente, attento e nelle condizioni di intervenire.
E se l’episodio è davvero imprevedibile, improvviso, inevitabile — tre parole che la giurisprudenza usa moltissimo — allora il docente non è responsabile.»

Lei insiste molto su un concetto: la presenza fisica. Perché?

«Perché la vigilanza non è un concetto astratto. Non si vigila “a distanza”, né si può vigilare stando sulla soglia mentre gli studenti sono in aula.
La presenza fisica è il primo requisito perché la vigilanza sia effettiva.
Un docente che si trova fuori dall’aula, o che è impegnato altrove, non può sostenere di aver vigilato. E questo vale anche per i genitori: essere a trenta metri di distanza al parco non è vigilanza, è speranza che non accada nulla.»

Uno dei punti più problematici nelle scuole sono i cambi d’ora. Perché proprio lì si concentra la maggior parte degli incidenti?

«Perché è un momento in cui la vigilanza si interrompe.
Il docente entrante ritarda, quello uscente non può lasciare la classe, e in quei cinque minuti succede di tutto.
Le statistiche parlano chiaro: gli incidenti, i danni e le richieste di risarcimento nascono soprattutto in quei momenti. E non è giusto attribuire tutta la responsabilità agli insegnanti.»

Qui entra in gioco anche la FENSIR con i suoi SAF, giusto?

«Assolutamente sì.
La FENSIR — con i suoi SAF, Sindacati Autonomi Federati (SADOC per i docenti, SAIR per l’IRC, SAATA per i collaboratori scolastici) — auspica che gli istituti scolastici regolamentino in modo preciso questi momenti critici.
Non si può lasciare tutto all’improvvisazione.
Servono collaboratori scolastici di piano, procedure chiare per i ritardi, indicazioni operative. I regolamenti d’istituto devono dire esattamente chi fa cosa.
Perché se l’organizzazione non funziona, il primo a essere travolto è sempre il docente. E questo è profondamente ingiusto.»

Veniamo alla “culpa in educando”: spesso dimenticata, ma fondamentale.

«Esatto.
La culpa in educando riguarda i genitori, non la scuola.
È la responsabilità educativa: trasmettere valori, rispetto delle regole, autocontrollo, capacità di convivere con gli altri.
Quando un ragazzo ha comportamenti abitualmente aggressivi, irrispettosi o pericolosi, non è pensabile attribuire tutto all’insegnante.
La scuola vigila, ma non può sostituirsi alla famiglia nel formare un carattere.»

Come si traduce questa distinzione nei viaggi d’istruzione?

«Nei viaggi di più giorni è impossibile pretendere che i docenti facciano vigilanza notturna continua. Sarebbe contrario alla normativa sul lavoro e persino alla ragionevolezza.
E infatti molti istituti — anche grazie agli interventi dei SAF della FENSIR — stanno inserendo nei regolamenti una clausola molto sensata: la vigilanza docente termina al rientro nelle camere, di solito a mezzanotte, e dalle 24 alle 7 la responsabilità torna ai genitori.
In quelle ore può scattare la culpa in educando.
Ed è una distinzione corretta: i docenti non sono sorveglianti 24 ore su 24.»

Dunque non si può sempre scaricare la colpa sui docenti.

«Esatto.
La scuola ha un dovere di vigilanza, ma non può essere il parafulmine di tutto ciò che accade.
I docenti non possono essere ritenuti responsabili di comportamenti che derivano da mancanze educative, da assenze familiari o da un’organizzazione scolastica lacunosa.
Ogni anello della catena deve rispondere per ciò che gli compete:
la scuola per la vigilanza,
la famiglia per l’educazione.
Confondere i due piani è un errore che crea contenziosi inutili e alimenta conflitti che non servono a nessuno.»

In conclusione, Avvocato, cosa serve davvero per evitare conflitti e responsabilità improprie?

«Serve equilibrio.
Serve un’organizzazione scolastica solida, regolamenti chiari, vigilanza distribuita e non improvvisata.
Serve che le famiglie recuperino il proprio ruolo educativo.
E serve riconoscere ai docenti ciò che è loro: un dovere di vigilanza ragionevole, non una responsabilità infinita.»

Milano, vittoria FENSIR sulle ferie dei docenti precari: condannato il Ministero all’indennità sostitutiva

Il Tribunale di Milano – Sezione Lavoro ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito, insieme all’USR Lombardia e all’AT Milano, a pagare a un docente a tempo determinato l’indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute pari a € 2.428,11, oltre interessi legali e spese di lite per € 1.314,00. La decisione è provvisoriamente esecutiva. 10279619s

La sentenza (udienza 23 ottobre 2025) ribadisce che i docenti a tempo determinato non possono essere considerati automaticamente in ferie nei periodi di sospensione delle lezioni; l’Amministrazione deve informare in modo adeguato e invitare formalmente il lavoratore a fruirne, altrimenti è dovuta la monetizzazione delle ferie non godute.

Il ricorso è stato patrocinato dalla FENSIR – Federazione Nuovi Sindacati Istruzione e Ricerca e seguito dagli Avv. Mascheretti e Mezzasalma. 10279619s

Giuseppe Favilla, Segretario Generale FENSIR:
“Siamo estremamente soddisfatti del risultato ottenuto dai nostri legali. Questa decisione, arrivata a Milano, conferma un principio fondamentale: i diritti alle ferie dei docenti precari vanno rispettati e non possono svanire per mere prassi amministrative. Continueremo a difendere in ogni sede la dignità del lavoro nella scuola.”

La motivazione richiama l’orientamento della Cassazione e della CGUE: niente perdita automatica del diritto alle ferie e dell’indennità senza prova che il datore abbia messo il lavoratore nelle condizioni di fruirne con informazione chiara e tempestiva.


Vuoi aderire? Promuoviamo nuovi ricorsi

La FENSIR sta raccogliendo nuove adesioni per azioni analoghe a tutela dei docenti a termine.
📩 Scrivi a ricorsi@fensir.it (oggetto: “Ricorso ferie non godute – Milano”).
Nella mail indica: tipologia di incarico, anni scolastici interessati, scuola/e e recapiti.

Per casi simili (indennità ferie e festività soppresse) valgono gli stessi principi affermati in giurisprudenza.

Questa sera, alle ore 21:30, su RaiTre andrà in onda “FarWest”, trasmissione condotta da Salvo Sottile.

Nel corso della puntata interverrà, in un’intervista a cura di Tommaso Mattei, il Segretario Generale FENSIR, Giuseppe Favilla.
Il tema al centro della discussione sarà quello dei diplomifici.

La FENSIR, fin dalle sue origini, si è sempre schierata dalla parte della trasparenza e della correttezza, sottolineando — così come evidenziato anche nell’articolo pubblicato sul nostro sito (“DL 45/2025: lotta ai diplomifici e sfida alla vera parità scolastica”) — come nel mondo delle scuole paritarie convivano realtà sane e di eccellenza accanto ad altre malate e opache.

Non si possono tuttavia colpevolizzare i docenti, molti dei quali — soprattutto nel Sud Italia — hanno iniziato la propria carriera cadendo, spesso per disperazione, nelle trame di chi ha trasformato l’educazione e la formazione in un business.
Per molti insegnanti si è trattato soltanto di una parentesi, talvolta vissuta con vergogna e riservatezza, ma considerata necessaria per poter poi accedere a un posto nella scuola statale.

È necessario rivedere l’intero sistema di controllo delle scuole paritarie, istituendo ispettori dedicati, veri ispettori, che operino a sorpresa e in maniera incisiva.
Serve inoltre coraggio da parte dei Presidenti e dei Commissari esterni nel denunciare le situazioni opache che possono emergere durante le sessioni dell’Esame di Maturità — che da oggi torna a chiamarsi così — momento cruciale per la verifica della credibilità del sistema scolastico italiano.


Decreto Scuola 2025: tutte le novità sugli esami, i contratti e l’organizzazione

Roma, 10 settembre 2025 – È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 9 settembre 2025, n. 127, contenente “Misure urgenti per la riforma dell’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell’anno scolastico 2025/2026”Decreto-Scuola.

Il provvedimento tocca numerosi ambiti del sistema scolastico: dalla maturità ai percorsi professionali, dalla contrattazione collettiva alle supplenze, dalla sicurezza nei viaggi di istruzione fino all’edilizia.


Articolo 1 – L’esame torna a chiamarsi “maturità”

Il decreto modifica radicalmente il quadro normativo dell’esame di Stato. Da ora, la denominazione ufficiale sarà “esame di maturità”.

Il testo stabilisce che la prova finale:

«verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato […] e valuta il grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità acquisito al termine del percorso di studio»Decreto-Scuola.

Viene data maggiore attenzione a:

  • la partecipazione alle attività di formazione scuola-lavoro,
  • lo sviluppo delle competenze digitali,
  • le competenze di educazione civica.

Anche il colloquio d’esame cambia impostazione:

«Il colloquio si svolge sulle quattro discipline individuate annualmente […] al fine di verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri di ciascuna disciplina, la capacità di argomentare in modo critico e personale e il grado di responsabilità e maturità raggiunto»Decreto-Scuola.


Articolo 2 – Filiera tecnologico-professionale

Il decreto consolida l’istituzione della filiera tecnologico-professionale, introdotta nel 2024. Dal 2026/2027, i percorsi rientreranno nell’offerta formativa del secondo ciclo.

Tuttavia, viene chiarito che:

«Dall’attuazione delle disposizioni […] non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»Decreto-Scuola.

Un’espansione quindi solo a legislazione vigente, senza ulteriori stanziamenti.


Articolo 3 – Contrattazione collettiva e fondi

Il decreto interviene sul rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola (triennio 2022-2024). Le risorse destinate provengono da diversi canali:

  • 0,55% del monte salari 2018 inizialmente previsto per i nuovi ordinamenti ATA;
  • il Fondo di valorizzazione del sistema scolastico, pari a 40,9 milioni per il 2025 e 57,8 milioni per il 2026;
  • quote residue del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, pari a 67,7 milioni per il 2022 e 13,6 milioni per il 2023Decreto-Scuola.

Infine, si prevede dal 2030 un incremento stabile di 15 milioni di euro annui.

Su questo punto è arrivata la nota del segretario generale della Fensir, Giuseppe Favilla:

«Il personale scolastico attende da anni un contratto all’altezza del proprio lavoro. Qui si parla di risorse minime, distribuite su più anni e spesso ricavate da fondi già esistenti. Non c’è un vero investimento: si tratta di misure tampone che non modificano la condizione salariale di docenti e ATA».


Articolo 4 – Supplenze

Il provvedimento proroga fino al 2027/2028 la possibilità di conferire supplenze con le procedure già in uso, estendendo quanto previsto dal decreto-legge 22/2020Decreto-Scuola.


Articolo 5 – Sicurezza dei trasporti per viaggi di istruzione

L’articolo introduce un vincolo preciso: i contratti per i servizi di trasporto relativi a uscite didattiche e viaggi di istruzione dovranno garantire standard di sicurezza certificati.

In particolare, le stazioni appaltanti dovranno valorizzare:

  • sistemi e dispositivi per la sicurezza,
  • accessibilità e trasporto di persone con disabilità,
  • competenze tecniche dei conducentiDecreto-Scuola.

Articolo 6 – Edilizia scolastica

Il decreto consente che i fondi PNRR destinati all’edilizia scolastica possano essere usati anche per trasporto studenti e arredi didattici, così da rendere immediatamente fruibili i nuovi edificiDecreto-Scuola.


Articolo 7 – Scuola europea di Brindisi

Confermato un finanziamento di 1 milione di euro per il 2026, per garantire il regolare avvio dell’anno scolastico alla Scuola europea di BrindisiDecreto-Scuola.


Conclusione

Il Decreto-Scuola si configura come un testo ampio e articolato. Da un lato introduce cambiamenti significativi, soprattutto sull’esame di maturità e sull’ordinamento dei percorsi professionali; dall’altro, sul terreno contrattuale e delle risorse economiche, si limita a riallocare fondi esistenti.

Favilla (Fensir) avverte:

«Si parla molto di centralità della scuola, ma senza un investimento serio sulle persone che la fanno vivere ogni giorno, il rischio è che anche le riforme più ambiziose restino prive di basi concrete».

×