MALATTIA

Polizza sanitaria per il personale della scuola: dal 30 settembre 2026 parte la nuova copertura. FENSIR: «Una tutela in più, ma è importante conoscere bene prestazioni e limiti»

Oltre 1,2 milioni di lavoratori interessati. La copertura riguarda docenti, compresi gli insegnanti di religione cattolica, personale ATA ed educativo, dirigenti scolastici e personale del Ministero. Previsti grandi interventi chirurgici, gravi eventi morbosi, prevenzione, odontoiatria, implantologia, parto e non autosufficienza. FENSIR mette a disposizione una prima guida alle prestazioni.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato l’avvio della nuova polizza sanitaria integrativa destinata al personale della scuola, una misura di welfare che coinvolgerà oltre 1,2 milioni di dipendenti.

La gara, del valore complessivo di 320 milioni di euro per 48 mesi, è stata aggiudicata da Consip alla coassicurazione costituita da UniSalute S.p.A., Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. e Poste Assicura S.p.A.

La Guida al Piano sanitario per il Personale della Scuola e del Ministero – Edizione 2026 è già disponibile e consente finalmente di conoscere nel dettaglio le prestazioni effettivamente garantite.

Quando parte la polizza

Un elemento importante va chiarito subito: la copertura non decorre dalla data dell’annuncio ministeriale.

La documentazione contrattuale stabilisce che la polizza avrà efficacia dalle ore 00.00 del 30 settembre 2026 alle ore 24.00 del 29 settembre 2030. Il Piano opera sul territorio italiano e prevede, per gli assicurati in servizio, un limite di età di 71 anni.

Per le assunzioni o cessazioni intervenute durante l’anno, il Ministero comunicherà mensilmente le variazioni a UniSalute; la copertura decorrerà o terminerà, secondo le condizioni previste, dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione.

Chi è coperto

La platea è particolarmente ampia e comprende:

  • dirigenti scolastici;
  • personale docente a tempo indeterminato;
  • docenti a tempo determinato con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche;
  • personale ATA a tempo indeterminato;
  • personale ATA a tempo determinato annuale o fino al termine delle attività didattiche;
  • personale educativo a tempo indeterminato e determinato;
  • personale dipendente e dirigente del MIM in servizio negli uffici centrali e periferici;
  • personale utilizzato, distaccato o comandato.

FENSIR sottolinea in particolare l’inclusione degli insegnanti di religione cattolica. La normativa ha espressamente chiarito che nella nozione di personale docente rientrano anche gli IdRC, superando ogni possibile dubbio interpretativo.

È inoltre significativo che siano ricompresi i precari con contratto al 30 giugno, e non soltanto il personale di ruolo o con contratto fino al 31 agosto.

Cosa copre realmente la polizza

Il massimale complessivo previsto dal Piano arriva a 600.000 euro per ogni annualità assicurativa e per ciascun assistito, ferma restando l’applicazione dei diversi sottomassimali stabiliti per le singole prestazioni.

Il Piano opera anche in presenza di malattie croniche, recidivanti o pregresse alla data di attivazione della polizza e comprende, tra le principali garanzie, grandi interventi chirurgici, ricoveri per gravi eventi morbosi, day hospital e day surgery, interventi chirurgici ambulatoriali, indennità da ricovero, parto, prevenzione odontoiatrica, implantologia, non autosufficienza permanente, prevenzione secondaria, tariffe agevolate e servizi di consulenza.

Per i grandi interventi chirurgici sono inoltre comprese, nei limiti previsti dal Piano, le prestazioni collegate effettuate nei 90 giorni precedenti e nei 90 giorni successivi al ricovero.

Alcune delle prestazioni più interessanti

Ricoveri e grandi interventi. Nelle strutture convenzionate il pagamento viene effettuato direttamente da UniSalute, con le franchigie o gli scoperti eventualmente previsti. Per i grandi interventi e i gravi eventi morbosi è previsto generalmente uno scoperto del 10%, con un massimo non indennizzabile di 4.000 euro per evento.

Indennità per ricovero nel SSN. In caso di ricovero con intervento chirurgico interamente a carico del Servizio sanitario nazionale, e qualora non vengano richiesti altri rimborsi collegati allo stesso ricovero, è prevista un’indennità di 50 euro al giorno, con franchigia di 5 giorni e per un massimo di 40 giorni per annualità assicurativa.

Parto. Il Piano prevede una copertura massima di 2.500 euro per il parto naturale e 4.000 euro per il parto cesareo, senza scoperto o franchigia entro il limite della fattura sanitaria.

Prevenzione odontoiatrica. È prevista annualmente una visita specialistica odontoiatrica e una seduta di igiene orale professionale, da effettuare contestualmente, con un massimale di 100 euro.

Implantologia. La copertura arriva a 2.400 euro per assistito per annualità, con un massimo di 600 euro per impianto e fino a quattro impianti all’anno.

Non autosufficienza permanente. In presenza dei requisiti previsti dal Piano è riconosciuto un rimborso delle spese sanitarie e socioassistenziali fino a 500 euro mensili per un massimo di quattro anni.

Sono previsti inoltre specifici programmi annuali di prevenzione cardiovascolare e, per gli over 40, programmi di prevenzione oncologica femminile e maschile, comprendenti, a seconda dei casi, visita ginecologica e Pap test, visita senologica con ecografia o mammografia, oppure visita urologica e PSA.

Come utilizzare la copertura

FENSIR richiama l’attenzione su un aspetto essenziale: prima di sostenere una spesa sanitaria è necessario verificare le condizioni previste dal Piano.

Per le prestazioni presso strutture convenzionate occorre normalmente ottenere la preventiva autorizzazione di UniSalute. Il pagamento viene quindi effettuato direttamente alla struttura, fatta salva l’eventuale quota a carico dell’assicurato.

Il ricorso a strutture non convenzionate non dà automaticamente diritto al rimborso. Per diverse garanzie è consentito soltanto quando nella provincia di residenza non siano disponibili strutture convenzionate e dopo averne ottenuto preventiva conferma dalla Centrale Operativa. In tali casi, inoltre, il Piano precisa che i ticket del Servizio sanitario nazionale non sono rimborsati.

Le pratiche potranno essere gestite attraverso l’Area clienti UniSalute e l’app UniSalute Up, dalle quali sarà possibile consultare le strutture convenzionate, effettuare le prenotazioni previste, verificare le prestazioni comprese nel Piano e trasmettere le richieste di rimborso.

FENSIR: «Un risultato importante, ma non va confuso con una copertura sanitaria senza limiti»

FENSIR – Federazione Nuovi Sindacati Istruzione e Ricerca valuta positivamente l’introduzione, per la prima volta su una platea così estesa, di uno strumento di assistenza sanitaria integrativa per il personale scolastico.

Occorre però dare ai lavoratori un’informazione corretta e trasparente.

Non siamo di fronte a una polizza che rimborsa indistintamente qualsiasi visita, esame diagnostico o spesa sanitaria privata. Le prestazioni sono quelle espressamente individuate dal Piano e sono soggette, a seconda dei casi, a massimali, sottomassimali, scoperti, franchigie, preventiva autorizzazione e utilizzo della rete convenzionata.

Per questo FENSIR ritiene indispensabile che, prima dell’effettiva entrata in vigore del 30 settembre 2026, tutto il personale riceva indicazioni operative semplici e uniformi sulle modalità di accesso, sull’attivazione della posizione assicurativa e sull’utilizzo delle singole garanzie.

«L’introduzione della polizza sanitaria rappresenta certamente un ampliamento delle tutele per chi lavora nella scuola. Come FENSIR vigileremo però sulla sua concreta applicazione, perché un diritto è realmente tale soltanto quando il lavoratore sa di averlo e può utilizzarlo senza ostacoli burocratici o informazioni poco chiare. Particolare attenzione dovrà essere garantita anche al personale precario, agli insegnanti di religione e a tutte le categorie espressamente ricomprese nella copertura.»

FENSIR – Federazione Nuovi Sindacati Istruzione e Ricerca
Unità nella specificità

ACCESSO ALLA REGISTRAZIONE: Questo è il link diretto: https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/sso/login

Malattia, cambia la regola sul certificato medico: riconosciuto anche il giorno precedente alla visita ambulatoriale

INPS, Circolare n. 92 del 4 settembre 2026. La tutela previdenziale può decorrere dal giorno precedente al rilascio del certificato anche quando il lavoratore viene visitato nello studio del medico. FENSIR: attenzione, per il personale della scuola statale non cambia il regime economico previsto dal contratto.

Importante novità in materia di certificazione della malattia. Con la Circolare n. 92 del 4 settembre 2026, l’INPS ha modificato il proprio precedente orientamento riconoscendo, ai fini della prestazione previdenziale di malattia, anche il giorno immediatamente precedente alla data di redazione del certificato medico, non soltanto quando il lavoratore viene visitato a domicilio, ma anche nel caso di visita effettuata in ambulatorio.

Cosa accadeva fino ad oggi

La regola generale prevede che la tutela economica della malattia decorra dalla data in cui viene redatto il certificato medico attestante l’incapacità temporanea al lavoro.

Fino al nuovo intervento dell’INPS, il giorno precedente poteva essere riconosciuto solamente quando il medico aveva effettuato una visita domiciliare e indicato nel certificato, nel campo “Dichiara di essere ammalato dal…”, la data del giorno immediatamente precedente.

In caso di visita presso l’ambulatorio del medico, invece, tale retrodatazione non veniva riconosciuta.

Dal 4 settembre 2026 cosa cambia

L’INPS supera questa distinzione.

A decorrere dalla pubblicazione della Circolare n. 92/2026, il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato può essere riconosciuto anche quando la visita medica avviene in ambulatorio.

Ciò significa, ad esempio, che un lavoratore che si ammala il lunedì e viene visitato dal proprio medico il martedì potrà ottenere il riconoscimento della malattia anche dal lunedì, purché il medico indichi correttamente nel certificato che l’evento morboso è iniziato il giorno precedente.

La modifica tiene conto, secondo l’INPS, delle mutate condizioni dell’assistenza territoriale, della riduzione del numero dei medici di medicina generale e della sempre più frequente necessità di programmare gli accessi agli ambulatori.

Le condizioni da rispettare

La retrodatazione non è però illimitata.

Il giorno indicato come inizio della malattia:

  • può precedere la data di redazione del certificato al massimo di un giorno;
  • deve essere espressamente indicato dal medico nel certificato;
  • non può essere un sabato, una domenica o un giorno festivo infrasettimanale.

Per tali giornate, infatti, l’INPS richiama la possibilità per il lavoratore di rivolgersi al servizio di continuità assistenziale.

Non sarà pertanto possibile recarsi dal medico il lunedì e chiedere che il certificato copra retroattivamente, ad esempio, il venerdì precedente.

Perché la data di inizio è importante

La data di decorrenza della malattia incide, per i lavoratori destinatari dell’indennità INPS, sul calcolo del periodo di carenza, sulle percentuali di indennizzo e sulla durata massima della prestazione. L’INPS ricorda infatti che, per la generalità dei lavoratori interessati dalla propria indennità, la prestazione economica decorre dal quarto giorno di malattia.

Attenzione: cosa cambia per docenti e ATA della scuola statale?

Su questo punto FENSIR ritiene necessario fare chiarezza.

La Circolare INPS n. 92/2026 disciplina specificamente il riconoscimento della prestazione previdenziale di malattia erogata dall’INPS. I dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, e quindi il personale delle scuole statali, sono soggetti a un diverso regime economico della malattia: la retribuzione durante l’assenza è disciplinata dalle norme del pubblico impiego e dalla contrattazione collettiva e non dall’indennità ordinaria di malattia INPS prevista per determinate categorie del settore privato. La stessa documentazione INPS distingue espressamente il regime dei dipendenti pubblici da quello dei lavoratori beneficiari dell’indennità previdenziale.

La nuova circolare, quindi, non modifica le trattenute per malattia, il periodo di comporto o il trattamento economico previsto per docenti e personale ATA dal CCNL e dalla normativa sul pubblico impiego.

Resta naturalmente fermo, anche per il personale scolastico, il sistema della certificazione telematica della malattia, attraverso il quale il medico trasmette il certificato all’INPS rendendolo disponibile all’Amministrazione.

FENSIR: una semplificazione importante, ma occorre evitare interpretazioni errate

La nuova indicazione INPS rappresenta un adeguamento alle concrete difficoltà che sempre più lavoratori incontrano nell’ottenere una visita medica nello stesso giorno in cui insorge la malattia.

È però importante distinguere tra validità e decorrenza della certificazione e trattamento economico dell’assenza, soprattutto nel comparto scuola.

FENSIR invita pertanto il personale a comunicare tempestivamente l’assenza alla propria istituzione scolastica secondo le procedure previste e a rivolgersi al medico senza ritardi, verificando che nel certificato sia correttamente indicata la data di insorgenza della malattia.

Fonte: INPS, Circolare n. 92 del 4 settembre 2026 – “Data di inizio della prognosi riportata nel certificato di malattia. Riconoscimento della prestazione previdenziale”.

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