PRECARI

Carta Docente anche ai precari: importante vittoria FENSIR davanti al Tribunale di Locri

INuova e significativa affermazione in sede giudiziaria per i docenti a tempo determinato.
Il Tribunale di Locri – Sezione Lavoro, con sentenza n. 2160/2025, ha riconosciuto il diritto alla Carta del Docente anche ai precari della scuola, accogliendo integralmente il ricorso patrocinato dalla FENSIR – Federazione Nuovi Sindacati Istruzione e Ricerca, difeso dall’Avv. Attilio Piacente, e condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione del bonus formativo di 500 euro per ciascun anno scolastico 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un totale di 2.000 euro, oltre interessi e rivalutazione. tt. Rodolfo Valentino Scarponi**, ha ritenuto che l’esclusione dei docenti con contratto a tempo determinato dal beneficio economico previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (“Buona Scuola”) sia ingiustificata, discriminatoria e contraria ai principi costituzionali e al diritto europeo.

Richiamando le più recenti pronunce della Corte di Cassazione (sent. n. 29961/2023) e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (causa C-268/2024), il Tribunale ha ribadito che non può esservi alcuna distinzione tra docenti di ruolo e non di ruolo quando si tratta di garantire la formazione continua e l’aggiornamento professionale, elementi essenziali per la qualità del sistema scolastico.

“La formazione – si legge nella motivazione – costituisce un diritto fondamentale e una leva strategica per lo sviluppo della professionalità docente. La Carta del Docente non può essere riservata ai soli insegnanti a tempo indeterminato, poiché la prestazione lavorativa e le finalità educative sono identiche per tutti i docenti, indipendentemente dal tipo di contratto.”

Il Tribunale ha condannato il MIM non solo all’attribuzione della Carta Docente per quattro annualità, ma anche al pagamento delle spese processuali, riconoscendo pienamente le ragioni sostenute dai legali della FENSIR.


💬 Dichiarazione del Segret Giuseppe Favilla

“Questa sentenza rappresenta un ulteriore passo avanti nella tutela dei diritti del personale precario – sottolinea Giuseppe Favilla, Segretario Generale della FENSIR –.
È una decisione che ristabilisce giustizia e coerenza, ponendo fine a una disparità di trattamento che per anni ha penalizzato migliaia di insegnanti, pur impegnati ogni giorno con la stessa responsabilità, la stessa passione e la stessa professionalità dei colleghi di ruolo.
La Carta del Docente non è un privilegio, ma uno strumento di crescita e aggiornamento che deve essere riconosciuto a tutti coloro che contribuiscono al funzionamento della scuola pubblica italiana.
Ringraziamo i nostri legali per l’ottimo lavoro svolto e rinnoviamo l’impegno della Federazione nel proseguire questa battaglia di equità, affinché la formazione e la valorizzazione del personale diventino principi realmente universali nel mondo dell’istruzione.”


📣 Informazioni per i docenti interessati

La FENSIR invita tutti i docenti a tempo determinato che non hanno ancora percepito la Carta del Docente a valutare la possibilità di aderire ai nuovi ricorsi in via collettiva.
📩 Per informazioni, assistenza e adesioni è possibile scrivere a: ricorsi@fensir.it

Importante vittoria al Tribunale di Vercelli per i docenti di religione: riconosciuta la Carta del Docente e il risarcimento per abuso di contratti a termine

Il Tribunale di Vercelli, con sentenza n. 404/2025 pronunciata dalla dott.ssa Patrizia Baici, ha accolto integralmente il ricorso patrocinato dagli avvocati Isabella Cuzzilla e Alessandra Gaido, con l’assistenza del sindacato FENSIR – Federazione Nuovi Sindacati Istruzione e Ricerca.

La decisione segna un nuovo e significativo successo nella battaglia per la tutela dei diritti dei docenti di religione e, più in generale, del personale scolastico precario.

Il giudice ha infatti riconosciuto:

  • il diritto dei docenti a tempo determinato a usufruire del bonus di 500 euro annui previsto dalla Carta elettronica del docente anche per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
  • la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al risarcimento del danno per l’abusiva reiterazione dei contratti a termine, nella misura di sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

Il Tribunale ha richiamato le recenti sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione, che hanno confermato il principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato, ribadendo il diritto alla formazione e agli stessi strumenti di aggiornamento professionale per tutti i docenti.

“È un risultato importante che conferma la bontà delle nostre battaglie a tutela dei precari e in particolare dei docenti di religione – dichiara la Segretaria Nazionale del SAIR, Mariangela Mapelli –. Ancora una volta la giustizia riconosce i diritti di chi lavora ogni giorno con impegno e professionalità nella scuola italiana.”

La Segreteria Nazionale del SAIR, all’interno della FENSIR, esprime grande soddisfazione per questo nuovo successo e invita tutti i docenti che si trovano in situazioni analoghe a promuovere nuovi ricorsi per ottenere quanto spettante per legge.

📩 Per informazioni e adesioni ai ricorsi, è possibile contattare la Segreteria Nazionale FENSIR–SAIR all’indirizzo e-mail: ricorsi@fensir.it

Nuovi ricorsi 2025-2026: opportunità per i docenti e il personale ATA/educativo

Il sindacato FENSIR invita tutto il personale della scuola (docenti, ATA, personale educativo) ad aderire ai recenti ricorsi per il recupero di diritti ancora non riconosciuti.

Quali sono i ricorsi attivi

Tra gli strumenti messi in campo troviamo:

  • Ricorso per la “Carta del Docente” (solo per chi non ha già presentato ricorso), per incarico al 31 agosto o al 30 giugno, oppure in ruolo, che intende recuperare gli ultimi cinque anni.
  • Ricorso per risarcimento del danno in caso di reiterazione di contratti a tempo determinato annuali (es.: 01/09-31/08).
  • Ricorso per mancata erogazione della RPD (Retribuzione Personale Docenti) e CIA (Compenso Individuale Accessorio) per il personale ATA, esteso a chi ha ottenuto un primo riconoscimento.
  • Ricorso per il riconoscimento del servizio militare, con conseguente attribuzione punteggio (es.: 12 punti docenti, 6 punti ATA) in alcuni casi.

Perché aderire subito

  • I costi: per molti di questi ricorsi non è richiesta alcuna anticipazione, salvo versamento del contributo unificato se dovuto e previo accordo tra le parti (per lo più anticipato dal sindacato, salvo accordi diversi). Il contributo unificato è una tassa che si versa per poter procedere con i ricorsi.
  • Scadenze: sono previste tre finestre annuali per la presentazione della documentazione: 31 dicembre, 30 aprile, 31 agosto (in caso di contratto di settembre dell’anno successivo).
  • Documentazione chiara e definita: 1. contratti a termine; 2. carta d’identità, codice fiscale; 3. Stato Matricolare richiesto alla scuola.

Come aderire

  1. Recupera la documentazione richiesta (contratti, stato matricolare in formato PDF).
  2. Compila il form online indicato: forms.gle/A8RuRSuF22UsLU1c8
  3. Invia i documenti in formato PDF all’indirizzo e-mail: ricorsi@fensir.it oppure invia copia cartacea tramite raccomandata semplice all’indirizzo: Via G. Carducci, 25 – 24127 Bergamo.

Ricorsi per ottemperanza sulla Carta del Docente

Il sindacato FENSIR segnala inoltre un ulteriore percorso: ricorsi di ottemperanza qualora il Ministero dell’Istruzione e del Merito non dovesse riconoscere gli arretrati della Carta del Docente.

Cosa significa “ricorso di ottemperanza”?

Si tratta di un procedimento legale che mira all’esecuzione forzata di una sentenza favorevole che il Ministero non ha ancora attuato. Se hai già ottenuto un provvedimento favorevole ma non hai ricevuto l’accredito, questo percorso è quello giusto. Per i ricorsi di ottemperanza compila questo modulo: https://forms.gle/GPcWtC4Bu9BpkZjJ7

A chi si rivolge

  • Docenti in ruolo e precari che hanno ottenuto sentenza favorevole inerente la Carta del Docente.
  • In particolare, docenti precari esclusi in precedenza dal beneficio e che oggi possono far valere il proprio diritto alla Carta.

Vantaggi e motivi urgenti

  • Il fatto che il Ministero non abbia ancora attuato l’obbligo riconosciuto dalla giustizia espone a interessi legali, mora e persino a possibili danni erariali.
  • Presentare un ricorso di ottemperanza può sbloccare l’accredito delle somme arretrate e costringere l’amministrazione all’adempimento.

Come aderire

Serve avere:

  • Sentenza favorevole già ottenuta;
  • Identificazione del beneficiario (docente)
  • Documentazione da allegare: decisione del giudice, copia documento identità, codice fiscale.
  • Affidarsi al sindacato FENSIR o ad uno studio legale convenzionato per valutare la procedura. Compila il Link: https://forms.gle/GPcWtC4Bu9BpkZjJ7

In sintesi

Se sei docente o personale della scuola, non restare a guardare: ci sono strumenti concreti e attivi per far valere i tuoi diritti.

  • I ricorsi generali 2025-2026 proposti da FENSIR offrono l’occasione di recuperare anni di servizio, compensi, benefici formativi.
  • I ricorsi di ottemperanza sulla Carta del Docente sono uno strumento essenziale per chi ha già ottenuto sentenze favorevoli ma non ha ancora ricevuto l’accredito.
    In entrambi i casi, l’azione tempestiva fa la differenza. Presenta la documentazione, aderisci al ricorso e fai valere ciò che ti spetta.

IRC in Lombardia: 315 docenti esclusi, errori nelle graduatorie e sindacati storici complici

Il Decreto USR Lombardia n. 1847 del 27 agosto 2025 avrebbe dovuto avviare la stabilizzazione degli insegnanti di religione cattolica della scuola dell’infanzia e primaria. Invece, ancora una volta, ci troviamo di fronte a un atto che approva solo le graduatorie, così come è avvenuto lo scorso 10 luglio per la secondaria, ma che rinvia parte delle assunzioni a data da destinarsi.

Il contingente era chiaro: 488 posti per infanzia e primaria, 445 per la secondaria. Con il DM n. 144 del 18 luglio 2025 erano stati aggiunti ulteriori posti, pari a 165 per l’infanzia e primaria e 150 per la secondaria, per un totale di 315 posti aggiuntivi. Eppure, la Lombardia è rimasta l’unica regione in cui questi numeri non sono stati recepiti in un decreto operativo. Un atto che, come ricorda la Fensir – il sindacato autonomo che ha contestato duramente il ritardo – “poteva essere fatto in 5 minuti con qualsiasi intelligenza artificiale, se quella umana non era in grado di elaborare un semplice calcolo proporzionale dei posti per diocesi”.

Errori clamorosi nelle graduatorie

Non bastasse il rinvio, le graduatorie pubblicate dall’USR Lombardia presentano errori madornali. Non solo l’attribuzione indebita di 4 punti per l’anno scolastico 2023/24, escluso dal bando, ma anche 4 punti sottratti ingiustamente a causa di un errore nella convalida dei titoli, frutto di un decreto mal formulato e rettificato in corsa. A questo si sommano calcoli sbagliati dei titoli culturali e il mancato rispetto delle precedenze previste.

Errori che alterano pesantemente le posizioni in graduatoria, danneggiando in particolare i candidati collocati nelle zone di confine tra assunzione certa e attesa.

La divisione illegittima di infanzia, primaria e secondaria

Non solo la secondaria. Le graduatorie lombarde, pubblicate il 10 luglio scorso, sono state suddivise per gradi scolastici (medie e superiori), in aperta violazione della legge 186/2003, che prevede due soli ruoli: da una parte infanzia e primaria, dall’altra tutta la secondaria. Una scelta amministrativa arbitraria, senza base normativa, che apre la porta a ricorsi e contenziosi.

Lo stesso errore si ripete anche per l’altro settore formativo: infanzia e primaria. Invece di essere trattate come un unico settore, con una sola graduatoria, sono state suddivise, creando ulteriore confusione e contravvenendo ancora una volta al quadro legislativo.

La denuncia dei sindacati autonomi

A denunciare con forza questa situazione sono la Fensir, attraverso il segretario generale nazionale Giuseppe Favilla, e il sindacato federato SAIR – Sindacato Autonomo Insegnanti di Religione, guidato da Mariangela Mapelli.

Favilla è netto: “Gli errori possono capitare – per distrazione, stanchezza, mancanza di chiarezza o fretta – ma quando emergono devono essere corretti. Invece qui non si è fatto nulla. E siamo di fronte all’unica regione d’Italia che non ha ancora applicato il DM 144/2025, nonostante sia un atto semplice e doveroso. La Lombardia si professa regione efficiente, ma in questo caso lascia tutti sbigottiti”.

Durissima anche Mariangela Mapelli, che denuncia la leggerezza con cui gli errori sono stati pubblicati sul sito ministeriale e nella piattaforma riservata: “Non solo i titoli sono stati valutati male, ma neppure è stata data la possibilità di correggere gli errori: meno di 12 ore dopo la pubblicazione della valutazione dei titoli culturali e di servizi, le graduatorie definitive erano già online, piene di sbagli che non possono essere ignorati e sottovalutati in quanto determinano l’effettivo diritto al ruolo. Chi si trova in alto in graduatoria ha una certezza di assunzione, ma chi è al confine del contingente assegnato rischia non solo di restare escluso, ma anche di subire revoche e spostamenti successivi”.

Il ruolo dei sindacati storici

Di fronte a questo scenario, colpisce ancora una volta il silenzio dei sindacati storici, in particolare di quello che da trent’anni si proclama “l’unico sindacato dei docenti di religione” – anche se ormai non è più così. Forte solo della sua rappresentatività riflessa, si è dimostrato incapace di difendere i lavoratori, di pretendere il rispetto del DM 144/2025 e di reagire agli errori macroscopici delle graduatorie.

Mentre Fensir e SAIR denunciano pubblicamente le omissioni, i sindacati “rappresentativi” si limitano a difendere la propria posizione, senza ottenere ciò che è legittimamente previsto per i docenti di religione in tutta Italia. Ancora una volta, la loro inerzia diventa complicità.

Oggi 315 docenti – 165 della primaria e 150 della secondaria – restano esclusi dal ruolo, vittime di rinvii, errori e di un’amministrazione incapace di garantire trasparenza. Ma vittime anche di un sindacato che da trent’anni vive di autocelebrazione e numeri ereditati, senza più capacità di conflitto.

Il tempo delle rendite di posizione è finito. Serve una svolta, servono nuove forze e nuove strategie. Perché il sindacato non può essere una vetrina, ma deve tornare ad essere strumento di tutela. E oggi, in Lombardia, di tutela vera non si vede traccia.

Scuola, in arrivo 48.504 assunzioni ma il precariato resta: l’appello della Fensir per una riforma strutturale

Con il Decreto Ministeriale n. 137 del 2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha autorizzato 48.504 immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2025/2026, un intervento significativo volto a garantire il regolare avvio dell’anno scolastico e la copertura dei posti vacanti con personale stabile. Tuttavia, secondo la Fensir – Federazione Nuovi Sindacati Istruzione e Ricerca – questa misura non basta a risolvere l’annoso problema del precariato nella scuola pubblica.

Giuseppe Favilla, segretario generale della Fensir, accoglie con favore l’azione del Ministero, ma lancia un monito:

“Bene l’assunzione di quasi 49.000 docenti di ogni ordine e grado e anche il preannunciato decreto per gli insegnanti di religione, di cui aspettiamo la lettura e l’applicazione, ma il precariato rimane una costante nel settore scuola della pubblica amministrazione. Occorrono politiche coraggiose e innovative che non siano frutto estemporaneo di investimenti di fondi ricevuti, come i PNRR, ma di un investimento organico e continuativo nel tempo con finalità a lungo termine”.

Il quadro delle assunzioni

Il decreto evidenzia che, a fronte di 52.885 posti vacanti risultanti dalle operazioni di mobilità, le effettive assunzioni possibili sono 48.504, per via della limitata consistenza delle graduatorie disponibili. I posti sono distribuiti su base regionale, con la Lombardia che guida con 11.761 assunzioni, seguita da Veneto (6.023) e Piemonte (5.129).

“Il contingente di nomine in ruolo […] è stato determinato sulla base della proiezione del numero massimo di docenti assumibili con riferimento alle procedure di reclutamento esistenti, quantificato in 48.504 unità”.

Una macchina complessa

Il sistema di reclutamento previsto dal decreto è articolato in due canali principali: 50% dei posti da concorsi per titoli ed esami, e 50% dalle graduatorie ad esaurimento (GAE). Tuttavia, le modalità operative prevedono una serie di priorità, scorrimenti e compensazioni tra graduatorie diverse. Ad esempio:

“In caso di esaurimento degli aspiranti vincitori delle procedure concorsuali […] saranno utilizzate in ordine di priorità temporale le graduatorie degli idonei, nel limite del 30 per cento dei posti a bando”.

Per i posti di sostegno, in assenza di candidati nelle graduatorie concorsuali, si attingerà eccezionalmente dalla prima fascia GPS:

“I posti di sostegno vacanti […] sono assegnati con contratto a tempo determinato […] ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi”.

La stabilità che manca

Nonostante l’impegno, resta alta l’insicurezza per decine di migliaia di docenti che ogni anno lavorano con contratti temporanei, in attesa di stabilizzazione. Il meccanismo delle nomine, seppur migliorato, non riesce a garantire la continuità occupazionale per una fascia ampia di professionisti, alcuni dei quali da oltre un decennio nel precariato.

La Fensir, pur riconoscendo l’importanza delle nuove immissioni in ruolo, auspica una riforma strutturale del reclutamento che metta al centro il personale scolastico come investimento permanente dello Stato, e non come voce fluttuante in funzione dei finanziamenti straordinari.

“Il precariato va affrontato con una visione strategica, non con interventi una tantum. La scuola ha bisogno di stabilità, continuità didattica e riconoscimento del valore professionale dei suoi insegnanti”, conclude Favilla.

Tribunale di Udine riconosce la retribuzione professionale ai supplenti brevi. Fensir avvia una campagna nazionale a tutela dei docenti precari

Con la sentenza n. 211/2024, pubblicata il 25 giugno, il Tribunale di Udine ha affermato il diritto dei docenti con contratti di supplenza breve e saltuaria a percepire la retribuzione professionale docenti (RPD) prevista dall’art. 7 del CCNL Scuola, al pari dei colleghi di ruolo e dei supplenti annuali.

Il giudice del lavoro ha infatti stabilito che “anche per questi ultimi si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in ragione delle quali il trattamento accessorio è stato istituito”, evidenziando l’assenza di ragioni oggettive che possano giustificare una disparità di trattamento tra le varie tipologie contrattuali.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato al pagamento di euro 5.033,52, oltre interessi legali, per il periodo lavorativo compreso tra il 2019 e il 2023. La pronuncia richiama anche la giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, secondo cui:

“la clausola 4 dell’Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato”,
e ribadisce che:
“non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta […] perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione”.

Richiamando la giurisprudenza nazionale, la sentenza afferma inoltre che:

“l’art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001 […] si interpreta – alla luce del principio di non discriminazione – nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico”.

A seguito di questa decisione, Fensir – Federazione Nuovi Sindacati Istruzione e Ricerca – ha lanciato una campagna nazionale di tutela per i docenti con contratti brevi o saltuari, mirata al riconoscimento della RPD per tutti coloro che abbiano svolto incarichi con mansioni analoghe a quelle dei colleghi beneficiari del trattamento accessorio.

La Federazione mette a disposizione dei lavoratori un servizio di consulenza giuridica e assistenza per eventuali ricorsi, anche collettivi. Per maggiori informazioni, è possibile rivolgersi alle sedi territoriali Fensir.

COMPILA IL FORM

La sentenza contribuisce a chiarire un aspetto importante del trattamento economico del personale docente e rafforza la tutela giuridica dei lavoratori precari nel settore scolastico.

TFR e TFS nel comparto scuola: guida completa per chi termina un contratto o va in pensione

Nel mondo della scuola – come in tutta la Pubblica Amministrazione – quando un contratto termina o si va in pensione, spetta al lavoratore un compenso finale: si tratta del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) o del Trattamento di Fine Servizio (TFS).
Capire a quale tipologia si ha diritto, quali sono i tempi di pagamento e dove controllare lo stato della pratica è fondamentale per ricevere quanto spettante senza ritardi o confusioni.


TFR: cos’è, a chi spetta e quando si riceve

Il TFR è riconosciuto ai lavoratori del comparto scuola che hanno un contratto a tempo determinato, ad esempio:

  • Supplenze brevi
  • Incarichi fino al 30 giugno
  • Incarichi fino al 31 agosto

Per maturare il TFR, il contratto deve durare almeno 16 giorni lavorativi continuativi. L’importo è determinato accantonando annualmente il 6,91% della retribuzione lorda.

Esempio pratico:
Retribuzione lorda: €11.928
Accantonamento: 11.928 × 6,91% = €824,22 circa


Quando viene pagato il TFR?

Nel pubblico impiego, il pagamento del TFR non è immediato. Per chi ha avuto un contratto a termine con lo Stato, la liquidazione avviene dopo 12 mesi dalla cessazione del servizio, con un’ulteriore finestra di 3 mesi per il completamento del pagamento.

Superato questo termine, scattano gli interessi legali giornalieri per il ritardo.


Come controllare lo stato del TFR

È possibile monitorare l’avanzamento della pratica tramite:

  • Il portale NoiPA > Stipendiale > TFR
  • La sezione “Consultazione TFR” nell’area riservata NoiPA
  • Il sito INPS, tramite SPID/CIE/CNS

Cosa fare se non risulta nulla?

Se entro febbraio dell’anno successivo al termine del contratto il TFR non compare, è necessario inviare una richiesta tramite il portale NoiPA, specificando:

  • Area: Servizi stipendiali
  • Tematica: Servizi per il Comparto Scuola
  • Tipo di problema: Pagamenti e contratti personale docente non di ruolo

Allega sempre un documento di identità in corso di validità.


TFR e TFS: differenze per chi va in pensione

Chi cessa il servizio per pensionamento ha diritto a un compenso finale, ma non sempre si tratta di TFR. In molti casi, soprattutto nel pubblico impiego, la liquidazione finale si chiama TFS – Trattamento di Fine Servizio.

🔷 TFS (Trattamento di Fine Servizio)

  • Spetta ai dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001.
  • È calcolato sulla base dell’ultima retribuzione utile, del tipo di rapporto e degli anni di servizio effettivamente prestati.
  • L’importo è rivalutato ogni anno fino alla liquidazione.
  • Può essere erogato in un’unica soluzione o in più rate, in base all’importo complessivo.
  • I tempi di pagamento possono arrivare fino a 24 mesi dopo la cessazione dal servizio.

Esempio pratico di calcolo del TFS:
Un dipendente pubblico con:

  • 20 anni di servizio effettivo
  • Retribuzione annua utile lorda: €28.000

Il TFS si calcola così:

  1. Si considera il 80% della retribuzione utile annua (secondo coefficiente massimo previsto per 20 anni):
    €28.000 × 80% = €22.400
  2. Si divide il risultato per 12 per ottenere la quota mensile:
    €22.400 ÷ 12 = €1.866,67
  3. Si moltiplica la quota mensile per il numero di anni:
    €1.866,67 × 20 = €37.333,40

Questo sarà l’importo lordo del TFS maturato (da rivalutare con interessi e da verificare secondo la normativa aggiornata per eventuali limiti di imponibilità e rateizzazione).


Chi ha avuto carriere miste: TFR + TFS

Molti lavoratori del comparto scuola hanno avuto una carriera mista, cioè:

  • Incarichi precari (supplenze, contratti a termine)
  • Seguiti da stabilizzazione (assunzione a tempo indeterminato)

In questi casi, è possibile maturare il TFR per i contratti precari e il TFS per la fase finale di carriera (se si rientra tra gli assunti prima del 2001 o non si è optato per il TFR).
Chi invece è stato stabilizzato dopo il 1° gennaio 2001, rientra integralmente nel regime TFR, anche per i periodi in ruolo.

La Corte UE difende i precari della scuola: “Card da 500 euro anche ai supplenti brevi”

Lussemburgo, 3 luglio 2025 – La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha dato ragione a una docente italiana precaria che era stata esclusa dal bonus annuale di 500 euro per la formazione, previsto dalla “Carta del docente”. Secondo i giudici europei, negare l’accesso al bonus ai supplenti con contratti brevi rappresenta una discriminazione ingiustificata, in violazione del diritto dell’UE.


Il caso

ZT, un’insegnante italiana con incarichi temporanei e saltuari, aveva fatto ricorso dopo essere stata esclusa dal beneficio previsto dalla legge 107/2015 (“Buona Scuola”). La norma italiana assegna ai docenti di ruolo (e in parte a quelli con supplenze annuali) una card elettronica da 500 euro l’anno per spese legate ad aggiornamento e formazione. Ma chi ha contratti brevi – come ZT – ne viene sistematicamente escluso.

Il Tribunale di Ravenna ha quindi chiesto alla Corte UE se questa esclusione fosse compatibile con l’Accordo quadro europeo sul lavoro a termine, che vieta trattamenti meno favorevoli rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, se non giustificati da motivi oggettivi.


La decisione

La Corte è stata netta: la discriminazione non è giustificabile. Il bonus formazione, essendo parte delle condizioni di impiego, va riconosciuto anche ai precari con contratti brevi, a meno che lo Stato non dimostri valide ragioni oggettive per escluderli.

“Non può escludersi un lavoratore solo perché ha un contratto più corto”, si legge nella sentenza. “Il principio di parità di trattamento vale per tutti i lavoratori a termine.”


Perché è importante

Questa decisione rappresenta un precedente potente per decine di migliaia di supplenti italiani che ogni anno lavorano con contratti di pochi mesi, spesso coprendo ruoli essenziali nel sistema scolastico.

La sentenza potrebbe aprire la strada a ricorsi in massa e ad adeguamenti legislativi, obbligando il Ministero dell’Istruzione a garantire il bonus anche ai docenti “brevi”.


Cosa succede ora

Il tribunale nazionale dovrà pronunciarsi tenendo conto del verdetto europeo. Nel frattempo, si attende una risposta da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che potrebbe essere chiamato a riconoscere il bonus arretrato a migliaia di insegnanti esclusi negli anni passati.

TFA Sostegno X Ciclo: Requisiti, Novità e Modalità di Accesso

Le università hanno già cominciato la pubblicazione dei bandi per il TFA Sostegno X ciclo. Il Ministero dell’Istruzione è in attesa di definire il contingente di posti disponibili per il triennio, passaggio necessario per avviare le procedure. Tuttavia, l’attenzione attuale verso i percorsi di specializzazione “INDIRE” solleva interrogativi importanti: quando sarà pubblicato il bando per il TFA Sostegno? Quanti saranno i posti disponibili? Quali università saranno coinvolte?

Requisiti di Accesso

Scuola dell’Infanzia:

  • Diploma magistrale (inclusi quelli triennali) conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002;
  • Laurea in Scienze della Formazione Primaria (indirizzo infanzia per il vecchio ordinamento o LM-85 bis per il nuovo);
  • Abilitazione ottenuta tramite concorso ordinario;
  • Titolo estero equivalente e riconosciuto secondo la normativa italiana vigente.

Scuola Primaria:

  • Diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002;
  • Laurea in Scienze della Formazione Primaria;
  • Abilitazione tramite concorso ordinario;
  • Titolo di abilitazione estero riconosciuto in Italia.

Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado:

  • Laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica), coerente con le classi di concorso vigenti;
  • Diploma per ITP (Insegnante Tecnico Pratico);
  • Titolo estero (anche se in attesa di riconoscimento).

Nota Bene: La laurea deve includere tutti i CFU richiesti per l’accesso alle classi di concorso.
È possibile partecipare a più selezioni se il titolo consente l’accesso sia alla secondaria di I che di II grado.
Non è richiesto il possesso dei 24 CFU.
Tutti i candidati sono ammessi con riserva: l’Amministrazione potrà escludere in qualsiasi momento chi non possiede i requisiti o ha presentato dichiarazioni false.


Chi non può partecipare

  • Docenti di Religione Cattolica (come da Decisione 5686/2006 del Consiglio di Stato);
  • Candidati per classi di concorso non più attive o ad esaurimento (nota MIUR del 13 agosto 2020), come:
    • A-29, A-66, A-76, A-86
    • B-01, B-29, B-30, B-31, B-32, B-33

Fasi della Selezione

  • Prova preselettiva (non prevista se gli iscritti non superano il doppio dei posti disponibili);
  • Prova scritta e/o pratica;
  • Prova orale.

Esenzioni dalla preselettiva

Non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva:

  • Chi ha svolto almeno tre annualità di servizio (anche non consecutive) su posto di sostegno nello specifico grado negli ultimi dieci anni scolastici;
  • I soggetti tutelati dall’art. 20, comma 2-bis della legge 104/1992.

Supporto sindacale

Gli iscritti (o coloro che si iscriveranno) al sindacato Fensir – Federazione Nuovi Sindacati Istruzione e Ricerca potranno ricevere supporto per la compilazione e l’invio delle domande, sia online che in presenza, presso le università aderenti.

Contatti: segreteria@sadoc.it – docenti@sadoc.it

POSTI DISPONIBILI PRESSO LE UNIVERSITA’

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