TFR e TFS nel comparto scuola: guida completa per chi termina un contratto o va in pensione
Nel mondo della scuola – come in tutta la Pubblica Amministrazione – quando un contratto termina o si va in pensione, spetta al lavoratore un compenso finale: si tratta del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) o del Trattamento di Fine Servizio (TFS).
Capire a quale tipologia si ha diritto, quali sono i tempi di pagamento e dove controllare lo stato della pratica è fondamentale per ricevere quanto spettante senza ritardi o confusioni.
TFR: cos’è, a chi spetta e quando si riceve
Il TFR è riconosciuto ai lavoratori del comparto scuola che hanno un contratto a tempo determinato, ad esempio:
- Supplenze brevi
- Incarichi fino al 30 giugno
- Incarichi fino al 31 agosto
Per maturare il TFR, il contratto deve durare almeno 16 giorni lavorativi continuativi. L’importo è determinato accantonando annualmente il 6,91% della retribuzione lorda.
Esempio pratico:
Retribuzione lorda: €11.928
Accantonamento: 11.928 × 6,91% = €824,22 circa
Quando viene pagato il TFR?
Nel pubblico impiego, il pagamento del TFR non è immediato. Per chi ha avuto un contratto a termine con lo Stato, la liquidazione avviene dopo 12 mesi dalla cessazione del servizio, con un’ulteriore finestra di 3 mesi per il completamento del pagamento.
Superato questo termine, scattano gli interessi legali giornalieri per il ritardo.
Come controllare lo stato del TFR
È possibile monitorare l’avanzamento della pratica tramite:
- Il portale NoiPA > Stipendiale > TFR
- La sezione “Consultazione TFR” nell’area riservata NoiPA
- Il sito INPS, tramite SPID/CIE/CNS
Cosa fare se non risulta nulla?
Se entro febbraio dell’anno successivo al termine del contratto il TFR non compare, è necessario inviare una richiesta tramite il portale NoiPA, specificando:
- Area: Servizi stipendiali
- Tematica: Servizi per il Comparto Scuola
- Tipo di problema: Pagamenti e contratti personale docente non di ruolo
Allega sempre un documento di identità in corso di validità.
TFR e TFS: differenze per chi va in pensione
Chi cessa il servizio per pensionamento ha diritto a un compenso finale, ma non sempre si tratta di TFR. In molti casi, soprattutto nel pubblico impiego, la liquidazione finale si chiama TFS – Trattamento di Fine Servizio.
🔷 TFS (Trattamento di Fine Servizio)
- Spetta ai dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001.
- È calcolato sulla base dell’ultima retribuzione utile, del tipo di rapporto e degli anni di servizio effettivamente prestati.
- L’importo è rivalutato ogni anno fino alla liquidazione.
- Può essere erogato in un’unica soluzione o in più rate, in base all’importo complessivo.
- I tempi di pagamento possono arrivare fino a 24 mesi dopo la cessazione dal servizio.
Esempio pratico di calcolo del TFS:
Un dipendente pubblico con:
- 20 anni di servizio effettivo
- Retribuzione annua utile lorda: €28.000
Il TFS si calcola così:
- Si considera il 80% della retribuzione utile annua (secondo coefficiente massimo previsto per 20 anni):
€28.000 × 80% = €22.400 - Si divide il risultato per 12 per ottenere la quota mensile:
€22.400 ÷ 12 = €1.866,67 - Si moltiplica la quota mensile per il numero di anni:
€1.866,67 × 20 = €37.333,40
Questo sarà l’importo lordo del TFS maturato (da rivalutare con interessi e da verificare secondo la normativa aggiornata per eventuali limiti di imponibilità e rateizzazione).
Chi ha avuto carriere miste: TFR + TFS
Molti lavoratori del comparto scuola hanno avuto una carriera mista, cioè:
- Incarichi precari (supplenze, contratti a termine)
- Seguiti da stabilizzazione (assunzione a tempo indeterminato)
In questi casi, è possibile maturare il TFR per i contratti precari e il TFS per la fase finale di carriera (se si rientra tra gli assunti prima del 2001 o non si è optato per il TFR).
Chi invece è stato stabilizzato dopo il 1° gennaio 2001, rientra integralmente nel regime TFR, anche per i periodi in ruolo.