PRECARI

TFR e TFS nel comparto scuola: guida completa per chi termina un contratto o va in pensione

Nel mondo della scuola – come in tutta la Pubblica Amministrazione – quando un contratto termina o si va in pensione, spetta al lavoratore un compenso finale: si tratta del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) o del Trattamento di Fine Servizio (TFS).
Capire a quale tipologia si ha diritto, quali sono i tempi di pagamento e dove controllare lo stato della pratica è fondamentale per ricevere quanto spettante senza ritardi o confusioni.


TFR: cos’è, a chi spetta e quando si riceve

Il TFR è riconosciuto ai lavoratori del comparto scuola che hanno un contratto a tempo determinato, ad esempio:

  • Supplenze brevi
  • Incarichi fino al 30 giugno
  • Incarichi fino al 31 agosto

Per maturare il TFR, il contratto deve durare almeno 16 giorni lavorativi continuativi. L’importo è determinato accantonando annualmente il 6,91% della retribuzione lorda.

Esempio pratico:
Retribuzione lorda: €11.928
Accantonamento: 11.928 × 6,91% = €824,22 circa


Quando viene pagato il TFR?

Nel pubblico impiego, il pagamento del TFR non è immediato. Per chi ha avuto un contratto a termine con lo Stato, la liquidazione avviene dopo 12 mesi dalla cessazione del servizio, con un’ulteriore finestra di 3 mesi per il completamento del pagamento.

Superato questo termine, scattano gli interessi legali giornalieri per il ritardo.


Come controllare lo stato del TFR

È possibile monitorare l’avanzamento della pratica tramite:

  • Il portale NoiPA > Stipendiale > TFR
  • La sezione “Consultazione TFR” nell’area riservata NoiPA
  • Il sito INPS, tramite SPID/CIE/CNS

Cosa fare se non risulta nulla?

Se entro febbraio dell’anno successivo al termine del contratto il TFR non compare, è necessario inviare una richiesta tramite il portale NoiPA, specificando:

  • Area: Servizi stipendiali
  • Tematica: Servizi per il Comparto Scuola
  • Tipo di problema: Pagamenti e contratti personale docente non di ruolo

Allega sempre un documento di identità in corso di validità.


TFR e TFS: differenze per chi va in pensione

Chi cessa il servizio per pensionamento ha diritto a un compenso finale, ma non sempre si tratta di TFR. In molti casi, soprattutto nel pubblico impiego, la liquidazione finale si chiama TFS – Trattamento di Fine Servizio.

🔷 TFS (Trattamento di Fine Servizio)

  • Spetta ai dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001.
  • È calcolato sulla base dell’ultima retribuzione utile, del tipo di rapporto e degli anni di servizio effettivamente prestati.
  • L’importo è rivalutato ogni anno fino alla liquidazione.
  • Può essere erogato in un’unica soluzione o in più rate, in base all’importo complessivo.
  • I tempi di pagamento possono arrivare fino a 24 mesi dopo la cessazione dal servizio.

Esempio pratico di calcolo del TFS:
Un dipendente pubblico con:

  • 20 anni di servizio effettivo
  • Retribuzione annua utile lorda: €28.000

Il TFS si calcola così:

  1. Si considera il 80% della retribuzione utile annua (secondo coefficiente massimo previsto per 20 anni):
    €28.000 × 80% = €22.400
  2. Si divide il risultato per 12 per ottenere la quota mensile:
    €22.400 ÷ 12 = €1.866,67
  3. Si moltiplica la quota mensile per il numero di anni:
    €1.866,67 × 20 = €37.333,40

Questo sarà l’importo lordo del TFS maturato (da rivalutare con interessi e da verificare secondo la normativa aggiornata per eventuali limiti di imponibilità e rateizzazione).


Chi ha avuto carriere miste: TFR + TFS

Molti lavoratori del comparto scuola hanno avuto una carriera mista, cioè:

  • Incarichi precari (supplenze, contratti a termine)
  • Seguiti da stabilizzazione (assunzione a tempo indeterminato)

In questi casi, è possibile maturare il TFR per i contratti precari e il TFS per la fase finale di carriera (se si rientra tra gli assunti prima del 2001 o non si è optato per il TFR).
Chi invece è stato stabilizzato dopo il 1° gennaio 2001, rientra integralmente nel regime TFR, anche per i periodi in ruolo.

La Corte UE difende i precari della scuola: “Card da 500 euro anche ai supplenti brevi”

Lussemburgo, 3 luglio 2025 – La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha dato ragione a una docente italiana precaria che era stata esclusa dal bonus annuale di 500 euro per la formazione, previsto dalla “Carta del docente”. Secondo i giudici europei, negare l’accesso al bonus ai supplenti con contratti brevi rappresenta una discriminazione ingiustificata, in violazione del diritto dell’UE.


Il caso

ZT, un’insegnante italiana con incarichi temporanei e saltuari, aveva fatto ricorso dopo essere stata esclusa dal beneficio previsto dalla legge 107/2015 (“Buona Scuola”). La norma italiana assegna ai docenti di ruolo (e in parte a quelli con supplenze annuali) una card elettronica da 500 euro l’anno per spese legate ad aggiornamento e formazione. Ma chi ha contratti brevi – come ZT – ne viene sistematicamente escluso.

Il Tribunale di Ravenna ha quindi chiesto alla Corte UE se questa esclusione fosse compatibile con l’Accordo quadro europeo sul lavoro a termine, che vieta trattamenti meno favorevoli rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, se non giustificati da motivi oggettivi.


La decisione

La Corte è stata netta: la discriminazione non è giustificabile. Il bonus formazione, essendo parte delle condizioni di impiego, va riconosciuto anche ai precari con contratti brevi, a meno che lo Stato non dimostri valide ragioni oggettive per escluderli.

“Non può escludersi un lavoratore solo perché ha un contratto più corto”, si legge nella sentenza. “Il principio di parità di trattamento vale per tutti i lavoratori a termine.”


Perché è importante

Questa decisione rappresenta un precedente potente per decine di migliaia di supplenti italiani che ogni anno lavorano con contratti di pochi mesi, spesso coprendo ruoli essenziali nel sistema scolastico.

La sentenza potrebbe aprire la strada a ricorsi in massa e ad adeguamenti legislativi, obbligando il Ministero dell’Istruzione a garantire il bonus anche ai docenti “brevi”.


Cosa succede ora

Il tribunale nazionale dovrà pronunciarsi tenendo conto del verdetto europeo. Nel frattempo, si attende una risposta da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che potrebbe essere chiamato a riconoscere il bonus arretrato a migliaia di insegnanti esclusi negli anni passati.

TFA Sostegno X Ciclo: Requisiti, Novità e Modalità di Accesso

Le università hanno già cominciato la pubblicazione dei bandi per il TFA Sostegno X ciclo. Il Ministero dell’Istruzione è in attesa di definire il contingente di posti disponibili per il triennio, passaggio necessario per avviare le procedure. Tuttavia, l’attenzione attuale verso i percorsi di specializzazione “INDIRE” solleva interrogativi importanti: quando sarà pubblicato il bando per il TFA Sostegno? Quanti saranno i posti disponibili? Quali università saranno coinvolte?

Requisiti di Accesso

Scuola dell’Infanzia:

  • Diploma magistrale (inclusi quelli triennali) conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002;
  • Laurea in Scienze della Formazione Primaria (indirizzo infanzia per il vecchio ordinamento o LM-85 bis per il nuovo);
  • Abilitazione ottenuta tramite concorso ordinario;
  • Titolo estero equivalente e riconosciuto secondo la normativa italiana vigente.

Scuola Primaria:

  • Diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002;
  • Laurea in Scienze della Formazione Primaria;
  • Abilitazione tramite concorso ordinario;
  • Titolo di abilitazione estero riconosciuto in Italia.

Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado:

  • Laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica), coerente con le classi di concorso vigenti;
  • Diploma per ITP (Insegnante Tecnico Pratico);
  • Titolo estero (anche se in attesa di riconoscimento).

Nota Bene: La laurea deve includere tutti i CFU richiesti per l’accesso alle classi di concorso.
È possibile partecipare a più selezioni se il titolo consente l’accesso sia alla secondaria di I che di II grado.
Non è richiesto il possesso dei 24 CFU.
Tutti i candidati sono ammessi con riserva: l’Amministrazione potrà escludere in qualsiasi momento chi non possiede i requisiti o ha presentato dichiarazioni false.


Chi non può partecipare

  • Docenti di Religione Cattolica (come da Decisione 5686/2006 del Consiglio di Stato);
  • Candidati per classi di concorso non più attive o ad esaurimento (nota MIUR del 13 agosto 2020), come:
    • A-29, A-66, A-76, A-86
    • B-01, B-29, B-30, B-31, B-32, B-33

Fasi della Selezione

  • Prova preselettiva (non prevista se gli iscritti non superano il doppio dei posti disponibili);
  • Prova scritta e/o pratica;
  • Prova orale.

Esenzioni dalla preselettiva

Non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva:

  • Chi ha svolto almeno tre annualità di servizio (anche non consecutive) su posto di sostegno nello specifico grado negli ultimi dieci anni scolastici;
  • I soggetti tutelati dall’art. 20, comma 2-bis della legge 104/1992.

Supporto sindacale

Gli iscritti (o coloro che si iscriveranno) al sindacato Fensir – Federazione Nuovi Sindacati Istruzione e Ricerca potranno ricevere supporto per la compilazione e l’invio delle domande, sia online che in presenza, presso le università aderenti.

Contatti: segreteria@sadoc.it – docenti@sadoc.it

POSTI DISPONIBILI PRESSO LE UNIVERSITA’

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