Docenti di religione precari: il Tribunale di Foggia condanna il Ministero a risarcire nove mensilità per abuso dei contratti a termine
Nuova importante pronuncia a tutela degli insegnanti di religione cattolica. Il Tribunale di Foggia riconosce l’illegittima reiterazione degli incarichi annuali e condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al risarcimento del danno. La decisione conferma la rilevanza dell’obbligo di bandire concorsi con cadenza triennale.
Una nuova sentenza rafforza le tutele degli insegnanti di religione cattolica che hanno prestato servizio per numerosi anni attraverso contratti a tempo determinato, senza poter accedere alle ordinarie procedure di stabilizzazione.
Con la sentenza relativa al procedimento R.G.L. n. 8827/2025, pronunciata il 25 settembre 2026, il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, nella persona della giudice Azzurra de Salvia, ha accolto il ricorso promosso da un docente di religione cattolica, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di un risarcimento equivalente a nove mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre agli accessori previsti dalla sentenza.
Undici incarichi annuali e una precarietà prolungata
La controversia riguarda un docente di religione che, a partire dall’anno scolastico 2016/2017, ha prestato servizio mediante una successione di contratti annuali a tempo determinato.
Nel corso del giudizio è emerso che il rapporto lavorativo è proseguito anche negli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, raggiungendo complessivamente undici contratti annuali.
Il ricorso ha contestato l’utilizzo reiterato dei contratti a termine, ritenuto contrario alla Direttiva europea 1999/70/CE, che impone agli Stati membri di prevenire e sanzionare l’abuso dei rapporti di lavoro a tempo determinato.
Il Tribunale ha riconosciuto che, superato il primo triennio, il rinnovo degli incarichi, in assenza delle procedure concorsuali previste dalla legge, ha determinato una situazione di illegittima precarizzazione.
Il mancato svolgimento dei concorsi triennali costituisce un elemento decisivo
Uno dei passaggi centrali della pronuncia riguarda l’applicazione della Legge n. 186 del 18 luglio 2003, che disciplina lo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica.
La normativa prevede un organico strutturato nel 70% di posti destinati al personale di ruolo e nel restante 30% coperto mediante contratti a tempo determinato.
Il Tribunale chiarisce che tale organizzazione non è di per sé illegittima, poiché risponde alle particolari esigenze dell’insegnamento della religione cattolica.
Tuttavia, la stessa legge stabilisce che i concorsi per l’accesso ai ruoli siano banditi con cadenza triennale.
La mancata attuazione di questa previsione, dopo il concorso del 2004, ha contribuito a mantenere numerosi docenti in una condizione di precarietà prolungata, privandoli della possibilità di concorrere regolarmente alla stabilizzazione.
Secondo i principi giurisprudenziali richiamati nella sentenza, l’abuso si configura quando un docente viene mantenuto in servizio oltre il triennio attraverso incarichi annuali reiterati, senza che siano state indette le procedure concorsuali previste dalla normativa.
Il risarcimento può arrivare fino a 24 mensilità
Particolarmente rilevante è l’applicazione dell’articolo 36, comma 5, del Decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dall’articolo 12 del Decreto-legge n. 131/2024, convertito nella Legge n. 166/2024.
La nuova disciplina prevede, nei casi di abuso nella successione di contratti a tempo determinato nella pubblica amministrazione, un’indennità risarcitoria compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
Il giudice deve valutare la gravità della violazione, il numero dei contratti stipulati e la durata complessiva del rapporto di lavoro.
Nel caso esaminato, il Tribunale ha determinato il risarcimento in nove mensilità, prendendo in considerazione i contratti stipulati fino alla presentazione del ricorso, avvenuta il 30 agosto 2025.
Gli ulteriori contratti relativi agli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027 non sono stati computati nella quantificazione del danno, in mancanza di una specifica modifica della domanda giudiziale.
La sentenza riconosce inoltre l’applicabilità dei nuovi criteri risarcitori anche alle situazioni maturate prima dell’entrata in vigore della riforma, richiamando la sentenza della Corte di Cassazione n. 8583 del 7 aprile 2026.
Il ruolo della giurisprudenza europea e della Cassazione
La decisione del Tribunale di Foggia si inserisce in un orientamento giurisprudenziale consolidato, che trova importanti riferimenti nella sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 13 gennaio 2022, nella sentenza della Corte di Cassazione n. 18698 del 9 giugno 2022 e nella pronuncia delle Sezioni Unite n. 5072/2016.
Il principio fondamentale è che la particolarità del rapporto di lavoro degli insegnanti di religione cattolica non può giustificare un ricorso indefinito ai contratti a termine per soddisfare esigenze permanenti dell’amministrazione scolastica.
La stessa idoneità ecclesiastica, necessaria per l’insegnamento della religione cattolica, non costituisce una ragione oggettiva sufficiente a legittimare la reiterazione dei contratti, poiché riguarda indistintamente il personale di ruolo e quello a tempo determinato.
La tutela risarcitoria, peraltro, non determina automaticamente la trasformazione del contratto in un rapporto a tempo indeterminato, essendo quest’ultima esclusa, nel pubblico impiego, dall’articolo 36 del Decreto legislativo n. 165/2001.
Il Ministero condannato anche al pagamento delle spese legali
Oltre al risarcimento delle nove mensilità, il Tribunale ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese processuali, liquidate in 2.695 euro, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali del 15%.
La decisione rappresenta un ulteriore riconoscimento giudiziale delle conseguenze prodotte dalla reiterazione dei contratti annuali degli insegnanti di religione cattolica.
Il ricorso è stato patrocinato dagli avvocati Attilio Piacente ed Emiliana De Luca.
FENSIR: la precarietà degli insegnanti di religione non può essere considerata una condizione ordinaria
Per FENSIR, e in particolare per il SAIR – Sindacato Autonomo Insegnanti di Religione, la pronuncia conferma l’importanza di garantire ai docenti di religione cattolica strumenti di tutela efficaci contro l’abuso dei contratti a termine.
La specialità dell’insegnamento della religione cattolica non può tradursi in una condizione di precarietà permanente.
Il rispetto della normativa sul reclutamento, la regolare indizione delle procedure concorsuali e il riconoscimento dei diritti risarcitori rappresentano elementi essenziali per assicurare dignità professionale e certezza giuridica a lavoratori che, spesso per molti anni, garantiscono la continuità didattica nelle istituzioni scolastiche.
FENSIR e SAIR invitano gli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato servizio per oltre tre annualità con contratti a tempo determinato a verificare la propria posizione contrattuale, al fine di valutare l’eventuale sussistenza dei presupposti per un’azione risarcitoria.
La possibilità di agire, la rilevanza dei singoli incarichi e la quantificazione del danno richiedono comunque un esame individuale della documentazione e dei termini applicabili.
La sentenza di Foggia costituisce un significativo precedente di merito, pur senza comportare automaticamente il riconoscimento del risarcimento in tutte le situazioni analoghe.
FENSIR – Federazione Nuovi Sindacati Istruzione e Ricerca
SAIR – Sindacato Autonomo Insegnanti di Religione











