PRECARI

Docenti di religione precari: il Tribunale di Foggia condanna il Ministero a risarcire nove mensilità per abuso dei contratti a termine

Nuova importante pronuncia a tutela degli insegnanti di religione cattolica. Il Tribunale di Foggia riconosce l’illegittima reiterazione degli incarichi annuali e condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al risarcimento del danno. La decisione conferma la rilevanza dell’obbligo di bandire concorsi con cadenza triennale.

Una nuova sentenza rafforza le tutele degli insegnanti di religione cattolica che hanno prestato servizio per numerosi anni attraverso contratti a tempo determinato, senza poter accedere alle ordinarie procedure di stabilizzazione.

Con la sentenza relativa al procedimento R.G.L. n. 8827/2025, pronunciata il 25 settembre 2026, il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, nella persona della giudice Azzurra de Salvia, ha accolto il ricorso promosso da un docente di religione cattolica, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di un risarcimento equivalente a nove mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre agli accessori previsti dalla sentenza.

Undici incarichi annuali e una precarietà prolungata

La controversia riguarda un docente di religione che, a partire dall’anno scolastico 2016/2017, ha prestato servizio mediante una successione di contratti annuali a tempo determinato.

Nel corso del giudizio è emerso che il rapporto lavorativo è proseguito anche negli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, raggiungendo complessivamente undici contratti annuali.

Il ricorso ha contestato l’utilizzo reiterato dei contratti a termine, ritenuto contrario alla Direttiva europea 1999/70/CE, che impone agli Stati membri di prevenire e sanzionare l’abuso dei rapporti di lavoro a tempo determinato.

Il Tribunale ha riconosciuto che, superato il primo triennio, il rinnovo degli incarichi, in assenza delle procedure concorsuali previste dalla legge, ha determinato una situazione di illegittima precarizzazione.

Il mancato svolgimento dei concorsi triennali costituisce un elemento decisivo

Uno dei passaggi centrali della pronuncia riguarda l’applicazione della Legge n. 186 del 18 luglio 2003, che disciplina lo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica.

La normativa prevede un organico strutturato nel 70% di posti destinati al personale di ruolo e nel restante 30% coperto mediante contratti a tempo determinato.

Il Tribunale chiarisce che tale organizzazione non è di per sé illegittima, poiché risponde alle particolari esigenze dell’insegnamento della religione cattolica.

Tuttavia, la stessa legge stabilisce che i concorsi per l’accesso ai ruoli siano banditi con cadenza triennale.

La mancata attuazione di questa previsione, dopo il concorso del 2004, ha contribuito a mantenere numerosi docenti in una condizione di precarietà prolungata, privandoli della possibilità di concorrere regolarmente alla stabilizzazione.

Secondo i principi giurisprudenziali richiamati nella sentenza, l’abuso si configura quando un docente viene mantenuto in servizio oltre il triennio attraverso incarichi annuali reiterati, senza che siano state indette le procedure concorsuali previste dalla normativa.

Il risarcimento può arrivare fino a 24 mensilità

Particolarmente rilevante è l’applicazione dell’articolo 36, comma 5, del Decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dall’articolo 12 del Decreto-legge n. 131/2024, convertito nella Legge n. 166/2024.

La nuova disciplina prevede, nei casi di abuso nella successione di contratti a tempo determinato nella pubblica amministrazione, un’indennità risarcitoria compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.

Il giudice deve valutare la gravità della violazione, il numero dei contratti stipulati e la durata complessiva del rapporto di lavoro.

Nel caso esaminato, il Tribunale ha determinato il risarcimento in nove mensilità, prendendo in considerazione i contratti stipulati fino alla presentazione del ricorso, avvenuta il 30 agosto 2025.

Gli ulteriori contratti relativi agli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027 non sono stati computati nella quantificazione del danno, in mancanza di una specifica modifica della domanda giudiziale.

La sentenza riconosce inoltre l’applicabilità dei nuovi criteri risarcitori anche alle situazioni maturate prima dell’entrata in vigore della riforma, richiamando la sentenza della Corte di Cassazione n. 8583 del 7 aprile 2026.

Il ruolo della giurisprudenza europea e della Cassazione

La decisione del Tribunale di Foggia si inserisce in un orientamento giurisprudenziale consolidato, che trova importanti riferimenti nella sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 13 gennaio 2022, nella sentenza della Corte di Cassazione n. 18698 del 9 giugno 2022 e nella pronuncia delle Sezioni Unite n. 5072/2016.

Il principio fondamentale è che la particolarità del rapporto di lavoro degli insegnanti di religione cattolica non può giustificare un ricorso indefinito ai contratti a termine per soddisfare esigenze permanenti dell’amministrazione scolastica.

La stessa idoneità ecclesiastica, necessaria per l’insegnamento della religione cattolica, non costituisce una ragione oggettiva sufficiente a legittimare la reiterazione dei contratti, poiché riguarda indistintamente il personale di ruolo e quello a tempo determinato.

La tutela risarcitoria, peraltro, non determina automaticamente la trasformazione del contratto in un rapporto a tempo indeterminato, essendo quest’ultima esclusa, nel pubblico impiego, dall’articolo 36 del Decreto legislativo n. 165/2001.

Il Ministero condannato anche al pagamento delle spese legali

Oltre al risarcimento delle nove mensilità, il Tribunale ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese processuali, liquidate in 2.695 euro, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali del 15%.

La decisione rappresenta un ulteriore riconoscimento giudiziale delle conseguenze prodotte dalla reiterazione dei contratti annuali degli insegnanti di religione cattolica.

Il ricorso è stato patrocinato dagli avvocati Attilio Piacente ed Emiliana De Luca.

FENSIR: la precarietà degli insegnanti di religione non può essere considerata una condizione ordinaria

Per FENSIR, e in particolare per il SAIR – Sindacato Autonomo Insegnanti di Religione, la pronuncia conferma l’importanza di garantire ai docenti di religione cattolica strumenti di tutela efficaci contro l’abuso dei contratti a termine.

La specialità dell’insegnamento della religione cattolica non può tradursi in una condizione di precarietà permanente.

Il rispetto della normativa sul reclutamento, la regolare indizione delle procedure concorsuali e il riconoscimento dei diritti risarcitori rappresentano elementi essenziali per assicurare dignità professionale e certezza giuridica a lavoratori che, spesso per molti anni, garantiscono la continuità didattica nelle istituzioni scolastiche.

FENSIR e SAIR invitano gli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato servizio per oltre tre annualità con contratti a tempo determinato a verificare la propria posizione contrattuale, al fine di valutare l’eventuale sussistenza dei presupposti per un’azione risarcitoria.

La possibilità di agire, la rilevanza dei singoli incarichi e la quantificazione del danno richiedono comunque un esame individuale della documentazione e dei termini applicabili.

La sentenza di Foggia costituisce un significativo precedente di merito, pur senza comportare automaticamente il riconoscimento del risarcimento in tutte le situazioni analoghe.

FENSIR – Federazione Nuovi Sindacati Istruzione e Ricerca

SAIR – Sindacato Autonomo Insegnanti di Religione

Vittoria a Verona per i docenti di religione: il ruolo non cancella il danno da precariato abusivo

Il Tribunale riconosce nove mensilità di risarcimento nonostante la successiva immissione in ruolo. Un principio importante per il contenzioso IRC

Una decisione di particolare rilievo arriva dal Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, con sentenza del 1° ottobre 2026.

Il giudice ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in favore di un docente di religione cattolica che aveva lavorato per anni con contratti a tempo determinato reiterati, pur essendo successivamente entrato in ruolo attraverso la procedura straordinaria IRC. 1673.2025 Verona

Il dato centrale della sentenza è netto: l’immissione in ruolo non cancella retroattivamente l’abuso già maturato.

Ed è proprio questo principio a rendere la pronuncia veronese particolarmente importante.

Dieci anni di incarichi annuali

Il docente aveva prestato servizio con incarichi annuali fino al 31 agosto dall’anno scolastico 2015/2016 all’anno scolastico 2024/2025, in modo continuativo. 1673.2025 Verona

Il Ministero aveva sostenuto che la successiva immissione in ruolo, intervenuta nell’anno scolastico 2025/2026 a seguito della procedura straordinaria di cui al D.D.G. n. 1328/2024, fosse sufficiente a neutralizzare la pretesa risarcitoria. 1673.2025 Verona

Il Tribunale non ha condiviso questa impostazione.

Oltre tre anni senza concorsi: l’abuso c’è

La sentenza richiama la giurisprudenza europea e nazionale secondo cui, per i docenti di religione cattolica, il protrarsi di rapporti annuali oltre tre annualità scolastiche, in assenza dell’indizione dei concorsi triennali previsti dalla legge n. 186/2003, costituisce abuso nella reiterazione dei contratti a termine.

Il giudice ricorda inoltre che, in queste ipotesi, non è possibile trasformare automaticamente il rapporto in tempo indeterminato, ma sorge il diritto al cosiddetto danno eurounitario. 1673.2025 Verona

Nel caso concreto, l’Amministrazione non aveva provato l’esistenza di specifiche esigenze temporanee o sostitutive tali da giustificare la successione dei contratti oltre il triennio.

La sentenza sottolinea anche che la ricostruzione di carriera e le progressioni economiche eventualmente godute dal docente non eliminano l’abuso, che resta legato alla mancata attivazione per lungo tempo delle procedure concorsuali previste dalla legge. 1673.2025 Verona

Il passaggio decisivo: il ruolo non elimina il risarcimento

È questo il cuore della decisione.

Il Tribunale afferma espressamente che non può essere accolta la tesi ministeriale secondo cui l’avvenuta immissione in ruolo determinerebbe la totale eliminazione del diritto al risarcimento.

Secondo il giudice veronese, la procedura straordinaria bandita nel 2024 non può essere considerata pienamente automatica, perché prevede una prova orale didattico-metodologica e una valutazione dei titoli ai fini della formazione della graduatoria.

Da qui la conclusione:

la stabilizzazione successiva non cancella retroattivamente l’illecito già maturato. 1673.2025 Verona

La distinzione fatta dal Tribunale è particolarmente chiara.

L’indizione del concorso può interrompere l’inadempimento per il futuro.

La successiva immissione in ruolo può mettere fine alla condizione di precarietà.

Ma ciò non elimina il diritto al risarcimento per gli anni precedenti nei quali il docente è stato mantenuto a termine oltre il limite consentito.

Il concorso interrompe l’abuso, ma non lo cancella

Il Tribunale individua il periodo abusivo a partire dall’anno scolastico 2018/2019, cioè dopo il superamento delle prime tre annualità.

Esclude invece il 2024/2025, perché in quell’anno l’Amministrazione aveva ormai bandito la procedura straordinaria, ritenuta idonea almeno a interrompere per il futuro la situazione di inadempimento.

La successiva immissione in ruolo conferma dunque l’effetto futuro della procedura, ma non elimina l’illecito già perfezionatosi. 1673.2025 Verona

È una distinzione giuridica di grande importanza:

il concorso può chiudere il periodo di abuso, ma non può cancellare gli anni in cui l’abuso si è già consumato.

Nove mensilità di risarcimento

Il Tribunale applica quindi l’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dal decreto-legge n. 131/2024 e convertito nella legge n. 166/2024.

La norma prevede un risarcimento compreso tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione utile ai fini del TFR, da determinare in relazione alla gravità della violazione, al numero dei contratti e alla durata complessiva del rapporto. 1673.2025 Verona

Nel caso esaminato, il giudice riconosce sei annualità abusive, dal 2018/2019 al 2023/2024.

Il risarcimento viene quindi quantificato in nove mensilità: quattro mensilità per la prima annualità abusiva e una mensilità aggiuntiva per ciascuna delle cinque annualità successive.

Il Tribunale definisce tale misura proporzionata, effettiva e dissuasiva. 1673.2025 Verona

Nel dispositivo, il Ministero viene quindi condannato al pagamento di nove mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento ai fini del TFR, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali. 1673.2025 Verona

Una sentenza importante per tutto il contenzioso IRC

La pronuncia di Verona assume un significato che va oltre il singolo giudizio.

Il principio affermato è infatti particolarmente rilevante per tutti quei docenti di religione cattolica che, dopo anni di contratti annuali, sono stati finalmente immessi in ruolo attraverso le procedure straordinarie.

La sentenza chiarisce che la stabilizzazione non equivale automaticamente a risarcimento.

L’assunzione a tempo indeterminato serve a porre fine alla precarietà per il futuro.

Il risarcimento serve invece a compensare e sanzionare l’abuso commesso nel passato.

Sono due piani diversi.

Ed è proprio la loro distinzione a evitare che il ruolo possa trasformarsi in una sorta di sanatoria generale delle responsabilità dell’Amministrazione.

Il precedente contrario di Modena resta sullo sfondo

Va ricordato che pochi giorni prima il Tribunale di Modena aveva seguito un orientamento diverso, ritenendo la procedura straordinaria sostanzialmente non selettiva e quindi idonea, nel caso esaminato, a sanare il danno da reiterazione abusiva. 25273476s

Si tratta però di un orientamento che la sentenza di Verona non condivide.

Il giudice veronese attribuisce invece rilievo proprio alla presenza della prova orale e della valutazione dei titoli, escludendo che si possa parlare di una stabilizzazione pienamente automatica.

Il contrasto tra le due decisioni conferma che la questione è ancora aperta, ma la pronuncia di Verona segna un punto molto importante nel riconoscimento della tutela risarcitoria.

FENSIR – SAIR: una vittoria che rafforza la tutela dei docenti di religione

La sentenza del Tribunale di Verona rappresenta una vittoria importante nel contenzioso sul precariato storico degli insegnanti di religione cattolica.

Viene affermato un principio essenziale:

il fatto di essere stati finalmente immessi in ruolo non cancella gli anni di abuso già subiti.

Il ruolo restituisce stabilità.

Il risarcimento riguarda ciò che è accaduto prima.

Per anni migliaia di docenti IRC hanno continuato a lavorare con incarichi annuali mentre le procedure concorsuali previste dalla legge non venivano bandite con la cadenza stabilita.

Quando quell’abuso viene accertato, la successiva stabilizzazione non può necessariamente diventare il mezzo attraverso cui l’Amministrazione evita ogni conseguenza economica.

La sentenza di Verona va esattamente in questa direzione e riconosce una tutela concreta: nove mensilità di risarcimento per sei annualità abusive.

Un risultato che rafforza la posizione di chi sostiene che la lotta al precariato non possa esaurirsi nella sola stabilizzazione.

Essere assunti oggi non significa non essere stati danneggiati ieri.

FENSIR IN DIRETTA: giovedì 24 settembre la quarta puntata sulla formazione obbligatoria

Torna FENSIR IN DIRETTA – La scuola, senza giri di parole, il video-podcast settimanale della FENSIR dedicato all’informazione e all’approfondimento sui temi che riguardano il personale scolastico.

La quarta puntata, in programma giovedì 24 settembre 2026 alle ore 18:30, sarà dedicata a un tema che continua a generare dubbi e interpretazioni diverse nelle scuole:

FORMAZIONE OBBLIGATORIA

Docenti e ATA: cosa è davvero obbligatorio?

A confrontarsi sul tema saranno Giuseppe Favilla, Segretario Generale FENSIR, e Leonardo Buffo, docente e RSU d’istituto. La formazione in servizio dei docenti di ruolo è definita dalla Legge 107/2015 come “obbligatoria, permanente e strutturale”, mentre il CCNL disciplina concretamente tempi, modalità e rapporto con le attività funzionali all’insegnamento.

Durante la diretta faremo chiarezza sulle cosiddette 40+40 ore previste dall’art. 44 del CCNL: fino a 40 ore per Collegio dei docenti, programmazione e attività connesse e fino a ulteriori 40 ore per Consigli di classe, interclasse, intersezione e GLO. Si tratta di limiti massimi, non di un monte ore che deve essere necessariamente esaurito.

Un focus particolare sarà dedicato al rapporto tra formazione e orario di lavoro: quando la formazione può rientrare nelle ore residue delle attività collegiali e quando, invece, le ore ulteriori devono essere remunerate attraverso il FMOF.

Parleremo inoltre dei cinque giorni annuali di formazione con esonero dal servizio, della formazione finanziata dal PNRR, della Carta del Docente, della formazione del personale ATA e degli obblighi specifici in materia di sicurezza sul lavoro, che devono svolgersi durante l’orario di lavoro e senza costi a carico del dipendente.

Come sempre sarà possibile intervenire attraverso la chat in diretta, ponendo domande e segnalando casi concreti.

Appuntamento giovedì 24 settembre 2026 alle ore 18:30.

FENSIR IN DIRETTA
La scuola, senza giri di parole.

FENSIR amplia i servizi formativi: online la nuova area “Corsi Mondo Scuola”

FENSIR rafforza il proprio impegno nel campo della formazione e mette a disposizione una nuova sezione dedicata ai Corsi Mondo Scuola, accessibile direttamente dalla home page del FENSIR HUB:

https://hub.fensir.it

La nuova area è aperta a tutti, anche a chi non è iscritto al sindacato, ed è stata pensata per consentire al personale scolastico e a tutti gli interessati di consultare con semplicità l’offerta formativa disponibile per l’anno accademico 2026/2027.

Un catalogo formativo pensato per il mondo della scuola

All’interno della nuova sezione è possibile consultare numerosi percorsi suddivisi nelle principali aree formative:

  • Master Area Scuola;
  • Master collegati alle Classi di Concorso;
  • Corsi di perfezionamento.

Per ogni percorso vengono riportate in maniera chiara le informazioni essenziali:

titolo del corso, codice, durata, CFU o livello, costo, modalità di svolgimento e modalità d’esame.

La maggior parte delle attività formative è organizzata in modalità online, così da favorire la partecipazione anche di docenti e personale scolastico impegnati professionalmente o residenti lontano dalle sedi universitarie.

Ricerca semplice e immediata

La nuova sezione del FENSIR HUB permette di individuare rapidamente il percorso di interesse attraverso strumenti di ricerca e filtri per categoria.

L’obiettivo è rendere l’offerta formativa più facilmente consultabile, evitando procedure complesse e consentendo all’utente di confrontare in pochi minuti le diverse possibilità disponibili.

Iscrizione direttamente dal FENSIR HUB

Accanto a ogni corso è disponibile il pulsante “Iscriviti”, attraverso il quale è possibile inviare direttamente la propria richiesta di partecipazione.

Il corso scelto viene automaticamente associato alla richiesta, semplificando la procedura e riducendo il rischio di errori nella compilazione.

La richiesta di iscrizione ai corsi è completamente distinta dall’adesione sindacale: non è necessario essere iscritti FENSIR e la compilazione del modulo non comporta alcuna iscrizione al sindacato.

Formazione e crescita professionale

Con questa nuova area FENSIR intende offrire uno strumento concreto a docenti, personale ATA, educatori e a quanti desiderano ampliare la propria preparazione professionale, acquisire nuovi titoli o approfondire specifici ambiti legati al mondo dell’istruzione.

La formazione rappresenta infatti uno degli elementi fondamentali per la crescita professionale e per affrontare un sistema scolastico in continua evoluzione.

FENSIR continuerà ad ampliare progressivamente l’offerta formativa e i servizi messi a disposizione attraverso il proprio HUB.

Consulta subito i corsi

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Visita la sezione “Corsi Mondo Scuola”, consulta le caratteristiche dei percorsi disponibili e scegli quello più adatto alle tue esigenze.

FENSIR – Federazione Nuovi Sindacati Istruzione e Ricerca
Informazione, tutela, servizi e formazione per il personale della scuola.

DOCENTI DI RELIGIONE: NUOVA IMPORTANTE VITTORIA FENSIR. FINO A 14 MENSILITÀ DI RISARCIMENTO PER LA REITERAZIONE DEI CONTRATTI

FENSIR e SAIR aprono una nuova campagna nazionale per la tutela dei docenti di religione con oltre 36 mesi di precariato

Una nuova e significativa pronuncia rafforza la tutela dei docenti di religione cattolica che per anni hanno prestato servizio nella scuola statale attraverso la reiterazione di contratti a tempo determinato.

Con sentenza dell’8 settembre 2026, il Tribunale di Pavia – Sezione Lavoro, nel procedimento n. 833/2025, ha accertato l’abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato nei confronti di tre docenti di religione cattolica, riconoscendo il conseguente diritto al risarcimento del danno.

La causa è stata patrocinata dagli avvocati Giovanni Battista Mascheretti, Sara Bassani e Veronica Mezzasalma del Foro di Bergamo.

RISARCIMENTI DA 4 A 14 MENSILITÀ

Il Tribunale ha riconosciuto:

  • 12 mensilità di risarcimento a un docente;
  • 14 mensilità di risarcimento a un secondo docente;
  • 4 mensilità di risarcimento a una terza docente;

oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria secondo quanto stabilito in sentenza.

Si tratta di un risultato particolarmente significativo perché il Tribunale ha riconosciuto l’abusiva reiterazione dei contratti nonostante alcuni dei ricorrenti fossero stati successivamente immessi in ruolo nell’anno scolastico 2025/2026.

La successiva stabilizzazione, pertanto, non determina automaticamente la cancellazione delle conseguenze derivanti dal precedente abuso dei contratti a termine.

IL LIMITE DEI 36 MESI E IL PRECARIATO DEGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE

Nella motivazione viene richiamata la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo la quale anche gli insegnanti di religione i cui rapporti annuali siano stati costantemente rinnovati devono essere considerati precari, non disponendo delle medesime garanzie di stabilità dei docenti di ruolo.

Il superamento dei 36 mesi di servizio a tempo determinato, continuativi o discontinui, costituisce il parametro assunto dalla giurisprudenza per valutare l’abusiva reiterazione.

Nel caso deciso a Pavia, il giudice ha considerato illegittimi, ai fini della quantificazione del danno, gli incarichi a partire dal quarto anno e fino all’immissione in ruolo.

IL RISARCIMENTO PUÒ ARRIVARE FINO A 24 MENSILITÀ

La normativa oggi applicabile prevede che, nell’ipotesi di abuso nella successione dei contratti a tempo determinato, il giudice possa determinare un’indennità compresa tra un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.

La misura concreta non è automatica: viene stabilita dal giudice tenendo conto, tra gli altri elementi, della durata complessiva del precariato, del numero dei contratti succedutisi e della gravità della violazione.

La sentenza di Pavia ne costituisce un esempio concreto: a fronte delle diverse situazioni individuali sono stati riconosciuti risarcimenti pari a 4, 12 e 14 mensilità.

FENSIR–SAIR: PARTE LA NUOVA CAMPAGNA NAZIONALE RICORSI

Alla luce di questa importante pronuncia, FENSIR – Federazione Nuovi Sindacati Istruzione e Ricerca, attraverso il SAIR – Sindacato Autonomo Insegnanti di Religione, apre la raccolta delle adesioni per la valutazione di nuove azioni giudiziarie relative all’abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato degli insegnanti di religione cattolica.

CHI PUÒ CHIEDERE LA VALUTAZIONE

Invitiamo in particolare a sottoporre la propria posizione al nostro Ufficio Legale i docenti di religione che:

  • abbiano maturato oltre 36 mesi di servizio con contratti a tempo determinato;
  • abbiano avuto per più anni incarichi annuali come insegnanti di religione cattolica;
  • siano ancora precari oppure siano stati successivamente immessi in ruolo.

Ogni posizione sarà comunque sottoposta a valutazione individuale, perché durata e tipologia dei contratti, eventuali precedenti giudizi e successiva stabilizzazione possono incidere sull’azione.

COME ADERIRE

Per richiedere la valutazione della propria posizione è possibile scrivere all’Ufficio Ricorsi FENSIR:

ricorsi@fensir.it

Nella mail indicare nell’oggetto:

RICORSO REITERAZIONE CONTRATTI IRC – COGNOME E NOME

e allegare, ove disponibili:

  • documento di identità;
  • codice fiscale;
  • stato matricolare o certificazione dei servizi;
  • contratti a tempo determinato relativi agli anni interessati;
  • eventuale decreto o contratto di immissione in ruolo;
  • eventuali precedenti sentenze o ricorsi riguardanti la reiterazione dei contratti.

L’Ufficio Legale procederà alla verifica preliminare della documentazione e comunicherà all’interessato l’eventuale possibilità di promuovere l’azione.

I RICORSI FENSIR SONO GRATUITI

FENSIR conferma una scelta precisa di tutela dei propri iscritti:

i ricorsi promossi dal sindacato sono gratuiti.

L’obiettivo non è trasformare il contenzioso in un servizio commerciale, ma utilizzare lo strumento giudiziario quando necessario per rendere effettivi i diritti dei lavoratori della scuola.

La tutela legale si inserisce in un’attività sindacale più ampia che comprende informazione, consulenza, assistenza, diffide, interlocuzione con l’Amministrazione e, quando necessario, ricorso al giudice del lavoro.

NON SOLO REITERAZIONE: TUTTE LE AZIONI FENSIR

Gli iscritti possono rivolgersi all’Ufficio Ricorsi FENSIR anche per conoscere le altre campagne e azioni giudiziarie attive a tutela del personale scolastico.

Per informazioni e valutazioni:

ricorsi@fensir.it

FENSIR – Federazione Nuovi Sindacati Istruzione e Ricerca
SAIR – Sindacato Autonomo Insegnanti di Religione

UNITÀ NELLA SPECIFICITÀ

Informare. Tutelare. Rappresentare. E, quando necessario, agire per il riconoscimento dei diritti.

GPS 2026/2027, nomine e reclami: l’UST di Bergamo chiarisce il funzionamento dell’algoritmo. FeNSIR: «La procedura automatizzata non esclude la possibilità di errori»

L’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo, con nota prot. n. 12349 del 1° settembre 2026, è intervenuto sulle numerose segnalazioni e sui reclami presentati dopo la pubblicazione dei bollettini relativi alla continuità didattica sul sostegno e alle nomine a tempo determinato da GaE e GPS per l’anno scolastico 2026/2027. L’Amministrazione precisa che il documento costituisce un riscontro cumulativo ai reclami già ricevuti e a quelli che potrebbero essere presentati successivamente.

La nota affronta tre questioni particolarmente rilevanti: la procedura della continuità didattica sul sostegno, il caso dei candidati che si vedono “superati” da aspiranti con posizione o punteggio inferiori e le ipotesi di mancata nomina o assegnazione di una sede diversa da quella attesa.

Continuità didattica sul sostegno: la conferma non è automatica

Uno dei primi chiarimenti riguarda la continuità didattica sui posti ADAA, ADEE, ADMM e ADSS.

L’UST precisa che l’indicazione della continuità da parte del dirigente scolastico e la successiva conferma espressa dal docente nella domanda informatizzata non determinano automaticamente la riconferma sul medesimo alunno e neppure il mantenimento dello stesso numero di ore.

Prima della conferma, infatti, il sistema deve verificare la cosiddetta “nominabilità” dell’aspirante attraverso il cosiddetto bollettino 0. La procedura tiene conto della posizione nelle graduatorie, delle classi di concorso o tipologie di posto, delle preferenze espresse, delle tipologie di contratto richieste e delle disponibilità effettivamente presenti.

Può quindi accadere che un docente, pur avendo richiesto la continuità e pur essendo disponibile il posto, non risulti nominabile secondo le elaborazioni effettuate dal sistema.

L’UST richiama inoltre l’attenzione sull’importanza della compilazione della domanda: un numero troppo limitato di preferenze può incidere sulla possibilità di ottenere la nomina qualora le disponibilità non risultino compatibili con le scelte effettuate dall’aspirante.

Un candidato con meno punti può ottenere la nomina?

Altro tema particolarmente delicato riguarda i casi nei quali un aspirante rileva che un candidato collocato più in basso in graduatoria, oppure con un punteggio inferiore, abbia ottenuto una supplenza.

Secondo l’UST di Bergamo, questo elemento, considerato isolatamente, non dimostra necessariamente l’esistenza di un errore.

L’algoritmo deve infatti considerare contemporaneamente disponibilità, preferenze espresse, posizione e punteggio in graduatoria, ma anche eventuali titoli di riserva e precedenza.

Tra le riserve richiamate dall’Ufficio figurano quelle previste dalla Legge n. 68/1999, quelle relative al servizio civile universale e nazionale nei casi previsti dalla normativa e quelle spettanti a determinate categorie di volontari delle Forze armate. L’applicazione di una riserva può pertanto comportare la nomina di un candidato collocato in posizione successiva rispetto ad altri aspiranti.

Diverso è il meccanismo della precedenza prevista dalla Legge 104/1992. La nota chiarisce che essa opera nella scelta della sede tra aspiranti utilmente collocati per posti della stessa durata giuridica e consistenza economica e non permette di ottenere sedi che non siano state previamente offerte agli aspiranti che precedono in graduatoria.

Mancata nomina o sede diversa: decisiva la domanda delle 150 preferenze

Particolare attenzione deve essere riservata alla domanda presentata dagli aspiranti entro il 29 luglio 2026.

Il sistema procede infatti allo scorrimento considerando le disponibilità presenti in quel preciso momento, le preferenze indicate dall’interessato, la posizione in graduatoria, il punteggio e gli eventuali titoli di riserva o precedenza.

Una sede può essere assegnata solamente quando esiste una corrispondenza tra la disponibilità presente al momento dell’elaborazione e le preferenze espresse dal candidato.

Una novità importante per i turni successivi

La nota evidenzia inoltre un aspetto particolarmente significativo dell’O.M. n. 27/2026.

Le disponibilità che sopraggiungono successivamente, comprese quelle derivanti da rinunce, possono essere utilizzate nei turni successivi anche nei confronti degli aspiranti utilmente collocati che non avevano ricevuto una nomina nei turni precedenti, purché la nuova disponibilità sia compatibile con le preferenze originariamente espresse.

Pertanto, la mancata nomina in un turno non determina automaticamente l’esclusione dai turni successivi.

FeNSIR: attenzione, il funzionamento dell’algoritmo non esclude la possibilità di errori

I chiarimenti forniti dall’Amministrazione sono certamente utili per comprendere il funzionamento della procedura, ma non devono essere interpretati nel senso che ogni risultato prodotto dal sistema informatizzato sia necessariamente corretto.

La stessa complessità delle operazioni impone, secondo FeNSIR, una verifica puntuale delle singole situazioni.

L’errore è possibile.

Possono infatti rendersi necessarie verifiche sulle disponibilità effettivamente presenti nei diversi turni, sulla corretta acquisizione delle preferenze, sulla posizione e sul punteggio dell’aspirante, sull’applicazione delle riserve e delle precedenze e, più in generale, sulla corrispondenza tra i dati presenti a sistema e il risultato finale dell’elaborazione.

Per questo motivo, vedere nominato un candidato con punteggio inferiore non significa automaticamente aver subito un’ingiustizia, ma allo stesso tempo la spiegazione generale sul funzionamento dell’algoritmo non impedisce al singolo aspirante di chiedere che la propria posizione venga verificata.

È quindi opportuno evitare sia reclami fondati esclusivamente sul confronto dei punteggi sia, all’opposto, rinunciare a priori alla verifica quando emergano elementi concreti che facciano ritenere possibile un’anomalia.

FeNSIR offre agli iscritti la verifica della propria posizione

Gli iscritti FeNSIR che ritengono di aver subito una mancata nomina, un’assegnazione non corretta, un possibile superamento anomalo oppure che abbiano dubbi sull’applicazione della continuità didattica, delle riserve o delle precedenze potranno rivolgersi alla Segreteria Nazionale FeNSIR per una valutazione del singolo caso.

Per consentire una verifica efficace è consigliabile avere a disposizione la domanda delle 150 preferenze presentata, la propria posizione nelle GPS, i bollettini di nomina interessati e ogni altra documentazione utile a ricostruire la situazione.

Contatti Segreteria Nazionale FeNSIR:
e-mail: segreteria@fensir.it
tel.: 351 316 0276
tel.: 320 893 7832

Nei casi in cui dalla verifica dovessero emergere elementi concreti di irregolarità, potrà essere valutata la forma di tutela più appropriata.

La stessa nota dell’UST ricorda, peraltro, che contro i provvedimenti è possibile esperire ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni.

FeNSIR continuerà a seguire le operazioni di conferimento delle supplenze 2026/2027, affinché l’utilizzo della procedura informatizzata sia accompagnato dalla necessaria trasparenza e dalla concreta possibilità per ogni lavoratore di ottenere la verifica della propria posizione.

Buon anno scolastico a tutta la comunità della scuola

In questo 1° settembre, giorno che segna per tanti l’inizio di un nuovo anno scolastico, desideriamo rivolgere, a nome della FeNSIR – Federazione Nuovi Sindacati Istruzione e Ricerca, un augurio sincero a tutte le donne e gli uomini che ogni giorno fanno vivere la scuola italiana.

Un augurio particolare va ai docenti precari “storici”, a coloro che da anni attendono una risposta definitiva e continuano, nonostante l’incertezza, a mettere professionalità, competenza e passione al servizio degli studenti. Ogni settembre ricomincia per loro non soltanto un anno scolastico, ma troppo spesso anche l’attesa di una sede, di una nomina e di quella stabilità lavorativa che non può continuare ad essere rimandata.

A loro va il nostro impegno affinché il precariato non diventi una condizione permanente. La scuola italiana ha bisogno di continuità e la continuità passa necessariamente dalla stabilizzazione di chi da anni garantisce un servizio essenziale e di qualità.

Un augurio speciale va poi a tutti coloro che, proprio in questi giorni, entrano finalmente in ruolo. Dopo anni di studio, concorsi, graduatorie, attese e sacrifici, il 1° settembre rappresenta per molti l’inizio di una nuova fase professionale. Che possa essere vissuta con entusiasmo, consapevolezza e con la serenità che deriva dal vedere finalmente riconosciuto il proprio percorso.

E un caloroso benvenuto va a chi entra per la prima volta in una scuola da docente, iniziando una professione straordinaria e impegnativa. Insegnare significa certamente trasmettere conoscenze, ma soprattutto accompagnare persone in crescita, costruire relazioni, educare alla libertà, alla responsabilità e al rispetto.

Il nostro augurio si estende con la stessa convinzione a tutto il personale ATA, componente indispensabile della comunità scolastica. Collaboratori scolastici, assistenti amministrativi, assistenti tecnici, DSGA e tutte le professionalità ATA garantiscono quotidianamente il funzionamento delle nostre istituzioni scolastiche e rappresentano un supporto fondamentale per studenti, famiglie, docenti e dirigenti.

Anche per il personale ATA resta centrale il tema della stabilità occupazionale, del riconoscimento professionale e della valorizzazione del lavoro svolto, troppo spesso dato per scontato nonostante sia essenziale per la vita quotidiana delle scuole.

La FeNSIR continuerà ad essere accanto a tutto il personale della scuola, di ruolo e precario, perché crediamo in una scuola nella quale nessuno debba sentirsi un lavoratore di serie B e nella quale alla qualità del servizio prestato corrispondano dignità, diritti e stabilità del lavoro.

L’auspicio con cui iniziamo questo nuovo anno scolastico è che possa finalmente aprirsi una stagione capace di affrontare seriamente il precariato e di offrire prospettive certe alle migliaia di lavoratrici e lavoratori che, anno dopo anno, permettono alla scuola italiana di funzionare.

A chi oggi prende servizio nella propria scuola, a chi cambia sede, a chi entra in ruolo, a chi comincia per la prima volta e anche a chi sta ancora aspettando una nomina, giunga il nostro più sincero:

Buon anno scolastico 2026/2027.

Che sia un anno di crescita, di soddisfazioni, di rispetto dei diritti e, soprattutto, di scuola vissuta come una vera comunità di persone.

Giuseppe Favilla
Segretario Generale FeNSIR

FeNSIR – Federazione Nuovi Sindacati Istruzione e Ricerca

IRC, assunzioni 2026/27. Favilla (FENSIR): «Una grave mancanza di serietà verso i docenti precari»

Solo 656 posti destinati allo scorrimento delle graduatorie straordinarie. Il Segretario generale della FENSIR denuncia l’insufficienza del piano e chiede il superamento del limite del 70% dell’organico di ruolo

Il decreto ministeriale n. 143 del 22 luglio 2026, relativo alle immissioni in ruolo degli insegnanti di religione cattolica per l’anno scolastico 2026/2027, conferma un quadro fortemente deludente per migliaia di docenti precari.

A denunciarlo è Giuseppe Favilla, Segretario generale della FENSIR – Federazione Nuovi Sindacati Istruzione e Ricerca, alla quale aderisce il SAIR – Sindacato Autonomo Insegnanti di Religione.

«Ci troviamo ancora una volta di fronte a una grave mancanza di serietà nei confronti dei docenti di religione – dichiara Favilla –. Da anni si parla di stabilizzazione e di superamento del precariato, ma manca ancora una scelta politica realmente capace di intervenire alla radice del problema».

Una legge che mantiene strutturalmente il 30% dei posti fuori dall’organico stabile

Il problema non riguarda soltanto il contingente autorizzato per il prossimo anno scolastico. Alla base rimane la legge n. 186 del 18 luglio 2003, che determina la dotazione organica degli insegnanti di religione cattolica nella misura del 70% dei posti complessivamente funzionanti.

Una previsione che lascia strutturalmente il restante 30% al di fuori dell’organico stabile, alimentando ogni anno il ricorso ai contratti a tempo determinato.

«Sappiamo bene che il precariato non può essere cancellato con un semplice provvedimento – prosegue Favilla –. Ma è altrettanto evidente che una legge che mantiene ancora oggi il 30% dei posti di un’intera categoria fuori dall’organico di ruolo produce una disparità difficilmente giustificabile. Non è serio proclamare l’intenzione di sconfiggere il precariato e, contemporaneamente, conservare una norma che lo rende strutturale».

Per la FENSIR e il SAIR è quindi necessario superare il limite del 70% e portare progressivamente nell’organico stabile il 100% dei posti effettivamente funzionanti e necessari.

Il problema non può essere rinviato sostenendo che il fabbisogno degli insegnanti di religione sarebbe incerto o variabile. Questi docenti garantiscono da decenni un servizio continuativo nella scuola statale e, nella maggior parte dei casi, vengono confermati annualmente sugli stessi posti.

Europa e Cassazione: la reiterazione dei contratti non può essere normalizzata

La denuncia sindacale si inserisce in un quadro giuridico ormai consolidato.

La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza del 13 gennaio 2022 nella causa C-282/19, si è pronunciata specificamente sull’utilizzo reiterato dei contratti a tempo determinato nei confronti degli insegnanti di religione cattolica, richiamando la necessità di misure effettive per prevenire e sanzionare gli abusi. Corte di giustizia dell’Unione europea

La Commissione europea ha inoltre contestato all’Italia l’insufficienza delle misure adottate per prevenire e sanzionare l’abuso dei contratti successivi a termine nel settore pubblico, comprendendo espressamente anche il personale della scuola.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18698 del 9 giugno 2022, ha riconosciuto che può configurarsi un abuso quando i rapporti annuali proseguono per oltre tre anni in assenza della regolare indizione dei concorsi, con il conseguente diritto del docente al risarcimento del danno cosiddetto eurounitario. Corte di Cassazione

Più recentemente, la Cassazione ha anche chiarito che la procedura straordinaria prevista per gli insegnanti di religione non costituisce, da sola, una misura automaticamente idonea a sanare l’abusiva reiterazione dei precedenti contratti a termine.

«Le istituzioni europee e la giurisprudenza nazionale hanno indicato chiaramente che il ricorso reiterato ai contratti a termine non può essere considerato una modalità ordinaria di gestione del personale – sottolinea Favilla –. Eppure, per gli insegnanti di religione, il precariato continua a essere programmato dalla stessa normativa».

Il decreto del 22 luglio: molti posti complessivi, ma soltanto 656 allo straordinario

Il decreto ministeriale n. 143 autorizza complessivamente 2.628 immissioni in ruolo:

  • 991 nella scuola dell’infanzia e primaria;
  • 1.637 nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

Il numero complessivo potrebbe apparire significativo. Tuttavia, l’effetto delle compensazioni in favore del concorso ordinario riduce drasticamente le possibilità di scorrimento delle graduatorie straordinarie.

Dei 2.628 posti autorizzati:

  • 1.972 sono destinati al concorso ordinario;
  • soltanto 656 sono assegnati alla procedura straordinaria.

In particolare, allo straordinario restano appena 167 posti per infanzia e primaria e 489 per la secondaria. Numeri che dovranno essere ulteriormente ripartiti tra le regioni e, successivamente, tra le singole diocesi.

«Il decreto del 22 luglio conferma la fondatezza delle preoccupazioni espresse dalla FENSIR e dal SAIR – afferma Favilla –. Non bastano interventi numericamente appariscenti se poi, entrando nel merito della distribuzione, scopriamo che soltanto una parte minima dei posti produrrà un nuovo scorrimento delle graduatorie straordinarie».

Mapelli (SAIR): «In molte diocesi le graduatorie potrebbero non scorrere affatto»

Sulla gravità della situazione interviene anche Mariangela Mapelli, Segretaria nazionale del SAIR.

«I numeri definitivi confermano purtroppo le criticità che avevamo evidenziato. Dietro il dato complessivo delle 2.628 immissioni in ruolo c’è una realtà molto meno rassicurante per migliaia di docenti di religione che hanno partecipato alla procedura straordinaria».

La distribuzione territoriale rischia di ridurre ulteriormente la portata delle assunzioni. In diverse regioni, per infanzia e primaria, non è previsto alcun posto destinato allo straordinario. Anche nella secondaria i contingenti risultano estremamente contenuti.

«Parliamo di appena 167 posti per infanzia e primaria e 489 per la secondaria – prosegue Mapelli – che dovranno essere ulteriormente ripartiti tra le diverse diocesi italiane. È facilmente prevedibile che in molte diocesi lo scorrimento sarà estremamente ridotto e, in alcuni casi, potrebbe non esserci affatto».

Il SAIR precisa di non contestare i diritti dei vincitori del concorso ordinario, ma di ritenere inaccettabile che il recupero delle relative quote finisca per comprimere ancora una volta le possibilità di stabilizzazione dei docenti con molti anni di servizio.

«Questi insegnanti non sono arrivati oggi nella scuola italiana – sottolinea Mapelli –. Molti lavorano da dieci, quindici, vent’anni e oltre. Hanno atteso per più di vent’anni una procedura concorsuale e oggi rischiano di vedere la propria graduatoria muoversi di pochissime posizioni o addirittura rimanere ferma».

FENSIR e SAIR: «Serve una scelta politica, non piccoli scorrimenti annuali»

Secondo la FENSIR e il SAIR, il decreto rappresenta un avanzamento rispetto al lungo immobilismo del passato, ma non può essere presentato come la soluzione al precariato storico degli insegnanti di religione.

Il concorso straordinario è stato bandito per 4.500 posti. Tuttavia, per l’anno scolastico 2026/2027, soltanto 656 assunzioni saranno effettuate mediante lo scorrimento delle relative graduatorie.

«Questa è una manovra profondamente deludente – conclude Favilla –. Servono trasparenza e serietà: non basta comunicare il numero complessivo delle assunzioni senza spiegare quanti posti andranno realmente ai docenti storici dello straordinario. Occorre un intervento legislativo che superi il limite del 70%, porti progressivamente il 100% dei posti funzionanti nell’organico stabile e consenta un più rapido esaurimento delle graduatorie».

La FENSIR e il SAIR chiedono pertanto al Ministro dell’Istruzione e del Merito e al Governo:

  • il superamento della quota strutturale del 70% dell’organico di ruolo;
  • l’incremento dei posti destinati alle graduatorie straordinarie;
  • un piano pluriennale certo per il loro esaurimento;
  • una misura realmente efficace contro la reiterazione abusiva dei contratti a termine.

«Il tempo delle promesse è finito – conclude Favilla –. I docenti di religione con dieci, quindici o vent’anni di servizio non possono continuare a essere trattati come personale provvisorio. Il precariato non si combatte con piccoli scorrimenti annuali: si combatte modificando le norme che continuano ad alimentarlo».

Scuola 2026: i prossimi appuntamenti per docenti, insegnanti di religione, personale ATA e Alte Professionalità

L’estate rappresenta uno dei momenti più importanti dell’anno per il personale scolastico. Tra immissioni in ruolo, assegnazioni provvisorie, conferimento delle supplenze, conferme degli incarichi e progressioni di carriera, il periodo compreso tra giugno e settembre concentra procedure che incidono direttamente sul futuro professionale di migliaia di lavoratori della scuola.

Per questo FENSIR segue con particolare attenzione tutte le fasi che interesseranno docenti, insegnanti di religione cattolica, personale ATA e Alte Professionalità, offrendo informazione, tutela e assistenza sindacale.

Docenti: assunzioni, mobilità e percorsi di carriera

Per i docenti precari, i prossimi mesi saranno caratterizzati dalle immissioni in ruolo derivanti dalle procedure concorsuali e dalle GPS sostegno, dallo scorrimento delle graduatorie e dal conferimento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche.

Per i docenti di ruolo saranno invece centrali le procedure di utilizzazione e assegnazione provvisoria, la mobilità annuale, i percorsi formativi e le opportunità di sviluppo professionale previste dal sistema scolastico.

Particolare attenzione dovrà essere riservata anche alla presentazione delle domande di ricostruzione di carriera da parte del personale immesso in ruolo che abbia concluso positivamente il periodo di formazione e prova.

Insegnanti di Religione Cattolica: una specificità da valorizzare

Gli insegnanti di religione cattolica continuano a rappresentare una componente essenziale della comunità scolastica e necessitano di una tutela sindacale attenta alle peculiarità del loro status giuridico.

Per gli incaricati annuali il periodo estivo coincide con le procedure di conferma degli incarichi, con l’individuazione delle disponibilità per il nuovo anno scolastico e con le procedure concorsuali ancora in corso.

Particolare interesse riveste il tema della ricostruzione di carriera. Gli insegnanti di religione incaricati annuali che abbiano raggiunto il quinto anno di incarico e svolgano almeno 12 ore settimanali nella scuola dell’infanzia e primaria oppure 18 ore nella scuola secondaria possono accedere alla ricostruzione di carriera e ai relativi benefici economici.

Lo stesso diritto può essere riconosciuto anche a coloro che svolgano almeno 12 ore settimanali nella scuola secondaria qualora sia attestato dall’Ufficio Diocesano per la Scuola che la riduzione dell’orario rispetto alla cattedra piena dipenda da ragioni strutturali (non è possibile aggiungere ulteriori spezzoni perché troppo distanti tra di loro).

Per gli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo il 1° settembre 2025, una volta superato positivamente l’anno di formazione e prova, sarà possibile presentare la domanda di ricostruzione di carriera nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre attraverso la piattaforma Istanze Online.

Personale ATA: stabilizzazione e valorizzazione professionale

Per il personale ATA precario saranno particolarmente importanti le nomine annuali, le graduatorie permanenti 24 mesi e le opportunità di stabilizzazione.

Per il personale ATA di ruolo assumono rilievo le procedure di mobilità, le progressioni tra le aree professionali, le posizioni economiche e l’attribuzione dei nuovi incarichi organizzativi previsti dall’evoluzione dell’amministrazione scolastica.

Anche il personale ATA immesso in ruolo e che abbia superato il periodo di prova potrà presentare domanda di ricostruzione di carriera attraverso le procedure telematiche previste dal Ministero nel periodo annualmente stabilito.

Alte Professionalità ATA: una nuova sfida organizzativa

Le nuove figure delle Elevate Qualificazioni e delle Alte Professionalità ATA rappresentano una delle principali novità degli ultimi anni.

Definizione delle funzioni, riconoscimento delle competenze, formazione specialistica, valorizzazione economica e sviluppo delle carriere saranno temi centrali nei prossimi mesi e richiederanno un costante confronto sindacale per garantire il pieno riconoscimento del ruolo svolto.

Ricostruzione di carriera: attenzione alle scadenze

Dal 1° settembre al 31 dicembre potranno presentare domanda di ricostruzione di carriera:

  • i docenti immessi in ruolo che abbiano superato l’anno di formazione e prova;
  • gli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo il 1° settembre 2025 che abbiano concluso positivamente il percorso di formazione e prova;
  • I docenti incaricati annuali in modalità cartacea allegando anche la dichiarazione dei servizi;
  • il personale ATA immesso in ruolo che abbia superato il periodo di prova.

La ricostruzione di carriera rappresenta uno strumento fondamentale per il riconoscimento dell’anzianità di servizio e per la corretta attribuzione delle progressioni stipendiali previste dall’ordinamento scolastico.

Unità nella specificità

Docenti, insegnanti di religione cattolica, personale ATA e Alte Professionalità condividono la stessa missione educativa ma vivono esigenze professionali differenti.

Per FENSIR la rappresentanza sindacale efficace nasce dalla capacità di riconoscere e valorizzare le specificità di ciascuna categoria, offrendo tutela, assistenza e competenza specialistica.

Perché categorie diverse richiedono risposte diverse, ma tutti i lavoratori della scuola hanno diritto a una rappresentanza forte, competente e presente.

FENSIR – Unità nella specificità.

📍 Via G. Carducci, 25 – 24127 Bergamo
☎ 035 0460151
📧 segreteria@fensir.it

Immissioni in ruolo 2026: guida all’ordine di utilizzo delle graduatorie di posto comune e di sostegno

FENSIR – Federazione Nuovi Sindacati Istruzione e Ricerca informa docenti e aspiranti all’assunzione sulle modalità di utilizzo delle graduatorie per le immissioni in ruolo, un tema particolarmente importante in vista delle prossime procedure di reclutamento.

Il principio del 50% tra GAE e Graduatorie di Merito

La normativa vigente prevede che i posti destinati alle assunzioni a tempo indeterminato siano ripartiti al 50% tra le Graduatorie ad Esaurimento (GAE) e il 50% tra le Graduatorie di Merito dei concorsi. Qualora uno dei due canali risulti esaurito, i posti residui possono essere attribuiti all’altro canale attraverso il cosiddetto meccanismo del “travaso”.

Scuola dell’Infanzia e Primaria

Per il settore dell’infanzia e della primaria, l’ordine di scorrimento delle graduatorie prevede innanzitutto l’assunzione dei vincitori del concorso 2016 ancora presenti in graduatoria. Successivamente, una parte dei posti viene assegnata ai vincitori del concorso straordinario 2018 e relativa fascia aggiuntiva.

I posti residui vengono poi attribuiti seguendo l’ordine cronologico dei concorsi più recenti:

  • Vincitori del concorso ordinario 2020;
  • Vincitori del concorso PNRR1;
  • Vincitori del concorso PNRR2;
  • Vincitori del concorso PNRR3.

Qualora residuino ulteriori disponibilità, si procede allo scorrimento degli idonei secondo le percentuali e le modalità previste dalla normativa vigente, fino all’utilizzo degli elenchi regionali e delle graduatorie per il sostegno.

Scuola Secondaria di I e II grado

Per la scuola secondaria il percorso è leggermente diverso. Dopo i vincitori del concorso 2016, i posti disponibili vengono ripartiti tra:

  • Concorso straordinario 2018 e fascia aggiuntiva;
  • Vincitori del concorso ordinario 2020;
  • Vincitori del concorso straordinario 2020.

Esaurite tali graduatorie, si procede con i vincitori dei concorsi PNRR in ordine cronologico:

  1. PNRR1;
  2. PNRR2;
  3. PNRR3.

Anche in questo caso, qualora rimangano posti disponibili, si passa agli idonei e successivamente agli elenchi regionali e alle procedure dedicate al sostegno.

Il ruolo degli elenchi regionali e delle mini call

Quando le graduatorie principali non consentono la copertura di tutti i posti autorizzati, entrano in gioco gli elenchi regionali e le procedure per il sostegno. In ultima istanza, possono essere attivate le cosiddette mini call veloci, che consentono l’assegnazione dei posti rimasti vacanti attraverso procedure interprovinciali.

Perché è importante conoscere l’ordine delle graduatorie

Comprendere l’ordine di utilizzo delle graduatorie permette ai candidati di:

  • valutare correttamente le proprie possibilità di assunzione;
  • monitorare l’andamento delle nomine;
  • pianificare eventuali scelte territoriali;
  • conoscere i propri diritti durante le procedure di reclutamento.

FENSIR continuerà a seguire con attenzione tutte le fasi delle immissioni in ruolo, fornendo aggiornamenti, consulenza e assistenza agli iscritti.

FENSIR – Federazione Nuovi Sindacati Istruzione e Ricerca
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