CASSAZIONE: LA STABILIZZAZIONE NON CANCELLA IL DIRITTO AL RISARCIMENTO. FINO A 24 MENSILITÀ PER L’ABUSO DEI CONTRATTI A TERMINE
Importante pronuncia della Corte di Cassazione del 22 settembre 2026. Anche i lavoratori successivamente assunti a tempo indeterminato possono ottenere il risarcimento per l’illegittima reiterazione dei contratti. FENSIR apre le adesioni ai ricorsi per docenti, insegnanti di religione e personale ATA.
Una sentenza destinata ad assumere particolare rilievo nel contenzioso sul precariato pubblico, con importanti implicazioni anche per il personale scolastico.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza deliberata nell’udienza pubblica del 22 settembre 2026, ha affermato un principio fondamentale: la successiva stabilizzazione del lavoratore non elimina il diritto all’indennità risarcitoria prevista per l’abusiva successione di contratti a tempo determinato.
La decisione interviene su una questione che negli ultimi anni ha prodotto orientamenti giurisprudenziali differenti, specialmente nel settore scolastico e nei confronti degli insegnanti di religione cattolica.
Il principio è chiaro: l’assunzione a tempo indeterminato e il risarcimento del danno costituiscono due misure distinte, che possono coesistere.
La vicenda esaminata dalla Cassazione
Il procedimento riguardava un lavoratore del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, impiegato per diversi anni attraverso rapporti a tempo determinato e successivamente stabilizzato.
La Corte d’appello di Messina aveva ritenuto che l’intervenuta stabilizzazione avesse eliminato le conseguenze dell’abuso, dichiarando cessata la materia del contendere relativamente alla domanda risarcitoria.
La Cassazione ha censurato questa impostazione alla luce della nuova disciplina introdotta nel 2024.
Secondo la Suprema Corte, infatti, la stabilizzazione non può più essere considerata una misura automaticamente sostitutiva dell’indennità risarcitoria espressamente prevista dal legislatore.
La Corte ha pertanto cassato la decisione impugnata sul punto, rinviando alla Corte d’appello di Catania per il nuovo esame. Non ha, dunque, ancora liquidato un importo risarcitorio nel caso concreto.
La nuova normativa: da 4 a 24 mensilità
Il riferimento fondamentale è rappresentato dall’articolo 36, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dall’articolo 12 del decreto-legge n. 131/2024, convertito nella legge n. 166/2024.
Nelle ipotesi di abuso derivante dalla successione di contratti o rapporti a tempo determinato, la norma prevede un’indennità compresa tra:
UN MINIMO DI 4 E UN MASSIMO DI 24 MENSILITÀ.
L’importo viene determinato sulla base dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Il giudice deve considerare la gravità della violazione, il numero dei contratti successivi e la durata complessiva del rapporto di lavoro.
Resta inoltre possibile dimostrare l’esistenza di un danno maggiore.
La particolare rilevanza della nuova disciplina consiste nel fatto che, una volta accertato l’abuso, l’indennità prevista dalla legge non richiede la prova specifica del danno da precarizzazione entro i limiti normativi.
Il principio decisivo: il ruolo non sostituisce il risarcimento
La Cassazione ha enunciato espressamente il seguente principio di diritto:
«L’eventuale misura della conversione del rapporto a tempo indeterminato si affianca ma non sostituisce la misura risarcitoria».
Si tratta del passaggio centrale della pronuncia.
La Suprema Corte chiarisce che la normativa del 2024 ha introdotto una misura risarcitoria autonoma, destinata a sanzionare l’utilizzo abusivo dei contratti a termine, senza prevederne l’esclusione in caso di successiva stabilizzazione.
L’immissione in ruolo potrà essere eventualmente considerata dal giudice nella quantificazione dell’indennità, quando direttamente collegata al precedente abuso, ma non costituisce di per sé una ragione per negare integralmente il risarcimento.
Una distinzione fondamentale: la stabilizzazione tutela il futuro lavorativo; il risarcimento riguarda l’abuso commesso nel passato.
Una sentenza importante anche per docenti, IRC e personale ATA
Pur essendo stata pronunciata in una controversia relativa a un dipendente comunale, la decisione interpreta una disposizione generale sul lavoro pubblico e richiama espressamente l’evoluzione della giurisprudenza sul precariato scolastico.
La sua portata appare quindi particolarmente significativa per i contenziosi riguardanti:
- docenti che abbiano subito un’illegittima successione di supplenze;
- insegnanti di religione cattolica destinatari di reiterati incarichi annuali;
- personale amministrativo, tecnico e ausiliario assunto ripetutamente a tempo determinato;
- lavoratori successivamente immessi in ruolo, anche attraverso procedure straordinarie.
Naturalmente, l’applicazione del principio a ciascuna categoria richiederà la verifica della specifica disciplina applicabile e dell’effettiva sussistenza dell’abuso.
Il caso particolare degli insegnanti di religione cattolica
Per gli insegnanti di religione, la sentenza assume un rilievo ancora maggiore.
Negli ultimi anni, infatti, diversi tribunali hanno affrontato il problema dell’efficacia della successiva immissione in ruolo, soprattutto attraverso la procedura concorsuale straordinaria, rispetto al precedente abuso dei contratti annuali.
Alcune decisioni hanno riconosciuto il risarcimento anche ai docenti stabilizzati; altre hanno ritenuto che l’assunzione potesse costituire una misura sufficiente a sanare le conseguenze dell’abuso.
Il nuovo principio formulato dalla Cassazione offre un importante argomento giuridico per superare tale contrapposizione, attribuendo autonoma rilevanza alla tutela risarcitoria prevista dalla legge del 2024.
Per FENSIR e SAIR, questa decisione rafforza la necessità di garantire una tutela effettiva ai docenti che hanno prestato servizio per molti anni attraverso incarichi annuali.
Non è accettabile, sul piano sindacale, che anni di precariato illegittimo vengano considerati privi di conseguenze soltanto perché, dopo una lunga attesa, il lavoratore ha finalmente ottenuto il ruolo.
La nuova disciplina vale anche per i ricorsi già pendenti
Un altro passaggio particolarmente importante riguarda l’applicazione temporale della norma.
La Cassazione ha stabilito che la nuova formulazione dell’articolo 36, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 si applica anche alle controversie ancora pendenti, compresi i giudizi di rinvio, nel rispetto dei limiti derivanti dal giudicato interno.
Questo significa che la disciplina introdotta nel 2024 può assumere rilievo anche nei procedimenti avviati precedentemente e non ancora definitivamente conclusi.
Non comporta, invece, l’automatica riapertura delle controversie già definite con giudicato.
FENSIR APRE LE ADESIONI AI RICORSI: VERIFICA IL TUO DIRITTO AL RISARCIMENTO
Alla luce dell’importante pronuncia, FENSIR, attraverso SADOC, SAIR e SAATA, rafforza la campagna nazionale di tutela contro l’abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato, raccogliendo nuove adesioni per la valutazione delle posizioni individuali.
L’iniziativa è rivolta sia ai lavoratori ancora precari sia a coloro che sono stati successivamente immessi in ruolo.
L’Ufficio Legale FENSIR verificherà:
- La successione dei contratti e la durata complessiva del precariato.
- La tipologia degli incarichi e le condizioni che possono configurare l’abuso.
- L’eventuale successiva immissione in ruolo e le modalità di stabilizzazione.
- L’applicabilità della nuova disciplina risarcitoria.
- Gli eventuali termini di prescrizione e l’esistenza di precedenti giudizi.
- La possibilità di promuovere un’azione per ottenere l’indennità prevista dalla normativa vigente.
COME ADERIRE
Per richiedere la valutazione preliminare della propria posizione è possibile compilare il modulo ufficiale:
MODULO DI ADESIONE AI RICORSI FENSIR 2026-2027
https://forms.gle/ufEaPxf1uDTQCZNBA
È inoltre possibile consultare le iniziative giudiziarie e le condizioni di accesso alla tutela legale nella pagina dedicata:
Gli interessati sono invitati a predisporre i contratti a tempo determinato, lo stato matricolare, i cedolini utili e l’eventuale documentazione relativa all’immissione in ruolo.
Ogni posizione sarà valutata individualmente prima dell’eventuale avvio del ricorso. L’adesione non comporta automaticamente il diritto al risarcimento né garantisce una determinata liquidazione.
Per informazioni: ricorsi@fensir.it
FENSIR: «LA STABILIZZAZIONE NON DEVE DIVENTARE UN CONDONO DEL PRECARIATO»
La nuova pronuncia della Cassazione rafforza una posizione che FENSIR sostiene da tempo: l’ingresso in ruolo non può trasformarsi automaticamente in una cancellazione delle responsabilità dell’Amministrazione per l’utilizzo illegittimo dei contratti a termine.
L’abuso deve essere prevenuto, ma quando si è già verificato deve essere adeguatamente sanzionato.
La sentenza del 22 settembre 2026 rappresenta dunque un riferimento importante per le nuove iniziative legali e per le controversie ancora pendenti.
FENSIR continuerà a sostenere il diritto dei lavoratori della scuola a una tutela concreta, effettiva e conforme ai principi dell’ordinamento nazionale ed europeo.
FENSIR – Federazione Nuovi Sindacati Istruzione e Ricerca
SADOC – Sindacato Autonomo Docenti
SAIR – Sindacato Autonomo Insegnanti di Religione
SAATA – Sindacato Autonomo ATA










