RICORSI

CASSAZIONE: LA STABILIZZAZIONE NON CANCELLA IL DIRITTO AL RISARCIMENTO. FINO A 24 MENSILITÀ PER L’ABUSO DEI CONTRATTI A TERMINE

Importante pronuncia della Corte di Cassazione del 22 settembre 2026. Anche i lavoratori successivamente assunti a tempo indeterminato possono ottenere il risarcimento per l’illegittima reiterazione dei contratti. FENSIR apre le adesioni ai ricorsi per docenti, insegnanti di religione e personale ATA.

Una sentenza destinata ad assumere particolare rilievo nel contenzioso sul precariato pubblico, con importanti implicazioni anche per il personale scolastico.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza deliberata nell’udienza pubblica del 22 settembre 2026, ha affermato un principio fondamentale: la successiva stabilizzazione del lavoratore non elimina il diritto all’indennità risarcitoria prevista per l’abusiva successione di contratti a tempo determinato.

La decisione interviene su una questione che negli ultimi anni ha prodotto orientamenti giurisprudenziali differenti, specialmente nel settore scolastico e nei confronti degli insegnanti di religione cattolica.

Il principio è chiaro: l’assunzione a tempo indeterminato e il risarcimento del danno costituiscono due misure distinte, che possono coesistere.

La vicenda esaminata dalla Cassazione

Il procedimento riguardava un lavoratore del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, impiegato per diversi anni attraverso rapporti a tempo determinato e successivamente stabilizzato.

La Corte d’appello di Messina aveva ritenuto che l’intervenuta stabilizzazione avesse eliminato le conseguenze dell’abuso, dichiarando cessata la materia del contendere relativamente alla domanda risarcitoria.

La Cassazione ha censurato questa impostazione alla luce della nuova disciplina introdotta nel 2024.

Secondo la Suprema Corte, infatti, la stabilizzazione non può più essere considerata una misura automaticamente sostitutiva dell’indennità risarcitoria espressamente prevista dal legislatore.

La Corte ha pertanto cassato la decisione impugnata sul punto, rinviando alla Corte d’appello di Catania per il nuovo esame. Non ha, dunque, ancora liquidato un importo risarcitorio nel caso concreto.

La nuova normativa: da 4 a 24 mensilità

Il riferimento fondamentale è rappresentato dall’articolo 36, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dall’articolo 12 del decreto-legge n. 131/2024, convertito nella legge n. 166/2024.

Nelle ipotesi di abuso derivante dalla successione di contratti o rapporti a tempo determinato, la norma prevede un’indennità compresa tra:

UN MINIMO DI 4 E UN MASSIMO DI 24 MENSILITÀ.

L’importo viene determinato sulla base dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.

Il giudice deve considerare la gravità della violazione, il numero dei contratti successivi e la durata complessiva del rapporto di lavoro.

Resta inoltre possibile dimostrare l’esistenza di un danno maggiore.

La particolare rilevanza della nuova disciplina consiste nel fatto che, una volta accertato l’abuso, l’indennità prevista dalla legge non richiede la prova specifica del danno da precarizzazione entro i limiti normativi.

Il principio decisivo: il ruolo non sostituisce il risarcimento

La Cassazione ha enunciato espressamente il seguente principio di diritto:

«L’eventuale misura della conversione del rapporto a tempo indeterminato si affianca ma non sostituisce la misura risarcitoria».

Si tratta del passaggio centrale della pronuncia.

La Suprema Corte chiarisce che la normativa del 2024 ha introdotto una misura risarcitoria autonoma, destinata a sanzionare l’utilizzo abusivo dei contratti a termine, senza prevederne l’esclusione in caso di successiva stabilizzazione.

L’immissione in ruolo potrà essere eventualmente considerata dal giudice nella quantificazione dell’indennità, quando direttamente collegata al precedente abuso, ma non costituisce di per sé una ragione per negare integralmente il risarcimento.

Una distinzione fondamentale: la stabilizzazione tutela il futuro lavorativo; il risarcimento riguarda l’abuso commesso nel passato.

Una sentenza importante anche per docenti, IRC e personale ATA

Pur essendo stata pronunciata in una controversia relativa a un dipendente comunale, la decisione interpreta una disposizione generale sul lavoro pubblico e richiama espressamente l’evoluzione della giurisprudenza sul precariato scolastico.

La sua portata appare quindi particolarmente significativa per i contenziosi riguardanti:

  • docenti che abbiano subito un’illegittima successione di supplenze;
  • insegnanti di religione cattolica destinatari di reiterati incarichi annuali;
  • personale amministrativo, tecnico e ausiliario assunto ripetutamente a tempo determinato;
  • lavoratori successivamente immessi in ruolo, anche attraverso procedure straordinarie.

Naturalmente, l’applicazione del principio a ciascuna categoria richiederà la verifica della specifica disciplina applicabile e dell’effettiva sussistenza dell’abuso.

Il caso particolare degli insegnanti di religione cattolica

Per gli insegnanti di religione, la sentenza assume un rilievo ancora maggiore.

Negli ultimi anni, infatti, diversi tribunali hanno affrontato il problema dell’efficacia della successiva immissione in ruolo, soprattutto attraverso la procedura concorsuale straordinaria, rispetto al precedente abuso dei contratti annuali.

Alcune decisioni hanno riconosciuto il risarcimento anche ai docenti stabilizzati; altre hanno ritenuto che l’assunzione potesse costituire una misura sufficiente a sanare le conseguenze dell’abuso.

Il nuovo principio formulato dalla Cassazione offre un importante argomento giuridico per superare tale contrapposizione, attribuendo autonoma rilevanza alla tutela risarcitoria prevista dalla legge del 2024.

Per FENSIR e SAIR, questa decisione rafforza la necessità di garantire una tutela effettiva ai docenti che hanno prestato servizio per molti anni attraverso incarichi annuali.

Non è accettabile, sul piano sindacale, che anni di precariato illegittimo vengano considerati privi di conseguenze soltanto perché, dopo una lunga attesa, il lavoratore ha finalmente ottenuto il ruolo.

La nuova disciplina vale anche per i ricorsi già pendenti

Un altro passaggio particolarmente importante riguarda l’applicazione temporale della norma.

La Cassazione ha stabilito che la nuova formulazione dell’articolo 36, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 si applica anche alle controversie ancora pendenti, compresi i giudizi di rinvio, nel rispetto dei limiti derivanti dal giudicato interno.

Questo significa che la disciplina introdotta nel 2024 può assumere rilievo anche nei procedimenti avviati precedentemente e non ancora definitivamente conclusi.

Non comporta, invece, l’automatica riapertura delle controversie già definite con giudicato.

FENSIR APRE LE ADESIONI AI RICORSI: VERIFICA IL TUO DIRITTO AL RISARCIMENTO

Alla luce dell’importante pronuncia, FENSIR, attraverso SADOC, SAIR e SAATA, rafforza la campagna nazionale di tutela contro l’abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato, raccogliendo nuove adesioni per la valutazione delle posizioni individuali.

L’iniziativa è rivolta sia ai lavoratori ancora precari sia a coloro che sono stati successivamente immessi in ruolo.

L’Ufficio Legale FENSIR verificherà:

  1. La successione dei contratti e la durata complessiva del precariato.
  2. La tipologia degli incarichi e le condizioni che possono configurare l’abuso.
  3. L’eventuale successiva immissione in ruolo e le modalità di stabilizzazione.
  4. L’applicabilità della nuova disciplina risarcitoria.
  5. Gli eventuali termini di prescrizione e l’esistenza di precedenti giudizi.
  6. La possibilità di promuovere un’azione per ottenere l’indennità prevista dalla normativa vigente.

COME ADERIRE

Per richiedere la valutazione preliminare della propria posizione è possibile compilare il modulo ufficiale:

MODULO DI ADESIONE AI RICORSI FENSIR 2026-2027

https://forms.gle/ufEaPxf1uDTQCZNBA

È inoltre possibile consultare le iniziative giudiziarie e le condizioni di accesso alla tutela legale nella pagina dedicata:

Gli interessati sono invitati a predisporre i contratti a tempo determinato, lo stato matricolare, i cedolini utili e l’eventuale documentazione relativa all’immissione in ruolo.

Ogni posizione sarà valutata individualmente prima dell’eventuale avvio del ricorso. L’adesione non comporta automaticamente il diritto al risarcimento né garantisce una determinata liquidazione.

Per informazioni: ricorsi@fensir.it

FENSIR: «LA STABILIZZAZIONE NON DEVE DIVENTARE UN CONDONO DEL PRECARIATO»

La nuova pronuncia della Cassazione rafforza una posizione che FENSIR sostiene da tempo: l’ingresso in ruolo non può trasformarsi automaticamente in una cancellazione delle responsabilità dell’Amministrazione per l’utilizzo illegittimo dei contratti a termine.

L’abuso deve essere prevenuto, ma quando si è già verificato deve essere adeguatamente sanzionato.

La sentenza del 22 settembre 2026 rappresenta dunque un riferimento importante per le nuove iniziative legali e per le controversie ancora pendenti.

FENSIR continuerà a sostenere il diritto dei lavoratori della scuola a una tutela concreta, effettiva e conforme ai principi dell’ordinamento nazionale ed europeo.

FENSIR – Federazione Nuovi Sindacati Istruzione e Ricerca

SADOC – Sindacato Autonomo Docenti

SAIR – Sindacato Autonomo Insegnanti di Religione

SAATA – Sindacato Autonomo ATA

Vittoria a Verona per i docenti di religione: il ruolo non cancella il danno da precariato abusivo

Il Tribunale riconosce nove mensilità di risarcimento nonostante la successiva immissione in ruolo. Un principio importante per il contenzioso IRC

Una decisione di particolare rilievo arriva dal Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, con sentenza del 1° ottobre 2026.

Il giudice ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in favore di un docente di religione cattolica che aveva lavorato per anni con contratti a tempo determinato reiterati, pur essendo successivamente entrato in ruolo attraverso la procedura straordinaria IRC. 1673.2025 Verona

Il dato centrale della sentenza è netto: l’immissione in ruolo non cancella retroattivamente l’abuso già maturato.

Ed è proprio questo principio a rendere la pronuncia veronese particolarmente importante.

Dieci anni di incarichi annuali

Il docente aveva prestato servizio con incarichi annuali fino al 31 agosto dall’anno scolastico 2015/2016 all’anno scolastico 2024/2025, in modo continuativo. 1673.2025 Verona

Il Ministero aveva sostenuto che la successiva immissione in ruolo, intervenuta nell’anno scolastico 2025/2026 a seguito della procedura straordinaria di cui al D.D.G. n. 1328/2024, fosse sufficiente a neutralizzare la pretesa risarcitoria. 1673.2025 Verona

Il Tribunale non ha condiviso questa impostazione.

Oltre tre anni senza concorsi: l’abuso c’è

La sentenza richiama la giurisprudenza europea e nazionale secondo cui, per i docenti di religione cattolica, il protrarsi di rapporti annuali oltre tre annualità scolastiche, in assenza dell’indizione dei concorsi triennali previsti dalla legge n. 186/2003, costituisce abuso nella reiterazione dei contratti a termine.

Il giudice ricorda inoltre che, in queste ipotesi, non è possibile trasformare automaticamente il rapporto in tempo indeterminato, ma sorge il diritto al cosiddetto danno eurounitario. 1673.2025 Verona

Nel caso concreto, l’Amministrazione non aveva provato l’esistenza di specifiche esigenze temporanee o sostitutive tali da giustificare la successione dei contratti oltre il triennio.

La sentenza sottolinea anche che la ricostruzione di carriera e le progressioni economiche eventualmente godute dal docente non eliminano l’abuso, che resta legato alla mancata attivazione per lungo tempo delle procedure concorsuali previste dalla legge. 1673.2025 Verona

Il passaggio decisivo: il ruolo non elimina il risarcimento

È questo il cuore della decisione.

Il Tribunale afferma espressamente che non può essere accolta la tesi ministeriale secondo cui l’avvenuta immissione in ruolo determinerebbe la totale eliminazione del diritto al risarcimento.

Secondo il giudice veronese, la procedura straordinaria bandita nel 2024 non può essere considerata pienamente automatica, perché prevede una prova orale didattico-metodologica e una valutazione dei titoli ai fini della formazione della graduatoria.

Da qui la conclusione:

la stabilizzazione successiva non cancella retroattivamente l’illecito già maturato. 1673.2025 Verona

La distinzione fatta dal Tribunale è particolarmente chiara.

L’indizione del concorso può interrompere l’inadempimento per il futuro.

La successiva immissione in ruolo può mettere fine alla condizione di precarietà.

Ma ciò non elimina il diritto al risarcimento per gli anni precedenti nei quali il docente è stato mantenuto a termine oltre il limite consentito.

Il concorso interrompe l’abuso, ma non lo cancella

Il Tribunale individua il periodo abusivo a partire dall’anno scolastico 2018/2019, cioè dopo il superamento delle prime tre annualità.

Esclude invece il 2024/2025, perché in quell’anno l’Amministrazione aveva ormai bandito la procedura straordinaria, ritenuta idonea almeno a interrompere per il futuro la situazione di inadempimento.

La successiva immissione in ruolo conferma dunque l’effetto futuro della procedura, ma non elimina l’illecito già perfezionatosi. 1673.2025 Verona

È una distinzione giuridica di grande importanza:

il concorso può chiudere il periodo di abuso, ma non può cancellare gli anni in cui l’abuso si è già consumato.

Nove mensilità di risarcimento

Il Tribunale applica quindi l’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dal decreto-legge n. 131/2024 e convertito nella legge n. 166/2024.

La norma prevede un risarcimento compreso tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione utile ai fini del TFR, da determinare in relazione alla gravità della violazione, al numero dei contratti e alla durata complessiva del rapporto. 1673.2025 Verona

Nel caso esaminato, il giudice riconosce sei annualità abusive, dal 2018/2019 al 2023/2024.

Il risarcimento viene quindi quantificato in nove mensilità: quattro mensilità per la prima annualità abusiva e una mensilità aggiuntiva per ciascuna delle cinque annualità successive.

Il Tribunale definisce tale misura proporzionata, effettiva e dissuasiva. 1673.2025 Verona

Nel dispositivo, il Ministero viene quindi condannato al pagamento di nove mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento ai fini del TFR, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali. 1673.2025 Verona

Una sentenza importante per tutto il contenzioso IRC

La pronuncia di Verona assume un significato che va oltre il singolo giudizio.

Il principio affermato è infatti particolarmente rilevante per tutti quei docenti di religione cattolica che, dopo anni di contratti annuali, sono stati finalmente immessi in ruolo attraverso le procedure straordinarie.

La sentenza chiarisce che la stabilizzazione non equivale automaticamente a risarcimento.

L’assunzione a tempo indeterminato serve a porre fine alla precarietà per il futuro.

Il risarcimento serve invece a compensare e sanzionare l’abuso commesso nel passato.

Sono due piani diversi.

Ed è proprio la loro distinzione a evitare che il ruolo possa trasformarsi in una sorta di sanatoria generale delle responsabilità dell’Amministrazione.

Il precedente contrario di Modena resta sullo sfondo

Va ricordato che pochi giorni prima il Tribunale di Modena aveva seguito un orientamento diverso, ritenendo la procedura straordinaria sostanzialmente non selettiva e quindi idonea, nel caso esaminato, a sanare il danno da reiterazione abusiva. 25273476s

Si tratta però di un orientamento che la sentenza di Verona non condivide.

Il giudice veronese attribuisce invece rilievo proprio alla presenza della prova orale e della valutazione dei titoli, escludendo che si possa parlare di una stabilizzazione pienamente automatica.

Il contrasto tra le due decisioni conferma che la questione è ancora aperta, ma la pronuncia di Verona segna un punto molto importante nel riconoscimento della tutela risarcitoria.

FENSIR – SAIR: una vittoria che rafforza la tutela dei docenti di religione

La sentenza del Tribunale di Verona rappresenta una vittoria importante nel contenzioso sul precariato storico degli insegnanti di religione cattolica.

Viene affermato un principio essenziale:

il fatto di essere stati finalmente immessi in ruolo non cancella gli anni di abuso già subiti.

Il ruolo restituisce stabilità.

Il risarcimento riguarda ciò che è accaduto prima.

Per anni migliaia di docenti IRC hanno continuato a lavorare con incarichi annuali mentre le procedure concorsuali previste dalla legge non venivano bandite con la cadenza stabilita.

Quando quell’abuso viene accertato, la successiva stabilizzazione non può necessariamente diventare il mezzo attraverso cui l’Amministrazione evita ogni conseguenza economica.

La sentenza di Verona va esattamente in questa direzione e riconosce una tutela concreta: nove mensilità di risarcimento per sei annualità abusive.

Un risultato che rafforza la posizione di chi sostiene che la lotta al precariato non possa esaurirsi nella sola stabilizzazione.

Essere assunti oggi non significa non essere stati danneggiati ieri.

Ricorsi FENSIR 2026-2027: aperte le adesioni per il personale della scuola

FENSIR invita tutto il personale della scuola a verificare le iniziative giudiziarie attualmente disponibili e, qualora interessato, a presentare la propria adesione attraverso il nuovo modulo dedicato ai ricorsi per l’anno scolastico 2026-2027.

La tutela dei diritti dei lavoratori della scuola rappresenta uno degli ambiti fondamentali dell’azione della nostra Federazione. Per questo motivo FENSIR mette a disposizione dei propri iscritti assistenza sindacale e legale, accompagnando gli interessati dalla prima manifestazione di interesse fino alla predisposizione della documentazione necessaria.

Sul sito FENSIR è disponibile la pagina dedicata ai ricorsi, nella quale vengono pubblicate e aggiornate le iniziative rivolte al personale scolastico.

CONSULTA LA PAGINA RICORSI FENSIR

Come aderire

Per manifestare il proprio interesse è necessario compilare il Modulo di adesione ai Ricorsi FENSIR 2026-2027.

La compilazione consente di comunicare i propri dati, il profilo professionale, la scuola di servizio e il ricorso o i ricorsi ai quali si intende aderire.

COMPILA IL MODULO DI ADESIONE AI RICORSI 2026-2027

Al termine della compilazione viene assegnato un numero di pratica personale, che dovrà essere utilizzato come riferimento nelle successive comunicazioni con l’Ufficio Ricorsi FENSIR.

Dopo la compilazione

Il collega riceverà le indicazioni necessarie per completare la pratica e per trasmettere la documentazione richiesta all’indirizzo ricorsi@fensir.it.

A seconda del ricorso, potranno essere richiesti, tra gli altri, lo stato matricolare, il documento di riconoscimento e il codice fiscale, i contratti di lavoro relativi agli anni interessati dal ricorso e la documentazione necessaria ai fini dell’eventuale esenzione dal contributo unificato.

Dopo la verifica della documentazione, seguiranno l’accordo tra le parti e le ulteriori indicazioni necessarie per il perfezionamento della pratica.

Perché aderire attraverso FENSIR

FENSIR promuove le iniziative giudiziarie sulla base di una preventiva valutazione delle questioni sottoposte alla propria attenzione. La pagina istituzionale dedicata ai ricorsi precisa che l’attività è rivolta alla tutela del personale della scuola e che l’adesione alle iniziative è collegata all’iscrizione alla Federazione attraverso uno dei Sindacati Autonomi Federati.

Invitiamo pertanto i colleghi interessati a non attendere gli ultimi giorni, ma a consultare la pagina dedicata, verificare la propria situazione e compilare il modulo di adesione.

Ufficio Ricorsi FENSIR

E-mail: ricorsi@fensir.it
Cellulare: 351 316 0276
Telefono: 035 0460151

FENSIR – Federazione Nuovi Sindacati Istruzione e Ricerca
Tutela, assistenza e diritti al servizio del personale della scuola.

DOCENTI DI RELIGIONE: NUOVA IMPORTANTE VITTORIA FENSIR. FINO A 14 MENSILITÀ DI RISARCIMENTO PER LA REITERAZIONE DEI CONTRATTI

FENSIR e SAIR aprono una nuova campagna nazionale per la tutela dei docenti di religione con oltre 36 mesi di precariato

Una nuova e significativa pronuncia rafforza la tutela dei docenti di religione cattolica che per anni hanno prestato servizio nella scuola statale attraverso la reiterazione di contratti a tempo determinato.

Con sentenza dell’8 settembre 2026, il Tribunale di Pavia – Sezione Lavoro, nel procedimento n. 833/2025, ha accertato l’abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato nei confronti di tre docenti di religione cattolica, riconoscendo il conseguente diritto al risarcimento del danno.

La causa è stata patrocinata dagli avvocati Giovanni Battista Mascheretti, Sara Bassani e Veronica Mezzasalma del Foro di Bergamo.

RISARCIMENTI DA 4 A 14 MENSILITÀ

Il Tribunale ha riconosciuto:

  • 12 mensilità di risarcimento a un docente;
  • 14 mensilità di risarcimento a un secondo docente;
  • 4 mensilità di risarcimento a una terza docente;

oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria secondo quanto stabilito in sentenza.

Si tratta di un risultato particolarmente significativo perché il Tribunale ha riconosciuto l’abusiva reiterazione dei contratti nonostante alcuni dei ricorrenti fossero stati successivamente immessi in ruolo nell’anno scolastico 2025/2026.

La successiva stabilizzazione, pertanto, non determina automaticamente la cancellazione delle conseguenze derivanti dal precedente abuso dei contratti a termine.

IL LIMITE DEI 36 MESI E IL PRECARIATO DEGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE

Nella motivazione viene richiamata la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo la quale anche gli insegnanti di religione i cui rapporti annuali siano stati costantemente rinnovati devono essere considerati precari, non disponendo delle medesime garanzie di stabilità dei docenti di ruolo.

Il superamento dei 36 mesi di servizio a tempo determinato, continuativi o discontinui, costituisce il parametro assunto dalla giurisprudenza per valutare l’abusiva reiterazione.

Nel caso deciso a Pavia, il giudice ha considerato illegittimi, ai fini della quantificazione del danno, gli incarichi a partire dal quarto anno e fino all’immissione in ruolo.

IL RISARCIMENTO PUÒ ARRIVARE FINO A 24 MENSILITÀ

La normativa oggi applicabile prevede che, nell’ipotesi di abuso nella successione dei contratti a tempo determinato, il giudice possa determinare un’indennità compresa tra un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.

La misura concreta non è automatica: viene stabilita dal giudice tenendo conto, tra gli altri elementi, della durata complessiva del precariato, del numero dei contratti succedutisi e della gravità della violazione.

La sentenza di Pavia ne costituisce un esempio concreto: a fronte delle diverse situazioni individuali sono stati riconosciuti risarcimenti pari a 4, 12 e 14 mensilità.

FENSIR–SAIR: PARTE LA NUOVA CAMPAGNA NAZIONALE RICORSI

Alla luce di questa importante pronuncia, FENSIR – Federazione Nuovi Sindacati Istruzione e Ricerca, attraverso il SAIR – Sindacato Autonomo Insegnanti di Religione, apre la raccolta delle adesioni per la valutazione di nuove azioni giudiziarie relative all’abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato degli insegnanti di religione cattolica.

CHI PUÒ CHIEDERE LA VALUTAZIONE

Invitiamo in particolare a sottoporre la propria posizione al nostro Ufficio Legale i docenti di religione che:

  • abbiano maturato oltre 36 mesi di servizio con contratti a tempo determinato;
  • abbiano avuto per più anni incarichi annuali come insegnanti di religione cattolica;
  • siano ancora precari oppure siano stati successivamente immessi in ruolo.

Ogni posizione sarà comunque sottoposta a valutazione individuale, perché durata e tipologia dei contratti, eventuali precedenti giudizi e successiva stabilizzazione possono incidere sull’azione.

COME ADERIRE

Per richiedere la valutazione della propria posizione è possibile scrivere all’Ufficio Ricorsi FENSIR:

ricorsi@fensir.it

Nella mail indicare nell’oggetto:

RICORSO REITERAZIONE CONTRATTI IRC – COGNOME E NOME

e allegare, ove disponibili:

  • documento di identità;
  • codice fiscale;
  • stato matricolare o certificazione dei servizi;
  • contratti a tempo determinato relativi agli anni interessati;
  • eventuale decreto o contratto di immissione in ruolo;
  • eventuali precedenti sentenze o ricorsi riguardanti la reiterazione dei contratti.

L’Ufficio Legale procederà alla verifica preliminare della documentazione e comunicherà all’interessato l’eventuale possibilità di promuovere l’azione.

I RICORSI FENSIR SONO GRATUITI

FENSIR conferma una scelta precisa di tutela dei propri iscritti:

i ricorsi promossi dal sindacato sono gratuiti.

L’obiettivo non è trasformare il contenzioso in un servizio commerciale, ma utilizzare lo strumento giudiziario quando necessario per rendere effettivi i diritti dei lavoratori della scuola.

La tutela legale si inserisce in un’attività sindacale più ampia che comprende informazione, consulenza, assistenza, diffide, interlocuzione con l’Amministrazione e, quando necessario, ricorso al giudice del lavoro.

NON SOLO REITERAZIONE: TUTTE LE AZIONI FENSIR

Gli iscritti possono rivolgersi all’Ufficio Ricorsi FENSIR anche per conoscere le altre campagne e azioni giudiziarie attive a tutela del personale scolastico.

Per informazioni e valutazioni:

ricorsi@fensir.it

FENSIR – Federazione Nuovi Sindacati Istruzione e Ricerca
SAIR – Sindacato Autonomo Insegnanti di Religione

UNITÀ NELLA SPECIFICITÀ

Informare. Tutelare. Rappresentare. E, quando necessario, agire per il riconoscimento dei diritti.

Tribunale di Civitavecchia: nuova vittoria sulla Carta del Docente. Fensir e lo studio legale ottengono il riconoscimento dei diritti di un docente precario

Il Tribunale di Civitavecchia – Sezione Lavoro ha emesso un’importante sentenza in materia di Carta del Docente, accogliendo il ricorso promosso da un insegnante precario e riconoscendogli il diritto a percepire il beneficio per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un importo complessivo di 1.500 euro, oltre agli interessi legali.

La pronuncia, depositata il 16 luglio 2026, conferma l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza nazionale ed europea: la Carta del Docente non può essere negata ai docenti con contratto a tempo determinato quando svolgono le stesse funzioni dei colleghi di ruolo. Il giudice ha ritenuto discriminatoria l’esclusione prevista dall’articolo 1, comma 121, della Legge 107/2015, disponendone la disapplicazione nel caso concreto.

Questo risultato è frutto dell’impegno del sindacato Fensir, che continua a promuovere iniziative a tutela del personale scolastico, sostenendo concretamente i lavoratori nella difesa dei loro diritti. L’azione sindacale, unita alla competenza dello studio legale che ha patrocinato il ricorso, ha consentito di ottenere un’ulteriore affermazione del principio di parità di trattamento tra docenti precari e docenti di ruolo.

Nel motivare la decisione, il Tribunale ha richiamato i consolidati orientamenti del Consiglio di Stato, della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e della Corte di Cassazione, ribadendo che il personale assunto a tempo determinato, quando svolge le medesime funzioni del personale di ruolo, non può essere escluso dagli strumenti destinati alla formazione professionale.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio sono stati quindi condannati ad attribuire al docente il beneficio economico della Carta del Docente per tre annualità, oltre agli interessi legali e alle spese di giudizio.

La sentenza rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di riconoscimento dei diritti dei docenti precari e conferma l’efficacia dell’attività svolta da Fensir e dal proprio team legale, che continua a ottenere risultati significativi a favore del personale della scuola, contribuendo a eliminare disparità di trattamento non più giustificabili alla luce della normativa europea e della giurisprudenza consolidata.

Tribunale di Agrigento: riconosciuti risarcimento per abuso di contratti a termine e Carta del docente ai precari di religione

Importante pronuncia a tutela dei docenti precari. Il Tribunale di Agrigento – Sezione Lavoro, con la sentenza n. 386 del 10 marzo 2026, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’utilizzo abusivo dei contratti a tempo determinato e per il mancato riconoscimento della Carta del docente a una insegnante di religione cattolica.

La docente, assistita dall’avv. Rossella Galluzzo, aveva prestato servizio per diversi anni scolastici consecutivi con incarichi annuali senza stabilizzazione, rimanendo inoltre esclusa dal bonus annuale di 500 euro destinato alla formazione professionale dei docenti.

Abuso dei contratti a termine oltre i 36 mesi

Il giudice del lavoro ha accertato che l’Amministrazione scolastica aveva fatto ricorso a una reiterazione illegittima di contratti a tempo determinato, utilizzando personale precario per coprire esigenze stabili dell’organico.

Secondo quanto evidenziato nella sentenza, quando il servizio supera 36 mesi di contratti a termine, l’Amministrazione deve dimostrare l’esistenza di ragioni oggettive e temporanee che giustifichino il ricorso al lavoro precario. In mancanza di tali presupposti, si configura un abuso.

Nel caso in esame, la docente era stata impiegata in modo continuativo per diversi anni scolastici, coprendo di fatto posti strutturali della scuola, circostanza che ha portato il Tribunale a riconoscere il diritto al risarcimento del danno.

Il Ministero è stato quindi condannato a pagare un’indennità pari a quattro mensilità dell’ultima retribuzione, oltre agli interessi maturati.

Carta del docente: riconosciuto il diritto ai supplenti

La sentenza affronta anche la questione della Carta elettronica del docente, il bonus annuale di 500 euro destinato alla formazione e all’aggiornamento professionale.

Il Tribunale ha ribadito che la formazione rappresenta un elemento essenziale dell’attività docente e che non può essere riservata esclusivamente agli insegnanti di ruolo. L’esclusione dei docenti precari costituisce infatti una disparità di trattamento contraria al diritto europeo.

Per questo motivo il Ministero è stato condannato ad accreditare 2.500 euro complessivi, relativi a cinque anni scolastici di servizio.

È stata invece dichiarata prescritta la richiesta relativa all’anno scolastico 2019/2020.

La soddisfazione del sindacato

Soddisfazione per la decisione è stata espressa da Mariangela Mapelli, Segretaria Nazionale SAIR.

«Accogliamo con grande soddisfazione questa sentenza – dichiara Mapelli – perché conferma un principio fondamentale: i docenti precari non possono essere trattati come lavoratori di serie B. La scuola si regge anche sul loro lavoro e sui loro sacrifici, e per questo devono avere gli stessi diritti dei colleghi di ruolo, a partire dalla formazione professionale e dal rispetto delle norme contro l’abuso dei contratti a termine».

«Questa decisione – prosegue – rappresenta un segnale importante per tutti gli insegnanti di religione e per l’intero personale precario della scuola. Continueremo a sostenere le azioni legali e sindacali necessarie affinché vengano garantiti diritti, dignità professionale e pari trattamento a tutti i docenti».

Come aderire ai ricorsi

Fensir e SAIR continuano a promuovere iniziative legali a tutela dei docenti precari che non hanno ricevuto la Carta del docente o che hanno subito abuso nella reiterazione dei contratti a termine.

È possibile aderire ai ricorsi compilando il modulo al seguente link:
👉 https://forms.gle/A8RuRSuF22UsLU1c8

Una decisione che rafforza i diritti dei precari

La pronuncia del Tribunale di Agrigento si inserisce in un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato che riconosce:

  • il diritto al risarcimento per l’abuso dei contratti a termine nella scuola;
  • il diritto dei docenti precari alla Carta del docente;
  • il principio di non discriminazione tra personale a tempo determinato e indeterminato.

Una decisione che rafforza ulteriormente la tutela dei lavoratori della scuola e che riporta al centro il tema del contrasto al precariato nel sistema scolastico italiano.

Personale ATA ex LSU: riconoscimento del servizio pre-ruolo. FENSIR e SAATA promuovono l’azione per la ricostruzione di carriera e gli arretrati

Una recente pronuncia della Corte d’Appello di Palermo – Sezione Lavoro (12 gennaio 2026) segna un passaggio di particolare rilievo per il personale ATA ex LSU, proveniente da cooperative e successivamente stabilizzato nelle scuole statali.

La Corte ha affermato il diritto al pieno riconoscimento del servizio pre-ruolo, sia ai fini della ricostruzione di carriera sia per il pagamento delle differenze stipendiali maturate, valorizzando la realtà sostanziale del rapporto di lavoro rispetto al mero inquadramento formale.


Il principio giuridico affermato

Secondo i giudici, quando l’attività lavorativa è stata svolta all’interno delle istituzioni scolastiche statali, sotto il potere direttivo e organizzativo dell’amministrazione (orari di servizio stabiliti, controllo delle presenze, gestione di ferie e permessi da parte della dirigenza scolastica), tale lavoro deve essere considerato a tutti gli effetti servizio alle dipendenze dello Stato, anche se formalmente svolto tramite cooperative.

La decisione si inserisce in un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato che supera una visione meramente “formale” del rapporto di lavoro e riconosce piena rilevanza giuridica al servizio effettivamente prestato, anche in applicazione dei principi europei di parità di trattamento.

👉 Ne deriva una conseguenza chiara: il periodo di servizio ex LSU non può essere escluso dall’anzianità di servizio.


L’iniziativa di FENSIR e del sindacato federato SAATA

Alla luce di questo importante precedente, FENSIR, con il suo sindacato autonomo federato SAATA, promuove un’azione volta a ottenere:

  • il riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo ai fini della carriera;
  • il ricalcolo dell’anzianità giuridica ed economica;
  • il recupero degli arretrati stipendiali maturati;
  • la rimozione della disparità di trattamento rispetto ad altri lavoratori stabilizzati.

L’iniziativa mira a tutelare lavoratrici e lavoratori che per anni hanno garantito il funzionamento delle scuole statali in condizioni di precariato sostanziale, vedendosi poi riconoscere solo parzialmente – o per nulla – l’anzianità maturata.


Chi può aderire

L’azione è rivolta a:

  • collaboratori scolastici
  • assistenti amministrativi
  • assistenti tecnici

ex LSU provenienti da cooperative, oggi dipendenti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, ai quali il servizio pregresso non sia stato computato o sia stato riconosciuto solo in parte nella ricostruzione di carriera.


Obiettivo dell’azione

FENSIR e SAATA intendono far accertare in sede giudiziale che il servizio svolto dagli ex LSU non è né accessorio né esterno, ma costituisce lavoro pubblico a tutti gli effetti, con conseguente diritto:

  • agli scatti di anzianità corretti
  • alla ricostruzione di carriera completa
  • alle somme arretrate maturate nel tempo

Compilazione del form di adesione

Per partecipare all’iniziativa è necessario compilare il form di adesione, attraverso il quale sarà possibile effettuare una prima verifica dei requisiti.

Nel form saranno richiesti:

  • dati anagrafici e recapiti
  • profilo ATA di appartenenza
  • periodo di servizio svolto come ex LSU
  • anno di immissione in ruolo
  • stato della ricostruzione di carriera

📌 La compilazione del form non comporta impegno immediato, ma consente a FENSIR e SAATA di valutare la posizione individuale e fornire tutte le informazioni operative necessarie.


FENSIR, insieme al sindacato autonomo federato SAATA, conferma il proprio impegno nella tutela dei diritti del personale ATA, affinché il lavoro svolto venga riconosciuto per ciò che è stato realmente: servizio pubblico essenziale.

Retribuzione Professionale Docenti: riconosciuto il diritto anche ai supplenti

Il mancato pagamento della RPD ai docenti a tempo determinato è discriminatorio

Un’importante sentenza del giudice del lavoro ha ribadito un principio fondamentale per il personale della scuola: la Retribuzione Professionale Docenti (RPD) spetta a tutti i docenti, indipendentemente dalla tipologia di contratto, compresi i supplenti con incarichi brevi e saltuari (la voce Retribuzione Professionale Docenti la puoi trovare nella seconda pagina del cedolino paga tra gli “ALTRI ASSEGNI” se manca ne hai diritto)

Il mancato riconoscimento della RPD ai docenti precari costituisce una violazione del principio di parità di trattamento e si pone in contrasto sia con la contrattazione collettiva nazionale sia con il diritto dell’Unione Europea.

La natura della Retribuzione Professionale Docenti

La RPD è una voce retributiva introdotta dalla contrattazione collettiva nazionale con l’obiettivo di:

  • valorizzare la funzione docente;
  • riconoscere il ruolo determinante dell’insegnamento nel miglioramento del servizio scolastico;
  • garantire un trattamento economico stabile e continuativo.

Nel corso degli anni, tutti i CCNL del comparto scuola hanno confermato e incrementato tale emolumento, che ha assunto carattere fisso, continuativo e generalizzato, non collegato a incarichi aggiuntivi o a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

L’esclusione dei supplenti brevi: una disparità illegittima

Nonostante la chiarezza della disciplina contrattuale, l’Amministrazione ha escluso dal pagamento della RPD i docenti con supplenze brevi, riconoscendo invece l’emolumento:

  • ai docenti di ruolo;
  • ai docenti con contratto annuale;
  • ai docenti con contratto fino al termine delle attività didattiche.

Secondo il giudice, questa distinzione non trova alcun fondamento giuridico.

Identità delle mansioni e principio di non discriminazione

La sentenza evidenzia che le mansioni svolte dai docenti sono identiche, a prescindere dalla durata del contratto:

  • attività di insegnamento;
  • programmazione e progettazione didattica;
  • partecipazione agli organi collegiali;
  • valutazione degli studenti, scrutini ed esami;
  • rapporti con le famiglie e attività funzionali all’insegnamento.

Non esistono quindi elementi oggettivi e concreti che giustifichino un trattamento economico deteriore per i docenti a tempo determinato, tanto meno per quelli con supplenze brevi.

La mera natura temporanea del rapporto di lavoro, chiarisce il giudice, non può costituire una “ragione oggettiva” idonea a giustificare una disparità retributiva.

Interpretazione corretta del CCNL

Il richiamo, contenuto nei contratti collettivi, alle modalità di corresponsione della RPD:

  • deve essere inteso esclusivamente come criterio di calcolo e liquidazione (mensile o giornaliero);
  • non può essere utilizzato per limitare i destinatari dell’emolumento.

Un’interpretazione restrittiva violerebbe il principio di parità di trattamento sancito dalla Direttiva 1999/70/CE e dovrebbe, pertanto, essere disapplicata.

Diritto al recupero delle somme non percepite

Alla luce di tali motivazioni, il giudice riconosce il diritto dei docenti supplenti a recuperare la RPD non corrisposta, con riferimento a tutto il periodo di servizio effettivamente prestato, oltre agli interessi legali.

Si tratta di un orientamento ormai consolidato, che rafforza le rivendicazioni sindacali per la piena equiparazione dei diritti economici tra docenti a tempo indeterminato e determinato.


Adesione al ricorso per il recupero della RPD

I docenti interessati al recupero della Retribuzione Professionale Docenti possono aderire al ricorso compilando il modulo disponibile al seguente link:

https://forms.gle/5fGsZ1ERK83ZEGt7A

Una volta compilato il form, l’elenco completo dei documenti necessari verrà trasmesso direttamente via email.

Docenti precari: il Tribunale di Milano riconosce il diritto alla Retribuzione Professionale Docenti. Il FENSIR protagonista della tutela

Il Tribunale di Milano – Sezione Lavoro, con sentenza del 6 novembre 2025 emessa dalla dott.ssa Francesca Saioni, ha accolto il ricorso presentato da un docente precario della scuola statale, riconoscendo il suo diritto a percepire la Retribuzione Professionale Docenti (RPD) per tutto il periodo di servizio svolto tramite supplenze brevi.

La decisione – destinata a produrre effetti significativi per migliaia di supplenti che vivono la medesima condizione – condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di 6.033,59 euro oltre agli interessi legali, oltre che alle spese di lite.

Una conferma: la RPD spetta anche ai supplenti brevi

La Giudice Saioni ha richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale, ribadendo che la RPD è un emolumento fisso e continuativo, parte integrante delle “condizioni di impiego” che non possono essere negate ai lavoratori a tempo determinato, in assenza di “ragioni oggettive” che giustifichino una disparità di trattamento rispetto ai docenti di ruolo o ai supplenti annuali.

Nella sentenza si evidenzia come le mansioni del docente ricorrente fossero identiche a quelle dei colleghi con contratti più lunghi o a tempo indeterminato, rendendo ingiustificabile la mancata corresponsione dell’emolumento. Tale posizione è perfettamente in linea con i principi della Direttiva Europea 1999/70/CE sulla parità di trattamento.

Il ruolo del FENSIR: una tutela sindacale efficace e determinata

Alla base del ricorso vi è stato il supporto del FENSIR, il sindacato che da anni si batte con determinazione contro le discriminazioni subite dal personale precario della scuola.

Il FENSIR, attraverso le sue strutture territoriali e i propri legali, ha:

  • elaborato i conteggi allegati al ricorso;
  • sostenuto il docente durante tutto l’iter;
  • promosso un’azione che si colloca in un più ampio percorso nazionale volto al riconoscimento dei diritti economici e professionali dei supplenti.

Questa sentenza rappresenta dunque una vittoria del sindacato e, più in generale, una conferma dell’importanza della sua iniziativa nel difendere la dignità lavorativa dei docenti temporanei. Il FENSIR si conferma tra i protagonisti più attivi nel far valere i diritti dei lavoratori del comparto scuola, colmando – anche in sede giudiziaria – le lacune di un sistema che troppo spesso penalizza chi garantisce quotidianamente la continuità didattica.

Una decisione che apre la strada ad altri ricorsi

Il Tribunale ha ribadito che negare la RPD ai supplenti brevi configura una discriminazione non solo rispetto ai docenti di ruolo, ma perfino rispetto ai colleghi con altre tipologie di contratti a tempo determinato.

Per questo motivo, la pronuncia milanese si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai stabile e rappresenta un ulteriore passo avanti verso una piena equiparazione retributiva dei precari.

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Carta Docente anche ai precari: importante vittoria FENSIR davanti al Tribunale di Locri

INuova e significativa affermazione in sede giudiziaria per i docenti a tempo determinato.
Il Tribunale di Locri – Sezione Lavoro, con sentenza n. 2160/2025, ha riconosciuto il diritto alla Carta del Docente anche ai precari della scuola, accogliendo integralmente il ricorso patrocinato dalla FENSIR – Federazione Nuovi Sindacati Istruzione e Ricerca, difeso dall’Avv. Attilio Piacente, e condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione del bonus formativo di 500 euro per ciascun anno scolastico 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un totale di 2.000 euro, oltre interessi e rivalutazione. tt. Rodolfo Valentino Scarponi**, ha ritenuto che l’esclusione dei docenti con contratto a tempo determinato dal beneficio economico previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (“Buona Scuola”) sia ingiustificata, discriminatoria e contraria ai principi costituzionali e al diritto europeo.

Richiamando le più recenti pronunce della Corte di Cassazione (sent. n. 29961/2023) e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (causa C-268/2024), il Tribunale ha ribadito che non può esservi alcuna distinzione tra docenti di ruolo e non di ruolo quando si tratta di garantire la formazione continua e l’aggiornamento professionale, elementi essenziali per la qualità del sistema scolastico.

“La formazione – si legge nella motivazione – costituisce un diritto fondamentale e una leva strategica per lo sviluppo della professionalità docente. La Carta del Docente non può essere riservata ai soli insegnanti a tempo indeterminato, poiché la prestazione lavorativa e le finalità educative sono identiche per tutti i docenti, indipendentemente dal tipo di contratto.”

Il Tribunale ha condannato il MIM non solo all’attribuzione della Carta Docente per quattro annualità, ma anche al pagamento delle spese processuali, riconoscendo pienamente le ragioni sostenute dai legali della FENSIR.


💬 Dichiarazione del Segret Giuseppe Favilla

“Questa sentenza rappresenta un ulteriore passo avanti nella tutela dei diritti del personale precario – sottolinea Giuseppe Favilla, Segretario Generale della FENSIR –.
È una decisione che ristabilisce giustizia e coerenza, ponendo fine a una disparità di trattamento che per anni ha penalizzato migliaia di insegnanti, pur impegnati ogni giorno con la stessa responsabilità, la stessa passione e la stessa professionalità dei colleghi di ruolo.
La Carta del Docente non è un privilegio, ma uno strumento di crescita e aggiornamento che deve essere riconosciuto a tutti coloro che contribuiscono al funzionamento della scuola pubblica italiana.
Ringraziamo i nostri legali per l’ottimo lavoro svolto e rinnoviamo l’impegno della Federazione nel proseguire questa battaglia di equità, affinché la formazione e la valorizzazione del personale diventino principi realmente universali nel mondo dell’istruzione.”


📣 Informazioni per i docenti interessati

La FENSIR invita tutti i docenti a tempo determinato che non hanno ancora percepito la Carta del Docente a valutare la possibilità di aderire ai nuovi ricorsi in via collettiva.
📩 Per informazioni, assistenza e adesioni è possibile scrivere a: ricorsi@fensir.it

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