La controversia sulle ferie non godute dei docenti precari si apre a un nuovo passaggio europeo. Con un’ordinanza del 27 ottobre 2026, il Tribunale di Milano, giudice del lavoro Luigi Pazienza, ha sottoposto alla Corte di giustizia dell’Unione europea alcuni quesiti sulla compatibilità dell’interpretazione della normativa italiana con le garanzie previste dal diritto dell’Unione. La questione interessa in particolare i supplenti con contratto fino al 30 giugno e il pagamento delle ferie rimaste inutilizzate alla cessazione del rapporto.
Il problema riguarda il valore attribuito al calendario scolastico: la presenza di giornate senza lezioni può essere sufficiente a ridurre l’indennità spettante al docente, anche senza una comunicazione che lo inviti a utilizzare le ferie e lo informi delle conseguenze della mancata fruizione?
Le sentenze della Corte di Cassazione n. 16525 e n. 16530 del 27 maggio 2026 hanno distinto due situazioni. Per le sospensioni delle lezioni comprese tra l’inizio e la fine delle stesse, l’indennità viene limitata alla differenza tra le ferie spettanti e i giorni individuati dai calendari regionali nei quali era consentito utilizzarle, senza necessità di uno specifico avviso del dirigente. Per il periodo successivo alla conclusione delle lezioni e fino al 30 giugno, normalmente interessato da scrutini, esami e attività valutative, l’avviso resta invece necessario.
La distinzione riguarda dunque il calcolo delle ferie da monetizzare: non equivale ad affermare che ogni giornata di sospensione delle lezioni costituisca automaticamente una giornata di ferie effettivamente goduta. Proprio la riduzione dell’indennità, pur in assenza di una fruizione accertata, è al centro dei dubbi sottoposti alla Corte europea.
Come evidenziato nell’articolo di Dino Caudullo pubblicato su Il Sole 24 Ore il 30 ottobre, il Tribunale milanese mette in discussione la possibilità di equiparare il calendario scolastico a un’informazione rivolta al singolo lavoratore. Il calendario stabilisce quando si interrompono le lezioni, ma non indica quante ferie abbia maturato ciascun docente, né lo avverte della possibile perdita del trattamento economico sostitutivo.
C’è poi un aspetto che riguarda direttamente l’organizzazione del lavoro: la sospensione delle lezioni non comporta necessariamente la cessazione degli obblighi professionali. Possono permanere attività collegiali, valutative, formative o altri impegni funzionali all’insegnamento. Per il giudice occorre quindi verificare se il docente abbia avuto una possibilità concreta di dedicare quel tempo al riposo.
La giurisprudenza europea attribuisce particolare rilievo proprio a questa verifica. Nella sentenza del 18 gennaio 2024, causa C-218/22, Comune di Copertino, la Corte di giustizia ha ribadito che il datore di lavoro deve dimostrare di avere messo il dipendente nelle condizioni di utilizzare le ferie, invitandolo a farlo e informandolo delle conseguenze della mancata fruizione. La perdita del diritto può essere ammessa quando il lavoratore, adeguatamente informato e concretamente posto nelle condizioni di esercitarlo, scelga deliberatamente di non usufruirne.
Il secondo nodo riguarda la parità di trattamento tra personale precario e personale di ruolo. Per il supplente il contratto termina e non è possibile utilizzare successivamente le ferie nell’ambito dello stesso rapporto. Il docente a tempo indeterminato conserva invece un rapporto lavorativo nel quale il riposo può trovare collocazione nei periodi consentiti. Il rinvio chiede di chiarire se le differenti conseguenze economiche siano compatibili con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, che vieta trattamenti meno favorevoli fondati soltanto sulla durata determinata del contratto, salvo ragioni oggettive.
Il rinvio non riconosce automaticamente un pagamento a tutti i supplenti. La Corte di giustizia dovrà chiarire l’interpretazione delle disposizioni europee; spetterà poi al giudice nazionale applicarla alla controversia. Si tratta però di un passaggio significativo, perché sottopone a verifica il rapporto tra possibilità teorica di chiedere le ferie, effettivo esercizio del diritto e perdita dell’indennità alla scadenza del contratto.
Per i docenti interessati è utile raccogliere contratti, prospetti delle ferie, richieste presentate, comunicazioni ricevute dalla scuola e documentazione degli impegni di servizio. Questi elementi consentono di ricostruire la posizione individuale e valutare le eventuali iniziative di tutela.
FeNSIR mette a disposizione il proprio servizio di assistenza per l’esame delle singole posizioni, secondo le condizioni previste per la tutela legale. Informazioni e modalità di richiesta sono disponibili nella pagina Ricorsi e assistenza legale FeNSIR.

