Mese: Febbraio 2026

Stipendi di febbraio: importi più elevati per alcuni, più bassi per altri. Tra una tantum, conguagli ed errori NoiPA

Gli stipendi di febbraio del personale della scuola risultano visibili su NoiPA con importi che, rispetto ai mesi precedenti, appaiono più elevati per alcuni lavoratori ma sensibilmente più bassi per altri, nonostante la presenza della una tantum prevista per docenti e personale ATA.

Una situazione che sta generando confusione e malcontento, soprattutto perché non riconducibile a veri aumenti strutturali delle retribuzioni, ma a una combinazione di voci straordinarie, ricalcoli fiscali e correzioni tecniche.


Una tantum: l’unico elemento che incide realmente sul cedolino

Nel cedolino di febbraio è confluita la una tantum prevista:

  • per i docenti, pari a circa 111 euro lordi
  • per il personale ATA, pari a circa 270 euro lordi

Si tratta però di somme una tantum, non strutturali, che non entrano stabilmente nello stipendio e che possono essere ridimensionate o assorbite da altre voci, in particolare fiscali.


Conguaglio fiscale: perché lo stipendio può risultare più basso

Febbraio è il mese in cui NoiPA effettua il conguaglio fiscale relativo all’anno precedente.
Questo significa che:

  • eventuali imposte non trattenute correttamente nel 2025 vengono recuperate ora
  • il ricalcolo può avvenire a credito o a debito
  • in caso di conguaglio negativo, lo stipendio risulta più basso, anche in presenza della una tantum

Il risultato è che alcuni lavoratori percepiscono importi inferiori rispetto a gennaio, non per una riduzione dello stipendio base, ma per recuperi fiscali concentrati in un unico mese.


Errori NoiPA di gennaio: le correzioni non sono solo positive

Un ulteriore elemento di disomogeneità deriva dagli errori tecnici già evidenziati dalla stessa NoiPA nel mese di gennaio.

Tali errori, corretti nel cedolino di febbraio, possono corrispondere:

  • in positivo, con somme aggiuntive
  • ma anche in negativo, con trattenute e ricalcoli a sfavore del dipendente

Questo spiega perché, a fronte di situazioni lavorative simili, i cedolini presentino importi molto diversi, alimentando la percezione di scarsa trasparenza del sistema.


Il nodo strutturale: stipendi insufficienti

Al di là delle dinamiche tecniche del cedolino, resta il problema di fondo: le retribuzioni del personale della scuola continuano a essere inadeguate.

Un tema più volte ribadito da Giuseppe Favilla, Segretario generale della FENSIR, che sottolinea come i bassi salari influenzino ormai anche le scelte quotidiane di chi lavora nella scuola.

In particolare:

  • il personale ATA, con stipendi tra i più bassi del pubblico impiego
  • senza un secondo reddito familiare
  • difficilmente riesce a garantire una vita dignitosa a una famiglia con figli piccoli o in età scolare

Non si tratta più solo di una questione contrattuale, ma di tenuta sociale: affitti, bollette, trasporti, istruzione e spese essenziali rendono sempre più complesso vivere del solo stipendio scolastico.


Febbraio non è un mese “di aumento”, ma di assestamento

È importante chiarire un punto:
febbraio non rappresenta un vero mese di aumento salariale, ma un mese di assestamento contabile, in cui si sommano:

  • una tantum
  • conguagli fiscali
  • correzioni di errori pregressi

Elementi che alterano temporaneamente il netto, senza modificare in modo significativo la condizione economica del personale.


Conclusione

Gli stipendi di febbraio mostrano importi altalenanti non per reali miglioramenti retributivi, ma per meccanismi tecnici e fiscali.
Il problema resta strutturale: stipendi bassi, potere d’acquisto ridotto e crescente difficoltà nel sostenere una vita familiare dignitosa, soprattutto per il personale ATA.

Una situazione che continua a porre interrogativi seri sul futuro della scuola pubblica e sulla capacità del sistema di valorizzare davvero chi vi lavora ogni giorno.

Tribunale di Bergamo: ancora una nuova conferma contro l’abuso dei contratti a termine nella scuola docenti di religione. APERTO IL NUOVO RICORSO

Con una sentenza pubblicata il 4 febbraio 2026, il Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro – è tornato a pronunciarsi sul tema della precarietà nella scuola, ribadendo un principio ormai sempre più chiaro: il ricorso reiterato ai contratti a tempo determinato non può diventare una soluzione strutturale, soprattutto quando l’Amministrazione non rispetta l’obbligo di bandire i concorsi previsti dalla legge.

La decisione rafforza in modo significativo l’azione portata avanti dal sindacato FENSIR, da anni impegnato nella tutela dei diritti del personale scolastico e nella denuncia di un sistema che ha prodotto, nel tempo, una precarietà cronica e ingiustificata.

Il problema dei concorsi mai banditi

Il Tribunale ha individuato il cuore della questione nella mancata indizione dei concorsi triennali previsti dalla normativa. Secondo il giudice, proprio questa omissione ha determinato l’abuso: non è legittimo mantenere lavoratori per anni con contratti a termine quando il fabbisogno è stabile e prevedibile.

I contratti annuali, anche se formalmente consentiti, non possono essere utilizzati all’infinito per coprire carenze strutturali di organico. Quando ciò accade, la reiterazione oltre il limite dei 36 mesi perde ogni giustificazione e viola i principi di tutela del lavoro sanciti a livello nazionale ed europeo.

L’azione legale: decisivo il lavoro dell’avv. Giovanni Battista Mascheretti

Un ruolo determinante è stato svolto dall’avvocato Giovanni Battista Mascheretti, estensore del ricorso, che ha costruito una difesa solida, coerente e perfettamente allineata alla più recente giurisprudenza.

L’impostazione giuridica ha permesso al Tribunale di ricostruire in modo puntuale il quadro normativo speciale che disciplina il reclutamento scolastico, evidenziando come la mancata indizione dei concorsi abbia aggravato nel tempo una condizione di precarietà non più tollerabile. Un lavoro che ha dato piena forza alle rivendicazioni sostenute da FENSIR e che si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato.

I concorsi straordinari non cancellano gli abusi

La sentenza chiarisce inoltre che i concorsi straordinari banditi negli ultimi anni non hanno alcun effetto “sanante” sugli abusi già maturati. Si tratta infatti di procedure selettive, che non garantiscono automaticamente la stabilizzazione e che, quindi, non eliminano il danno subito in precedenza.

Il messaggio è chiaro: intervenire tardivamente non esonera l’Amministrazione dalle responsabilità per il passato.

Risarcimento del danno e tutela dei diritti

Nel pubblico impiego non è prevista la trasformazione automatica del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, ma l’illegittima reiterazione dei contratti dà diritto al risarcimento del danno. Un principio che tutela concretamente i lavoratori e richiama l’Amministrazione al rispetto delle regole.

Per FENSIR, questa sentenza rappresenta un’ulteriore conferma della correttezza della linea sindacale seguita e dell’importanza di affiancare all’azione sindacale una tutela legale competente e strutturata.


Come procedere con il NUOVO RICORSO

Chi intende aderire alle nuove azioni legali promosse da FENSIR può compilare il modulo di adesione al seguente link:

🔗 Modulo di adesione al ricorso
https://forms.gle/A8RuRSuF22UsLU1c8

📧 Email per informazioni generali sui ricorsi
ricorsi@fensir.it


Documenti necessari da preparare

Per avviare correttamente il ricorso è necessario raccogliere e inviare la seguente documentazione:

  1. Documento di riconoscimento e codice fiscale
  2. Stato Matricolare (da richiedere alla segreteria della scuola)
  3. Tutti i contratti a tempo determinato, divisi per anno scolastico
  4. Ultimo cedolino paga relativo a contratto a tempo determinato
  5. Eventuale copia del contratto a tempo indeterminato
  6. Autocertificazione del reddito del nucleo familiare
    • da compilare solo se non si supera la soglia di € 40.978,00
    • in caso contrario, inviare il modulo barrato indicando il superamento della soglia

📥 Scarica e compila l’autocertificazione

https://www.fensir.it/wp-content/uploads/2026/01/autocertificazione-da-luglio-2025.doc


ATTENZIONE – Invio documenti ai legali competenti per regione

I documenti devono essere inviati in base alla regione di servizio (dove si insegna o si lavora come personale ATA):

Lombardia – Veneto – Emilia-Romagna – Friuli Venezia Giulia
Avv. Giovanni Mascheretti – Avv. Veronica Mezzasalma
📧 ricorsi.mascheretti@fensir.it

Piemonte – Liguria – Toscana
Studio Legale Cuzzilla e Gaido
📧 ricorsi.cuzzillagaido@fensir.it

Sicilia – Campania – Abruzzo – Molise
Avv. Rossella Galluzzo
📧 ricorsi.galluzzo@fensir.it

Calabria – Puglia – Sardegna – Marche
Avv. Vincenzo Peluso
📧 ricorsi.peluso@fensir.it

Lazio – Umbria – Basilicata
Avv. Piacente – Avv. De Luca
📧 ricorsi.piacente@fensir.it


⚠️ AVVISO IMPORTANTE – Docenti immessi in ruolo dal 1° settembre 2025

I docenti immessi nei ruoli a decorrere dal 1° settembre 2025 devono presentare impugnativa dei contratti a termine entro e non oltre il 28 febbraio.

È necessario:

Chi non è in possesso di PEC può richiedere l’invio tramite l’Avvocato del Sindacato.


📝 Iscrizione a FENSIR (se non ancora iscritti)

Per iscriversi a FENSIR:

📄 Modulo di iscrizione
https://www.fensir.it/wp-content/uploads/2025/03/MODELLO-DELEGA-SINDACALE-FENSIR-cod.-SMQ.pdf

📘 Guida alla compilazione
https://www.fensir.it/wp-content/uploads/2025/03/GUIDA-ISCRIZIONE-FENSIR.pdf

📧 Inviare il modulo compilato a:

allegando un documento di riconoscimento.


Personale ATA ex LSU: riconoscimento del servizio pre-ruolo. FENSIR e SAATA promuovono l’azione per la ricostruzione di carriera e gli arretrati

Una recente pronuncia della Corte d’Appello di Palermo – Sezione Lavoro (12 gennaio 2026) segna un passaggio di particolare rilievo per il personale ATA ex LSU, proveniente da cooperative e successivamente stabilizzato nelle scuole statali.

La Corte ha affermato il diritto al pieno riconoscimento del servizio pre-ruolo, sia ai fini della ricostruzione di carriera sia per il pagamento delle differenze stipendiali maturate, valorizzando la realtà sostanziale del rapporto di lavoro rispetto al mero inquadramento formale.


Il principio giuridico affermato

Secondo i giudici, quando l’attività lavorativa è stata svolta all’interno delle istituzioni scolastiche statali, sotto il potere direttivo e organizzativo dell’amministrazione (orari di servizio stabiliti, controllo delle presenze, gestione di ferie e permessi da parte della dirigenza scolastica), tale lavoro deve essere considerato a tutti gli effetti servizio alle dipendenze dello Stato, anche se formalmente svolto tramite cooperative.

La decisione si inserisce in un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato che supera una visione meramente “formale” del rapporto di lavoro e riconosce piena rilevanza giuridica al servizio effettivamente prestato, anche in applicazione dei principi europei di parità di trattamento.

👉 Ne deriva una conseguenza chiara: il periodo di servizio ex LSU non può essere escluso dall’anzianità di servizio.


L’iniziativa di FENSIR e del sindacato federato SAATA

Alla luce di questo importante precedente, FENSIR, con il suo sindacato autonomo federato SAATA, promuove un’azione volta a ottenere:

  • il riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo ai fini della carriera;
  • il ricalcolo dell’anzianità giuridica ed economica;
  • il recupero degli arretrati stipendiali maturati;
  • la rimozione della disparità di trattamento rispetto ad altri lavoratori stabilizzati.

L’iniziativa mira a tutelare lavoratrici e lavoratori che per anni hanno garantito il funzionamento delle scuole statali in condizioni di precariato sostanziale, vedendosi poi riconoscere solo parzialmente – o per nulla – l’anzianità maturata.


Chi può aderire

L’azione è rivolta a:

  • collaboratori scolastici
  • assistenti amministrativi
  • assistenti tecnici

ex LSU provenienti da cooperative, oggi dipendenti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, ai quali il servizio pregresso non sia stato computato o sia stato riconosciuto solo in parte nella ricostruzione di carriera.


Obiettivo dell’azione

FENSIR e SAATA intendono far accertare in sede giudiziale che il servizio svolto dagli ex LSU non è né accessorio né esterno, ma costituisce lavoro pubblico a tutti gli effetti, con conseguente diritto:

  • agli scatti di anzianità corretti
  • alla ricostruzione di carriera completa
  • alle somme arretrate maturate nel tempo

Compilazione del form di adesione

Per partecipare all’iniziativa è necessario compilare il form di adesione, attraverso il quale sarà possibile effettuare una prima verifica dei requisiti.

Nel form saranno richiesti:

  • dati anagrafici e recapiti
  • profilo ATA di appartenenza
  • periodo di servizio svolto come ex LSU
  • anno di immissione in ruolo
  • stato della ricostruzione di carriera

📌 La compilazione del form non comporta impegno immediato, ma consente a FENSIR e SAATA di valutare la posizione individuale e fornire tutte le informazioni operative necessarie.


FENSIR, insieme al sindacato autonomo federato SAATA, conferma il proprio impegno nella tutela dei diritti del personale ATA, affinché il lavoro svolto venga riconosciuto per ciò che è stato realmente: servizio pubblico essenziale.

Retribuzione Professionale Docenti: riconosciuto il diritto anche ai supplenti

Il mancato pagamento della RPD ai docenti a tempo determinato è discriminatorio

Un’importante sentenza del giudice del lavoro ha ribadito un principio fondamentale per il personale della scuola: la Retribuzione Professionale Docenti (RPD) spetta a tutti i docenti, indipendentemente dalla tipologia di contratto, compresi i supplenti con incarichi brevi e saltuari (la voce Retribuzione Professionale Docenti la puoi trovare nella seconda pagina del cedolino paga tra gli “ALTRI ASSEGNI” se manca ne hai diritto)

Il mancato riconoscimento della RPD ai docenti precari costituisce una violazione del principio di parità di trattamento e si pone in contrasto sia con la contrattazione collettiva nazionale sia con il diritto dell’Unione Europea.

La natura della Retribuzione Professionale Docenti

La RPD è una voce retributiva introdotta dalla contrattazione collettiva nazionale con l’obiettivo di:

  • valorizzare la funzione docente;
  • riconoscere il ruolo determinante dell’insegnamento nel miglioramento del servizio scolastico;
  • garantire un trattamento economico stabile e continuativo.

Nel corso degli anni, tutti i CCNL del comparto scuola hanno confermato e incrementato tale emolumento, che ha assunto carattere fisso, continuativo e generalizzato, non collegato a incarichi aggiuntivi o a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

L’esclusione dei supplenti brevi: una disparità illegittima

Nonostante la chiarezza della disciplina contrattuale, l’Amministrazione ha escluso dal pagamento della RPD i docenti con supplenze brevi, riconoscendo invece l’emolumento:

  • ai docenti di ruolo;
  • ai docenti con contratto annuale;
  • ai docenti con contratto fino al termine delle attività didattiche.

Secondo il giudice, questa distinzione non trova alcun fondamento giuridico.

Identità delle mansioni e principio di non discriminazione

La sentenza evidenzia che le mansioni svolte dai docenti sono identiche, a prescindere dalla durata del contratto:

  • attività di insegnamento;
  • programmazione e progettazione didattica;
  • partecipazione agli organi collegiali;
  • valutazione degli studenti, scrutini ed esami;
  • rapporti con le famiglie e attività funzionali all’insegnamento.

Non esistono quindi elementi oggettivi e concreti che giustifichino un trattamento economico deteriore per i docenti a tempo determinato, tanto meno per quelli con supplenze brevi.

La mera natura temporanea del rapporto di lavoro, chiarisce il giudice, non può costituire una “ragione oggettiva” idonea a giustificare una disparità retributiva.

Interpretazione corretta del CCNL

Il richiamo, contenuto nei contratti collettivi, alle modalità di corresponsione della RPD:

  • deve essere inteso esclusivamente come criterio di calcolo e liquidazione (mensile o giornaliero);
  • non può essere utilizzato per limitare i destinatari dell’emolumento.

Un’interpretazione restrittiva violerebbe il principio di parità di trattamento sancito dalla Direttiva 1999/70/CE e dovrebbe, pertanto, essere disapplicata.

Diritto al recupero delle somme non percepite

Alla luce di tali motivazioni, il giudice riconosce il diritto dei docenti supplenti a recuperare la RPD non corrisposta, con riferimento a tutto il periodo di servizio effettivamente prestato, oltre agli interessi legali.

Si tratta di un orientamento ormai consolidato, che rafforza le rivendicazioni sindacali per la piena equiparazione dei diritti economici tra docenti a tempo indeterminato e determinato.


Adesione al ricorso per il recupero della RPD

I docenti interessati al recupero della Retribuzione Professionale Docenti possono aderire al ricorso compilando il modulo disponibile al seguente link:

https://forms.gle/5fGsZ1ERK83ZEGt7A

Una volta compilato il form, l’elenco completo dei documenti necessari verrà trasmesso direttamente via email.

Stipendi medi in Italia e retribuzioni nella scuola: un divario che il CCNL non colma

(alla luce del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2022-2024)

Il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca 2022–2024 ha riacceso il dibattito sulle retribuzioni del personale scolastico. Al centro della discussione non c’è soltanto l’entità degli aumenti, ma il persistente divario tra gli stipendi di docenti e personale ATA e quelli medi percepiti nel resto del mondo del lavoro.

Per comprendere la portata del problema è necessario mettere a confronto dati omogenei, distinguendo tra orari contrattuali, tipologie di mansioni e struttura salariale.

Lo stipendio medio in Italia: il riferimento

In Italia, lo stipendio medio lordo annuo di un lavoratore a tempo pieno si colloca oggi indicativamente tra 32.000 e 42.000 euro, con una retribuzione netta mensile che oscilla mediamente tra 1.700 e 2.700 euro, su un orario standard di circa 40 ore settimanali.

Si tratta di una media che comprende settori molto diversi tra loro, ma che rappresenta comunque un parametro di confronto significativo per valutare il posizionamento economico del lavoro nella scuola pubblica.

Quanto si guadagna nella scuola secondo il CCNL 2022–2024

Il CCNL 2022–2024 ha rideterminato gli stipendi tabellari di docenti e personale ATA con decorrenza dal 1° gennaio 2024 2025_12_23_CCNL_CIR_2022-2024. Tuttavia, l’analisi delle tabelle contrattuali mostra come il recupero salariale resti limitato.

Un docente a inizio carriera percepisce una retribuzione lorda annua che si colloca intorno ai 23–24 mila euro, mentre solo nelle fasce più alte di anzianità si arriva a superare di poco i 30–32 mila euro lordi annui. Lo stipendio è composto dallo stipendio tabellare e dalla retribuzione professionale docente, con compensi accessori non strutturali.

L’orario contrattuale varia in base all’ordine di scuola:

  • 18 ore settimanali nella scuola secondaria,
  • 24 ore nella primaria,
  • 25 ore nella scuola dell’infanzia.

A queste ore vanno aggiunte tutte le attività funzionali all’insegnamento – programmazione, consigli di classe, collegi docenti, valutazioni – che non sono retribuite come lavoro aggiuntivo, ma rientrano negli obblighi professionali.

Ancora più critica è la situazione del personale ATA, che lavora 36 ore settimanali. Le retribuzioni lorde annue, secondo il contratto, partono da circa 18.000 euro e raramente superano i 25–26 mila euro, fatta eccezione per i profili apicali. Anche considerando il compenso individuale accessorio, l’impatto sul netto mensile resta contenuto 2025_12_23_CCNL_CIR_2022-2024.


Uno schema di confronto essenziale

CategoriaOre settimanaliRetribuzione lorda annua
Lavoratore medio italiano~4032.000–42.000 €
Docente (inizio carriera)18–25*23.000–24.000 €
Docente (fine carriera)18–25*30.000–32.000 €
Personale ATA3618.000–26.000 €

* alle ore di lezione vanno aggiunte le attività funzionali non retribuite separatamente.

Il dato che emerge è evidente: docenti e ATA restano collocati al di sotto della media salariale nazionale, soprattutto nella prima parte della carriera e, in modo strutturale, per il personale non docente.

Il commento del Segretario Generale FENSIR, Giuseppe Favilla

Su questi aspetti è intervenuto più volte Giuseppe Favilla, Segretario Generale della FENSIR, sottolineando come il rinnovo contrattuale non rappresenti una vera svolta sul piano salariale.

Secondo Favilla, gli aumenti previsti dal CCNL «non consentono un reale recupero del potere d’acquisto perso negli ultimi anni» e non tengono conto dell’inflazione reale che ha colpito in modo significativo i lavoratori della scuola. In diverse prese di posizione pubbliche, il Segretario Generale ha evidenziato come gli incrementi netti mensili risultino spesso modesti, soprattutto se rapportati ai carichi di lavoro e alle responsabilità crescenti.

Particolarmente critica, secondo Favilla, è la condizione del personale ATA, che continua a rappresentare «una delle categorie meno retribuite dell’intera pubblica amministrazione», pur garantendo il funzionamento quotidiano delle istituzioni scolastiche. Il problema, sottolinea la FENSIR, non è episodico ma strutturale, e non può essere risolto con interventi una tantum o aumenti marginali.

Un problema che va oltre il contratto

Il confronto con lo stipendio medio italiano dimostra che la questione salariale nella scuola non riguarda solo l’entità degli aumenti, ma il modello retributivo complessivo.
Un modello basato quasi esclusivamente sull’anzianità, con scarse possibilità di valorizzare competenze, responsabilità e carichi di lavoro aggiuntivi, finisce per penalizzare l’intero comparto.

Il rischio concreto è quello di una scuola sempre meno attrattiva dal punto di vista professionale, con difficoltà crescenti nel reclutamento e nella permanenza del personale.

Conclusione

Alla luce dei dati del CCNL 2022–2024, il divario tra stipendi medi in Italia e retribuzioni del personale scolastico resta ampio. Gli aumenti contrattuali rappresentano un passo avanti, ma non colmano la distanza con il resto del mercato del lavoro, né restituiscono pienamente dignità salariale a chi opera ogni giorno nella scuola pubblica.

Come ribadito dalla FENSIR, serve un cambio di paradigma: non più contratti di semplice contenimento, ma politiche salariali strutturali che riconoscano il valore educativo, sociale e professionale del lavoro nella scuola.

Bergamo, docenti di religione precari per oltre vent’anni, poi il ruolo: arriva il risarcimento per l’abuso dei contratti a termine

Il risarcimento del danno è arrivato, ma solo dopo oltre vent’anni di servizio svolto in condizioni di precarietà e dopo l’immissione in ruolo ottenuta tramite un concorso bandito con grave ritardo. È quanto emerge da una recente sentenza del Tribunale del lavoro di Bergamo, che ha riconosciuto l’abuso nella reiterazione dei contratti a tempo determinato e il conseguente diritto al risarcimento.

I docenti coinvolti sono oggi già in ruolo, ma la stabilizzazione è avvenuta esclusivamente grazie al superamento di una procedura concorsuale straordinaria indetta nel 2024, a fronte di un obbligo normativo che prevedeva concorsi con cadenza triennale. Un ritardo che, secondo il giudice, ha prodotto una precarietà strutturale protrattasi per decenni.

La sentenza chiarisce un principio ormai consolidato in giurisprudenza: l’immissione in ruolo tramite concorso non cancella il danno subito per l’abuso dei contratti a termine. Trattandosi di una procedura selettiva basata sul merito e non di un percorso automatico di stabilizzazione, la successiva assunzione a tempo indeterminato non ha efficacia sanante. Per questo motivo il Ministero è stato comunque condannato al risarcimento.

L’azione legale è stata seguita dagli avvocati Giovanni Mascheretti e Veronica Mezzasalma, che hanno sostenuto la necessità di distinguere nettamente tra il diritto al ruolo e il diritto al risarcimento per una precarietà illegittimamente protratta nel tempo.

Sulla vicenda interviene Giuseppe Favilla, rappresentante della Fensir, che esprime una soddisfazione solo parziale:

«Il risarcimento rappresenta un riconoscimento importante, ma non può dirsi pienamente soddisfacente. Parliamo di personale che ha superato i vent’anni di servizio prima di ottenere il ruolo, esclusivamente a causa di concorsi banditi con ritardi ingiustificabili».

Favilla sottolinea come la questione non sia solo economica:

«Il precariato non è stato una scelta, ma una condizione imposta. Questi docenti hanno garantito continuità didattica e professionalità per anni, mentre lo Stato rinviava sistematicamente l’accesso al ruolo».

Secondo il sindacato, la lunga attesa del concorso ha prodotto un danno non solo giuridico ma anche professionale e umano:

«Il risarcimento non restituisce gli anni di incertezza, le opportunità perse, né il carico personale sopportato. Serve una programmazione seria e il rispetto delle regole, per evitare che simili situazioni si ripetano».

La sentenza rappresenta dunque un punto fermo: anche chi oggi è stabilizzato mantiene il diritto al risarcimento per l’abuso subito, quando l’amministrazione non rispetta gli obblighi di reclutamento previsti dalla legge.


Come aderire al ricorso

I docenti interessati possono aderire al ricorso compilando il modulo al seguente link:
👉 https://forms.gle/oNP3jmwBM8g2YVUm7

📍 Foro competente: Bergamo
⚖️ Legali incaricati: Giovanni Mascheretti – Veronica Mezzasalma

📧 Invio documentazione:
ricorsi.mascheretti@fensir.it


Documenti da inviare

  1. Documento di riconoscimento e codice fiscale
  2. Stato matricolare (da richiedere alla segreteria della scuola)
  3. Contratti a tempo determinato (tutti), divisi per anno scolastico
  4. Ultimo cedolino paga a tempo determinato
  5. Eventuale contratto a tempo indeterminato
  6. Autocertificazione del reddito del nucleo familiare
    • da compilare solo se non si supera la soglia complessiva di € 40.978,00
    • in caso contrario, inviare il modulo sbarrato, indicando il superamento della soglia

📄 Scarica e compila l’autocertificazione:
👉 https://www.fensir.it/wp-content/uploads/2026/01/autocertificazione-da-luglio-2025.doc


Iscrizione FENSIR (se non già iscritti)

📄 Modulo di iscrizione:
👉 https://www.fensir.it/wp-content/uploads/2025/03/MODELLO-DELEGA-SINDACALE-FENSIR-cod.-SMQ.pdf

📘 Guida alla compilazione:
👉 https://www.fensir.it/wp-content/uploads/2025/03/GUIDA-ISCRIZIONE-FENSIR.pdf

📧 Invio modulo di iscrizione:

(allegando un documento di riconoscimento)

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