Mese: Febbraio 2026

Tribunale di Agrigento: riconosciuta la Retribuzione Professionale Docenti ai precari, affermata la dignità del lavoro

Il Tribunale di Agrigento – Sezione Lavoro – con sentenza del 24 febbraio 2026, ha riconosciuto il diritto di una docente precaria alla corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti (RPD), condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle somme dovute per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2024/2025 5070879s.

Una decisione che non rappresenta soltanto una vittoria individuale, ma un’affermazione chiara di un principio fondamentale: la parità di trattamento e il rispetto della dignità del lavoro, anche per chi opera con contratti a tempo determinato.

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Il principio affermato dal Tribunale

La docente aveva prestato servizio per diversi anni con contratti a termine senza percepire la Retribuzione Professionale Docenti prevista dall’art. 7 del CCNL Scuola 15.03.2001.

Il Giudice del Lavoro ha riconosciuto che tale emolumento:

  • ha natura fissa e continuativa;
  • rientra tra le “condizioni di impiego”;
  • non può essere negato ai docenti a tempo determinato in assenza di ragioni oggettive.

Il Tribunale ha quindi condannato il Ministero al pagamento di 1.846,20 euro oltre interessi, nonché delle spese processuali 5070879s.

Si tratta di un passaggio fondamentale: il lavoro svolto è lo stesso, la responsabilità educativa è la medesima, l’impegno professionale non cambia in base alla durata del contratto.


Il ruolo determinante del sindacato

Questa pronuncia è il frutto di un’azione sindacale costante e determinata, volta a tutelare i diritti dei docenti precari troppo spesso penalizzati da interpretazioni restrittive e prassi amministrative discriminatorie.

Il sindacato ha:

  • intercettato il disagio e l’ingiustizia subita;
  • promosso l’azione legale;
  • sostenuto la docente lungo tutto il percorso giudiziario;
  • ribadito con forza il principio di uguaglianza tra lavoratori.

In un contesto in cui la precarietà rischia di trasformarsi in normalità strutturale, l’intervento sindacale si conferma presidio essenziale di equità e giustizia sociale.


L’operato dell’Avvocato Galluzzo

Fondamentale è stato anche il lavoro tecnico-giuridico svolto dall’Avvocato Galluzzo, che ha sostenuto le ragioni della ricorrente con competenza e determinazione.

Attraverso una ricostruzione puntuale della normativa contrattuale e della giurisprudenza di legittimità, la difesa ha dimostrato che:

  • la Retribuzione Professionale Docenti spetta a tutto il personale docente;
  • non sussistono ragioni oggettive per escludere i supplenti temporanei;
  • una diversa interpretazione sarebbe in contrasto con il principio europeo di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato.

L’azione legale non è stata soltanto un esercizio tecnico, ma una battaglia per il riconoscimento del valore professionale della docente e per la tutela della sua dignità lavorativa.


Una sentenza che va oltre il singolo caso

Questa decisione assume un significato più ampio:

  • riafferma che la precarietà non può tradursi in minori diritti;
  • rafforza il principio di parità di trattamento nel comparto scuola;
  • rappresenta un precedente importante per altri lavoratori nella medesima situazione.

Il rispetto e la dignità del lavoro non sono concetti astratti: si concretizzano nel riconoscimento economico e professionale di chi ogni giorno garantisce il funzionamento della scuola pubblica.


Conclusione

La sentenza del Tribunale di Agrigento non è soltanto una vittoria giudiziaria. È la dimostrazione che quando sindacato e difesa legale operano in sinergia, è possibile ristabilire equilibrio e giustizia.

Dietro ogni ricorso accolto c’è una persona, una storia professionale, un impegno quotidiano. E c’è un principio che deve restare saldo: il lavoro ha dignità, sempre, a prescindere dalla tipologia contrattuale.

Certificazioni DigComp 2.2 e DigCompEdu

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In vista dell’aggiornamento delle GPS 2026/2028, è attiva una promozione dedicata al personale scolastico per conseguire le certificazioni:

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Entrambe accreditate secondo la norma ISO/IEC 17024.

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Per chi desidera conseguire una sola certificazione, sono previste le seguenti condizioni:

👥 Iscritti con trattenuta in busta paga

💰 €99,00


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👉 Importo comprensivo di iscrizione sindacale annuale


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🔗 Iscrizione sindacale

Per aderire:
👉 https://www.fensir.it/iscriviti/

È necessario compilare i documenti richiesti e procedere al versamento.


💳 Modalità di pagamento

IBAN:
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Intestato a:
Federazione Nuovi Sindacati Istruzione e Ricerca

Causale: “cognome e nome – integrazione quota”


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✔ Certificazioni accreditate Accredia
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✔ Accesso tramite SPID
✔ Certificato e Digital Badge entro 24 ore
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💻 Modalità di svolgimento

Gli esami si svolgono online (Lunedì–Sabato) con:

  • PC obbligatorio
  • Webcam e microfono attivi
  • Connessione stabile
  • Browser aggiornato

È importante chiarire in modo inequivocabile che DigComp 2.2 e DigCompEdu sono due ESAMI DI CERTIFICAZIONE, non due corsi di formazione.

Non esiste un corso obbligatorio o un corso ufficiale di preparazione collegato alla certificazione.
Si tratta esclusivamente di esami di valutazione delle competenze digitali, basati sui framework europei di riferimento.

Noi forniremo il materiale di studio su cui prepararsi, ma la certificazione si ottiene superando l’esame, non frequentando un corso.


DigCompEdu

La certificazione DigCompEdu è un riconoscimento ufficiale delle competenze digitali per educatori e formatori, basato sul framework europeo DigCompEdu.

È progettata per supportare la trasformazione digitale nella didattica e valuta la capacità di:

  • Integrare strumenti digitali nell’insegnamento
  • Gestire risorse educative digitali
  • Progettare attività didattiche innovative
  • Sviluppare le competenze digitali degli studenti

Struttura dell’esame

  • Modalità: online
  • 132 domande
  • 120 minuti
  • 3 step progressivi
  • Valutazione su 6 aree chiave e 22 competenze

Livelli di certificazione

Da Novizio (A1) a Pioniere (C2), in base al livello di padronanza raggiunto.

Validità e rilascio

  • Validità: 4 anni
  • Certificato rilasciato entro 24 ore
  • Rilascio di Certificato digitale
  • Aggiornabile ripetendo l’esame

DIGCOMP 2.2 (Accreditata Accredia)

La certificazione DIGCOMP 2.2, accreditata da Accredia, attesta le competenze digitali fondamentali richieste a cittadini, lavoratori e studenti per un utilizzo efficace, sicuro e responsabile delle tecnologie digitali.

Anche in questo caso si tratta di un ESAME DI CERTIFICAZIONE, non di un corso.

Struttura dell’esame

  • Modalità: online
  • 168 domande
  • 4 step progressivi (42 domande ciascuno)

Aree di competenza valutate (framework DIGCOMP 2.2)

  1. Alfabetizzazione su informazioni e dati
  2. Comunicazione e collaborazione
  3. Creazione di contenuti digitali
  4. Sicurezza digitale
  5. Risoluzione di problemi

Vengono valutate tutte le 21 competenze del framework.

Modalità di valutazione

  • Approccio progressivo
  • Nessuna bocciatura definitiva
  • Il risultato rappresenta il livello di competenza raggiunto (dal Base all’Altamente Specializzato)

Validità e rilascio

  • Validità: 4 anni
  • Certificato + Open Badge digitale
  • Registrazione presso Accredia
  • Rilascio entro 24/72 ore

Chiarimento fondamentale

✔️ Non esistono corsi ufficiali collegati alla certificazione.
✔️ La certificazione è, per normativa, un esame di valutazione indipendente.
✔️ Noi forniremo il materiale didattico per la preparazione, ma il titolo si ottiene esclusivamente superando l’esame.


Queste certificazioni rappresentano un’opportunità concreta per:

  • Valorizzare il proprio curriculum
  • Partecipare a concorsi e bandi pubblici
  • Inserimento su inPA
  • Adeguarsi agli standard europei sulle competenze digitali
  • Secondo l’ultima bozza ministeriale, ottenere punteggio nelle GPS 2026/2028

📩 COME ADERIRE

Per ottenere la certificazione o ricevere informazioni:

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FENSIR Formazione –

Dalle GPS alla stabilizzazione: basta precariato strutturale nella scuola

Le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) sono nate con l’intento dichiarato di rendere più rapide e trasparenti le procedure di assegnazione delle cattedre vacanti. Per migliaia di giovani laureati e aspiranti docenti rappresentano, senza dubbio, una porta di ingresso nel mondo della scuola. Tuttavia, dietro questa opportunità si cela una contraddizione strutturale che il sindacato non può più ignorare: la perpetuazione di un sistema fondato sul precariato.

Ogni anno, al termine delle operazioni di mobilità e delle immissioni in ruolo, restano disponibili migliaia di cattedre. Posti reali, necessari al funzionamento ordinario delle istituzioni scolastiche, che però non vengono coperti a tempo indeterminato. Si tratta di un’anomalia tutta italiana: posti vacanti e disponibili che, invece di essere trasformati in organico stabile, alimentano un circuito continuo di supplenze annuali o temporanee.

Le GPS, in questo quadro, diventano uno strumento di gestione dell’emergenza più che una soluzione strutturale. È vero: consentono a molti giovani di lavorare. Ma a quale prezzo? Contratti al 30 giugno o al 31 agosto, incertezza sulla sede, continui spostamenti territoriali, impossibilità di programmare la propria vita personale e professionale. Non è questa la scuola che valorizza il merito e la professionalità.

Il problema non è l’esistenza delle GPS in sé, bensì la loro trasformazione in meccanismo permanente di reclutamento. Se le cattedre sono necessarie ogni anno, perché non renderle stabilmente parte dell’organico? Perché non prevedere un piano di stabilizzazione pluriennale che trasformi il precariato cronico in lavoro stabile?

Una proposta concreta potrebbe essere quella di stabilizzare i posti vacanti almeno per un triennio, consentendo ai docenti abilitati che li occupano di essere assunti su quel posto al termine di un percorso definito e trasparente. Dopo l’anno di formazione e prova, attraverso una procedura di conferma, il docente potrebbe essere immesso in ruolo, garantendo continuità didattica agli studenti e dignità professionale al lavoratore.

In alternativa, laddove il contingente di assunzioni non consenta l’immediata immissione in ruolo, si potrebbe prevedere un meccanismo di “accantonamento” del posto: il docente precario abilitato che lo ricopre per più anni consecutivi dovrebbe avere un diritto di priorità alla stabilizzazione non appena il posto rientra nel contingente autorizzato. Una misura che non violerebbe i principi costituzionali, ma li rafforzerebbe.

Sul punto è intervenuto il Segretario Generale Nazionale Giuseppe Favilla:

“ogni biennio migliaia di docenti precari e aspiranti docenti sperano in una cattedra e spesso, specialmente per alcune classi di concorso, rimane una speranza più che una realtà. Bisogna progettare una politica per la risoluzione delle sacche di precariato e dare dignità ad ogni docente, lavoratore della scuola. Il lavoro è costituzionalmente garantito e lo Stato deve rimuovere gli ostacoli per l’effettivo esercizio del diritto al lavoro a maggior ragione per i lavoratori della conoscenza.”

Le parole del Segretario pongono al centro un principio fondamentale: il lavoro non può essere precarizzato per scelta politica. La scuola non è un settore qualsiasi, ma il cuore della formazione civile e culturale del Paese. La continuità didattica non è uno slogan, bensì un diritto degli studenti e delle famiglie.

Il ricorso strutturale alle supplenze produce effetti negativi su tutto il sistema: rallenta la progettazione didattica, ostacola la costruzione di team stabili, impoverisce l’esperienza professionale dei docenti, costretti a ricominciare ogni anno da capo. Non si può continuare a parlare di valorizzazione del capitale umano e, allo stesso tempo, accettare che migliaia di lavoratori della conoscenza restino sospesi in una condizione di precarietà permanente.

Occorre una riforma coraggiosa del reclutamento che tenga insieme merito, abilitazione e stabilità. Le GPS possono restare uno strumento transitorio, ma non devono diventare la normalità. La politica ha il dovere di trasformare i posti vacanti in posti stabili, programmare le assunzioni su base pluriennale e garantire percorsi certi di conferma per chi dimostra sul campo competenza e professionalità.

La scuola italiana non ha bisogno di supplenze infinite, ma di docenti stabili, motivati e riconosciuti. La dignità del lavoro docente passa dalla fine delle sacche di precariato e dall’affermazione di un principio semplice: chi lavora stabilmente su un posto stabile deve essere assunto stabilmente.

GPS 2026 – dalla CONSULENZA/INSERIMENTO alla CERTIFICAZIONE DIGICOMP E DIGICOMP EDU: PRENOTA

SUPPORTO COMPILAZIONE DOMANDE

Per la consulenza nella compilazione delle domande, riservata agli iscritti e a coloro che si iscrivono, è necessario prenotare un appuntamento tramite il seguente link:

👉 https://calendar.app.google/sypnc2YvsHy4ZPpD8

IN ALTERNATIVA: docenti@sadoc.it

Nelle sedi di Bergamo, Salerno, Agrigento (Ribera, Sciacca, Raffadali, Grotte), Palermo (Bagheria), Caserta è possibile procedere con assistenza in presenza, mentre per le altre province la consulenza è online tramite meet.


CERTIFICAZIONI INFORMATICHE

Finestra disponibile dal 25 FEBBRAIO al 15 MARZO

È ufficialmente aperta la finestra per ottenere le certificazioni Accredia DigCompEdu e DigComp 2.2, riconosciute dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

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🏫 Punteggio GPS 2026–2028

Le certificazioni sono valutabili nelle GPS 2026–2028 con il seguente punteggio:

  • DigComp 2.21 punto per ciascun titolo
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🔎 Fino a un massimo complessivo di 4 punti, inclusivi di eventuali titoli già riconosciuti.


💰 QUOTE DI ISCRIZIONE

🔹 PACCHETTO ENTRAMBE LE CERTIFICAZIONI (DigComp 2.2 + DigCompEdu)

  • € 189,00 per iscritti o con trattenuta sullo stipendio
    Causale: “Integrazione quota associativa”
  • € 219,00 con iscrizione annuale
    Causale: “Iscrizione e integrazione quota”

🔹 CERTIFICAZIONE SINGOLA

✔ DigComp 2.2 oppure DigCompEdu

  • € 99,00 per iscritti o con trattenuta sullo stipendio
    Causale: “Integrazione quota associativa”
  • € 145,00 con iscrizione annuale
    Causale: “Iscrizione e integrazione quota”

⚠️ Le quote sono riservate e legate all’iscrizione sindacale.


🔗 Iscrizione sindacale

Per aderire:
👉 https://www.fensir.it/iscriviti/

È necessario compilare i documenti richiesti e procedere al versamento.


💳 Modalità di pagamento

IBAN:
IT33G0845311102000000235086

Intestato a:
Federazione Nuovi Sindacati Istruzione e Ricerca


È importante chiarire in modo inequivocabile che DigComp 2.2 e DigCompEdu sono due ESAMI DI CERTIFICAZIONE, non due corsi di formazione.

Non esiste un corso obbligatorio o un corso ufficiale di preparazione collegato alla certificazione.
Si tratta esclusivamente di esami di valutazione delle competenze digitali, basati sui framework europei di riferimento.

Noi forniremo il materiale di studio su cui prepararsi, ma la certificazione si ottiene superando l’esame, non frequentando un corso.


DigCompEdu

La certificazione DigCompEdu è un riconoscimento ufficiale delle competenze digitali per educatori e formatori, basato sul framework europeo DigCompEdu.

È progettata per supportare la trasformazione digitale nella didattica e valuta la capacità di:

  • Integrare strumenti digitali nell’insegnamento
  • Gestire risorse educative digitali
  • Progettare attività didattiche innovative
  • Sviluppare le competenze digitali degli studenti

Struttura dell’esame

  • Modalità: online
  • 132 domande
  • 120 minuti
  • 3 step progressivi
  • Valutazione su 6 aree chiave e 22 competenze

Livelli di certificazione

Da Novizio (A1) a Pioniere (C2), in base al livello di padronanza raggiunto.

Validità e rilascio

  • Validità: 4 anni
  • Certificato rilasciato entro 24 ore
  • Rilascio di Certificato digitale + Open Badge
  • Aggiornabile ripetendo l’esame

DIGCOMP 2.2 (Accreditata Accredia)

La certificazione IDCERT DIGCOMP 2.2, accreditata da Accredia, attesta le competenze digitali fondamentali richieste a cittadini, lavoratori e studenti per un utilizzo efficace, sicuro e responsabile delle tecnologie digitali.

Anche in questo caso si tratta di un ESAME DI CERTIFICAZIONE, non di un corso.

Struttura dell’esame

  • Modalità: online
  • 168 domande
  • 4 step progressivi (42 domande ciascuno)

Aree di competenza valutate (framework DIGCOMP 2.2)

  1. Alfabetizzazione su informazioni e dati
  2. Comunicazione e collaborazione
  3. Creazione di contenuti digitali
  4. Sicurezza digitale
  5. Risoluzione di problemi

Vengono valutate tutte le 21 competenze del framework.

Modalità di valutazione

  • Approccio progressivo
  • Nessuna bocciatura definitiva
  • Il risultato rappresenta il livello di competenza raggiunto (dal Base all’Altamente Specializzato)

Validità e rilascio

  • Validità: 4 anni
  • Certificato + Open Badge digitale
  • Registrazione presso Accredia
  • Rilascio entro 24/72 ore

Chiarimento fondamentale

✔️ Non esistono corsi ufficiali collegati alla certificazione.
✔️ La certificazione è, per normativa, un esame di valutazione indipendente.
✔️ Noi forniremo il materiale didattico per la preparazione, ma il titolo si ottiene esclusivamente superando l’esame.


Queste certificazioni rappresentano un’opportunità concreta per:

  • Valorizzare il proprio curriculum
  • Partecipare a concorsi e bandi pubblici
  • Inserimento su inPA
  • Adeguarsi agli standard europei sulle competenze digitali
  • Secondo l’ultima bozza ministeriale, ottenere punteggio nelle GPS 2026/2028

🔁 Regole di ripetizione esame (Retake)

📌 Mancato superamento della soglia del 25% (DigCompEdu)
Possibilità di sostenere nuovamente l’esame gratuitamente.

📌 Mancato superamento per irregolarità
Retake al costo di € 175,00.


⏳ Scadenze Importanti

  • 📅 Chiusura iscrizioni: 15 marzo
  • 🖥️ Esami sostenibili entro le ore 18:00 del 16 marzo

📩 Per informazioni e assistenza:
amministrazione@formazione.fensir.it

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GPS 2026-2028: aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze. Domande dal 23 febbraio al 16 marzo

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si appresta ad avviare la procedura di aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) valide per il biennio 2026-2028, passaggio fondamentale per il conferimento degli incarichi a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali.

La nuova tornata di aggiornamento riguarderà l’inserimento dei nuovi aspiranti, l’aggiornamento dei titoli e dei servizi per coloro che sono già presenti in graduatoria, nonché l’eventuale trasferimento di provincia o la conferma della permanenza. Le GPS continueranno a rappresentare lo strumento principale per l’attribuzione delle supplenze annuali fino al 31 agosto e delle supplenze fino al termine delle attività didattiche al 30 giugno, oltre a costituire il riferimento per la formazione delle graduatorie di istituto utilizzate per le supplenze brevi e temporanee.

Le istanze potranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica a partire dalle ore 12:00 del 23 febbraio 2026 e fino alle ore 23:59 del 16 marzo 2026. La domanda dovrà essere compilata attraverso il Portale Unico del Reclutamento (INPA), accessibile con credenziali SPID o CIE, seguendo la procedura informatizzata prevista per tutte le operazioni di reclutamento del personale scolastico.

La procedura interesserà sia i nuovi aspiranti docenti che intendono inserirsi per la prima volta nelle GPS, sia coloro che risultano già presenti nelle graduatorie del precedente biennio e devono aggiornare la propria posizione. In particolare, potranno presentare domanda gli aspiranti che intendono dichiarare nuovi titoli culturali e professionali, aggiornare i servizi svolti, modificare le classi di concorso, cambiare provincia oppure confermare la permanenza in graduatoria. Anche nei casi di sola permanenza è consigliabile prestare attenzione alla riconferma di eventuali titoli soggetti a scadenza.

Ogni aspirante potrà scegliere una sola provincia di inserimento, indipendentemente dal numero di classi di concorso o tipologie di posto per le quali possiede i requisiti. La provincia selezionata determinerà anche l’inclusione nelle correlate graduatorie di istituto, che saranno utilizzate per il conferimento delle supplenze temporanee e brevi nel corso del biennio di validità delle graduatorie.

Le GPS sono articolate in due fasce distinte per ciascun grado di istruzione e tipologia di posto. La prima fascia è riservata ai docenti abilitati e, per il sostegno, ai docenti in possesso della relativa specializzazione. La seconda fascia è invece destinata agli aspiranti in possesso del solo titolo di accesso valido e completo per la classe di concorso richiesta. Per la scuola secondaria, in particolare, risulta fondamentale che il titolo di studio sia coerente con la classe di concorso e comprensivo di tutti i CFU e degli esami richiesti dalla normativa vigente, in quanto non è previsto l’inserimento con riserva per titoli non ancora completati nella seconda fascia.

Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia e primaria, l’accesso alla prima fascia è riservato ai laureati in Scienze della Formazione Primaria o ai diplomati magistrali con titolo abilitante conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002. La seconda fascia è invece rivolta agli studenti iscritti al terzo anno del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria o ad annualità successive, purché abbiano conseguito almeno 150 CFU entro la scadenza della domanda.

Particolare attenzione dovrà essere riservata al titolo di accesso, elemento centrale dell’istanza, che deve risultare completo, coerente e conforme ai requisiti previsti per la specifica classe di concorso. L’assenza dei requisiti richiesti o la dichiarazione di titoli non idonei può comportare il depennamento dalla graduatoria, a seguito delle verifiche effettuate dagli Uffici scolastici o dalle istituzioni scolastiche al momento della stipula del contratto di supplenza.

Una delle indicazioni operative più rilevanti riguarda la dichiarazione del servizio in corso. Gli aspiranti che, alla data di scadenza della domanda, non abbiano ancora concluso un contratto di supplenza potranno indicare la data futura di termine del servizio. Tuttavia, il servizio maturato dopo la presentazione dell’istanza sarà valutato solo previa conferma attraverso apposita funzione nella finestra prevista per lo scioglimento delle riserve; in caso di mancata conferma, verrà considerato esclusivamente il servizio svolto fino alla data di invio della domanda.

L’inserimento con riserva sarà consentito esclusivamente per la prima fascia nei casi di conseguimento dell’abilitazione o della specializzazione sul sostegno entro il termine previsto, indicativamente fissato al 30 giugno 2026. Lo scioglimento della riserva avverrà successivamente tramite apposita istanza online, con dichiarazione dell’avvenuto conseguimento del titolo. Non è invece previsto l’inserimento con riserva per la seconda fascia, per la quale il titolo di accesso deve essere posseduto integralmente entro la scadenza della domanda.

Per i posti di sostegno, le graduatorie continueranno ad essere articolate in prima fascia, riservata ai docenti specializzati, e seconda fascia, destinata ai docenti privi di specializzazione ma in possesso del titolo di accesso al grado e di almeno tre annualità di servizio specifico su posto di sostegno nel grado richiesto, maturate entro l’anno scolastico precedente a quello di presentazione della domanda.

Il punteggio sarà attribuito automaticamente dal sistema informatico sulla base dei titoli e dei servizi dichiarati dall’aspirante secondo le tabelle ministeriali vigenti. Il servizio sarà valutato come specifico se svolto sulla stessa classe di concorso o tipologia di posto e come aspecifico negli altri casi, con un punteggio massimo di 12 punti per anno scolastico. Saranno valutabili anche i titoli culturali, le certificazioni linguistiche e le certificazioni informatiche rilasciate da enti accreditati, oltre ai titoli accademici e professionali previsti dalle tabelle di valutazione.

Le dichiarazioni rese in domanda sono soggette a verifica da parte degli Uffici scolastici e delle istituzioni scolastiche. Eventuali incongruenze o dichiarazioni non conformi possono comportare la rettifica del punteggio, il depennamento dalla graduatoria e, nei casi più gravi, la revoca dell’incarico eventualmente conferito.

La procedura informatizzata di conferimento delle supplenze continuerà a seguire l’ordine di scorrimento previsto dalla normativa: prima le Graduatorie ad Esaurimento (GAE), successivamente le GPS di prima e seconda fascia e, in caso di esaurimento, le graduatorie di istituto. La rinuncia all’incarico, la mancata presa di servizio o l’abbandono della supplenza comportano specifiche sanzioni che possono incidere sulla possibilità di ottenere ulteriori incarichi nel corso del biennio di vigenza delle graduatorie.

In vista dell’apertura delle istanze per l’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze 2026-2028, sarà attivato un servizio di supporto dedicato alla compilazione della domanda online, finalizzato ad accompagnare gli aspiranti docenti nella corretta presentazione dell’istanza sul portale INPA e nella verifica dei titoli dichiarabili.

Il supporto riguarderà in particolare la verifica del titolo di accesso e dei requisiti per la classe di concorso, l’inserimento corretto dei servizi, la dichiarazione dei titoli culturali e professionali, la scelta della provincia e la gestione delle diverse tipologie di domanda (nuovo inserimento, aggiornamento, trasferimento o permanenza).

Sarà possibile richiedere assistenza personalizzata fissando un appuntamento tramite email all’indirizzo docenti@sadoc.it, indicando i propri dati anagrafici, la classe di concorso di interesse (se nota) e la tipologia di istanza da presentare. Il servizio di supporto alla compilazione è riservato agli iscritti al sindacato.

Al fine di fornire un orientamento operativo completo sulla procedura di aggiornamento delle GPS 2026-2028, sarà inoltre organizzato un incontro informativo pubblico online dedicato alla compilazione della domanda e all’analisi delle principali novità del biennio. Durante la diretta saranno illustrate le modalità di compilazione dell’istanza su INPA, i requisiti di accesso alle fasce GPS, la corretta dichiarazione dei titoli e del servizio, l’inserimento con riserva e gli errori più frequenti che possono comportare esclusioni o penalizzazioni in graduatoria.

L’incontro si terrà lunedì 13 alle ore 17:00 in diretta streaming sui canali YouTube e Facebook ufficiali, rappresentando un momento di approfondimento aperto a tutti gli aspiranti docenti interessati all’aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2026-2028 e alla corretta compilazione della domanda entro i termini previsti.

🎥 Incontro informativo pubblico sulle GPS 2026–2028

Per offrire un orientamento operativo sulla procedura di aggiornamento delle GPS 2026–2028, sarà organizzato un incontro informativo pubblico online dedicato alla compilazione della domanda e all’analisi delle principali novità del biennio.

Durante la diretta verranno approfonditi:

  • modalità di compilazione dell’istanza su INPA;
  • requisiti di accesso alle fasce GPS;
  • dichiarazione del servizio in corso;
  • inserimento con riserva;
  • errori più frequenti che comportano depennamento;
  • strategie per migliorare il punteggio in graduatoria.

📅 Data: lunedì 23
🕔 Orario: ore 17:00
💻 Modalità: diretta streaming sui canali ufficiali social

La diretta sarà trasmessa sui seguenti canali:

La partecipazione è libera e aperta a tutti gli aspiranti docenti interessati all’aggiornamento delle GPS 2026–2028 e alla corretta compilazione della domanda entro i termini previsti.

Stipendi di febbraio: importi più elevati per alcuni, più bassi per altri. Tra una tantum, conguagli ed errori NoiPA

Gli stipendi di febbraio del personale della scuola risultano visibili su NoiPA con importi che, rispetto ai mesi precedenti, appaiono più elevati per alcuni lavoratori ma sensibilmente più bassi per altri, nonostante la presenza della una tantum prevista per docenti e personale ATA.

Una situazione che sta generando confusione e malcontento, soprattutto perché non riconducibile a veri aumenti strutturali delle retribuzioni, ma a una combinazione di voci straordinarie, ricalcoli fiscali e correzioni tecniche.


Una tantum: l’unico elemento che incide realmente sul cedolino

Nel cedolino di febbraio è confluita la una tantum prevista:

  • per i docenti, pari a circa 111 euro lordi
  • per il personale ATA, pari a circa 270 euro lordi

Si tratta però di somme una tantum, non strutturali, che non entrano stabilmente nello stipendio e che possono essere ridimensionate o assorbite da altre voci, in particolare fiscali.


Conguaglio fiscale: perché lo stipendio può risultare più basso

Febbraio è il mese in cui NoiPA effettua il conguaglio fiscale relativo all’anno precedente.
Questo significa che:

  • eventuali imposte non trattenute correttamente nel 2025 vengono recuperate ora
  • il ricalcolo può avvenire a credito o a debito
  • in caso di conguaglio negativo, lo stipendio risulta più basso, anche in presenza della una tantum

Il risultato è che alcuni lavoratori percepiscono importi inferiori rispetto a gennaio, non per una riduzione dello stipendio base, ma per recuperi fiscali concentrati in un unico mese.


Errori NoiPA di gennaio: le correzioni non sono solo positive

Un ulteriore elemento di disomogeneità deriva dagli errori tecnici già evidenziati dalla stessa NoiPA nel mese di gennaio.

Tali errori, corretti nel cedolino di febbraio, possono corrispondere:

  • in positivo, con somme aggiuntive
  • ma anche in negativo, con trattenute e ricalcoli a sfavore del dipendente

Questo spiega perché, a fronte di situazioni lavorative simili, i cedolini presentino importi molto diversi, alimentando la percezione di scarsa trasparenza del sistema.


Il nodo strutturale: stipendi insufficienti

Al di là delle dinamiche tecniche del cedolino, resta il problema di fondo: le retribuzioni del personale della scuola continuano a essere inadeguate.

Un tema più volte ribadito da Giuseppe Favilla, Segretario generale della FENSIR, che sottolinea come i bassi salari influenzino ormai anche le scelte quotidiane di chi lavora nella scuola.

In particolare:

  • il personale ATA, con stipendi tra i più bassi del pubblico impiego
  • senza un secondo reddito familiare
  • difficilmente riesce a garantire una vita dignitosa a una famiglia con figli piccoli o in età scolare

Non si tratta più solo di una questione contrattuale, ma di tenuta sociale: affitti, bollette, trasporti, istruzione e spese essenziali rendono sempre più complesso vivere del solo stipendio scolastico.


Febbraio non è un mese “di aumento”, ma di assestamento

È importante chiarire un punto:
febbraio non rappresenta un vero mese di aumento salariale, ma un mese di assestamento contabile, in cui si sommano:

  • una tantum
  • conguagli fiscali
  • correzioni di errori pregressi

Elementi che alterano temporaneamente il netto, senza modificare in modo significativo la condizione economica del personale.


Conclusione

Gli stipendi di febbraio mostrano importi altalenanti non per reali miglioramenti retributivi, ma per meccanismi tecnici e fiscali.
Il problema resta strutturale: stipendi bassi, potere d’acquisto ridotto e crescente difficoltà nel sostenere una vita familiare dignitosa, soprattutto per il personale ATA.

Una situazione che continua a porre interrogativi seri sul futuro della scuola pubblica e sulla capacità del sistema di valorizzare davvero chi vi lavora ogni giorno.

Tribunale di Bergamo: ancora una nuova conferma contro l’abuso dei contratti a termine nella scuola docenti di religione. APERTO IL NUOVO RICORSO

Con una sentenza pubblicata il 4 febbraio 2026, il Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro – è tornato a pronunciarsi sul tema della precarietà nella scuola, ribadendo un principio ormai sempre più chiaro: il ricorso reiterato ai contratti a tempo determinato non può diventare una soluzione strutturale, soprattutto quando l’Amministrazione non rispetta l’obbligo di bandire i concorsi previsti dalla legge.

La decisione rafforza in modo significativo l’azione portata avanti dal sindacato FENSIR, da anni impegnato nella tutela dei diritti del personale scolastico e nella denuncia di un sistema che ha prodotto, nel tempo, una precarietà cronica e ingiustificata.

Il problema dei concorsi mai banditi

Il Tribunale ha individuato il cuore della questione nella mancata indizione dei concorsi triennali previsti dalla normativa. Secondo il giudice, proprio questa omissione ha determinato l’abuso: non è legittimo mantenere lavoratori per anni con contratti a termine quando il fabbisogno è stabile e prevedibile.

I contratti annuali, anche se formalmente consentiti, non possono essere utilizzati all’infinito per coprire carenze strutturali di organico. Quando ciò accade, la reiterazione oltre il limite dei 36 mesi perde ogni giustificazione e viola i principi di tutela del lavoro sanciti a livello nazionale ed europeo.

L’azione legale: decisivo il lavoro dell’avv. Giovanni Battista Mascheretti

Un ruolo determinante è stato svolto dall’avvocato Giovanni Battista Mascheretti, estensore del ricorso, che ha costruito una difesa solida, coerente e perfettamente allineata alla più recente giurisprudenza.

L’impostazione giuridica ha permesso al Tribunale di ricostruire in modo puntuale il quadro normativo speciale che disciplina il reclutamento scolastico, evidenziando come la mancata indizione dei concorsi abbia aggravato nel tempo una condizione di precarietà non più tollerabile. Un lavoro che ha dato piena forza alle rivendicazioni sostenute da FENSIR e che si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato.

I concorsi straordinari non cancellano gli abusi

La sentenza chiarisce inoltre che i concorsi straordinari banditi negli ultimi anni non hanno alcun effetto “sanante” sugli abusi già maturati. Si tratta infatti di procedure selettive, che non garantiscono automaticamente la stabilizzazione e che, quindi, non eliminano il danno subito in precedenza.

Il messaggio è chiaro: intervenire tardivamente non esonera l’Amministrazione dalle responsabilità per il passato.

Risarcimento del danno e tutela dei diritti

Nel pubblico impiego non è prevista la trasformazione automatica del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, ma l’illegittima reiterazione dei contratti dà diritto al risarcimento del danno. Un principio che tutela concretamente i lavoratori e richiama l’Amministrazione al rispetto delle regole.

Per FENSIR, questa sentenza rappresenta un’ulteriore conferma della correttezza della linea sindacale seguita e dell’importanza di affiancare all’azione sindacale una tutela legale competente e strutturata.


Come procedere con il NUOVO RICORSO

Chi intende aderire alle nuove azioni legali promosse da FENSIR può compilare il modulo di adesione al seguente link:

🔗 Modulo di adesione al ricorso
https://forms.gle/A8RuRSuF22UsLU1c8

📧 Email per informazioni generali sui ricorsi
ricorsi@fensir.it


Documenti necessari da preparare

Per avviare correttamente il ricorso è necessario raccogliere e inviare la seguente documentazione:

  1. Documento di riconoscimento e codice fiscale
  2. Stato Matricolare (da richiedere alla segreteria della scuola)
  3. Tutti i contratti a tempo determinato, divisi per anno scolastico
  4. Ultimo cedolino paga relativo a contratto a tempo determinato
  5. Eventuale copia del contratto a tempo indeterminato
  6. Autocertificazione del reddito del nucleo familiare
    • da compilare solo se non si supera la soglia di € 40.978,00
    • in caso contrario, inviare il modulo barrato indicando il superamento della soglia

📥 Scarica e compila l’autocertificazione

https://www.fensir.it/wp-content/uploads/2026/01/autocertificazione-da-luglio-2025.doc


ATTENZIONE – Invio documenti ai legali competenti per regione

I documenti devono essere inviati in base alla regione di servizio (dove si insegna o si lavora come personale ATA):

Lombardia – Veneto – Emilia-Romagna – Friuli Venezia Giulia
Avv. Giovanni Mascheretti – Avv. Veronica Mezzasalma
📧 ricorsi.mascheretti@fensir.it

Piemonte – Liguria – Toscana
Studio Legale Cuzzilla e Gaido
📧 ricorsi.cuzzillagaido@fensir.it

Sicilia – Campania – Abruzzo – Molise
Avv. Rossella Galluzzo
📧 ricorsi.galluzzo@fensir.it

Calabria – Puglia – Sardegna – Marche
Avv. Vincenzo Peluso
📧 ricorsi.peluso@fensir.it

Lazio – Umbria – Basilicata
Avv. Piacente – Avv. De Luca
📧 ricorsi.piacente@fensir.it


⚠️ AVVISO IMPORTANTE – Docenti immessi in ruolo dal 1° settembre 2025

I docenti immessi nei ruoli a decorrere dal 1° settembre 2025 devono presentare impugnativa dei contratti a termine entro e non oltre il 28 febbraio.

È necessario:

Chi non è in possesso di PEC può richiedere l’invio tramite l’Avvocato del Sindacato.


📝 Iscrizione a FENSIR (se non ancora iscritti)

Per iscriversi a FENSIR:

📄 Modulo di iscrizione
https://www.fensir.it/wp-content/uploads/2025/03/MODELLO-DELEGA-SINDACALE-FENSIR-cod.-SMQ.pdf

📘 Guida alla compilazione
https://www.fensir.it/wp-content/uploads/2025/03/GUIDA-ISCRIZIONE-FENSIR.pdf

📧 Inviare il modulo compilato a:

allegando un documento di riconoscimento.


Personale ATA ex LSU: riconoscimento del servizio pre-ruolo. FENSIR e SAATA promuovono l’azione per la ricostruzione di carriera e gli arretrati

Una recente pronuncia della Corte d’Appello di Palermo – Sezione Lavoro (12 gennaio 2026) segna un passaggio di particolare rilievo per il personale ATA ex LSU, proveniente da cooperative e successivamente stabilizzato nelle scuole statali.

La Corte ha affermato il diritto al pieno riconoscimento del servizio pre-ruolo, sia ai fini della ricostruzione di carriera sia per il pagamento delle differenze stipendiali maturate, valorizzando la realtà sostanziale del rapporto di lavoro rispetto al mero inquadramento formale.


Il principio giuridico affermato

Secondo i giudici, quando l’attività lavorativa è stata svolta all’interno delle istituzioni scolastiche statali, sotto il potere direttivo e organizzativo dell’amministrazione (orari di servizio stabiliti, controllo delle presenze, gestione di ferie e permessi da parte della dirigenza scolastica), tale lavoro deve essere considerato a tutti gli effetti servizio alle dipendenze dello Stato, anche se formalmente svolto tramite cooperative.

La decisione si inserisce in un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato che supera una visione meramente “formale” del rapporto di lavoro e riconosce piena rilevanza giuridica al servizio effettivamente prestato, anche in applicazione dei principi europei di parità di trattamento.

👉 Ne deriva una conseguenza chiara: il periodo di servizio ex LSU non può essere escluso dall’anzianità di servizio.


L’iniziativa di FENSIR e del sindacato federato SAATA

Alla luce di questo importante precedente, FENSIR, con il suo sindacato autonomo federato SAATA, promuove un’azione volta a ottenere:

  • il riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo ai fini della carriera;
  • il ricalcolo dell’anzianità giuridica ed economica;
  • il recupero degli arretrati stipendiali maturati;
  • la rimozione della disparità di trattamento rispetto ad altri lavoratori stabilizzati.

L’iniziativa mira a tutelare lavoratrici e lavoratori che per anni hanno garantito il funzionamento delle scuole statali in condizioni di precariato sostanziale, vedendosi poi riconoscere solo parzialmente – o per nulla – l’anzianità maturata.


Chi può aderire

L’azione è rivolta a:

  • collaboratori scolastici
  • assistenti amministrativi
  • assistenti tecnici

ex LSU provenienti da cooperative, oggi dipendenti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, ai quali il servizio pregresso non sia stato computato o sia stato riconosciuto solo in parte nella ricostruzione di carriera.


Obiettivo dell’azione

FENSIR e SAATA intendono far accertare in sede giudiziale che il servizio svolto dagli ex LSU non è né accessorio né esterno, ma costituisce lavoro pubblico a tutti gli effetti, con conseguente diritto:

  • agli scatti di anzianità corretti
  • alla ricostruzione di carriera completa
  • alle somme arretrate maturate nel tempo

Compilazione del form di adesione

Per partecipare all’iniziativa è necessario compilare il form di adesione, attraverso il quale sarà possibile effettuare una prima verifica dei requisiti.

Nel form saranno richiesti:

  • dati anagrafici e recapiti
  • profilo ATA di appartenenza
  • periodo di servizio svolto come ex LSU
  • anno di immissione in ruolo
  • stato della ricostruzione di carriera

📌 La compilazione del form non comporta impegno immediato, ma consente a FENSIR e SAATA di valutare la posizione individuale e fornire tutte le informazioni operative necessarie.


FENSIR, insieme al sindacato autonomo federato SAATA, conferma il proprio impegno nella tutela dei diritti del personale ATA, affinché il lavoro svolto venga riconosciuto per ciò che è stato realmente: servizio pubblico essenziale.

Retribuzione Professionale Docenti: riconosciuto il diritto anche ai supplenti

Il mancato pagamento della RPD ai docenti a tempo determinato è discriminatorio

Un’importante sentenza del giudice del lavoro ha ribadito un principio fondamentale per il personale della scuola: la Retribuzione Professionale Docenti (RPD) spetta a tutti i docenti, indipendentemente dalla tipologia di contratto, compresi i supplenti con incarichi brevi e saltuari (la voce Retribuzione Professionale Docenti la puoi trovare nella seconda pagina del cedolino paga tra gli “ALTRI ASSEGNI” se manca ne hai diritto)

Il mancato riconoscimento della RPD ai docenti precari costituisce una violazione del principio di parità di trattamento e si pone in contrasto sia con la contrattazione collettiva nazionale sia con il diritto dell’Unione Europea.

La natura della Retribuzione Professionale Docenti

La RPD è una voce retributiva introdotta dalla contrattazione collettiva nazionale con l’obiettivo di:

  • valorizzare la funzione docente;
  • riconoscere il ruolo determinante dell’insegnamento nel miglioramento del servizio scolastico;
  • garantire un trattamento economico stabile e continuativo.

Nel corso degli anni, tutti i CCNL del comparto scuola hanno confermato e incrementato tale emolumento, che ha assunto carattere fisso, continuativo e generalizzato, non collegato a incarichi aggiuntivi o a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

L’esclusione dei supplenti brevi: una disparità illegittima

Nonostante la chiarezza della disciplina contrattuale, l’Amministrazione ha escluso dal pagamento della RPD i docenti con supplenze brevi, riconoscendo invece l’emolumento:

  • ai docenti di ruolo;
  • ai docenti con contratto annuale;
  • ai docenti con contratto fino al termine delle attività didattiche.

Secondo il giudice, questa distinzione non trova alcun fondamento giuridico.

Identità delle mansioni e principio di non discriminazione

La sentenza evidenzia che le mansioni svolte dai docenti sono identiche, a prescindere dalla durata del contratto:

  • attività di insegnamento;
  • programmazione e progettazione didattica;
  • partecipazione agli organi collegiali;
  • valutazione degli studenti, scrutini ed esami;
  • rapporti con le famiglie e attività funzionali all’insegnamento.

Non esistono quindi elementi oggettivi e concreti che giustifichino un trattamento economico deteriore per i docenti a tempo determinato, tanto meno per quelli con supplenze brevi.

La mera natura temporanea del rapporto di lavoro, chiarisce il giudice, non può costituire una “ragione oggettiva” idonea a giustificare una disparità retributiva.

Interpretazione corretta del CCNL

Il richiamo, contenuto nei contratti collettivi, alle modalità di corresponsione della RPD:

  • deve essere inteso esclusivamente come criterio di calcolo e liquidazione (mensile o giornaliero);
  • non può essere utilizzato per limitare i destinatari dell’emolumento.

Un’interpretazione restrittiva violerebbe il principio di parità di trattamento sancito dalla Direttiva 1999/70/CE e dovrebbe, pertanto, essere disapplicata.

Diritto al recupero delle somme non percepite

Alla luce di tali motivazioni, il giudice riconosce il diritto dei docenti supplenti a recuperare la RPD non corrisposta, con riferimento a tutto il periodo di servizio effettivamente prestato, oltre agli interessi legali.

Si tratta di un orientamento ormai consolidato, che rafforza le rivendicazioni sindacali per la piena equiparazione dei diritti economici tra docenti a tempo indeterminato e determinato.


Adesione al ricorso per il recupero della RPD

I docenti interessati al recupero della Retribuzione Professionale Docenti possono aderire al ricorso compilando il modulo disponibile al seguente link:

https://forms.gle/5fGsZ1ERK83ZEGt7A

Una volta compilato il form, l’elenco completo dei documenti necessari verrà trasmesso direttamente via email.

Stipendi medi in Italia e retribuzioni nella scuola: un divario che il CCNL non colma

(alla luce del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2022-2024)

Il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca 2022–2024 ha riacceso il dibattito sulle retribuzioni del personale scolastico. Al centro della discussione non c’è soltanto l’entità degli aumenti, ma il persistente divario tra gli stipendi di docenti e personale ATA e quelli medi percepiti nel resto del mondo del lavoro.

Per comprendere la portata del problema è necessario mettere a confronto dati omogenei, distinguendo tra orari contrattuali, tipologie di mansioni e struttura salariale.

Lo stipendio medio in Italia: il riferimento

In Italia, lo stipendio medio lordo annuo di un lavoratore a tempo pieno si colloca oggi indicativamente tra 32.000 e 42.000 euro, con una retribuzione netta mensile che oscilla mediamente tra 1.700 e 2.700 euro, su un orario standard di circa 40 ore settimanali.

Si tratta di una media che comprende settori molto diversi tra loro, ma che rappresenta comunque un parametro di confronto significativo per valutare il posizionamento economico del lavoro nella scuola pubblica.

Quanto si guadagna nella scuola secondo il CCNL 2022–2024

Il CCNL 2022–2024 ha rideterminato gli stipendi tabellari di docenti e personale ATA con decorrenza dal 1° gennaio 2024 2025_12_23_CCNL_CIR_2022-2024. Tuttavia, l’analisi delle tabelle contrattuali mostra come il recupero salariale resti limitato.

Un docente a inizio carriera percepisce una retribuzione lorda annua che si colloca intorno ai 23–24 mila euro, mentre solo nelle fasce più alte di anzianità si arriva a superare di poco i 30–32 mila euro lordi annui. Lo stipendio è composto dallo stipendio tabellare e dalla retribuzione professionale docente, con compensi accessori non strutturali.

L’orario contrattuale varia in base all’ordine di scuola:

  • 18 ore settimanali nella scuola secondaria,
  • 24 ore nella primaria,
  • 25 ore nella scuola dell’infanzia.

A queste ore vanno aggiunte tutte le attività funzionali all’insegnamento – programmazione, consigli di classe, collegi docenti, valutazioni – che non sono retribuite come lavoro aggiuntivo, ma rientrano negli obblighi professionali.

Ancora più critica è la situazione del personale ATA, che lavora 36 ore settimanali. Le retribuzioni lorde annue, secondo il contratto, partono da circa 18.000 euro e raramente superano i 25–26 mila euro, fatta eccezione per i profili apicali. Anche considerando il compenso individuale accessorio, l’impatto sul netto mensile resta contenuto 2025_12_23_CCNL_CIR_2022-2024.


Uno schema di confronto essenziale

CategoriaOre settimanaliRetribuzione lorda annua
Lavoratore medio italiano~4032.000–42.000 €
Docente (inizio carriera)18–25*23.000–24.000 €
Docente (fine carriera)18–25*30.000–32.000 €
Personale ATA3618.000–26.000 €

* alle ore di lezione vanno aggiunte le attività funzionali non retribuite separatamente.

Il dato che emerge è evidente: docenti e ATA restano collocati al di sotto della media salariale nazionale, soprattutto nella prima parte della carriera e, in modo strutturale, per il personale non docente.

Il commento del Segretario Generale FENSIR, Giuseppe Favilla

Su questi aspetti è intervenuto più volte Giuseppe Favilla, Segretario Generale della FENSIR, sottolineando come il rinnovo contrattuale non rappresenti una vera svolta sul piano salariale.

Secondo Favilla, gli aumenti previsti dal CCNL «non consentono un reale recupero del potere d’acquisto perso negli ultimi anni» e non tengono conto dell’inflazione reale che ha colpito in modo significativo i lavoratori della scuola. In diverse prese di posizione pubbliche, il Segretario Generale ha evidenziato come gli incrementi netti mensili risultino spesso modesti, soprattutto se rapportati ai carichi di lavoro e alle responsabilità crescenti.

Particolarmente critica, secondo Favilla, è la condizione del personale ATA, che continua a rappresentare «una delle categorie meno retribuite dell’intera pubblica amministrazione», pur garantendo il funzionamento quotidiano delle istituzioni scolastiche. Il problema, sottolinea la FENSIR, non è episodico ma strutturale, e non può essere risolto con interventi una tantum o aumenti marginali.

Un problema che va oltre il contratto

Il confronto con lo stipendio medio italiano dimostra che la questione salariale nella scuola non riguarda solo l’entità degli aumenti, ma il modello retributivo complessivo.
Un modello basato quasi esclusivamente sull’anzianità, con scarse possibilità di valorizzare competenze, responsabilità e carichi di lavoro aggiuntivi, finisce per penalizzare l’intero comparto.

Il rischio concreto è quello di una scuola sempre meno attrattiva dal punto di vista professionale, con difficoltà crescenti nel reclutamento e nella permanenza del personale.

Conclusione

Alla luce dei dati del CCNL 2022–2024, il divario tra stipendi medi in Italia e retribuzioni del personale scolastico resta ampio. Gli aumenti contrattuali rappresentano un passo avanti, ma non colmano la distanza con il resto del mercato del lavoro, né restituiscono pienamente dignità salariale a chi opera ogni giorno nella scuola pubblica.

Come ribadito dalla FENSIR, serve un cambio di paradigma: non più contratti di semplice contenimento, ma politiche salariali strutturali che riconoscano il valore educativo, sociale e professionale del lavoro nella scuola.

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