Il mancato pagamento della RPD ai docenti a tempo determinato è discriminatorio
Un’importante sentenza del giudice del lavoro ha ribadito un principio fondamentale per il personale della scuola: la Retribuzione Professionale Docenti (RPD) spetta a tutti i docenti, indipendentemente dalla tipologia di contratto, compresi i supplenti con incarichi brevi e saltuari (la voce Retribuzione Professionale Docenti la puoi trovare nella seconda pagina del cedolino paga tra gli “ALTRI ASSEGNI” se manca ne hai diritto)
Il mancato riconoscimento della RPD ai docenti precari costituisce una violazione del principio di parità di trattamento e si pone in contrasto sia con la contrattazione collettiva nazionale sia con il diritto dell’Unione Europea.
La natura della Retribuzione Professionale Docenti
La RPD è una voce retributiva introdotta dalla contrattazione collettiva nazionale con l’obiettivo di:
- valorizzare la funzione docente;
- riconoscere il ruolo determinante dell’insegnamento nel miglioramento del servizio scolastico;
- garantire un trattamento economico stabile e continuativo.
Nel corso degli anni, tutti i CCNL del comparto scuola hanno confermato e incrementato tale emolumento, che ha assunto carattere fisso, continuativo e generalizzato, non collegato a incarichi aggiuntivi o a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
L’esclusione dei supplenti brevi: una disparità illegittima
Nonostante la chiarezza della disciplina contrattuale, l’Amministrazione ha escluso dal pagamento della RPD i docenti con supplenze brevi, riconoscendo invece l’emolumento:
- ai docenti di ruolo;
- ai docenti con contratto annuale;
- ai docenti con contratto fino al termine delle attività didattiche.
Secondo il giudice, questa distinzione non trova alcun fondamento giuridico.
Identità delle mansioni e principio di non discriminazione
La sentenza evidenzia che le mansioni svolte dai docenti sono identiche, a prescindere dalla durata del contratto:
- attività di insegnamento;
- programmazione e progettazione didattica;
- partecipazione agli organi collegiali;
- valutazione degli studenti, scrutini ed esami;
- rapporti con le famiglie e attività funzionali all’insegnamento.
Non esistono quindi elementi oggettivi e concreti che giustifichino un trattamento economico deteriore per i docenti a tempo determinato, tanto meno per quelli con supplenze brevi.
La mera natura temporanea del rapporto di lavoro, chiarisce il giudice, non può costituire una “ragione oggettiva” idonea a giustificare una disparità retributiva.
Interpretazione corretta del CCNL
Il richiamo, contenuto nei contratti collettivi, alle modalità di corresponsione della RPD:
- deve essere inteso esclusivamente come criterio di calcolo e liquidazione (mensile o giornaliero);
- non può essere utilizzato per limitare i destinatari dell’emolumento.
Un’interpretazione restrittiva violerebbe il principio di parità di trattamento sancito dalla Direttiva 1999/70/CE e dovrebbe, pertanto, essere disapplicata.
Diritto al recupero delle somme non percepite
Alla luce di tali motivazioni, il giudice riconosce il diritto dei docenti supplenti a recuperare la RPD non corrisposta, con riferimento a tutto il periodo di servizio effettivamente prestato, oltre agli interessi legali.
Si tratta di un orientamento ormai consolidato, che rafforza le rivendicazioni sindacali per la piena equiparazione dei diritti economici tra docenti a tempo indeterminato e determinato.
Adesione al ricorso per il recupero della RPD
I docenti interessati al recupero della Retribuzione Professionale Docenti possono aderire al ricorso compilando il modulo disponibile al seguente link:
https://forms.gle/5fGsZ1ERK83ZEGt7A
Una volta compilato il form, l’elenco completo dei documenti necessari verrà trasmesso direttamente via email.


