Mese: Marzo 2026

Modena, ABUSO dei contratti a termine nella scuola: nuova sentenza favorevole ai docenti precari

Una importante pronuncia del Tribunale di Modena – Sezione Lavoro (sentenza del 26 marzo 2026) segna un ulteriore passo avanti nella tutela dei docenti precari, in particolare per chi ha svolto servizio con contratti a tempo determinato reiterati nel tempo.

Il caso

La vicenda riguarda una docente che ha prestato servizio per molti anni con contratti a termine, superando ampiamente il limite dei 36 mesi previsto dalla normativa europea.

Determinante è stata l’azione dell’Avvocato Giovanni Battista Mascheretti, che ha patrocinato la ricorrente, sostenendo con forza l’illegittimità della reiterazione dei contratti a termine.

Il Tribunale ha riconosciuto che:

  • l’utilizzo reiterato dei contratti a tempo determinato costituisce abuso quando supera i tre anni;
  • tale abuso dà diritto al risarcimento del danno;
  • il docente ha diritto anche alla ricostruzione di carriera con il riconoscimento dell’anzianità maturata.

In questo caso specifico, il giudice ha condannato il Ministero al pagamento di 12 mensilità di risarcimento oltre interessi, oltre al riconoscimento della progressione economica .


Cosa stabilisce la sentenza

La decisione ribadisce principi ormai consolidati:

  • Il superamento dei 36 mesi di servizio con contratti a termine configura abuso
  • Non è possibile la stabilizzazione automatica nella PA, ma è dovuto un risarcimento fino a 24 mensilità
  • È riconosciuto il diritto alla ricostruzione di carriera e alle differenze retributive
  • Il sistema di supplenze non può essere utilizzato per coprire esigenze strutturali

Chi può fare ricorso

Possono aderire al ricorso i docenti che abbiano avuto:

  • contratti al 31 agosto
  • contratti al 30 giugno, anche in combinazione tra loro (situazione mista)

È fondamentale che nel proprio servizio sia presente almeno un contratto al 31 agosto.

Non possono invece partecipare:

  • i docenti con sole supplenze brevi e saltuarie

Il ruolo del sindacato

L’iniziativa è sostenuta dal sindacato FENSIR – Federazione Nuovi Sindacati Istruzione e Ricerca, impegnato nella tutela dei diritti dei docenti precari e nella promozione di azioni legali contro l’abuso dei contratti a termine.


Documenti necessari

Per partecipare al nuovo ricorso è necessario preparare:

  • Tutti i contratti a tempo determinato (31 agosto e/o 30 giugno)
  • Carta di identità
  • Codice fiscale
  • Stato matricolare da richiedere alla scuola

Come partecipare

Per aderire è sufficiente compilare il form al seguente link:

COMPILA IL FORM:
https://forms.gle/A8RuRSuF22UsLU1c8

Inviare la documentazione a ricorsi@fensir.it


Perché è importante agire ora

Questa sentenza conferma un orientamento sempre più favorevole ai docenti precari: chi ha lavorato per anni con contratti a termine può ottenere un importante risarcimento economico e il riconoscimento della propria carriera.

Agire tempestivamente consente di:

  • interrompere la prescrizione
  • tutelare i propri diritti
  • ottenere quanto dovuto per anni di lavoro precario

Scuola, vittoria per i docenti precari: il Tribunale di Milano condanna il Ministero sulle ferie non godute

Nuova importante pronuncia del Tribunale di Milano in favore dei docenti precari. Con la sentenza n. 1537/2026, il Giudice del Lavoro ha riconosciuto il diritto all’indennità per ferie non godute, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di oltre 4.500 euro.

Una decisione che si inserisce in un orientamento ormai consolidato, ma che rappresenta l’ennesima conferma concreta di come i diritti dei docenti a tempo determinato debbano essere pienamente tutelati.

Il caso: ferie mai fruite e mai richieste… ma per colpa dell’Amministrazione

Al centro della vicenda una docente con anni di servizio precario alle spalle, che aveva maturato numerosi giorni di ferie mai goduti.

Il punto decisivo è stato il comportamento dell’Amministrazione, che non aveva mai informato né invitato formalmente la lavoratrice a fruire delle ferie, come invece richiesto dalla normativa e dalla giurisprudenza europea.

La decisione: il diritto non si perde automaticamente

Il Tribunale è stato chiaro:

il diritto alle ferie non può considerarsi perso automaticamente;
spetta al datore di lavoro dimostrare di aver messo il lavoratore nelle condizioni di utilizzarle.

Non essendo stata fornita questa prova, il Ministero è stato condannato a pagare l’indennità sostitutiva, oltre interessi e spese legali.

Determinante l’azione legale

La decisione evidenzia anche l’importanza di un’azione legale mirata e incisiva.

La difesa ha saputo:

  • ricostruire con precisione tutti i periodi di servizio;
  • dimostrare puntualmente le ferie maturate e non godute;
  • richiamare con efficacia la giurisprudenza nazionale ed europea;
  • mettere in luce le lacune dell’Amministrazione.

Un lavoro tecnico e strategico che ha portato a un risultato pieno.

FENSIR: tutela concreta per i docenti

Questa sentenza conferma ancora una volta la fondatezza delle azioni promosse da FENSIR, da tempo impegnata nella difesa dei diritti dei docenti precari.

Se hai lavorato con contratti a tempo determinato, potresti avere diritto anche tu al recupero delle ferie non godute.

Come aderire al ricorso

Per partecipare è necessario inviare la seguente documentazione:

  • Tutti i contratti a tempo determinato (supplenze brevi e saltuarie e contratti al 30 giugno)
  • Carta di identità e codice fiscale
  • Stato matricolare da richiedere alla scuola

Invia tutto a: ricorsi@fensir.it

Compila il form di adesione:
https://forms.gle/A8RuRSuF22UsLU1c8

Un messaggio chiaro

La pronuncia del Tribunale di Milano ribadisce un principio fondamentale:

senza informazione e senza invito formale, le ferie non possono essere perse.

Un segnale forte per tutto il settore scolastico e un’opportunità concreta per molti docenti di far valere i propri diritti.

CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027: tra annunci e realtà, gli aumenti bastano davvero?

Il secondo incontro all’Aran per il rinnovo del CCNL “Istruzione e Ricerca” 2025-2027 ha prodotto un elemento di apparente convergenza: destinare quasi tutte le risorse disponibili agli stipendi tabellari. Una scelta rivendicata da più sigle sindacali e accolta positivamente al tavolo negoziale. Ma basta questo per parlare di vero rilancio delle retribuzioni del personale della scuola, dell’università, della ricerca e dell’AFAM?

La sensazione, a leggere con attenzione numeri e dichiarazioni, è che ci si trovi ancora una volta davanti a un equilibrio fragile: un accordo possibile, forse anche rapido, ma costruito su basi economiche che difficilmente potranno incidere davvero sulla vita quotidiana dei lavoratori.

Dai comunicati dei principali sindacati emerge una linea comune, pur nelle differenze di accento. La FLC CGIL rivendica come risultato importante l’aver concentrato le risorse sugli stipendi tabellari, ma allo stesso tempo insiste sulla necessità di nuovi finanziamenti per colmare il divario con gli altri comparti della pubblica amministrazione. La CISL sottolinea la coerenza dell’impostazione e rivendica il percorso che ha portato fin qui, mentre la UIL parla di un passo nella giusta direzione, accompagnato però dalla richiesta di detassare gli aumenti e di reperire ulteriori risorse.

Anche SNALS e ANIEF, pur riconoscendo gli incrementi previsti, mettono in evidenza il limite principale dell’operazione: le cifre non sono sufficienti a recuperare il potere d’acquisto perso. E su questo punto, al di là delle differenze, il fronte sindacale appare insolitamente compatto.

Il problema, però, non sta tanto nelle percentuali annunciate quanto nella loro traduzione concreta. Si parla di aumenti medi tra i 130 e i 143 euro lordi mensili. Una cifra che, sulla carta, può sembrare significativa. Ma basta fare un calcolo semplice per capire quanto effettivamente arriverà nelle tasche dei lavoratori.

Tolte le trattenute fiscali, che incidono per circa un quarto dell’importo, il netto si aggira attorno ai 100 euro. A questo vanno sottratte le addizionali regionali e comunali, riducendo ulteriormente la cifra disponibile. Alla fine, l’aumento reale difficilmente supera i 90-100 euro mensili.

È su questo scarto tra percezione e realtà che interviene con decisione il segretario della FENSIR, Giuseppe Favilla, che mette in discussione l’intero impianto comunicativo della trattativa. Secondo Favilla, i proclami non corrispondono alla realtà dei fatti: si enfatizzano cifre lorde e percentuali, ma si evita di spiegare chiaramente cosa resta davvero in busta paga.

Il punto non è negare l’esistenza degli aumenti, ma valutarne l’efficacia. Perché un incremento netto di circa 100 euro, in un contesto segnato da inflazione e aumento generalizzato dei costi, non è in grado né di recuperare quanto perso negli ultimi anni né di ridurre il divario con altri settori pubblici.

E qui emerge il limite strutturale dell’intera operazione. Questo contratto, come molti dei precedenti, non nasce da una scelta politica di investimento forte sul comparto istruzione e ricerca, ma dalla semplice distribuzione delle risorse già previste in legge di bilancio. In altre parole, si decide come dividere una torta che non è cresciuta.

Non sorprende, quindi, che tutti i sindacati, pur con toni diversi, tornino a chiedere la stessa cosa: risorse aggiuntive. Che si tratti di fondi perequativi, detassazione degli aumenti, riconoscimento di voci oggi escluse o recupero di annualità pregresse, il nodo resta sempre lo stesso. Senza nuovi finanziamenti, il contratto può al massimo contenere le perdite, non invertire la tendenza.

Il rischio, allora, è quello di trovarsi davanti a un rinnovo contrattuale che funziona sul piano tecnico e procedurale, ma che non incide davvero sul piano sostanziale. Un contratto che arriva nei tempi giusti, ma con importi che non cambiano in modo significativo le condizioni materiali di chi lavora nella scuola e nella ricerca.

La partita vera, probabilmente, si giocherà nei prossimi mesi, tra legge di bilancio e parte normativa del contratto. Ma una cosa appare già chiara: senza un investimento strutturale, senza un cambio di passo politico prima ancora che contrattuale, sarà difficile parlare di reale valorizzazione del personale.

E alla fine resta una domanda semplice, che nessun comunicato riesce a eludere: cento euro in più al mese possono davvero rappresentare una risposta adeguata al costo della vita e al valore del lavoro svolto?

Trescore Balneario, grave episodio all’interno dell’istituto scolastico: serve una riflessione profonda e responsabile

La FENSIR esprime la propria piena solidarietà e vicinanza alla docente vittima della grave aggressione avvenuta all’interno di un istituto scolastico di Trescore Balneario, auspicando una pronta e completa guarigione.

L’episodio rappresenta un fatto di estrema gravità che colpisce profondamente tutta la comunità educante e che non può essere affrontato con letture semplicistiche o esclusivamente repressive.

Il Segretario Generale Giuseppe Favilla dichiara:

“Non possiamo attaccare a priori il ragazzino e non sappiamo con certezza da cosa sia stato spinto né il motivo del gesto. Sicuramente dobbiamo interrogarci su quali siano state le azioni educative intraprese dalla scuola e soprattutto sul contesto sociale e familiare di provenienza del ragazzo. Non certo aiutano alcuni messaggi provenienti dai media, che rischiano di alimentare una lettura semplicistica e superficiale di fenomeni complessi.”

La FENSIR ritiene indispensabile che, accanto alle necessarie verifiche sull’accaduto, si apra una riflessione seria e condivisa sul ruolo della scuola, sulle condizioni in cui operano docenti e studenti e sulle responsabilità educative che coinvolgono l’intera società.

È fondamentale evitare ogni forma di strumentalizzazione e promuovere invece un approccio equilibrato, capace di coniugare sicurezza, prevenzione e attenzione ai percorsi educativi e relazionali.

La scuola deve rimanere un luogo sicuro, ma anche uno spazio di crescita, ascolto e inclusione, nel quale situazioni di disagio possano essere intercettate e affrontate prima che degenerino in episodi drammatici.


FENSIR – Federazione Nuovi Sindacati Istruzione e Ricerca
(Data e luogo)

Nuovi elenchi regionali per le immissioni in ruolo: cosa cambia dal 2026/2027

Il sistema di reclutamento dei docenti italiani si prepara a una significativa innovazione. Con il parere espresso dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) il 16 marzo 2026, prende forma un nuovo strumento destinato a incidere sulle assunzioni: gli elenchi regionali per le immissioni in ruolo.

Un nuovo canale di reclutamento

Il provvedimento introduce, a partire dall’anno scolastico 2026/2027, elenchi regionali dai quali attingere per le assunzioni a tempo indeterminato quando risultano esaurite le graduatorie dei concorsi ordinari.

L’obiettivo è chiaro: garantire la copertura dei posti vacanti già dall’inizio dell’anno scolastico, evitando ritardi cronici nelle nomine e assicurando continuità didattica agli studenti .

Chi può accedere agli elenchi

Gli elenchi sono riservati a candidati che:

  • abbiano partecipato a concorsi banditi dal 2020 in poi
  • abbiano superato la prova orale con almeno 70/100
  • non siano già assunti a tempo indeterminato o con contratto finalizzato al ruolo

L’iscrizione avviene su base volontaria e in una sola regione, anche diversa da quella in cui si è svolto il concorso.

Come funzionano le graduatorie

Gli aspiranti vengono inseriti negli elenchi regionali secondo criteri ben precisi:

  1. Ordine cronologico del concorso sostenuto
  2. Punteggio complessivo (prova scritta + orale)
  3. Eventuali criteri di precedenza in caso di parità

Questo sistema mira a valorizzare sia l’esperienza concorsuale sia il merito.

Una soluzione al problema delle graduatorie esaurite

Uno degli aspetti più rilevanti è la funzione “di riserva” degli elenchi. Essi verranno utilizzati solo dopo l’esaurimento delle graduatorie concorsuali, diventando quindi uno strumento complementare e non sostitutivo .

In questo modo si amplia il bacino di docenti già selezionati, riducendo il ricorso a supplenze annuali.

Le osservazioni del CSPI

Il CSPI ha espresso un parere complessivamente positivo, sottolineando diversi punti di forza:

  • valorizzazione di candidati già idonei
  • maggiore efficienza nelle assunzioni
  • contributo alla stabilità del sistema scolastico

Tuttavia, sono state avanzate anche alcune proposte migliorative:

  • precedenza per chi ha svolto il concorso nella stessa regione scelta
  • maggiore trasparenza sui posti disponibili
  • monitoraggio nazionale per evitare disparità territoriali
  • estensione della misura anche ad alcune procedure concorsuali escluse

Il parere delle organizzazioni sindacali

Sul provvedimento si registra anche una prima apertura da parte del mondo sindacale. Il Segretario generale della Fensir, Giuseppe Favilla, ha infatti sottolineato come l’introduzione degli elenchi regionali rappresenti:

“un buon modo per superare quello che è da sempre il precariato endemico dei lavoratori della scuola statale italiana”.

Una valutazione che evidenzia come il nuovo meccanismo possa contribuire a ridurre la storica instabilità occupazionale del settore, offrendo nuove opportunità di immissione in ruolo a docenti già selezionati.

Criticità e questioni aperte

Non mancano alcune criticità:

  • il vincolo della scelta di una sola regione può limitare le opportunità
  • il sistema potrebbe generare squilibri tra territori con più o meno posti disponibili
  • resta fondamentale la chiarezza sui contingenti di assunzione

Conclusioni

Gli elenchi regionali rappresentano un passo importante verso un sistema di reclutamento più flessibile ed efficiente. Se ben attuati, potranno contribuire a ridurre il precariato e garantire una maggiore stabilità nelle scuole italiane.

Resta però decisiva la fase applicativa: trasparenza, monitoraggio e correzioni in corso d’opera saranno essenziali per trasformare questa riforma in un reale miglioramento del sistema.


Referendum sulla giustizia: informarsi per scegliere in modo consapevole

Il 22 e 23 marzo 2026 gli elettori saranno chiamati a esprimersi su una riforma costituzionale che interviene sull’organizzazione della magistratura. Non si tratta di un voto su singole norme o su questioni immediate, ma di una scelta che riguarda l’assetto complessivo della giustizia e i suoi equilibri nel tempo.

Il referendum è confermativo: la riforma è già stata approvata dal Parlamento, ma non con la maggioranza qualificata dei due terzi. Per questo la parola passa ai cittadini. Non è previsto quorum: sarà sufficiente la maggioranza dei voti validi per decidere se le modifiche entreranno in vigore.

Al centro del testo c’è un cambiamento rilevante, spesso sintetizzato con l’espressione “separazione delle carriere”. Oggi giudici e pubblici ministeri appartengono allo stesso ordine e possono passare da una funzione all’altra nel corso della carriera. La riforma introduce invece due percorsi distinti, mantenendo entrambe le figure all’interno di un quadro di autonomia e indipendenza costituzionalmente garantito.

A questa scelta si collega un’altra novità significativa: la creazione di due distinti Consigli Superiori della Magistratura. Attualmente l’organo è unico e governa l’intera magistratura; con la riforma verrebbe sdoppiato, attribuendo a ciascun Consiglio la gestione delle carriere e delle funzioni del proprio ambito.

Il progetto prevede inoltre l’istituzione di una Corte disciplinare autonoma, chiamata a occuparsi dei procedimenti disciplinari dei magistrati, oggi affidati al Consiglio Superiore. L’intento dichiarato è separare le funzioni di governo della magistratura da quelle di controllo disciplinare.

Tra i punti più discussi figura anche il ricorso al sorteggio per la selezione di una parte dei componenti degli organi di autogoverno. Una scelta che, nelle intenzioni dei promotori, dovrebbe incidere sul peso delle correnti interne, ma che ha alimentato un confronto articolato sul tema della rappresentanza e della responsabilità.

Le modifiche intervengono su diversi articoli della Costituzione – tra cui il 104, il 105 e il 107 – incidendo su aspetti centrali come l’autogoverno della magistratura, lo status dei magistrati e l’organizzazione della funzione giudiziaria. Si tratta quindi di una revisione ampia, che non produce effetti immediati sui processi ma ridefinisce il quadro istituzionale nel quale la giustizia opera.

Il significato del voto è lineare nella sua formulazione: votare SÌ equivale ad approvare la riforma e avviare il nuovo assetto, che dovrà poi essere attuato con leggi successive; votare NO significa mantenere l’impianto attuale, lasciando invariata la struttura della magistratura.

In questo contesto, il sindacato ha scelto di non assumere una posizione di schieramento, ribadendo la propria natura apolitica e apartitica. Il Segretario Generale Giuseppe Favilla ha sottolineato come all’interno dell’organizzazione convivano sensibilità diverse:

“La nostra organizzazione sindacale include anime con un sentire politico che va da destra a sinistra. Non ci preoccupiamo di schierarci ma lasciamo la libertà ad ogni singolo associato di farsi una sua idea e rispondere secondo coscienza, conoscenza e scienza. Il nostro compito è quello di favorire la comprensione dei temi e stimolare una partecipazione consapevole, non indirizzare il voto.”

Una posizione che richiama il valore del pluralismo e della responsabilità individuale, soprattutto su temi complessi come quelli che riguardano l’equilibrio tra i poteri dello Stato.

Il referendum, infatti, non entra nel merito dei singoli casi giudiziari, ma incide sul modo in cui la giustizia è organizzata e amministrata. Proprio per questo, al di là delle diverse opinioni, il voto rappresenta un’occasione di partecipazione su una questione strutturale, che richiede informazione, attenzione e consapevolezza.

Precariato docenti di religione: una giustizia a geometria variabile nel distretto di Brescia e nel Tribunale di Bergamo

La recente pronuncia del Tribunale del lavoro di Bergamo del 16.03.2026 n. R.G. 1686/2024 si inserisce in un solco interpretativo ormai consolidato all’interno del distretto della Corte d’Appello di Brescia, ma che appare sempre più isolato rispetto al resto del panorama giurisprudenziale nazionale.

La sentenza, pur riconoscendo l’illegittimità della reiterazione dei contratti a termine oltre i 36 mesi e quindi l’abuso nella gestione del rapporto di lavoro dei docenti di religione, si limita a liquidare il danno nella misura minima di 2,5 mensilità, applicando un criterio fortemente restrittivo .

Questa scelta si fonda su un orientamento che, richiamando precedenti della Corte d’Appello di Brescia, ridimensiona il danno sulla base della “peculiare posizione” degli insegnanti di religione, valorizzando elementi quali il rinnovo automatico dei contratti e alcuni aspetti di equiparazione economica con i docenti di ruolo .

Tuttavia, tale impostazione solleva interrogativi profondi sotto il profilo della tutela effettiva del lavoratore precario.

Una lettura riduttiva del danno da precarietà

Il punto critico della decisione non risiede nel riconoscimento dell’abuso — che viene chiaramente affermato — bensì nella sua minimizzazione sul piano risarcitorio.

La stessa sentenza riconosce che:

  • l’abuso deriva dalla mancata indizione dei concorsi triennali previsti dalla legge;
  • il precariato si protrae anche per periodi molto lunghi;
  • il danno consiste nella perdita di chance di stabilizzazione e nella compressione delle tutele tipiche del lavoro stabile .

Eppure, a fronte di tali premesse, il ristoro economico viene drasticamente ridotto al minimo edittale.

Questa scelta appare in netta controtendenza rispetto ad altri tribunali italiani, i quali, in casi analoghi, riconoscono indennità ben più consistenti, proprio in ragione della durata pluriennale del precariato e della gravità dell’abuso.

Il rischio di una disparità territoriale nella tutela dei diritti

Il risultato è una vera e propria frattura territoriale nella giurisprudenza del lavoro:

  • nel distretto della Corte d’Appello di Brescia si consolida un orientamento restrittivo;
  • nel resto d’Italia si registrano decisioni più favorevoli ai lavoratori, con riconoscimenti risarcitori significativamente più elevati.

Una simile disomogeneità compromette il principio di uguaglianza sostanziale e genera incertezza tra i lavoratori, che si trovano a subire trattamenti radicalmente diversi a seconda del foro competente.

Il nodo irrisolto del lungo precariato

Ancora più rilevante è il fatto che questa impostazione sembra non cogliere la reale portata del fenomeno del lungo precariato dei docenti di religione.

La stessa ricostruzione normativa contenuta nella sentenza evidenzia come:

  • il sistema sia strutturalmente fondato su una quota significativa di lavoro a termine (30%);
  • i concorsi non siano stati banditi con la regolarità prevista;
  • molti docenti abbiano lavorato per anni, se non decenni, in condizioni di precarietà continuativa .

In questo contesto, limitarsi al minimo risarcitorio rischia di svuotare di efficacia la tutela riconosciuta dall’ordinamento europeo, che impone misure realmente dissuasive contro l’abuso dei contratti a termine.

Il commento

“Siamo di fronte a un orientamento che, pur riconoscendo formalmente l’abuso, ne neutralizza gli effetti concreti. Il lungo precariato dei docenti di religione viene trattato come una condizione fisiologica e non come una violazione sistemica dei diritti dei lavoratori. La scelta di liquidare il danno nel minimo delle mensilità rappresenta un segnale preoccupante, soprattutto perché in controtendenza rispetto ad altri tribunali italiani che, invece, valorizzano la gravità dell’abuso e la durata della precarietà. Così si rischia di creare lavoratori di serie A e di serie B a seconda del territorio in cui viene pronunciata la sentenza.”

Giuseppe Favilla
Segretario Generale FENSIR e docente di religione

Specializzazione sul sostegno, al via le iscrizioni ai percorsi TFA INDIRE 2026: posti disponibili e modalità di domanda

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni ai percorsi di formazione per la Specializzazione sul sostegno didattico agli alunni con disabilità (TFA) – edizione 2026, rivolti a docenti con specifici requisiti di servizio o formazione. L’iniziativa rappresenta un’importante opportunità per ampliare il numero di insegnanti qualificati nel sostegno e rispondere al fabbisogno delle scuole italiane.

Posti disponibili per il 2026

Per l’edizione 2026 dei percorsi TFA gestiti da INDIRE sono stati messi a disposizione 14.800 posti complessivi, suddivisi in due categorie:

  • 10.800 posti destinati ai docenti che abbiano maturato almeno tre anni di servizio su posto di sostegno negli ultimi otto anni scolastici, anche non continuativi;
  • 4.000 posti riservati ai docenti che hanno conseguito un titolo di specializzazione sul sostegno all’estero, presso università o enti accreditati nel Paese di origine, e che si trovano in attesa del riconoscimento in Italia oppure coinvolti in un contenzioso per il mancato riconoscimento entro i termini previsti.

Le due categorie sono individuate rispettivamente dall’articolo 6 e dall’articolo 7 del Decreto Legge 31 maggio 2024, n. 71, che disciplina le procedure straordinarie per il potenziamento dei docenti specializzati sul sostegno.

Chi può partecipare

I percorsi sono quindi rivolti a:

  • docenti con tre annualità di servizio su sostegno, maturate negli ultimi otto anni scolastici, anche non consecutive;
  • docenti con titolo di sostegno conseguito all’estero, che abbiano presentato domanda di riconoscimento in Italia e il cui procedimento sia ancora pendente oltre i tempi previsti oppure oggetto di contenzioso.

L’obiettivo è valorizzare l’esperienza professionale già maturata e offrire un percorso di regolarizzazione e specializzazione per chi ha già lavorato nel settore o ha acquisito competenze all’estero.

Scadenze e modalità di iscrizione

Le domande di partecipazione possono essere presentate a partire da venerdì 13 marzo fino alle ore 13:00 del 20 marzo.

La procedura di candidatura è interamente online attraverso la piattaforma dedicata di INDIRE:

Sul sito ufficiale sono disponibili anche tutte le informazioni utili sui percorsi formativi, tra cui:

  • dettagli sull’organizzazione dei corsi
  • FAQ per i candidati
  • manuali e guide per la registrazione alla piattaforma

La pagina informativa completa è consultabile su:

Un passo per rafforzare il sostegno nelle scuole

L’avvio dei percorsi TFA 2026 rappresenta un passaggio significativo nel piano di rafforzamento del sostegno nelle scuole italiane, con l’obiettivo di ridurre il numero di cattedre scoperte e garantire continuità didattica agli studenti con disabilità.

L’assegnazione di quasi 15 mila posti complessivi punta infatti ad ampliare rapidamente il numero di docenti specializzati, valorizzando sia l’esperienza già maturata nelle scuole sia i percorsi formativi svolti all’estero.

SCHEDA SINTETICA MOBILITA’ DOCENTI E ATA

CCNI Mobilità Triennio 2025-2028
FENSIR – Federazione Nuovi Sindacati Istruzione e Ricerca
Fensir

CCNI Mobilità

Triennio 2025-2028

In data 10 marzo 2026 è stato sottoscritto in via definitiva il CCNI che regola la mobilità territoriale e professionale per gli anni scolastici 2025/2026 – 2026/2027 – 2027/2028. Per l’a.s. 2026/2027 le domande si presenteranno a partire dal 16 marzo 2026.

Cosa c’è da sapere
Destinatari

Tutto il personale docente, educativo e ATA a tempo indeterminato può inoltrare domanda di mobilità territoriale.

Possono invece accedere alla mobilità professionale (passaggio di ruolo/cattedra) solo i docenti in possesso dei requisiti e che abbiano superato il periodo di prova.

Docenti

Vincolo triennale

  • Il vincolo di permanenza triennale si applica ai trasferimenti solo nei casi in cui il movimento sia stato ottenuto su una specifica scelta di scuola, sia provinciale sia interprovinciale.

Docenti neoassunti

  • Deroghe all’obbligo di permanenza triennale per benefici della Legge 104/92 oppure per ricongiungimento a figlio fino a 14 anni o a coniuge/genitore con invalidità certificata.
  • Il servizio svolto con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo è valido ai fini dell’anzianità; stesso criterio per i docenti di sostegno nel calcolo del quinquennio obbligatorio.
  • Il triennio di permanenza si calcola a partire dall’anno scolastico di riferimento.
  • Passaggio di ruolo su posto di sostegno nella secondaria di I e II grado con titolo di specializzazione del grado richiesto, anche senza abilitazione su classe di concorso.
  • Trasferimenti da sostegno a posto comune nell’aliquota massima del 75%.
  • Diritto al rientro dei soprannumerari su scuola/comune di ex titolarità esteso a 10 anni.
  • Procedure semplificate e “di garanzia” nel dimensionamento della rete scolastica a tutela della continuità di servizio.
  • Restituzione al ruolo di provenienza nell’anno di prova.
  • Trasferimento con priorità (Fase I) del soprannumerario su CTP ad altra sede disponibile CTP del medesimo CPIA, anche se in diverso comune.
  • Mobilità online per titolari di sostegno ADML e ADSL.
Docenti: Valutazione dei titoli
  • Graduale incremento del punteggio nella mobilità d’ufficio e nelle graduatorie interne per il pre-ruolo svolto con servizio specifico. Per l’a.s. 2026/27 il pre-ruolo specifico viene ricalcolato con l’attribuzione di 5 punti per ogni anno.
  • Riconoscimento del punteggio relativo alla continuità di servizio nella stessa scuola di titolarità.
  • Punteggio aggiuntivo nella mobilità territoriale per tutor e/o orientatore dopo un triennio di incarico continuativo a partire dall’a.s. 2023/24.
  • Punteggio aggiuntivo nella mobilità territoriale dopo un triennio, per i titolari in scuole collocate nelle aree a rischio che non abbiano inoltrato domanda di mobilità.
Personale ATA
  • Partecipazione ai movimenti indicando preferenze per una o fino a 15 province nella stessa domanda.
  • Con domande separate è possibile presentare domanda di mobilità territoriale e di mobilità professionale (passaggio di profilo della stessa area), purché in possesso dei requisiti.
Disposizioni comuni sulle precedenze
(docenti e personale ATA)
  • Le precedenze si applicano nella mobilità territoriale di II e III fase e di I fase in determinate condizioni.
  • Sono raggruppate per categorie di beneficiari: Legge 104/92 propria e di assistenza, ex perdenti posto con diritto di rientro e, a seguire, personale tutelato da specifiche disposizioni di legge.
  • Il riconoscimento della precedenza per assistenza a familiare si effettua solo in presenza di certificazione permanente, salvo nel caso di figlio/a con disabilità.
  • Non sono riconosciute ai fini della riassegnazione di sede a seguito di dimensionamento.
Area dei funzionari
e dell’elevata qualificazione
  • Neoimmessi in ruolo: acquisizione della titolarità con conferma della sede o, in alternativa, tramite mobilità territoriale.
  • Obbligo triennale di permanenza, in cui è computato l’anno di servizio in caso di conferma della sede. Riconoscimento delle deroghe per assistenza/cura.
  • Priorità di trattamento in tutte le fasi della mobilità per il funzionario già inquadrato nel profilo DSGA rispetto agli altri funzionari.
  • Accesso alla mobilità volontaria durante l’incarico triennale.

Assistenza mobilità

Sarà possibile ottenere consulenza e assistenza prenotando uno slot alla pagina:

www.fensir.it/consulenze

www.fensir.it

DOCUMENTAZIONE DA UTILIZZARE

DOCUMENTI NECESSARI

1-ALLEGATO_D_SCUOLA_INFANZIADownload

ALLEGATO F SCUOLA INFANZIADownload

1 ALLEGATO_D_SCUOLA_PRIMARIADownload

ALLEGATO-F_SCUOLA PRIMARIA)Download

Allegato-F1-continuità-lingua-inglese SCUOLA PRIMARIADownload

2 ALLEGATO_D_SECONDARIADownload

6 ALLEGATO F dichiarazione servizio continuativoDownload

3 ALLEGATO D PERSONALE ATADownload

ATA ALLEGATO_E_servizio continuativoDownload

ALLEGATO F _punteggio aggiuntivo ATADownload

8 DICHIARAZIONI_INSEGNANTI_RELIGIONE_CATTOLICA_2026_27Download

12-Dichiarazione-servizio-per-un-triennio-in-serali-e-carcerarieDownload

Dichiarazione-titoli-possedutiDownload

Dichiarazione-possesso-abilitazione-specificaDownload

Dichiarazione-titolo-di-sostegnoDownload

11-Dichiarazione-utilizzazione-in-classe-di-concorsoDownload

Pluridichiarazione-sostitutiva (IN ALTERNATIVA A TUTTE LE ALTRE DICHIARAZIONI)Download

Dichiarazione-conseguimento-titolo-di-sostegno-per-frequentanti-TFADownload

DOCUMENTI ESIGENZE PERSONALI E DI FAMIGLIA

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DOCUMENTI UTILI PER USUFRUIRE DELLE DEROGE

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REVOCA DOMANDA DI MOBILITA’

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Mobilità scuola 2026/27: domande dal 16 marzo. Cambiano alcune deroghe ai vincoli

Si è svolto il 10 marzo presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con le OO.SS. rappresentative, l’incontro dedicato alla mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2026/2027.

A seguito dei rilievi sull’ipotesi di CCNI sulla mobilità 2025-2028, le organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo hanno proceduto alla sottoscrizione del contratto definitivo introducendo alcune modifiche rilevanti.

Modifiche alle deroghe ai vincoli

Le principali novità riguardano le deroghe al vincolo di permanenza per docenti e personale dell’Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione.

In particolare:

  • Riduzione dell’età dei figli per usufruire della deroga: il limite passa da 16 a 14 anni.
  • Eliminata la deroga per il ricongiungimento al genitore over 65, che non consente più di superare il vincolo triennale.

Mobilità 2026/27: date di presentazione delle domande (da confermare)

Le domande dovrebbero essere presentate nelle seguenti finestre temporali:

  • Docenti: dal 16 marzo al 2 aprile – pubblicazione movimenti 29 maggio 2026
  • Personale educativo: dal 16 marzo al 7 aprile – pubblicazione movimenti 4 giugno 2026
  • Personale ATA: dal 23 marzo al 9 aprile – pubblicazione movimenti 10 giugno 2026
  • Docenti di Religione cattolica: dal 21 marzo al 17 aprile – pubblicazione movimenti 5 giugno 2026

Chi può presentare domanda di mobilità (docenti)

Possono presentare domanda i docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2023/2024 che negli anni 2024/25 e/o 2025/26:

  • non hanno presentato domanda di mobilità;
  • hanno presentato domanda senza ottenere movimento;
  • hanno ottenuto mobilità nella stessa provincia tramite codice sintetico (comune o distretto);
  • hanno ottenuto mobilità in altra provincia tramite codice sintetico (comune, distretto o provincia).

Questi docenti possono presentare domanda provinciale e interprovinciale senza necessità di deroghe.


Casi particolari esclusi dal vincolo

Sono esclusi dal vincolo triennale e possono presentare domanda senza deroghe:

  • docenti assunti a tempo determinato il 1° settembre 2023 da GPS I fascia sostegno, confermati in ruolo il 1° settembre 2024, con retrodatazione giuridica al 1° settembre 2023;
  • docenti assunti da concorso straordinario bis nel 2023/2024 e confermati in ruolo nel 2024/2025.

In questi casi l’anno svolto a tempo determinato viene comunque conteggiato nel triennio di blocco.


Docenti che non possono presentare domanda

Non possono presentare domanda di mobilità per l’anno scolastico 2026/2027 i docenti che nel 2025/2026 risultano:

  • assunti a tempo determinato da GPS I fascia sostegno;
  • assunti a tempo determinato da concorso straordinario bis;
  • assunti a tempo determinato da concorso PNRR in attesa di abilitazione.

Il divieto è assoluto e non sono previste deroghe.


Docenti con vincolo triennale (domanda possibile solo con deroghe)

Non possono presentare domanda di mobilità, salvo deroghe, i docenti:

  • assunti a tempo indeterminato dal 1° settembre 2024 (anche con sola decorrenza giuridica);
  • assunti dal 1° settembre 2025 con decorrenza economica;
  • che hanno ottenuto titolarità su una scuola richiesta puntualmente tramite domanda volontaria negli anni 2024/25 o 2025/26.

Rientra nel vincolo triennale anche il docente assunto da GPS I fascia sostegno nel 2024, confermato in ruolo nel 2025 con retrodatazione giuridica al 1° settembre 2024.

Per questi docenti la domanda è possibile solo in presenza delle deroghe previste.


Deroghe al vincolo triennale

Possono presentare domanda di mobilità i docenti soggetti al vincolo triennale che rientrano in una delle seguenti categorie:

  • genitori di figli fino a 14 anni (per adottivi o affidatari: entro 14 anni dall’ingresso in famiglia e comunque non oltre la maggiore età);
  • docenti con disabilità o che assistono familiari con disabilità grave (artt. 21 e 33, commi 3, 5 e 6 della legge 104/92);
  • docenti che usufruiscono del congedo biennale per assistenza a disabile (art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001);
  • coniuge o figlio di mutilato o invalido civile (legge 118/1971).

Altri casi in cui è possibile presentare domanda

La domanda è consentita anche per:

  • docenti soprannumerari o in esubero;
  • docenti con vincolo per preferenza puntuale di scuola che:
    • beneficiano delle precedenze previste dall’art. 13 del CCNI 2025/2028 (se assegnati fuori dal comune o distretto sub-comunale di esercizio della precedenza);
    • sono stati trasferiti d’ufficio o con domanda condizionata.

Valutazione del servizio pre-ruolo

Per l’anno scolastico 2026/2027 sono previste modalità diverse di valutazione del servizio pre-ruolo a seconda che si tratti di mobilità a domanda o mobilità d’ufficio.

Mobilità d’ufficio

Nella mobilità d’ufficio – ad esempio nei casi di docenti soprannumerari o trasferiti senza domanda – il servizio pre-ruolo è valutato:

  • 5 punti per ogni anno di servizio pre-ruolo
  • solo se prestato nello stesso ruolo di titolarità.

Nel precedente anno scolastico 2025/2026 il punteggio era pari a 4 punti per anno.

Mobilità a domanda

Per la mobilità richiesta volontariamente dal docente:

  • il servizio pre-ruolo continua ad essere valutato 6 punti per ogni anno
  • la valutazione è integrale indipendentemente dal ruolo o dal grado di scuola in cui la supplenza è stata svolta.

Docenti di sostegno e trasferimento su posto comune

Nella scuola secondaria di I e II grado, i docenti titolari su posti di sostegno ADML, ADSL e BDSD, in possesso di abilitazione e che abbiano superato il vincolo quinquennale, possono presentare domanda di trasferimento su posto comune.

Nel modulo disponibile su Istanze Online è presente una nuova sezione denominata “Classe di concorso richiesta”, nella quale il docente deve indicare una sola classe di concorso per cui possiede l’abilitazione. La compilazione è obbligatoria per i docenti titolari sui predetti posti che richiedono il trasferimento su posto comune.


Classi di concorso musicali

I docenti abilitati nelle classi di concorso A-29, A-30 e A-56 possono presentare domanda di passaggio di ruolo o di cattedra verso:

  • A-53 Storia della musica
  • A-55 Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado
  • A-63 Tecnologie musicali
  • A-64 Teoria, analisi e composizione

purché in possesso dei titoli previsti dall’allegato E del DM 9 maggio 2017 n. 259.


Punteggio per le scuole di montagna

In attesa dei decreti attuativi previsti dalla legge 12 settembre 2025 n. 131, resta valido quanto stabilito dal CCNI per l’attribuzione del punteggio relativo all’insegnamento nelle scuole primarie di montagna.


Trasferimenti provinciali da sostegno a posto comune

Per l’anno scolastico 2026/2027, i trasferimenti a domanda all’interno della stessa provincia da posto di sostegno a posto comune, per i docenti senza precedenza, saranno effettuati sul 75% dei posti disponibili.


Ripartizione dei posti

Per l’anno scolastico 2026/2027, ai fini della ripartizione dei posti disponibili, il posto dispari sarà destinato alle immissioni in ruolo.


Mobilità personale ATA

Possono presentare domanda di mobilità:

  • il personale ATA di ruolo provinciale a tempo indeterminato alla data di presentazione della domanda;
  • i collaboratori scolastici assunti con le procedure ex art. 58 del DL 69/2013, immessi in ruolo a tempo pieno o con trasformazione da part-time a full-time (legge 178/2020);
  • il personale assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico assunto con le procedure della legge 205/2017, immesso in ruolo a tempo pieno o con trasformazione da part-time a full-time.

Area Funzionari ed Elevata Qualificazione

Il personale neo immesso in ruolo su sede provvisoria, tramite procedura valutativa o concorso, può confermare la sede di servizio per acquisirne la titolarità definitiva.

L’anno già svolto su quella sede è valido ai fini del vincolo triennale di permanenza previsto dall’art. 35, comma 5-bis, del D.Lgs. 165/2001.

Gli Ambiti Territoriali acquisiscono l’eventuale conferma prima dell’avvio delle operazioni di mobilità ATA:

  • in caso di conferma, la sede diventa definitiva e non è disponibile per la mobilità;
  • in caso di mancata conferma, il personale partecipa alla mobilità territoriale in seconda fase.

In ogni caso, dalla sede definitiva di prima assegnazione il personale dell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione è soggetto al vincolo triennale di permanenza, salvo le deroghe previste dal CCNI.

DOCUMENTI NECESSARI

DOCUMENTI ESIGENZE PERSONALI E DI FAMIGLIA

DOCUMENTI UTILI PER USUFRUIRE DELLE DEROGE

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