DAL PARLAMENTO

Referendum sulla giustizia: informarsi per scegliere in modo consapevole

Il 22 e 23 marzo 2026 gli elettori saranno chiamati a esprimersi su una riforma costituzionale che interviene sull’organizzazione della magistratura. Non si tratta di un voto su singole norme o su questioni immediate, ma di una scelta che riguarda l’assetto complessivo della giustizia e i suoi equilibri nel tempo.

Il referendum è confermativo: la riforma è già stata approvata dal Parlamento, ma non con la maggioranza qualificata dei due terzi. Per questo la parola passa ai cittadini. Non è previsto quorum: sarà sufficiente la maggioranza dei voti validi per decidere se le modifiche entreranno in vigore.

Al centro del testo c’è un cambiamento rilevante, spesso sintetizzato con l’espressione “separazione delle carriere”. Oggi giudici e pubblici ministeri appartengono allo stesso ordine e possono passare da una funzione all’altra nel corso della carriera. La riforma introduce invece due percorsi distinti, mantenendo entrambe le figure all’interno di un quadro di autonomia e indipendenza costituzionalmente garantito.

A questa scelta si collega un’altra novità significativa: la creazione di due distinti Consigli Superiori della Magistratura. Attualmente l’organo è unico e governa l’intera magistratura; con la riforma verrebbe sdoppiato, attribuendo a ciascun Consiglio la gestione delle carriere e delle funzioni del proprio ambito.

Il progetto prevede inoltre l’istituzione di una Corte disciplinare autonoma, chiamata a occuparsi dei procedimenti disciplinari dei magistrati, oggi affidati al Consiglio Superiore. L’intento dichiarato è separare le funzioni di governo della magistratura da quelle di controllo disciplinare.

Tra i punti più discussi figura anche il ricorso al sorteggio per la selezione di una parte dei componenti degli organi di autogoverno. Una scelta che, nelle intenzioni dei promotori, dovrebbe incidere sul peso delle correnti interne, ma che ha alimentato un confronto articolato sul tema della rappresentanza e della responsabilità.

Le modifiche intervengono su diversi articoli della Costituzione – tra cui il 104, il 105 e il 107 – incidendo su aspetti centrali come l’autogoverno della magistratura, lo status dei magistrati e l’organizzazione della funzione giudiziaria. Si tratta quindi di una revisione ampia, che non produce effetti immediati sui processi ma ridefinisce il quadro istituzionale nel quale la giustizia opera.

Il significato del voto è lineare nella sua formulazione: votare SÌ equivale ad approvare la riforma e avviare il nuovo assetto, che dovrà poi essere attuato con leggi successive; votare NO significa mantenere l’impianto attuale, lasciando invariata la struttura della magistratura.

In questo contesto, il sindacato ha scelto di non assumere una posizione di schieramento, ribadendo la propria natura apolitica e apartitica. Il Segretario Generale Giuseppe Favilla ha sottolineato come all’interno dell’organizzazione convivano sensibilità diverse:

“La nostra organizzazione sindacale include anime con un sentire politico che va da destra a sinistra. Non ci preoccupiamo di schierarci ma lasciamo la libertà ad ogni singolo associato di farsi una sua idea e rispondere secondo coscienza, conoscenza e scienza. Il nostro compito è quello di favorire la comprensione dei temi e stimolare una partecipazione consapevole, non indirizzare il voto.”

Una posizione che richiama il valore del pluralismo e della responsabilità individuale, soprattutto su temi complessi come quelli che riguardano l’equilibrio tra i poteri dello Stato.

Il referendum, infatti, non entra nel merito dei singoli casi giudiziari, ma incide sul modo in cui la giustizia è organizzata e amministrata. Proprio per questo, al di là delle diverse opinioni, il voto rappresenta un’occasione di partecipazione su una questione strutturale, che richiede informazione, attenzione e consapevolezza.

DDL Reclutamento: importanti novità nel progetto di Bucalo e Iannone

Nella giornata di ieri è stato reso noto il breve Disegno di Legge dei Senatori Carmela Bucalo e Antonio Iannone. Il ddl comporto da solo 6 articoli comprende importanti modifiche sul reclutamento del personale docente.

L’art. 1 fa riferimento al reclutamento dei docenti abilitati inseriti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, si prevede un’assunzione subordinata alle assunzioni dalle Graduatorie di Merito Concorsuali. Superato positivamente l’anno di formazione e prova, si è confermati in ruolo nella scuola dove si è prestato il servizio. Stessa procedura per i docenti non abilitati che dovranno però seguire appositi corsi universitari annuali di abilitazione e specializzazione a loro riservati così come evidenziato al comma 2 dello stesso articolo e ripreso all’art. 2 del DDL. Il DDL non fa distinzione né di grado né di classe di concorso, ma specifica solamente al differenza tra posti comuni e di sostegno. Dunque verosimilmente sono coinvolti tutti i docenti di ogni ordine e grado.

L’art. 2 fa riferimento alla formazione iniziale del personale assunto dalle graduatorie provinciali di seconda fascia, seguirà i corsi universitari che, al termine del percorso, previo un esame finale selettivo, rilascerà il titolo di abilitazione. Sono destinatari di questo provvedimento non certo i docenti della scuola infanzia e primaria, sia diplomati magistrale che laureati in scienza della formazione primaria, bensì i docenti della secondaria di primo e secondo grado, sia laureati sia i docenti tecnico pratici, provvisti del solo titolo di diploma.

L’art. 3 fa riferimento al TFA sostegno è prevista l’ammissione in sovrannumero di tutti coloro i quali hanno svolto 24 mesi di servizio. Lo stesso corso di TFA può essere svolto in maniera telematica…

L’art. 4 riguarda invece il reclutamento del personale di religione idoneo del concorso del 2004 con il superamento di quanto previsto dal comma 3 art. 1 bis della legge 159/2019: il reclutamento fino ad esaurimento, di fatto, della graduatoria.

L’art. 5 fa riferimento alla mobilità, introducendo importanti novità: la possibilità di poter seguire dei corsi per modificare la propria classe di concorso, anche di sostegno, in modo tale da poter “garantire” nei limiti della contrattazione nazionale, la mobilità territoriale e professionale.

Nelle norme transitorie e finali (art. 6) che merita l’integrale lettura, sono da sottolineare due importanti commi, il 3 e il 4.

Al comma 3 prevede la validità delle Graduatorie di Merito degli ultimi concorsi ordinari fino alla pubblicazione delle nuove graduatorie dei futuri concorsi ordinari. Dunque lo scorrimento delle stesse è garantito ancora per l’anno scolastico 2023/2024.

Al comma 4 invece si riprende la questione dei diplomati magistrali, infatti cosi recita:

Al fine di garantire la continuità didattica nelle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, a decorrere dall’anno scolastico 2023-2024, sono confermati i ruoli al personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, nel caso di superamento dell’anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell’anno svolto. Conseguentemente, è disposto l’annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall’amministrazione e previsto il reintegro nei ruoli. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.

Un disegno di legge che consideriamo ambizioso e che vuole andare verso la risoluzione di alcune questioni davvero spinose per il personale precario.

Non ci resta di augurarci che presto sia incardinato nelle commissioni e vada analizzato dalle rispettive aule del Parlamento e soprattutto approvato a favore di migliaia di precari.

La Redazione

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