ABILITAZIONI

Corsi di specializzazione sul sostegno: pubblicati l’Avviso INDIRE e l’elenco delle Università convenzionate

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato:

Questi percorsi formativi sono rivolti esclusivamente a:

  • docenti che abbiano prestato almeno tre anni di servizio su posto di sostegno, anche non consecutivi, senza essere in possesso del relativo titolo di specializzazione;
  • docenti con titolo estero di sostegno in attesa di riconoscimento.

Scadenza presentazione domande

Le domande per partecipare ai corsi organizzati da INDIRE devono essere presentate entro le ore 17:00 dell’8 luglio 2025, esclusivamente tramite la piattaforma telematica: https://tfa.indire.it

Le Università potranno attivare autonomamente i corsi: ogni Ateneo definirà la propria scadenza per la presentazione delle domande, secondo il proprio bando.

RIPORTIAMO ALCUNE FAQ DEL MIM DI CHIARIMENTI CIRCA I CORSI RISERVATI AI “TRIENNALISTI”

Cosa accade se la mia domanda di iscrizione ad un percorso non è accolta perché le domande presentate a Indire o all’Università sono più numerose dei posti disponibili?

L’Indire o l’Università devono stilare una graduatoria distinta per grado di istruzione secondo i criteri definiti dal DM 75/2025:

  • priorità ai docenti con un numero di anni di servizio su posto di sostegno superiore a tre nel quinquennio di riferimento
  • prevalenza del docente più giovane a parità di posizione.

Nel caso in cui la domanda non fosse accolta, il docente dovrà verificare la disponibilità di posti residui presso altri Atenei.

Che titolo conseguo se partecipo ai corsi organizzati dall’Indire?

Il titolo rilasciato da INDIRE è titolo di specializzazione non universitario per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, utilizzabile esclusivamente in ambito nazionale all’interno del sistema educativo di istruzione e formazione. Ciò significa che chi consegue questo titolo si può iscrivere nelle graduatorie per le supplenze e partecipare ai concorsi per i posti di sostegno.

Che titolo conseguo se partecipo ai corsi organizzati dall’Università?

Il titolo rilasciato dalle Università, autonomamente o in convenzione con INDIRE, è titolo di specializzazione universitario per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.

Posso iscrivermi ai corsi se completo i tre anni di servizio su posto di sostegno nell’anno scolastico 2024/2025?

No, l’Allegato B del DM 75/2025 stabilisce che i destinatari dei corsi sono i docenti che alla data del 31 agosto 2024, hanno svolto un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, sul medesimo grado di istruzione.

Cosa si intende per anno scolastico ai fini del calcolo del servizio per accedere ai corsi?

Per anno scolastico si intende il servizio prestato per almeno 180 giorni ovvero prestato continuativamente dal 1° febbraio agli scrutini finali oppure il servizio prestato nella scuola dell’infanzia entro il 30 giugno.

Quanto dureranno i corsi? Posso fare delle assenze?

I corsi devono durare almeno quattro mesi e si devono concludere entro il 31 dicembre 2025. È possibile assentarsi per un massimo del 10 per cento sul totale delle attività.

FAQ percorsi per abilitati all’estero

Ho presentato istanza di riconoscimento del titolo estero sul sostegno in data successiva al 31 gennaio 2024. Posso partecipare ai percorsi formativi attivati dall’INDIRE o dalle Università ai sensi dell’art. 7 del D.L. 71/2024?

No. Il decreto interministeriale n. 77 del 24 aprile 2025, attuativo dell’art. 7 del D.L. 71/2024, prevede che possono iscriversi ai percorsi di formazione coloro i quali hanno presentato istanza di riconoscimento del titolo sul sostegno conseguito all’estero per la quale, al 1° giugno 2024, siano decorsi i termini di conclusione del relativo procedimento. Poiché il termine di conclusione del procedimento di riconoscimento, previsto dalla normativa di riferimento, è pari a 4 mesi, ai fini della partecipazione ai percorsi formativi di cui all’art. 7 del D.L. 71/2024 è necessario aver presentato una domanda di riconoscimento in data antecedente al 1° febbraio 2024, non conclusa dall’Amministrazione entro il 1° giugno 2024.

Ho presentato istanza di riconoscimento del titolo estero sul sostegno in data antecedente al 1° febbraio 2024, ma ho ricevuto un provvedimento conclusivo del procedimento prima del 1° giugno 2024. Posso partecipare ai percorsi formativi attivati dall’INDIRE o dalle Università ai sensi dell’art. 7 del D.L. 71/2024?

No. Per poter partecipare ai percorsi formativi di cui all’art. 7 del D.L. 71/2024 è necessario che l’istanza di riconoscimento, alla data del 1° giugno 2024, non sia stata conclusa dall’Amministrazione con un provvedimento espresso.

Ho presentato istanza di riconoscimento del titolo estero sul sostegno in data antecedente al 1° febbraio 2024, ma ho ricevuto un provvedimento conclusivo del procedimento dopo il 1° giugno 2024. Posso partecipare ai percorsi formativi attivati dall’INDIRE o dalle Università ai sensi dell’art. 7 del D.L. 71/2024?

Si. Per poter partecipare ai percorsi, i requisiti previsti dalla normativa devono essere posseduti alla data del 1° giugno 2024. Eventuali provvedimenti conclusivi emessi in data successiva al 1° giugno 2024, non hanno rilievo ai fini della partecipazione ai percorsi.

Ho presentato istanza di riconoscimento del titolo estero sul sostegno in data antecedente al 1° febbraio 2024, conclusa con un provvedimento espresso prima del 1° giugno 2024. Tuttavia, ho impugnato il provvedimento e, alla data del 1° giugno 2024, risultava pendente un contenzioso con l’Amministrazione avente ad oggetto l’annullamento del provvedimento emesso. Posso partecipare ai percorsi formativi attivati dall’INDIRE o dalle Università ai sensi dell’art. 7 del D.L. 71/2024?

No. Per poter partecipare ai percorsi, è necessario avere pendente, alla data del 1° giugno 2024, un contenzioso giurisdizionale per mancata adozione di un provvedimento espresso, vale a dire un giudizio sul silenzio dinanzi al giudice amministrativo. Non è possibile partecipare ai percorsi se, alla data del 1° giugno 2024, risultava pendente un contenzioso avente ad oggetto l’impugnazione di un provvedimento espresso emesso dall’Amministrazione.

Ho presentato istanza di riconoscimento del titolo estero sul sostegno tramite la Piattaforma online “Riconoscimento Professione Docente” e sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale n. 77 del 24 aprile 2025. Ai fini della partecipazione ai percorsi formativi, posso presentare rinuncia all’istanza tramite PEC?

No. L’art. 5, comma 2, del decreto interministeriale prevede espressamente che la rinuncia alle domande formulate all’Amministrazione tramite la Piattaforma “Riconoscimento Professione Docente” deve essere comunicata esclusivamente per il tramite della richiamata Piattaforma, attraverso l’apposita funzione “Rinuncia” della cui attivazione si darà notizia con apposito avviso.

Sono in possesso di tutti i requisiti previsti dal decreto interministeriale n. 77 del 24 aprile 2025 ed ho maturato un anno di esperienza professionale in qualità di docente su posto sostegno sul grado per il quale intendo iscrivermi ai percorsi di formazione di cui all’art. 7 del D.L. 71/2024. Quanti crediti formativi devo conseguire all’esito del percorso?

Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto interministeriale coloro i quali sono in possesso di tutti i requisiti previsti ed hanno maturato, alla data di presentazione della domanda di partecipazione ai percorsi, almeno un anno di esperienza professionale in Italia, in qualità di docente su posto sostegno sullo specifico grado di interesse devono conseguire 36 crediti formativi, intendendosi assolto il tirocinio con il servizio effettivo.

Sono in possesso di tutti i requisiti previsti dal decreto interministeriale n. 77 del 24 aprile 2025 ma non ho maturato un anno di esperienza professionale in qualità di docente su posto sostegno sul grado per il quale intendo iscrivermi ai percorsi di formazione di cui all’art. 7 del D.L. 71/2024. Quanti crediti formativi devo conseguire all’esito del percorso?

Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto interministeriale coloro i quali sono in possesso di tutti i requisiti previsti e non hanno maturato, alla data di presentazione della domanda di partecipazione ai percorsi, almeno un anno di esperienza professionale in Italia, in qualità di docente su posto sostegno sullo specifico grado di interesse devono conseguire 48 crediti formativi, di cui 12 relativi all’attività di tirocinio.

Ho svolto attività di insegnamento in Italia su posto sostegno sullo specifico grado di interesse durante l’anno scolastico in corso (2024/2025). Rientro tra coloro che hanno maturato almeno un anno di esperienza e che devono, dunque, conseguire 36 crediti formativi, intendendosi assolto il tirocinio con il servizio effettivo?

Il tirocinio si intende assolto per coloro che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione ai percorsi formativi, hanno maturato almeno un anno scolastico in Italia quali docenti su posto sostegno sullo specifico grado di interesse. Per anno scolastico si intende il servizio prestato per almeno 180 giorni ovvero prestato continuativamente dal 1° febbraio agli scrutini finali ovvero, per la scuola dell’infanzia, entro il 30 giugno.

Sono in possesso dei requisiti previsti dalla normativa ed ho presentato ad un’Università domanda di iscrizione ai percorsi formativi. Tuttavia, non sono stato ammesso a causa di una eccedenza di iscrizioni. In questo caso, mi è preclusa la possibilità di partecipare ai percorsi?

No. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto interministeriale n. 77 del 24 aprile 2025 l’effettiva partecipazione ai percorsi formativi deve essere garantita a tutti coloro i quali sono in possesso dei requisiti prescritti e presentano domanda di partecipazione. Pertanto, è espressamente previsto che, in caso di eccedenza di iscrizioni presso le Università, queste ultime provvederanno a trasmettere le domande eccedenti all’INDIRE.Categorie

Ministero dell’Istruzione: calendario ufficiale delle prove scritte per il Concorso Ordinario degli insegnanti di religione cattolica

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato il calendario ufficiale delle prove scritte relative al concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli degli insegnanti di religione cattolica.

Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario:

  • Scuola dell’infanzia e primaria: la prova scritta è prevista per il 16 luglio 2025. Le operazioni di identificazione dei candidati inizieranno alle ore 8:00, mentre la prova si svolgerà dalle ore 9:00 alle ore 10:40.
  • Scuola secondaria di primo e secondo grado: la prova scritta si terrà il 17 luglio 2025. Anche in questo caso, l’identificazione dei candidati inizierà alle ore 8:00 e la prova si svolgerà dalle ore 9:00 alle ore 10:40.

Le sedi d’esame, con indicazione della loro esatta ubicazione e la ripartizione dei candidati, saranno rese note almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle prove da parte degli Uffici Scolastici Regionali (USR) competenti. L’informazione sarà pubblicata sul Portale Unico del Reclutamento e sui rispettivi siti internet e albi degli USR.

Le prove scritte si svolgeranno all’interno della regione di competenza dell’USR che gestisce la procedura concorsuale.

I candidati potranno accedere alla propria convocazione direttamente attraverso il Portale Unico del Reclutamento, mediante un link all’area “Graduatorie” della piattaforma “Concorsi e Procedure selettive”, dove sarà possibile visualizzare e scaricare il documento. Tale avviso ha valore legale di notifica a tutti gli effetti.

I candidati regolarmente ammessi dovranno presentarsi alla prova scritta muniti di un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale.

La mancata presentazione nel giorno, nell’orario e nella sede assegnati comporterà l’esclusione dalla procedura, anche in caso di imprevisti o cause di forza maggiore, salvo quanto previsto dall’articolo 12, comma 6 del decreto ministeriale di riferimento.

AL VIA LA VI EDIZIONE DEL CORSO ABILITANTE 30 CFU – ART. 13 DPCM 4 AGOSTO 2023

📍 Università eCampus – Iscrizioni aperte dal 22 marzo al 27 aprile 2025

Hai già un’abilitazione o una specializzazione sul sostegno e desideri ampliare le tue opportunità professionali nella scuola pubblica?
👉 La VI Edizione del percorso abilitante da 30 CFU è la tua occasione per abilitarti su una nuova classe di concorso o su un altro grado di istruzione, in conformità all’art. 13 del DPCM del 4 agosto 2023.


NOVITÀ: NUOVE CLASSI DI CONCORSO ACCREDITATE!

A seguito del D.M. 270 del 19 marzo 2025, l’Università eCampus ha ottenuto l’accreditamento di nuove classi di concorso.
Ora potrai iscriverti anche per le seguenti discipline:

Discipline scientifiche e tecnologiche:

  • A020 – Fisica
  • A037 – Scienze e tecnologie delle costruzioni
  • A042 – Scienze e tecnologie meccaniche
  • A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche
  • A060 – Tecnologia (scuola secondaria I grado)

Lingue straniere:

  • AA24 / AB24 / AC24 – Lingua e cultura straniera (francese, inglese, spagnolo – scuola secondaria II grado)
  • AA25 / AB25 / AC25 – Lingua straniera nella scuola secondaria di I grado

Laboratori e ambiti tecnici:

  • B003 – Laboratori di fisica
  • B014 – Scienze e tecnologie delle costruzioni
  • B017 – Scienze e tecnologie meccaniche
  • B019 – Servizi di ricettività alberghiera
  • B022 – Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali

🔗 Scarica subito il modulo aggiornato di scelta classe allegato al bando.


👩‍🏫 A CHI È RIVOLTO IL CORSO

Il percorso abilitante 30 CFU è RISERVATO a:

✔️ Docenti già abilitati su una classe di concorso, che vogliono conseguirne un’altra
✔️ Docenti abilitati su altro grado di scuola (es. dalla primaria alla secondaria)
✔️ Docenti specializzati sul sostegno, che vogliono ottenere l’abilitazione su una classe curricolare

📌 Il possesso dei titoli e dei requisiti deve essere verificabile al momento dell’iscrizione.


📚 STRUTTURA DEL CORSO

  • 30 CFU sulle metodologie e tecnologie didattiche specifiche per la classe scelta
  • Lezioni sincrone online (in diretta) in aula virtuale nei weekend
  • Frequenza obbligatoria minima del 70% per ogni attività formativa
  • Esame finale in presenza con commissione composta da:
    • 2 docenti eCampus
    • 1 rappresentante USR
    • 1 esperto esterno
  • La prova consiste in:
    • Una parte scritta
    • Una lezione simulata (max 45 minuti)

🧩 COMPATIBILITÀ CON ALTRI PERCORSI FORMATIVI

✔️ È possibile frequentare contemporaneamente il corso 30 CFU art. 13 e il IX ciclo TFA Sostegno, se compatibili per calendario e frequenza.
Non è possibile iscriversi al corso 30 CFU art. 13 se si è contemporaneamente iscritti a corsi singoli utili all’integrazione della classe di concorso.
⚠️ Il corso non può essere frequentato insieme a un altro percorso a frequenza obbligatoria (es. Master con obbligo di presenza).


💸 COSTI E PAGAMENTI

  • 2.000 (contributo corso – da inserire sulla copia commissione)
  • 16 (marca da bollo)
  • 150 (diritti per la prova finale – da pagare separatamente prima dell’esame)

📄 Il modulo di domanda deve essere compilata con cura, includendo l’autodichiarazione dei requisiti per questo saremo noi a fornirti la modulistica necessaria


❗️IMPORTANTE PER I VINCITORI DEL CONCORSO (D.M. 106/2024)

Chi ha superato il concorso da non abilitato e oggi è docente di ruolo con almeno 3 anni di servizio, dovrà acquisire 30 CFU/CFA entro il 30 giugno 2025, ma NON tramite il corso art. 13.


📆 ISCRIZIONI APERTE DAL 22 MARZO AL 27 APRILE 2025

👉 Posti limitati. Non perdere l’occasione di abilitarti su una nuova classe di concorso!

📎 Scarica ora il bando completo e il modulo di scelta classe aggiornato.

📞 Hai dubbi o ti serve supporto per l’iscrizione? Contattaci al 3292296336! Oppure scrivi a segreteria@formazione.fensir.it
Siamo a tua disposizione per chiarimenti, assistenza nella compilazione dei moduli e verifica dei requisiti.

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