ABILITAZIONI

Dalle GPS alla stabilizzazione: basta precariato strutturale nella scuola

Le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) sono nate con l’intento dichiarato di rendere più rapide e trasparenti le procedure di assegnazione delle cattedre vacanti. Per migliaia di giovani laureati e aspiranti docenti rappresentano, senza dubbio, una porta di ingresso nel mondo della scuola. Tuttavia, dietro questa opportunità si cela una contraddizione strutturale che il sindacato non può più ignorare: la perpetuazione di un sistema fondato sul precariato.

Ogni anno, al termine delle operazioni di mobilità e delle immissioni in ruolo, restano disponibili migliaia di cattedre. Posti reali, necessari al funzionamento ordinario delle istituzioni scolastiche, che però non vengono coperti a tempo indeterminato. Si tratta di un’anomalia tutta italiana: posti vacanti e disponibili che, invece di essere trasformati in organico stabile, alimentano un circuito continuo di supplenze annuali o temporanee.

Le GPS, in questo quadro, diventano uno strumento di gestione dell’emergenza più che una soluzione strutturale. È vero: consentono a molti giovani di lavorare. Ma a quale prezzo? Contratti al 30 giugno o al 31 agosto, incertezza sulla sede, continui spostamenti territoriali, impossibilità di programmare la propria vita personale e professionale. Non è questa la scuola che valorizza il merito e la professionalità.

Il problema non è l’esistenza delle GPS in sé, bensì la loro trasformazione in meccanismo permanente di reclutamento. Se le cattedre sono necessarie ogni anno, perché non renderle stabilmente parte dell’organico? Perché non prevedere un piano di stabilizzazione pluriennale che trasformi il precariato cronico in lavoro stabile?

Una proposta concreta potrebbe essere quella di stabilizzare i posti vacanti almeno per un triennio, consentendo ai docenti abilitati che li occupano di essere assunti su quel posto al termine di un percorso definito e trasparente. Dopo l’anno di formazione e prova, attraverso una procedura di conferma, il docente potrebbe essere immesso in ruolo, garantendo continuità didattica agli studenti e dignità professionale al lavoratore.

In alternativa, laddove il contingente di assunzioni non consenta l’immediata immissione in ruolo, si potrebbe prevedere un meccanismo di “accantonamento” del posto: il docente precario abilitato che lo ricopre per più anni consecutivi dovrebbe avere un diritto di priorità alla stabilizzazione non appena il posto rientra nel contingente autorizzato. Una misura che non violerebbe i principi costituzionali, ma li rafforzerebbe.

Sul punto è intervenuto il Segretario Generale Nazionale Giuseppe Favilla:

“ogni biennio migliaia di docenti precari e aspiranti docenti sperano in una cattedra e spesso, specialmente per alcune classi di concorso, rimane una speranza più che una realtà. Bisogna progettare una politica per la risoluzione delle sacche di precariato e dare dignità ad ogni docente, lavoratore della scuola. Il lavoro è costituzionalmente garantito e lo Stato deve rimuovere gli ostacoli per l’effettivo esercizio del diritto al lavoro a maggior ragione per i lavoratori della conoscenza.”

Le parole del Segretario pongono al centro un principio fondamentale: il lavoro non può essere precarizzato per scelta politica. La scuola non è un settore qualsiasi, ma il cuore della formazione civile e culturale del Paese. La continuità didattica non è uno slogan, bensì un diritto degli studenti e delle famiglie.

Il ricorso strutturale alle supplenze produce effetti negativi su tutto il sistema: rallenta la progettazione didattica, ostacola la costruzione di team stabili, impoverisce l’esperienza professionale dei docenti, costretti a ricominciare ogni anno da capo. Non si può continuare a parlare di valorizzazione del capitale umano e, allo stesso tempo, accettare che migliaia di lavoratori della conoscenza restino sospesi in una condizione di precarietà permanente.

Occorre una riforma coraggiosa del reclutamento che tenga insieme merito, abilitazione e stabilità. Le GPS possono restare uno strumento transitorio, ma non devono diventare la normalità. La politica ha il dovere di trasformare i posti vacanti in posti stabili, programmare le assunzioni su base pluriennale e garantire percorsi certi di conferma per chi dimostra sul campo competenza e professionalità.

La scuola italiana non ha bisogno di supplenze infinite, ma di docenti stabili, motivati e riconosciuti. La dignità del lavoro docente passa dalla fine delle sacche di precariato e dall’affermazione di un principio semplice: chi lavora stabilmente su un posto stabile deve essere assunto stabilmente.

Formazione iniziale e abilitazione dei docenti: i decreti del 2026 tra contingentamento, selezione e costi a carico dei lavoratori della scuola

Con l’emanazione dei Decreti Ministeriali n. 137 del 26 gennaio 2026 e n. 138 del 27 gennaio 2026, il Ministero dell’Università e della Ricerca definisce il quadro operativo dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione dei docenti per l’anno accademico 2025/2026, in attuazione del decreto legislativo n. 59/2017 e delle riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza .

I due provvedimenti rappresentano un passaggio centrale nel processo di riorganizzazione del reclutamento, ma lasciano aperte numerose criticità strutturali, soprattutto in termini di equità, accessibilità e sostenibilità economica per i lavoratori della scuola.

Le riserve di posti: un riconoscimento parziale dell’esperienza

Il DM 137/2026 disciplina le riserve di posti per l’accesso ai percorsi abilitanti, previste dall’art. 2-bis del decreto legislativo n. 59/2017. In particolare, viene confermata la possibilità di accesso riservato ai docenti che abbiano svolto almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque, di cui almeno uno sulla specifica classe di concorso per cui si richiede l’abilitazione Decreto Ministeriale n. 137 del….

Si tratta di un principio condivisibile, che riconosce – almeno formalmente – il valore dell’esperienza maturata nelle scuole statali, paritarie e nei percorsi di istruzione e formazione professionale. Tuttavia, la riserva resta subordinata a limiti numerici rigidi, determinati annualmente, che rischiano di escludere una parte significativa dei docenti aventi diritto.

In assenza di un accesso strutturalmente garantito, la riserva si configura più come una corsia preferenziale limitata che come una reale tutela dei lavoratori precari storici.

Selezione per titoli e logica competitiva

Il DM 138/2026 definisce l’autorizzazione dei posti e le modalità di selezione, demandando agli Allegati A e B la valutazione dei titoli per la formazione delle graduatorie di accesso .

Il sistema di punteggio attribuisce valore a:

  • voto del titolo di accesso;
  • ulteriori titoli universitari o accademici;
  • master, dottorati e certificazioni linguistiche;
  • anni di servizio prestato.

Un impianto che, se da un lato mira a garantire selettività, dall’altro rischia di accentuare le disuguaglianze tra docenti, premiando chi ha avuto maggiori possibilità economiche e temporali di accumulare titoli, spesso a pagamento, e penalizzando chi ha costruito il proprio profilo professionale prevalentemente attraverso il lavoro in classe.

La formazione iniziale continua così a essere trattata come una competizione individuale, piuttosto che come un percorso pubblico di qualificazione professionale.

Posti autorizzati e squilibri territoriali

L’Allegato A al DM 138/2026 contiene la ripartizione dei posti autorizzati su base regionale e per classe di concorso, costruita sul fabbisogno comunicato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e sull’offerta formativa delle università e delle istituzioni AFAM Decreto Ministeriale n. 138 del….

Dall’analisi emerge:

  • una forte frammentazione territoriale;
  • un numero di posti spesso insufficiente rispetto alla platea dei potenziali candidati;
  • classi di concorso con numeri minimi che rendono difficile una reale programmazione professionale.

Questo sistema, anziché garantire stabilità, alimenta incertezza e contribuisce a prolungare il precariato, con il rischio di creare nuovi contenziosi e nuove sacche di esclusione.

Il nodo irrisolto dei costi di abilitazione

Uno degli aspetti più critici, seppur non direttamente disciplinato dai decreti, resta quello dei costi dei percorsi abilitanti, che continuano a gravare quasi interamente sui docenti.

Su questo punto interviene con decisione Giuseppe Favilla, segretario generale della FENSIR, che sottolinea l’inadeguatezza dell’attuale modello:

«L’ideale sarebbe un percorso stabile universitario o, meglio ancora, INDIRE, che preveda un dimezzamento del costo di abilitazione. Sarebbe l’ideale l’azzeramento, considerando che la scuola è un servizio pubblico a carico di tutti i cittadini».

La posizione della FENSIR mette in evidenza una contraddizione evidente: mentre lo Stato riconosce la scuola come servizio pubblico essenziale, continua a finanziare solo parzialmente la formazione dei docenti, trasformando l’abilitazione in un onere economico individuale.

Verso un modello pubblico e strutturale di formazione

Secondo la FENSIR, i decreti del 2026 confermano un impianto normativo transitorio e incompiuto, che non supera la logica emergenziale e non costruisce un vero sistema pubblico di formazione iniziale.

La proposta sindacale è chiara:

  • percorsi stabili e programmati, non soggetti a continui decreti annuali;
  • gestione pubblica della formazione, anche attraverso INDIRE;
  • abbattimento drastico dei costi, fino all’azzeramento;
  • riconoscimento pieno dell’esperienza professionale maturata nella scuola.

Solo in questo modo la formazione iniziale potrà diventare uno strumento di qualità e giustizia sociale, e non l’ennesimo ostacolo nel percorso professionale dei docenti.

Conclusioni

I Decreti Ministeriali n. 137 e 138 del 2026 rappresentano un ulteriore tassello nella riforma del reclutamento, ma non risolvono le criticità strutturali del sistema. Senza un investimento pubblico deciso e una visione di lungo periodo, il rischio è quello di continuare a produrre precariato, disuguaglianze e sfiducia.

La FENSIR ribadisce la necessità di una svolta politica: la formazione dei docenti non può essere considerata un costo individuale, ma un investimento collettivo sul futuro della scuola pubblica.


Bando percorsi universitari di formazione iniziale e abilitazione dei docenti 2025/2026 – Università eCampus

L’Università eCampus ha emanato il bando di concorso per l’accesso ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione dei docenti per l’Anno Accademico 2025/2026, in attuazione del DPCM 4 agosto 2023 e della normativa vigente 802-25 Bando percorsi abilitant….

Il bando, insieme alle FAQ ufficiali, sarà pubblicato a breve nella sezione dedicata del portale di Ateneo:
👉 https://www.uniecampus.it/index.php?id=4341
Le FAQ sono soggette a costante aggiornamento, pertanto si invita a monitorare regolarmente la pagina indicata faq iniziali_FAQ 60 – 3A EDIZIO….

Termini di presentazione della domanda

La domanda di partecipazione al concorso potrà essere presentata esclusivamente online:

  • a partire dalle ore 11:00 di giovedì 18 dicembre 2025
  • fino alle ore 16:00 di venerdì 2 gennaio 2026

Il mancato rispetto dei termini o delle modalità previste comporterà l’esclusione dalla procedura.

Precisazioni sull’accreditamento MUR

Si precisa che il bando è emanato in attesa dell’esito dell’istanza presentata al Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) relativa a:

  • l’accreditamento delle ulteriori classi concorsuali indicate nell’Allegato 2 del bando;
  • la concessione dei contingenti per le classi concorsuali già accreditate, riportate nell’Allegato 1.

Di conseguenza, le graduatorie saranno efficaci esclusivamente:

  • per le classi concorsuali che risulteranno effettivamente accreditate dal MUR;
  • nei limiti quantitativi stabiliti dal Ministero.

Qualora le graduatorie fossero pubblicate prima del provvedimento ministeriale, la loro efficacia resterà subordinata all’esito definitivo dell’accreditamento 802-25 Bando percorsi abilitant….

Percorsi attivati

Il bando disciplina l’accesso ai percorsi:

  • 60 CFU/CFA (posti contingentati);
  • 30 CFU/CFA per vincitori di concorso;
  • 30 CFU/CFA ex art. 2-ter, comma 4-bis, D.lgs. 59/2017;
  • 36 CFU/CFA di completamento per vincitori di concorso con 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022.

I percorsi prevedono frequenza obbligatoria e includono attività didattiche, laboratori e tirocini secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Informazioni e aggiornamenti

Tutte le informazioni operative, il testo integrale del bando, gli allegati e le FAQ aggiornate sono consultabili nella sezione dedicata del portale di Ateneo:
👉 https://www.uniecampus.it/index.php?id=4341

Si raccomanda ai candidati di verificare con attenzione i requisiti di accesso, le classi di concorso disponibili e le modalità di presentazione della domanda, nonché di monitorare costantemente gli aggiornamenti pubblicati dall’Università.


Attivazione IX Edizione Percorso Abilitante 30 CFU – Art. 13 DPCM 4 agosto 2023

L’Università eCampus comunica l’attivazione della IX edizione del percorso abilitante da 30 CFU – art. 13 del DPCM 4 agosto 2023.
Le iscrizioni saranno aperte dal 13 novembre al 31 dicembre 2025.

Modalità di svolgimento

La IX edizione si terrà in modalità weekend, con inizio delle attività didattiche previsto per metà gennaio 2026.
Il percorso sarà attivato esclusivamente per le classi di concorso indicate nel bando.
Per le nuove classi in attesa di accreditamento ministeriale, seguirà specifica comunicazione.

Il piano di studi prevede un aggiornamento rispetto alle edizioni precedenti.
In questa edizione sarà necessario utilizzare il “Modulo scelta classe di concorso e materia” dedicato, disponibile in allegato insieme al bando.

Destinatari e requisiti di accesso

Il corso è rivolto solo a candidati già in possesso di un’abilitazione o specializzazione, in particolare a:

  • docenti abilitati su una classe di concorso che intendano abilitarsi su un’altra;
  • docenti abilitati su un diverso grado di istruzione (es. dalla primaria alla secondaria);
  • docenti con specializzazione sul sostegno che desiderino abilitarsi su una classe di concorso comune.

Nota bene: al momento dell’iscrizione il candidato deve essere in possesso del titolo di studio richiesto e dei requisiti sopra elencati. In caso contrario non sarà ammesso al corso.

Struttura e modalità didattiche

Il percorso da 30 CFU prevede insegnamenti su metodologie e tecnologie didattiche specifiche della classe di concorso.
Le lezioni saranno svolte esclusivamente in modalità sincrona online, con controllo di frequenza e accessi.
È richiesta una presenza minima del 70% per ogni attività formativa.

Al termine del percorso è prevista una prova finale in presenza, composta da:

  • prova scritta;
  • lezione simulata (durata massima 45 minuti).

La commissione sarà composta da quattro membri: due docenti dell’Ateneo, un componente designato dall’USR e un esperto esterno di formazione.

Ulteriori indicazioni

  • Il corso può essere frequentato solo se eventuali altri percorsi in corso (Master, Perfezionamento, Alta Formazione, Corsi di Laurea, ecc.) non prevedono obbligo di frequenza.
  • Non è consentita la contemporanea iscrizione a corsi singoli utili all’integrazione dei requisiti di accesso: tali requisiti devono essere posseduti prima dell’attivazione del percorso 30 CFU art. 13.

Documenti allegati

📎 Allegati disponibili:

  • Bando IX Edizione Percorso 30 CFU – Art. 13 DPCM 4 agosto 2023
  • Modulo “Scelta classe di concorso e materia” – IX Edizione

Contatti

Per informazioni e supporto alle iscrizioni:
Fensir FormazioneEmail: segreteria@formazione.fensir.itTelefono: 329 229 6336

Corsi di specializzazione sul sostegno: pubblicati l’Avviso INDIRE e l’elenco delle Università convenzionate

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato:

Questi percorsi formativi sono rivolti esclusivamente a:

  • docenti che abbiano prestato almeno tre anni di servizio su posto di sostegno, anche non consecutivi, senza essere in possesso del relativo titolo di specializzazione;
  • docenti con titolo estero di sostegno in attesa di riconoscimento.

Scadenza presentazione domande

Le domande per partecipare ai corsi organizzati da INDIRE devono essere presentate entro le ore 17:00 dell’8 luglio 2025, esclusivamente tramite la piattaforma telematica: https://tfa.indire.it

Le Università potranno attivare autonomamente i corsi: ogni Ateneo definirà la propria scadenza per la presentazione delle domande, secondo il proprio bando.

RIPORTIAMO ALCUNE FAQ DEL MIM DI CHIARIMENTI CIRCA I CORSI RISERVATI AI “TRIENNALISTI”

Cosa accade se la mia domanda di iscrizione ad un percorso non è accolta perché le domande presentate a Indire o all’Università sono più numerose dei posti disponibili?

L’Indire o l’Università devono stilare una graduatoria distinta per grado di istruzione secondo i criteri definiti dal DM 75/2025:

  • priorità ai docenti con un numero di anni di servizio su posto di sostegno superiore a tre nel quinquennio di riferimento
  • prevalenza del docente più giovane a parità di posizione.

Nel caso in cui la domanda non fosse accolta, il docente dovrà verificare la disponibilità di posti residui presso altri Atenei.

Che titolo conseguo se partecipo ai corsi organizzati dall’Indire?

Il titolo rilasciato da INDIRE è titolo di specializzazione non universitario per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, utilizzabile esclusivamente in ambito nazionale all’interno del sistema educativo di istruzione e formazione. Ciò significa che chi consegue questo titolo si può iscrivere nelle graduatorie per le supplenze e partecipare ai concorsi per i posti di sostegno.

Che titolo conseguo se partecipo ai corsi organizzati dall’Università?

Il titolo rilasciato dalle Università, autonomamente o in convenzione con INDIRE, è titolo di specializzazione universitario per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.

Posso iscrivermi ai corsi se completo i tre anni di servizio su posto di sostegno nell’anno scolastico 2024/2025?

No, l’Allegato B del DM 75/2025 stabilisce che i destinatari dei corsi sono i docenti che alla data del 31 agosto 2024, hanno svolto un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, sul medesimo grado di istruzione.

Cosa si intende per anno scolastico ai fini del calcolo del servizio per accedere ai corsi?

Per anno scolastico si intende il servizio prestato per almeno 180 giorni ovvero prestato continuativamente dal 1° febbraio agli scrutini finali oppure il servizio prestato nella scuola dell’infanzia entro il 30 giugno.

Quanto dureranno i corsi? Posso fare delle assenze?

I corsi devono durare almeno quattro mesi e si devono concludere entro il 31 dicembre 2025. È possibile assentarsi per un massimo del 10 per cento sul totale delle attività.

FAQ percorsi per abilitati all’estero

Ho presentato istanza di riconoscimento del titolo estero sul sostegno in data successiva al 31 gennaio 2024. Posso partecipare ai percorsi formativi attivati dall’INDIRE o dalle Università ai sensi dell’art. 7 del D.L. 71/2024?

No. Il decreto interministeriale n. 77 del 24 aprile 2025, attuativo dell’art. 7 del D.L. 71/2024, prevede che possono iscriversi ai percorsi di formazione coloro i quali hanno presentato istanza di riconoscimento del titolo sul sostegno conseguito all’estero per la quale, al 1° giugno 2024, siano decorsi i termini di conclusione del relativo procedimento. Poiché il termine di conclusione del procedimento di riconoscimento, previsto dalla normativa di riferimento, è pari a 4 mesi, ai fini della partecipazione ai percorsi formativi di cui all’art. 7 del D.L. 71/2024 è necessario aver presentato una domanda di riconoscimento in data antecedente al 1° febbraio 2024, non conclusa dall’Amministrazione entro il 1° giugno 2024.

Ho presentato istanza di riconoscimento del titolo estero sul sostegno in data antecedente al 1° febbraio 2024, ma ho ricevuto un provvedimento conclusivo del procedimento prima del 1° giugno 2024. Posso partecipare ai percorsi formativi attivati dall’INDIRE o dalle Università ai sensi dell’art. 7 del D.L. 71/2024?

No. Per poter partecipare ai percorsi formativi di cui all’art. 7 del D.L. 71/2024 è necessario che l’istanza di riconoscimento, alla data del 1° giugno 2024, non sia stata conclusa dall’Amministrazione con un provvedimento espresso.

Ho presentato istanza di riconoscimento del titolo estero sul sostegno in data antecedente al 1° febbraio 2024, ma ho ricevuto un provvedimento conclusivo del procedimento dopo il 1° giugno 2024. Posso partecipare ai percorsi formativi attivati dall’INDIRE o dalle Università ai sensi dell’art. 7 del D.L. 71/2024?

Si. Per poter partecipare ai percorsi, i requisiti previsti dalla normativa devono essere posseduti alla data del 1° giugno 2024. Eventuali provvedimenti conclusivi emessi in data successiva al 1° giugno 2024, non hanno rilievo ai fini della partecipazione ai percorsi.

Ho presentato istanza di riconoscimento del titolo estero sul sostegno in data antecedente al 1° febbraio 2024, conclusa con un provvedimento espresso prima del 1° giugno 2024. Tuttavia, ho impugnato il provvedimento e, alla data del 1° giugno 2024, risultava pendente un contenzioso con l’Amministrazione avente ad oggetto l’annullamento del provvedimento emesso. Posso partecipare ai percorsi formativi attivati dall’INDIRE o dalle Università ai sensi dell’art. 7 del D.L. 71/2024?

No. Per poter partecipare ai percorsi, è necessario avere pendente, alla data del 1° giugno 2024, un contenzioso giurisdizionale per mancata adozione di un provvedimento espresso, vale a dire un giudizio sul silenzio dinanzi al giudice amministrativo. Non è possibile partecipare ai percorsi se, alla data del 1° giugno 2024, risultava pendente un contenzioso avente ad oggetto l’impugnazione di un provvedimento espresso emesso dall’Amministrazione.

Ho presentato istanza di riconoscimento del titolo estero sul sostegno tramite la Piattaforma online “Riconoscimento Professione Docente” e sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale n. 77 del 24 aprile 2025. Ai fini della partecipazione ai percorsi formativi, posso presentare rinuncia all’istanza tramite PEC?

No. L’art. 5, comma 2, del decreto interministeriale prevede espressamente che la rinuncia alle domande formulate all’Amministrazione tramite la Piattaforma “Riconoscimento Professione Docente” deve essere comunicata esclusivamente per il tramite della richiamata Piattaforma, attraverso l’apposita funzione “Rinuncia” della cui attivazione si darà notizia con apposito avviso.

Sono in possesso di tutti i requisiti previsti dal decreto interministeriale n. 77 del 24 aprile 2025 ed ho maturato un anno di esperienza professionale in qualità di docente su posto sostegno sul grado per il quale intendo iscrivermi ai percorsi di formazione di cui all’art. 7 del D.L. 71/2024. Quanti crediti formativi devo conseguire all’esito del percorso?

Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto interministeriale coloro i quali sono in possesso di tutti i requisiti previsti ed hanno maturato, alla data di presentazione della domanda di partecipazione ai percorsi, almeno un anno di esperienza professionale in Italia, in qualità di docente su posto sostegno sullo specifico grado di interesse devono conseguire 36 crediti formativi, intendendosi assolto il tirocinio con il servizio effettivo.

Sono in possesso di tutti i requisiti previsti dal decreto interministeriale n. 77 del 24 aprile 2025 ma non ho maturato un anno di esperienza professionale in qualità di docente su posto sostegno sul grado per il quale intendo iscrivermi ai percorsi di formazione di cui all’art. 7 del D.L. 71/2024. Quanti crediti formativi devo conseguire all’esito del percorso?

Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto interministeriale coloro i quali sono in possesso di tutti i requisiti previsti e non hanno maturato, alla data di presentazione della domanda di partecipazione ai percorsi, almeno un anno di esperienza professionale in Italia, in qualità di docente su posto sostegno sullo specifico grado di interesse devono conseguire 48 crediti formativi, di cui 12 relativi all’attività di tirocinio.

Ho svolto attività di insegnamento in Italia su posto sostegno sullo specifico grado di interesse durante l’anno scolastico in corso (2024/2025). Rientro tra coloro che hanno maturato almeno un anno di esperienza e che devono, dunque, conseguire 36 crediti formativi, intendendosi assolto il tirocinio con il servizio effettivo?

Il tirocinio si intende assolto per coloro che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione ai percorsi formativi, hanno maturato almeno un anno scolastico in Italia quali docenti su posto sostegno sullo specifico grado di interesse. Per anno scolastico si intende il servizio prestato per almeno 180 giorni ovvero prestato continuativamente dal 1° febbraio agli scrutini finali ovvero, per la scuola dell’infanzia, entro il 30 giugno.

Sono in possesso dei requisiti previsti dalla normativa ed ho presentato ad un’Università domanda di iscrizione ai percorsi formativi. Tuttavia, non sono stato ammesso a causa di una eccedenza di iscrizioni. In questo caso, mi è preclusa la possibilità di partecipare ai percorsi?

No. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto interministeriale n. 77 del 24 aprile 2025 l’effettiva partecipazione ai percorsi formativi deve essere garantita a tutti coloro i quali sono in possesso dei requisiti prescritti e presentano domanda di partecipazione. Pertanto, è espressamente previsto che, in caso di eccedenza di iscrizioni presso le Università, queste ultime provvederanno a trasmettere le domande eccedenti all’INDIRE.Categorie

Ministero dell’Istruzione: calendario ufficiale delle prove scritte per il Concorso Ordinario degli insegnanti di religione cattolica

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato il calendario ufficiale delle prove scritte relative al concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli degli insegnanti di religione cattolica.

Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario:

  • Scuola dell’infanzia e primaria: la prova scritta è prevista per il 16 luglio 2025. Le operazioni di identificazione dei candidati inizieranno alle ore 8:00, mentre la prova si svolgerà dalle ore 9:00 alle ore 10:40.
  • Scuola secondaria di primo e secondo grado: la prova scritta si terrà il 17 luglio 2025. Anche in questo caso, l’identificazione dei candidati inizierà alle ore 8:00 e la prova si svolgerà dalle ore 9:00 alle ore 10:40.

Le sedi d’esame, con indicazione della loro esatta ubicazione e la ripartizione dei candidati, saranno rese note almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle prove da parte degli Uffici Scolastici Regionali (USR) competenti. L’informazione sarà pubblicata sul Portale Unico del Reclutamento e sui rispettivi siti internet e albi degli USR.

Le prove scritte si svolgeranno all’interno della regione di competenza dell’USR che gestisce la procedura concorsuale.

I candidati potranno accedere alla propria convocazione direttamente attraverso il Portale Unico del Reclutamento, mediante un link all’area “Graduatorie” della piattaforma “Concorsi e Procedure selettive”, dove sarà possibile visualizzare e scaricare il documento. Tale avviso ha valore legale di notifica a tutti gli effetti.

I candidati regolarmente ammessi dovranno presentarsi alla prova scritta muniti di un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale.

La mancata presentazione nel giorno, nell’orario e nella sede assegnati comporterà l’esclusione dalla procedura, anche in caso di imprevisti o cause di forza maggiore, salvo quanto previsto dall’articolo 12, comma 6 del decreto ministeriale di riferimento.

AL VIA LA VI EDIZIONE DEL CORSO ABILITANTE 30 CFU – ART. 13 DPCM 4 AGOSTO 2023

📍 Università eCampus – Iscrizioni aperte dal 22 marzo al 27 aprile 2025

Hai già un’abilitazione o una specializzazione sul sostegno e desideri ampliare le tue opportunità professionali nella scuola pubblica?
👉 La VI Edizione del percorso abilitante da 30 CFU è la tua occasione per abilitarti su una nuova classe di concorso o su un altro grado di istruzione, in conformità all’art. 13 del DPCM del 4 agosto 2023.


NOVITÀ: NUOVE CLASSI DI CONCORSO ACCREDITATE!

A seguito del D.M. 270 del 19 marzo 2025, l’Università eCampus ha ottenuto l’accreditamento di nuove classi di concorso.
Ora potrai iscriverti anche per le seguenti discipline:

Discipline scientifiche e tecnologiche:

  • A020 – Fisica
  • A037 – Scienze e tecnologie delle costruzioni
  • A042 – Scienze e tecnologie meccaniche
  • A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche
  • A060 – Tecnologia (scuola secondaria I grado)

Lingue straniere:

  • AA24 / AB24 / AC24 – Lingua e cultura straniera (francese, inglese, spagnolo – scuola secondaria II grado)
  • AA25 / AB25 / AC25 – Lingua straniera nella scuola secondaria di I grado

Laboratori e ambiti tecnici:

  • B003 – Laboratori di fisica
  • B014 – Scienze e tecnologie delle costruzioni
  • B017 – Scienze e tecnologie meccaniche
  • B019 – Servizi di ricettività alberghiera
  • B022 – Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali

🔗 Scarica subito il modulo aggiornato di scelta classe allegato al bando.


👩‍🏫 A CHI È RIVOLTO IL CORSO

Il percorso abilitante 30 CFU è RISERVATO a:

✔️ Docenti già abilitati su una classe di concorso, che vogliono conseguirne un’altra
✔️ Docenti abilitati su altro grado di scuola (es. dalla primaria alla secondaria)
✔️ Docenti specializzati sul sostegno, che vogliono ottenere l’abilitazione su una classe curricolare

📌 Il possesso dei titoli e dei requisiti deve essere verificabile al momento dell’iscrizione.


📚 STRUTTURA DEL CORSO

  • 30 CFU sulle metodologie e tecnologie didattiche specifiche per la classe scelta
  • Lezioni sincrone online (in diretta) in aula virtuale nei weekend
  • Frequenza obbligatoria minima del 70% per ogni attività formativa
  • Esame finale in presenza con commissione composta da:
    • 2 docenti eCampus
    • 1 rappresentante USR
    • 1 esperto esterno
  • La prova consiste in:
    • Una parte scritta
    • Una lezione simulata (max 45 minuti)

🧩 COMPATIBILITÀ CON ALTRI PERCORSI FORMATIVI

✔️ È possibile frequentare contemporaneamente il corso 30 CFU art. 13 e il IX ciclo TFA Sostegno, se compatibili per calendario e frequenza.
Non è possibile iscriversi al corso 30 CFU art. 13 se si è contemporaneamente iscritti a corsi singoli utili all’integrazione della classe di concorso.
⚠️ Il corso non può essere frequentato insieme a un altro percorso a frequenza obbligatoria (es. Master con obbligo di presenza).


💸 COSTI E PAGAMENTI

  • 2.000 (contributo corso – da inserire sulla copia commissione)
  • 16 (marca da bollo)
  • 150 (diritti per la prova finale – da pagare separatamente prima dell’esame)

📄 Il modulo di domanda deve essere compilata con cura, includendo l’autodichiarazione dei requisiti per questo saremo noi a fornirti la modulistica necessaria


❗️IMPORTANTE PER I VINCITORI DEL CONCORSO (D.M. 106/2024)

Chi ha superato il concorso da non abilitato e oggi è docente di ruolo con almeno 3 anni di servizio, dovrà acquisire 30 CFU/CFA entro il 30 giugno 2025, ma NON tramite il corso art. 13.


📆 ISCRIZIONI APERTE DAL 22 MARZO AL 27 APRILE 2025

👉 Posti limitati. Non perdere l’occasione di abilitarti su una nuova classe di concorso!

📎 Scarica ora il bando completo e il modulo di scelta classe aggiornato.

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