Sintesi sulla Concessione dell’Interdizione dal Lavoro per Gravidanza a Rischio
Premessa
La presente sintesi intende chiarire che la concessione dell’interdizione dal lavoro per le lavoratrici gestanti non è automatica, nemmeno in presenza di rischi biologici o di altra natura. Come ricorda la Nota INL 8 luglio 2025, n. 5944, “la gravidanza non è una malattia ma un aspetto della vita quotidiana; tuttavia, condizioni suscettibili di essere considerate accettabili in situazioni normali possono non esserlo più durante la gravidanza”. Analogamente, il periodo dell’allattamento è tutelato fino al settimo mese dopo il parto.
Presupposti normativi e procedurali
L’interdizione dal lavoro può essere disposta solo quando esistono condizioni concrete che rendono necessario proteggere la salute della lavoratrice o del nascituro. La normativa (D.lgs. 151/2001, artt. 6, 7 e 17) prevede che ciò avvenga in presenza di lavori faticosi, pericolosi o insalubri, agenti chimici, fisici o biologici, o condizioni lavorative ambientali pregiudizievoli. Fondamentale è anche l’impossibilità di ricollocare la lavoratrice in mansioni compatibili con lo stato di gravidanza o con l’allattamento. La Nota precisa che “qualora non sia possibile eliminare il rischio e non sia praticabile lo spostamento della lavoratrice ad altra mansione compatibile, l’Ufficio dovrà procedere all’emanazione dell’apposito provvedimento di interdizione dal lavoro”.
Rischi nel comparto scuola
Per le insegnanti e il personale scolastico, la Nota distingue i rischi in base alla tipologia di scuola e mansione:
- Educatrici di asili nido e scuola dell’infanzia: il rischio principale deriva dalla movimentazione manuale dei bambini, dal contatto diretto e dalla cura dell’igiene, oltre che da posture incongrue e stazione eretta prolungata. La Nota precisa: “il periodo di astensione dovrà ricomprendere sia quello della gestazione che quello del puerperio fino a 7 mesi dopo il parto”.
- Docenti di scuola primaria: il rischio principale è biologico, legato a malattie esantematiche e infezioni epidemiche; anche in questo caso, il periodo di astensione è esteso fino a sette mesi dopo il parto, con provvedimento dell’ITL senza ulteriori valutazioni.
- Docenti di scuola secondaria: il rischio riguarda la vicinanza ad alunni con malattie nervose o mentali; qui l’interdizione è concessa solo se accertata la reale esposizione, attraverso dichiarazione del datore di lavoro.
- Personale di sostegno: l’astensione è necessaria nei casi di assistenza ad alunni non autosufficienti o con gravi disturbi comportamentali, e in presenza di contatto con agenti biologici; il periodo copre gestazione e puerperio fino a sette mesi, valutando ogni caso singolarmente.
Inoltre, la Nota sottolinea che “durante il periodo di chiusura dell’anno scolastico per pausa estiva, venendo meno il contatto con i bambini, non si configurano rischi derivanti alla lavoratrice dalla sua attività lavorativa”.
Procedura per la concessione dell’interdizione
La procedura si avvia con la comunicazione dello stato di gravidanza al dirigente scolastico, accompagnata da certificato medico (ante-partum) o autocertificazione/certificazione di nascita (post-partum). Il dirigente, con il medico competente e il RSPP, valuta il Documento di Valutazione dei Rischi e la possibilità di ricollocazione della lavoratrice. Se non esistono mansioni alternative compatibili, viene redatta una dichiarazione motivata.
La documentazione completa viene trasmessa all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL), che ne verifica la correttezza. La Nota stabilisce chiaramente che “il provvedimento di interdizione, da emanarsi entro 7 giorni dalla ricezione della documentazione completa, costituisce il presupposto necessario affinché la lavoratrice si astenga dal lavoro”.
Effetti per la lavoratrice
Durante l’interdizione, la lavoratrice gode dell’astensione obbligatoria con piena tutela economica e giuridica. Sono garantiti retribuzione, diritti contrattuali, ferie, TFR, anzianità e progressioni economiche e previdenziali. L’interdizione decorre sempre dalla data di emanazione del provvedimento, e non dalla presentazione dell’istanza.
Conclusioni
La concessione dell’interdizione dal lavoro per rischio biologico o altri rischi non è automatica: ogni caso deve essere valutato singolarmente, considerando la documentazione completa, la valutazione del DVR, il parere del medico competente e la dichiarazione motivata del datore di lavoro. La Nota INL ribadisce che l’interdizione è uno strumento di tutela fondamentale per la salute della lavoratrice e del nascituro e deve essere applicata nel rispetto delle procedure previste dalla legge










