Mese: Ottobre 2023

Percorsi abilitanti: luci e ombre di un iter atteso da anni

Sta per chiudersi la finestra temporale che consente alle Università di accreditarsi per erogare i tanto attesi percorsi abilitanti da 30, 36 e 60 cfu, ma ci sono alcuni aspetti della riforma che non  convincono.

Innanzitutto i costi. Nonostante si siano promesse quote di partecipazione “calmierate”, è incontrovertibile che, come accade per il TFA sostegno, anche in questo caso gli Atenei faranno cassa sugli abilitandi.

Gli importi di partecipazione, infatti, partiranno da una base di 2000 euro, quota non propriamente popolare. Il governo, che ha varato il lasciapassare a luglio, col decreto Infrazioni, ha poi definito alcuni (ma non tutti) aspetti operativi nell’allegato B del DPCM del 4 agosto . Nel testo viene definito infatti, tra l’altro, che i 30 cfu dovranno essere completati entro il 28 febbraio  e i 60 cfu entro il 31 maggio 2024; ragionando sul  fatto che almeno fino a gennaio i corsi probabilmente non saranno attivati, si paventerebbe davvero una manciata di settimane per l’erogazione dei corsi. Questo ci lascia molte perplessità , perché molti dei partecipanti sono impegnati in cattedra e a gran parte di loro risulterà difficile partecipare in modalità sincrona o al tirocinio (si pensi a chi lavora anche in fascia pomeridiana e serale) e per tutti i giorni della settimana. Ricordiamo infatti che il 15 novembre scadono le domande per le 150 ore per il diritto allo studio e che quindi, se non saranno riaperte le iscrizioni, non sarà possibile fruirne.

Altro aspetto che non paga appieno le linee guida che l’ANVUR, dalle quali si legge “Le istituzioni potranno erogare percorsi formativi da 30 o 36 CFU solo a seguito dell’accreditamento del relativo percorso formativo da 60 CFU.” In tal senso si potrebbe dedurre che saranno attivati prima i percorsi da 60 cfu e solo in seguito quelli da 30 o 36 (riducendo così ulteriormente i tempi per chi parteciperà a questi ultimi).

Il Sindacato Fensir Sadoc, facendosi carico delle richieste dei propri iscritti, ma anche di tutto il corpo docenti interessato, chiede quindi che questi aspetti vengano ulteriormente precisati: il timore è quello di ritrovarsi in un Far West formativo dove ogni Ateneo procederà secondo i propri canoni. La corsa non è ancora iniziata, e già c’è chi scalpita ai nastri di partenza.     

Permessi Studio 150 ore: domanda entro il 15 novembre

Entro il 15 novembre , i docenti e personale ata interessati potranno presentare domanda valida per l’anno solare 2024, (da gennaio a dicembre), permessi retribuiti per consentire la frequenza ai corsi di studio formalizzati nelle 150 ore individuali.
Come stabilito dal CCNL 2016/2018 all’articolo 22, comma 4 b4), sono i Contratti Integrativi Regionali (CIR) a definire le tipologie dei corsi, la ripartizione delle ore tra frequenza, esami, studio libero e l’ordine di priorità in base al quale vengono graduate le domande, al fine di formulare una possibile quota-massima assegnabile in relazione alla tipologia stessa del percorso e soddisfare quindi un maggior numero di richieste.

Chi usufruisce dei permessi?
L’elenco dei docenti ammessi a fruire delle ore per il diritto allo studio è pubblicato dai singoli Uffici Scolastici (ai quali si rimanda). Per ciascuno è indicato il monte ore massimo concesso nell’anno solare.
Per quali corsi per i quali è possibile fruire?
I corsi che hanno accesso alla concessione delle 150 ore di studio sono i seguenti:
Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza
Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di qualificazione professionale (compresi i corsi di abilitazione e di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno, corsi di riconversione professionale e quelli comunque riconosciuti nell’ambito dell’ordinamento pubblico)
Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea (o titolo equipollente) o di istruzione secondari
Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio post-universitario
Per i Corsi on line il permesso può essere concesso solo a condizione che sia possibile:
presentare la documentazione relativa all’iscrizione e agli esami sostenuti
produrre l’attestazione della partecipazione alle lezioni, certificando l’avvenuto collegamento alle università telematiche durante l’orario di lavoro.
Non è possibile usufruire di permessi per attività di studio preparatorie agli esami. Infatti la circolare n. 12/11 della Funzione Pubblica lo esclude, affermando: “Giova inoltre rammentare che in base alle clausole negoziali, le ore di permesso possono essere utilizzate per la partecipazione alle attività didattiche o per sostenere gli esami che si svolgano durante l’orario di lavoro, mentre non spettano per l’attività di studio. Questo orientamento applicativo, oltre che dal tenore delle clausole, è confermato dall’orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Lav. N. 10344/2008) e dell’ARAN”.

Sarà possibile utilizzare i permessi per la preparazione al concorso straordinario o ordinario?
La preparazione per i concorsi straordinari o ordinari non rientrano tra le tipologie per cui è possibile concedere permessi studio, infatti non si trattano di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo o di una qualifica, per il quale sia prevista la frequenza.

Articolazione dei permessi
La fruizione dei permessi, a richiesta degli interessati, può essere articolata:

a. permessi orari – utilizzando parte dell’orario giornaliero di servizio;
b. permessi giornalieri utilizzando l’intero orario giornaliero di servizio;
c. cumulo dei permessi di cui al punto b).

L’esercizio del diritto deve essere garantito mediante la riorganizzazione dell’orario e/o del servizio e/o con sostituzione ai sensi delle disposizioni vigenti.
Ricordiamo che i permessi per motivi di studio devono essere fruiti solo per assentarsi dal lavoro per la frequenza dei corsi nei giorni e nelle ore durante le quali il dipendente sia impegnato nella sua ordinaria prestazione lavorativa.
Tutti i permessi di cui si fruisce vanno certificati. La certificazione relativa alla frequenza dei corsi e al sostenimento dell’esame va alla scuola di servizio subito dopo la fruizione del permesso e comunque non oltre l’anno solare; per il personale a tempo determinato, non oltre la scadenza del contratto di assunzione.
Piano annuale di fruizione dei permessi
Il docente dovrà comunicare alla scuola di servizio il piano annuale (anche plurisettimanale) di fruizione dei permessi in funzione del calendario degli impegni previsti, il piano se risulta necessario può essere variato a seconda delle necessità di svolgimento delle lezioni. Il piano dovrà essere concordato nel caso in cui il dipendente svolga servzio su più istituzioni.
Normativa di riferimento per il diritto allo studio
IL CCNL del comparto Scuola non ha definito una apposita disciplina del diritto allo studio, ma all’ art. 146, comma 1, lett. g), del CCNL del 29.11.2007, richiama la precedente regolamentazione pubblicistica dell’istituto contenuta nell’art. 3 del D.P.R. n. 395/1988, che così continua a trovare applicazione nel comparto scuola nella sua originaria formulazione.
L’ art. 3 comma 1 e 2 del DPR 23 agosto 1988, n. 395 a prevede quanto segue:
“Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di 150 ore annue individuali. I permessi sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, postuniversitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studi legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico”.
In riferimento alla modalità di fruizione il citato articolo al comma 3, stabilisce che:
a) i dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell’anno solare, della riduzione dell’orario di lavoro, nei limiti di cui al comma 1, non dovranno superare il tre per cento del totale delle unità in servizio all’inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità’ superiore;
b) a parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso;
c) il permesso per il conseguimento dei titoli di studio o di attestati professionali di cui al comma 2 può essere concesso anche in aggiunta a quello necessario per le attività formative programmate dall’amministrazione.

IL NUOVO PEI: luci e ombre, c’era bisogno dell’ennesimo decreto?

di Myriam Ricciardo Calderaro, docente di sostegno specializzata

Il D.M. 153 del 1/08/2023, facciamo un po’ di chiarezza, o meglio proviamo a farla, dato che davvero le vicende che riguardano il sostegno e la sua “burocrazia” farebbero uscire di senno anche il più attento degli osservatori.

Chi ha a che fare con questo argomento sa bene quanto sia faticoso cercare di capirci qualcosa e soprattutto stare al passo con tutte le modifiche e variazioni che ormai annualmente, se non più volte in un anno, colpiscono come una mannaia i docenti che per un motivo o per un altro hanno la fortuna d’incapparci.

Innanzitutto, chiariamo, qualora non lo sapeste, che ogni anno il consiglio di classe è chiamato a formulare il PEI per tutti quegli studenti disabili che ne hanno diritto. Qui cominciano i problemi, direte come mai? Beh, perché se le cose fossero chiare e tutto funzionasse bene questo documento dovrebbe servire ad aiutare i docenti tutti per capire meglio come porsi nei riguardi di uno studente che ha semplicemente dei bisogni diversi rispetto a quelli dei compagni, con diversi non intendo unici, ma comunque personalizzati. Bene, la prima difficoltà inizia quando si vanno a controllare le documentazioni mediche depositate, spesso sono parziali, in altri casi formulate in linguaggi standard e poco chiari e comprensibili, a volte “copia e incolla” di altri format. Superato questo step si passa al secondo, il modello PEI in uso, quale si deve utilizzare? Eh, bella domanda, in questi ultimi anni il modello è stato rivisto diverse volte, portando lo sconcerto e il dubbio tra i docenti che, impreparati, dovevano all’ultimo minuto passarsi le informazioni gli uni con gli altri sperando di far bene, stessa cosa per i referenti bes che anch’essi in balia di nessuno brancolavano alla ricerca di comunicazioni chiare da parte del Ministero che non si sbilanciava o se lo faceva sempre a ridosso dell’approvazione dei documenti da parte dei cdc. Senza star qui a fare la cronistoria di tutti i passaggi burocratici/legislativi, spostiamoci sul focus dell’ultima “risoluzione ministeriale”, mi riferisco al D.M. 153 del 1/08/2023 su cui si è vociferato molto circa le novità che avrebbe dovuto apportare e invece come spesso accade le cose sono andate diversamente. Leggendo le Linee Guida, guardando il nuovo modello PEI, ho trovato con difficoltà notevoli differenze rispetto alla precedente modulistica, ma prima di trascinarvi in dissertazioni inutili e poco semplici da seguire, forse è meglio schematizzare le “novità” rispetto al passato.

Novità rispetto alla modulistica: potrei dire quasi nessuna ad eccezione della sezione 8 in cui scompare il punto 8.3 che diventa 8.2, scompare cioè la voce separata circa le “modalità di verifica” che vengono inglobate nelle singole discipline.

Ricompaiono gli allegati C e C 1 per le risorse da richiedere a fine anno

Questo è quanto. Per ciò che concerne le altre modifiche di sostanza posso affermare che ci sono ma non si riferiscono alla modulistica quanto ad altro che indico di seguito.

Le ore dei GLO sono da considerare come CDC e come tali rientrano nelle 40 ore, se qualcuno ancora non l’avesse compreso. Non possono tenersi in orario antimeridiano.

Non esiste la possibilità di orario ridotto salvo eccezioni da indicare nella sezione 9 dopo la voce Orario. Le eccezioni sono o di tipo sanitario, non obbligatoriamente giustificabili con un certificato, o di tipo didattico, attività di gruppo- peer too peer- attività individualizzate, da specificare molto bene!

Si prevede, a mio avviso finalmente, la possibilità per il consiglio d’introdurre un esame integrativo per tutti quegli studenti che desiderano ritornare su un percorso curricolare dopo essere “migrati” su uno differenziato. Ho parlato di possibilità non di obbligo.

Non è possibile nessun ESONERO dalle discipline e quindi abbattimento di ore, per cui anche se l’alunno non riesce a raggiungere gli obiettivi previsti per una programmazione differenziata si deve comunque prevedere una programmazione con obiettivi riconducibili a quelli dell’area di appartenenza.

Ecco questo sinteticamente il quadro come risulta alla luce delle ultime modifiche. Che dire di più? Il Ministero non ha ancora reso disponibile il nuovo modello di PEI per cui chi non vuole prendersi la briga di apportare manualmente modifiche al “vecchio” modello può scaricarne uno editabile e aggiornato dal sito normativainclusione .it