FENSIR SINDACATO

Concorso straordinario IRC: Valditara ha firmato il decreto

Il Ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara ha firmato ieri il decreto che disciplina le procedure concorsuali straordinarie riservate agli insegnanti di religione cattolica nella scuola dell’infanzia e della primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado. 

Il provvedimento, attuativo delle recenti novità introdotte dalla legge di conversione del decreto-legge n. 75 dello scorso 22 giugno, recependo i requisiti stabiliti dalla legge, ammette a partecipare i candidati in possesso, congiuntamente, della certificazione di idoneità diocesana e con almeno trentasei mesi di servizio, anche non consecutivi, nell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali, oltre che dei titoli di qualificazione professionale previsti dall’Intesa con la CEI. I candidati dovranno possedere altresì i requisiti generali per l’accesso all’impiego nelle pubbliche amministrazioni. 

A queste procedure sarà destinato il settanta per cento dei posti vacanti e disponibili per il triennio scolastico 2022/25 e per gli anni successivi fino al totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito. 

Dopo vent’anni dall’ultimo concorso, si avvia così una fase di reclutamento a tempo indeterminato per l’insegnamento della religione cattolica che, nel portare a soluzione una situazione critica che interessa migliaia di persone, assicurerà stabilità e continuità didattica.

FONTE SITO MINISTERO ISTRUZIONE E DEL MERITO: https://www.miur.gov.it/web/guest/-/concorso-straordinario-irc

ISCRIVITI AL CORSO DI PREPARAZIONE: https://formazione.fensir.it/elenco-corsi/concorso-straordinario-religione/

II Corso è gratuito per gli iscritti al sindacato, ISCRIVITI

CCNL 2019-21 FIRMATO CON OLTRE 2 ANNI DI RITARDO

Con la firma definitiva del CCNL 2019-2021 lo scorso 18 gennaio entrano in vigore tutte le novità contenute nel nuovo contratto.

“Con un ritardo solo di due anni si è raggiunto un accordo che tiene conto solo marginalmente le richieste dei lavoratori, ma che, a dire dei sindacati maggiormente rappresentativi del comparto scuola università e ricerca, sembra ciò che di meglio si poteva fare. Noi di Fensir non siamo assolutamente d’accordo: ancora pochi i diritti chiari per il personale di ruolo e precario; alcune norme rimaste nel limbo così come erano nel contratto 2007-2009 e poco chiare soprattutto per chi deve concederle… troppi privilegi, anche dal punto di vista sindacale, per chi è maggiormente rappresentativo” Così conclude il Segretario Generale Fensir Giuseppe Favilla.

Passiamo ad una breve disamina del contratto relativa alla porzione comparto Istruzione cioè la scuola.

Precisiamo che il contratto è per il personale della scuola (docenti, ATA e tra questi i DSGA) il contratto dei Dirigenti Scolastico segue una strada autonoma.

 Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla sottoscrizione cioè il 19 gennaio, ad eccezione alcuni istituti contrattuali la cui decorrenza è indicata nell’articolato del contratto, ad esempio gli aumenti del compenso accessorio che hanno decorrenza dal 1 gennaio 2024.

  Le novità introdotte con il nuovo CCNL in materia di compensiindennitàcongedi e mobilità, possono essere riassunte:

  • per i precari il diritto a tre giorni di permesso retribuito
  • per i docenti il riconoscimento della formazione quale attività di servizio
  • per il personale ATA la revisione dell’ordinamento professionale; per l’accesso al ruolo degli assistenti della Certificazione informatica.
  • precisata la tipologia della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale ritenuta utile quale titolo di accesso per le aree degli Operatori e degli Assistenti
  • puntualizzato che per i prossimi bandi per il concorso per l’area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione il titolo necessario per ricoprire l’incarico di DSGA è la laurea magistrale.

Aspetti relativi la retribuzione

Retribuzioni docenti e ATA

La parte prevalente degli aumenti retributivi è stata già attribuita con l’anticipazione contrattuale dello scorso dicembre 2022, che è diverso dall’anticipo, per legge, dello scorso dicembre per il personale a tempo indeterminato.
Con la firma definitiva, viene distribuita la parte residuale delle risorse che, per il personale docente e ATA della scuola: incremento della RPD per i docenti (mediamente 13 euro mensili), del CIA per gli ATA (mediamente 6 euro mensili) nonché dell’indennità dei DSGA (65 euro mensili) con i relativi arretrati da gennaio 2022. Precisiamo che si parla di aumenti lordi, dunque nulla di particolarmente eccezionale.

Una tantum

A tutto il personale in servizio nell’anno scolastico 2022/2023 (compresi i supplenti annuali) è corrisposto un emolumento una tantum per l’anno 2023 pari a 63,84 euro per i docenti e 44,11 euro per il personale ATA.

Attività aggiuntive

Dal 1° gennaio 2024,  sono innalzate del 10% tutte le misure dei compensi orari spettanti al personale docente e ATA per le prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo da liquidare a carico del fondo di scuola (FMOF).
Vengono innalzate anche le misure delle indennità di bilinguismo e trilinguismo, di lavoro notturno e/o festivo spettanti al personale educativo e ATA delle istituzioni educative.
L’indennità di direzione per i DSGA, parte variabile, sarà integrata in sede di contrattazione integrativa nazionale, utilizzando le risorse della legge 160/2019 (valorizzazione personale scolastico).

Posizioni economiche ATA

Vengono innalzati di 100 euro e di 200 euro gli importi annuali rispettivamente della prima e della seconda posizione economica del personale ATA. La decorrenza dei nuovi importi è dal mese di maggio 2024 (ovvero dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione).

Mobilità/Trasferimenti

La contrattazione integrativa nazionale potrà individuare deroghe in caso di blocco triennale per i trasferimenti interprovinciali e forme di agevolazioni per i neo assunti docenti e DSGA tutelando particolari categorie quali persone con disabilità, genitori di figli fino a 12 anni, caregiver familiari.

I blocchi come sappiamo rappresentano per i lavoratori un grosso ostacolo nel vivere serenamente la propria professionalità.

Personale precario docente e ATA

3 giorni di permesso retribuito

Il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ha diritto a tre giorni di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione. Per il personale ATA tali permessi possono anche essere fruiti ad ore.

Congedi Paternità

Congedi dei genitori

Il CCNL acquisisce il congedo obbligatorio di paternità (10 giorni retribuiti al 100%) precedentemente non previsto per i dipendenti pubblici. L’intero periodo di congedo parentale, e non solo i primi 30 giorni, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri non riduce le ferie ed è valutato ai fini dell’anzianità di servizio. Il termine di preavviso per inoltrare richiesta di fruizione, anche frazionata, del congedo parentale è portato a 5 giorni (erano 15 in precedenza).
Alle lavoratrici madri e ai lavoratori padri è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità per ricongiungimento al figlio di età fino a 12 anni, partecipazione che viene estesa anche al caregiver di familiare disabile in situazione di gravità e al personale beneficiario di Legge 104/92 art.21. 

Congedi per donne vittime di violenza

È innalzato a 120 giorni (in precedenza 90 giorni) il diritto ad astenersi dal lavoro, nell’arco di tre anni, per la lavoratrice inserita in un percorso di protezione debitamente certificato. Il trattamento economico è quello previsto per il congedo di maternità. La dipendente ha diritto, su richiesta, alla trasformazione da tempo pieno a part-time, nonché ad un successivo rientro a tempo pieno anche in deroga ai tempi di permanenza previsti, a condizione sia presente un posto disponibile.

Transizione di genere

Si tutela il benessere psicofisico dei lavoratori transgender con l’obiettivo di creare un ambiente inclusivo basato sul valore fondante della pari dignità umana delle persone. Le amministrazioni, tramite un accordo di riservatezza confidenziale, riconoscono l’identità alias su richiesta di coloro che intendono modificare nome e identità nell’espressione della propria autodeterminazione di genere. L’identità alias, al posto del nominativo effettivo, sarà attivata per tutto ciò che riguarda l’organizzazione (cartellino di riconoscimento, credenziali di posta elettronica, tabelle turno-orari…) ma non per i provvedimenti di rilevanza strettamente personale (busta paga, matricola, sottoscrizione di atti…).

Aspetti comuni

Comunità educante e democratica

Viene specificato che la scuola è una comunità democratica oltre che educante e su questi valori è improntata, per cui opera nel rispetto delle norme generali sull’istruzione emanate dallo Stato, secondo regole e modalità condivise e partecipate da tutte le sue componenti: dirigente scolastico, docenti, ATA, famiglie e alunni/e.

Contratti a tempo determinato per il personale in servizio (docenti e ATA)

Per il personale docente è stata prevista la possibilità di accettare una supplenza annuale su posto intero anche per altra tipologia di posto (sostegno) oltre che per altre classi di concorso. Per il personale ATA si prevede la possibilità di accettare una nomina annuale su posto intero di area superiore o, a parità di area, per diverso profilo professionale. È confermata la possibilità di ricevere l’incarico anche su posto docente.

Docenti

Formazione

I docenti che partecipano alle attività di formazione sono considerati in servizio a tutti gli effetti. La formazione si svolge in orario non coincidente con le ore destinate all’attività di insegnamento. È confermata la fruizione dei cinque giorni/annui con esonero dal servizio e sostituzione. Le ore di formazione sono comprese nelle attività funzionali all’insegnamento e sono remunerate con compensi, anche forfettari da stabilire in contratto d’istituto, a carico del FMOF se ulteriori rispetto al monte ore (40 ore + 40 ore) destinato alle attività funzionali.

GLO e attività funzionali all’insegnamento

Le ore di attività svolte nei gruppi di lavoro operativo per l’inclusione (GLO) sono comprese nel monte ore (40 ore) previste per le attività collegiali dei consigli di classe e di interclasse.

Attività a distanza

Con regolamento d’Istituto è possibile prevedere lo svolgimento a distanza delle attività funzionali all’insegnamento che non abbiano carattere deliberativo, comprese le 2 ore settimanali di programmazione dei docenti della scuola primaria. Ulteriori modalità potranno essere previste in sede di confronto nazionale

Personale ATA

Lavoro a distanza

È stato regolato il lavoro a distanza prevedendo due modalità di effettuazione della prestazione lavorativa: il lavoro agile e il lavoro da remoto. Nel primo caso (lavoro agile) le attività di lavoro vengono svolte, previo specifico accordo tra le parti, senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro ma stabilendo forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi. Nel secondo caso invece la prestazione di lavoro viene effettuata con vincolo di tempo e nel rispetto dei conseguenti obblighi di presenza in materia di orario di lavoro. In questo caso l’attività può essere svolta dal domicilio del dipendente o in altro luogo idoneo concordato con l’amministrazione. I lavori che è possibile svolgere da remoto sono individuati dalle stesse amministrazioni previo confronto sindacale.

Nuovo sistema di classificazione del personale ATA

È stato introdotto un nuovo sistema di classificazione del personale articolato in 4 aree: Area dei collaboratori; Area degli operatori; Area degli assistenti; Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione. Per ciascuna area sono stati ridefiniti e aggiornati i profili professionali nonché i titoli di accesso. Con apposita dichiarazione a verbale è stata precisata la tipologia della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale ritenuta utile quale titolo di accesso in particolare per le aree degli operatori e degli assistenti.

La nuova Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni

Le aree C e D confluiranno nella nuova area dei Funzionari e delle EQ. L’istituzione di questa nuova Area consente di valorizzare il ruolo dei DSGA e di dare una soluzione al problema degli Assistenti amministrativi facenti funzione.
Presso ciascuna scuola è istituita una posizione organizzativa di lavoro di DSGA, oggetto di un incarico di Elevata qualificazione (EQ) di durata triennale. A coloro che erano già inquadrati nell’area dei DSGA è garantito l’incarico di DSGA fino alla cessazione del rapporto di lavoro, nonché la continuità per la stessa sede e il diritto di accesso alla mobilità.
È stata incrementata l’indennità di direzione parte fissa mentre la parte variabile potrà essere incrementata in contrattazione integrativa nazionale.
Le EQ potranno accedere, oltre ai compensi per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati dalla UE, da Enti o istituzioni pubblici e privati, anche alle risorse di fonte MIM, purché diverse da quelle del FMOF.

Risoluzione problema facenti funzioni DSGA

Gli Assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA accederanno all’area dei Funzionari e delle EQ, previo concorso selettivo riservato al personale con almeno 3 anni interi di servizio nella funzione. Dopodiché avranno diritto all’incarico a tempo determinato di EQ di durata triennale, in base alla disponibilità delle sedi dove potranno chiedere la conferma con priorità di scelta.

Area degli Operatori

Viene istituita l’Area degli Operatori i quali, oltre ai compiti spettanti ai Collaboratori scolastici, si occuperanno in particolare dell’assistenza non specialistica agli alunni con disabilità e al supporto ai servizi amministrativi e tecnici. In fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale, sarà prevista la possibilità di progressioni dall’area dei Collaboratori a quella degli Operatori con apposita procedura valutativa e in deroga al titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno.

Posizioni economiche all’interno delle Aree

Viene ripristinato, semplificandolo, il meccanismo delle posizioni economiche finalizzato a promuovere le competenze e a migliorare la condizione economica del personale.
Restano confermate le posizioni economiche per chi già ne fruisce. Alla nuova procedura potrà partecipare il personale con 5 anni di servizio e dopo aver superato una prova selettiva al termine di un apposito corso di formazione organizzato dall’Amministrazione. Al fine di garantire la continuità del meccanismo è istituito un apposito fondo per le posizioni economiche del personale ATA. Gli importi annuali delle posizioni vengono innalzati di 100 euro le prime e di 200 euro le seconde.

Incarichi specifici al personale ATA

Il sistema degli incarichi specifici viene rafforzato. In aggiunta agli incarichi specifici di natura organizzativa o di responsabilità già previsti (i cui compensi sono definiti in sede di contrattazione di scuola), si prevede che, per compiti di particolare rilevanza (legati all’assistenza agli alunni della scuola dell’infanzia, o con disabilità, o per primo soccorso), svolti dal personale dell’Area dei Collaboratori scolastici e dell’Area degli Operatori, sia riconosciuta un’indennità, il cui compenso viene definito a livello nazionale in sede di CCNI.

Indennità di disagio per gli assistenti tecnici del primo ciclo

Al fine di riconoscere il disagio degli AT del primo ciclo che vengono utilizzati su più sedi è prevista una specifica indennità il cui importo (compreso tra 350 e 800 euro) verrà definito in sede di contrattazione integrativa nazionale tenendo conto del numero delle scuole affidate e la distanza tra le stesse.

Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale personale ATA

Con la dichiarazione a verbale congiunta n. 5, che, in quanto congiunta, ha valore di sanzione contrattuale, si precisa che si intende per certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica quella rilasciata da un ente accreditato presso l’apposito ente di accreditamento nazionale. Gli enti accreditati presso l’ente nazionale rispondono infatti a requisiti specifici tali da poter rilasciare la suddetta certificazione.

Confermato il possesso della laurea magistrale per l’accesso alla funzione di DSGA

Con la dichiarazione a verbale congiunta n. 12, viene affermato che per accedere al profilo DSGA è necessaria la laurea magistrale. Si richiama infatti espressamente “quanto previsto dalle parti” nell’allegato D lettera a) dove si precisa che gli Assistenti possono accedere alla funzione di DSGA solo se in possesso di laurea magistrale: a maggior ragione ciò è richiesto per chi proviene dall’esterno che peraltro è privo dell’esperienza che gli interni hanno maturato.

Relazioni sindacali

Sono state implementate le materie delle relazioni sindacali a livello nazionale e di istituzione scolastica. Tra quelle oggetto di contrattazione si evidenziano:

A livello nazionale

  • Mobilità: in sede di contrattazione integrativa nazionale saranno definite modalità applicative dell’art.58 del DL 73/2021, forme di tutela alla genitorialità e ad altre situazioni soggettive.
  • Incarico specifico personale ATA: per una particolare tipologia di incarico specifico (assistenza alunni infanzia/disabili/pronto soccorso) è prevista una indennità la cui misura è definita a livello nazionale.
  • Indennità di disagio per gli assistenti tecnici del primo ciclo: in sede di contrattazione integrativa nazionale sarà definito uno specifico compenso finalizzato a riconoscere il disagio degli AT del primo ciclo che operano su più istituzioni scolastiche.
  • Indennità di parte variabile del personale con incarico di DSGA: è possibile incrementare le misure economiche dei parametri di calcolo dell’indennità parte variabile dei DSGA mediante contrattazione integrativa nazionale.

A livello di scuola

Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (FMOF): si contrattano i criteri di riparto e di determinazione dei compensi a carico del FMOF (che comprende oltre al fondo d’istituto, anche le risorse per le funzioni strumentali, gli incarichi specifici, ecc). Definitivamente cancellato qualsiasi riferimento alla legge 107/2015 per cui le risorse dapprima riservate al cosiddetto “bonus docenti” ora sono destinate a tutto il personale scolastico (docente e ATA) secondo criteri stabiliti in contrattazione d’istituto (per i DSGA a livello di contrattazione integrativa nazionale) così come disposto dalla legge 169/2019. Vengono ricondotte al FMOF tutte le risorse disposte con specifiche disposizioni di legge destinate a remunerare le attività del personale scolastico.

CATTEDRE AGGIUNTIVE  PER I CONCORSI PNRR 

IN TOTALE SALE A 44654 IL TOTALE DEI POSTI, MA LA RIDEFINIZIONE È TARDIVA RISPETTO ALLE DOMANDE .

di Roberta Granata*

Il  15 dicembre 2023  il DPCM pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 10 Gennaio 2024 (GU Serie Generale n.7 del 10-01-2024) aveva incrementato i posti destinati  ai vincitori delle procedure concorsuali docenti che andranno ad espletarsi nei prossimi mesi del 2024. Non era stata però ancora diffusa la ripartizione per regione;  proprio ieri, 17 gennaio, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con due note distinte ha presentato i nuovi numeri relativi alle cattedre in assegnazione. 

Per INFANZIA E PRIMARIA i posti totali sono ora 15.340 

Per LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO le cattedre complessivamente disponibili sono ora 29.314 .

I posti complessivamente banditi (in tutti gli ordini di scuola) sono quindi 44654. 

Un incremento che sicuramente a prima vista è da accogliere come una buona notizia, se non per una grande criticità, che noi di FENSIR-SADOC vogliamo rilevare: la localizzazione delle nuove cattedre a bando è stata diffusa quando la finestra temporale per le domande di partecipazione era già stata chiusa (la scadenza infatti era alle 23.59 del 9 gennaio). Molti docenti avrebbero fatto scelte diverse sulla regione nella quale candidarsi se i nuovi dati fossero stati diffusi solo una settimana fa. Così facendo, invece, non hanno avuto la possibilità di “ragionare” sui posti resi disponibili e diffusi solo ieri. Ancora una volta il MIM ci lascia perplessi per la scarsa attenzione al corpo docente. La macchina burocratica  dovrebbe essere al servizio del personale e non il contrario. 

* Segretaria Regionale Fensir SADOC

MALATTIA: cambiano le fasce di reperibilità

1. Premessa

Ai sensi dell’articolo 3 del decreto n. 206 del 17 ottobre 2017 del Ministro della Semplificazione e della pubblica amministrazione: “In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi”.

A seguito della sentenza del Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio n. 16305/2023, pubblicata il 3 novembre 2023, che ha annullato il suddetto decreto nella parte sopra riportata, si forniscono, con il presente messaggio, le necessarie indicazioni operative per l’espletamento degli accertamenti medico-legali domiciliari.

2. Quadro normativo

La definizione delle fasce orarie di reperibilità per i lavoratori del settore pubblico in malattia discende da un articolato susseguirsi di norme legislative di seguito sinteticamente riportate:

  • i decreti ministeriali n. 33/1985 e n. 170 del 15 luglio 1986 – adottati in attuazione dell’articolo 5, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 – da considerarsi, a seguito dell’introduzione di disposizioni di legge speciali per il personale dipendente delle pubbliche Amministrazioni (riforma organica del pubblico impiego avviata con il D.lgs 3 febbraio 1993, n. 29, e proseguita con l’emanazione del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, c.d. TUPI), riferibili ai soli lavoratori del settore privato; 
  • il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all’articolo 71, comma 3, abrogato a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs 27 ottobre 2009, n. 150;
  • il decreto ministeriale n. 206 del 18 dicembre 2009, adottato in attuazione di quanto previso dall’articolo 55-septies, comma 5, del D.lgs n. 165/2001, come modificato dal D.lgs n. 150/2009, e successivamente sostituito, per effetto dell’articolo 18 del D.lgs 25 maggio 2017, n. 75;
  • il citato decreto ministeriale n. 206/2017, oggetto delle censure del Giudice amministrativo, emanato in attuazione dell’articolo 55-septies, comma 5-bis, del D.lgs n. 165/2001, come novellato dall’articolo 18, comma 1, lett. d), del D.lgs n. 75/2017, nel quale sono fissati i limiti e i criteri cui deve attenersi il Governo nell’esercizio del potere regolamentare in materia[1].

Tanto rappresentato, nelle more dell’emanazione di un nuovo decreto ministeriale (o dell’eventuale riforma della sentenza n. 16305/2023 del TAR Lazio), sentito il Dipartimento della Funzione pubblica, in virtù del principio di armonizzazione contenuto nel citato articolo 55-septies, comma 5-bis, del D.lgs n. 165/2001, richiamato in sentenza, le visite mediche di controllo domiciliare nei confronti dei lavoratori pubblici, fino a nuove disposizioni, dovranno essere effettuate nei seguenti orari: dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti i giorni (compresi domeniche e festivi).

Concorsi docenti: in totale quasi 45.000 posti a bando.

di Roberta Granata*

Con la pubblicazione del DPCM del 15 dicembre si è completato il quadro dei posti messi a bando per le procedure concorsuali rivolte ai docenti di  tutti i gradi di istruzione . Saranno in totale quasi 45.000 (44.654 per la precisione) le cattedre per le quali concorrere attraverso le  selezioni che si andranno a svolgere nei primi mesi del 2024.

Il MIM, che inizialmente non aveva messo a disposizione i ruoli non assegnati per l’anno scolastico 2023/24, ha avuto l’autorizzazione da parte del Ministero della Funzione Pubblica per ampliare la rosa dei vincitori dei nuovi concorsi.

Una buona notizia per coloro che attendono la nomina a tempo indeterminato dopo anni di precariato, ma c’è solo da festeggiare? Entrando nel dettaglio il sindacato FENSIR-SADOC ipotizza che sarà difficile che tutte le regioni riescano a pubblicare le graduatorie entro luglio (negli ultimi anni le nomine sono avvenute proprio alla fine di questo mese) dando luogo a nuovi quesiti sulla gestione delle tante cattedre libere.

I bandi (sia quello di infanzia e primaria, sia quello per la secondaria), infatti, dopo mesi di attesa sono stati pubblicati solo a dicembre innescando una serie di slittamenti delle tempistiche. È presumibile che, nella migliore delle ipotesi, le prove scritte abbiano inizio solo a metà febbraio, posticipando inevitabilmente tutte le fasi successive, prima tra tutte quella della prova orale.  

Inoltre, rileviamo sempre noi del FENSIR-SADOC, che non è ancora chiaro se si procederà, quantomeno per il sostegno, alle nomine da prima fascia GPS, visto che è risaputo, che in alcune regioni  non ci sono neppure più candidati idonei ai concorsi precedenti.

Attendono ancora invece, coloro che intendono abilitarsi con i percorsi  da 30, 36 e 60 CFU di cui si parla da mesi e di cui il governo ha lungamente sponsorizzato la realizzazione. Su questo fronte  si aspetta il parere dell’ANVUR rispetto agli accreditamenti degli atenei.     L’impressione è che il MIM sia arrivato “lungo” rispetto a tutte queste procedure e che ora si tenderà di avviare il tutto “all’ italiana”, salvando la faccia, ma non la valorizzazione del personale docente, che manifesta la propria frustrazione verso un sistema che sembra tutelarli solo  a parole.

Vice Segretaria Nazionale Fensir SADOC

CONCORSO DIRIGENTI: ECCO IL BANDO

Articolo 2
(Requisiti generali di ammissione)

  1. Alla procedura selettiva di cui al presente bando è ammesso a partecipare il personale
    docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali assunto con contratto a tempo
    indeterminato e confermato in ruolo ai sensi della normativa vigente, che abbia effettivamente reso,
    nelle istituzioni scolastiche ed educative statali, un servizio di almeno cinque anni e che sia in
    possesso, entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione,
    di uno tra i seguenti titoli di studio:
    a) laurea magistrale;
    b) laurea specialistica;
    c) diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto del
    Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
    d) diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell’alta formazione
    artistica, musicale e coreutica;
    e) diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto
    secondario superiore.
  2. I titoli di studio di cui al comma 1 conseguiti all’estero sono considerati validi per
    l’ammissione al concorso se dichiarati equipollenti o equivalenti a titoli universitari italiani secondo
    la normativa vigente entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di
    ammissione.
  3. Il servizio di insegnamento, anche se maturato antecedentemente alla stipula del contratto a
    tempo indeterminato, si intende prestato per un anno intero se ha avuto la durata di almeno
    centottanta giorni o se sia stato prestato ininterrottamente dal primo febbraio fino al termine delle
    operazioni di scrutinio finale. Ai fini del computo del requisito temporale, non è utile in ogni caso il
    servizio prestato nell’anno scolastico non ancora concluso ricadente nell’anno di indizione del
    bando.
  4. Ai fini dell’ammissione al concorso, si considera valido soltanto il servizio di ruolo
    effettivamente prestato con esclusione dei periodi di retrodatazione giuridica, restando fermo quanto
    previsto al comma 3 circa la validità del servizio prestato anche prima della stipula del contratto a
    tempo indeterminato.
  5. I candidati devono, altresì, possedere i requisiti generali per l’accesso all’impiego nelle
    pubbliche amministrazioni previsti dall’articolo 2 del DPR. I requisiti prescritti devono essere
    posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione.
  6. I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di
    ammissione. In caso di carenza degli stessi, l’USR responsabile della procedura dispone
    l’esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale.

POSTI A CONCORSO

Abruzzo 12
Calabria 11
Campania 34
Emilia-Romagna 28
Friuli-Venezia Giulia 11
Lazio 50
Liguria 6
Lombardia 156
Marche 14
Piemonte 65
Puglia 32

Sardegna 11
Sicilia 26
Toscana 54
Umbria 5
Veneto 72
TOTALE 587


CONCORSO ORDINARIO INFANZIA E PRIMARIA: DOMANDE DALL’11/12 AL 09/01

Articolo 4
(Requisiti di ammissione al concorso)

  1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti comuni di
    docente di scuola dell’infanzia e di scuola primaria i candidati in possesso, alla data di
    scadenza del termine per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli:
    a. titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea
    in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito
    all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
    b. diploma magistrale con valore di abilitazione o diploma sperimentale a
    indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali, o analogo
    titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi
    della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico
    2001/2002 e, in particolare:
    b.1. per i posti comuni della scuola primaria, il candidato in
    possesso del titolo di studio conseguito entro l’anno scolastico 2001-
    2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali
    dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998 aventi
    valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione
    ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio
    1991, n. 27;
    b.2. per i posti comuni della scuola dell’infanzia, il candidato in
    possesso del titolo di studio conseguito entro l’anno scolastico 2001-
    2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della
    scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali
    sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997-
    1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di
    sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale
  2. Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti di
    sostegno, con riferimento alle procedure distinte per la scuola dell’infanzia o per la scuola
    primaria, i candidati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della
    domanda, siano i possesso – congiuntamente a uno dei titoli di cui al comma 1 – dello
    specifico titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con
    disabilità conseguito ai sensi della normativa vigente o analogo titolo di specializzazione
    sul sostegno conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.
  3. Sono ammessi con riserva, nelle more della conclusione dell’istruttoria sul riconoscimento
    dei titoli, coloro che, avendo conseguito all’estero i titoli di cui ai commi precedenti,
    abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della
    normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione
    alla procedura concorsuale.
  4. I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti
    di ammissione. In caso di carenza deglistessi, l’USR responsabile della procedura dispone,
    con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della
    procedura concorsuale.

Articolo 10
(Istanze di partecipazione: termine e modalità di presentazione delle domande)

  1. I candidati in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4 possono presentare istanza di
    partecipazione, a pena di esclusione, in un’unica regione per tutte le tipologie di posto cui
    hanno titolo. Il candidato concorre per più procedure concorsuali mediante la
    presentazione di un’unica istanza con l’indicazione delle procedure concorsuali cui intenda
    partecipare.
  2. I candidati possono presentare istanza di partecipazione al concorso a partire dalle ore
    14.00 del giorno di pubblicazione del presente bando sul Portale Unico del reclutamento e
    fino alle ore 23.59 del ventinovesimo giorno successivo a quello di apertura delle istanze.
  3. I candidati presentano istanza di partecipazione al concorso unicamente in modalità
    telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso il Portale unico
    del reclutamento, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it. Per accedere alla
    compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico
    di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre,
    occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”. Il servizio è eventualmente
    raggiungibile anche attraverso l’applicazione “Piattaforma Concorsi e Procedure
    selettive”, collegandosi all’indirizzo www.miur.gov.it, attraverso il percorso “Argomenti e
    Servizi > Servizi > lettera P > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, vai al servizio”.
    Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.
  4. Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto, ai sensi dell’articolo 1, comma
    111 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il pagamento di un contributo di segreteria pari ad
    euro dieci (10/00) per ogni tipologia di posto per la quale si presenta l’istanza. Il pagamento
    deve essere effettuato sulla base del bollettino emesso dal sistema “Pago In Rete”. Una
    volta compilata la domanda e prima del suo invio, il candidato potrà produrre il bollettino
    tramite il link che sarà reso disponibile all’interno dell’istanza di presentazione domanda.
    La causale e l’importo del bollettino saranno precompilati sulla base degli insegnamenti
    richiesti nell’istanza; sarà onere del candidato verificarne la correttezza prima di procedere
    al pagamento. L’avvenuto pagamento deve essere dichiarato nell’istanza, cui va allegata –
    a pena di esclusione – la ricevuta di pagamento.

BANDO CONCORSO STRAORDINARIO TER SCUOLA SECONDARIA: DOMANDE DALL’11 DICEMBRE AL 9 GENNAIO

Da oggi è possibile presentare la propria domanda per partecipare al concorso, c’è tempo fino alle 23.59 del 9 gennaio 2024. Si invita alla lettura degli articoli 4 e 10 in modo particolare.

Per inserire la propria candidatura vai al portale www.inpa.gov.it

Articolo 10

(Istanze di partecipazione: termine e modalità di presentazione delle domande)

  • 1. I candidati in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4 possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un’unica regione e per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché per le distinte e relative procedure sul sostegno. Il candidato concorre per più procedure concorsuali mediante la presentazione di un’unica istanza con l’indicazione delle procedure concorsuali cui intenda partecipare.
  1. I candidati possono presentare istanza di partecipazione al concorso a partire dalle ore 14.00 del giorno di pubblicazione del presente bando sul Portale Unico del reclutamento e fino alle ore 23.59 del ventinovesimo giorno successivo a quello di apertura delle istanze.
  2. I candidati presentano istanza di partecipazione al concorso unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso il Portale Unico del reclutamento, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it. Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”. Il servizio è eventualmente raggiungibile anche attraverso l’applicazione “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive”, collegandosi all’indirizzo www.miur.gov.it, attraverso il percorso “Argomenti e Servizi > Servizi > lettera P > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, vai al servizio”. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.
  3. Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto, ai sensi dell’articolo 1, comma 111 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il pagamento di un contributo di segreteria pari ad euro dieci (10/00) per ogni classe di concorso/tipologia di posto per la quale si presenta l’istanza. Il pagamento deve essere effettuato sulla base del bollettino emesso dal sistema “Pago In Rete”. Una volta compilata la domanda e prima del suo invio, il candidato potrà produrre il bollettino tramite il link che sarà reso disponibile all’interno dell’istanza di presentazione domanda. La causale e l’importo del bollettino saranno precompilati sulla base delle classi di concorso o delle tipologie di posto richieste nell’istanza; sarà onere del candidato verificarne la correttezza prima di procedere al pagamento. L’avvenuto pagamento deve essere dichiarato nell’istanza, cui va allegata – a pena di esclusione – la ricevuta di pagamento.

BANDO DEL CONCORSO PER LA SECONDARIA

CONCORSI POSTI NORMALI E DI SOSTEGNO: PUBBLICATI I DECRETI

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato il decreto ministeriale relativo alla procedura concorsuale per l’accesso ai ruoli nella scuola dell’infanzia e primaria, secondaria di primo e secondo grado, posti comuni e di sostegno

Sono altresì pubblicati:

 1) il programma  

2) tabella di valutazione titoli.Nei prossimi giorni approfondiremo.In allegato i file.Un cordiale saluto.

DECRETO INFANZIA/PRIMARIA E TABELLE

DECRETO SECONDARIA E TABELLE