FENSIR SINDACATO

Immissione in Ruolo dei Docenti di Religione Cattolica: Aspetti Procedurali e Tutele Economiche

L’immissione in ruolo dei docenti di religione cattolica è ormai vicina, ma sarà concretamente attuabile solo dopo che il Ministero dell’Istruzione e del Merito avrà determinato la percentuale effettiva dei posti da destinare alla procedura straordinaria prevista dai due concorsi banditi: uno per la scuola dell’infanzia e primaria, l’altro per la secondaria di primo e secondo grado.

Resta da chiarire se l’immissione avverrà sul 50% o sul 100% dei posti autorizzati dai rispettivi bandi, con l’auspicio condiviso dal comparto scolastico che si proceda con la copertura totale del contingente disponibile.

Qualora il contingente 2025/2026 non venisse interamente utilizzato, si perderebbe un’occasione storica, come avvenne nel 2004/05 in occasione del primo concorso, quando le immissioni in ruolo avvennero in tre distinti contingenti. Una parte dei posti autorizzati rimase inutilizzata, generando disillusione tra i docenti e rallentando il processo di stabilizzazione. È quindi fondamentale che il Ministero operi con responsabilità e trasparenza, assicurando la piena valorizzazione delle risorse messe a disposizione.

In tale direzione, è positiva la recente convocazione da parte del Ministero delle Organizzazioni Sindacali rappresentative per una prima informativa ufficiale, il prossimo 8 luglio, sull’iter di assunzione a tempo indeterminato dei docenti di religione.

L’immissione in ruolo non è automatica

È importante sottolineare che l’assunzione a tempo indeterminato non è automatica per tutti i candidati idonei: essa è subordinata alla posizione utile in graduatoria, tenendo conto:

  • delle riserve di legge (ad esempio, categorie protette);
  • delle precedenze in caso di parità di punteggio (giovane età, presenza di figli minori, ecc.).

Pertanto, anche se in possesso di tutti i requisiti, non è garantito che il candidato venga assunto, qualora altri abbiano diritto di precedenza.

Inquadramento stipendiale e tutele economiche

Un aspetto cruciale e troppo spesso trascurato riguarda l’inquadramento economico dei docenti che passeranno di ruolo.

Per normativa vigente, i neo-assunti verranno inquadrati nella fascia stipendiale base (fascia 0). Tuttavia, la Legge 27/2006, art. 1-ter prevede che contestualmente alla firma del contratto a tempo indeterminato venga emesso un apposito decreto per riconoscere un assegno ad personam.

Questo assegno ha il compito di colmare la differenza tra il nuovo stipendio base e quello precedentemente percepito (al 31 agosto) come docente incaricato annuale con ricostruzione di carriera. In sintesi:

Il netto del nuovo contratto a tempo indeterminato deve corrispondere al netto dell’ultimo stipendio da docente incaricato.

Il ruolo del Fensir SAIR

Per evitare disallineamenti retributivi che potrebbero penalizzare economicamente i docenti, il Fensir SAIR predisporrà una bozza di decreto da inviare alle scuole. Questo documento servirà da modello operativo per le segreterie scolastiche e gli uffici competenti, così da assicurare la corretta applicazione della norma.

L’importanza della vigilanza individuale

Si invitano tutti i docenti di religione interessati a:

  • seguire attentamente ogni fase dell’immissione in ruolo;
  • verificare che il decreto per l’assegno ad personam venga effettivamente redatto e allegato al contratto;
  • in caso di anomalie o ritardi, contattare il nostro Sindacato, che interverrà tempestivamente presso la Scuola e la Ragioneria dello Stato.

È fondamentale evitare di trovarsi in una situazione economica svantaggiosa rispetto al passato, semplicemente per un’omissione procedurale.

Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni 2025‑2026: novità e tempistiche.

Dopo la conclusione della mobilità territoriale e professionale (esiti pubblicati il 23 maggio), si guarda già alla mobilità annuale: assegnazioni provvisorie e utilizzazioni per il prossimo triennio 2025–2028. La fase operativa è attesa a breve.

Rinnovo del CCNI mobilità annuale

Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) sulla mobilità annuale – che regola le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie – sarà rinnovato in coerenza con il contratto triennale per la mobilità territoriale e professionale 2025‑2028. Nei prossimi giorni si terranno incontri tra il Ministero dell’Istruzione e le organizzazioni sindacali per definire le regole operative del nuovo triennio.


Deroghe per docenti vincolati

Anche i docenti soggetti al vincolo triennale potranno partecipare alla mobilità annuale grazie ad alcune deroghe. Le casistiche che consentiranno la deroga includono:

  • Genitori con figli minori (fino a 16 anni);
  • Docenti con disabilità o con familiari disabili (art. 21 e 33 della legge 104/1992);
  • Chi assiste soggetti disabili o familiari anziani;
  • Coniugi o figli di persone invalide o mutilate;
  • Figli di genitori con più di 65 anni.

Queste condizioni saranno meglio definite nel nuovo CCNI, ma è attesa una conferma dell’impostazione già vista per l’anno scolastico 2025/26.


Requisiti per le assegnazioni provvisorie

Per presentare domanda di assegnazione provvisoria sarà necessario indicare motivazioni precise, tra cui:

  1. Ricongiungimento al nucleo familiare;
  2. Gravi motivi di salute documentabili.

Si prevede inoltre un aggiornamento della tabella dei punteggi: ad esempio, per ogni figlio di età inferiore a 6 anni potrebbero essere riconosciuti 5 punti.


Tempistiche: domanda tra fine giugno e inizio luglio

L’apertura delle domande è attesa tra l’ultima settimana di giugno e la prima di luglio 2025, subito dopo la pubblicazione del bando ministeriale.


Riepilogo dei punti principali

TemaDettagli principali
Data bandoFine giugno – inizi luglio 2025
Rinnovo CCNIModifiche per triennio 2025‑2028
Deroghe ai vincoli triennaliFigli, disabili, genitori anziani, invalidi civili
Punteggio famiglia+5 pt per figli < 6 anni (previsione)
Motivi per la domandaRicongiungimento familiare o gravi problemi di salute

Assistenza sindacale con Fensir

Il sindacato Fensir, insieme alle sigle federate SADOC e SAATA, accompagnerà il personale scolastico nella procedura di mobilità annuale, offrendo supporto per la compilazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria.

Una volta pubblicate le date ufficiali dal Ministero, sarà possibile prenotare uno slot di assistenza personalizzata con i consulenti sindacali.

ORARI ESTIVI e ASSISTENZA

Dal 7 luglio al 30 agosto 2025, i nostri orari subiranno variazioni:

🔹 Lunedì e Giovedì: aperti dalle 15:00 alle 18:00
🔹 Mattina: reperibilità solo su appuntamento previo contatto via whatsapp o sms.

Per informazioni e assistenza durante l’estate (assegnazioni, GPS, immissioni in ruolo, sedi ATA), puoi contattarci esclusivamente via WhatsApp (sarete richiamati!):

  • 📚 Docenti comune/sostegno: 351 316 0276
  • ✝️ Docenti di religione: 351 339 3163
  • 🏫 ATA: 327 064 9389
  • Consulenza generale 320 8937832

Per assistenza nelle domande di mobilità annuale, GPS e graduatorie varie, invieremo avviso a tempo debito.

Buona estate

La Segreteria Nazionale

Fondo Espero: Conviene Davvero per il Personale della Scuola di Ruolo e Non di Ruolo?

Numerosi lavoratori della scuola — in particolare i neoassunti a tempo indeterminato e i supplenti — ci chiedono se aderire al Fondo Pensione Espero sia una scelta vantaggiosa ai fini pensionistici.

📌 Attenzione al meccanismo del silenzio-assenso

In base all’Accordo ARAN del 16 novembre 2023, sottoscritto da CGIL, CISL, UIL, SNALS, Gilda e ANP, il 16 agosto 2024 è scaduto il termine di 9 mesi previsto per informare i neoimmessi in ruolo dal 1° gennaio 2019 riguardo al rischio di iscrizione automatica al Fondo Espero tramite il meccanismo del silenzio-assenso.

Secondo le disposizioni ufficiali:

  1. Chi è stato assunto dal 1° gennaio 2019 dovrebbe ricevere un’apposita informativa dal proprio dirigente scolastico.
  2. Da quel momento decorrono 9 mesi per poter esercitare il diritto di diniego.
  3. Il diniego deve essere presentato alla scuola, non al Fondo Espero.
  4. In caso di mancata opposizione entro i 9 mesi, si viene automaticamente iscritti al fondo.
  5. Una volta iscritti tramite silenzio-assenso, è comunque possibile recedere entro 30 giorni dalla comunicazione ufficiale del Fondo.

🔴 Segnalazione importante: in molte scuole l’informativa non è ancora stata inviata oppure sono state diffuse circolari con scadenze improprie, ad esempio limitando la scelta a 15 giorni invece dei 9 mesi previsti.

➡️ FENSIR invita tutti i lavoratori della scuola a verificare con il dirigente scolastico l’invio dell’informativa e a prendere una decisione consapevole, valutando vantaggi e svantaggi dell’adesione.


🎓 Cos’è il Fondo Espero

Il Fondo Espero è il fondo nazionale di previdenza complementare per il personale scolastico, nato per offrire un’integrazione alla pensione pubblica. È un fondo negoziale, cioè riservato a una specifica categoria di lavoratori sulla base del contratto collettivo nazionale.

👥 Chi può aderire

  • Docenti, personale ATA e dirigenti scolastici delle scuole statali;
  • Personale AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale);
  • Personale a tempo determinato (se iscritto almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto);
  • Dipendenti di scuole private paritarie legalmente riconosciute;
  • Familiari fiscalmente a carico di un aderente.

L’adesione è volontaria, anche se oggi, come visto, il silenzio può valere come assenso.


💼 Come funziona il fondo

Contribuzione

Il versamento al fondo è composto da:

  • una quota a carico del lavoratore (scelta liberamente);
  • una quota a carico del datore di lavoro;
  • il conferimento del TFR maturato.

Il contributo del datore viene riconosciuto solo se il lavoratore aderisce volontariamente, non se si lascia solo il TFR nel fondo.


💰 Prestazione pensionistica

L’ammontare finale dipende da:

  • durata dell’adesione;
  • importo dei versamenti;
  • rendimento degli investimenti;
  • aspettativa di vita.

Alla fine del percorso, la prestazione potrà essere erogata in forma di rendita vitalizia o capitale, secondo diverse opzioni (es. reversibile, certa, con restituzione del capitale, ecc.).


📊 Comparti di investimento

  • Comparto Garanzia: prudente, con orizzonte breve, pensato per chi è vicino alla pensione. Prevede una garanzia di restituzione del capitale.
  • Comparto Crescita: più dinamico, con orizzonte medio e rischio moderato. Mira a rendimenti superiori all’inflazione del 2%.

💸 Costi del fondo

I costi influiscono direttamente sulla rendita finale. Ecco i principali:

  • Quota di adesione: 2,58 € a carico dell’iscritto e 2,58 € a carico del datore di lavoro;
  • Spese annue di gestione:
    • Comparto Garanzia: 0,30% + 0,02%;
    • Comparto Crescita: 0,14% + 0,02%;
  • Spese per operazioni: tra 5,50 € e 10,50 € per anticipazioni, riscatti, trasferimenti, ecc.

🧾 Vantaggi fiscali

  • I contributi versati (fino a 5.164,57 € annui) sono deducibili dal reddito imponibile;
  • La prestazione finale è tassata tra il 9% e il 15% (a seconda degli anni di permanenza);
  • I rendimenti finanziari sono tassati al 12,5% per titoli di Stato e 26% per gli altri investimenti (meno rispetto ad altri strumenti finanziari).

⚖️ Conviene aderire? I Pro e i Contro

Vantaggi

  • Integrazione della pensione pubblica;
  • Contributo aggiuntivo del datore di lavoro;
  • Agevolazioni fiscali;
  • Gestione professionale del risparmio;
  • Maggiore trasparenza rispetto a fondi bancari e assicurativi.

Svantaggi

  • Costi che riducono la rendita;
  • Rischi legati ai rendimenti del mercato;
  • Vincoli di lungo periodo: non è facile disinvestire liberamente;
  • Scarsa personalizzazione: il fondo è “standardizzato”.

📍 Conclusione

Aderire al Fondo Espero non è obbligatorio, ma è una scelta che richiede consapevolezza. Se sei giovane, con molti anni di lavoro davanti e vuoi sfruttare i vantaggi fiscali e contributivi, può essere uno strumento utile.

Se invece sei vicino alla pensione, in difficoltà economica, o preferisci gestire da solo i tuoi risparmi, potresti valutare soluzioni diverse, come investimenti autonomi o un fondo pensione aperto più flessibile.

👉 FENSIR consiglia a tutti i lavoratori della scuola di informarsi bene, chiedere la documentazione al dirigente scolastico, e valutare attentamente se aderire o esercitare il diritto di rinuncia.


La Corte UE difende i precari della scuola: “Card da 500 euro anche ai supplenti brevi”

Lussemburgo, 3 luglio 2025 – La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha dato ragione a una docente italiana precaria che era stata esclusa dal bonus annuale di 500 euro per la formazione, previsto dalla “Carta del docente”. Secondo i giudici europei, negare l’accesso al bonus ai supplenti con contratti brevi rappresenta una discriminazione ingiustificata, in violazione del diritto dell’UE.


Il caso

ZT, un’insegnante italiana con incarichi temporanei e saltuari, aveva fatto ricorso dopo essere stata esclusa dal beneficio previsto dalla legge 107/2015 (“Buona Scuola”). La norma italiana assegna ai docenti di ruolo (e in parte a quelli con supplenze annuali) una card elettronica da 500 euro l’anno per spese legate ad aggiornamento e formazione. Ma chi ha contratti brevi – come ZT – ne viene sistematicamente escluso.

Il Tribunale di Ravenna ha quindi chiesto alla Corte UE se questa esclusione fosse compatibile con l’Accordo quadro europeo sul lavoro a termine, che vieta trattamenti meno favorevoli rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, se non giustificati da motivi oggettivi.


La decisione

La Corte è stata netta: la discriminazione non è giustificabile. Il bonus formazione, essendo parte delle condizioni di impiego, va riconosciuto anche ai precari con contratti brevi, a meno che lo Stato non dimostri valide ragioni oggettive per escluderli.

“Non può escludersi un lavoratore solo perché ha un contratto più corto”, si legge nella sentenza. “Il principio di parità di trattamento vale per tutti i lavoratori a termine.”


Perché è importante

Questa decisione rappresenta un precedente potente per decine di migliaia di supplenti italiani che ogni anno lavorano con contratti di pochi mesi, spesso coprendo ruoli essenziali nel sistema scolastico.

La sentenza potrebbe aprire la strada a ricorsi in massa e ad adeguamenti legislativi, obbligando il Ministero dell’Istruzione a garantire il bonus anche ai docenti “brevi”.


Cosa succede ora

Il tribunale nazionale dovrà pronunciarsi tenendo conto del verdetto europeo. Nel frattempo, si attende una risposta da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che potrebbe essere chiamato a riconoscere il bonus arretrato a migliaia di insegnanti esclusi negli anni passati.

TFA Sostegno X Ciclo: Requisiti, Novità e Modalità di Accesso

Le università hanno già cominciato la pubblicazione dei bandi per il TFA Sostegno X ciclo. Il Ministero dell’Istruzione è in attesa di definire il contingente di posti disponibili per il triennio, passaggio necessario per avviare le procedure. Tuttavia, l’attenzione attuale verso i percorsi di specializzazione “INDIRE” solleva interrogativi importanti: quando sarà pubblicato il bando per il TFA Sostegno? Quanti saranno i posti disponibili? Quali università saranno coinvolte?

Requisiti di Accesso

Scuola dell’Infanzia:

  • Diploma magistrale (inclusi quelli triennali) conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002;
  • Laurea in Scienze della Formazione Primaria (indirizzo infanzia per il vecchio ordinamento o LM-85 bis per il nuovo);
  • Abilitazione ottenuta tramite concorso ordinario;
  • Titolo estero equivalente e riconosciuto secondo la normativa italiana vigente.

Scuola Primaria:

  • Diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002;
  • Laurea in Scienze della Formazione Primaria;
  • Abilitazione tramite concorso ordinario;
  • Titolo di abilitazione estero riconosciuto in Italia.

Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado:

  • Laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica), coerente con le classi di concorso vigenti;
  • Diploma per ITP (Insegnante Tecnico Pratico);
  • Titolo estero (anche se in attesa di riconoscimento).

Nota Bene: La laurea deve includere tutti i CFU richiesti per l’accesso alle classi di concorso.
È possibile partecipare a più selezioni se il titolo consente l’accesso sia alla secondaria di I che di II grado.
Non è richiesto il possesso dei 24 CFU.
Tutti i candidati sono ammessi con riserva: l’Amministrazione potrà escludere in qualsiasi momento chi non possiede i requisiti o ha presentato dichiarazioni false.


Chi non può partecipare

  • Docenti di Religione Cattolica (come da Decisione 5686/2006 del Consiglio di Stato);
  • Candidati per classi di concorso non più attive o ad esaurimento (nota MIUR del 13 agosto 2020), come:
    • A-29, A-66, A-76, A-86
    • B-01, B-29, B-30, B-31, B-32, B-33

Fasi della Selezione

  • Prova preselettiva (non prevista se gli iscritti non superano il doppio dei posti disponibili);
  • Prova scritta e/o pratica;
  • Prova orale.

Esenzioni dalla preselettiva

Non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva:

  • Chi ha svolto almeno tre annualità di servizio (anche non consecutive) su posto di sostegno nello specifico grado negli ultimi dieci anni scolastici;
  • I soggetti tutelati dall’art. 20, comma 2-bis della legge 104/1992.

Supporto sindacale

Gli iscritti (o coloro che si iscriveranno) al sindacato Fensir – Federazione Nuovi Sindacati Istruzione e Ricerca potranno ricevere supporto per la compilazione e l’invio delle domande, sia online che in presenza, presso le università aderenti.

Contatti: segreteria@sadoc.it – docenti@sadoc.it

POSTI DISPONIBILI PRESSO LE UNIVERSITA’

Segreterie scolastiche abbandonate: caldo insopportabile, zero tutele e promesse vuote

Tra temperature da record e carichi di lavoro ingestibili, il personale amministrativo chiede rispetto. Fensir – SAATA (Sindacato Autonomo ATA): “Non siamo carne da macello: vogliamo dignità e diritti”

Mentre i corridoi delle scuole si svuotano e i riflettori si spengono sul mondo della didattica, c’è un esercito silenzioso che continua a lavorare nell’afa soffocante dell’estate italiana: il personale amministrativo delle segreterie scolastiche. Uffici che si trasformano in forni, termometri che segnano stabilmente 35-37 gradi, postazioni di lavoro obsolete, ventilatori guasti e finestre spalancate che lasciano entrare solo aria rovente. “Abbiamo la sensazione di essere completamente abbandonati,” denuncia un’assistente amministrativo di Roma. “In queste condizioni non si riesce a lavorare, si rischia di sentirsi male ogni giorno.” Eppure le scadenze burocratiche non si fermano: graduatorie, iscrizioni, contabilità, pagamenti. Tutto si accumula nei mesi estivi, quando l’organico è ridotto dalle ferie. “Ci trattano come automi, come ingranaggi usa e getta,” accusa un assistente amministrativo. In questo quadro desolante, risuonano come uno schiaffo le dichiarazioni di Antonio Naddeo, presidente dell’Aran, che di recente ha ribadito “l’importanza di valorizzare il personale amministrativo e riconoscerne la professionalità”. Parole vuote e scollegate dalla realtà. Perché di riconoscimento concreto non si vede traccia. “Non ci basta sentirci dire che il nostro lavoro è prezioso,” incalza il prof. Giuseppe Favilla, Segretario Generale del Fensir. “Se davvero fosse prezioso, si sarebbe già fatto qualcosa: interventi strutturali per climatizzare le sedi, rafforzare gli organici e garantire tutele minime. Ma finora abbiamo assistito solo a promesse di facciata.” E invece nulla. Nessun piano straordinario per l’adeguamento climatico, nessuna apertura seria al lavoro agile che in altre amministrazioni pubbliche è ormai prassi consolidata, nessuna settimana corta per limitare l’esposizione al caldo. “Ci obbligano a presidiare uffici deserti, con pratiche che potremmo tranquillamente gestire da remoto,” denuncia Favilla. “È una forma di ottusità burocratica e di disprezzo per la salute delle persone.” A tutti i dirigenti scolastici e ai politici che siedono nei palazzi del potere: abbiate il coraggio di guardare in faccia la realtà. Venite nei nostri uffici, passateci anche solo un’ora nel primo pomeriggio, respirando quest’aria irrespirabile e toccando le tastiere incandescenti. Solo così capirete che qui non si tratta di “disagi”, ma di condizioni di lavoro indegne e pericolose. Fensir e il Sindacato Autonomo ATA, per voce del loro Segretario Generale, lanciano un appello chiaro: “Non si può più ignorare chi manda avanti la macchina amministrativa della scuola. Non ci servono passerelle o dichiarazioni di circostanza. Pretendiamo risposte immediate:

climatizzatori funzionanti in ogni istituto, smart working garantito per tutte le attività compatibili, settimana corta estiva per tutelare la salute, organici finalmente adeguati al carico di lavoro.”

“Se qualcuno pensa che il personale ATA sia invisibile o sacrificabile – conclude il prof. Favilla – si sbaglia di grosso. Abbiamo dimostrato in pandemia di essere essenziali, e lo siamo ogni giorno dell’anno. Adesso diciamo basta: non resteremo in silenzio mentre si calpestano la nostra salute e la nostra dignità. Se non arriveranno risposte concrete in tempi rapidi, siamo pronti a mobilitarci e a denunciare pubblicamente questa situazione in ogni sede possibile. La misura è colma.”

Fensir-SAATA annuncia che, in assenza di interventi immediati, nelle prossime settimane organizzerà:

una campagna nazionale di informazione e denuncia sui media e sui social, raccolta firme e petizioni popolari per chiedere il diritto allo smart working estivo,giornate di mobilitazione e presidi davanti agli Uffici Scolastici Regionali e al Ministero dell’Istruzione, ricorsi e segnalazioni agli organi di vigilanza sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

“Non ci fermeremo finché non avremo ottenuto rispetto e tutele concrete,” conclude il prof. Favilla. “Siamo pronti a portare questa battaglia in ogni sede istituzionale e a far sentire la voce di chi da troppo tempo viene trattato come un numero.”

Segreteria Fensir-SAATA

Corsi di specializzazione sul sostegno: pubblicati l’Avviso INDIRE e l’elenco delle Università convenzionate

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato:

Questi percorsi formativi sono rivolti esclusivamente a:

  • docenti che abbiano prestato almeno tre anni di servizio su posto di sostegno, anche non consecutivi, senza essere in possesso del relativo titolo di specializzazione;
  • docenti con titolo estero di sostegno in attesa di riconoscimento.

Scadenza presentazione domande

Le domande per partecipare ai corsi organizzati da INDIRE devono essere presentate entro le ore 17:00 dell’8 luglio 2025, esclusivamente tramite la piattaforma telematica: https://tfa.indire.it

Le Università potranno attivare autonomamente i corsi: ogni Ateneo definirà la propria scadenza per la presentazione delle domande, secondo il proprio bando.

RIPORTIAMO ALCUNE FAQ DEL MIM DI CHIARIMENTI CIRCA I CORSI RISERVATI AI “TRIENNALISTI”

Cosa accade se la mia domanda di iscrizione ad un percorso non è accolta perché le domande presentate a Indire o all’Università sono più numerose dei posti disponibili?

L’Indire o l’Università devono stilare una graduatoria distinta per grado di istruzione secondo i criteri definiti dal DM 75/2025:

  • priorità ai docenti con un numero di anni di servizio su posto di sostegno superiore a tre nel quinquennio di riferimento
  • prevalenza del docente più giovane a parità di posizione.

Nel caso in cui la domanda non fosse accolta, il docente dovrà verificare la disponibilità di posti residui presso altri Atenei.

Che titolo conseguo se partecipo ai corsi organizzati dall’Indire?

Il titolo rilasciato da INDIRE è titolo di specializzazione non universitario per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, utilizzabile esclusivamente in ambito nazionale all’interno del sistema educativo di istruzione e formazione. Ciò significa che chi consegue questo titolo si può iscrivere nelle graduatorie per le supplenze e partecipare ai concorsi per i posti di sostegno.

Che titolo conseguo se partecipo ai corsi organizzati dall’Università?

Il titolo rilasciato dalle Università, autonomamente o in convenzione con INDIRE, è titolo di specializzazione universitario per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.

Posso iscrivermi ai corsi se completo i tre anni di servizio su posto di sostegno nell’anno scolastico 2024/2025?

No, l’Allegato B del DM 75/2025 stabilisce che i destinatari dei corsi sono i docenti che alla data del 31 agosto 2024, hanno svolto un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, sul medesimo grado di istruzione.

Cosa si intende per anno scolastico ai fini del calcolo del servizio per accedere ai corsi?

Per anno scolastico si intende il servizio prestato per almeno 180 giorni ovvero prestato continuativamente dal 1° febbraio agli scrutini finali oppure il servizio prestato nella scuola dell’infanzia entro il 30 giugno.

Quanto dureranno i corsi? Posso fare delle assenze?

I corsi devono durare almeno quattro mesi e si devono concludere entro il 31 dicembre 2025. È possibile assentarsi per un massimo del 10 per cento sul totale delle attività.

FAQ percorsi per abilitati all’estero

Ho presentato istanza di riconoscimento del titolo estero sul sostegno in data successiva al 31 gennaio 2024. Posso partecipare ai percorsi formativi attivati dall’INDIRE o dalle Università ai sensi dell’art. 7 del D.L. 71/2024?

No. Il decreto interministeriale n. 77 del 24 aprile 2025, attuativo dell’art. 7 del D.L. 71/2024, prevede che possono iscriversi ai percorsi di formazione coloro i quali hanno presentato istanza di riconoscimento del titolo sul sostegno conseguito all’estero per la quale, al 1° giugno 2024, siano decorsi i termini di conclusione del relativo procedimento. Poiché il termine di conclusione del procedimento di riconoscimento, previsto dalla normativa di riferimento, è pari a 4 mesi, ai fini della partecipazione ai percorsi formativi di cui all’art. 7 del D.L. 71/2024 è necessario aver presentato una domanda di riconoscimento in data antecedente al 1° febbraio 2024, non conclusa dall’Amministrazione entro il 1° giugno 2024.

Ho presentato istanza di riconoscimento del titolo estero sul sostegno in data antecedente al 1° febbraio 2024, ma ho ricevuto un provvedimento conclusivo del procedimento prima del 1° giugno 2024. Posso partecipare ai percorsi formativi attivati dall’INDIRE o dalle Università ai sensi dell’art. 7 del D.L. 71/2024?

No. Per poter partecipare ai percorsi formativi di cui all’art. 7 del D.L. 71/2024 è necessario che l’istanza di riconoscimento, alla data del 1° giugno 2024, non sia stata conclusa dall’Amministrazione con un provvedimento espresso.

Ho presentato istanza di riconoscimento del titolo estero sul sostegno in data antecedente al 1° febbraio 2024, ma ho ricevuto un provvedimento conclusivo del procedimento dopo il 1° giugno 2024. Posso partecipare ai percorsi formativi attivati dall’INDIRE o dalle Università ai sensi dell’art. 7 del D.L. 71/2024?

Si. Per poter partecipare ai percorsi, i requisiti previsti dalla normativa devono essere posseduti alla data del 1° giugno 2024. Eventuali provvedimenti conclusivi emessi in data successiva al 1° giugno 2024, non hanno rilievo ai fini della partecipazione ai percorsi.

Ho presentato istanza di riconoscimento del titolo estero sul sostegno in data antecedente al 1° febbraio 2024, conclusa con un provvedimento espresso prima del 1° giugno 2024. Tuttavia, ho impugnato il provvedimento e, alla data del 1° giugno 2024, risultava pendente un contenzioso con l’Amministrazione avente ad oggetto l’annullamento del provvedimento emesso. Posso partecipare ai percorsi formativi attivati dall’INDIRE o dalle Università ai sensi dell’art. 7 del D.L. 71/2024?

No. Per poter partecipare ai percorsi, è necessario avere pendente, alla data del 1° giugno 2024, un contenzioso giurisdizionale per mancata adozione di un provvedimento espresso, vale a dire un giudizio sul silenzio dinanzi al giudice amministrativo. Non è possibile partecipare ai percorsi se, alla data del 1° giugno 2024, risultava pendente un contenzioso avente ad oggetto l’impugnazione di un provvedimento espresso emesso dall’Amministrazione.

Ho presentato istanza di riconoscimento del titolo estero sul sostegno tramite la Piattaforma online “Riconoscimento Professione Docente” e sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale n. 77 del 24 aprile 2025. Ai fini della partecipazione ai percorsi formativi, posso presentare rinuncia all’istanza tramite PEC?

No. L’art. 5, comma 2, del decreto interministeriale prevede espressamente che la rinuncia alle domande formulate all’Amministrazione tramite la Piattaforma “Riconoscimento Professione Docente” deve essere comunicata esclusivamente per il tramite della richiamata Piattaforma, attraverso l’apposita funzione “Rinuncia” della cui attivazione si darà notizia con apposito avviso.

Sono in possesso di tutti i requisiti previsti dal decreto interministeriale n. 77 del 24 aprile 2025 ed ho maturato un anno di esperienza professionale in qualità di docente su posto sostegno sul grado per il quale intendo iscrivermi ai percorsi di formazione di cui all’art. 7 del D.L. 71/2024. Quanti crediti formativi devo conseguire all’esito del percorso?

Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto interministeriale coloro i quali sono in possesso di tutti i requisiti previsti ed hanno maturato, alla data di presentazione della domanda di partecipazione ai percorsi, almeno un anno di esperienza professionale in Italia, in qualità di docente su posto sostegno sullo specifico grado di interesse devono conseguire 36 crediti formativi, intendendosi assolto il tirocinio con il servizio effettivo.

Sono in possesso di tutti i requisiti previsti dal decreto interministeriale n. 77 del 24 aprile 2025 ma non ho maturato un anno di esperienza professionale in qualità di docente su posto sostegno sul grado per il quale intendo iscrivermi ai percorsi di formazione di cui all’art. 7 del D.L. 71/2024. Quanti crediti formativi devo conseguire all’esito del percorso?

Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto interministeriale coloro i quali sono in possesso di tutti i requisiti previsti e non hanno maturato, alla data di presentazione della domanda di partecipazione ai percorsi, almeno un anno di esperienza professionale in Italia, in qualità di docente su posto sostegno sullo specifico grado di interesse devono conseguire 48 crediti formativi, di cui 12 relativi all’attività di tirocinio.

Ho svolto attività di insegnamento in Italia su posto sostegno sullo specifico grado di interesse durante l’anno scolastico in corso (2024/2025). Rientro tra coloro che hanno maturato almeno un anno di esperienza e che devono, dunque, conseguire 36 crediti formativi, intendendosi assolto il tirocinio con il servizio effettivo?

Il tirocinio si intende assolto per coloro che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione ai percorsi formativi, hanno maturato almeno un anno scolastico in Italia quali docenti su posto sostegno sullo specifico grado di interesse. Per anno scolastico si intende il servizio prestato per almeno 180 giorni ovvero prestato continuativamente dal 1° febbraio agli scrutini finali ovvero, per la scuola dell’infanzia, entro il 30 giugno.

Sono in possesso dei requisiti previsti dalla normativa ed ho presentato ad un’Università domanda di iscrizione ai percorsi formativi. Tuttavia, non sono stato ammesso a causa di una eccedenza di iscrizioni. In questo caso, mi è preclusa la possibilità di partecipare ai percorsi?

No. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto interministeriale n. 77 del 24 aprile 2025 l’effettiva partecipazione ai percorsi formativi deve essere garantita a tutti coloro i quali sono in possesso dei requisiti prescritti e presentano domanda di partecipazione. Pertanto, è espressamente previsto che, in caso di eccedenza di iscrizioni presso le Università, queste ultime provvederanno a trasmettere le domande eccedenti all’INDIRE.Categorie

CORSO GRATUITO PER IL CONCORSO ORDINARIO IRC!

FENSIR Formazione è lieta di invitarti a partecipare al corso gratuito online sincrono dedicato alla preparazione del Concorso Ordinario IRC.

Il corso affronterà in modo pratico e mirato elementi di pedagogia, metodologia e didattica, con particolare attenzione ai quiz a risposta multipla, elemento centrale del concorso.

👩‍🏫 Relatrice: Prof.ssa Monica Bergamaschi
🎯 Obiettivo: Fornire strumenti concreti e strategie efficaci per affrontare con sicurezza la prova concorsuale.

📅 Date degli incontri (in diretta online):

  • Giovedì 26/06 – ore 10:30 – 12:30
  • Sabato 28/06 – ore 08:00 – 10:00
  • Giovedì 10/07 – ore 15:00 – 17:00
  • Sabato 12/07 – ore 15:00 – 17:00
  • Lunedì 14/07 – ore 15:00 – 17:00

📌 Iscrizione gratuita e obbligatoria al link:
👉 https://forms.gle/KKgdSntE2gwZ6pV98

Al termine del percorso riceverai il link alle registrazioni e un attestato di partecipazione.

📞 Per informazioni: 0350461097

Personale ATA, al via la scelta delle sedi: Allegato G disponibile dal 23 giugno su Istanze Online

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha comunicato le date ufficiali per la compilazione dell’Allegato G, passaggio fondamentale per gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ATA 24 mesi. La nota n. 141435, firmata dal Direttore Generale Maria Assunta Palermo e diffusa il 20 giugno 2025, fissa l’apertura della procedura telematica dalle ore 9:00 del 23 giugno fino alle ore 23:59 dell’11 luglio 2025.

L’Allegato G sarà disponibile esclusivamente sulla piattaforma Istanze Online, e consentirà agli interessati di esprimere le proprie preferenze in merito alle sedi scolastiche, in vista delle nomine per le supplenze nell’anno scolastico 2025/2026.

Si tratta del secondo step del percorso previsto per il personale ATA che ha già presentato, entro il 19 maggio scorso, la domanda di inserimento o aggiornamento nelle graduatorie permanenti. La scelta delle sedi rappresenta infatti una fase determinante per poter accedere agli incarichi temporanei che saranno conferiti a partire dal prossimo anno scolastico.

Gli interessati sono invitati a prestare attenzione alle scadenze e a completare la procedura entro i termini indicati, per non compromettere la propria posizione nelle graduatorie.

ISCRIVITI COMPILANDO IN MODULO IN ALLEGATO: https://www.fensir.it/iscriviti

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