Il Tribunale di Milano – Sezione Lavoro ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito, insieme all’USR Lombardia e all’AT Milano, a pagare a un docente a tempo determinato l’indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute pari a € 2.428,11, oltre interessi legali e spese di lite per € 1.314,00. La decisione è provvisoriamente esecutiva. 10279619s

La sentenza (udienza 23 ottobre 2025) ribadisce che i docenti a tempo determinato non possono essere considerati automaticamente in ferie nei periodi di sospensione delle lezioni; l’Amministrazione deve informare in modo adeguato e invitare formalmente il lavoratore a fruirne, altrimenti è dovuta la monetizzazione delle ferie non godute.

Il ricorso è stato patrocinato dalla FENSIR – Federazione Nuovi Sindacati Istruzione e Ricerca e seguito dagli Avv. Mascheretti e Mezzasalma. 10279619s

Giuseppe Favilla, Segretario Generale FENSIR:
“Siamo estremamente soddisfatti del risultato ottenuto dai nostri legali. Questa decisione, arrivata a Milano, conferma un principio fondamentale: i diritti alle ferie dei docenti precari vanno rispettati e non possono svanire per mere prassi amministrative. Continueremo a difendere in ogni sede la dignità del lavoro nella scuola.”

La motivazione richiama l’orientamento della Cassazione e della CGUE: niente perdita automatica del diritto alle ferie e dell’indennità senza prova che il datore abbia messo il lavoratore nelle condizioni di fruirne con informazione chiara e tempestiva.


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La FENSIR sta raccogliendo nuove adesioni per azioni analoghe a tutela dei docenti a termine.
📩 Scrivi a ricorsi@fensir.it (oggetto: “Ricorso ferie non godute – Milano”).
Nella mail indica: tipologia di incarico, anni scolastici interessati, scuola/e e recapiti.

Per casi simili (indennità ferie e festività soppresse) valgono gli stessi principi affermati in giurisprudenza.

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