L’art. 53 del D.lgs. 165/2001, insieme agli artt. 60 e seguenti del T.U. 3/1957, stabilisce il principio di esclusività del pubblico impiego. In base a tale normativa, i dipendenti pubblici – e quindi anche i docenti e il personale ATA – non possono svolgere altre attività lavorative se non preventivamente autorizzate dall’amministrazione di appartenenza.
Questo vincolo riguarda sia il personale a tempo indeterminato che quello a tempo determinato: infatti, l’articolo 53 del decreto legislativo citato disciplina gli incarichi retribuiti senza distinzione tra tipologie di contratto.
Regime di part-time
Una deroga parziale è prevista per i dipendenti con contratto part-time non superiore al 50% dell’orario pieno.
In questo caso, il docente o ATA può svolgere un’altra attività lavorativa, subordinata o autonoma, purché autorizzata e senza conflitto di interessi con l’amministrazione scolastica.
Secondo la legge n. 662/1996, l’amministrazione può negare la trasformazione del contratto in part-time se l’attività extra lavorativa richiesta può creare conflitti d’interesse o compromettere la funzionalità del servizio scolastico.
Inoltre, il dipendente è tenuto a comunicare ogni nuova attività intrapresa entro 15 giorni.
Attività consentite senza autorizzazione
Non tutte le attività esterne richiedono l’autorizzazione del Dirigente scolastico.
L’art. 53, comma 6, del D.lgs. 165/2001 individua una serie di casi in cui il personale docente e ATA può svolgere attività compatibili con il servizio scolastico, senza necessità di preventiva autorizzazione.
Ecco un riepilogo delle attività consentite:
- Collaborazioni con giornali, riviste, enciclopedie e siti web, anche se retribuite;
- Sfruttamento economico di opere dell’ingegno o invenzioni, come libri, pubblicazioni o software;
- Partecipazione a convegni, seminari o conferenze, anche se con compenso simbolico o rimborso spese;
- Incarichi con solo rimborso spese, quindi senza corrispettivo economico vero e proprio;
- Incarichi svolti durante periodi di aspettativa, comando o fuori ruolo;
- Incarichi conferiti da organizzazioni sindacali o attività sindacale in senso stretto.
Attenzione alle sanzioni
Svolgere attività lavorative non autorizzate e non comprese tra quelle consentite può comportare sanzioni disciplinari e responsabilità erariale.
In particolare, l’art. 53 prevede la restituzione dei compensi percepiti e, nei casi più gravi, la destituzione dal servizio.
In sintesi
| Situazione lavorativa | È richiesta l’autorizzazione? | Note |
|---|---|---|
| Collaborazione con giornali o riviste | ❌ No | Consentita se non conflittuale |
| Sfruttamento di opere dell’ingegno | ❌ No | Libero diritto d’autore |
| Partecipazione a convegni/seminari | ❌ No | Anche con rimborso spese |
| Attività autonoma o subordinata | ✅ Sì | Richiede autorizzazione del DS |
| Part-time ≤ 50% | ✅ Sì (se non conflittuale) | Autorizzazione necessaria |
| Incarichi sindacali | ❌ No | Sempre compatibili |
In conclusione, anche se l’insegnamento pubblico è soggetto al principio di esclusività, alcune attività culturali, creative o di carattere intellettuale restano pienamente compatibili con la funzione docente.
È però sempre consigliabile informare preventivamente il Dirigente scolastico, soprattutto in caso di dubbi, per evitare contestazioni o sanzioni future.

