FENSIR SINDACATO

ASSEMBLEE DEL 10 NOVEMBRE ANNULLATE E RINVIATE AL 17 NOVEMBRE IN OCCASIONE DELLO SCIOPERO

SIAMO STATI OBBLIGATI DALLA COMMISSIONE GARANZIA A CONCENTRARE LO SCIOPERO DEL 10 CON QUELLO DEL 17 PLURISETTORIALE.

SI SCIOPERA IL 17 NOVEMBRE 2023

ASSEMBLEE SINDACALI FUORI ORARIO DI SERVIZIO E PER GLI SCIOPERANTI 17 NOVEMBRE

L’Organizzazione Sindacale Fe.N.S.I.R., Federazione Nuovi Sindacati Istruzione e Ricerca, e le sue associazioni sindacali autonome federate: SADOC, Sindacato Autonomo Docenti; SAIR, Sindacato Autonomo Insegnanti di Religione; SAATA, Sindacato Autonomo ATA, DOVENDO DAR SEGUITO AI DINIEGHI RICEVUTI DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE, (per i quali ci riserviamo di adire le vie legali), non potendo garantire fuori orario di servizio le assemblee SI COMUNICA LA REVOCA DI TUTTE LE ASSEMBLEE INDETTE NELLA GIORNATA DEL 10 NOVEMBRE 2023

Contestualmente

INDICE PER VENERDI 17 NOVEMBRE 2023

IN OCCASIONE DELLO SCIOPERO

PER IL PERSONALE SCIOPERANTE E FUORI ORARIO DI SERVIZIO

LE ASSEMBLEE SINDACALI

Docenti di religione: dalle 9:00 alle 11:00

Collegamento YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=iji8XwQ8mu0

 

Docenti di ogni ordine e grado e ATA dalle 11:30 alle 14:00

Collegamento YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=EHUAdf-3oHc

RINVIO SCIOPERO NAZIONALE : DOCENTI, IRC, ATA, PERSONALE EDUCATIVO

OGGETTO: MODIFICA SCIOPERO NAZIONALE PERSONALE DOCENTE, INSEGNANTI DI RELIGIONE (IRC), ATA E DSGA A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO 17 NOVEMBRE IN CONCENTRAZIONE CON LO SCIOPERO PROCLAMATO

La sottoscritta Organizzazione Sindacale Fe.N.S.I.R., Federazione Nuovi Sindacati Istruzione e Ricerca, con sede legale in Bergamo alla via Divisione Tridentina al n. 5 CF 95253070163 legalmente rappresentata dal dott. Giuseppe Favilla C.F. FVLGPP76B16C286B, 

VISTA la nota della Commissione di Garanzia dello Sciopero n. 12846 del 02/11/2023, con la quale si chiede a “di  revocare e/o riformulare la proclamazione dello sciopero, anche in concentrazione con la data già prescelta per l’effettuazione dello sciopero plurisettoriale”

Visto il verbale n. 530 della seduta del 15 e 16 gennaio 2004 della Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi essenziali che ha stabilito come “l’obbligatorietà dell’esperimento, in via preventiva, del tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 2 comma 2, della legge 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, non ricorra nell’ipotesi in cui l’oggetto della vertenza riguardi provvedimenti e iniziative legislative”

INDICE e PROCLAMA

 Lo sciopero del personale docente, docente di Religione, Ata, DSGA e DSGA facente funzione, ed educativo, a tempo indeterminato e a tempo determinato, per l’intera giornata del 17 novembre 2023 in concentrazione con sciopero plurisettoriale già proclamato

MOTIVAZIONI DELLO SCIOPERO

Per il personale docente precario di posto normale:

Il DPCM del 4 agosto 2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 settembre relativo ai percorsi abilitanti per il personale precario, questa organizzazione sindacale contesta:

–       La mancata gratuità dei percorsi abilitanti

–       Gli eccessivi oneri insostenibili per i corsisti a fronte di un percorso di studio e lavorativo che dovrebbe garantire la gratuità dell’accesso alla professione docente;

–       Percorsi tortuosi e non finalizzati all’assunzione diretta del personale con 36 mesi di servizio, ma il prolungamento dello stato di precarietà;

–       Disparità dei percorsi abilitanti tra i docenti a fronte di professionalità acquisite;

–       Per il personale docente a tempo indeterminato in possesso di titoli idonei ingabbiati in gradi di scuola per cui i percorsi diventano onerosi a fronte di un bando di concorso riservato mai espletato nonostante la partecipazione del personale interessato.

Per i docenti di religione cattolica, questa organizzazione sindacale contesta:

–       Mancata attuazione dell’art. 20 comma 4 della legge 112/2023, che modifica l’art. 1bis della legge 159/2019 e successive modificazioni, cioè a dire: ad oggi nessun concorso straordinario né ordinario a quasi 20 anni dell’unico concorso del 2004. Il personale docente incaricato annuale di religione cattolica si attesta a 17795, di cui oltre 14500 con oltre 36 mesi di servizio. La norma prevede che solo il 70% dei posti liberi e vacanti nell’organico stabilito dalla legge 186/2003, cioè 4480 saranno destinati ad essere ricoperti da docenti di ruolo mentre 10000 docenti con oltre 36 mesi di servizio dovranno attendere ancora molti anni per ottenere un contratto a tempo indeterminato.

–       La legge 79/2022 che prevede il concorso straordinario seppur chiaro nella modalità di esame (metodologico-didattico) e sulla graduatoria ad esaurimento successiva, non prevede con la stessa chiarezza se sia previsto un punteggio minimo. Questa organizzazione sindacale chiede con risolutezza e in modo chiaro che il Decreto previsto dalla stessa norma preveda espressamente una prova orale senza punteggio  minimo al fine di garantire l’effettivo debellamento del precariato, considerato comunque l’elevato numero della platea del personale avente diritto a partecipare (14500 IdRC).

–       La poca certezza dei posti messi a concorso e per quali regioni. L’organico risulta in alcune regioni scoperto per oltre il 75%, chiediamo che venga previsto un concorso per tutte le regioni anche per quelle regioni in cui oggi non sono presenti posti in organico.

–       La legge 159/2019 all’art. 1bis comma 3 prevede lo scorrimento delle graduatorie del concorso del 2004. Chiediamo che il personale di religione idoneo concorsuale possa vedersi riconosciuto il proprio posto occupato in qualità di incaricato annuale, in deroga alla legge 186/2003, come utile all’assunzione a tempo indeterminato.

 

Per tutto il personale della scuola docente, docente di religione, personale educativo e ATA contestiamo:

–       Irrisori riconoscimenti contrattuali a fronte di proclami. Gli aumenti sembrano essere consistenti a fronte del taglio del cuneo fiscale. Effettivamente gli aumenti si attestano, con la firma definitiva del contratto, a circa 124 euro medi, poco più di 80 euro netti in busta paga. L’inflazione galoppante purtroppo supera di gran lunga il riconoscimento economico contrattuale, tra l’altro scaduto ormai da 2 anni e il nuovo contratto, nonostante gli annunci del Ministro, non ha ancora i fondi necessari e sufficienti per un riconoscimento dignitoso delle professionalità della scuola.

–       Chiediamo a gran voce che il nuovo Contratto rappresenti a pieno le professionalità della scuola; valorizzi il personale docente ed equipari gli stipendi agli standard europei con un aumento mensile medio di duecento euro. Riconosca al personale ATA un aumento proporzionato al profilo e standardizzato alle ore di lavoro, è impensabile che un dipendente con 36 ore settimanali percepisca al netto poco più di 1100 euro mensili. È giusto  che il personale collaboratore scolastico, amministrativo e tecnico, nonché ai DSGA, a fronte anche delle nuove incombenze previste dal CCNL in attesa di firma definitiva, venga riconosciuto un congruo riconoscimento economico al fine di standardizzarlo agli importi europei.

Per tutti questi motivi proclamiamo lo stato immediato di agitazione e lo

SCIOPERO

per l’intera giornata del 17 novembre 2023

 

Percorsi abilitanti: luci e ombre di un iter atteso da anni

Sta per chiudersi la finestra temporale che consente alle Università di accreditarsi per erogare i tanto attesi percorsi abilitanti da 30, 36 e 60 cfu, ma ci sono alcuni aspetti della riforma che non  convincono.

Innanzitutto i costi. Nonostante si siano promesse quote di partecipazione “calmierate”, è incontrovertibile che, come accade per il TFA sostegno, anche in questo caso gli Atenei faranno cassa sugli abilitandi.

Gli importi di partecipazione, infatti, partiranno da una base di 2000 euro, quota non propriamente popolare. Il governo, che ha varato il lasciapassare a luglio, col decreto Infrazioni, ha poi definito alcuni (ma non tutti) aspetti operativi nell’allegato B del DPCM del 4 agosto . Nel testo viene definito infatti, tra l’altro, che i 30 cfu dovranno essere completati entro il 28 febbraio  e i 60 cfu entro il 31 maggio 2024; ragionando sul  fatto che almeno fino a gennaio i corsi probabilmente non saranno attivati, si paventerebbe davvero una manciata di settimane per l’erogazione dei corsi. Questo ci lascia molte perplessità , perché molti dei partecipanti sono impegnati in cattedra e a gran parte di loro risulterà difficile partecipare in modalità sincrona o al tirocinio (si pensi a chi lavora anche in fascia pomeridiana e serale) e per tutti i giorni della settimana. Ricordiamo infatti che il 15 novembre scadono le domande per le 150 ore per il diritto allo studio e che quindi, se non saranno riaperte le iscrizioni, non sarà possibile fruirne.

Altro aspetto che non paga appieno le linee guida che l’ANVUR, dalle quali si legge “Le istituzioni potranno erogare percorsi formativi da 30 o 36 CFU solo a seguito dell’accreditamento del relativo percorso formativo da 60 CFU.” In tal senso si potrebbe dedurre che saranno attivati prima i percorsi da 60 cfu e solo in seguito quelli da 30 o 36 (riducendo così ulteriormente i tempi per chi parteciperà a questi ultimi).

Il Sindacato Fensir Sadoc, facendosi carico delle richieste dei propri iscritti, ma anche di tutto il corpo docenti interessato, chiede quindi che questi aspetti vengano ulteriormente precisati: il timore è quello di ritrovarsi in un Far West formativo dove ogni Ateneo procederà secondo i propri canoni. La corsa non è ancora iniziata, e già c’è chi scalpita ai nastri di partenza.     

Permessi Studio 150 ore: domanda entro il 15 novembre

Entro il 15 novembre , i docenti e personale ata interessati potranno presentare domanda valida per l’anno solare 2024, (da gennaio a dicembre), permessi retribuiti per consentire la frequenza ai corsi di studio formalizzati nelle 150 ore individuali.
Come stabilito dal CCNL 2016/2018 all’articolo 22, comma 4 b4), sono i Contratti Integrativi Regionali (CIR) a definire le tipologie dei corsi, la ripartizione delle ore tra frequenza, esami, studio libero e l’ordine di priorità in base al quale vengono graduate le domande, al fine di formulare una possibile quota-massima assegnabile in relazione alla tipologia stessa del percorso e soddisfare quindi un maggior numero di richieste.

Chi usufruisce dei permessi?
L’elenco dei docenti ammessi a fruire delle ore per il diritto allo studio è pubblicato dai singoli Uffici Scolastici (ai quali si rimanda). Per ciascuno è indicato il monte ore massimo concesso nell’anno solare.
Per quali corsi per i quali è possibile fruire?
I corsi che hanno accesso alla concessione delle 150 ore di studio sono i seguenti:
Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza
Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di qualificazione professionale (compresi i corsi di abilitazione e di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno, corsi di riconversione professionale e quelli comunque riconosciuti nell’ambito dell’ordinamento pubblico)
Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea (o titolo equipollente) o di istruzione secondari
Frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio post-universitario
Per i Corsi on line il permesso può essere concesso solo a condizione che sia possibile:
presentare la documentazione relativa all’iscrizione e agli esami sostenuti
produrre l’attestazione della partecipazione alle lezioni, certificando l’avvenuto collegamento alle università telematiche durante l’orario di lavoro.
Non è possibile usufruire di permessi per attività di studio preparatorie agli esami. Infatti la circolare n. 12/11 della Funzione Pubblica lo esclude, affermando: “Giova inoltre rammentare che in base alle clausole negoziali, le ore di permesso possono essere utilizzate per la partecipazione alle attività didattiche o per sostenere gli esami che si svolgano durante l’orario di lavoro, mentre non spettano per l’attività di studio. Questo orientamento applicativo, oltre che dal tenore delle clausole, è confermato dall’orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Lav. N. 10344/2008) e dell’ARAN”.

Sarà possibile utilizzare i permessi per la preparazione al concorso straordinario o ordinario?
La preparazione per i concorsi straordinari o ordinari non rientrano tra le tipologie per cui è possibile concedere permessi studio, infatti non si trattano di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo o di una qualifica, per il quale sia prevista la frequenza.

Articolazione dei permessi
La fruizione dei permessi, a richiesta degli interessati, può essere articolata:

a. permessi orari – utilizzando parte dell’orario giornaliero di servizio;
b. permessi giornalieri utilizzando l’intero orario giornaliero di servizio;
c. cumulo dei permessi di cui al punto b).

L’esercizio del diritto deve essere garantito mediante la riorganizzazione dell’orario e/o del servizio e/o con sostituzione ai sensi delle disposizioni vigenti.
Ricordiamo che i permessi per motivi di studio devono essere fruiti solo per assentarsi dal lavoro per la frequenza dei corsi nei giorni e nelle ore durante le quali il dipendente sia impegnato nella sua ordinaria prestazione lavorativa.
Tutti i permessi di cui si fruisce vanno certificati. La certificazione relativa alla frequenza dei corsi e al sostenimento dell’esame va alla scuola di servizio subito dopo la fruizione del permesso e comunque non oltre l’anno solare; per il personale a tempo determinato, non oltre la scadenza del contratto di assunzione.
Piano annuale di fruizione dei permessi
Il docente dovrà comunicare alla scuola di servizio il piano annuale (anche plurisettimanale) di fruizione dei permessi in funzione del calendario degli impegni previsti, il piano se risulta necessario può essere variato a seconda delle necessità di svolgimento delle lezioni. Il piano dovrà essere concordato nel caso in cui il dipendente svolga servzio su più istituzioni.
Normativa di riferimento per il diritto allo studio
IL CCNL del comparto Scuola non ha definito una apposita disciplina del diritto allo studio, ma all’ art. 146, comma 1, lett. g), del CCNL del 29.11.2007, richiama la precedente regolamentazione pubblicistica dell’istituto contenuta nell’art. 3 del D.P.R. n. 395/1988, che così continua a trovare applicazione nel comparto scuola nella sua originaria formulazione.
L’ art. 3 comma 1 e 2 del DPR 23 agosto 1988, n. 395 a prevede quanto segue:
“Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di 150 ore annue individuali. I permessi sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, postuniversitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studi legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico”.
In riferimento alla modalità di fruizione il citato articolo al comma 3, stabilisce che:
a) i dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell’anno solare, della riduzione dell’orario di lavoro, nei limiti di cui al comma 1, non dovranno superare il tre per cento del totale delle unità in servizio all’inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità’ superiore;
b) a parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso;
c) il permesso per il conseguimento dei titoli di studio o di attestati professionali di cui al comma 2 può essere concesso anche in aggiunta a quello necessario per le attività formative programmate dall’amministrazione.

IL NUOVO PEI: luci e ombre, c’era bisogno dell’ennesimo decreto?

di Myriam Ricciardo Calderaro, docente di sostegno specializzata

Il D.M. 153 del 1/08/2023, facciamo un po’ di chiarezza, o meglio proviamo a farla, dato che davvero le vicende che riguardano il sostegno e la sua “burocrazia” farebbero uscire di senno anche il più attento degli osservatori.

Chi ha a che fare con questo argomento sa bene quanto sia faticoso cercare di capirci qualcosa e soprattutto stare al passo con tutte le modifiche e variazioni che ormai annualmente, se non più volte in un anno, colpiscono come una mannaia i docenti che per un motivo o per un altro hanno la fortuna d’incapparci.

Innanzitutto, chiariamo, qualora non lo sapeste, che ogni anno il consiglio di classe è chiamato a formulare il PEI per tutti quegli studenti disabili che ne hanno diritto. Qui cominciano i problemi, direte come mai? Beh, perché se le cose fossero chiare e tutto funzionasse bene questo documento dovrebbe servire ad aiutare i docenti tutti per capire meglio come porsi nei riguardi di uno studente che ha semplicemente dei bisogni diversi rispetto a quelli dei compagni, con diversi non intendo unici, ma comunque personalizzati. Bene, la prima difficoltà inizia quando si vanno a controllare le documentazioni mediche depositate, spesso sono parziali, in altri casi formulate in linguaggi standard e poco chiari e comprensibili, a volte “copia e incolla” di altri format. Superato questo step si passa al secondo, il modello PEI in uso, quale si deve utilizzare? Eh, bella domanda, in questi ultimi anni il modello è stato rivisto diverse volte, portando lo sconcerto e il dubbio tra i docenti che, impreparati, dovevano all’ultimo minuto passarsi le informazioni gli uni con gli altri sperando di far bene, stessa cosa per i referenti bes che anch’essi in balia di nessuno brancolavano alla ricerca di comunicazioni chiare da parte del Ministero che non si sbilanciava o se lo faceva sempre a ridosso dell’approvazione dei documenti da parte dei cdc. Senza star qui a fare la cronistoria di tutti i passaggi burocratici/legislativi, spostiamoci sul focus dell’ultima “risoluzione ministeriale”, mi riferisco al D.M. 153 del 1/08/2023 su cui si è vociferato molto circa le novità che avrebbe dovuto apportare e invece come spesso accade le cose sono andate diversamente. Leggendo le Linee Guida, guardando il nuovo modello PEI, ho trovato con difficoltà notevoli differenze rispetto alla precedente modulistica, ma prima di trascinarvi in dissertazioni inutili e poco semplici da seguire, forse è meglio schematizzare le “novità” rispetto al passato.

Novità rispetto alla modulistica: potrei dire quasi nessuna ad eccezione della sezione 8 in cui scompare il punto 8.3 che diventa 8.2, scompare cioè la voce separata circa le “modalità di verifica” che vengono inglobate nelle singole discipline.

Ricompaiono gli allegati C e C 1 per le risorse da richiedere a fine anno

Questo è quanto. Per ciò che concerne le altre modifiche di sostanza posso affermare che ci sono ma non si riferiscono alla modulistica quanto ad altro che indico di seguito.

Le ore dei GLO sono da considerare come CDC e come tali rientrano nelle 40 ore, se qualcuno ancora non l’avesse compreso. Non possono tenersi in orario antimeridiano.

Non esiste la possibilità di orario ridotto salvo eccezioni da indicare nella sezione 9 dopo la voce Orario. Le eccezioni sono o di tipo sanitario, non obbligatoriamente giustificabili con un certificato, o di tipo didattico, attività di gruppo- peer too peer- attività individualizzate, da specificare molto bene!

Si prevede, a mio avviso finalmente, la possibilità per il consiglio d’introdurre un esame integrativo per tutti quegli studenti che desiderano ritornare su un percorso curricolare dopo essere “migrati” su uno differenziato. Ho parlato di possibilità non di obbligo.

Non è possibile nessun ESONERO dalle discipline e quindi abbattimento di ore, per cui anche se l’alunno non riesce a raggiungere gli obiettivi previsti per una programmazione differenziata si deve comunque prevedere una programmazione con obiettivi riconducibili a quelli dell’area di appartenenza.

Ecco questo sinteticamente il quadro come risulta alla luce delle ultime modifiche. Che dire di più? Il Ministero non ha ancora reso disponibile il nuovo modello di PEI per cui chi non vuole prendersi la briga di apportare manualmente modifiche al “vecchio” modello può scaricarne uno editabile e aggiornato dal sito normativainclusione .it

Corso Concorsi Straordinari

Fensir Sadoc in collaborazione con Fensir Formazione organizza un corso di preparazione al concorso straordinario formazione per gli iscritti e coloro che si iscrivono al sindacato Fensir e a tutti i sindacati federati: SADOC, SAIR, SAATA, SAPED.

IL CORSO SI COMPONE DI 6 PARTI

1. AREA PSICO-PEDAGOGICA per 13 ore 30 minuti

2. AREA METODOLOGICO-DIDATTICA, VALUTAZIONE E INCLUSIONE per 13 ore 30 minuti

3. AREA GIURIDICO CONTRATTUALE per 3 ore

4. LABORATORI PER GRADO O SETTORE per 5 ore totali

5. INFORMATICA DI BASE E TIC per 2 ore

6. INGLESE (strategie per il test) per 6 ore

7. Simulazione prova concorsuale per 2 ore

Il corso si compone di webinar (che vengono anche registrati e si possono fruire come registrazione) e lezioni pre registrate. Settimanalmente vengono rilasciate da 3 a 6 ore di lezione al fine di favorire lo studio.

Il corso si concluderà entro il 30 novembre. I webinar entro il 30 ottobre.

Il corso avrà inizio il 18 settembre iscrizioni sempre aperte.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONE

1. Gratuito per gli iscritti e coloro che si iscriveranno alla Fensir con delega, cioè trattenuta mensile sul cedolino paga, con contratto al 31/08 o 30/06 o di ruolo, l‘iscrizione deve essere mantenuta per l‘intero anno scolastico e comunque per almeno 10 mesi ( il corso è un servizio a tutela della professione oltre a tutti i servizi sindacali);

2. Per l‘iscrizione dei supplenti/aspiranti la quota associativa è di € 90,00 comprensiva di iscrizione sindacale, corso/i e servizi.

3. Compilare il modulo di adesione al seguente link: CORSO PREPARAZIONE in caso difficoltà scrivere a segreteria@formazione.fensir.it

4. Compilare e inviare il modulo d’iscrizione corrispondente al profilo attuale: SADOC reperibile al seguente indirizzo https://www.fensir.it/iscriviti e inviare a iscrizioni@fensir.it unitamente alla carta di identità per gli iscritti di cui al punto 1 (la trattenuta è direttamente sul cedolino); mentre per le iscrizione di cui al punto 2 oltre al modulo di cui sopra allegare all’email anche copia del bonifico con causale “iscrizione annuale – cognome nome – provincia”.

IL CORSO SI SVOLGE SULLA PIATTAFORMA E-LEARNING DI https://formazione.fensir.it/elenco-corsi/

DPCM 60 CFU The Day After

Dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’atteso DPCM “60 CFU”, naturalmente.

di G. Zichittella, segretaria Fensir SADOC

Un decreto che doveva uscire dalle mani dell’allora Ministro Patrizio Bianchi (era luglio 2022) e che invece ci viene consegnato dal successore, Ministro Valditara, a settembre 2023. Quattordici mesi di gestazione. Che poi, se ne fosse valsa la pena, l’attesa gliel’avremmo pure perdonata.

Riassumiamo i punti salienti (commentandoli, ove non si commentassero da soli):

  • Art 6, comma 4: “Se il numero delle domande di ammissione ai percorsi di formazione iniziale per specifiche classi di concorso eccede il livello sostenibile individuato ai sensi del primo periodo, le università e le istituzioni AFAM possono programmare a livello locale l’accesso a tali percorsi (…).” In sostanza, nonostante tanti proclami sull’abbattimento del numero chiuso, verba volant, scripta manent: “L’offerta formativa complessiva delle università e delle istituzioni AFAM è volta a formare un numero di insegnanti abilitati commisurato ai fabbisogni, anche su base territoriale, del sistema nazionale di Istruzione, in relazione alle tipologie delle classi di concorso, e, in ogni caso, a garantire la selettività delle procedure concorsuali” (Ibidem).

Prima riflessione: se il Ministero ha inteso slegare concorsi ed abilitazione (ricordate l’adagio delle scorse settimane, per cui “da ora in poi i concorsi non saranno più abilitanti…”) perché ora si invoca la selettività delle procedure concorsuali per giustificare l’accesso programmabile (se non già programmato) ai corsi abilitanti? Inoltre: la stima del fabbisogno, che – art. 6, comma 1 del DPCM – il Ministero dell’istruzione e del merito individua per i tre anni scolastici successivi, sarà fatta come a Medicina (saremo costretti a importare i docenti da Cuba su alcune cdc), o come alla scuola primaria, specialmente in merito al TFA sostegno primaria, ancora tenuto a numero chiuso mentre centinaia di docenti non specializzati vengono chiamati da MAD proprio su quei posti resi inaccessibili da una selezione durissima e spesso non adeguata ad intercettare le potenzialità di molti aspiranti docenti di sostegno?

  • Art. 8, comma 1: “Ai fini del conseguimento dei (60) CFU o CFA (…), sono riconosciuti ventiquattro CFU o CFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022 sulla base del previgente ordinamento, fermi restando almeno dieci CFU o CFA di tirocinio diretto”. 

Ora, ammiriamo come sempre la chiarezza espositiva del Legislatore giacché, essendo i 24 cfu del precedente ordinamento desunti da esami teorici di carattere psico-pedagogico, antropologico etc. e non prevedendo affatto tirocinio, rendono la chiusura di frase sui 10 cfu di tirocinio diretto quantomeno ambigua. Si vuol forse intendere che, pur riconoscendo i 24 cfu, almeno 10 cfu di tirocinio diretto agli abilitandi non li toglie nessuno? È questo che si voleva dire? Se sì, proponiamo a chi partorisce tali Decreti di ricordare che il lettore – per quanto possa essere un docente plurilaureato, con corsi singoli integrativi, master, 24 cfu e una collezione di certificazioni da far invidia ai formatori delle multinazionali statunitensi (del resto, si sa, in GPS se no, non si lavora) – NON è nella mente del Legislatore, quindi un po’ di chiarezza e disambiguazione espositiva non guasterebbe. Affatto.

  • Art. 9: “La prova finale del percorso universitario ed accademico consiste in una prova scritta ed in una lezione simulata (…). La prova scritta consiste in una sintetica analisi di episodi, casi, problematiche verificatesi durante il tirocinio diretto svolto. (…) La lezione simulata, su tema proposto dalla Commissione con un anticipo di 48h, ha una durata massima di 45min, è progettata anche mediante tecnologie digitali multimediali, è sviluppata con didattica innovativa ed è accompagnata dall’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute in riferimento al percorso di formazione iniziale relativo alla specifica classe di concorso. (…) La prova finale è superata se il candidato consegue un punteggio di almeno 7/10 nella prova scritta e 7/10 nella lezione simulata.”
  • Art. 12: Costi. Qui viene “il bello”.

Innanzitutto leggiamo che “I costi (…) sono posti a carico dei partecipanti, ivi compresi coloro che vincono il concorso (…)”. Chissà perché non ne avevamo alcun dubbio. 

Scopriamoli, dunque questi costi “massimi”:

2650 euro: 60 cfu (percorso intero) + prova finale; 

2150 euro: 60 cfu (percorso intero) + prova finale, per gli studenti delle lauree magistrali; 

2150 euro: 36 cfu (percorso abbreviato) + prova finale per i possessori dei 24 cfu del previgente ordinamento, ivi compresi i vincitori dello straordinario-ter; 

2150 euro (compresa prova finale) anche per tutti i restanti percorsi da 30 cfu (triennalisti con un anno specifico su cdc, abilitati su altra cdc, specializzati su sostegno).

Accettasi scommesse su quali Università non punteranno al “massimo”. Qui una riflessione, come sindacato nato a tutela dei diritti dei docenti, non si può non farla. Che la formazione costi è indubbio, nessuno pretende la gratuità totale. Tuttavia, stiamo parlando di persone che hanno già sborsato (iniziamo giusto dalla formazione accademica):

  • Retta laurea triennale + materiale di studio;
  • Retta laurea specialistica/magistrale + materiale di studio;
  • 24 cfu;
  • In molti casi, corsi singoli aggiuntivi (pagati profumatamente, circa 40 euro a cfu escluse tasse di immatricolazione) per colmare i crediti mancanti delle classi di concorso (crediti che, beninteso, Ministero e Atenei avrebbero tranquillamente potuto fare in modo di includere direttamente nei piani di studio, anziché mettere “scienze del giglio e del gelsomino” per poi presentare al laureato la famigerata tabella con i codici dei settori scientifico-disciplinari e dirgli/le: “Ti servono questi altri”.
  • Certificazioni per punteggio GPS ormai vendute “a peso”, in un mercato le cui logiche sono dolorosamente note agli addetti ai lavori, ma che la maggior parte dell’opinione pubblica (italiana ed anche estera) inorridirebbe al conoscere nei dettagli. 
  • Alcuni di questi docenti hanno infine passato tre dure prove selettive per l’ammissione al TFA sostegno, sborsando dai 3000 ai 3700 euro per la frequenza del corso (senza contare le spese di trasferta, spesso ingenti).

Il Fensir Sadoc ricorda in questa sede l’art.34 della Costituzione:

“I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.”

Ora, è vero che la Carta Costituzionale si riferiva in quell’articolo all’istruzione inferiore e non a quella accademica, ma qui – Signori e Signore – forse stiamo scordando che si parla di coloro che quell’istruzione inferiore sono chiamati ad impartirla. Davvero vogliamo che la professione docente divenga appannaggio di una élite facoltosa? Perché di questo si tratta: già un supplente breve viene pagato dopo tre mesi e può accettare l’incarico solo se ha alle spalle una famiglia benestante che lo sostenga fino all’agognato, primo stipendio. Vogliamo adesso rendere con questo DPCM l’accesso all’abilitazione ostativo per i “capaci e i meritevoli” che non hanno 2650 euro, che devono lavorare per poter vivere e che possibilmente faranno fatica a conciliare lezioni sincrone, tirocinio in presenza e lavoro senza adeguate misure di garanzia da parte del Ministero (sì, ci sono i permessi studio, ma solo per i contratti annuali e a volte, anche per quelli, le tempistiche di erogazione dei permessi ed il numero di ore concesse dagli USR non sono propriamente così efficienti nel garantire in pienezza il diritto allo studio).

E ancora… è così difficile pensare a costi commisurati all’ISEE? Occorre rileggere la storia di Robin Hood o ci possiamo arrivare ancora da soli che si può chiedere un po’ di più a chi può, e meno a chi non può, in modo che il primo aiuti il secondo ad arrivare allo stesso traguardo? Ah no, certo, dobbiamo alimentare la competizione. Solo tra docenti, però, che invece agli alunni dobbiamo insegnare l’empatia.

  • Art. 13, comma 1: “Coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o altro grado di istruzione, nonché coloro che sono in possesso della specializzazione su sostegno possono conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l’abilitazione in altre classi di concorso o gradi di istruzione, attraverso l’acquisizione di trenta CFU o CFA”. 

La buona notizia è che questi percorsi potranno essere erogati in modalità online sincrona (non prevedono tirocinio in presenza) e, come recita il comma 6 “sono esclusi dal livello sostenibile di attivazione dei percorsi”. In altre parole non sono soggetti a numero chiuso, ma garantiti a tutti gli aventi diritto.

  • Art. 14: un po’ di date. Il primo “ciclo” dei 30 cfu (sostanzialmente, la metà dei 60 cfu) dovrebbe concludersi entro il 28 febbraio 2024. Il primo ciclo degli altri percorsi (tranne i 36 cfu destinati ai vincitori dello stra-ter, che verranno svolti in anno di prova), invece, entro il 31 maggio 2024.

 Peccato che siamo quasi ad ottobre e ancora non sappiamo neppure quali saranno gli Atenei accreditati.

  • Infine, al comma 6 (art.14), leggiamo che “coloro che, nell’anno scolastico precedente all’avvio dei percorsi, erano titolari di contratti di docenza a tempo determinato, presso una istituzione scolastica statale o scuola paritaria ovvero nell’ambito di percorsi IeFP delle regioni, possono accedere per i primi tre cicli, ai percorsi (…) relativi alla classe di concorso riferita al contratto di docenza. La riserva sarà pari al:

45% – I ciclo, di cui 5% riservati docenti IeFP

35% – II e III ciclo, di cui 5% (per ogni ciclo) riservati docenti IeFP

“Se il numero delle domande (…) eccede i limiti della riserva…” avete indovinato? Selezione tra gli aventi diritto.

Un appunto, come sindacato: e se un docente l’avesse durante l’anno in corso, e non l’anno precedente, tale contratto di docenza, perché non dovrebbe poter accedere alla riserva? Altra cosa che forse al Ministero sfugge: moltissimi precari italiani sono impiegati su altre cdc, su sostegno, su altro grado. Si trovano ad avere anche cinque anni di carriera da Mad senza alcun anno specifico e sono già a 0 punteggio in GPS, non avevano diritto ad una “fetta” di questa torta (peraltro, con oneri a proprio carico e non certo del Ministero) in ragione del servizio pluriennale comunque svolto, e vergognosamente mai riconosciuto?

Concludiamo con le tabelle riassuntive degli allegati:

ALLEGATO 1- 60 CFU (percorso intero)

10 CFU/CFA in Discipline di area pedagogica.

15 CFU/CFA di tirocinio diretto per la specifica classe di concorso. Per ogni CFU o CFA di tirocinio, l’impegno in presenza nei gruppi-classe è pari ad almeno dodici ore.

5 CFU/CFA di tirocinio indiretto.

3 CFU/CFA sulla Formazione inclusiva delle persone con BES (disabilità, disturbi evolutivi specifici/DSA e svantaggio economico, sociale e culturale).

3 CFU/CFA in Disciplina di area linguistico-digitale.

4 CFU/CFA in Discipline psico-socio-antropologiche.

2 CFU/CFA Metodologie didattiche per la secondaria.

16 CFU/CFA in Didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento. 

2 CFU/CFA in Discipline relative all’acquisizione di competenze nell’ambito della legislazione scolastica.

ALLEGATI 2, 3 e 4: 30 CFU/CFA.

Premessa: questa è la parte più complessa da comprendere, in quanto vi sono ben tre diversi allegati, tutti relativi a percorsi da 30 cfu, con destinatari diversi e articolazione diversa degli insegnamenti.

ALLEGATO 2: 30 CFU/CFA – Percorsi formativi da 30 CFU per docenti abilitati su altro grado/classe di concorso o specializzati in sostegno

4 CFU/CFA in Discipline di area pedagogica.

3 CFU/CFA Formazione inclusiva delle persone con BES.

3 CFU/CFA  in Discipline di area linguistico-digitale.

3 CFU/CFA  in  Discipline psico-socio-antropologiche.

6 CFU/CFA in Didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento.

2 CFU/CFA Didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento.

9 CFU/CFA di Tirocinio indiretto.

ALLEGATO 3: 30 CFU/CFA – Percorsi formativi da 30 CFU destinati ai docenti con tre anni di esperienza o che hanno sostenuto la prova del concorso “straordinario bis”.

4 CFU/CFA in Discipline di area pedagogica.

15 CFU/CFA di Tirocinio diretto.

2 CFU/CFA in Metodologie didattiche

7 in Didattiche delle discipline

2 in Legislazione scolastica

ALLEGATO 4: 30 CFU/CFA – Percorsi formativi transitori da 30 CFU per neo-laureati o chi non ha acquisito 24 CFU entro ottobre 2022.

6 CFU/CFA in Discipline di area pedagogica.

5 CFU/CFA di Tirocinio indiretto.

3 CFU/CFA in Formazione inclusiva delle persone BES

3 CFU/CFA in discipline di area linguistico/digitale

4 CFU/CFA in discipline psico-socio-antropologiche

2 CFU/CFA in Metodologie didattiche

7  CFU/CFA in Didattiche delle discipline di riferimento

ALLEGATO 5: 36 CFU/CFA per i vincitori dello Straordinario Ter 

3 CFU/CFA in Discipline di area pedagogica.

13 CFU/CFA di tirocinio diretto e indiretto per la specifica classe di concorso. 

3 CFU/CFA in Disciplina di area linguistico-digitale.

2 CFU/CFA Metodologie didattiche per la secondaria.

13 CFU/CFA in Didattica delle discipline, metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento. 

2 CFU/CFA in Discipline relative all’acquisizione di competenze nell’ambito della legislazione scolastica.

Convalide

Per i percorsi da 60 cfu, è previsto il riconoscimento di:

  • 24 CFU/CFA conseguiti in base al previgente ordinamento;
  • CFU/CFA conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici, purché siano coerenti con il Profilo conclusivo del docente abilitato, competenze professionali e standard professionali minimi di cui all’allegato A al DPCM. Il riconoscimento avviene sulla base delle Linee guida (Allegato B).

Il riconoscimento dei crediti di cui al punto 2, ossia dei crediti conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici, avviene dunque nel rispetto di alcuni criteri e principi ben precisi, tra cui:

A) È possibile il riconoscimento delle attività formative e dei rispettivi CFU/CFA acquisiti nel corso degli studi universitari o accademici, purché strettamente coerenti con gli obiettivi formativi del percorso di formazione iniziale di cui all’Allegato A (Profilo del docente abilitato). L’individuazione dei CFU/CFA da acquisire con modalità aggiuntiva è effettuata sulla base del riconoscimento, dell’attestazione e dell’eventuale certificazione delle competenze maturate dagli studenti.

B) Nel caso dei percorsi da 60 CFU/CFA, il numero di crediti riconosciuti non può essere superiore a 12, nel caso delle attività formative relative alle scienze dell’educazione, alle didattiche disciplinari e alle attività formative riguardanti le competenze psico-socio-antropologiche e a quelle linguistiche e digitali considerate nel loro complesso.

C) Nel caso dei percorsi da 60 CFU/CFA, il numero di crediti riconosciuti non può essere superiore a 5 nel caso delle attività di tirocinio diretto e indiretto.

Questi limiti massimi decrescono proporzionalmente nel caso di percorsi ridotti da 36 o 30 CFU/CFA.

In conclusione, “la Scuola è aperta a tutti” (art. 34, Costituzione). Sì, a tutti gli insegnanti facoltosi e di famiglia benestante che anche quando il docente sia ormai sulla quarantina, possano permettersi di finanziare la propria formazione professionale.

“I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.” Lo insegniamo ai nostri studenti, salvo poi lasciare a casa centinaia di docenti capaci e meritevoli che non hanno più i mezzi per star dietro alle continue, cangianti e – a volte – francamente irrazionali richieste del sistema di reclutamento italiano.

Fensir Sadoc si batterà per difendere i docenti, ma ricordiamolo a chi in questi giorni critica e accusa “i sindacati inesistenti o conniventi”: un sindacato è la testa, ma la testa senza braccia, senza gambe, senza energie non può muoversi. Il nostro corpo sono i docenti, e i docenti tesserati, non solo i “simpatizzanti”: chi si unisce a noi per dare forza, visibilità, potenza ai princìpi che difendiamo, per proporre strade, idee, per alimentare la manifestazione di piazza. 

È arrivato il momento per ciascuno di dire il proprio “NO”. Sei dei nostri?

#IoNonValgo60Cfu

Mariangela Mapelli, la nuova segretaria del SAIR

È la bergamasca Mariangela Mapelli la nuova Segretaria Nazionale eletta dal Consiglio Nazionale a seguito delle dimissioni di Attilio Piacente che rimane comunque nella Segreteria Nazionale al servizio dei docenti di religione.

Mariangela, 51 anni, attualmente docente di religione nella scuola primaria, ha insegnato in ogni ordine e grado. Fino ad oggi ha ricoperto la carica di Segretaria Provinciale di Bergamo ed è responsabile del Caf Centrale del Sindacato, abilitata alla professione di “operatore Caf”.

“Desidero portare nell’attività sindacale quotidiana con il SAIR un volto accogliente dell’associazione, che si pone accanto alle problematiche di ciascun docente di religione. Le questioni ancora aperte, come ben noto, riguardano soprattutto l’infinito stallo del precariato, il ruolo del docente di religione negli esami di Stato e la progressiva equiparazione al restante personale della scuola. Ad esempio il reclutamento a tempo determinato: nelle province autonome è affidato all’amministrazione” così afferma Mariangela dopo l’elezione.

“Ringrazio tutti coloro che con me lavoreranno nel dare supporto ai docenti di religione cattolica; che con me lotteranno per la conquista del ruolo, per tutti, subito senza ulteriori attese. Da troppo tempo stiamo aspettando, anche dopo l’emanazione della norma, che si adempia a quanto previsto dalla legge.

Ringrazio coloro i quali, anche dietro le quinte, ogni giorno lavorano per noi nei vari settori: Gaetano per il supporto nei ricorsi; Samanta, per l’impegno settimanale nell’invio delle newsletter; Leonardo e Giovanna per gli aspetti didattici nell’IRC, grazie a Didablog un sito di successo, seguito da centinaia di colleghi; Attilio per il supporto legale; Grazia, Renato e Mariella per le ricostruzioni di carriera; Domenico per aver dato la disponibilità per il potenziamento del SAIR nei social; Paolo per Agorà IRC, la rivista professionale per gli insegnanti di religione e tutta la redazione.

Il cambio di segreteria si pone nell’ottica della continuità nel cambiamento e nel potenziamento del SAIR tra i docenti di religione. Nelle prossime settimane insieme a Fensir Formazione dissemineremo la formazione gratuita per gli iscritti verso i concorsi straordinari e ordinari, coinvolgeremo i colleghi per la nuova rivista di didattica per la secondaria, grazie al supporto di Leonardo e Giovanna e di quanti, docenti della secondaria, vorranno collaborare.

Un grazie, in particolare, va anche ad Alessio Pizzini, vice segretario nazionale, il mio e più stretto collaboratore che mi sopporterà in questo nuovo ed entusiasmante compito”.

Il SAIR, è un sindacato giovane, ma ha le sue origini negli anni 80. È stato il primo sindacato dei docenti di religione. Negli anni 2000 dopo una fase di riflessione i suoi fondatori hanno deciso di non continuare con l’esperienza. Grazie all’intuito del segretario della Fensir Giuseppe Favilla, è stato rifondato come Nuovo SAIR.

La Fensir e il SAIR augurano alla Segreteria Nazionale e a tutto il SAIR di essere portatori di novità e di una rinnovata volontà di giustizia e verità a favore del personale docente di religione.

La redazione

Domanda di pensione: entro il 23 ottobre le domande

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato il 18 settembre 2023 la Circolare prot.0054257 con la quale ha trasmesso il Decreto Ministeriale n.185 del 15  settembre 2023 , relativo alle cessazioni dal servizio del personale scolastico a decorrere dal 1° settembre 2024.

Il termine ultimo per la presentazione, da parte del personale, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio, oltre il raggiungimento del limite di età a valere, per gli effetti, dal 1° settembre 2024, nonché per la eventuale revoca di tali domande, è fissato al 23 ottobre 2023

Per i dirigenti scolastici il termine di presentazione delle istanze è il 28 febbraio 2024.

Il termine del 23 ottobre 2023 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo compiuto il 65° anno di età, desiderano trasformare il rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministero per la Funzione Pubblica.

I soggetti interessati (personale docente, educativo, docenti di religione, dirigenti scolastici e ATA) dovranno presentare due tipologie di domande: una di cessazione dal servizio e una di pensione.

Le domande di cessazione dal servizio ( saranno attive tre istanze Polis contemporaneamente: la prima conterrà la tipologie con le domande di cessazioni consuete, la seconda e la terza conterranno esclusivamente le istanze per la maturazione del requisito alla pensione quota 100, quota 102, quota 103, opzione donna con requisito al 31/12/2022) e le revoche delle stesse devono essere presentate con la procedura web Polis “Istanze on line” disponibile nel sito internet del Ministero (https://www.miur.gov.it/web/guest/home ). 

I docenti a tempo determinato, compresi gli incaricati annuali di religione, invece devono presentare una comunicazione di collocamento in pensione utilizzando il modello cartaceo. Tale domanda dovrà essere inviata all’Istituzione scolastica di servizio dopo aver verificato i requisiti contributivi e presentato la domanda all’INPS, secondo le modalità sotto riportate. Si ricorda che per i docenti a tempo determinato, compresi gli incaricati annuali, i requisiti per il trattamento in quiescenza a domanda devono essere maturati entro il 31 agosto 2024 (Inpdap Nota operativa n.56 del 22/12/2010).

Al personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza anche con modalità cartacea. Il personale delle provincie di Trento, Bolzano ed Aosta, presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvede ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.

Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell’art. 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ovvero per raggiungere il minimo contributivo continuano ad essere presentate in forma cartacea entro il termine del 23 ottobre 2023.

Le domande di pensione dovranno essere inviate direttamente all’Ente Previdenziale (INPS, gestione ex INPDAP), esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

  • presentazione della domanda on-line, accedendo al sito dell´Istituto, previa registrazione. (utilizzando lo SPID – CIE – CNS)
  • presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164)
  • presentazione telematica della domanda attraverso l´assistenza gratuita del Patronato.

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell’accesso alla prestazione pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.

Di seguito i requisiti pensionistici richiesti 

Per l’anno 2024 le regole da applicarsi sono le seguenti.



Per la pensione di vecchiaia il requisito anagrafico è di 67 anni compiuti entro il 31 agosto 2024 (collocamento d’ufficio) o, a domanda, entro il 31 dicembre 2024 in virtù della disposizione prevista dall´articolo 24, commi 6 e 7 , della legge 214 del 2011, sia per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva.

La pensione anticipata, rispetto a quella di vecchiaia, potrà conseguirsi, a domanda, solo al compimento di 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini da possedersi entro il 31 dicembre 2024.

L’Amministrazione sarà obbligata a collocare a riposo i dipendenti che in possesso dei requisiti della pensione anticipata, raggiungeranno i 65 anni di età entro il 31/08/2024.

Qualora, invece, il requisito anagrafico dei 65 anni sia maturato tra settembre e dicembre 2024 la cessazione dal servizio può avvenire solo a domanda dell’interessato.

Inoltre ai sensi dell’art. 1, comma da 147 a 153 della legge del 27 dicembre 2017, n. 205, l’accesso, d’ufficio o a domanda, alla pensione di vecchiaia, per il personale che rientra tra le categorie di lavoratori destinatari della suddetta norma ( lavoratori dipendenti che svolgono le attività gravose o addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti a condizione che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni), e che abbia i requisiti previsti, è consentito al raggiungimento di 66 anni e 7 mesi di età purché l’anzianità contributiva dei 30 anni sia maturata entro il 31 agosto 2024. (circolare Inps n. 126 del 2018)

Requisiti di accesso ai sensi dell´art. 1 comma 94 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. “Opzione donna”

Possono presentare la domanda le lavoratrici che entro il 31/12/2021 hanno almeno 58 anni di età e almeno 35 anni di contributi.

Trattenimento oltre i limiti di età
Il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 ha abolito l’istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età.

Nulla è invece innovato rispetto al comma 3 del citato articolo 509 che disciplina i trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione. Ne consegue che nel 2023 potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che, compiendo 67 anni di età entro il 31 agosto 2023, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.

Ape sociale

Coloro che sono interessati all’accesso all’Ape sociale potranno, una volta ottenuto il riconoscimento dall’ Inps, presentare la domanda di cessazione dal servizio in formato analogico o formale entro il 31 agosto 2024.

QUOTA 100

Coloro che sono interessati all’accesso alla pensione con Quota 100 è necessario che entro il 31/12/2021 abbiano almeno 62 anni di età e 38 anni di anzianità contributiva.

QUOTA 102

Coloro che sono interessati all’accesso alla pensione con Quota 102 è necessario che entro il 31/12/2022 abbiano almeno 64 anni di età e 38 anni di anzianità contributiva.

QUOTA 103

Coloro che siano interessati all’accesso alla pensione con Quota 103 è necessario che entro il 31/12/2023 abbiano almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi.

OPZIONI DONNA- articolo 1, comma 292, della Legge 29 Dicembre 2022, N.197

E’ necessario entro il 31/12/2022 avere almeno 60 anni di età (età ridotta di un anno per figlio nel limite massimo di due anni) e un’anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31/12/2022.