Nuova sentenza favorevole ai lavoratori precari della scuola. Il giudice riconosce quattro mensilità di risarcimento e ribadisce che i concorsi non cancellano automaticamente l’abuso. FENSIR invita i docenti a verificare la propria posizione e ad aderire alle azioni di tutela legale.
Una nuova importante pronuncia della giustizia del lavoro interviene sulla questione del precariato scolastico e sull’abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato.
Con sentenza del 21 ottobre 2026, R.G. n. 423/2025, il Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, nella persona della giudice Cristina Angeletti, ha accolto il ricorso presentato da una docente nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito e dell’Amministrazione scolastica territoriale.
Il Tribunale ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno derivante dall’abusiva reiterazione dei contratti annuali, condannando l’Amministrazione al pagamento di 8.295 euro, oltre accessori e spese legali.
La decisione assume particolare rilievo perché affronta un tema fondamentale per migliaia di docenti precari: la possibilità che la semplice indizione di concorsi possa essere considerata sufficiente a cancellare gli effetti dell’abuso già subito.
Quattro contratti annuali consecutivi: riconosciuta l’abusiva reiterazione
La vicenda riguarda una docente che, dall’anno scolastico 2018/2019, ha prestato servizio attraverso una successione di contratti a tempo determinato.
Nei primi tre anni scolastici i contratti avevano scadenza al 30 giugno, mentre dal 2021/2022 al 2024/2025 la lavoratrice ha prestato servizio attraverso quattro contratti annuali con scadenza al 31 agosto.
Il Tribunale ha distinto le due situazioni.
Per le supplenze fino al 30 giugno, la reiterazione non determina automaticamente un abuso, salvo che sia dimostrato un utilizzo improprio dei contratti per soddisfare esigenze strutturali e permanenti.
Diversa è invece la valutazione delle supplenze annuali al 31 agosto, quando riguardano posti vacanti e disponibili.
Nel caso esaminato, la successione di quattro contratti annuali, protrattasi oltre 36 mesi, ha integrato il presupposto oggettivo dell’abusiva reiterazione, in assenza di misure idonee a prevenirla o a cancellarne le conseguenze.
Il principio fondamentale: i concorsi non cancellano automaticamente l’abuso
Uno dei passaggi più significativi della sentenza riguarda la posizione dell’Amministrazione scolastica, che aveva richiamato le numerose procedure concorsuali bandite negli ultimi anni.
Secondo il Ministero, la possibilità di partecipare ai concorsi avrebbe rappresentato uno strumento sufficiente a prevenire o sanare l’abuso.
Il Tribunale ha respinto questa impostazione.
Richiamando le sentenze della Corte di Cassazione n. 9049/2025 e n. 30779/2025, nonché la pronuncia della Corte d’Appello di Milano n. 346/2026, il giudice ha evidenziato che la semplice possibilità di partecipare a una procedura selettiva non garantisce la stabilizzazione.
Una procedura concorsuale può assumere efficacia sanante soltanto quando sia strutturata in modo da offrire una ragionevole certezza di immissione in ruolo, attraverso meccanismi automatici o sostanzialmente non selettivi.
Quando, invece, l’assunzione dipende dal superamento di prove, dalla valutazione comparativa e dal numero dei posti disponibili, il concorso offre soltanto una possibilità di stabilizzazione.
Il diritto al risarcimento non può quindi essere escluso semplicemente perché l’Amministrazione ha bandito concorsi ai quali il docente avrebbe potuto partecipare.
Anche una futura immissione in ruolo non cancella necessariamente il danno
Un ulteriore aspetto della decisione riguarda la situazione contrattuale della docente al momento della sentenza.
Nel corso dell’udienza è emerso che la lavoratrice aveva ottenuto, con decorrenza dal 1° settembre 2026, un contratto a tempo determinato propedeutico all’immissione in ruolo.
La difesa dell’Amministrazione ha richiamato tale circostanza, mentre quella della docente ha evidenziato che il rapporto era ancora a termine e subordinato al superamento di un successivo esame.
Il Tribunale ha comunque riconosciuto il risarcimento per l’abuso precedentemente subito.
Questo passaggio conferma l’importanza di distinguere tra una concreta stabilizzazione e una semplice prospettiva di futura assunzione.
Il risarcimento può arrivare fino a 24 mensilità
Il Tribunale ha applicato l’articolo 36, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001, nella formulazione introdotta dal decreto-legge n. 131/2024, convertito dalla legge n. 166/2024.
La normativa prevede, nelle ipotesi di abuso accertato, un’indennità risarcitoria compresa tra 4 e 24 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il trattamento di fine rapporto.
L’importo viene determinato dal giudice tenendo conto della gravità della violazione, del numero dei contratti e della durata complessiva del rapporto.
Nel caso specifico, il Tribunale ha riconosciuto quattro mensilità, pari a 2.073,75 euro ciascuna, per un totale di 8.295 euro, oltre accessori.
L’Amministrazione è stata inoltre condannata al pagamento di 2.109 euro per le spese legali, oltre gli ulteriori oneri previsti.
FENSIR: il precariato non può diventare una condizione permanente
La sentenza rappresenta un ulteriore riferimento per le azioni di tutela promosse da FENSIR nei confronti dell’abusiva reiterazione dei contratti a termine.
La Federazione ribadisce che il lavoro precario non può rappresentare una soluzione ordinaria e permanente alle esigenze del sistema scolastico.
Non è accettabile che lo Stato utilizzi per anni gli stessi lavoratori per garantire la continuità del servizio, senza assicurare percorsi effettivi di stabilizzazione e senza rispondere delle conseguenze di eventuali abusi.
La pronuncia non determina automaticamente il diritto al risarcimento per tutti i docenti con più di 36 mesi di servizio. Ogni posizione richiede una valutazione individuale che consideri la tipologia dei contratti, la natura dei posti occupati e gli ulteriori elementi rilevanti.
Tuttavia, la decisione conferma l’importanza di verificare le situazioni dei lavoratori che abbiano prestato servizio per diversi anni attraverso contratti annuali.
Ricorso FENSIR contro l’abuso dei contratti a termine: come aderire
FENSIR, attraverso il proprio Ufficio Legale, promuove azioni giudiziarie per il riconoscimento del risarcimento del danno derivante dall’abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato.
Le iniziative riguardano, in presenza dei necessari presupposti giuridici, il personale docente, gli insegnanti di religione cattolica e il personale ATA.
Anche i lavoratori successivamente immessi in ruolo possono richiedere una valutazione della propria posizione, quando restino azionabili i diritti relativi al precedente periodo di precariato.
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La procedura prevede la compilazione del modulo online, la successiva verifica della documentazione e la valutazione preliminare da parte dell’Ufficio Legale.
I ricorsi FENSIR sono gratuiti, salvo i casi particolari per i quali sia necessario uno specifico accordo tra le parti. La tutela legale è collegata all’adesione sindacale, secondo le condizioni pubblicate sul sito ufficiale.
L’iscrizione al sindacato deve essere mantenuta per tutta la durata del procedimento e per un periodo non inferiore a tre anni dall’effettiva iscrizione, verificabile attraverso la trattenuta sindacale sullo stipendio.
La compilazione del modulo non comporta automaticamente l’avvio dell’azione giudiziaria, che resta subordinato alla valutazione della posizione individuale e all’accettazione dell’incarico.
FENSIR invita i lavoratori interessati a non trascurare la verifica dei propri diritti e a richiedere una valutazione della propria situazione contrattuale.
La tutela del lavoro nella scuola passa anche attraverso il contrasto agli abusi e il riconoscimento della dignità professionale di chi ha garantito per anni la continuità del servizio pubblico.
Fonte: Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, sentenza del 21 ottobre 2026, R.G. n. 423/2025. Il nominativo della ricorrente è omesso per ragioni di riservatezza.
FENSIR – Federazione Nuovi Sindacati Istruzione e Ricerca
Unità nella specificità – Tutela, competenza e assistenza per il personale della scuola.

