Articolo 4
(Requisiti di ammissione al concorso)

  1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti comuni di
    docente di scuola dell’infanzia e di scuola primaria i candidati in possesso, alla data di
    scadenza del termine per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli:
    a. titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea
    in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito
    all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
    b. diploma magistrale con valore di abilitazione o diploma sperimentale a
    indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali, o analogo
    titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi
    della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico
    2001/2002 e, in particolare:
    b.1. per i posti comuni della scuola primaria, il candidato in
    possesso del titolo di studio conseguito entro l’anno scolastico 2001-
    2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali
    dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998 aventi
    valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione
    ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio
    1991, n. 27;
    b.2. per i posti comuni della scuola dell’infanzia, il candidato in
    possesso del titolo di studio conseguito entro l’anno scolastico 2001-
    2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della
    scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali
    sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997-
    1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di
    sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale
  2. Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti di
    sostegno, con riferimento alle procedure distinte per la scuola dell’infanzia o per la scuola
    primaria, i candidati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della
    domanda, siano i possesso – congiuntamente a uno dei titoli di cui al comma 1 – dello
    specifico titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con
    disabilità conseguito ai sensi della normativa vigente o analogo titolo di specializzazione
    sul sostegno conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.
  3. Sono ammessi con riserva, nelle more della conclusione dell’istruttoria sul riconoscimento
    dei titoli, coloro che, avendo conseguito all’estero i titoli di cui ai commi precedenti,
    abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della
    normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione
    alla procedura concorsuale.
  4. I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti
    di ammissione. In caso di carenza deglistessi, l’USR responsabile della procedura dispone,
    con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della
    procedura concorsuale.

Articolo 10
(Istanze di partecipazione: termine e modalità di presentazione delle domande)

  1. I candidati in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4 possono presentare istanza di
    partecipazione, a pena di esclusione, in un’unica regione per tutte le tipologie di posto cui
    hanno titolo. Il candidato concorre per più procedure concorsuali mediante la
    presentazione di un’unica istanza con l’indicazione delle procedure concorsuali cui intenda
    partecipare.
  2. I candidati possono presentare istanza di partecipazione al concorso a partire dalle ore
    14.00 del giorno di pubblicazione del presente bando sul Portale Unico del reclutamento e
    fino alle ore 23.59 del ventinovesimo giorno successivo a quello di apertura delle istanze.
  3. I candidati presentano istanza di partecipazione al concorso unicamente in modalità
    telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso il Portale unico
    del reclutamento, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it. Per accedere alla
    compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico
    di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre,
    occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”. Il servizio è eventualmente
    raggiungibile anche attraverso l’applicazione “Piattaforma Concorsi e Procedure
    selettive”, collegandosi all’indirizzo www.miur.gov.it, attraverso il percorso “Argomenti e
    Servizi > Servizi > lettera P > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, vai al servizio”.
    Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.
  4. Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto, ai sensi dell’articolo 1, comma
    111 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il pagamento di un contributo di segreteria pari ad
    euro dieci (10/00) per ogni tipologia di posto per la quale si presenta l’istanza. Il pagamento
    deve essere effettuato sulla base del bollettino emesso dal sistema “Pago In Rete”. Una
    volta compilata la domanda e prima del suo invio, il candidato potrà produrre il bollettino
    tramite il link che sarà reso disponibile all’interno dell’istanza di presentazione domanda.
    La causale e l’importo del bollettino saranno precompilati sulla base degli insegnamenti
    richiesti nell’istanza; sarà onere del candidato verificarne la correttezza prima di procedere
    al pagamento. L’avvenuto pagamento deve essere dichiarato nell’istanza, cui va allegata –
    a pena di esclusione – la ricevuta di pagamento.