Scadenza presentazione domande: 15 novembre 2025
(salvo diversa data stabilita dall’Ufficio Scolastico Regionale o Provinciale competente)

Chi può fare domanda

Tutto il personale scolastico – docente, educativo e ATA, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato – può richiedere di usufruire dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio (150 ore), previsti dal D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395.
Anche i docenti di religione, sia di ruolo che supplenti, possono presentare domanda.

Finalità

I permessi sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di:

  • titoli di studio in corsi universitari o post-universitari;
  • titoli scolastici (scuole primarie, secondarie, professionali);
  • corsi di qualificazione professionale statali o legalmente riconosciuti.

Modalità di concessione

  • I beneficiari non possono superare il 3% della dotazione organica provinciale complessiva (con arrotondamento all’unità superiore).
  • A parità di condizioni, hanno precedenza coloro che non hanno mai usufruito dei permessi per lo stesso corso.
  • I permessi possono essere concessi anche in aggiunta a quelli per la formazione promossa dall’amministrazione.

Criteri di fruizione

Ai sensi dell’art. 37 del C.C.N.L. Istruzione e Ricerca 2019-2021, i criteri per la fruizione dei permessi sono definiti nella contrattazione decentrata regionale (CCIR).

Il personale beneficiario ha diritto:

  • a turni di lavoro che facilitino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami;
  • a non essere obbligato a svolgere lavoro straordinario.

È obbligatorio presentare certificazioni di iscrizione, frequenza ed esami sostenuti.
In mancanza di tali documenti, i permessi già fruiti saranno considerati aspettativa per motivi personali.

Ulteriori precisazioni

  • La C.M. n. 319 del 24 ottobre 1991 stabilisce che i permessi devono essere distribuiti proporzionalmente tra personale docente, educativo e ATA.
  • La C.M. n. 130 del 21 aprile 2000 chiarisce che i permessi spettano anche al personale a tempo determinato, in misura proporzionale al servizio prestato.
  • Il Consiglio di Stato (Parere n. 2760/96) ha riconosciuto il diritto anche ai lavoratori-studenti fuori corso o che cambiano facoltà.
  • La Corte di Cassazione (Sent. n. 10344/2008) ha precisato che i permessi retribuiti valgono solo per le ore di frequenza dei corsi coincidenti con l’orario di servizio, non per la preparazione agli esami o attività simili, salvo diversa previsione dei contratti regionali.

Come presentare la domanda

La domanda, in carta semplice, deve essere indirizzata al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale (USP) tramite il Dirigente scolastico della scuola di servizio.
Scadenza: entro il 15 novembre 2025, salvo diversa data fissata dal proprio USR/AT.

Si consiglia di verificare sui siti degli Uffici Scolastici Regionali o Territoriali la disponibilità di moduli specifici predisposti per la presentazione della domanda.


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